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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 312 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Nereto alla Via I. De Berardinis n. 9, CodiceFiscale_1 presso e nello studio dell'Avv. Patrizio Baldini (cod. fisc. , tel. e fax CodiceFiscale_2
0861.82291, comunicazioni e notificazioni , dal quale è Email_1 rappresentata e difesa, giusta procura speciale.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.I.: Controparte_1
), dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 13 P.IVA_1 gennaio 2017 (Reg. Fall. cfr. doc. 1), con sede in Ascoli Piceno (AP), Piazza Arringo n. Parte_2
50, in persona dei curatori Dott. con studio in RE DO (TE) in Via Controparte_2
Giovanni XXIII, 2 e Avv. Fabio Esposito del Foro di Ascoli Piceno con studio in Ascoli Piceno (AP) in Via dell'Aspo n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Ronchi (C.F.: C.F._3 pec: , in virtù di autorizzazione del G.D. del Tribunale di Email_2
Ascoli Piceno del 26 settembre 2022 (cfr. doc. 2) ed in virtù di procura speciale, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo in Corso Porta Romana n. 31/d.
APPELLATO
CONTRO
, con sede in Conegliano (TV) – Via V. Alfieri n. 1 e per Controparte_3 essa, quale mandataria, giusta procura speciale per atto per notar di Persona_1
Pordenone del 05.11.2018 (rep. n. 299772 – racc. n. 32631) la CERVED Parte_3 con sede legale in San Donato Milanese, in via dell'Unione Europea n. 6a-6b, codice
[...] fiscale e p. iva in persona del Dott. , rappresentato e difeso P.IVA_2 Controparte_4 dall'Avv. Bruno Massucci del foro di Teramo giusta procura speciale.
APPELLATO
CONTRO
. CP_5
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 20.01.22 e in materia di simulazione e revocatoria ordinaria
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, per quel che qui interessa, accoglieva la domanda di simulazione proposta dalla nei confronti di Controparte_3 Parte_1
(disponente per ½) e quella della curatela fallimentare nei riguardi di (coniuge Controparte_1 della prima e disponente per l'ulteriore ½) avente ad oggetto la vendita di un immobile in data
16.10.2013 per il corrispettivo di € 180.000 a con riserva del diritto di CP_5 abitazione per i venditori nonché dell'iscrizione ipotecaria volontaria (per € 100.000) a favore dei venditori e contro l'acquirente. Seguiva la condanna alle spese
Il giudice di primo grado ravvisava la simulazione in quanto: a) era il fratello di Persona_2
; b) che la compravendita non aveva comportato il trasferimento dei due Controparte_1 coniugi e l'immissione in possesso dell'acquirente; c) il corrispettivo (€ 180.000) era notevolmente inferiore al valore effettivo dell'immobile (una villa composta da 17 vani con giardino) anche tenendo conto del diritto di abitazione (nel 2013 i due avevano l'età di 65 e 66 anni) a fronte della dichiarazione del valore di € 600.000 dei due ex proprietari al loro istituto di credito;
d) il prezzo non era stato corrisposto in quanto non v'era alcuna prova del versamento pregresso di € 80.000 e per i 100.00 residui v'era l'obbligo dell'acquirente di prestare assistenza morale materiale per tutta la durata della loro vita;
e) in ogni caso era comunque singolare che per quanto riguarda il pagamento di € 80.000 questo fosse stato effettuato in più soluzioni addirittura dal 2001 in difetto di accordi scritti o ricevute;
f) non era stata fornito alcuna prova dall'acquirente di aver provveduto ai bisogni dei venditori in quanto gli scontrini farmaceutici prodotti e gli scontrini della spesa non erano riconducibili né a pagamenti dell'acquirente né ai venditori quali destinatari;
g) in ogni caso, in difetto di prova del pagamento dell'importo di € 80.000, la consistenza economica dell'obbligo di assistenza era sicuramente incongrua rispetto al valore di mercato dell'immobile pur decurtato di quella del diritto di abitazione;
h) anche la costituzione di una ipoteca era finalizzata a tutelare i venditori da “eventuali colpi di testa” dell' acquirente (così nella sentenza) e dall'aggressione dei creditori.
pag. 2/6 Concludeva il giudicante che la persistenza della situazione di fatto, il difetto di una qualsiasi spiegazione logica di quanto avvenuto, l'evanescenza e l'insignificanza della funzione che le parti avrebbero voluto perseguire a fronte delle argomentazioni precedenti (valutati i fatti sia nella loro specificità sia nella loro convergenza), deponevano inequivocabilmente per una simulazione finalizzata a sottrarre il bene alla aggressione dei creditori.
