Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 8476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8476 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08476/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03728/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3728 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Romaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
del decreto prot. n. -OMISSIS- del 3 maggio 2022, col quale il Prefetto della Provincia di Caserta ha respinto l'istanza tesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale nonché revocato il libretto di porto di pistola per difesa personale; una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali, precipuamente il parere contrario del Comando Gruppo Carabinieri di Aversa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025, il dott. GI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente - imprenditore - riferisce che, dal mese di settembre 2006, subiva minacce, intimidazioni ed aggressioni presso il proprio cantiere edile in VI ER, ubicato in aperta campagna dove attualmente esercita l’attività di albergatore.
Più in particolare, sin dall’inizio dei lavori, autorizzato con permesso di costruire n. -OMISSIS- rilasciato dal Comune di VI ER (prov. di Caserta), subiva richieste estorsive nonché una serie di atti e comportamenti di terzi, diretti a minare la propria incolumità, tutti denunciati presso la Stazione Carabinieri di VI ER e presso il Comando della Compagnia di Aversa, con indicazione analitica dei fatti, descrizione di autovetture e persone responsabili.
A seguito delle denunce, nei mesi di novembre e dicembre 2006, subiva diversi furti nel cantiere, una rapina a mano armata durante la quale fu, sotto la minaccia di armi da fuoco, ripetutamente malmenato, nonché diverse intimidazioni di stampo tipicamente camorristico come il rinvenimento in data 2 gennaio 2007, presso il proprio cantiere edile, di due proiettili posizionati ben visibili all’ingresso, consegnati presso la Stazione Carabinieri di VI ER e, anche, di un animale morto. Anche quest’ultima circostanza veniva prontamente denunciata ai Carabinieri di Aversa.
Il ricorrente, pertanto, già titolare di licenza dell’autorità di pubblica sicurezza di porto di fucile nonché di licenza di porto di pistola uso sportivo, inoltrava domanda per ottenere la licenza di porto di pistola per difesa personale.
La Prefettura di Caserta ha respinto la domanda con decreto prot. n. 20623/6G/Area1Bis del 6 ottobre 2007, ritenendo la “non necessità di munirsi di un’arma e che comunque l’attività lavorativa non era indicativa di una situazione di concreto ed effettivo pericolo per la sua incolumità”.
Avverso il decreto, il ricorrente propose ricorso, rubricato al R. G. n. -OMISSIS-, avanti questo TAR accolto con sentenza n. -OMISSIS- del 27 gennaio 2009.
Tuttavia, con nuovo decreto prot. n. 5021/6G/Area 1-Bis del 26 ottobre 2009, la Prefettura ha confermato il diniego.
Anche quest’ultimo diniego è stato impugnato davanti a questo TAR con ricorso R.G. n. -OMISSIS- del 2010, accolto con sentenza n. -OMISSIS- del 22 febbraio 2010.
La licenza di porto d’armi per difesa personale veniva quindi rilasciata e poi rinnovata ad ogni scadenza fino al 9 marzo 2020 con il n. -OMISSIS-.
Nel frattempo, a causa delle denunce sporte dal ricorrente, l’autorità giudiziaria avviava i procedimenti penali a carico di determinate persone che si concludevano con condanne a pena detentiva per l’accertata responsabilità nell’accadimento dei fatti. Il ricorrente si iscriveva all’Unione Casertana Antiracket.
Con nota protocollo n. -OMISSIS- del 15 marzo 2022, la Prefettura di Caserta comunicava, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di rinnovo licenza porto d’arma per difesa personale ed il ricorrente veniva invitato a produrre osservazioni che trasmetteva in data 7 aprile 2022.
Con successivo decreto prot. n. -OMISSIS- del 3 maggio 2022, il Prefetto della Provincia di Caserta ha respinto l’istanza per ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale nonché revocato il libretto di porto di pistola per difesa personale.
2.- Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento, il menzionato decreto, deducendo le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990; del principio del giusto procedimento;
2) violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990 per difetto di adeguata istruttoria;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 42 del R.D. 18 giugno 1931 n.773; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e insufficienza della motivazione; assenza assoluta di presupposti, illogicità, manifesta, irrazionalità.
