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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/07/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2913/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. E. Morabito giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1 con l'Avv. A. Vietri giusta procura in atti
APPELLATA PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. R. Piergentili giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 8889/2023, pubblicata in data 11 ottobre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Controparte_1
− dal 17 agosto 2020 fino al 31 dicembre 2021 aveva lavorato alle dipendenze della Pt_1
;
[...]
− il rapporto di lavoro era stato regolarizzato con contratto part time a 20 ore settimanale, con suo inquadramento nel IV livello del CCNL Acconciature ed estetica e con mansioni d'impiegata addetta alla segreteria;
− di fatto, aveva però svolto le mansioni di parrucchiera esperta proprie del I livello del
CCNL e aveva lavorato a tempo pieno;
− in data 31 dicembre 2021 si era dimessa perché non retribuita correttamente;
− era rimasta in credito di differenze retributive maturate a vario titolo.
Pertanto, domandava:
“Accertato e dichiarato il rapporto di lavoro intercorso fra le Parti, secondo le modalità meglio riferite in narrativa;
verificati, in virtù del suesposto rapporto di lavoro, gli importi già percepiti dalla Ricorrente
e quelli ancora da percepire;
-voglia, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., come Parte_1 in epigrafe meglio individuata, al pagamento, in favore della RA , di Controparte_1 quanto spettante a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, 13° mensilità, indennità di cassa, ricalcolo del T.F.R. e ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto e che si indica, salvo errori e/o omissioni, nella misura di € 20.644,93 (importo quantificato al netto delle ritenute previdenziali), oltre rivalutazione monetaria ed interessi 2 maturati sino alla data dell'effettivo soddisfo;
ovvero, in subordine, alla maggiore o minor somma che potrà risultare all'esito del presente giudizio e/o che sarà ritenuta di giustizia.
-Voglia inoltre condannare la , in persona del legale rapp.te p.t., a regolarizzare Parte_1 la posizione previdenziale ed assicurativa della Ricorrente, corrispondendo, all' le CP_2 differenze contributive ed assicurative dovute in virtù dell'accertato rapporto di lavoro, ordinando all' di provvedere, laddove necessario, alla loro esatta quantificazione. CP_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre IVA (se dovuta), rimborso forfettario e CPA come per legge”.
2. Nel contraddittorio con e con l' , con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva: Parte_1 CP_2
“In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che tra le parti è intercorso rapporto di lavoro subordinato full time con diritto della lavoratrice all'inquadramento nel livello I CCNL
Acconciatura Estetica e, per l'effetto, condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante, al pagamento in favore di di lordi €15.523,99, di cui Controparte_1
€14.790,14 ancora da versare, oltre accessori;
condanna in persona del legale rappresentante, a versare all' sulle Parte_1 CP_2 indicate somme dei contributi omessi;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per la metà i compensi di lite tra ricorrente e società convenuta e condanna parte resistente al pagamento in favore dello Stato Italiano della restante parte liquidata in complessivi €1.800,00; compensa i compensi di lite tra ricorrente ed . CP_2
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- è inammissibile, per contrasto con l'art. 233 cpc, la richiesta della società resistente di deferire il giuramento decisorio alla controparte circa la percezione di somme “fuori busta”.
Infatti: -la richiesta non proviene dalla parte, né dal procuratore munito di procura speciale e comunque non è cristallizzata in un atto sottoscritto dalla parte;
-la richiesta è stata avanzata in sede di discussione orale, quando la causa era stata già rinviata per la decisione ed era spirato il concesso termine per note;
-l'istanza non è stata formulata in capitoli separati dal contenuto chiaro e specifico, tanto che, rileggendo il verbale, non è dato sapere se il dedotto pagamento, secondo la prospettazione difensiva, sia stato unico, plurimo, per quali somme, quando verificatosi;
- nel merito, si osserva che è incontestata la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di causa, la sua durata, lo svolgimento da parte della lavoratrice di mansioni di parrucchiera
3 e l'osservanza da parte sua di un orario mensile superiore a quello contrattualizzato. Invero, in punto di orario la società resistente si è limitata a eccepire l'inammissibilità dei capitoli di prova richiesti dalla controparte e ad affermare che il lavoro supplementare prestato dalla era stato retribuito mensilmente in busta paga tramite la voce “Trasferta Italia”; CP_1
- la resistente ha invece negato il diritto della lavoratrice alla qualifica rivendicata. Tuttavia, le testimonianze raccolte hanno confermato che le mansioni di parrucchiera erano state svolte dalla ricorrente con la professionalità richiesta dalla declaratoria del I livello;
- peraltro, sebbene non sia stato prodotto l'attestato professionale, va rilevato che dall'estratto contributivo, in atti, risulta che la aveva già svolto l'apprendistato nel medesimo CP_1 settore presso un altro datore di lavoro e, ai fini dell'inquadramento, il CCNL considera tale esperienza lavorativa equivalente all'attestato di studio;
- riguardo all'orario osservato dalla lavoratrice, va osservato che la stessa ammissione di parte convenuta, di aver versato ogni mese rilevanti somme per la retribuzione di lavoro supplementare pur mimetizzate sotto la voce “Trasferta Italia”, costituisce idonea prova di costante svolgimento di prestazioni in misura significativamente superiore alla ventesima ora (vedi ammontare mese per mese versato). La prova testimoniale ha poi confermato lo svolgimento di lavoro non solo supplementare, ma full time;
- poiché la prestazione di lavoro era stata eseguita per 40 ore settimanali, consegue che, di fatto, tra le parti si era costituito un rapporto di lavoro full time. Pertanto, sul punto sono del tutto irrilevanti le assenze dal servizio della ricorrente per malattia o per ferie, richiamate dalla difesa della parte resistente in sede di note e di discussione orale, non vertendosi in ipotesi di lavoro straordinario, che va invece dimostrato in modo rigoroso;
- la ricorrente ha quindi diritto alle differenze retributive maturate in ragione del superiore livello inquadramentale e dell'orario full time;
- i conteggi elaborati dalla ricorrente sono stati sviluppati in modo corretto tenuto conto del periodo sino al 31 dicembre 2021, posto che le dimissioni volontarie della del 7 CP_1 dicembre 2021 non hanno escluso l'obbligo della prestazione lavorativa nel periodo di preavviso, periodo peraltro riconosciuto anche nell'ultima busta paga del gennaio 2022, redatta dalla società datrice di lavoro;
- non possono essere sottratte, come “percepito” per il maggior orario di lavoro, le somme indicate in busta paga come “Trasferta Italia”. Infatti, pur considerando che la ricorrente non doveva affrontare trasferte, vi è da dire che la parte convenuta, in tal senso onerata, non ha
4 fornito riscontri idonei a escludere che tali somme trovassero causa in altre voci di debito, per esempio gli assegni familiari, che non risultano versati.
Anzi, è stata la stessa società datrice di lavoro ad aver prodotto una conversazione whatsapp con la ricorrente, in cui costei lamenta appunto il mancato versamento degli assegni familiari.
Il fatto, che la voce “Trasferta Italia” compensasse gli assegni familiari non versati, è confermato anche dalla deposizione della teste . Testimone_1
Né la società può invocare a suo favore generici “fuori busta”, per i quali non si è fatta rilasciare, di volta in volta, ricevuta di versamento, il che rende del tutto incerto l'ammontare e la frequenza di tali pagamenti (il whatsapp prodotto dalla società prova soltanto che vi sono stati dei versamenti, ma nulla di più);
- invece, non è dovuta alla lavoratrice l'indennità di cassa. Infatti, sebbene i dipendenti della società e, quindi, anche la ricorrente incassassero i pagamenti dei clienti, essi non erano chiamati a rispondere in caso di ammanchi. Di contro, in forza del CCNL di settore la menzionata indennità è dovuta “soltanto nel caso in cui il lavoratore abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa con il connesso obbligo di accollo delle eventuali differenze”;
- nulla è dovuto alla lavoratrice a titolo di lavoro festivo, ferie, permessi, ex festività e lavoro domenicale, in quanto i testimoni non hanno confermato lo svolgimento di attività lavorativa in tali giornate;
- la società convenuta va quindi condannata al versamento delle seguenti somme lorde (sul punto, è corretta l'eccezione formulata in memoria circa il criterio di calcolo del dovuto, operato nei conteggi al lordo, ma non conforme alle conclusioni attoree, che si riferiscono a somme al netto): € 12.234,48 a titolo di differenze sulle mensilità ordinarie, € 1.217,65 a titolo di differenze sulla tredicesima mensilità, € 2.071,86 a titolo di differenze sul TFR, per un totale di € 15.523,99.
Da questo totale va detratta la somma di € 733,85 lorda ammessa dal datore di lavoro come dovuta alla lavoratrice a titolo di TFR (vedi busta paga prodotta in udienza) e versata al netto innanzi al Giudice, per un resto lordo ancora dovuto di € 14.790,14, da maggiorare degli accessori di legge.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 20 novembre
2023, chiedeva di riformare la sentenza, per i seguenti motivi d'impugnazione: Parte_1
5 a) erroneo convincimento di mancanza di contestazione del preteso orario di lavoro allegato dalla lavoratrice;
omessa considerazione che la circostanza è stata contestata a pag. 4 della memoria ex art. 416 cpc;
erronea ammissione della prova testimoniale sulla circostanza in parola, stante la genericità della relativa allegazione attorea;
b) erronea e pregiudizievole valutazione delle deposizioni testimoniali in punto di mansioni;
omesso rilievo dell'insufficiente allegazione dei fatti costitutivi di tale domanda e conseguente erroneo convincimento della maggior qualificazione della prestazione della lavoratrice e della sua ascrivibilità al livello I del CCNL di categoria;
c) illogica motivazione sull'emolumento corrisposto a titolo di “Trasferta Italia” e sulla sua imputazione agli assegni familiari, in difetto altresì di prova della spettanza alla lavoratrice di una tale prestazione;
erroneo omesso rilievo che le somme pagate “fuori busta” alla lavoratrice sono state puntualmente indicate nella memoria ex art. 416 cpc ed erronea omessa considerazione dell'omessa contestazione della lavoratrice in merito;
omessa valutazione della prova documentale, che dà atto del riconoscimento, da parte della
, della percezione di somme “fuori busta”, nonché della prova testimoniale che CP_1 conferma l'avvenuto pagamento di somme “fuori busta”;
d) erroneo convincimento dell'inammissibilità del dedotto giuramento decisorio.
