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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/10/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 704/2022 RG avente ad
OGGETTO: accertamento e differenze di retribuzione vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. Giovanna Panico e Rosa Gaglione dom.ta in Parte 1
Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Giosuè Carducci 5
RICORRENTE
E
CP 1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. MANNA
,
GIOVANNI, elett.te dom.to c/o il difensore in VIA ROMA, 148/E, CASALNUOVO DI
NAPOLI
RESISTENTE
NONCHE'
n persona del Controparte 2
, legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci del Foro di Prato, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale CP_2 di NOLA, Via Variante 7/bis
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1Con ricorso del 08/02/2022 ha premesso: di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società · Controparte_3 dall'agosto 2019 sino al 23 luglio
2021, allorquando veniva licenZIta;
di essere stata formalmente inquadrata solo in data
19/11/2019 con contratto di lavoro subordinato part-time per 18 ore settimanali a tempo indeterminato con qualifica di operaia addetta al banco pescheria, livello contrattuale V del CCNL Commercio confcommercio;
che nel corso del rapporto di lavoro, aveva sempre rispettato gli orari dettagliati in ricorso (id est: il lunedì dalle 7.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 21.00, i restanti giorni dalle 7.00 alle 14.00 con il giorno di riposo;
in alternativa, il turno pomeridiano iniZIva alla 14.00 terminando alle 21.00) lavorando anche nei giorni festivi, nel rispetto dei turni;
che le mansioni svolte erano state di addetta alle vendite, magazziniere, scarico, scaffalista;
che non aveva mai goduto di ferie, festività, permessi, giorni di riposo. La ricorrente, tanto premesso, concludeva: "Accertare e dichiarare: che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato full time, continuativo e ininterrotto, da agosto 2019; accertare e dichiarare: la riconducibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente nel
CCNL terZIrio conf commercio alle dipendenze della resistente, anche in considerazione dell'attività prestata dalla ricorrente, secondo i tempi e le modalità esposte nella parte in premessa del presente atto;
condannare CP 1 alla regolarizzazione retributiva e contributiva del rapporto intercorso nel periodo agosto- novembre 2019; condannare CP 1 al pagamento delle somme maturate a titolo di differenze retributive così come "
dai conteggi allegati, che formano parte integrante del presente scritto per la complessiva somma pari ad € 12.769,14; ovvero nella maggiore o minore somma che Codesto Tribunale riterrà dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
condannare infine, la convenuta, al pagamento dei compensi professionali, oltre accessori come per legge con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria".
Si costitutiva la società convenuta, eccependo la nullità, inammissibilità, improcedibilità del ricorso, anche alla luce dell'omessa notifica del ricorso per la data fissata come prima udienza, sollevando inoltre l'eccezione di giudicato e nel merito evidenZIndo l'infondatezza della domanda, oltre all'erroneità dei conteggi.
In particolare, sosteneva la parte che le ragioni di fatto e di diritto fatte valere dalla ricorrente nel presente giudizio erano state già oggetto di altro procedimento dinanzi al Tribunale Nola, sez. Lavoro e Previdenza (proc. RG 5114/2021) sfociato nel decreto ingiuntivo n° 250/2021 del
21/10/2021, non reso oggetto di opposizione, per cui quanto meno per il periodo dal 19/11/2019 al 30/06/2021 si era formato il giudicato e la parte non poteva rivendicare un diverso orario lavorativo, avendo peraltro la stessa mostrato di prestare acquiescenza a quello per il quale veniva formalmente assunta (part-time di 18 h settimanali). Disposta l'integrazione del contraddittorio, si costituiva 1'CP. chiedendo, in caso di accertamento delle ragioni creditorie della ricorrente "accertare l'evasione contributiva ed il conseguente debito contributivo dell'impresa convenuta nei confronti dell'CP_2 e condannare la convenuta alla regolarizzazione contributiva per i periodi di evasione oltre alle sanzioni ed interessi da calcolarsi al momento del pagamento".
Tentata la conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale, rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
Va in limine rilevato che non appare condivisibile l'eccezione di improcedibilità per avere la parte ricorrente omesso di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione in occasione della prima udienza, ritenendo questo Giudice di dare continuità all'orientamento già da tempo espresso dalla Cassazione per cui "in caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per rinnovare la notifica" (Cass. n. 1483/15). Sempre in via preliminare, non appare essersi prodotta alcuna efficacia preclusiva di giudicato in relazione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla parte per l'importo di € 1.448,00 a titolo di differenze retributive tra quanto risultante dai cedolini e quanto in concreto corrispostole nel periodo di formalizzazione del rapporto di lavoro. Innanzitutto, si osserva che affinché il giudicato formatosi in un giudizio operi all'interno di altro instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa petendi (cfr., ex multis, Cass. 27.1.2006 n. 1760, Cass. 24.3.2014 n. 6830); quanto all'identificazione di quest'ultima non rilevano poi tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta, sicché è compito del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa. E' poi principio consolidato quello alla cui stregua "il giudicato sostanZIle di cui all'art. 2909 il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 cod. proc. civ., fa stato ad C. C.-
ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, quando l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi" (cfr. Cass. 20.4.2007 n. 9486).
