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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/12/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2944/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento dell'11.10.2025, lette le note depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2944 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti dall' Avv. Antonio Briguglio, Avv. Roberto Vaccarella e Avv. Pasqualino Mastrilli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in S. Nicolò a Tordino (TE), via B. Croce n. 6; Appellante CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Di Controparte_1
Giacomantonio, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, Piazza Garibaldi n. 46 Appellata OGGETTO: Giudizio di appello. Risarcimento danni. Somministrazione energia elettrica. CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza (sentenza n. 177/2020 del G.D.P. di Teramo, r.g. 1590/2019): (i) dichiarare l'assoluta assenza di responsabilità di rispetto ai fatti di causa e Parte_1 che nulla è dovuto ad alcun titolo da al sig. (c.f. Parte_1 Controparte_1
); C.F._1
(ii) condannare il sig. (c.f. ) alla restituzione in favore Controparte_1 C.F._2 dell'appellante dell'importo di € 2.742,34, pari a quanto corrisposto da in Parte_1 pagina 1 di 10 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali maturati dalla data del pagamento. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali”. Per parte appellata : Controparte_1
“in via principale, dichiarare infondato e rigettare l'appello proposto da confermando Parte_2 integralmente la sentenza impugnata;
condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
In subordine, se non riconosciuti i danni non patrimoniali patiti dall'esponente, accertata la responsabilità del Distributore, condannare sempre e comunque l'appellante al versamento dell'importo di € 480,00 quale indennizzo residuo previsto dall'art 53 e dalla tabella n. 10 del TI (comunque riconosciuto dal Giudice di 1° grado, seppur assorbito nella sentenza di condanna impugnata); ovvero al pagamento del minore importo di € 285,00 quale indennizzo riconosciuto e mai versato dal Distributore all'utente; condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio In ulteriore subordine, qualora venga accertato il caso fortuito e quindi esclusa responsabilità del distributore, condannare comunque l'appellante al versamento dell'importo di € 480,00 quale indennizzo residuo previsto dall'art 53 e dalla tabella n. 10 del TI (comunque riconosciuto dal Giudice di 1° grado, seppur assorbito nella sentenza di condanna impugnata) ovvero al pagamento del minore importo di € 285,00 quale indennizzo ammesso, riconosciuto e mai versato dal Distributore all'utente; condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio” SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la società ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 177/2020 nella quale il Giudice di Pace di Teramo, in accoglimento della domanda proposta da , l'aveva condannata al pagamento di € Controparte_1
1.170,00 oltre interessi dalla data del sinistro al saldo (importo comprensivo anche dell'importo di € 480,00 richiesti in luogo dei ricevuti € 330,00 a titolo di indennizzo disciplinato dalla Tabella n. 10 del ) e al pagamento delle spese processuali a titolo di risarcimento dei danni allo stesso CP_2 cagionati per effetto dell'interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica presso l'abitazione di sua proprietà per 9 giorni a far data dal 16.01.2017 in conseguenza delle abbondanti precipitazioni nevose. In particolare, la società appellante ha impugnato la citata sentenza sostenendone l'erroneità per aver ritenuto sussistente la propria legittimazione passiva (la quale, in ragione dell'assenza di un rapporto contrattuale con l'attore, spetterebbe esclusivamente alle singole società venditrici di energia elettrica), per aver escluso la ricorrenza dell'esimente della forza maggiore (essendo l'interruzione di energia elettrica conseguenza dell'eccezionale nevicata protrattasi dal 15 al 24 gennaio 2017 nonché della concomitante attività sismica iniziata il 18.01.2017) nonché per aver pagina 2 di 10 erroneamente ritenuto provati i danni lamentati da . Controparte_1
Ha, pertanto, richiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata con condanna di CP_1
alla restituzione di quanto a questi corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
[...]
2. Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto non potendo ritenersi sussistente l'esimente del caso fortuito. In subordine, ha chiesto la condanna della società appellante al versamento dell'importo di € 480,00 quale indennizzo residuo previsto dall'art. 53 e dalla tabella n. 10 del TI (già riconosciuto dal Giudice di primo grado anche se assorbito nella condanna al pagamento di € 1.500,00) ovvero al pagamento del minore importo di € 285,00 quale indennizzo aggiuntivo “extraripe” riconosciuto e mai versato dal Distributore all'utente.
3. La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo di primo grado, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
4. Con il primo motivo di appello la società ha contestato l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto sussistente la propria legittimazione passiva atteso che, per effetto del d.l. n. 73/2007 (successivamente convertito con l. n. 125/2007), la stessa non può più stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con gli utenti, essendo solo proprietaria delle reti per la consegna e la distribuzione di energia. Il motivo non può trovare accoglimento in quanto come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
– condivisa dall'intestato Tribunale – ove l'interruzione di energia elettrica discenda, come pacificamente nel caso di specie, dal mancato regolare funzionamento della linea di trasmissione dell'energia e/o dalla struttura fisica deputata al relativo trasporto e alla conseguente distribuzione al dettagli, “la società che limiti la propria attività alla mera compravendita dell'energia elettrica non può esser chiamata in nessun caso a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., poiché i soggetti cui risale la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell'energia fino al punto di contatto con le singole utenze individuali, non possono in nessun caso ritenersi ausiliari delle prime ai sensi del citato art. 1228 c.c.”. In altri termini, “le società che limitano la propria attività sul mercato elettrico alla mera compravendita dell'energia”, non essendo “dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e il relativo trasporto” non sono legittimate a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., “della relativa mancata erogazione per un fatto imputabile al mancato regolare funzionamento della linea di trasmissione dell'energia e/o della struttura fisica deputata al relativo trasporto e alla conseguente distribuzione al dettaglio” (cfr. Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza 29 luglio 2010 n. 17705; Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza 22 dicembre 2011, n. 28488; Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza 20 gennaio 2012, n. 822; Cass. civ., sez. 6 - 3, 13 febbraio 2015, n. 2964; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1581). Ne deriva, a contrario, la legittimazione dell'odierna appellante in quanto società proprietaria delle reti di energia elettrica che si occupa della distribuzione della stessa ai clienti finali. A ciò si aggiunga la considerazione per cui anche la società proprietaria delle reti che si occupa della distribuzione dell'energia elettrica mediante le stesse opera nella filiera elettrica, unitamente a diversi soggetti, al fine del raggiungimento del risultato finale, ossia al fine dell'erogazione pagina 3 di 10 dell'energia elettrica ai clienti finali. In quest'ottica “se si considera l'essenza del contratto di cui si discute – in cui i rapporti tra società ed utente sorgono e si muovono nell'ambito di un diritto soggettivo perfetto - e l'essere lo stesso comunque connesso all'erogazione di un servizio di pubblica utilità, appare evidente che la riaccensione del sistema elettrico, e dunque l'insieme delle operazioni che devono riportare in funzione il sistema stesso dopo un suo eventuale collasso, non può che implicare il coinvolgimento e la cooperazione di tutti i soggetti della filiera elettrica, e dunque, ai fini che qui interessano tanto, a monte, della società venditrice, quale diretto interlocutore contrattuale dell'utente finale, quanto, a valle, della società di distribuzione, quale soggetto comunque operante all'interno della filiera elettrica ai fini del raggiungimento del risultato negoziale sotteso al contratto di fornitura di energia elettrica” (cfr. Tribunale di Teramo, sentenza n. 1193/2019 pubbl. il 16/12/2019).
