CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 04/02/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
PALMA ISIDORO, Giudice
VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 80/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Studio Commercialista Associato Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2798/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
19 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220035534319000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nelle more del presente giudizio di appello le parti hanno rappresentato di aver raggiunto e perfezionato un accordo conciliativo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nello specifico rispetto a quanto sopra brevemente ricordato considerato: che il contribuente ha versato tutte le 20 rate previste del piano rateale;
- che a seguito del provvedimento di sgravio parziale dell'11 gennaio 2023 sono state abbinate le rate versate il 31/05/20222 e il 31/08/2022 e le somme residue a ruolo sono esclusivamente a titolo di sanzione e interessi;
- considerato il comportamento propositivo del contribuente e che nel ricorso era formulata una proposta di conciliazione;
l' Ufficio ha valutato le condizioni per una possibile definizione del contenzioso in via deflattiva formulando una controproposta che è stata accolta dal contribuente .
Pertanto, le Parti in giudizio hanno perfezionato l'accordo di conciliazione in data 07/03/2025 che è stato depositato agli atti sub n. 500049/2025 prot. n. 69494 ed hanno chiesto la pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92, con compensazione delle spese di lite.
La richiesta va accolta.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
PALMA ISIDORO, Giudice
VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 80/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Studio Commercialista Associato Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2798/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
19 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220035534319000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nelle more del presente giudizio di appello le parti hanno rappresentato di aver raggiunto e perfezionato un accordo conciliativo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nello specifico rispetto a quanto sopra brevemente ricordato considerato: che il contribuente ha versato tutte le 20 rate previste del piano rateale;
- che a seguito del provvedimento di sgravio parziale dell'11 gennaio 2023 sono state abbinate le rate versate il 31/05/20222 e il 31/08/2022 e le somme residue a ruolo sono esclusivamente a titolo di sanzione e interessi;
- considerato il comportamento propositivo del contribuente e che nel ricorso era formulata una proposta di conciliazione;
l' Ufficio ha valutato le condizioni per una possibile definizione del contenzioso in via deflattiva formulando una controproposta che è stata accolta dal contribuente .
Pertanto, le Parti in giudizio hanno perfezionato l'accordo di conciliazione in data 07/03/2025 che è stato depositato agli atti sub n. 500049/2025 prot. n. 69494 ed hanno chiesto la pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92, con compensazione delle spese di lite.
La richiesta va accolta.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.