Ciò posto nella fattispecie considerata, non appare essersi realizzata questa ipotesi, atteso che, in sede monitoria, la parte si limitava a lamentare un inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di pagamento della retribuzione nei termini pattuiti e risultanti dagli stessi cedolini, per cui il giudice concedeva il decreto ingiuntivo sulla scorta del mero raffronto tra le buste paga ed i bonifici in base ad semplice calcolo aritmetico.
Di contro, con il presente giudizio la parte, quanto al periodo di regolare inquadramento, ha chiesto accertarsi lo svolgimento di un superiore orario lavorativo ed il mancato godimento di istituti quali le ferie, i permessi, i riposi, le festività, per cui si è in presenza di una diversa causa petendi, oltre che di un diverso petitum, il ché porta recisamente ad escludere la paventata violazione del principio dell'efficacia preclusiva del giudicato.
Quanto poi alla doglianza volta a censurare il comportamento processuale della parte per contrarietà ai canoni di correttezza e buona fede, va osservato che in linea generale è stato affermato, con riferimento a crediti relativi a rapporti di durata, che, per negare la possibilità di agire in separati giudizi occorre un requisito positivo, segnatamente l'iscrivibilità delle pretese in uno stesso ambito oggettivo d'un possibile giudicato o che le stesse siano fondate su stesso fatto costitutivo (con duplicazione di attività istruttoria in caso di accertamento separato di una delle pretese), ed uno negativo costituito dall'assenza di interesse oggettivo al frazionamento (così, da ultimo, Cass., s. u., 16.2.2017 n. 4090). Nel caso di specie, oltre a doversi escludere la sussistenza del primo requisito (positivo), anche quanto a tale secondo requisito (negativo), la sua sussistenza è da escludere in relazione all'interesse della lavoratrice ad ottenere nell'immediato una pronunZI fondata su fatti non necessitanti di accertamento istruttorio, ma documentalmente verificabili, senza dovere attendere i tempi di un giudizio ordinario che avrebbe richiesto un complesso accertamento istruttorio, reso necessario al fine di valutare la fondatezza delle ulteriori rivendicazioni che sono state in questa sede proposte. Ne discende che non si è in presenza di alcun abusivo frazionamento della domanda, ma di una condotta processuale legittimamente posta in essere dalla parte.
Infine, neppure coglie nel segno la tesi di parte resistente volta ad intravedere nella condotta processuale della ricorrente una forma di acquiescenza rispetto alle registrazioni contenute nelle buste paga e relative alle ore lavorate, essendo evidente che, una volta ritenuto che la stessa legittimamente abbia agito in sede monitoria per ottenere le differenze retributive come da buste paga, non si potrebbe poi far ridondare tale scelta ai suoi danni nei termini di una rinuncia a future rivendicazioni.
Venendo al merito giova ritrascrivere le risultanze dell'istruttoria espletata ai fini di consentirne una più agevole consultazione. Il teste Testimone 1 riferiva "sono dipendente della resistente dal dicembre 2017 come magazziniere ed autista, sono inquadrato e lavoro a tempo pieno ADR a seconda dei giorni mi allontano dal supermercato tra le 2 e le 4 ore al giorno, di mattina o di pomeriggio, ma non tutti i giorni. ADR ho conosciuto la ricorrente sul lavoro lei era addetta al banco pescheria che si trova vicino al deposito dove lavoro io, sono ambienti collegati con porte a bandiera. ADR io lavoro dal lunedì al venerdì 8 ore al giorno dalle 7,30 alle 17,30-18 con pausa dalle
14 alle 16; il sabato lavoro mezza giornata. ADR la ricorrente faceva dei turni, lavorava di mattina o di pomeriggio, credo che era part time come tutte le ragazze che stanno in pescheria. ADR la ricorrente iniziò a novembre 2019. ADR Non ho fatto caso se a un certo punto iniZIva a lavorare sia di mattina che di pomeriggio. ADR le altre ragazze che stavano con lei alla pescheria erano tale Pt 1 , Per 1, Persona 2 ma non so i cognomi delle altre due, la Per 2 è l'unica che lavora ancora. ADR qualche volta la ho vista di sabato.
ADR non conosco i turni della ricorrente e delle altre addette al banco pesce". La teste Testimone 2 dichiarava "La ricorrente è mia ZI, sorella di mia mamma.