Avverso la sentenza insorgeva la prospettando i seguenti motivi di appello. 1.1) Il Pt_4 rapporto di parentela era un elemento di per sé equivoco e le condizioni di salute del
[...]
(bipolare) giustificavano la necessità di una concreta assistenza, morale, materiale ed CP_1 anche professionale che l'acquirente aveva sistematicamente onorato senza sentire il bisogno di documentare gli esborsi, d'altronde i venditori erano titolari di altri beni immobili e di pensioni che avrebbero potuto comunque garantire la soddisfazione dei creditori: in breve la reale volontà delle parti era quella di porre in essere un contratto di cessione di immobile con costituzione di un vitalizio alimentare che per la sua aleatorietà mal si prestava a valutazioni economiche di raffronto.
1.2) La riserva del diritto di abitazione giustificava la permanenza dei due coniugi nell'immobile e tale scelta era compatibile con l'esigenza del vitalizio alimentare.
1.3) La valutazione dell'immobile riposava sulla dichiarazione dei proprietari che non valeva certo come confessione anche perché finalizzata a rassicurare l'istituto di credito e ottenere un accordo più favorevole in materia di fidi.
1.4) In ogni caso precisava l'appellante: “la relativa analisi doveva stagliarsi su elementi più stringenti e su parametri obiettivi, quali ad esempio:
- il tenore del contratto di rendita vitalizia in termini economici ed umani per il vitaliziante Dr.
; CP_5
- l'ipoteca iscritta sull'immobile dai coniugi (€ 100.000,00), proprio perchè ben cosci della portata dell'incombenza affidata al Dr. CP_5
- il prezzo puramente indicativo di vendita (€ 180.000,00), [congruo e] proporzionato proprio all'impegno richiesto al germano, da eseguirsi vita natural durante e con notevole e variabilissima assunzione del rischio;
- le anticipazioni eseguite dallo stesso in favore del fratello (€ 80.000,00), poi imputate CP_1 alla cessione di immobile per questioni di correttezza umana;
- le altre azioni agevolmente esperibili dalla creditrice principale a soddisfo del proprio credito.”
Allegava l'appellante la presenza di altri beni e delle pensioni nonché “il trasferimento della piena proprietà di altro immobile ceduto nello stesso anno (atto per Notar del 23 Per_3 giugno 2013, rep. 116036, trascr. 4198/26.8.2013) e di rilevante valore, poiché posto nella centralissima Piazza Arringo di Ascoli Piceno. Eppure, tale vendita risulta perfettamente valida
e nessuna domanda di simulazione o di revocatoria è stata avanzata nel corso degli anni.”.
2) Con la seconda doglianza l'appellante allegava, in subordine, l'errore del giudicante per aver liquidato le spese anche in relazione a una fase di trattazione/istruttoria non espletata.
pag. 3/6 Si chiedeva inoltre l'ammissione delle prove orali pretermesse dal giudicante di primo grado.
Si costituivano la Curatela Controparte_1 Controparte_1
e la che chiedevano il rigetto dell'impugnata sentenza. Non si costituiva Controparte_3
di cui deve essere dichiarata la contumacia. CP_5
L'appello è infondato.
In primo luogo si osserva che gli appellanti hanno riproposto le prove per testi disattese in primo grado (“in subordine, previa revoca dell'ordinanza 23.2.2021, disporre quanto di opportunità in ordine all'ammissione ed espletamento delle prove orali richieste, completamente pretermesse dal Giudice di prime cure”)
Il giudice a quo ha motivato l'esclusione della prova per testi afferente l'asserita attività di assistenza affermando che il coacervo degli indizi raccolti la rendevano comunque irrilevante poiché il giudizio sulla simulazione non sarebbe mutato (vedi pag. 10 della sentenza).
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità: “Rispetto a esso non è concepibile alcuna relazione di autosufficienza ma solo di specificità dei motivi, che peraltro presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata. Ove manchi quest'ultima, non è difatti esigibile dall'appellante, che intenda dolersi del rigetto in primo grado delle sue istanze istruttorie, altro onere se non quello di riproporre l'istanza o la domanda immotivatamente rigettata (v. Cass. Sez. 3 n. 11197-19).” (Cassazione civile sez. I - 10/07/2023, n. 19519).