[... In ogni caso, anche a voler ritenere insussistente l'eventuale responsabilità contrattuale della quest'ultima è legittimata a contraddire a titolo di eventuale responsabilità Controparte_3 extracontrattuale ex artt. 2043-2050-2051 c.c., essendo pacifica la sua natura di custode dell'impianto e di esercente attività pericolosa (cfr. Cass. civ., sez. 3, 15 maggio 2007, n. 11193).
5. Nel merito i fatti di causa, quali risultati dalla documentazione prodotta in giudizio e dall'istruttoria svolta in primo grado, possono essere così sintetizzati:
- presso l'abitazione di proprietà di , sita in Frazione Villa Rossa in Castelli, vi Controparte_1
è stata, senza alcun preavviso, l'interruzione di energia elettrica a far data dal 16.01.2017 (vd. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione della società in primo grado); Parte_1
- l'utenza elettrica intestata a era alimentata dalla linea di BT mista in Controparte_1 conduttori nudi, cavo aereo e interrato “A” uscente dalla cabina secondaria n. 206785, denominata
“Villa Rossi n. 2, a sua volta alimentata dalla linea MT 31930 “MOLINO” (circostanza pacifica);
- l'interruzione dell'energia elettrica è stata conseguenza del cedimento dei cavi conduttori della linea MT “MOLINO” a causa della caduta di alberi siti fuori la fascia asservita agli impianti e del sovraccarico meccanico dovuto al formarsi di manicotti di ghiaccio sugli impianti, il quale aveva comportato delle sollecitazioni superiori a quelle previste dalla normativa CEI seguita per la realizzazione degli impianti (vd. testimonianza verbale di udienza del Testimone_1
25.11.2019);
- la società appellante ha provveduto regolarmente alla periodica ordinaria attività di manutenzione generale (vd. testimonianza verbale di udienza del 25.11.2019); Testimone_2
- dal 15 gennaio 2017 al 24 gennaio 2017 si sono verificate intense precipitazioni nevose che hanno determinato disservizi sulla rete elettrica in diversi ambiti del territorio teramano e dal 18 gennaio 2017 si è verificata anche una grave attività sismica (circostanza pacifica, vd. anche doc. 1,2,3 allegati alla comparsa di costituzione e risposta della società in primo Parte_1 grado);
- con ordinanza n. 436 del 22.1.2017 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.1.2017), è stato prorogato lo stato di emergenza dichiarato ad agosto del 2016 per il sisma che aveva colpito il centro Italia, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici “nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che pagina 4 di 10 hanno interessato le medesime regioni a partire dalla seconda decade di gennaio 2017” (circostanza pacifica);
- in ragione di tali intense nevicate molte strade sono state chiuse in quanto impercorribili (vd. testimonianza verbale di udienza del 25.11.2019) tanto che per ripristinare la Testimone_3 situazione si è reso necessario l'intervento di mezzi pesanti (quali un elicottero ed un autogru) e di circa mille addetti oltre che di dipendenti di ditte esterne (vd. testimonianza Pt_2 Testimone_2 verbale di udienza del 25.11.2019).
6. In punto di diritto, a prescindere dalla qualificazione della natura giuridica della responsabilità della società appellante come di natura contrattuale ovvero di natura extracontrattuale, il danneggiante/creditore per andare esente da responsabilità deve fornire la prova della sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, al fine di poter ritenere integrata l'esimente del caso fortuito o della forza maggiore, è necessario che le precipitazioni atmosferiche presentino i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità (cfr., tra le altre, Cass. 21/01/1987, n. 522; Cass. 11/05/1991, n. 5267; Cass. 22/05/1998, n. 5133; Cass. 26/01/1999, n. 674; Cass. 09/03/2010, n5658; Cass. 17/12/2014, n. 26545; Cass. 24/09/2015, n. 18877; Cass. 24/03/2016, n. 5877; Cass. 28/07/2017, n. 18856), occorrendo, quindi, che dette precipitazioni abbiano un'intensità tale da interrompere tout court il nesso eziologico tra la condotta e l'evento lesivo di guisa che lo stesso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (cfr. Cass. civ., sez. 3, 24 marzo 2016, n. 5877). In altri termini, per ravvisarsi una causa di forza maggiore tale da elidere la responsabilità del danneggiante è necessario che l' “evento meteorologico, anche di notevole intensità” “risulti provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo, come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed il secondo come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione” (cfr. Cass. civ., sez. U, 26 febbraio 2021, n. 5422).