ADR Ho lavorato anche io presso la CP 1 da ottobre 2019, fui inquadrata a dicembre
2019, e ho smesso di lavorare a inizio 2022, febbraio/marzo. ADR io non ho fatto causa. ADR
Mia ZI già c'era da un paio di mesi, lo so in quanto ci andavo a fare la spesa e poi perché fu lei a dirmi di presentare il curriculum perché cercavano nuovi collaboratori. ADR Io era addetta al banco pescheria e surgelati, ma se avesse servito sarei stata spostata come scaffalista, salumeria, deposito, ecc. ADR Mia ZI anche era addetta al banco pescheria, avevamo le stesse mansioni. ADR il mio contratto prevedeva un part time di 3 ore al giorno, così come per la maggior parte delle colleghe, ma in concreto facevamo turni dalle 7 alle 14 oppure dalle 14 alle 21 ed un giorno a settimana era giornata piena cioè dalle 7 alle 21 con 2 ore di spacco. ADR Avevamo un giorno di festa a settimana e lavoravamo 6 giorni su 7. ADR
Io avendo un bambino piccolo facevo solo il turno pomeridiano quindi la incontravo quando lei faceva la settimana di pomeriggio. ADR La giornata intera era a rotazione e per ciascuno di noi era un giorno diverso prestabilito a settimana. ADR eravamo 7 addetti al banco pescheria, dei quali 4 dovevano essere presenti di mattina perché c'erano gli scarichi e 3 di pomeriggio. ADR Gli altri addetti al banco pescheria erano tale Persona 3 e altri di cui non ricordo i nomi. ADR andò via prima mia ZI, nell'estate 2021, dopo vari mesi consecutivi di malattia. ADR si lavorava di domenica e nei festivi tranne il 25 dicembre e l'1 gennaio. ADR I turni ce li comunicavano di settimana in settimana dall'ufficio ma se avevamo bisogno potevamo fare dei cambi tra di noi e poi chiedevamo alla contabile se era possibile farli. ADR la paga almeno per me era quella delle buste paga, tranne nel periodo di Natale in cui facevamo tutta la giornata piena senza neppure lo Per_4 e ci veniva dato un fuori busta variabile sui 20-25 € al giorno. ADR avevamo una settimana ad agosto se avevamo completato l'anno lavorativo, se no potevamo prendere 2-3 gg ma non ci venivano pagati.”. Alla luce dell'istruttoria espletata, ad avviso del giudicante, non appare raggiunta la prova della sussistenza di un periodo lavorativo cd. "a nero" dall'agosto 2019 alla formalizzazione avvenuta nel mese di novembre dello stesso anno.
Si osserva infatti come la teste Tes 2 dichiarava di avere iniZIto a lavorare presso il supermercato a ottobre 2019 e che la ricorrente già vi lavorava, dichiarazione che -in disparte il fatto che potrebbe semmai consentire la retrodatazione del rapporto di un mese-, in considerazione della sua genericità, appare inadeguata al fine di supportare le allegazioni contenute in ricorso, secondo cui la Pt 1 avrebbe lavorato con vincolo di subordinazione dal mese di agosto, oltre ad essere in contrasto con quella del teste Tes_1 che di contro riferiva "
quale data di inizio del rapporto proprio quella del novembre 2019. In corretta applicazione dell'art. 2697 c.c., a mente del quale incombeva su parte ricorrente la prova del fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio, la domanda va in parte qua respinta. A diverse conclusioni può invece pervenirsi, ad avviso della scrivente, in merito all'articolazione oraria della prestazione quanto al periodo di regolare inquadramento, questione rispetto alla quale va fatta una preliminare considerazione. E' noto che nel rito del lavoro, l'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., pone a carico del convenuto un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti.
Ciò posto, nel caso di specie, pur non potendosi negare che la convenuta abbia contestato le allegazioni attoree in ordine al superiore orario lavorativo assuntamente svolto, non può certamente sostenersi che la stessa lo abbia fatto in maniera sufficientemente specifica;
ed invero, a fronte della circostanZIta deduzione da parte della Pt 1 di avere lavorato per un numero di ore notevolmente superiore rispetto alle 18 ore settimanali contrattualmente previste, con dettagliata indicazione dell'orario quotidianamente osservato, la società si è limitata a ribadire l'intercorrenza tra le parti di un rapporto part-time in assenza di qualsivoglia deduzione in ordine al modo in cui tali ore sarebbero state in concreto prestate (quante ore al giorno e secondo quali turnazioni).
In disparte tale preliminare considerazione, si osserva come la dichiarazione resa in parte qua dalla teste Tes 2 pienamente confermativa dell'orario descritto in ricorso appare particolarmente rilevante provenendo da soggetto intraneo al contesto lavorativo e pertanto a diretta conoscenza dei fatti di causa (avendo lavorato durante tutto il periodo preso in considerazione); a fronte di essa, peraltro, il teste Tes 1 si limitava a dichiarare che la ricorrente svolgeva turni di tre ore come le altre dipendenti addette al banco pescheria più come frutto di una sua supposizione (tant'è che lo stesso si esprimeva nei termini di “credo") che non per averne una conoscenza diretta ed anche in tal caso senza dettagliare in che modo tali ore si sarebbero collocate nell'arco della giornata.
Dal complesso di tali elementi, ad avviso del giudice, può ritenersi provato che il rapporto, a fronte della formale previsione di un regime part-time al 45%, si sia in realtà svolto ab initio secondo un regime di full-time (40 ore settimanali) per cui alla ricorrente spetteranno le differenze retributive ordinarie, rispetto a quanto alla stessa corrisposto in ragione del minor orario pattuito.
