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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/11/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1648/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
LI IN presidente
Roberto Rivello consigliere
EA NN LA consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1648/2022 promossa da
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Emanuele Carlo Mazzocchi, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Aosta, via Torre del lebbroso, n. 37 appellanti contro
(p. i.v.a. ), nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, (c.f. ), difesi dall'avv. Paolo Sammaritani, CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Aosta, via Losanna, n. 10 appellati
Conclusioni
1 e hanno precisato queste conclusioni: «Voglia la Parte_1 Parte_2
Corte d'Appello Illustrissima di Torino cosi decidere
• in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento dei motivi d'appello precisati nell'atto di citazione in appello
• accogliere le conclusioni tolte nel giudizio di primo grado, cosiccome precisate in sede di precisazione delle conclusioni, che si riportano di seguito:
Vista l'acquisizione del fascicolo dell'ATP rg: 875/20176:
- condannare i convenuti in solido tra loro ad eseguire, a loro cura e spese, i lavori descritti dalla CTU dell'ATP, necessari ad evitare infiltrazioni e necessari per i ripristini, assegnando termine per l'adempimento, con espressa precisazione che in caso di mancato rispetto del termine, i convenuti saranno tenuti a corrispondere all'attore l'importo di € 14.212,85, o di quella diversa somma che risultasse dovuta in corso di causa;
- Si specifica come già dichiarato in memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma n° 1 che
“la quantificazione dell'importo da pagare in caso di inadempimento non può essere intesa pro quota, avendo il precipuo scopo di costituire la provvista per far eseguire i lavori a terze ditte”.
- Con favore di spese anche del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
• con favore di spese di primo e secondo grado».
La e hanno precisato queste conclusioni: «Voglia la Controparte_1 CP_2
Corte d'Appello Ill.ma, previe le declaratorie del caso, richiamate le deduzioni e le eccezioni di cui alla comparsa costitutiva in appello,
In via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto, non avendo esso una ragionevole probabilità di essere accolto;
Nel merito: respingere l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, assolvere gli appellati arch. e in persona del legale CP_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, da ogni istanza e pretesa avversaria.
In ogni caso: con vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite del presente grado, con distrazione a favore dell'antistatario avv. Paolo Sammaritani».
Svolgimento del processo
2 1. e avevano convenuto e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...] innanzi al Tribunale di Aosta, quali rispettivamente venditrice/costruttrice e CP_2 direttore dei lavori, assumendo di essere comproprietari di un alloggio e di un posto auto coperto presso il Condominio Lichene nella località di Gressan, dal 21 marzo CP_1
2007, e che, nel marzo 2015, delle infiltrazioni d'acqua sulle scale condominiali avevano interessato anche il loro posto auto, denunciate ai convenuti da il 24 luglio Parte_1
2015. aveva promosso nei confronti dei convenuti e del Condominio Lichene Parte_1 un accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale erano state accertate la presenza di infiltrazioni d'acqua, anche copiose, in occasione di forti precipitazioni nel terreno a tergo dei muri, e l'esecuzione non corretta delle riprese di getto o quantomeno di alcune di esse.
Gli attori avevano dunque chiesto la condanna dei convenuti ad eseguire i lavori indicati nella consulenza tecnica d'ufficio, necessari ad evitare infiltrazioni e necessari per i ripristini, assegnando termine per l'adempimento, con espressa precisazione che in caso di mancato rispetto del termine, la controparte avrebbe dovuto pagare la somma di euro
14.212,85, o di altra somma da accertare nel corso del processo.
2. La e si erano costituiti in giudizio, eccependo la Controparte_1 CP_2 decadenza e la prescrizione del diritto dedotto e chiedendo il rigetto delle domande, anche per difetto di legittimazione ad agire, e in subordine il contenimento della condanna alla pretesa da accertarsi.
3. Con sentenza n. 202/2022 del 15 giugno 2022, il Tribunale di Aosta ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire e le domande attoree e ha compensato per intero le spese processuali, anche quelle dell'accertamento tecnico preventivo, ponendo a carico di entrambe le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, disposta nella fase di merito.
4. Avverso la sentenza, e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 sulla base di quattro motivi e hanno riproposto le domande avanzate in primo grado.
La e hanno chiesto il rigetto, anche in rito, Controparte_1 CP_2 dell'appello.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata.
3 Motivi della decisione
1. Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. per carenza della ragionevole probabilità di accoglimento.