Riproposizione nel grado di tale mezzo istruttorio;
e) erronea quantificazione del credito oggetto di condanna, per omesso rilievo che, nel conteggio attoreo, il t.f.r. è stato calcolato anche considerando i crediti ritenuti non provati dal Tribunale (lavoro festivo, ferie, permessi, ex festività, lavoro domenicale, indennità di maneggio denaro);
f) erroneità della condanna al versamento in favore dell' dei contributi omessi, non CP_2 dovuti sui crediti non spettanti alla lavoratrice in conseguenza delle osservazioni svolte e comunque non dovuti sul t.f.r.;
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello, formulando Controparte_1 eccezioni in rito e in merito.
Proponeva altresì appello incidentale per ottenere, in parziale riforma della sentenza impugnata, la declaratoria del suo diritto all'indennità di cassa, con condanna della a pagarle quanto Parte_1 dovuto a tal titolo. A fondamento, eccepiva in sintesi l'erronea interpretazione da parte del Tribunale della norma collettiva di riferimento, la pregiudizievole valutazione delle prove e il conseguente erroneo convincimento d'insussistenza del diritto azionato.
6 5. L' depositava memoria di costituzione nel grado e chiedeva: “Voglia la Corte giudicare sulle CP_2 domande ed eccezioni proposte dalle altre parti in causa secondo giustizia;
in caso di accoglimento dell'appello, nei limiti della prescrizione quinquennale. condannare il datore di lavoro, al pagamento in favore dell' dei contributi sulle eventuali differenze contributive, oltre sanzioni ed interessi CP_2 ex lege, che saranno quantificati dall'Istituto e comunque sempre nei limiti della prescrizione quinquennale;
spese come per legge”.
6. Radicato il contraddittorio anche sull'appello incidentale, all'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
7. Preliminarmente, osserva la Corte che si è formato il giudicato c.d. “interno” sulla statuizione di rigetto della domanda della lavoratrice al pagamento delle differenze retributive azionate a titolo di lavoro festivo, ferie, permessi, ex festività e lavoro domenicale, in quanto la , soccombente CP_1 sul punto, non ha proposto in merito appello incidentale.
8. Ancora preliminarmente, osserva la Corte che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale è destituita di fondamento. Difatti, la lettura doverosamente complessiva e conservativa dell'atto palesa in modo comprensibile sia i motivi d'impugnazione della sentenza in oggetto, sia le parti del dictum che si chiede siano riformate, il tutto in assoluta coerenza con l'art. 434 cpc.
9. Nel merito, l'appello principale è fondato nei limiti che si esporranno.
10. In specie, con riguardo al primo motivo d'impugnazione, osserva la Corte che le doglianze dell'appellante non si confrontano in modo specifico con la ratio decidendi sottesa dal Tribunale alla statuizione impugnata.
11. Invero, il Tribunale ha rilevato che, a fronte dell'allegazione della lavoratrice, di aver lavorato a tempo pieno per quaranta ore a settimana in luogo del part time di venti ore pattuito nel contratto di lavoro individuale, la società datrice di lavoro aveva ammesso di aver pagato ogni mese “rilevanti somme” per il lavoro supplementare. Da questo fatto, il Tribunale ha desunto che era stato dimostrato lo svolgimento di “prestazioni in misura significativamente superiore alla ventesima ora” (pag. 4, ultimo cpv, e 5, primo cpv).
Si tratta di ragionamento non solo non attinto da alcuna critica dell'appellante, ma in sé indubbiamente logico e, come tale, idoneo a tracciare un'apprezzabile pista istruttoria in punto di orario di lavoro, pista istruttoria che poi il Tribunale ha -all'evidenza- percorso ammettendo sul punto la prova testimoniale, con scelta che risulta ampiamente giustificata anche ai sensi dell'art. 421 cpc, in forza del quale il Giudice del lavoro, allo scopo di ricercare la verità materiale sui fatti di causa, può disporre i mezzi di prova addirittura al di fuori dei limiti ordinari previsti dal codice civile.
7 12. Osserva poi la Corte che gli esiti della prova testimoniale, favorevoli alla lavoratrice, non sono stati censurati dall'appellante, sicché il fatto d'interesse resta dimostrato in giudizio con l'adeguatezza richiesta ex art. 2697 cc.
13. Con riguardo al secondo motivo di doglianza, osserva la Corte che le censure dell'appellante,
d'inammissibilità dei capitoli di prova articolati dalla lavoratrice in punto di mansioni, scontano il limite di essere imperniate su un eccessivo e vuoto formalismo, che non si concilia con la ratio del processo del lavoro (come si è detto, volto all'accertamento della verità materiale dei fatti controversi, allo scopo di tutelare la parte debole del rapporto di lavoro e gli interessi, anche familiari, soddisfatti dalla retribuzione pagata al lavoratore) e che, ancor prima, non si concilia con il principio generale dell'ordinamento, secondo cui, pur essendo imprescindibile il rispetto delle forme processuali, si deve rifuggire da un'applicazione della relativa disciplina che finisca per vanificare l'effettività della tutela giurisdizionale e l'esigenza, connessa, che la domanda di giustizia debba per quanto possibile essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito (argomenta anche da Cass. n. 15274/2019).
14. Ebbene, nel caso di specie la lavoratrice ha allegato i compiti in concreto disimpegnati in costanza di rapporto di lavoro e ha indicato la declaratoria professionale del CCNL di categoria in cui li riteneva ascrivibili e tanto basta a delimitare il tema del contendere tra le parti ex art. 414 cpc e 2103 cc, nonché a permettere alla convenuta una idonea difesa ex art. 416 cpc (del resto, prospettata in modo ampio da ) e a consentire al Giudice di decidere ex art. 115, co. 1 e 116 cpc. Parte_1
15. D'altro canto, il giudizio c.d. “sillogistico” di cui all'art. 2103 cc -da condurre secondo i noti e tralatizi insegnamenti della Suprema Corte- spetta al Giudice, che lo formula valutando, secondo il proprio libero convincimento, la piena sussumibilità delle mansioni di fatto svolte dal lavoratore nella declaratoria professionale d'interesse e tanto alla stregua sia delle norme (di fonte anche contrattuale) dedotte, sia dei fatti allegati e provati in giudizio.
16. Ebbene, nel caso di specie la valutazione del Tribunale, d'inquadramento delle mansioni della nel I livello del CCNL di categoria, è condivisibile. Parte_2
17. Invero, le declaratorie contrattuali d'interesse, per come considerate dal Tribunale ex art. 116 cpc e sottoposte alla critica del grado, sono le seguenti (v. pag. 3 sentenza, v. pag. 11 ricorso di appello):
- I livello, rivendicato dalla lavoratrice: “lavoratori che possiedono le capacità e le competenze tali da essere in grado di valutare le prestazioni più conformi e adeguate alle caratteristiche fisiche della clientela, conoscendo e considerando la moda e il costume e non trascurando le esigenze igieniche;
i lavoratori in grado di effettuare, mediante l'utilizzo dei differenti sistemi, permanenti su capelli corti e lunghi, applicare tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni
8 provvedendo alla preparazione di miscele tenendo conto della qualità fisica dei capelli e mèche, eseguire pettinature particolari e fantasiose su capelli di diversa lunghezza e acconciature da modello;
svolgere attività di disegno stampa e fotografia;
eseguire ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi e corti;
effettuare la lavatura della testa e trattamento igienizzato del cuoio capelluto, con massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute;
effettuare tutte le tecniche di taglio, preparare toupè e parrucche occuparsi della loro applicazione previo adattamento del cuoio capelluto;
effettuare la pettinatura sui manichini. …”.
- II livello: “lavoratori in grado di effettuare mediante l'utilizzo di differenti sistemi in uso, permanenti su capelli corti e lunghi;
applicare tinture e decolorazioni, meches;
effettuare pettinature fantasia su capelli lunghi e corti, effettuare ondulazioni a ferro e ad acqua, acconciature a phon, piega fissa, messa in piega e ricci piatti su capelli di diversa lunghezza;
effettuare la lavatura dei capelli, il massaggio normale della cute il taglio e la frizione …”;
- III livello: “lavoratori con competente tali da poter offrire un'assistenza completa ed eventualmente di eseguite con permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico;
…”.
Come si evince dalla chiara formulazione delle clausole in esame:
- i lavoratori del I livello hanno competenze e conoscenze altamente specializzate, sono in grado di svolgere con iniziativa autonoma tutte le tecniche di taglio, tutte le tecniche di pettinatura, di colorazione e di trattamento dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, e hanno la responsabilità correlata alle scelte da loro liberamente adottate;
- i lavoratori del II livello hanno conoscenze specializzate, ma meno ampie rispetto a quelle del livello superiore, e agiscono con minor grado di autonomia e con correlata minore responsabilità, in quanto: sono in grado di eseguire tutte le tecniche di acconciatura, sebbene quelle da sera e da cerimonia soltanto se più semplici;
eseguono, ma non decidono, le tinture o le permeanti da applicare;
eseguono soltanto le più semplici tecniche di taglio dei capelli;
- i lavoratori del III livello hanno competenze soltanto qualificate, autonomia limitata all'esecuzione del compito dato e responsabilità correlata al contesto lavorativo di riferimento, dacché provvedono: a offrire mera assistenza ai clienti;
a eseguire eventualmente -dunque, senza alcuna prevalenza- semplici acconciature e alcuni -ordinari-
9 trattamenti chimico-cosmetologici; non eseguono alcun tipo di taglio, neppure quello basilare.
