Articolo 708 del Codice penale
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1 luglio 1931
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Versione
21 luglio 1968
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7 novembre 1996
Art. 708.

(Possesso ingiustificato di valori)

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, e' colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
(40) ((151)) ------------- AGGIORNAMENTO (40)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2-19 luglio 1968, n. 110 (in G.U. 1ª s.s. 20/7/1968, n. 184), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 708 del Codice penale , limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicita', di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale e a cauzione di buona condotta". ------------- AGGIORNAMENTO (151)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 ottobre - 2 novembre 1996, n. 370 (in G.U. 1ª s.s. 06/11/1996, n. 45), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 7 novembre 1996
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