Non appare, invece, raggiunta la prova dello svolgimento di ore di lavoro straordinario, circostanza rispetto alla quale la Corte di cassazione richiede un particolare rigore probatorio che nel caso di specie non appare rispettato (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 16150 del 19-6- 2018: "Sul lavoratore che chieda in via giudiZIle il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice"). Infine, per completezza, si osserva che, con riferimento ai giorni di riposo, alle ferie e festività non godute, nell'atto introduttivo non risulta effettuata alcuna allegazione volta a precisare in quali giorni avrebbe avuto diritto al riposo, in quali giorni festivi sia stata resa la prestazione lavorativa e in che periodo non abbia goduto delle ferie per cui nulla potrà essere riconosciuto per tali causali.
In conclusione, alla parte vanno riconosciute le sole differenze retributive tra lo stipendio che le sarebbe spettato in virtù di un regime orario normale pari a 40 ore settimanali (€ 1508,95) e quanto risultante dalle buste paga che, come emerge anche dalle affermazioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo, era pari ad € 13.018,00 netti.
Nel quantum si rileva come a pagina 3 del ricorso risultano esplicate le causali dell'importo complessivamente richiesto di € 12.769,14 nei seguenti termini:
€ 5.662,03 netti a titolo di differenze per il periodo cd. a nero;
€ 5.341,65 netti a titolo di differenze per il periodo di regolare inquadramento (quale differenza tra € 11.030,65 netti ed € 5.689,00 percepita);
€ 1765,00 per FR (già detratti € 740,00 corrisposti). Di contro, non vengono in soccorso i conteggi depositati da parte ricorrente, che risultano incompleti, ambigui e non analitici atteso che le tabelle per mese e per anno recano sistematicamente importi pari a zero e che in quelle di riepilogo sono indicati riferimenti errati (data licenZImento 16-8-2020).
Tuttavia, vista la semplicità dell'operazione di calcolo da compiere e le evidenti esigenze di economia processuale trattandosi di giudizio iscritto nell'anno 2022, il giudicante ha proceduto d'ufficio al ricalcolo, considerando che la parte ha richiesto a titolo di differenze retributive per il periodo di regolare assunzione l'importo di € 5.341,65 che può senz'altro esserle riconosciuto considerato che a fronte di una retribuzione pari ad € 679,95 lordi alla stessa corrisposta per un part-time al 45% le sarebbe spettata quella di € 1.508,95 lordi (dal chè deriverebbe un credito finanche superiore alle richieste).
Ne discende che la domanda può essere accolta nei limiti della richiesta contenuta in ricorso e dunque per l'importo di € 5.341,65 netti, quale importo rivendicato a titolo di differenze retributive per il periodo di regolare inquadramento.
Di contro, nulla potrà essere riconosciuto per il periodo precedente alla formalizzazione del rapporto alla luce della motivazione che precede.
Infine, alla parte spetteranno le differenze sul FR in ragione del maggior orario accertato. Ai fini del calcolo, il FR complessivamente dovuto è stato ricalcolato su una retribuzione imponibile ottenuta sommando l'importo di € 13.018,00 (in parte corrisposto nel corso del rapporto lavorativo ed in parte in esecuzione del decreto ingiuntivo) e di € 5.341,65 quale importo richiesto in questa sede, per un totale di 18.359,65; ne deriva un importo netto a titolo di FR pari ad € 1359,97, che detratta la somma di € 740,00 già ricevuta conduce ad una differenza a credito della lavoratrice di € 619,97.
In conclusione, il ricorso può essere accolto, nei limiti della domanda, con condanna della società al pagamento dell'importo netto di € 5.961,62 di cui € 619,97 a titolo di FR, oltre accessori come in dispositivo. Infine, la società va condannata alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente in ragione di un regime orario full-time per il periodo dal 19-11-2019 al 23-7-2021, nei limiti della prescrizione. Nei rapporti con la società le spese di lite sono compensate per metà, stante l'accoglimento parZIle, mentre per la restante parte seguono la soccombenza come in dispositivo;
vista la posizione processuale dell' CP_2 le stesse sono compensate nei rapporti tra il datore di lavoro e
1 CP 2.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunZIndo, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: in parZIle accoglimento del ricorso, condanna la società CP 1 in persona del l'importo netto di € legale rapp.lte p.t., a pagare in favore di Parte 1 5.961,62 di cui € 619,97 a titolo di FR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
condanna la società al versamento all' CP_2 dei maggiori contributi in ragione del regime orario full-time per il periodo dal 19-11-2019 al 23-7-2021 nei limiti della prescrizione;
compensa per metà le spese di lite tra la ricorrente e la CP 1 e condanna
-
quest'ultima al pagamento della restante metà che liquida in € 1.300,00 con attribuzione;
compensa le spese di lite nei rapporti con l' Si comunichi.