18. Il Tribunale ha ritenuto dimostrati i caratteri distinti del I livello in quanto:
- la prova testimoniale ha riscontrato che la era una “parrucchiera rifinita”, che si CP_1 occupava della cliente “a tutto tondo”, era “in grado di fare autonomamente il lavoro che interessa a una cliente”, “si occupava totalmente del servizio”, “non riceveva indicazioni da altri anzi era lei che a volte dava indicazione ad altre ragazze presenti”;
- la prova documentale (estratto contributivo) attesta che la lavoratrice aveva già svolto l'apprendistato nel medesimo settore presso un altro datore di lavoro e, ai fini dell'inquadramento, il CCNL considera questa esperienza lavorativa equivalente all'attestato di studio.
19. La società appellante, dal canto suo, non ha negato che gli elementi probatori di cui si è avvalso il
Tribunale siano presenti in atti e tanto meno ne ha censurato la relativa valutazione, valutazione che peraltro la Corte fa propria, appunto perché, giusta la declaratoria del I livello, dà adeguato conto della competenza professionale specializzata della lavoratrice, della sua completa autonomia decisionale e operativa e, correlativamente, della sua responsabilità per le lavorazioni individuate ed eseguite, a pieni effetti ex art. 2103 cc.
20. Con riguardo al terzo motivo di doglianza, con cui l'appellante fa in sostanza valere un'eccezione di pagamento, vale premettere che, in tema, è consolidato il seguente principio di diritto: “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto e non anche il mancato pagamento. Quest'ultimo integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore” (v., ex multis, Cass. n. 2276/2020).
21. Esaminando allora, i fatti di causa in questo quadro normativo di riferimento, osserva la Corte che in forza di quanto osservato circa i precedenti motivi di appello, è accertato in giudizio il diritto della alla retribuzione ordinaria a tempo pieno per il livello I in relazione al periodo oggetto di CP_1 causa.
22. Dal dovuto a tal titolo risultano sicuramente detraibili -così come del resto ha fatto il Tribunale- gli importi riconosciuti dalla lavoratrice come percepiti.
La controversia residua, quindi, in ordine al pagamento dei “fuori busta” mensili, elencati dalla società datrice di lavoro a pagg.
9-10 della memoria ex art. 416 cpc e riprodotti a pagg. 12 e 13 del ricorso di appello.
10 23. Ebbene, il fatto storico della percezione da parte della di questi importi mensili deve CP_1 considerarsi pacifico in giudizio, in quanto non contestato in modo specifico dalla lavoratrice nella prima difesa utile (v. verbale d'udienza del 22 marzo 2023), agli effetti di cui all'art. 115 cpc.
Invero, in punto di non contestazione, con la sentenza n. 5166/2023 la Suprema Corte ha chiarito quanto segue: “…16.1. – Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n.
3245/2003; Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017;
Cass. n. 21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n.
9439/2022), il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti
l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.
A tal fine, il deducente è tenuto a provare il fatto -costitutivo, modificativo e/o impeditivo del diritto- genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre
è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato.
Dunque, in questa seconda ipotesi, la mancata contestazione tempestiva del “fatto” lo rende incontroverso, senza che possa operare una revoca espressa della non contestazione, né la deduzione di una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte.
La possibilità di negazione dei fatti precedentemente non contestati è, però, consentita al mutare delle circostanze che ne hanno comportato la mancata contestazione, purché la modifica dell'atteggiamento difensivo avvenga con modalità coerenti con la dinamica processuale del rito del lavoro, per cui, come le sopravvenienze devono essere allegate nella prima occasione processuale utile, anche la conseguente contestazione dovrà essere tempestivamente operata nella prima difesa.
In ogni caso, nel rito del lavoro, il principio che esclude dal tema di indagine il fatto costitutivo della domanda (ovvero modificativo e/o impeditivo della stessa) per effetto della sua mancata
11 contestazione -non configurandosi quest'ultima come una prova legale- è suscettibile di deroga in forza della possibilità che il giudice ne accerti, d'ufficio, l'esistenza o l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite…”.
24. Si tenga peraltro conto che, nel caso di specie, l'applicazione del menzionato principio non è stata derogata in alcun modo dalle risultanze acquisite in giudizio, dal momento che la prova testimoniale ha confermato che corrispondeva dei “fuori busta” al personale dipendente a part time, Parte_1 appunto per tale ragione (v. testi , ). Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
25. Osserva poi la Corte che la società datrice di lavoro ha dichiarato di aver imputato questi pagamenti a “fuori busta” mensili per il lavoro prestato oltre le venti ore del part time. Stante l'avvenuta riqualificazione giuridica del lavoro eccedente il part time in lavoro ordinario full time, consegue che questi pagamenti vanno ritenuti -in effetti- estintivi del debito che la datrice di lavoro aveva per la retribuzione mensile ordinaria.
26. Dunque -e al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale- spettava alla lavoratrice dimostrare che quegli esborsi erano stati eseguiti per titoli diversi, ma quest'onere non è stato soddisfatto.
27. In specie, la ha affermato che le parti erano “…d'accordo per la corresponsione di alcune CP_1 somme “a nero”, a titolo di “premi di risultato” (per aver eseguito, ad es., un certo numero di tagli
o di messa in piega in un dato periodo) e a titolo di incentivi per aver venduto prodotti alle clienti.
Così come ha confermato sia il teste di parte avversa, Signor , dichiarando che: “ogni 15 Tes_4 prodotti venduti dalla parrucchiera questa aveva diritto a €50,00”, sia la teste Testimone_3 affermando che: “c'era una percentuale riconosciuta sulla vendita di alcuni prodotti”; somme queste, non corrisposte in busta paga, non essendovene traccia alcuna…” (v. pag. 11 memoria di appello).
Dunque, l'appellata ha all'evidenza prospettato due diverse causali dei pagamenti al vaglio.
28. Nondimeno, quanto all'asserito accordo tra le parti circa il diritto della lavoratrice a un premio per il numero di tagli o di pieghe eseguite, rileva la Corte che la non ha neppure indicato i termini CP_1 di questo accordo, in specie quale sarebbe stato il predetto numero di trattamenti e il periodo di riferimento necessari per far maturare il diritto all'emolumento, il che rende ex se la circostanza in esame talmente vacua da sottrarle qualsiasi rilevanza decisoria.
Inoltre, e in via dirimente, rileva la Corte che il teste (conforme la teste ha Tes_4 Tes_3 chiaramente distinto il “fuori busta”, pagato dal datore di lavoro per il tempo lavorativo oltre il part time pattuito nel contratto di lavoro individuale, dal premio corrisposto ai lavoratori per la vendita di prodotti cosmetici ai clienti, affermando altresì in modo chiaro che “non c'era nessuna altra forma
d'incentivo”.
12 29. Invece, quanto al premio per la vendita dei prodotti cosmetici alle clienti, corrisposto dal datore di lavoro in € 50,00 ogni 15 prodotti commercializzati, rileva la Corte che nessuno dei testi escussi ha riferito che, ogni mese, la avesse smerciato detti prodotti in numero tale da maturare il diritto CP_1
a percepire proprio le somme elencate dalla società datrice di lavoro nei suoi scritti, somme che peraltro il Tribunale stesso ha considerato “rilevanti”, a dire quindi che una tale attività di vendita, ove effettivamente eseguita, avrebbe dovuto avere un notevole volume.
Anzi, a ben vedere questa circostanza è smentita dalla considerazione che l'ammontare mensile dei
“fuori busta”, quale accertato in giudizio, non è -nella prevalenza dei casi- multiplo di cinque, sicché non può rappresentare in alcun modo il risultato della moltiplicazione di € 50.000 per il tot di vendite in parola (ad esempio, si veda il mese di agosto 2020: € 668,00 fuori busta : € 50,00 incentivo unitario per la vendita di 15 prodotti = 13,36 volte di maturazione dell'incentivo, con incomprensibile resto decimale di cui l'appellata non ha offerto spiegazione alcuna. Si tenga pure conto che, a seguire il ragionamento in confutazione, il numero dei prodotti venduti nel detto mese sarebbe dovuto essere
200,4 -ossia 15 prodotti ogni premio x 13,36 premi maturati-, ma nessun teste ha riferito su risultati di tal genere conseguiti dalla e, tanto meno, la ha spiegato la ragione per cui vi CP_1 CP_1 sarebbe stata una vendita corrispondente ai decimali).
30. Di poi, è smentito dagli atti l'argomento, condiviso peraltro dal Tribunale, secondo cui questi “fuori busta” avrebbero dovuto soddisfare il credito della lavoratrice per assegni familiari.
Difatti, nella busta paga di novembre 2020 è annotata l'avvenuta erogazione alla di arretrati CP_1
a tal titolo, mentre sia in questa busta paga, sia nelle buste paga del periodo gennaio - giugno 2021 è annotata l'erogazione del dovuto per detta prestazione.
Non vi è dubbio che queste somme siano state incassate dalla lavoratrice, perché sulle buste paga è annotato che il pagamento avveniva mediante accredito sul suo conto corrente e nessuna difesa finalizzata a negare questa circostanza è stata prospettata dalla , che le ha prodotte. CP_1
31. L'appellata, dal canto suo, non ha dimostrato che per il residuo periodo oggetto di causa persistessero le condizioni per beneficiare degli assegni familiari, prestazione dovuta dall' e meramente CP_2 pagata dal datore di lavoro, con le inevitabili conseguenze ai fini del decidere.
