Art. 10.
Gli importi delle pensioni di cui ai precedenti articoli, ivi compresi i trattamenti minimi, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale e' stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto e' effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 al giugno 1969.
L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento.
Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1 gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonche' a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Gli importi delle pensioni di cui ai precedenti articoli, ivi compresi i trattamenti minimi, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale e' stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto e' effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 al giugno 1969.
L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento.
Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1 gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonche' a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.