Così deciso in Nola, 21/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Fucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 704/2022 RG avente ad
OGGETTO: accertamento e differenze di retribuzione vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. Giovanna Panico e Rosa Gaglione dom.ta in Parte 1
Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Giosuè Carducci 5
RICORRENTE
E
CP 1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. MANNA
,
GIOVANNI, elett.te dom.to c/o il difensore in VIA ROMA, 148/E, CASALNUOVO DI
NAPOLI
RESISTENTE
NONCHE'
n persona del Controparte 2
, legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci del Foro di Prato, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale CP_2 di NOLA, Via Variante 7/bis
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1Con ricorso del 08/02/2022 ha premesso: di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società · Controparte_3 dall'agosto 2019 sino al 23 luglio
2021, allorquando veniva licenZIta;
di essere stata formalmente inquadrata solo in data
19/11/2019 con contratto di lavoro subordinato part-time per 18 ore settimanali a tempo indeterminato con qualifica di operaia addetta al banco pescheria, livello contrattuale V del CCNL Commercio confcommercio;
che nel corso del rapporto di lavoro, aveva sempre rispettato gli orari dettagliati in ricorso (id est: il lunedì dalle 7.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 21.00, i restanti giorni dalle 7.00 alle 14.00 con il giorno di riposo;
in alternativa, il turno pomeridiano iniZIva alla 14.00 terminando alle 21.00) lavorando anche nei giorni festivi, nel rispetto dei turni;
che le mansioni svolte erano state di addetta alle vendite, magazziniere, scarico, scaffalista;
che non aveva mai goduto di ferie, festività, permessi, giorni di riposo. La ricorrente, tanto premesso, concludeva: "Accertare e dichiarare: che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato full time, continuativo e ininterrotto, da agosto 2019; accertare e dichiarare: la riconducibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente nel
CCNL terZIrio conf commercio alle dipendenze della resistente, anche in considerazione dell'attività prestata dalla ricorrente, secondo i tempi e le modalità esposte nella parte in premessa del presente atto;
condannare CP 1 alla regolarizzazione retributiva e contributiva del rapporto intercorso nel periodo agosto- novembre 2019; condannare CP 1 al pagamento delle somme maturate a titolo di differenze retributive così come "
dai conteggi allegati, che formano parte integrante del presente scritto per la complessiva somma pari ad € 12.769,14; ovvero nella maggiore o minore somma che Codesto Tribunale riterrà dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
condannare infine, la convenuta, al pagamento dei compensi professionali, oltre accessori come per legge con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria".
Si costitutiva la società convenuta, eccependo la nullità, inammissibilità, improcedibilità del ricorso, anche alla luce dell'omessa notifica del ricorso per la data fissata come prima udienza, sollevando inoltre l'eccezione di giudicato e nel merito evidenZIndo l'infondatezza della domanda, oltre all'erroneità dei conteggi.
In particolare, sosteneva la parte che le ragioni di fatto e di diritto fatte valere dalla ricorrente nel presente giudizio erano state già oggetto di altro procedimento dinanzi al Tribunale Nola, sez. Lavoro e Previdenza (proc. RG 5114/2021) sfociato nel decreto ingiuntivo n° 250/2021 del
21/10/2021, non reso oggetto di opposizione, per cui quanto meno per il periodo dal 19/11/2019 al 30/06/2021 si era formato il giudicato e la parte non poteva rivendicare un diverso orario lavorativo, avendo peraltro la stessa mostrato di prestare acquiescenza a quello per il quale veniva formalmente assunta (part-time di 18 h settimanali). Disposta l'integrazione del contraddittorio, si costituiva 1'CP. chiedendo, in caso di accertamento delle ragioni creditorie della ricorrente "accertare l'evasione contributiva ed il conseguente debito contributivo dell'impresa convenuta nei confronti dell'CP_2 e condannare la convenuta alla regolarizzazione contributiva per i periodi di evasione oltre alle sanzioni ed interessi da calcolarsi al momento del pagamento".
Tentata la conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale, rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
Va in limine rilevato che non appare condivisibile l'eccezione di improcedibilità per avere la parte ricorrente omesso di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione in occasione della prima udienza, ritenendo questo Giudice di dare continuità all'orientamento già da tempo espresso dalla Cassazione per cui "in caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per rinnovare la notifica" (Cass. n. 1483/15). Sempre in via preliminare, non appare essersi prodotta alcuna efficacia preclusiva di giudicato in relazione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla parte per l'importo di € 1.448,00 a titolo di differenze retributive tra quanto risultante dai cedolini e quanto in concreto corrispostole nel periodo di formalizzazione del rapporto di lavoro. Innanzitutto, si osserva che affinché il giudicato formatosi in un giudizio operi all'interno di altro instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa petendi (cfr., ex multis, Cass. 27.1.2006 n. 1760, Cass. 24.3.2014 n. 6830); quanto all'identificazione di quest'ultima non rilevano poi tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta, sicché è compito del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa. E' poi principio consolidato quello alla cui stregua "il giudicato sostanZIle di cui all'art. 2909 il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 cod. proc. civ., fa stato ad C. C.-
ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, quando l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi" (cfr. Cass. 20.4.2007 n. 9486).