32. Non possono essere invece detratte dal “dovuto” per retribuzione spettante alla le somme CP_1 corrisposte da a titolo di Trasferta Italia, dacché il pagamento, eseguito peraltro soltanto Parte_3 nel mese di ottobre 2021 (v. buste paga), è stato imputato dal datore di lavoro stesso a questo debito al momento dell'esborso, il che preclude ogni diversa valutazione in merito.
13 33. Pertanto, dal credito per differenze retributive riconosciuto dal Tribunale all'appellata va detratto anche l'ulteriore importo di € 9.415,00, corrisposto “fuori busta” alla lavoratrice (è il totale dei relativi pagamenti mensili).
34. La somma in questione, evidentemente erogata al netto alla lavoratrice, va comunque detratta dal lordo dovuto (per la detrazione del netto dal lordo, v. Cass. n. 13164/2018).
35. Dunque, il credito per differenze retributive spettante all'appellata è pari a € 2.819,48 (€ 12.234,48 attribuito dal Tribunale – € 9.415,00 fuori busta = € 2.819,48).
36. All'appellata spetta altresì la somma di € 1.217,65 per tredicesima mensilità, già attribuita dal
Tribunale senza devoluzione al grado.
37. Su entrambi i crediti spettano ovviamente alla lavoratrice gli accessori ex art. 429 cpc.
38. Con riguardo al quarto motivo di appello, concernente la richiesta, non accolta dal Tribunale, di deferimento del giuramento decisorio circa i già menzionati “fuori busta”, osserva la Corte che il suo esame è assorbito dalle osservazioni svolte circa il precedente motivo di doglianza.
39. Con riguardo al quinto motivo di appello, osserva la Corte che correttamene l'appellante lamenta l'erroneità del calcolo del t.f.r., eseguito dalla lavoratrice inserendo nella base di calcolo il “dovuto” per tutti i titoli azionati, ivi compresi quelli per i quali il Tribunale non ha riconosciuto il suo diritto a percepirli, ossia indennità maneggio denaro (su cui, v. infra), festività, lavoro festivo, permessi ed ex festività.
Pertanto, il calcolo del t.f.r. va sviluppato considerando soltanto le competenze retributive spettanti alla lavoratrice, ossia il “dovuto” per retribuzione mensile e aggiuntiva.
Al fine, ben possono essere utilizzati i dati contabili annotati per questi titoli nei conteggi attorei, già condivisi dal Tribunale in parte qua senza devoluzione al grado, agli effetti dell'art. 434 cpc.
Dunque, si ha:
2020:
€ 6.281,96 retribuzione mensile ordinaria + € 581,66 13° mensilità;
2021:
€ 16.161,26 retribuzione mensile ordinaria + € 1.395,99 13° mensilità
totale € 24.420,87 : 13,5= € 1.808,95.
Da questo importo va detratta la somma lorda di € 733,85, pagata banco iudicis per t.f.r. da Pt_1
, sicché il residuo ancora dovuto alla lavoratrice per il titolo al vaglio è pari a € 1.075,1 (€ 1.808,95
[...]
- € 733,85 = € 1.075,1).
14 40. Anche su tale credito spetta alla ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali CP_1 dalla maturazione fino al saldo.
41. Complessivamente, quindi, spetta alla lavoratrice la somma di € 5.112,23 (ossia € 2.819,48 retribuzione + € 1.217,65 tredicesima mensilità + € 1.075,10 t.f.r. = € 5.112,23), con gli accessori come indicato.
42. Il sesto motivo di appello è infondato.
Difatti, la statuizione del Tribunale, secondo cui alla lavoratrice spetta una retribuzione maggiore di quella pagatale dal datore di lavoro in relazione al livello d'inquadramento e al tempo pieno lavorativo, è rimasta confermata anche nel grado, con conseguente sussistenza dell'obbligo della società appellante di pagare i contributi di legge in relazione al montante contributivo determinato in conformità (art. 12 L. n. 153/1969).
43. L'appello incidentale è invece infondato.
44. In specie, l'art. 32 del CCNL stabilisce: “Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del
5% della normale retribuzione. L'indennità di cui sopra è dovuta soltanto nel caso in cui il lavoratore abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa con il connesso obbligo di accollo delle eventuali differenze”.
In tema di responsabilità rilevante ai fini dell'insorgenza del diritto al pagamento dell'indennità in questione, con sentenza n. 22294/2019 la Suprema Corte ha chiarito (pur se con riguardo a un diverso
CCNL, ma con motivazione utilizzabile, per identità di ratio, anche nell'interpretazione della clausola d'interesse): “…3. quanto al primo motivo, è vero che l'art. 148 c.c.n.l. applicato contempla tra i requisiti necessari per il riconoscimento della indennità de qua la normale adibizione ad operazioni di cassa con carattere di continuità e la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con
l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, e che tale ultimo obbligo è idoneo a caratterizzare la funzione della specifica indennità, evidentemente prevista ed erogata in relazione al rischio di una tale possibilità (che la perdita riscontrata gravi finanziariamente sull'addetto alla cassa), che è connaturato a tale attività;
3.1. pure essendo l'indennità di cassa e di maneggio di denaro un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, per il quale le condizioni per l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale, ciò che rileva è che l'attività svolta a contatto col denaro abbia carattere se non di esclusività quanto meno di continuatività e non occasionalità, e che comporti l'esposizione del
15 lavoratore ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario (cfr. in tali termini Cass.
7353/2004, riferita al trasporto di valori e contanti in un tempo circoscritto ed a mansioni di natura meramente esecutiva);
3.2. il principio espresso nella pronunzia da ultimo richiamata è stato, tuttavia, meglio specificato da
Cass. n. 25742 del 14.12.2016 e Cass. n. 2212 4.2.2016, decisioni che hanno rilevato come, ai fini del diritto all'indennità di maneggio denaro, la responsabilità per errore, anche finanziaria, è implicita nelle attività di cui l'incasso costituisce la prestazione normale o prevalente, derivando la stessa dall'art. 2104 c.c. che obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la suddetta indennità, a prescindere da ogni ulteriore accertamento, a dipendenti che svolgevano in via ordinaria mansioni di cassiere);
3.3. in sostanza, l'orientamento espresso valorizza le mansioni specifiche del cassiere rispetto alle quali il maneggio del denaro, quale aspetto prevalente dell'attività svolta, di cui l'incasso costituisce il profilo principale, induce a ritenere immanente alla attività stessa una responsabilità che deriva direttamente dalle norme codicistiche che obbligano il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta (art. 2104 c.c.), aspetto neppure specificamente contestato nel motivo di ricorso;
quest'ultimo, al di là del generico richiamo ad un obbligo di ripianare le perdite verificatesi, non considera che, seppure eventuale, un tale obbligo è nella sostanza congruente con impegno assunto, il quale sottintende l'accettazione di ogni conseguenza economica di un comportamento non conforme allo stesso;
4. in conclusione, il ricorso deve essere respinto, dovendo ribadirsi il principio alla cui stregua, ai fini del riconoscimento dell'indennità in questione, in relazione anche alla previsione contenuta nella norma contrattuale, ciò che rileva è l'autonomia nell'espletamento delle mansioni di cassiere e la continuatività e non occasionalità di queste ultime;
…”.
45. Dunque, a ben vedere, per l'insorgenza del diritto all'indennità in questione la lavoratrice avrebbe dovuto dimostrare non tanto -come ritenuto dal Tribunale- di essere stata esposta a responsabilità per ammanchi di cassa e, viepiù, di aver sopportato in concreto una tale responsabilità, ma piuttosto di aver svolto in modo quanto meno continuativo l'attività di maneggio denaro.
Tuttavia, dagli atti non emerge alcun adeguato riscontro di tale fatto. Invero, soltanto la teste Tes_2
ha riferito sul punto, ma chiarendo che tutti i parrucchieri dipendenti della erano
[...] Parte_3 addetti all'incasso del prezzo pagato dalle clienti, a dire quindi che si trattava di compito svolto dalla in via occasionale e senza alcun prevalenza rispetto al suo intero compendio mansionariale. CP_1
16 Né l'appellante incidentale ha indicato alla Corte, in modo specifico, il riscontro istruttorio che, ove debitamente valorizzato, consentirebbe di ritenere assolto in modo adeguato l'onere probatorio a suo carico ex art. 2697 cc.
46. Pertanto, la statuizione impugnata va confermata con questa diversa motivazione.
47. Alla stregua delle svolte considerazioni, quindi:
- l'appello principale va accolto in parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, va condannata a pagare alla lavoratrice la minor somma Parte_1 di € 5.112,23 a titolo di differenze sulla retribuzione mensile ordinaria, tredicesima mensilità
e t.f.r., con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
- va invece respinto l'appello incidentale.
48. Stante l'esito del grado e quello complessivo della lite, connotato da soccombenza prevalente, sebbene non integrale dell'appellante principale e dall'assenza di domande nei confronti dell' , CP_2 le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono regolate con conferma della statuizione adottata in merito dal Tribunale per quanto concerne quelle del primo grado e con compensazione integrale tra tutte le parti per quanto concerne quelle del secondo grado.
49. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
50. Infine, la Corte dà atto che nel dispositivo d'udienza, per mero errore di digitazione del testo del provvedimento, il credito della lavoratrice è stato indicato in € 5.121,23 invece che, correttamente, in
€ 5.112,23. Si provvede pertanto a conforme correzione nel dispositivo in calce.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Condanna a pagare a la minor somma di (recte) € 5.112,23 a titolo di Parte_1 Controparte_1 differenze sulla retribuzione mensile ordinaria, tredicesima mensilità e t.f.r., con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
Respinge l'appello incidentale.
Conferma la regolamentazione e liquidazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal
Tribunale.