6.1. Ritiene il Tribunale che, alla luce di quanto emerso dal corso dell'istruttoria di primo grado, ricorrono entrambi i requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità degli eventi naturali verificatisi, con conseguente integrazione dell'esimente del caso fortuito. Questo perché il combinarsi di diversi fenomeni di rilevante entità (quali l'abbondante precipitazione nevosa concentratasi in un ristretto arco temporale in concomitanza con l'attività sismica), oltre ad essere ex ante ragionevolmente imprevedibile nonostante la zona montana oggetto di causa, rappresenta una sensibile deviazione rispetto all'id quod plerumque accidit. In altri termini: i) rappresenta una sensibile deviazione rispetto all'id quod plerumque accidit il combinarsi di più fenomeni atmosferici di rilevantissima entità, ovvero di neve e ghiaccio che, sovrapponendosi ad una contestuale attività sismica, sfocino poi anche in valanghe;
ii) in base ad una valutazione ex ante e obiettiva, non può dirsi ragionevolmente prevedibile che fenomeni di tal fatta si verifichino congiuntamente (vd. anche testimonianza di verbale di Testimone_2 udienza del 25.11.2019, il quale ha riferito che a causa dell'intensa nevicata “si formarono manicotti di ghiaccio di notevoli dimensioni, che non avevo mai visto prima in 30 anni di lavoro e pagina 5 di 10 che determinarono la rottura dei conduttori”). Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, la formazione di manicotti di ghiaccio nonché la caduta di alberi posti in prossimità della linea elettrica non dimostra – nonostante l'allerta meteo diffusa nei giorni precedenti, il fatto che la località di Castelli si trova ad un'altitudine di 450 metri s.l.m. e al fatto che anche nel 2015 si era verificata l'interruzione dell'energia elettrica in conseguenza di una nevicata – la prevedibilità dell'evento dovendo, a tal fine, come sopraesposto, compiersi una valutazione ex ante ed obiettiva, nella quale deve considerarsi sia l'intensità del fenomeno nevoso (e la sua concentrazione in un ristretto spazio temporale) sia – e soprattutto – la sua concomitanza con l'attività sismica, circostanze, queste, imprevedibili. Né può addebitarsi alla società odierna appellante una forma di responsabilità per omissione dell'attività manutentiva delle reti di distribuzione dell'energia elettrica avendo il testimone
[...] confermato il regolare svolgimento dell'ordinaria attività di manutenzione (vd. verbale di Tes_2 udienza del 25.11.2019), circostanza – peraltro – che può ritenersi incontestata essendosi parte appellata limitata a dedurre del tutto genericamente che il fatto che l'interruzione dell'energia elettrica si sia verificata qualche ora dopo l'inizio delle precipitazioni dimostrerebbe la sussistenza di difetti nella manutenzione della linea elettrica., Né, infine, una forma di responsabilità può essere ascritta alla società appellante in relazione ai tempi di ripristino della fornitura di energia elettrica avendo l'istruttoria svoltasi in primo grado confermato la situazione particolarmente complessa in cui versava la zona nel periodo in questione. In particolare, dall'istruttoria svolta è emerso che:
- la situazione metereologica sopra descritta aveva determinato numerose interruzioni alla fornitura di energia elettrica in una vasta zona del teramano, con conseguente necessità di eseguire numerose operazioni di ripristino del servizio che hanno visto il coinvolgimento di mezzi pesanti nonché di numeroso personale, anche di ditte esterne (vd. testimonianza verbale Testimone_2 di udienza del 25.11.2019);
- le strade per raggiungere i luoghi di causa non erano state pulite dai competenti enti locali, avendo – quindi – la società odierna appellante avuto difficoltà nel raggiungerli (vd. testimonianza verbale di udienza del 25.11.2019; testimonianza verbale di Testimone_2 Testimone_3 udienza del 25.11.2019, la quale ha riferito che “le strade furono sgomberate da ragazzi volontari, intervenuti qualche giorno dopo la nevicata. Ricordo che c'erano circa 3 metri e mezzo di neve”);
- dal 24.01.2017 al 26.01.2017 è stato installato un gruppo elettrogeno che ha alimentato la cabina
“Villa Rossi 2” e che, quindi, ha permesso la fornitura di energia elettrica all'abitazione di proprietà di (vd. testimonianza verbale di udienza del 25.11.2019). Controparte_1 Testimone_2
Alla luce di quanto esposto non può addebitarsi alcuna colpa in capo alla appellante in Pt_3 relazione ai tempi di recupero del servizio, considerando i numerosi interventi da effettuare e le difficoltà di percorrenza delle strade in questione, stante i ritardi – confermati dalla stessa parte odierna appellata – di pulizia e sgombero delle stesse. Ne deriva l'insussistenza della responsabilità della società odierna appellante nella causazione dei danni lamentati da dovendo il guasto ascriversi ad una situazione metereologica Controparte_1 di straordinaria entità e dovendo ritenersi i tempi dell'intervento di ripristino del tutto ragionevoli. pagina 6 di 10 7. In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere inconfigurabile l'esimente del caso fortuito o della forza maggiore, la domanda risarcitoria di non può trovare accoglimento Controparte_1 non avendo questi fornito la prova del danno non patrimoniale subito in conseguenza dell'interruzione della fornitura di energia elettrice. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione il danno non patrimoniale “è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”. Al di fuori di tali ipotesi, “palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità” (cfr. Cass. civ., sez. U., 24 giugno 2008, n. 26972). Inoltre, ai fini della quantificazione del danno, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza quello per cui affinché possa procedersi alla liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato ai fini della responsabilità aquiliana dall'art. 2056 c.c.), occorre che il danneggiato fornisca la prova la prova dell'esistenza del danno, essendovi incertezza solo sulla sua quantificazione, incertezza non eliminabile in ragione della presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. In altri termini, la liquidazione del danno in via equitativa postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile (il cui onere probatorio ricade sul danneggiato) e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 12 aprile 2023, n. 9744), non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati o notori, non potendo ricorrere alla sua determinazione in via equitativa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542; Cass. civ., sez. 3, 9 agosto 2007, n. 17492 secondo cui “il concreto esercizio del potere discrezionale di pagina 7 di 10 liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.c., da luogo non ad un giudizio d'equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ond'è che non solo è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l'onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c., di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso”).
7.1. In applicazione di tali principi, ritiene il Tribunale che, ferma l'inconfigurabilità, quantomeno per assenza del prescritto elemento soggettivo, dei reati di cui agli artt. 331 c.p. e 340 c.p., il danno richiesto, oltre a non essere risarcibile in quanto non viene in rilievo la lesione di diritti costituzionali ma solo la sussistenza di disagi e fastidi di carattere bagatellare, non è stato neanche provato, non potendosi – per le ragioni sopraesposte – ricorrere alla valutazione equitativa (sul punto parte appellata si è limitata del tutto genericamente ad affermare che “l'inconveniente procurava” “un danno non patrimoniale comprensivo dello stress, dell'ansia e degli stravolgimenti sofferti personalmente dall'attore e scaturenti dall'impossibilità di utilizzare l'energia elettrica all'interno della propria abitazione”, il che avrebbe compromesso “irrimediabilmente il diritto dell'attore all'estrinsecazione della sua persona nel pieno godimento della tranquillità e serenità familiare e nella vita di relazione”, non avendo potuto usufruire dei servizi di riscaldamento, di energia elettrica, telefonici e non avendo potuto utilizzare gli elettrodomestici ed avendo la testimone riferito che dopo due giorni senza energia elettrica si sono recati a Testimone_3
Giulianova con l'ausilio della protezione civile, vd. verbale di udienza del 25.11.2019).