Nel caso di specie si riscontra una specifica motivazione per l'esclusione delle prove per testi ma non si rinviene una specifica doglianza sul punto (l'ininfluenza delle prove a fronte del coacervo degli indizi raccolti).
Tutto ciò premesso, in relazione alle plurime argomentazioni contenute nel primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Il rapporto di parentela e di affinità dell'acquirente è di per sé equivoco in quanto compatibile con la necessità di scegliere una persona di fiducia per l'assistenza vita natural durante, ma acquista una valenza significativa a fronte di quell'aspetto di per sé tranciante che consiste nella circostanza che, qui si anticipa, il momento fiduciario non è funzionale alla cura del fratello e della cognata bensì alla complessa operazione finalizzata a sottrarre le garanzie patrimoniali immediatamente appetibili e monetizzabili (e non certo quelle relative alla titolarità di quote di minoranza di immobili anche con basse rendite catastali o del pignoramento del quinto di pensioni) sul mercato dei due proprietari in un momento di difficoltà economica come argomentabile dal rinegoziamento del finanziamento con la CP_6 già con scadenza al 31.08.2013 per il 31.07.2014.
Dalla circostanza della mancata reazione dell'istituto di credito alla vendita dell'immobile ceduto in precedenza nello stesso anno non si può ricavare alcunchè in quanto si tratta di una scelta della declinata sulla possibilità di successo della presente iniziativa processuale a CP_6 fronte della teoria di argomenti che depongono per la simulazione.
pag. 4/6 A ben vedere è proprio la prossimità delle due cessioni depone per l'intenzione dei proprietari creditori di liberarsi dei loro beni fattivamente aggredibili.
Altro elemento significativo è l'esiguo corrispettivo pattuito (€180.000) per un immobile consistente in una villa di tre piani, diciassette vani e giardino, elementi che rendono pienamente attendibile la dichiarazione che ne determinava il valore complessivo in € 600.000 rilasciata dai debitori al proprio istituto di credito. Il tutto anche tenendo conto dell'impatto del diritto di abitazione che il giudice a quo determina nel 50% del valore dell'immobile e quindi in un importo comunque nettamente superiore a quello pattuito, quantificazione che l'appellante non aggredisce specificamente.
Vi è poi la totale assenza di prova (onere a carico dell'acquirente e non ovviato dalla dichiarazione contenuta nel rogito notarile come sancito dalla giurisprudenza di legittimità) dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 80.000 che, singolarmente, il CP_5 pretende aver corrisposto addirittura oltre dieci anni prima della vendita.
Da ultimo si consideri l'iscrizione ipotecaria a tutela delle incombenze assunte dall'acquirente nei confronti dei venditori, elemento che rappresenta un intento poco compatibile per coloro che lo hanno affidato “a chi poteva certamente assicurare loro fiducia, correttezza, diligenza, assenza di giudizio, competenza professionale, presenza -data la più giovane età- e totale supporto” (così nell'atto di appello) e che diviene spiegabile proprio con l'obiettivo di cristallizzare ulteriormente la situazione nei confronti dei creditori dei venditori.
In una complessiva ricostruzione della vicenda emerge inequivocabilmente la simulazione della unitaria operazione. Depongono in tal senso anche complessivamente esaminati: il corrispettivo incongruo, il rapporto di parentela, la mancata prova del pagamento, la vendita ravvicinata dell'altro bene e la costituzione dell'ipoteca con il risultato di non modificare l'assetto economico e di ostacolare le ragioni creditorie
Il secondo motivo di appello è infondato: come ricordato dalla Cassazione civile sez. II,
31/10/2023, (ud. 12/05/2023, dep. 31/10/2023), n.30219: “in ordine al dedotto mancato svolgimento della fase istruttoria, per la quale a dire della ricorrente non avrebbe potuto essere CP liquidato il compenso all'appellata la censura non considera che la disposizione di cui al
D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa.”