17 Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 14 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2913/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. E. Morabito giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1 con l'Avv. A. Vietri giusta procura in atti
APPELLATA PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. R. Piergentili giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 8889/2023, pubblicata in data 11 ottobre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Controparte_1
− dal 17 agosto 2020 fino al 31 dicembre 2021 aveva lavorato alle dipendenze della Pt_1
;
[...]
− il rapporto di lavoro era stato regolarizzato con contratto part time a 20 ore settimanale, con suo inquadramento nel IV livello del CCNL Acconciature ed estetica e con mansioni d'impiegata addetta alla segreteria;
− di fatto, aveva però svolto le mansioni di parrucchiera esperta proprie del I livello del
CCNL e aveva lavorato a tempo pieno;
− in data 31 dicembre 2021 si era dimessa perché non retribuita correttamente;
− era rimasta in credito di differenze retributive maturate a vario titolo.
Pertanto, domandava:
“Accertato e dichiarato il rapporto di lavoro intercorso fra le Parti, secondo le modalità meglio riferite in narrativa;
verificati, in virtù del suesposto rapporto di lavoro, gli importi già percepiti dalla Ricorrente
e quelli ancora da percepire;
-voglia, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., come Parte_1 in epigrafe meglio individuata, al pagamento, in favore della RA , di Controparte_1 quanto spettante a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, 13° mensilità, indennità di cassa, ricalcolo del T.F.R. e ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto e che si indica, salvo errori e/o omissioni, nella misura di € 20.644,93 (importo quantificato al netto delle ritenute previdenziali), oltre rivalutazione monetaria ed interessi 2 maturati sino alla data dell'effettivo soddisfo;
ovvero, in subordine, alla maggiore o minor somma che potrà risultare all'esito del presente giudizio e/o che sarà ritenuta di giustizia.
-Voglia inoltre condannare la , in persona del legale rapp.te p.t., a regolarizzare Parte_1 la posizione previdenziale ed assicurativa della Ricorrente, corrispondendo, all' le CP_2 differenze contributive ed assicurative dovute in virtù dell'accertato rapporto di lavoro, ordinando all' di provvedere, laddove necessario, alla loro esatta quantificazione. CP_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre IVA (se dovuta), rimborso forfettario e CPA come per legge”.
2. Nel contraddittorio con e con l' , con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva: Parte_1 CP_2
“In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che tra le parti è intercorso rapporto di lavoro subordinato full time con diritto della lavoratrice all'inquadramento nel livello I CCNL
Acconciatura Estetica e, per l'effetto, condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante, al pagamento in favore di di lordi €15.523,99, di cui Controparte_1
€14.790,14 ancora da versare, oltre accessori;
condanna in persona del legale rappresentante, a versare all' sulle Parte_1 CP_2 indicate somme dei contributi omessi;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per la metà i compensi di lite tra ricorrente e società convenuta e condanna parte resistente al pagamento in favore dello Stato Italiano della restante parte liquidata in complessivi €1.800,00; compensa i compensi di lite tra ricorrente ed . CP_2
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- è inammissibile, per contrasto con l'art. 233 cpc, la richiesta della società resistente di deferire il giuramento decisorio alla controparte circa la percezione di somme “fuori busta”.
Infatti: -la richiesta non proviene dalla parte, né dal procuratore munito di procura speciale e comunque non è cristallizzata in un atto sottoscritto dalla parte;
-la richiesta è stata avanzata in sede di discussione orale, quando la causa era stata già rinviata per la decisione ed era spirato il concesso termine per note;
-l'istanza non è stata formulata in capitoli separati dal contenuto chiaro e specifico, tanto che, rileggendo il verbale, non è dato sapere se il dedotto pagamento, secondo la prospettazione difensiva, sia stato unico, plurimo, per quali somme, quando verificatosi;
- nel merito, si osserva che è incontestata la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di causa, la sua durata, lo svolgimento da parte della lavoratrice di mansioni di parrucchiera
3 e l'osservanza da parte sua di un orario mensile superiore a quello contrattualizzato. Invero, in punto di orario la società resistente si è limitata a eccepire l'inammissibilità dei capitoli di prova richiesti dalla controparte e ad affermare che il lavoro supplementare prestato dalla era stato retribuito mensilmente in busta paga tramite la voce “Trasferta Italia”; CP_1
- la resistente ha invece negato il diritto della lavoratrice alla qualifica rivendicata. Tuttavia, le testimonianze raccolte hanno confermato che le mansioni di parrucchiera erano state svolte dalla ricorrente con la professionalità richiesta dalla declaratoria del I livello;
- peraltro, sebbene non sia stato prodotto l'attestato professionale, va rilevato che dall'estratto contributivo, in atti, risulta che la aveva già svolto l'apprendistato nel medesimo CP_1 settore presso un altro datore di lavoro e, ai fini dell'inquadramento, il CCNL considera tale esperienza lavorativa equivalente all'attestato di studio;
- riguardo all'orario osservato dalla lavoratrice, va osservato che la stessa ammissione di parte convenuta, di aver versato ogni mese rilevanti somme per la retribuzione di lavoro supplementare pur mimetizzate sotto la voce “Trasferta Italia”, costituisce idonea prova di costante svolgimento di prestazioni in misura significativamente superiore alla ventesima ora (vedi ammontare mese per mese versato). La prova testimoniale ha poi confermato lo svolgimento di lavoro non solo supplementare, ma full time;
- poiché la prestazione di lavoro era stata eseguita per 40 ore settimanali, consegue che, di fatto, tra le parti si era costituito un rapporto di lavoro full time. Pertanto, sul punto sono del tutto irrilevanti le assenze dal servizio della ricorrente per malattia o per ferie, richiamate dalla difesa della parte resistente in sede di note e di discussione orale, non vertendosi in ipotesi di lavoro straordinario, che va invece dimostrato in modo rigoroso;
- la ricorrente ha quindi diritto alle differenze retributive maturate in ragione del superiore livello inquadramentale e dell'orario full time;
- i conteggi elaborati dalla ricorrente sono stati sviluppati in modo corretto tenuto conto del periodo sino al 31 dicembre 2021, posto che le dimissioni volontarie della del 7 CP_1 dicembre 2021 non hanno escluso l'obbligo della prestazione lavorativa nel periodo di preavviso, periodo peraltro riconosciuto anche nell'ultima busta paga del gennaio 2022, redatta dalla società datrice di lavoro;
- non possono essere sottratte, come “percepito” per il maggior orario di lavoro, le somme indicate in busta paga come “Trasferta Italia”. Infatti, pur considerando che la ricorrente non doveva affrontare trasferte, vi è da dire che la parte convenuta, in tal senso onerata, non ha
4 fornito riscontri idonei a escludere che tali somme trovassero causa in altre voci di debito, per esempio gli assegni familiari, che non risultano versati.
Anzi, è stata la stessa società datrice di lavoro ad aver prodotto una conversazione whatsapp con la ricorrente, in cui costei lamenta appunto il mancato versamento degli assegni familiari.
Il fatto, che la voce “Trasferta Italia” compensasse gli assegni familiari non versati, è confermato anche dalla deposizione della teste . Testimone_1
Né la società può invocare a suo favore generici “fuori busta”, per i quali non si è fatta rilasciare, di volta in volta, ricevuta di versamento, il che rende del tutto incerto l'ammontare e la frequenza di tali pagamenti (il whatsapp prodotto dalla società prova soltanto che vi sono stati dei versamenti, ma nulla di più);
- invece, non è dovuta alla lavoratrice l'indennità di cassa. Infatti, sebbene i dipendenti della società e, quindi, anche la ricorrente incassassero i pagamenti dei clienti, essi non erano chiamati a rispondere in caso di ammanchi. Di contro, in forza del CCNL di settore la menzionata indennità è dovuta “soltanto nel caso in cui il lavoratore abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa con il connesso obbligo di accollo delle eventuali differenze”;
- nulla è dovuto alla lavoratrice a titolo di lavoro festivo, ferie, permessi, ex festività e lavoro domenicale, in quanto i testimoni non hanno confermato lo svolgimento di attività lavorativa in tali giornate;
- la società convenuta va quindi condannata al versamento delle seguenti somme lorde (sul punto, è corretta l'eccezione formulata in memoria circa il criterio di calcolo del dovuto, operato nei conteggi al lordo, ma non conforme alle conclusioni attoree, che si riferiscono a somme al netto): € 12.234,48 a titolo di differenze sulle mensilità ordinarie, € 1.217,65 a titolo di differenze sulla tredicesima mensilità, € 2.071,86 a titolo di differenze sul TFR, per un totale di € 15.523,99.
Da questo totale va detratta la somma di € 733,85 lorda ammessa dal datore di lavoro come dovuta alla lavoratrice a titolo di TFR (vedi busta paga prodotta in udienza) e versata al netto innanzi al Giudice, per un resto lordo ancora dovuto di € 14.790,14, da maggiorare degli accessori di legge.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 20 novembre
2023, chiedeva di riformare la sentenza, per i seguenti motivi d'impugnazione: Parte_1
5 a) erroneo convincimento di mancanza di contestazione del preteso orario di lavoro allegato dalla lavoratrice;
omessa considerazione che la circostanza è stata contestata a pag. 4 della memoria ex art. 416 cpc;
erronea ammissione della prova testimoniale sulla circostanza in parola, stante la genericità della relativa allegazione attorea;
b) erronea e pregiudizievole valutazione delle deposizioni testimoniali in punto di mansioni;
omesso rilievo dell'insufficiente allegazione dei fatti costitutivi di tale domanda e conseguente erroneo convincimento della maggior qualificazione della prestazione della lavoratrice e della sua ascrivibilità al livello I del CCNL di categoria;
c) illogica motivazione sull'emolumento corrisposto a titolo di “Trasferta Italia” e sulla sua imputazione agli assegni familiari, in difetto altresì di prova della spettanza alla lavoratrice di una tale prestazione;
erroneo omesso rilievo che le somme pagate “fuori busta” alla lavoratrice sono state puntualmente indicate nella memoria ex art. 416 cpc ed erronea omessa considerazione dell'omessa contestazione della lavoratrice in merito;
omessa valutazione della prova documentale, che dà atto del riconoscimento, da parte della
, della percezione di somme “fuori busta”, nonché della prova testimoniale che CP_1 conferma l'avvenuto pagamento di somme “fuori busta”;
d) erroneo convincimento dell'inammissibilità del dedotto giuramento decisorio.