8. In ragione dell'accoglimento dell'appello proposto dalla società deve Parte_1 essere anche accolta la domanda di restituzione delle somme dalla stessa corrisposte a CP_1
in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, ordinanza 15
[...] marzo 2021, n. 7144). Quest'ultimo, pertanto, deve essere condannato alla restituzione in favore dell'odierna appellante di € 2.742,34 oltre interessi legali dalla data del pagamento (9.11.2020) al saldo (vd. doc. 22 allegato al deposito del 13.11.2025).
9. Parte appellata in via subordinata ha chiesto che l'intestato Tribunale condannasse la società appellante al pagamento di € 480,00 quale indennizzo automatico AEEGSI residuo previsto dall'art. 53 e dalla tabella n. 10 del TI (in luogo dei versati € 330,00) nonché al pagamento di € 285,00 a titolo di indennizzo aggiuntivo “extraripe” riconosciuto dalla stessa società ma mai corrisposto. Sul punto deve premettersi che il giudice di primo grado ha condannato la società Parte_1
pagina 8 di 10 al pagamento di € 1.170,00, pari alla differenza tra € 1.500,00 (riconosciuti a titolo di Pt_1 risarcimento del danno) ed € 330,00 (corrisposti a titolo di indennizzo automatico), ritenendo di non
“dover riconoscere e liquidare” “l'ulteriore somma di € 480,00 di cui in domanda poiché già ricompresa nella somma di € 1.500,00 riconosciuta in via equitativa”.
9.1. Quanto all'indennizzo automatico AEEGSI, l'art. 53 Testo integrato della regolazione output- based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica relativo al periodo 2016-2013 (vd. doc. allegato da parte appellata) prevede che «in caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell'alimentazione definiti dall'articolo 51, anche per interruzioni con oneri a carico dell'impresa di trasmissione o di imprese distributrici interconnesse o del Fondo per eventi eccezionali, l'impresa distributrice versa un rimborso ad ogni utente coinvolto nell'interruzione pari, per ciascuna tipologia di utente e ciascuna tipologia di interruzione, alla somma indicata nella tabella 10», salva la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'art. 53.2 (pacificamente insussistenti) e a prescindere dall'accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell'interruzione. L'art. 51.4 del citato testo prevede che «sono definiti nelle tabelle 9a, 9b e 9c, distintamente per gli utenti MT e BT, per il periodo di regolazione 2016-2023, standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica: a) in caso di interruzioni senza preavviso per gli utenti BT e MT appartenenti ad ambiti di alta, media o bassa concentrazione;
b) in caso di interruzioni con preavviso per tutti gli utenti BT e MT», con la precisazione che «qualora per un utente l'alimentazione di energia elettrica venga provvisoriamente ripristinata dopo una prima interruzione e il medesimo utente subisca una seconda interruzione, anche di origine o causa diverse, il cui inizio decorre entro un'ora dal ripristino provvisorio, ai fini del presente provvedimento si considera un'unica interruzione avente durata pari alla somma delle durate, al netto del periodo di ripristino provvisorio. Le imprese distributrici hanno facoltà di considerare la somma delle durate al lordo del periodo di ripristino provvisorio» (art. 51.1.). La tabella 9a prevede che gli standard per il tempo massimo di ripristino della fornitura per il biennio 2016-2017 sono, in caso di interruzione senza preavviso (sussistente nel caso di specie), di 8 ore per i servizi di alta concentrazione e di 12 ore per i servizi di media e di bassa concentrazione. La tabella 10 prevede che i in caso di mancato rispetto degli standard di qualità per il tempo massimo di ripristino dell'alimentazione relativamente alle utenze domestiche, spetta l'indennizzo di € 30,00 oltre ad € 15,00 per ogni periodo ulteriore ogni 4 ore, per un massimo di 240 ore. Nel caso di specie, facendo applicazione di quanto previsto dall'art. 51.1, risulta provato che l'interruzione di energia elettrica si è verificata per:
- complessive 27 ore e 17 minuti dal 16 gennaio 2017 alle ore 00.34;
- complessive 38 ore e 2 minuti dal 17 gennaio 2018 alle ore 3.55
- complessive 160 ore e 59 minuti dal 18 gennaio 2017 alle ore 18.15 per un totale di 226 ore e 18 minuti (vd. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della società in primo grado e testimonianza di verbale di Parte_1 Testimone_2 udienza del 25.11.2019). Ne deriva che spetterebbe a l'importo di € 877,50 da cui devono essere detratti Controparte_1
pagina 9 di 10 € 330,00 già ricevuti per un totale di € 547,50, da limitarsi ad € 480,00 avendo parte appellata in primo grado e nel presente grado di giudizio così quantificato l'importo.
9.2. A tale importo deve aggiungersi la somma di € 285,00 a titolo di indennizzo cd. CP_4
riconosciuto dalla stessa società nella comparsa di costituzione e
[...] Parte_1 risposta in primo grado (vd. pag. 15) non risultando in alcun modo che lo stesso era stato offerto ma non accettato da . Controparte_1
9.3. In conclusione la società deve essere condannata al pagamento in Parte_1 favore di di € 765,00 oltre interessi legali dalla domanda (5.4.2019, vd. doc. Controparte_1 allegato all'atto di citazione in primo grado) al saldo.
10. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione integrale delle spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio
P.Q.M.
[... Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , disattesa ogni contraria istanza, Controparte_3 Controparte_1 deduzione ed eccezione, così provvede: 1) accoglie parzialmente l'appello proposto da e, in parziale riforma della Parte_1 sentenza n. 177/2020 emessa dal Giudice di Pace di Teramo, rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della predetta società; Controparte_1
2) per l'effetto, condanna alla restituzione in favore della società appellante di Controparte_1
€ 2.742,34 oltre interessi legali dalla data del pagamento (9.11.2020) al saldo;
3) condanna, per le causali di cui in parte motiva, la società al pagamento in Parte_1 favore di di € 765,00 oltre interessi legali dalla domanda (5.4.2019) al saldo;
Controparte_1
4) compensa le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio Teramo 4.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento dell'11.10.2025, lette le note depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2944 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti dall' Avv. Antonio Briguglio, Avv. Roberto Vaccarella e Avv. Pasqualino Mastrilli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in S. Nicolò a Tordino (TE), via B. Croce n. 6; Appellante CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Di Controparte_1
Giacomantonio, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, Piazza Garibaldi n. 46 Appellata OGGETTO: Giudizio di appello. Risarcimento danni. Somministrazione energia elettrica. CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza (sentenza n. 177/2020 del G.D.P. di Teramo, r.g. 1590/2019): (i) dichiarare l'assoluta assenza di responsabilità di rispetto ai fatti di causa e Parte_1 che nulla è dovuto ad alcun titolo da al sig. (c.f. Parte_1 Controparte_1
); C.F._1
(ii) condannare il sig. (c.f. ) alla restituzione in favore Controparte_1 C.F._2 dell'appellante dell'importo di € 2.742,34, pari a quanto corrisposto da in Parte_1 pagina 1 di 10 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali maturati dalla data del pagamento. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali”. Per parte appellata : Controparte_1
“in via principale, dichiarare infondato e rigettare l'appello proposto da confermando Parte_2 integralmente la sentenza impugnata;
condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
In subordine, se non riconosciuti i danni non patrimoniali patiti dall'esponente, accertata la responsabilità del Distributore, condannare sempre e comunque l'appellante al versamento dell'importo di € 480,00 quale indennizzo residuo previsto dall'art 53 e dalla tabella n. 10 del TI (comunque riconosciuto dal Giudice di 1° grado, seppur assorbito nella sentenza di condanna impugnata); ovvero al pagamento del minore importo di € 285,00 quale indennizzo riconosciuto e mai versato dal Distributore all'utente; condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio In ulteriore subordine, qualora venga accertato il caso fortuito e quindi esclusa responsabilità del distributore, condannare comunque l'appellante al versamento dell'importo di € 480,00 quale indennizzo residuo previsto dall'art 53 e dalla tabella n. 10 del TI (comunque riconosciuto dal Giudice di 1° grado, seppur assorbito nella sentenza di condanna impugnata) ovvero al pagamento del minore importo di € 285,00 quale indennizzo ammesso, riconosciuto e mai versato dal Distributore all'utente; condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio” SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la società ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 177/2020 nella quale il Giudice di Pace di Teramo, in accoglimento della domanda proposta da , l'aveva condannata al pagamento di € Controparte_1
1.170,00 oltre interessi dalla data del sinistro al saldo (importo comprensivo anche dell'importo di € 480,00 richiesti in luogo dei ricevuti € 330,00 a titolo di indennizzo disciplinato dalla Tabella n. 10 del ) e al pagamento delle spese processuali a titolo di risarcimento dei danni allo stesso CP_2 cagionati per effetto dell'interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica presso l'abitazione di sua proprietà per 9 giorni a far data dal 16.01.2017 in conseguenza delle abbondanti precipitazioni nevose. In particolare, la società appellante ha impugnato la citata sentenza sostenendone l'erroneità per aver ritenuto sussistente la propria legittimazione passiva (la quale, in ragione dell'assenza di un rapporto contrattuale con l'attore, spetterebbe esclusivamente alle singole società venditrici di energia elettrica), per aver escluso la ricorrenza dell'esimente della forza maggiore (essendo l'interruzione di energia elettrica conseguenza dell'eccezionale nevicata protrattasi dal 15 al 24 gennaio 2017 nonché della concomitante attività sismica iniziata il 18.01.2017) nonché per aver pagina 2 di 10 erroneamente ritenuto provati i danni lamentati da . Controparte_1
Ha, pertanto, richiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata con condanna di CP_1
alla restituzione di quanto a questi corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
[...]
2. Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto non potendo ritenersi sussistente l'esimente del caso fortuito. In subordine, ha chiesto la condanna della società appellante al versamento dell'importo di € 480,00 quale indennizzo residuo previsto dall'art. 53 e dalla tabella n. 10 del TI (già riconosciuto dal Giudice di primo grado anche se assorbito nella condanna al pagamento di € 1.500,00) ovvero al pagamento del minore importo di € 285,00 quale indennizzo aggiuntivo “extraripe” riconosciuto e mai versato dal Distributore all'utente.
3. La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo di primo grado, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
4. Con il primo motivo di appello la società ha contestato l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto sussistente la propria legittimazione passiva atteso che, per effetto del d.l. n. 73/2007 (successivamente convertito con l. n. 125/2007), la stessa non può più stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con gli utenti, essendo solo proprietaria delle reti per la consegna e la distribuzione di energia. Il motivo non può trovare accoglimento in quanto come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
– condivisa dall'intestato Tribunale – ove l'interruzione di energia elettrica discenda, come pacificamente nel caso di specie, dal mancato regolare funzionamento della linea di trasmissione dell'energia e/o dalla struttura fisica deputata al relativo trasporto e alla conseguente distribuzione al dettagli, “la società che limiti la propria attività alla mera compravendita dell'energia elettrica non può esser chiamata in nessun caso a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., poiché i soggetti cui risale la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell'energia fino al punto di contatto con le singole utenze individuali, non possono in nessun caso ritenersi ausiliari delle prime ai sensi del citato art. 1228 c.c.”. In altri termini, “le società che limitano la propria attività sul mercato elettrico alla mera compravendita dell'energia”, non essendo “dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e il relativo trasporto” non sono legittimate a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., “della relativa mancata erogazione per un fatto imputabile al mancato regolare funzionamento della linea di trasmissione dell'energia e/o della struttura fisica deputata al relativo trasporto e alla conseguente distribuzione al dettaglio” (cfr. Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza 29 luglio 2010 n. 17705; Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza 22 dicembre 2011, n. 28488; Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza 20 gennaio 2012, n. 822; Cass. civ., sez. 6 - 3, 13 febbraio 2015, n. 2964; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1581). Ne deriva, a contrario, la legittimazione dell'odierna appellante in quanto società proprietaria delle reti di energia elettrica che si occupa della distribuzione della stessa ai clienti finali. A ciò si aggiunga la considerazione per cui anche la società proprietaria delle reti che si occupa della distribuzione dell'energia elettrica mediante le stesse opera nella filiera elettrica, unitamente a diversi soggetti, al fine del raggiungimento del risultato finale, ossia al fine dell'erogazione pagina 3 di 10 dell'energia elettrica ai clienti finali. In quest'ottica “se si considera l'essenza del contratto di cui si discute – in cui i rapporti tra società ed utente sorgono e si muovono nell'ambito di un diritto soggettivo perfetto - e l'essere lo stesso comunque connesso all'erogazione di un servizio di pubblica utilità, appare evidente che la riaccensione del sistema elettrico, e dunque l'insieme delle operazioni che devono riportare in funzione il sistema stesso dopo un suo eventuale collasso, non può che implicare il coinvolgimento e la cooperazione di tutti i soggetti della filiera elettrica, e dunque, ai fini che qui interessano tanto, a monte, della società venditrice, quale diretto interlocutore contrattuale dell'utente finale, quanto, a valle, della società di distribuzione, quale soggetto comunque operante all'interno della filiera elettrica ai fini del raggiungimento del risultato negoziale sotteso al contratto di fornitura di energia elettrica” (cfr. Tribunale di Teramo, sentenza n. 1193/2019 pubbl. il 16/12/2019).