Per quanto esposto, la Corte di Appello deve rigettare l'appello proposto e confermare l'impugnata sentenza.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
pag. 5/6 Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di Curatela
[...] Controparte_1 Controparte_1
di e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale per
[...] Controparte_3 atto per notar di Pordenone del 05.11.2018 (rep. n. 299772 – racc. n. 32631) Persona_1 la e del contumace ed avverso la Controparte_8 CP_5 sentenza in epigrafe, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante a rifondere a ciascuno degli appellati costituiti le spese di lite del grado, spese che liquida in € 14.317, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Ancona li 21.01.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 312 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Nereto alla Via I. De Berardinis n. 9, CodiceFiscale_1 presso e nello studio dell'Avv. Patrizio Baldini (cod. fisc. , tel. e fax CodiceFiscale_2
0861.82291, comunicazioni e notificazioni , dal quale è Email_1 rappresentata e difesa, giusta procura speciale.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.I.: Controparte_1
), dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 13 P.IVA_1 gennaio 2017 (Reg. Fall. cfr. doc. 1), con sede in Ascoli Piceno (AP), Piazza Arringo n. Parte_2
50, in persona dei curatori Dott. con studio in RE DO (TE) in Via Controparte_2
Giovanni XXIII, 2 e Avv. Fabio Esposito del Foro di Ascoli Piceno con studio in Ascoli Piceno (AP) in Via dell'Aspo n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Ronchi (C.F.: C.F._3 pec: , in virtù di autorizzazione del G.D. del Tribunale di Email_2
Ascoli Piceno del 26 settembre 2022 (cfr. doc. 2) ed in virtù di procura speciale, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo in Corso Porta Romana n. 31/d.
APPELLATO
CONTRO
, con sede in Conegliano (TV) – Via V. Alfieri n. 1 e per Controparte_3 essa, quale mandataria, giusta procura speciale per atto per notar di Persona_1
Pordenone del 05.11.2018 (rep. n. 299772 – racc. n. 32631) la CERVED Parte_3 con sede legale in San Donato Milanese, in via dell'Unione Europea n. 6a-6b, codice
[...] fiscale e p. iva in persona del Dott. , rappresentato e difeso P.IVA_2 Controparte_4 dall'Avv. Bruno Massucci del foro di Teramo giusta procura speciale.
APPELLATO
CONTRO
. CP_5
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 20.01.22 e in materia di simulazione e revocatoria ordinaria
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, per quel che qui interessa, accoglieva la domanda di simulazione proposta dalla nei confronti di Controparte_3 Parte_1
(disponente per ½) e quella della curatela fallimentare nei riguardi di (coniuge Controparte_1 della prima e disponente per l'ulteriore ½) avente ad oggetto la vendita di un immobile in data
16.10.2013 per il corrispettivo di € 180.000 a con riserva del diritto di CP_5 abitazione per i venditori nonché dell'iscrizione ipotecaria volontaria (per € 100.000) a favore dei venditori e contro l'acquirente. Seguiva la condanna alle spese
Il giudice di primo grado ravvisava la simulazione in quanto: a) era il fratello di Persona_2
; b) che la compravendita non aveva comportato il trasferimento dei due Controparte_1 coniugi e l'immissione in possesso dell'acquirente; c) il corrispettivo (€ 180.000) era notevolmente inferiore al valore effettivo dell'immobile (una villa composta da 17 vani con giardino) anche tenendo conto del diritto di abitazione (nel 2013 i due avevano l'età di 65 e 66 anni) a fronte della dichiarazione del valore di € 600.000 dei due ex proprietari al loro istituto di credito;
d) il prezzo non era stato corrisposto in quanto non v'era alcuna prova del versamento pregresso di € 80.000 e per i 100.00 residui v'era l'obbligo dell'acquirente di prestare assistenza morale materiale per tutta la durata della loro vita;
e) in ogni caso era comunque singolare che per quanto riguarda il pagamento di € 80.000 questo fosse stato effettuato in più soluzioni addirittura dal 2001 in difetto di accordi scritti o ricevute;
f) non era stata fornito alcuna prova dall'acquirente di aver provveduto ai bisogni dei venditori in quanto gli scontrini farmaceutici prodotti e gli scontrini della spesa non erano riconducibili né a pagamenti dell'acquirente né ai venditori quali destinatari;
g) in ogni caso, in difetto di prova del pagamento dell'importo di € 80.000, la consistenza economica dell'obbligo di assistenza era sicuramente incongrua rispetto al valore di mercato dell'immobile pur decurtato di quella del diritto di abitazione;
h) anche la costituzione di una ipoteca era finalizzata a tutelare i venditori da “eventuali colpi di testa” dell' acquirente (così nella sentenza) e dall'aggressione dei creditori.
pag. 2/6 Concludeva il giudicante che la persistenza della situazione di fatto, il difetto di una qualsiasi spiegazione logica di quanto avvenuto, l'evanescenza e l'insignificanza della funzione che le parti avrebbero voluto perseguire a fronte delle argomentazioni precedenti (valutati i fatti sia nella loro specificità sia nella loro convergenza), deponevano inequivocabilmente per una simulazione finalizzata a sottrarre il bene alla aggressione dei creditori.