Riproposizione nel grado di tale mezzo istruttorio;
e) erronea quantificazione del credito oggetto di condanna, per omesso rilievo che, nel conteggio attoreo, il t.f.r. è stato calcolato anche considerando i crediti ritenuti non provati dal Tribunale (lavoro festivo, ferie, permessi, ex festività, lavoro domenicale, indennità di maneggio denaro);
f) erroneità della condanna al versamento in favore dell' dei contributi omessi, non CP_2 dovuti sui crediti non spettanti alla lavoratrice in conseguenza delle osservazioni svolte e comunque non dovuti sul t.f.r.;
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello, formulando Controparte_1 eccezioni in rito e in merito.
Proponeva altresì appello incidentale per ottenere, in parziale riforma della sentenza impugnata, la declaratoria del suo diritto all'indennità di cassa, con condanna della a pagarle quanto Parte_1 dovuto a tal titolo. A fondamento, eccepiva in sintesi l'erronea interpretazione da parte del Tribunale della norma collettiva di riferimento, la pregiudizievole valutazione delle prove e il conseguente erroneo convincimento d'insussistenza del diritto azionato.
6 5. L' depositava memoria di costituzione nel grado e chiedeva: “Voglia la Corte giudicare sulle CP_2 domande ed eccezioni proposte dalle altre parti in causa secondo giustizia;
in caso di accoglimento dell'appello, nei limiti della prescrizione quinquennale. condannare il datore di lavoro, al pagamento in favore dell' dei contributi sulle eventuali differenze contributive, oltre sanzioni ed interessi CP_2 ex lege, che saranno quantificati dall'Istituto e comunque sempre nei limiti della prescrizione quinquennale;
spese come per legge”.
6. Radicato il contraddittorio anche sull'appello incidentale, all'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
7. Preliminarmente, osserva la Corte che si è formato il giudicato c.d. “interno” sulla statuizione di rigetto della domanda della lavoratrice al pagamento delle differenze retributive azionate a titolo di lavoro festivo, ferie, permessi, ex festività e lavoro domenicale, in quanto la , soccombente CP_1 sul punto, non ha proposto in merito appello incidentale.
8. Ancora preliminarmente, osserva la Corte che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale è destituita di fondamento. Difatti, la lettura doverosamente complessiva e conservativa dell'atto palesa in modo comprensibile sia i motivi d'impugnazione della sentenza in oggetto, sia le parti del dictum che si chiede siano riformate, il tutto in assoluta coerenza con l'art. 434 cpc.
9. Nel merito, l'appello principale è fondato nei limiti che si esporranno.
10. In specie, con riguardo al primo motivo d'impugnazione, osserva la Corte che le doglianze dell'appellante non si confrontano in modo specifico con la ratio decidendi sottesa dal Tribunale alla statuizione impugnata.
11. Invero, il Tribunale ha rilevato che, a fronte dell'allegazione della lavoratrice, di aver lavorato a tempo pieno per quaranta ore a settimana in luogo del part time di venti ore pattuito nel contratto di lavoro individuale, la società datrice di lavoro aveva ammesso di aver pagato ogni mese “rilevanti somme” per il lavoro supplementare. Da questo fatto, il Tribunale ha desunto che era stato dimostrato lo svolgimento di “prestazioni in misura significativamente superiore alla ventesima ora” (pag. 4, ultimo cpv, e 5, primo cpv).
Si tratta di ragionamento non solo non attinto da alcuna critica dell'appellante, ma in sé indubbiamente logico e, come tale, idoneo a tracciare un'apprezzabile pista istruttoria in punto di orario di lavoro, pista istruttoria che poi il Tribunale ha -all'evidenza- percorso ammettendo sul punto la prova testimoniale, con scelta che risulta ampiamente giustificata anche ai sensi dell'art. 421 cpc, in forza del quale il Giudice del lavoro, allo scopo di ricercare la verità materiale sui fatti di causa, può disporre i mezzi di prova addirittura al di fuori dei limiti ordinari previsti dal codice civile.
7 12. Osserva poi la Corte che gli esiti della prova testimoniale, favorevoli alla lavoratrice, non sono stati censurati dall'appellante, sicché il fatto d'interesse resta dimostrato in giudizio con l'adeguatezza richiesta ex art. 2697 cc.
13. Con riguardo al secondo motivo di doglianza, osserva la Corte che le censure dell'appellante,
d'inammissibilità dei capitoli di prova articolati dalla lavoratrice in punto di mansioni, scontano il limite di essere imperniate su un eccessivo e vuoto formalismo, che non si concilia con la ratio del processo del lavoro (come si è detto, volto all'accertamento della verità materiale dei fatti controversi, allo scopo di tutelare la parte debole del rapporto di lavoro e gli interessi, anche familiari, soddisfatti dalla retribuzione pagata al lavoratore) e che, ancor prima, non si concilia con il principio generale dell'ordinamento, secondo cui, pur essendo imprescindibile il rispetto delle forme processuali, si deve rifuggire da un'applicazione della relativa disciplina che finisca per vanificare l'effettività della tutela giurisdizionale e l'esigenza, connessa, che la domanda di giustizia debba per quanto possibile essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito (argomenta anche da Cass. n. 15274/2019).
14. Ebbene, nel caso di specie la lavoratrice ha allegato i compiti in concreto disimpegnati in costanza di rapporto di lavoro e ha indicato la declaratoria professionale del CCNL di categoria in cui li riteneva ascrivibili e tanto basta a delimitare il tema del contendere tra le parti ex art. 414 cpc e 2103 cc, nonché a permettere alla convenuta una idonea difesa ex art. 416 cpc (del resto, prospettata in modo ampio da ) e a consentire al Giudice di decidere ex art. 115, co. 1 e 116 cpc. Parte_1
15. D'altro canto, il giudizio c.d. “sillogistico” di cui all'art. 2103 cc -da condurre secondo i noti e tralatizi insegnamenti della Suprema Corte- spetta al Giudice, che lo formula valutando, secondo il proprio libero convincimento, la piena sussumibilità delle mansioni di fatto svolte dal lavoratore nella declaratoria professionale d'interesse e tanto alla stregua sia delle norme (di fonte anche contrattuale) dedotte, sia dei fatti allegati e provati in giudizio.
16. Ebbene, nel caso di specie la valutazione del Tribunale, d'inquadramento delle mansioni della nel I livello del CCNL di categoria, è condivisibile. Parte_2
17. Invero, le declaratorie contrattuali d'interesse, per come considerate dal Tribunale ex art. 116 cpc e sottoposte alla critica del grado, sono le seguenti (v. pag. 3 sentenza, v. pag. 11 ricorso di appello):
- I livello, rivendicato dalla lavoratrice: “lavoratori che possiedono le capacità e le competenze tali da essere in grado di valutare le prestazioni più conformi e adeguate alle caratteristiche fisiche della clientela, conoscendo e considerando la moda e il costume e non trascurando le esigenze igieniche;
i lavoratori in grado di effettuare, mediante l'utilizzo dei differenti sistemi, permanenti su capelli corti e lunghi, applicare tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni
8 provvedendo alla preparazione di miscele tenendo conto della qualità fisica dei capelli e mèche, eseguire pettinature particolari e fantasiose su capelli di diversa lunghezza e acconciature da modello;
svolgere attività di disegno stampa e fotografia;
eseguire ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi e corti;
effettuare la lavatura della testa e trattamento igienizzato del cuoio capelluto, con massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute;
effettuare tutte le tecniche di taglio, preparare toupè e parrucche occuparsi della loro applicazione previo adattamento del cuoio capelluto;
effettuare la pettinatura sui manichini. …”.
- II livello: “lavoratori in grado di effettuare mediante l'utilizzo di differenti sistemi in uso, permanenti su capelli corti e lunghi;
applicare tinture e decolorazioni, meches;
effettuare pettinature fantasia su capelli lunghi e corti, effettuare ondulazioni a ferro e ad acqua, acconciature a phon, piega fissa, messa in piega e ricci piatti su capelli di diversa lunghezza;
effettuare la lavatura dei capelli, il massaggio normale della cute il taglio e la frizione …”;
- III livello: “lavoratori con competente tali da poter offrire un'assistenza completa ed eventualmente di eseguite con permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico;
…”.
Come si evince dalla chiara formulazione delle clausole in esame:
- i lavoratori del I livello hanno competenze e conoscenze altamente specializzate, sono in grado di svolgere con iniziativa autonoma tutte le tecniche di taglio, tutte le tecniche di pettinatura, di colorazione e di trattamento dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, e hanno la responsabilità correlata alle scelte da loro liberamente adottate;
- i lavoratori del II livello hanno conoscenze specializzate, ma meno ampie rispetto a quelle del livello superiore, e agiscono con minor grado di autonomia e con correlata minore responsabilità, in quanto: sono in grado di eseguire tutte le tecniche di acconciatura, sebbene quelle da sera e da cerimonia soltanto se più semplici;
eseguono, ma non decidono, le tinture o le permeanti da applicare;
eseguono soltanto le più semplici tecniche di taglio dei capelli;
- i lavoratori del III livello hanno competenze soltanto qualificate, autonomia limitata all'esecuzione del compito dato e responsabilità correlata al contesto lavorativo di riferimento, dacché provvedono: a offrire mera assistenza ai clienti;
a eseguire eventualmente -dunque, senza alcuna prevalenza- semplici acconciature e alcuni -ordinari-
9 trattamenti chimico-cosmetologici; non eseguono alcun tipo di taglio, neppure quello basilare.