[... In ogni caso, anche a voler ritenere insussistente l'eventuale responsabilità contrattuale della quest'ultima è legittimata a contraddire a titolo di eventuale responsabilità Controparte_3 extracontrattuale ex artt. 2043-2050-2051 c.c., essendo pacifica la sua natura di custode dell'impianto e di esercente attività pericolosa (cfr. Cass. civ., sez. 3, 15 maggio 2007, n. 11193).
5. Nel merito i fatti di causa, quali risultati dalla documentazione prodotta in giudizio e dall'istruttoria svolta in primo grado, possono essere così sintetizzati:
- presso l'abitazione di proprietà di , sita in Frazione Villa Rossa in Castelli, vi Controparte_1
è stata, senza alcun preavviso, l'interruzione di energia elettrica a far data dal 16.01.2017 (vd. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione della società in primo grado); Parte_1
- l'utenza elettrica intestata a era alimentata dalla linea di BT mista in Controparte_1 conduttori nudi, cavo aereo e interrato “A” uscente dalla cabina secondaria n. 206785, denominata
“Villa Rossi n. 2, a sua volta alimentata dalla linea MT 31930 “MOLINO” (circostanza pacifica);
- l'interruzione dell'energia elettrica è stata conseguenza del cedimento dei cavi conduttori della linea MT “MOLINO” a causa della caduta di alberi siti fuori la fascia asservita agli impianti e del sovraccarico meccanico dovuto al formarsi di manicotti di ghiaccio sugli impianti, il quale aveva comportato delle sollecitazioni superiori a quelle previste dalla normativa CEI seguita per la realizzazione degli impianti (vd. testimonianza verbale di udienza del Testimone_1
25.11.2019);
- la società appellante ha provveduto regolarmente alla periodica ordinaria attività di manutenzione generale (vd. testimonianza verbale di udienza del 25.11.2019); Testimone_2
- dal 15 gennaio 2017 al 24 gennaio 2017 si sono verificate intense precipitazioni nevose che hanno determinato disservizi sulla rete elettrica in diversi ambiti del territorio teramano e dal 18 gennaio 2017 si è verificata anche una grave attività sismica (circostanza pacifica, vd. anche doc. 1,2,3 allegati alla comparsa di costituzione e risposta della società in primo Parte_1 grado);
- con ordinanza n. 436 del 22.1.2017 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.1.2017), è stato prorogato lo stato di emergenza dichiarato ad agosto del 2016 per il sisma che aveva colpito il centro Italia, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici “nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che pagina 4 di 10 hanno interessato le medesime regioni a partire dalla seconda decade di gennaio 2017” (circostanza pacifica);
- in ragione di tali intense nevicate molte strade sono state chiuse in quanto impercorribili (vd. testimonianza verbale di udienza del 25.11.2019) tanto che per ripristinare la Testimone_3 situazione si è reso necessario l'intervento di mezzi pesanti (quali un elicottero ed un autogru) e di circa mille addetti oltre che di dipendenti di ditte esterne (vd. testimonianza Pt_2 Testimone_2 verbale di udienza del 25.11.2019).
6. In punto di diritto, a prescindere dalla qualificazione della natura giuridica della responsabilità della società appellante come di natura contrattuale ovvero di natura extracontrattuale, il danneggiante/creditore per andare esente da responsabilità deve fornire la prova della sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, al fine di poter ritenere integrata l'esimente del caso fortuito o della forza maggiore, è necessario che le precipitazioni atmosferiche presentino i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità (cfr., tra le altre, Cass. 21/01/1987, n. 522; Cass. 11/05/1991, n. 5267; Cass. 22/05/1998, n. 5133; Cass. 26/01/1999, n. 674; Cass. 09/03/2010, n5658; Cass. 17/12/2014, n. 26545; Cass. 24/09/2015, n. 18877; Cass. 24/03/2016, n. 5877; Cass. 28/07/2017, n. 18856), occorrendo, quindi, che dette precipitazioni abbiano un'intensità tale da interrompere tout court il nesso eziologico tra la condotta e l'evento lesivo di guisa che lo stesso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (cfr. Cass. civ., sez. 3, 24 marzo 2016, n. 5877). In altri termini, per ravvisarsi una causa di forza maggiore tale da elidere la responsabilità del danneggiante è necessario che l' “evento meteorologico, anche di notevole intensità” “risulti provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo, come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed il secondo come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione” (cfr. Cass. civ., sez. U, 26 febbraio 2021, n. 5422).