L'eccezione va valutata direttamente nell'esame dei singoli motivi.
2. Con i primi due motivi d'appello, gli appellanti hanno censurato la qualificazione del vizio dedotto, quindi del tipo di responsabilità invocata, e la ritenuta decadenza dalla garanzia (primo motivo), nonché l'accertamento negativo di concreti rischi di ripresa del fenomeno delle infiltrazioni d'acqua (secondo motivo).
I motivi meritano la trattazione congiunta, poiché vertono sul rigetto della domanda di condanna degli appellati ai sensi dell'art. 1669 c.c.
I motivi sono fondati.
Secondo il giudice di primo grado, la carente impermeabilizzazione, causativa delle infiltrazioni nell'area comune destinata a parcheggio, costituisce un vizio ai sensi dell'art. 1667 c.c., poiché non ha precluso la fruizione dell'unità immobiliare;
siccome la contezza dei vizi risaliva al 7 aprile 2015, data della perizia ottenuta dagli appellanti, mentre la denuncia agli appellati era stata fatta in data 24 luglio 2015, è maturata la decadenza dal diritto sotteso alla garanzia.
Ad avviso degli appellanti, il vizio accertato va considerato un grave difetto agli effetti dell'art. 1669 c.c., la cui applicazione contrasta con l'accertata decadenza.
Prima di sciogliere la questione della qualificazione, occorre riprendere i dati di fatto.
Vanno pertanto esaminate le consulenze tecniche assunte nel processo ed espletate dal medesimo consulente.
All'esito dell'accertamento compiuto in sede preventiva, il consulente tecnico ha ritenuto che «[i]l problema delle infiltrazioni che si manifestano in occasione di eventi meteorici importanti riguard[i], con ragionevole certezza, la ripresa di getto fra platea di fondazione e muri verticali. Il sottoscritto c.t.u., vista la provenienza delle infiltrazioni, ritiene molto probabile che tale dettaglio non sia stato correttamente progettato e/o realizzato. Le riprese di getto, normalmente, vengono dotate di cordoli bentonitici in grado di aumentare il proprio volume di cinque volte se imbibiti di acqua. Tali dettagli permettono di rendere perfettamente stagne le riprese di getto. || Le cause [d]elle infiltrazioni, quindi, sono due: || 1) presenza di infiltrazioni d'acqua, anche copiose, in occasione di forti precipitazioni nel terreno a tergo dei muri;
|| 2) esecuzione non corretta delle riprese di getto
4 o, quanto meno, di alcune di esse» (pp. 4 s. rel. per. prev. di cui al doc. n. 2 fasc. primo grado appellanti).
Il consulente tecnico ha dunque elencato le opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni (p. 5 rel. per. prev.), precisate nel computo metrico estimativo delle opere di impermeabilizzazione e ripristino (all. c. rel. per. prev.).
Il consulente tecnico ha anche accertato i danni provocati dalle infiltrazioni, avendo cura di distinguere i diversi ambiti.
Rispetto alla struttura, e cioè i muri perimetrali in conglomerato cementizio armato,
«al momento attuale le infiltrazioni non poss[o]no aver causato danni […]. Non si esclude che in futuro, nel caso in cui il fenomeno continuasse, si potrebbe assistere a un locale ammaloramento strutturale. Si esclude, in ogni caso, che un'infiltrazione […] del tipo di quella che si è manifestata possa comportare, nella vita utile dell'edificio, riduzioni di capacità portanti tali da rendere staticamente inadeguato l'edificio. […] le strutture portanti sono state trattate con tinteggiatura sul paramento interno. Tale trattamento, […], ha subito evidenti ammaloramenti: il ristagno di acqua, infatti, ha inumidito la base della muratura e
l'umidità è stata trasportata verso l'alto per capillarità» (p. 6 rel. per. prev.).
Rispetto agli impianti (quello di illuminazione), non sono stati riscontrati danni (p. 7 rel. per. prev.).
Rispetto ai pavimenti, i ristagni di acqua hanno provocato il deposito di salnitro, che ha cagionato un danno molto modesto, rimediabile mediante la pulitura e la verniciatura, sì da restituire omogeneità cromatica alla pavimentazione (ibidem).
In sede di conclusioni finali, il consulente tecnico ha stimato in euro 13.712,85 il costo delle opere di impermeabilizzazione e ripristino, ed in euro 1.748,16 i danni arrecati alle parti comuni, comprese l'autorimessa comune e la porzione spettante agli appellanti
(allegati sub e, f rel. per. prev.), comprensivi dei danni alla pavimentazione (euro 500,00,
p. 10 rel. per. prev.).