18. Il Tribunale ha ritenuto dimostrati i caratteri distinti del I livello in quanto:
- la prova testimoniale ha riscontrato che la era una “parrucchiera rifinita”, che si CP_1 occupava della cliente “a tutto tondo”, era “in grado di fare autonomamente il lavoro che interessa a una cliente”, “si occupava totalmente del servizio”, “non riceveva indicazioni da altri anzi era lei che a volte dava indicazione ad altre ragazze presenti”;
- la prova documentale (estratto contributivo) attesta che la lavoratrice aveva già svolto l'apprendistato nel medesimo settore presso un altro datore di lavoro e, ai fini dell'inquadramento, il CCNL considera questa esperienza lavorativa equivalente all'attestato di studio.
19. La società appellante, dal canto suo, non ha negato che gli elementi probatori di cui si è avvalso il
Tribunale siano presenti in atti e tanto meno ne ha censurato la relativa valutazione, valutazione che peraltro la Corte fa propria, appunto perché, giusta la declaratoria del I livello, dà adeguato conto della competenza professionale specializzata della lavoratrice, della sua completa autonomia decisionale e operativa e, correlativamente, della sua responsabilità per le lavorazioni individuate ed eseguite, a pieni effetti ex art. 2103 cc.
20. Con riguardo al terzo motivo di doglianza, con cui l'appellante fa in sostanza valere un'eccezione di pagamento, vale premettere che, in tema, è consolidato il seguente principio di diritto: “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto e non anche il mancato pagamento. Quest'ultimo integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore” (v., ex multis, Cass. n. 2276/2020).
21. Esaminando allora, i fatti di causa in questo quadro normativo di riferimento, osserva la Corte che in forza di quanto osservato circa i precedenti motivi di appello, è accertato in giudizio il diritto della alla retribuzione ordinaria a tempo pieno per il livello I in relazione al periodo oggetto di CP_1 causa.
22. Dal dovuto a tal titolo risultano sicuramente detraibili -così come del resto ha fatto il Tribunale- gli importi riconosciuti dalla lavoratrice come percepiti.
La controversia residua, quindi, in ordine al pagamento dei “fuori busta” mensili, elencati dalla società datrice di lavoro a pagg.
9-10 della memoria ex art. 416 cpc e riprodotti a pagg. 12 e 13 del ricorso di appello.
10 23. Ebbene, il fatto storico della percezione da parte della di questi importi mensili deve CP_1 considerarsi pacifico in giudizio, in quanto non contestato in modo specifico dalla lavoratrice nella prima difesa utile (v. verbale d'udienza del 22 marzo 2023), agli effetti di cui all'art. 115 cpc.
Invero, in punto di non contestazione, con la sentenza n. 5166/2023 la Suprema Corte ha chiarito quanto segue: “…16.1. – Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n.
3245/2003; Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017;
Cass. n. 21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n.
9439/2022), il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti
l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.
A tal fine, il deducente è tenuto a provare il fatto -costitutivo, modificativo e/o impeditivo del diritto- genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre
è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato.
Dunque, in questa seconda ipotesi, la mancata contestazione tempestiva del “fatto” lo rende incontroverso, senza che possa operare una revoca espressa della non contestazione, né la deduzione di una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte.
La possibilità di negazione dei fatti precedentemente non contestati è, però, consentita al mutare delle circostanze che ne hanno comportato la mancata contestazione, purché la modifica dell'atteggiamento difensivo avvenga con modalità coerenti con la dinamica processuale del rito del lavoro, per cui, come le sopravvenienze devono essere allegate nella prima occasione processuale utile, anche la conseguente contestazione dovrà essere tempestivamente operata nella prima difesa.
In ogni caso, nel rito del lavoro, il principio che esclude dal tema di indagine il fatto costitutivo della domanda (ovvero modificativo e/o impeditivo della stessa) per effetto della sua mancata
11 contestazione -non configurandosi quest'ultima come una prova legale- è suscettibile di deroga in forza della possibilità che il giudice ne accerti, d'ufficio, l'esistenza o l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite…”.
24. Si tenga peraltro conto che, nel caso di specie, l'applicazione del menzionato principio non è stata derogata in alcun modo dalle risultanze acquisite in giudizio, dal momento che la prova testimoniale ha confermato che corrispondeva dei “fuori busta” al personale dipendente a part time, Parte_1 appunto per tale ragione (v. testi , ). Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
25. Osserva poi la Corte che la società datrice di lavoro ha dichiarato di aver imputato questi pagamenti a “fuori busta” mensili per il lavoro prestato oltre le venti ore del part time. Stante l'avvenuta riqualificazione giuridica del lavoro eccedente il part time in lavoro ordinario full time, consegue che questi pagamenti vanno ritenuti -in effetti- estintivi del debito che la datrice di lavoro aveva per la retribuzione mensile ordinaria.
26. Dunque -e al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale- spettava alla lavoratrice dimostrare che quegli esborsi erano stati eseguiti per titoli diversi, ma quest'onere non è stato soddisfatto.
27. In specie, la ha affermato che le parti erano “…d'accordo per la corresponsione di alcune CP_1 somme “a nero”, a titolo di “premi di risultato” (per aver eseguito, ad es., un certo numero di tagli
o di messa in piega in un dato periodo) e a titolo di incentivi per aver venduto prodotti alle clienti.
Così come ha confermato sia il teste di parte avversa, Signor , dichiarando che: “ogni 15 Tes_4 prodotti venduti dalla parrucchiera questa aveva diritto a €50,00”, sia la teste Testimone_3 affermando che: “c'era una percentuale riconosciuta sulla vendita di alcuni prodotti”; somme queste, non corrisposte in busta paga, non essendovene traccia alcuna…” (v. pag. 11 memoria di appello).
Dunque, l'appellata ha all'evidenza prospettato due diverse causali dei pagamenti al vaglio.
28. Nondimeno, quanto all'asserito accordo tra le parti circa il diritto della lavoratrice a un premio per il numero di tagli o di pieghe eseguite, rileva la Corte che la non ha neppure indicato i termini CP_1 di questo accordo, in specie quale sarebbe stato il predetto numero di trattamenti e il periodo di riferimento necessari per far maturare il diritto all'emolumento, il che rende ex se la circostanza in esame talmente vacua da sottrarle qualsiasi rilevanza decisoria.
Inoltre, e in via dirimente, rileva la Corte che il teste (conforme la teste ha Tes_4 Tes_3 chiaramente distinto il “fuori busta”, pagato dal datore di lavoro per il tempo lavorativo oltre il part time pattuito nel contratto di lavoro individuale, dal premio corrisposto ai lavoratori per la vendita di prodotti cosmetici ai clienti, affermando altresì in modo chiaro che “non c'era nessuna altra forma
d'incentivo”.
12 29. Invece, quanto al premio per la vendita dei prodotti cosmetici alle clienti, corrisposto dal datore di lavoro in € 50,00 ogni 15 prodotti commercializzati, rileva la Corte che nessuno dei testi escussi ha riferito che, ogni mese, la avesse smerciato detti prodotti in numero tale da maturare il diritto CP_1
a percepire proprio le somme elencate dalla società datrice di lavoro nei suoi scritti, somme che peraltro il Tribunale stesso ha considerato “rilevanti”, a dire quindi che una tale attività di vendita, ove effettivamente eseguita, avrebbe dovuto avere un notevole volume.
Anzi, a ben vedere questa circostanza è smentita dalla considerazione che l'ammontare mensile dei
“fuori busta”, quale accertato in giudizio, non è -nella prevalenza dei casi- multiplo di cinque, sicché non può rappresentare in alcun modo il risultato della moltiplicazione di € 50.000 per il tot di vendite in parola (ad esempio, si veda il mese di agosto 2020: € 668,00 fuori busta : € 50,00 incentivo unitario per la vendita di 15 prodotti = 13,36 volte di maturazione dell'incentivo, con incomprensibile resto decimale di cui l'appellata non ha offerto spiegazione alcuna. Si tenga pure conto che, a seguire il ragionamento in confutazione, il numero dei prodotti venduti nel detto mese sarebbe dovuto essere
200,4 -ossia 15 prodotti ogni premio x 13,36 premi maturati-, ma nessun teste ha riferito su risultati di tal genere conseguiti dalla e, tanto meno, la ha spiegato la ragione per cui vi CP_1 CP_1 sarebbe stata una vendita corrispondente ai decimali).
30. Di poi, è smentito dagli atti l'argomento, condiviso peraltro dal Tribunale, secondo cui questi “fuori busta” avrebbero dovuto soddisfare il credito della lavoratrice per assegni familiari.
Difatti, nella busta paga di novembre 2020 è annotata l'avvenuta erogazione alla di arretrati CP_1
a tal titolo, mentre sia in questa busta paga, sia nelle buste paga del periodo gennaio - giugno 2021 è annotata l'erogazione del dovuto per detta prestazione.
Non vi è dubbio che queste somme siano state incassate dalla lavoratrice, perché sulle buste paga è annotato che il pagamento avveniva mediante accredito sul suo conto corrente e nessuna difesa finalizzata a negare questa circostanza è stata prospettata dalla , che le ha prodotte. CP_1
31. L'appellata, dal canto suo, non ha dimostrato che per il residuo periodo oggetto di causa persistessero le condizioni per beneficiare degli assegni familiari, prestazione dovuta dall' e meramente CP_2 pagata dal datore di lavoro, con le inevitabili conseguenze ai fini del decidere.