Il Ministero dell’Interno e l’UTG di Caserta si sono costituiti in giudizio con atto formale.
La causa, inserita nel ruolo dell’udienza straordinaria dell’11 novembre 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
3.- Il ricorso è infondato.
3.1.- Infondato è il primo motivo.
L’UTG-Prefettura di Caserta ha regolarmente inviato al ricorrente la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento del ricorso, ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, di cui alla nota prot. n. 00-OMISSIS- del 15 marzo 2022.
A tale nota il ricorrente ha replicato con osservazioni che tuttavia non sono state prese in considerazione dall’amministrazione in quanto dalle stesse “non sono emersi elementi in grado di determinare un diverso orientamento”.
Il diniego si regge sul fatto che il Comando Gruppo Carabinieri di Aversa ha espresso parere contrario al rinnovo in quanto, nei confronti del richiedente, non si ritiene attualmente sussistente il requisito del dimostrato bisogno di andare armato; inoltre agli atti dell’Arma, nell’ultimo quinquennio, non risulta sporta alcun tipo di denuncia da parte del richiedente.
Inoltre, circostanza di un certo rilievo, benché non direttamente connessa con l’uso e l’abuso delle armi, in data 15 febbraio 2021, è stato sanzionato dal comando della Guardia di Finanza di Aversa, ai sensi dell’art. 96 L. n. 907/1942 poiché presso il Motel denominato “-OMISSIS-”, di cui il ricorrente è titolare, venivano rinvenuti 2700 grammi di tabacchi lavorati nazionali detenuti all’interno della reception, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione (patentino scaduto di validità il 31 dicembre 2020).
3.2.- Infondate sono la seconda e la terza censura che, per ragioni di connessione dei relativi contenuti possono essere trattate congiuntamente.
In linea generale, In tema di licenze per il porto di armi, il principio di eccezionalità rappresenta un caposaldo dell'ordinamento giuridico che prevede il porto di pistola per difesa personale non come diritto soggettivo intangibile, bensì come deroga circoscritta a un divieto di porto generale. Il rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi, ad opera dell'autorità prefettizia, presuppone l'esistenza di requisiti severi, tra cui spicca il "dimostrato bisogno", ovvero la necessità di provare un'esigenza attuale e particolare di difesa personale, la quale non possa trovare adeguata protezione attraverso altre misure meno estreme. Tale bisogno deve essere attuale, eccezionale, e non suscettibile di essere raggiunto con alternative alla detenzione di un'arma, delineando una valutazione sostanzialmente prudenziale da parte dell'autorità competente (cfr. ex multis TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 30 ottobre 2025, n. 1804).
La licenza di porto d’armi non costituisce pertanto una mera autorizzazione di polizia ma assume un contenuto permissivo in deroga al divieto generale di portare armi, sancito in sede penale dall’art. 699 e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975.
L’autorizzazione ha quindi carattere eccezionale, posto che le esigenze di tutela dell’incolumità personale sono affidate in via istituzionale alle forze di polizia mentre l’autotutela può essere consentita solo nei casi di estrema necessita e laddove ogni altra efficace alternativa sia preclusa.
Nel caso di specie, la Prefettura, nel negare la licenza fa presente, da un lato, che la crescente frequenza degli abusi di armi legalmente detenute induce ad adottare una politica di controllo locale delle armi più restrittiva e, di conseguenza, a sottoporre la richiesta di rilascio o di rinnovo ad un criterio di valutazione più rigoroso, soprattutto allo scopo di limitare e, quindi, di controllare più agevolmente il numero delle armi circolanti sul territorio.
Dall’altro, ai danni del ricorrente non si registrano più episodi violenti e di minacce dei quali lo stesso sia stato vittima, tali da consentire una deroga al divieto generale, secondo un apprezzamento discrezionale, esercitato dalla Prefettura, esente dalle dedotte censure.
4.- Per quanto sopra, il ricorso va respinto. Le spese possono essere compensate in considerazione dell’intera vicenda procedimentale e della costituzione in giudizio di carattere soltanto formale da parte dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO ER, Presidente
GI AL, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AL | LO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.