Ciò posto nella fattispecie considerata, non appare essersi realizzata questa ipotesi, atteso che, in sede monitoria, la parte si limitava a lamentare un inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di pagamento della retribuzione nei termini pattuiti e risultanti dagli stessi cedolini, per cui il giudice concedeva il decreto ingiuntivo sulla scorta del mero raffronto tra le buste paga ed i bonifici in base ad semplice calcolo aritmetico.
Di contro, con il presente giudizio la parte, quanto al periodo di regolare inquadramento, ha chiesto accertarsi lo svolgimento di un superiore orario lavorativo ed il mancato godimento di istituti quali le ferie, i permessi, i riposi, le festività, per cui si è in presenza di una diversa causa petendi, oltre che di un diverso petitum, il ché porta recisamente ad escludere la paventata violazione del principio dell'efficacia preclusiva del giudicato.
Quanto poi alla doglianza volta a censurare il comportamento processuale della parte per contrarietà ai canoni di correttezza e buona fede, va osservato che in linea generale è stato affermato, con riferimento a crediti relativi a rapporti di durata, che, per negare la possibilità di agire in separati giudizi occorre un requisito positivo, segnatamente l'iscrivibilità delle pretese in uno stesso ambito oggettivo d'un possibile giudicato o che le stesse siano fondate su stesso fatto costitutivo (con duplicazione di attività istruttoria in caso di accertamento separato di una delle pretese), ed uno negativo costituito dall'assenza di interesse oggettivo al frazionamento (così, da ultimo, Cass., s. u., 16.2.2017 n. 4090). Nel caso di specie, oltre a doversi escludere la sussistenza del primo requisito (positivo), anche quanto a tale secondo requisito (negativo), la sua sussistenza è da escludere in relazione all'interesse della lavoratrice ad ottenere nell'immediato una pronunZI fondata su fatti non necessitanti di accertamento istruttorio, ma documentalmente verificabili, senza dovere attendere i tempi di un giudizio ordinario che avrebbe richiesto un complesso accertamento istruttorio, reso necessario al fine di valutare la fondatezza delle ulteriori rivendicazioni che sono state in questa sede proposte. Ne discende che non si è in presenza di alcun abusivo frazionamento della domanda, ma di una condotta processuale legittimamente posta in essere dalla parte.
Infine, neppure coglie nel segno la tesi di parte resistente volta ad intravedere nella condotta processuale della ricorrente una forma di acquiescenza rispetto alle registrazioni contenute nelle buste paga e relative alle ore lavorate, essendo evidente che, una volta ritenuto che la stessa legittimamente abbia agito in sede monitoria per ottenere le differenze retributive come da buste paga, non si potrebbe poi far ridondare tale scelta ai suoi danni nei termini di una rinuncia a future rivendicazioni.
Venendo al merito giova ritrascrivere le risultanze dell'istruttoria espletata ai fini di consentirne una più agevole consultazione. Il teste Testimone 1 riferiva "sono dipendente della resistente dal dicembre 2017 come magazziniere ed autista, sono inquadrato e lavoro a tempo pieno ADR a seconda dei giorni mi allontano dal supermercato tra le 2 e le 4 ore al giorno, di mattina o di pomeriggio, ma non tutti i giorni. ADR ho conosciuto la ricorrente sul lavoro lei era addetta al banco pescheria che si trova vicino al deposito dove lavoro io, sono ambienti collegati con porte a bandiera. ADR io lavoro dal lunedì al venerdì 8 ore al giorno dalle 7,30 alle 17,30-18 con pausa dalle
14 alle 16; il sabato lavoro mezza giornata. ADR la ricorrente faceva dei turni, lavorava di mattina o di pomeriggio, credo che era part time come tutte le ragazze che stanno in pescheria. ADR la ricorrente iniziò a novembre 2019. ADR Non ho fatto caso se a un certo punto iniZIva a lavorare sia di mattina che di pomeriggio. ADR le altre ragazze che stavano con lei alla pescheria erano tale Pt 1 , Per 1, Persona 2 ma non so i cognomi delle altre due, la Per 2 è l'unica che lavora ancora. ADR qualche volta la ho vista di sabato.
ADR non conosco i turni della ricorrente e delle altre addette al banco pesce". La teste Testimone 2 dichiarava "La ricorrente è mia ZI, sorella di mia mamma.