32. Non possono essere invece detratte dal “dovuto” per retribuzione spettante alla le somme CP_1 corrisposte da a titolo di Trasferta Italia, dacché il pagamento, eseguito peraltro soltanto Parte_3 nel mese di ottobre 2021 (v. buste paga), è stato imputato dal datore di lavoro stesso a questo debito al momento dell'esborso, il che preclude ogni diversa valutazione in merito.
13 33. Pertanto, dal credito per differenze retributive riconosciuto dal Tribunale all'appellata va detratto anche l'ulteriore importo di € 9.415,00, corrisposto “fuori busta” alla lavoratrice (è il totale dei relativi pagamenti mensili).
34. La somma in questione, evidentemente erogata al netto alla lavoratrice, va comunque detratta dal lordo dovuto (per la detrazione del netto dal lordo, v. Cass. n. 13164/2018).
35. Dunque, il credito per differenze retributive spettante all'appellata è pari a € 2.819,48 (€ 12.234,48 attribuito dal Tribunale – € 9.415,00 fuori busta = € 2.819,48).
36. All'appellata spetta altresì la somma di € 1.217,65 per tredicesima mensilità, già attribuita dal
Tribunale senza devoluzione al grado.
37. Su entrambi i crediti spettano ovviamente alla lavoratrice gli accessori ex art. 429 cpc.
38. Con riguardo al quarto motivo di appello, concernente la richiesta, non accolta dal Tribunale, di deferimento del giuramento decisorio circa i già menzionati “fuori busta”, osserva la Corte che il suo esame è assorbito dalle osservazioni svolte circa il precedente motivo di doglianza.
39. Con riguardo al quinto motivo di appello, osserva la Corte che correttamene l'appellante lamenta l'erroneità del calcolo del t.f.r., eseguito dalla lavoratrice inserendo nella base di calcolo il “dovuto” per tutti i titoli azionati, ivi compresi quelli per i quali il Tribunale non ha riconosciuto il suo diritto a percepirli, ossia indennità maneggio denaro (su cui, v. infra), festività, lavoro festivo, permessi ed ex festività.
Pertanto, il calcolo del t.f.r. va sviluppato considerando soltanto le competenze retributive spettanti alla lavoratrice, ossia il “dovuto” per retribuzione mensile e aggiuntiva.
Al fine, ben possono essere utilizzati i dati contabili annotati per questi titoli nei conteggi attorei, già condivisi dal Tribunale in parte qua senza devoluzione al grado, agli effetti dell'art. 434 cpc.
Dunque, si ha:
2020:
€ 6.281,96 retribuzione mensile ordinaria + € 581,66 13° mensilità;
2021:
€ 16.161,26 retribuzione mensile ordinaria + € 1.395,99 13° mensilità
totale € 24.420,87 : 13,5= € 1.808,95.
Da questo importo va detratta la somma lorda di € 733,85, pagata banco iudicis per t.f.r. da Pt_1
, sicché il residuo ancora dovuto alla lavoratrice per il titolo al vaglio è pari a € 1.075,1 (€ 1.808,95
[...]
- € 733,85 = € 1.075,1).
14 40. Anche su tale credito spetta alla ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali CP_1 dalla maturazione fino al saldo.
41. Complessivamente, quindi, spetta alla lavoratrice la somma di € 5.112,23 (ossia € 2.819,48 retribuzione + € 1.217,65 tredicesima mensilità + € 1.075,10 t.f.r. = € 5.112,23), con gli accessori come indicato.
42. Il sesto motivo di appello è infondato.
Difatti, la statuizione del Tribunale, secondo cui alla lavoratrice spetta una retribuzione maggiore di quella pagatale dal datore di lavoro in relazione al livello d'inquadramento e al tempo pieno lavorativo, è rimasta confermata anche nel grado, con conseguente sussistenza dell'obbligo della società appellante di pagare i contributi di legge in relazione al montante contributivo determinato in conformità (art. 12 L. n. 153/1969).
43. L'appello incidentale è invece infondato.
44. In specie, l'art. 32 del CCNL stabilisce: “Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del
5% della normale retribuzione. L'indennità di cui sopra è dovuta soltanto nel caso in cui il lavoratore abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa con il connesso obbligo di accollo delle eventuali differenze”.
In tema di responsabilità rilevante ai fini dell'insorgenza del diritto al pagamento dell'indennità in questione, con sentenza n. 22294/2019 la Suprema Corte ha chiarito (pur se con riguardo a un diverso
CCNL, ma con motivazione utilizzabile, per identità di ratio, anche nell'interpretazione della clausola d'interesse): “…3. quanto al primo motivo, è vero che l'art. 148 c.c.n.l. applicato contempla tra i requisiti necessari per il riconoscimento della indennità de qua la normale adibizione ad operazioni di cassa con carattere di continuità e la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con
l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, e che tale ultimo obbligo è idoneo a caratterizzare la funzione della specifica indennità, evidentemente prevista ed erogata in relazione al rischio di una tale possibilità (che la perdita riscontrata gravi finanziariamente sull'addetto alla cassa), che è connaturato a tale attività;
3.1. pure essendo l'indennità di cassa e di maneggio di denaro un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, per il quale le condizioni per l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale, ciò che rileva è che l'attività svolta a contatto col denaro abbia carattere se non di esclusività quanto meno di continuatività e non occasionalità, e che comporti l'esposizione del
15 lavoratore ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario (cfr. in tali termini Cass.
7353/2004, riferita al trasporto di valori e contanti in un tempo circoscritto ed a mansioni di natura meramente esecutiva);
3.2. il principio espresso nella pronunzia da ultimo richiamata è stato, tuttavia, meglio specificato da
Cass. n. 25742 del 14.12.2016 e Cass. n. 2212 4.2.2016, decisioni che hanno rilevato come, ai fini del diritto all'indennità di maneggio denaro, la responsabilità per errore, anche finanziaria, è implicita nelle attività di cui l'incasso costituisce la prestazione normale o prevalente, derivando la stessa dall'art. 2104 c.c. che obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la suddetta indennità, a prescindere da ogni ulteriore accertamento, a dipendenti che svolgevano in via ordinaria mansioni di cassiere);
3.3. in sostanza, l'orientamento espresso valorizza le mansioni specifiche del cassiere rispetto alle quali il maneggio del denaro, quale aspetto prevalente dell'attività svolta, di cui l'incasso costituisce il profilo principale, induce a ritenere immanente alla attività stessa una responsabilità che deriva direttamente dalle norme codicistiche che obbligano il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta (art. 2104 c.c.), aspetto neppure specificamente contestato nel motivo di ricorso;
quest'ultimo, al di là del generico richiamo ad un obbligo di ripianare le perdite verificatesi, non considera che, seppure eventuale, un tale obbligo è nella sostanza congruente con impegno assunto, il quale sottintende l'accettazione di ogni conseguenza economica di un comportamento non conforme allo stesso;
4. in conclusione, il ricorso deve essere respinto, dovendo ribadirsi il principio alla cui stregua, ai fini del riconoscimento dell'indennità in questione, in relazione anche alla previsione contenuta nella norma contrattuale, ciò che rileva è l'autonomia nell'espletamento delle mansioni di cassiere e la continuatività e non occasionalità di queste ultime;
…”.
45. Dunque, a ben vedere, per l'insorgenza del diritto all'indennità in questione la lavoratrice avrebbe dovuto dimostrare non tanto -come ritenuto dal Tribunale- di essere stata esposta a responsabilità per ammanchi di cassa e, viepiù, di aver sopportato in concreto una tale responsabilità, ma piuttosto di aver svolto in modo quanto meno continuativo l'attività di maneggio denaro.
Tuttavia, dagli atti non emerge alcun adeguato riscontro di tale fatto. Invero, soltanto la teste Tes_2
ha riferito sul punto, ma chiarendo che tutti i parrucchieri dipendenti della erano
[...] Parte_3 addetti all'incasso del prezzo pagato dalle clienti, a dire quindi che si trattava di compito svolto dalla in via occasionale e senza alcun prevalenza rispetto al suo intero compendio mansionariale. CP_1
16 Né l'appellante incidentale ha indicato alla Corte, in modo specifico, il riscontro istruttorio che, ove debitamente valorizzato, consentirebbe di ritenere assolto in modo adeguato l'onere probatorio a suo carico ex art. 2697 cc.
46. Pertanto, la statuizione impugnata va confermata con questa diversa motivazione.
47. Alla stregua delle svolte considerazioni, quindi:
- l'appello principale va accolto in parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, va condannata a pagare alla lavoratrice la minor somma Parte_1 di € 5.112,23 a titolo di differenze sulla retribuzione mensile ordinaria, tredicesima mensilità
e t.f.r., con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
- va invece respinto l'appello incidentale.
48. Stante l'esito del grado e quello complessivo della lite, connotato da soccombenza prevalente, sebbene non integrale dell'appellante principale e dall'assenza di domande nei confronti dell' , CP_2 le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono regolate con conferma della statuizione adottata in merito dal Tribunale per quanto concerne quelle del primo grado e con compensazione integrale tra tutte le parti per quanto concerne quelle del secondo grado.
49. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
50. Infine, la Corte dà atto che nel dispositivo d'udienza, per mero errore di digitazione del testo del provvedimento, il credito della lavoratrice è stato indicato in € 5.121,23 invece che, correttamente, in
€ 5.112,23. Si provvede pertanto a conforme correzione nel dispositivo in calce.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Condanna a pagare a la minor somma di (recte) € 5.112,23 a titolo di Parte_1 Controparte_1 differenze sulla retribuzione mensile ordinaria, tredicesima mensilità e t.f.r., con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
Respinge l'appello incidentale.
Conferma la regolamentazione e liquidazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal
Tribunale.
17 Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 14 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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