Articolo 5 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 agosto 2012
Art. 5. Servizio militare 1. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, la Repubblica garantisce alla Chiesa apostolica in Italia che gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, inoltre, di svolgere il servizio militare in attivita' di protezione e di assistenza civile.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012