6.1. Ritiene il Tribunale che, alla luce di quanto emerso dal corso dell'istruttoria di primo grado, ricorrono entrambi i requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità degli eventi naturali verificatisi, con conseguente integrazione dell'esimente del caso fortuito. Questo perché il combinarsi di diversi fenomeni di rilevante entità (quali l'abbondante precipitazione nevosa concentratasi in un ristretto arco temporale in concomitanza con l'attività sismica), oltre ad essere ex ante ragionevolmente imprevedibile nonostante la zona montana oggetto di causa, rappresenta una sensibile deviazione rispetto all'id quod plerumque accidit. In altri termini: i) rappresenta una sensibile deviazione rispetto all'id quod plerumque accidit il combinarsi di più fenomeni atmosferici di rilevantissima entità, ovvero di neve e ghiaccio che, sovrapponendosi ad una contestuale attività sismica, sfocino poi anche in valanghe;
ii) in base ad una valutazione ex ante e obiettiva, non può dirsi ragionevolmente prevedibile che fenomeni di tal fatta si verifichino congiuntamente (vd. anche testimonianza di verbale di Testimone_2 udienza del 25.11.2019, il quale ha riferito che a causa dell'intensa nevicata “si formarono manicotti di ghiaccio di notevoli dimensioni, che non avevo mai visto prima in 30 anni di lavoro e pagina 5 di 10 che determinarono la rottura dei conduttori”). Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, la formazione di manicotti di ghiaccio nonché la caduta di alberi posti in prossimità della linea elettrica non dimostra – nonostante l'allerta meteo diffusa nei giorni precedenti, il fatto che la località di Castelli si trova ad un'altitudine di 450 metri s.l.m. e al fatto che anche nel 2015 si era verificata l'interruzione dell'energia elettrica in conseguenza di una nevicata – la prevedibilità dell'evento dovendo, a tal fine, come sopraesposto, compiersi una valutazione ex ante ed obiettiva, nella quale deve considerarsi sia l'intensità del fenomeno nevoso (e la sua concentrazione in un ristretto spazio temporale) sia – e soprattutto – la sua concomitanza con l'attività sismica, circostanze, queste, imprevedibili. Né può addebitarsi alla società odierna appellante una forma di responsabilità per omissione dell'attività manutentiva delle reti di distribuzione dell'energia elettrica avendo il testimone
[...] confermato il regolare svolgimento dell'ordinaria attività di manutenzione (vd. verbale di Tes_2 udienza del 25.11.2019), circostanza – peraltro – che può ritenersi incontestata essendosi parte appellata limitata a dedurre del tutto genericamente che il fatto che l'interruzione dell'energia elettrica si sia verificata qualche ora dopo l'inizio delle precipitazioni dimostrerebbe la sussistenza di difetti nella manutenzione della linea elettrica., Né, infine, una forma di responsabilità può essere ascritta alla società appellante in relazione ai tempi di ripristino della fornitura di energia elettrica avendo l'istruttoria svoltasi in primo grado confermato la situazione particolarmente complessa in cui versava la zona nel periodo in questione. In particolare, dall'istruttoria svolta è emerso che:
- la situazione metereologica sopra descritta aveva determinato numerose interruzioni alla fornitura di energia elettrica in una vasta zona del teramano, con conseguente necessità di eseguire numerose operazioni di ripristino del servizio che hanno visto il coinvolgimento di mezzi pesanti nonché di numeroso personale, anche di ditte esterne (vd. testimonianza verbale Testimone_2 di udienza del 25.11.2019);
- le strade per raggiungere i luoghi di causa non erano state pulite dai competenti enti locali, avendo – quindi – la società odierna appellante avuto difficoltà nel raggiungerli (vd. testimonianza verbale di udienza del 25.11.2019; testimonianza verbale di Testimone_2 Testimone_3 udienza del 25.11.2019, la quale ha riferito che “le strade furono sgomberate da ragazzi volontari, intervenuti qualche giorno dopo la nevicata. Ricordo che c'erano circa 3 metri e mezzo di neve”);
- dal 24.01.2017 al 26.01.2017 è stato installato un gruppo elettrogeno che ha alimentato la cabina
“Villa Rossi 2” e che, quindi, ha permesso la fornitura di energia elettrica all'abitazione di proprietà di (vd. testimonianza verbale di udienza del 25.11.2019). Controparte_1 Testimone_2
Alla luce di quanto esposto non può addebitarsi alcuna colpa in capo alla appellante in Pt_3 relazione ai tempi di recupero del servizio, considerando i numerosi interventi da effettuare e le difficoltà di percorrenza delle strade in questione, stante i ritardi – confermati dalla stessa parte odierna appellata – di pulizia e sgombero delle stesse. Ne deriva l'insussistenza della responsabilità della società odierna appellante nella causazione dei danni lamentati da dovendo il guasto ascriversi ad una situazione metereologica Controparte_1 di straordinaria entità e dovendo ritenersi i tempi dell'intervento di ripristino del tutto ragionevoli. pagina 6 di 10 7. In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere inconfigurabile l'esimente del caso fortuito o della forza maggiore, la domanda risarcitoria di non può trovare accoglimento Controparte_1 non avendo questi fornito la prova del danno non patrimoniale subito in conseguenza dell'interruzione della fornitura di energia elettrice. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione il danno non patrimoniale “è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”. Al di fuori di tali ipotesi, “palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità” (cfr. Cass. civ., sez. U., 24 giugno 2008, n. 26972). Inoltre, ai fini della quantificazione del danno, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza quello per cui affinché possa procedersi alla liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato ai fini della responsabilità aquiliana dall'art. 2056 c.c.), occorre che il danneggiato fornisca la prova la prova dell'esistenza del danno, essendovi incertezza solo sulla sua quantificazione, incertezza non eliminabile in ragione della presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. In altri termini, la liquidazione del danno in via equitativa postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile (il cui onere probatorio ricade sul danneggiato) e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 12 aprile 2023, n. 9744), non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati o notori, non potendo ricorrere alla sua determinazione in via equitativa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542; Cass. civ., sez. 3, 9 agosto 2007, n. 17492 secondo cui “il concreto esercizio del potere discrezionale di pagina 7 di 10 liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.c., da luogo non ad un giudizio d'equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ond'è che non solo è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l'onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c., di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso”).
7.1. In applicazione di tali principi, ritiene il Tribunale che, ferma l'inconfigurabilità, quantomeno per assenza del prescritto elemento soggettivo, dei reati di cui agli artt. 331 c.p. e 340 c.p., il danno richiesto, oltre a non essere risarcibile in quanto non viene in rilievo la lesione di diritti costituzionali ma solo la sussistenza di disagi e fastidi di carattere bagatellare, non è stato neanche provato, non potendosi – per le ragioni sopraesposte – ricorrere alla valutazione equitativa (sul punto parte appellata si è limitata del tutto genericamente ad affermare che “l'inconveniente procurava” “un danno non patrimoniale comprensivo dello stress, dell'ansia e degli stravolgimenti sofferti personalmente dall'attore e scaturenti dall'impossibilità di utilizzare l'energia elettrica all'interno della propria abitazione”, il che avrebbe compromesso “irrimediabilmente il diritto dell'attore all'estrinsecazione della sua persona nel pieno godimento della tranquillità e serenità familiare e nella vita di relazione”, non avendo potuto usufruire dei servizi di riscaldamento, di energia elettrica, telefonici e non avendo potuto utilizzare gli elettrodomestici ed avendo la testimone riferito che dopo due giorni senza energia elettrica si sono recati a Testimone_3
Giulianova con l'ausilio della protezione civile, vd. verbale di udienza del 25.11.2019).