ADR Ho lavorato anche io presso la CP 1 da ottobre 2019, fui inquadrata a dicembre
2019, e ho smesso di lavorare a inizio 2022, febbraio/marzo. ADR io non ho fatto causa. ADR
Mia ZI già c'era da un paio di mesi, lo so in quanto ci andavo a fare la spesa e poi perché fu lei a dirmi di presentare il curriculum perché cercavano nuovi collaboratori. ADR Io era addetta al banco pescheria e surgelati, ma se avesse servito sarei stata spostata come scaffalista, salumeria, deposito, ecc. ADR Mia ZI anche era addetta al banco pescheria, avevamo le stesse mansioni. ADR il mio contratto prevedeva un part time di 3 ore al giorno, così come per la maggior parte delle colleghe, ma in concreto facevamo turni dalle 7 alle 14 oppure dalle 14 alle 21 ed un giorno a settimana era giornata piena cioè dalle 7 alle 21 con 2 ore di spacco. ADR Avevamo un giorno di festa a settimana e lavoravamo 6 giorni su 7. ADR
Io avendo un bambino piccolo facevo solo il turno pomeridiano quindi la incontravo quando lei faceva la settimana di pomeriggio. ADR La giornata intera era a rotazione e per ciascuno di noi era un giorno diverso prestabilito a settimana. ADR eravamo 7 addetti al banco pescheria, dei quali 4 dovevano essere presenti di mattina perché c'erano gli scarichi e 3 di pomeriggio. ADR Gli altri addetti al banco pescheria erano tale Persona 3 e altri di cui non ricordo i nomi. ADR andò via prima mia ZI, nell'estate 2021, dopo vari mesi consecutivi di malattia. ADR si lavorava di domenica e nei festivi tranne il 25 dicembre e l'1 gennaio. ADR I turni ce li comunicavano di settimana in settimana dall'ufficio ma se avevamo bisogno potevamo fare dei cambi tra di noi e poi chiedevamo alla contabile se era possibile farli. ADR la paga almeno per me era quella delle buste paga, tranne nel periodo di Natale in cui facevamo tutta la giornata piena senza neppure lo Per_4 e ci veniva dato un fuori busta variabile sui 20-25 € al giorno. ADR avevamo una settimana ad agosto se avevamo completato l'anno lavorativo, se no potevamo prendere 2-3 gg ma non ci venivano pagati.”. Alla luce dell'istruttoria espletata, ad avviso del giudicante, non appare raggiunta la prova della sussistenza di un periodo lavorativo cd. "a nero" dall'agosto 2019 alla formalizzazione avvenuta nel mese di novembre dello stesso anno.
Si osserva infatti come la teste Tes 2 dichiarava di avere iniZIto a lavorare presso il supermercato a ottobre 2019 e che la ricorrente già vi lavorava, dichiarazione che -in disparte il fatto che potrebbe semmai consentire la retrodatazione del rapporto di un mese-, in considerazione della sua genericità, appare inadeguata al fine di supportare le allegazioni contenute in ricorso, secondo cui la Pt 1 avrebbe lavorato con vincolo di subordinazione dal mese di agosto, oltre ad essere in contrasto con quella del teste Tes_1 che di contro riferiva "
quale data di inizio del rapporto proprio quella del novembre 2019. In corretta applicazione dell'art. 2697 c.c., a mente del quale incombeva su parte ricorrente la prova del fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio, la domanda va in parte qua respinta. A diverse conclusioni può invece pervenirsi, ad avviso della scrivente, in merito all'articolazione oraria della prestazione quanto al periodo di regolare inquadramento, questione rispetto alla quale va fatta una preliminare considerazione. E' noto che nel rito del lavoro, l'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., pone a carico del convenuto un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti.
Ciò posto, nel caso di specie, pur non potendosi negare che la convenuta abbia contestato le allegazioni attoree in ordine al superiore orario lavorativo assuntamente svolto, non può certamente sostenersi che la stessa lo abbia fatto in maniera sufficientemente specifica;
ed invero, a fronte della circostanZIta deduzione da parte della Pt 1 di avere lavorato per un numero di ore notevolmente superiore rispetto alle 18 ore settimanali contrattualmente previste, con dettagliata indicazione dell'orario quotidianamente osservato, la società si è limitata a ribadire l'intercorrenza tra le parti di un rapporto part-time in assenza di qualsivoglia deduzione in ordine al modo in cui tali ore sarebbero state in concreto prestate (quante ore al giorno e secondo quali turnazioni).
In disparte tale preliminare considerazione, si osserva come la dichiarazione resa in parte qua dalla teste Tes 2 pienamente confermativa dell'orario descritto in ricorso appare particolarmente rilevante provenendo da soggetto intraneo al contesto lavorativo e pertanto a diretta conoscenza dei fatti di causa (avendo lavorato durante tutto il periodo preso in considerazione); a fronte di essa, peraltro, il teste Tes 1 si limitava a dichiarare che la ricorrente svolgeva turni di tre ore come le altre dipendenti addette al banco pescheria più come frutto di una sua supposizione (tant'è che lo stesso si esprimeva nei termini di “credo") che non per averne una conoscenza diretta ed anche in tal caso senza dettagliare in che modo tali ore si sarebbero collocate nell'arco della giornata.
Dal complesso di tali elementi, ad avviso del giudice, può ritenersi provato che il rapporto, a fronte della formale previsione di un regime part-time al 45%, si sia in realtà svolto ab initio secondo un regime di full-time (40 ore settimanali) per cui alla ricorrente spetteranno le differenze retributive ordinarie, rispetto a quanto alla stessa corrisposto in ragione del minor orario pattuito.