Avverso la sentenza insorgeva la prospettando i seguenti motivi di appello. 1.1) Il Pt_4 rapporto di parentela era un elemento di per sé equivoco e le condizioni di salute del
[...]
(bipolare) giustificavano la necessità di una concreta assistenza, morale, materiale ed CP_1 anche professionale che l'acquirente aveva sistematicamente onorato senza sentire il bisogno di documentare gli esborsi, d'altronde i venditori erano titolari di altri beni immobili e di pensioni che avrebbero potuto comunque garantire la soddisfazione dei creditori: in breve la reale volontà delle parti era quella di porre in essere un contratto di cessione di immobile con costituzione di un vitalizio alimentare che per la sua aleatorietà mal si prestava a valutazioni economiche di raffronto.
1.2) La riserva del diritto di abitazione giustificava la permanenza dei due coniugi nell'immobile e tale scelta era compatibile con l'esigenza del vitalizio alimentare.
1.3) La valutazione dell'immobile riposava sulla dichiarazione dei proprietari che non valeva certo come confessione anche perché finalizzata a rassicurare l'istituto di credito e ottenere un accordo più favorevole in materia di fidi.
1.4) In ogni caso precisava l'appellante: “la relativa analisi doveva stagliarsi su elementi più stringenti e su parametri obiettivi, quali ad esempio:
- il tenore del contratto di rendita vitalizia in termini economici ed umani per il vitaliziante Dr.
; CP_5
- l'ipoteca iscritta sull'immobile dai coniugi (€ 100.000,00), proprio perchè ben cosci della portata dell'incombenza affidata al Dr. CP_5
- il prezzo puramente indicativo di vendita (€ 180.000,00), [congruo e] proporzionato proprio all'impegno richiesto al germano, da eseguirsi vita natural durante e con notevole e variabilissima assunzione del rischio;
- le anticipazioni eseguite dallo stesso in favore del fratello (€ 80.000,00), poi imputate CP_1 alla cessione di immobile per questioni di correttezza umana;
- le altre azioni agevolmente esperibili dalla creditrice principale a soddisfo del proprio credito.”
Allegava l'appellante la presenza di altri beni e delle pensioni nonché “il trasferimento della piena proprietà di altro immobile ceduto nello stesso anno (atto per Notar del 23 Per_3 giugno 2013, rep. 116036, trascr. 4198/26.8.2013) e di rilevante valore, poiché posto nella centralissima Piazza Arringo di Ascoli Piceno. Eppure, tale vendita risulta perfettamente valida
e nessuna domanda di simulazione o di revocatoria è stata avanzata nel corso degli anni.”.
2) Con la seconda doglianza l'appellante allegava, in subordine, l'errore del giudicante per aver liquidato le spese anche in relazione a una fase di trattazione/istruttoria non espletata.
pag. 3/6 Si chiedeva inoltre l'ammissione delle prove orali pretermesse dal giudicante di primo grado.
Si costituivano la Curatela Controparte_1 Controparte_1
e la che chiedevano il rigetto dell'impugnata sentenza. Non si costituiva Controparte_3
di cui deve essere dichiarata la contumacia. CP_5
L'appello è infondato.
In primo luogo si osserva che gli appellanti hanno riproposto le prove per testi disattese in primo grado (“in subordine, previa revoca dell'ordinanza 23.2.2021, disporre quanto di opportunità in ordine all'ammissione ed espletamento delle prove orali richieste, completamente pretermesse dal Giudice di prime cure”)
Il giudice a quo ha motivato l'esclusione della prova per testi afferente l'asserita attività di assistenza affermando che il coacervo degli indizi raccolti la rendevano comunque irrilevante poiché il giudizio sulla simulazione non sarebbe mutato (vedi pag. 10 della sentenza).
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità: “Rispetto a esso non è concepibile alcuna relazione di autosufficienza ma solo di specificità dei motivi, che peraltro presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata. Ove manchi quest'ultima, non è difatti esigibile dall'appellante, che intenda dolersi del rigetto in primo grado delle sue istanze istruttorie, altro onere se non quello di riproporre l'istanza o la domanda immotivatamente rigettata (v. Cass. Sez. 3 n. 11197-19).” (Cassazione civile sez. I - 10/07/2023, n. 19519).