8. In ragione dell'accoglimento dell'appello proposto dalla società deve Parte_1 essere anche accolta la domanda di restituzione delle somme dalla stessa corrisposte a CP_1
in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, ordinanza 15
[...] marzo 2021, n. 7144). Quest'ultimo, pertanto, deve essere condannato alla restituzione in favore dell'odierna appellante di € 2.742,34 oltre interessi legali dalla data del pagamento (9.11.2020) al saldo (vd. doc. 22 allegato al deposito del 13.11.2025).
9. Parte appellata in via subordinata ha chiesto che l'intestato Tribunale condannasse la società appellante al pagamento di € 480,00 quale indennizzo automatico AEEGSI residuo previsto dall'art. 53 e dalla tabella n. 10 del TI (in luogo dei versati € 330,00) nonché al pagamento di € 285,00 a titolo di indennizzo aggiuntivo “extraripe” riconosciuto dalla stessa società ma mai corrisposto. Sul punto deve premettersi che il giudice di primo grado ha condannato la società Parte_1
pagina 8 di 10 al pagamento di € 1.170,00, pari alla differenza tra € 1.500,00 (riconosciuti a titolo di Pt_1 risarcimento del danno) ed € 330,00 (corrisposti a titolo di indennizzo automatico), ritenendo di non
“dover riconoscere e liquidare” “l'ulteriore somma di € 480,00 di cui in domanda poiché già ricompresa nella somma di € 1.500,00 riconosciuta in via equitativa”.
9.1. Quanto all'indennizzo automatico AEEGSI, l'art. 53 Testo integrato della regolazione output- based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica relativo al periodo 2016-2013 (vd. doc. allegato da parte appellata) prevede che «in caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell'alimentazione definiti dall'articolo 51, anche per interruzioni con oneri a carico dell'impresa di trasmissione o di imprese distributrici interconnesse o del Fondo per eventi eccezionali, l'impresa distributrice versa un rimborso ad ogni utente coinvolto nell'interruzione pari, per ciascuna tipologia di utente e ciascuna tipologia di interruzione, alla somma indicata nella tabella 10», salva la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'art. 53.2 (pacificamente insussistenti) e a prescindere dall'accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell'interruzione. L'art. 51.4 del citato testo prevede che «sono definiti nelle tabelle 9a, 9b e 9c, distintamente per gli utenti MT e BT, per il periodo di regolazione 2016-2023, standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica: a) in caso di interruzioni senza preavviso per gli utenti BT e MT appartenenti ad ambiti di alta, media o bassa concentrazione;
b) in caso di interruzioni con preavviso per tutti gli utenti BT e MT», con la precisazione che «qualora per un utente l'alimentazione di energia elettrica venga provvisoriamente ripristinata dopo una prima interruzione e il medesimo utente subisca una seconda interruzione, anche di origine o causa diverse, il cui inizio decorre entro un'ora dal ripristino provvisorio, ai fini del presente provvedimento si considera un'unica interruzione avente durata pari alla somma delle durate, al netto del periodo di ripristino provvisorio. Le imprese distributrici hanno facoltà di considerare la somma delle durate al lordo del periodo di ripristino provvisorio» (art. 51.1.). La tabella 9a prevede che gli standard per il tempo massimo di ripristino della fornitura per il biennio 2016-2017 sono, in caso di interruzione senza preavviso (sussistente nel caso di specie), di 8 ore per i servizi di alta concentrazione e di 12 ore per i servizi di media e di bassa concentrazione. La tabella 10 prevede che i in caso di mancato rispetto degli standard di qualità per il tempo massimo di ripristino dell'alimentazione relativamente alle utenze domestiche, spetta l'indennizzo di € 30,00 oltre ad € 15,00 per ogni periodo ulteriore ogni 4 ore, per un massimo di 240 ore. Nel caso di specie, facendo applicazione di quanto previsto dall'art. 51.1, risulta provato che l'interruzione di energia elettrica si è verificata per:
- complessive 27 ore e 17 minuti dal 16 gennaio 2017 alle ore 00.34;
- complessive 38 ore e 2 minuti dal 17 gennaio 2018 alle ore 3.55
- complessive 160 ore e 59 minuti dal 18 gennaio 2017 alle ore 18.15 per un totale di 226 ore e 18 minuti (vd. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della società in primo grado e testimonianza di verbale di Parte_1 Testimone_2 udienza del 25.11.2019). Ne deriva che spetterebbe a l'importo di € 877,50 da cui devono essere detratti Controparte_1
pagina 9 di 10 € 330,00 già ricevuti per un totale di € 547,50, da limitarsi ad € 480,00 avendo parte appellata in primo grado e nel presente grado di giudizio così quantificato l'importo.
9.2. A tale importo deve aggiungersi la somma di € 285,00 a titolo di indennizzo cd. CP_4
riconosciuto dalla stessa società nella comparsa di costituzione e
[...] Parte_1 risposta in primo grado (vd. pag. 15) non risultando in alcun modo che lo stesso era stato offerto ma non accettato da . Controparte_1
9.3. In conclusione la società deve essere condannata al pagamento in Parte_1 favore di di € 765,00 oltre interessi legali dalla domanda (5.4.2019, vd. doc. Controparte_1 allegato all'atto di citazione in primo grado) al saldo.
10. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione integrale delle spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio
P.Q.M.
[... Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , disattesa ogni contraria istanza, Controparte_3 Controparte_1 deduzione ed eccezione, così provvede: 1) accoglie parzialmente l'appello proposto da e, in parziale riforma della Parte_1 sentenza n. 177/2020 emessa dal Giudice di Pace di Teramo, rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della predetta società; Controparte_1
2) per l'effetto, condanna alla restituzione in favore della società appellante di Controparte_1
€ 2.742,34 oltre interessi legali dalla data del pagamento (9.11.2020) al saldo;
3) condanna, per le causali di cui in parte motiva, la società al pagamento in Parte_1 favore di di € 765,00 oltre interessi legali dalla domanda (5.4.2019) al saldo;
Controparte_1
4) compensa le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio Teramo 4.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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