Non appare, invece, raggiunta la prova dello svolgimento di ore di lavoro straordinario, circostanza rispetto alla quale la Corte di cassazione richiede un particolare rigore probatorio che nel caso di specie non appare rispettato (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 16150 del 19-6- 2018: "Sul lavoratore che chieda in via giudiZIle il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice"). Infine, per completezza, si osserva che, con riferimento ai giorni di riposo, alle ferie e festività non godute, nell'atto introduttivo non risulta effettuata alcuna allegazione volta a precisare in quali giorni avrebbe avuto diritto al riposo, in quali giorni festivi sia stata resa la prestazione lavorativa e in che periodo non abbia goduto delle ferie per cui nulla potrà essere riconosciuto per tali causali.
In conclusione, alla parte vanno riconosciute le sole differenze retributive tra lo stipendio che le sarebbe spettato in virtù di un regime orario normale pari a 40 ore settimanali (€ 1508,95) e quanto risultante dalle buste paga che, come emerge anche dalle affermazioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo, era pari ad € 13.018,00 netti.
Nel quantum si rileva come a pagina 3 del ricorso risultano esplicate le causali dell'importo complessivamente richiesto di € 12.769,14 nei seguenti termini:
€ 5.662,03 netti a titolo di differenze per il periodo cd. a nero;
€ 5.341,65 netti a titolo di differenze per il periodo di regolare inquadramento (quale differenza tra € 11.030,65 netti ed € 5.689,00 percepita);
€ 1765,00 per FR (già detratti € 740,00 corrisposti). Di contro, non vengono in soccorso i conteggi depositati da parte ricorrente, che risultano incompleti, ambigui e non analitici atteso che le tabelle per mese e per anno recano sistematicamente importi pari a zero e che in quelle di riepilogo sono indicati riferimenti errati (data licenZImento 16-8-2020).
Tuttavia, vista la semplicità dell'operazione di calcolo da compiere e le evidenti esigenze di economia processuale trattandosi di giudizio iscritto nell'anno 2022, il giudicante ha proceduto d'ufficio al ricalcolo, considerando che la parte ha richiesto a titolo di differenze retributive per il periodo di regolare assunzione l'importo di € 5.341,65 che può senz'altro esserle riconosciuto considerato che a fronte di una retribuzione pari ad € 679,95 lordi alla stessa corrisposta per un part-time al 45% le sarebbe spettata quella di € 1.508,95 lordi (dal chè deriverebbe un credito finanche superiore alle richieste).
Ne discende che la domanda può essere accolta nei limiti della richiesta contenuta in ricorso e dunque per l'importo di € 5.341,65 netti, quale importo rivendicato a titolo di differenze retributive per il periodo di regolare inquadramento.
Di contro, nulla potrà essere riconosciuto per il periodo precedente alla formalizzazione del rapporto alla luce della motivazione che precede.
Infine, alla parte spetteranno le differenze sul FR in ragione del maggior orario accertato. Ai fini del calcolo, il FR complessivamente dovuto è stato ricalcolato su una retribuzione imponibile ottenuta sommando l'importo di € 13.018,00 (in parte corrisposto nel corso del rapporto lavorativo ed in parte in esecuzione del decreto ingiuntivo) e di € 5.341,65 quale importo richiesto in questa sede, per un totale di 18.359,65; ne deriva un importo netto a titolo di FR pari ad € 1359,97, che detratta la somma di € 740,00 già ricevuta conduce ad una differenza a credito della lavoratrice di € 619,97.
In conclusione, il ricorso può essere accolto, nei limiti della domanda, con condanna della società al pagamento dell'importo netto di € 5.961,62 di cui € 619,97 a titolo di FR, oltre accessori come in dispositivo. Infine, la società va condannata alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente in ragione di un regime orario full-time per il periodo dal 19-11-2019 al 23-7-2021, nei limiti della prescrizione. Nei rapporti con la società le spese di lite sono compensate per metà, stante l'accoglimento parZIle, mentre per la restante parte seguono la soccombenza come in dispositivo;
vista la posizione processuale dell' CP_2 le stesse sono compensate nei rapporti tra il datore di lavoro e
1 CP 2.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunZIndo, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: in parZIle accoglimento del ricorso, condanna la società CP 1 in persona del l'importo netto di € legale rapp.lte p.t., a pagare in favore di Parte 1 5.961,62 di cui € 619,97 a titolo di FR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
condanna la società al versamento all' CP_2 dei maggiori contributi in ragione del regime orario full-time per il periodo dal 19-11-2019 al 23-7-2021 nei limiti della prescrizione;
compensa per metà le spese di lite tra la ricorrente e la CP 1 e condanna
-
quest'ultima al pagamento della restante metà che liquida in € 1.300,00 con attribuzione;
compensa le spese di lite nei rapporti con l' Si comunichi.
Così deciso in Nola, 21/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Fucci