Nel caso di specie si riscontra una specifica motivazione per l'esclusione delle prove per testi ma non si rinviene una specifica doglianza sul punto (l'ininfluenza delle prove a fronte del coacervo degli indizi raccolti).
Tutto ciò premesso, in relazione alle plurime argomentazioni contenute nel primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Il rapporto di parentela e di affinità dell'acquirente è di per sé equivoco in quanto compatibile con la necessità di scegliere una persona di fiducia per l'assistenza vita natural durante, ma acquista una valenza significativa a fronte di quell'aspetto di per sé tranciante che consiste nella circostanza che, qui si anticipa, il momento fiduciario non è funzionale alla cura del fratello e della cognata bensì alla complessa operazione finalizzata a sottrarre le garanzie patrimoniali immediatamente appetibili e monetizzabili (e non certo quelle relative alla titolarità di quote di minoranza di immobili anche con basse rendite catastali o del pignoramento del quinto di pensioni) sul mercato dei due proprietari in un momento di difficoltà economica come argomentabile dal rinegoziamento del finanziamento con la CP_6 già con scadenza al 31.08.2013 per il 31.07.2014.
Dalla circostanza della mancata reazione dell'istituto di credito alla vendita dell'immobile ceduto in precedenza nello stesso anno non si può ricavare alcunchè in quanto si tratta di una scelta della declinata sulla possibilità di successo della presente iniziativa processuale a CP_6 fronte della teoria di argomenti che depongono per la simulazione.
pag. 4/6 A ben vedere è proprio la prossimità delle due cessioni depone per l'intenzione dei proprietari creditori di liberarsi dei loro beni fattivamente aggredibili.
Altro elemento significativo è l'esiguo corrispettivo pattuito (€180.000) per un immobile consistente in una villa di tre piani, diciassette vani e giardino, elementi che rendono pienamente attendibile la dichiarazione che ne determinava il valore complessivo in € 600.000 rilasciata dai debitori al proprio istituto di credito. Il tutto anche tenendo conto dell'impatto del diritto di abitazione che il giudice a quo determina nel 50% del valore dell'immobile e quindi in un importo comunque nettamente superiore a quello pattuito, quantificazione che l'appellante non aggredisce specificamente.
Vi è poi la totale assenza di prova (onere a carico dell'acquirente e non ovviato dalla dichiarazione contenuta nel rogito notarile come sancito dalla giurisprudenza di legittimità) dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 80.000 che, singolarmente, il CP_5 pretende aver corrisposto addirittura oltre dieci anni prima della vendita.
Da ultimo si consideri l'iscrizione ipotecaria a tutela delle incombenze assunte dall'acquirente nei confronti dei venditori, elemento che rappresenta un intento poco compatibile per coloro che lo hanno affidato “a chi poteva certamente assicurare loro fiducia, correttezza, diligenza, assenza di giudizio, competenza professionale, presenza -data la più giovane età- e totale supporto” (così nell'atto di appello) e che diviene spiegabile proprio con l'obiettivo di cristallizzare ulteriormente la situazione nei confronti dei creditori dei venditori.
In una complessiva ricostruzione della vicenda emerge inequivocabilmente la simulazione della unitaria operazione. Depongono in tal senso anche complessivamente esaminati: il corrispettivo incongruo, il rapporto di parentela, la mancata prova del pagamento, la vendita ravvicinata dell'altro bene e la costituzione dell'ipoteca con il risultato di non modificare l'assetto economico e di ostacolare le ragioni creditorie
Il secondo motivo di appello è infondato: come ricordato dalla Cassazione civile sez. II,
31/10/2023, (ud. 12/05/2023, dep. 31/10/2023), n.30219: “in ordine al dedotto mancato svolgimento della fase istruttoria, per la quale a dire della ricorrente non avrebbe potuto essere CP liquidato il compenso all'appellata la censura non considera che la disposizione di cui al
D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa.”
Per quanto esposto, la Corte di Appello deve rigettare l'appello proposto e confermare l'impugnata sentenza.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
pag. 5/6 Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di Curatela
[...] Controparte_1 Controparte_1
di e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale per
[...] Controparte_3 atto per notar di Pordenone del 05.11.2018 (rep. n. 299772 – racc. n. 32631) Persona_1 la e del contumace ed avverso la Controparte_8 CP_5 sentenza in epigrafe, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante a rifondere a ciascuno degli appellati costituiti le spese di lite del grado, spese che liquida in € 14.317, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Ancona li 21.01.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
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