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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/10/2025, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8009 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, rimessa al Collegio per la decisione il 26.09.2025;
TRA
( rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CASTIELLO SALVATORE ); C.F._2
RICORRENTE
E
) rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. RONDELLO ANTIMO ); C.F._4
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/09/2025.
Il p.m. ha concluso affinché il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 22/10/2022, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in San Nicola la Strada (CE) in data 29.06.2007, dal quale non erano nati figli e di essersi separato con decreto di omologa del 06.05.2010 innanzi al
1 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, con esclusione di qualsiasi assegno divorzile in favore della resistente.
Ascoltata parte ricorrente all'udienza di prima comparizione, il Presidente adottava provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità alla disciplina della separazione.
Con comparsa di risposta, depositata in data 06.12.2024, si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio, né all'esclusione di un assegno divorzile in suo favore, essendo ella economicamente autosufficiente.
Con note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti concludevano riportandosi ai propri atti difensivi e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 06.05.2010. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non essendo state formulate domande accessorie alla pronuncia costitutiva, atteso che parte ricorrente e parte resistente hanno entrambi chiesto esclusivamente lo scioglimento del matrimonio, null'altro si dispone.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in SAN NICOLA LA STRADA (CE) il 29/06/2007 da , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/12/1950 e ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(UCRAINA) il 11/12/1966;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN NICOLA LA STRADA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.
14, Parte I, Anno 2007);
2 3. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 29/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8009 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, rimessa al Collegio per la decisione il 26.09.2025;
TRA
( rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CASTIELLO SALVATORE ); C.F._2
RICORRENTE
E
) rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. RONDELLO ANTIMO ); C.F._4
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/09/2025.
Il p.m. ha concluso affinché il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 22/10/2022, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in San Nicola la Strada (CE) in data 29.06.2007, dal quale non erano nati figli e di essersi separato con decreto di omologa del 06.05.2010 innanzi al
1 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, con esclusione di qualsiasi assegno divorzile in favore della resistente.
Ascoltata parte ricorrente all'udienza di prima comparizione, il Presidente adottava provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità alla disciplina della separazione.
Con comparsa di risposta, depositata in data 06.12.2024, si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio, né all'esclusione di un assegno divorzile in suo favore, essendo ella economicamente autosufficiente.
Con note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti concludevano riportandosi ai propri atti difensivi e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 06.05.2010. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non essendo state formulate domande accessorie alla pronuncia costitutiva, atteso che parte ricorrente e parte resistente hanno entrambi chiesto esclusivamente lo scioglimento del matrimonio, null'altro si dispone.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in SAN NICOLA LA STRADA (CE) il 29/06/2007 da , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/12/1950 e ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(UCRAINA) il 11/12/1966;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN NICOLA LA STRADA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.
14, Parte I, Anno 2007);
2 3. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 29/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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