La consulenza tecnica non è stata attinta da critiche dei consulenti delle parti con riguardo al metodo, ai rilievi e alle conclusioni circa le cause delle infiltrazioni.
Il consulente tecnico di parte appellata ha concordato con l'analisi delle cause delle infiltrazioni, con le modalità di risanamento, salvi modesti interventi integrativi, mentre ha contestato la ricorrenza di danni alla pavimentazione (p. 9 rel. per prev.).
5 In primo grado, e in continuità con quanto esposto, gli appellati non avevano messo in discussione la consulenza tecnica e l'avevano richiamata al solo fine di escludere che nel caso ricorressero i gravi difetti ex art. 1669 c.c. o i danni ex art. 2043 c.c.
Anche le difese in questo grado vertono esclusivamente sulla qualificazione dei vizi al fine di escludere la responsabilità ex art. 1669 c.c.
La consulenza tecnica disposta nella fase di primo grado verte sull'accertamento del dato attuale circa i fenomeni di umidità e di infiltrazione e di nuovo sull'individuazione delle cause delle infiltrazioni già accertate nel procedimento di istruzione preventiva.
Il consulente tecnico ha potuto appurare che «il fenomeno delle infiltrazioni, rilevate nel passato dallo stesso CTU, non si [è] manifestato durante il periodo intercorso tra la nomina e la consegna della presente relazione» (p. 2 rel. per.).
Il consulente tecnico ha anche fornito una spiegazione del rilievo: «1) E' possibile che la falda freatica abbia, nel corso degli ultimi anni, avuto un abbassamento per cui la superficie piezometrica non ha più interessato il fabbricato;
|| 2) E' possibile che non si trattasse di vera e propria falda freatica, bensì di venuta localizzata di acqua che ha trovato un'altra via e, quindi, non interessa più il fabbricato» (p. 3 rel. per.).
Avuto riguardo alle cause delle infiltrazioni il consulente tecnico ha confermato gli esiti già raggiunti in sede di istruzione preventiva.
Infatti, si legge nella relazione peritale: «E' evidente, in ogni caso, che le infiltrazioni si sono manifestate a causa di una discontinuità dell'impermeabilizzazione, dovuta ad una non corretta progettazione/esecuzione dei dettagli di giunzione tra le riprese di getto»
(ibidem).
Il consulente tecnico ha infine accertato la persistenza del difetto: «si può affermare con certezza che le cause di assenza delle infiltrazioni riguardano un differente andamento delle acque sotterranee, assolutamente imprevedibile, e non una possibile
“autoriparazione” dell'impermeabilizzazione del fabbricato» (ibidem).
Anche per questa consulenza tecnica non si sono registrate contestazioni di metodo, né censure alla parte percipiente.
Il consulente di parte appellata non ha soltanto condiviso la conclusione prognostica circa la verificazione nel futuro di infiltrazioni, assumendo che dipenderebbe da eventi eccezionali, «quali quelli illustrati a pagina 2 della presente relazione (evento eccezionale) o
[…] d[a] un evento della portata paragonabile all'alluvione del 2000 che ha devastato
l'intera regione, ma che ha un tempo di ritorno pari a settecento anni» (pp. 24 s. rel. per.).
6 Si possono considerare ulteriori rilievi del consulente di parte appellata, tra l'altro da quest'ultima neanche richiamati in sede di appello.
Si legge nelle osservazioni che «[p]ur essendo difficile risalire alle cause che hanno portato alla presenza di umidità e di stillicidi nell'autorimessa esistono tuttavia alcuni aspetti incontrovertibili che restringono le possibilità interpretative sulle cause stesse tra cui: || - La natura del terreno messa in evidenza dagli scavi era tale da escludere qualsiasi presenza di acqua di qualsivoglia natura (sorgenti, falde a varie profondità, ecc). || - E' certo che i lavori risultano eseguiti a regola d'arte, in caso contrario le infiltrazioni si sarebbero verificate già nella primavera del 2005 (terminati gli interrati) e non nel 2009 dopo quattro anni. || Le guaine sono di qualità, infatti a distanza di quasi vent'anni il soffitto dell'autorimessa è totalmente privo di macchie di umidità nonostante il pavimento si trovi a circa otto metri più in basso della quota del primo livello abitabile, e che sorregga il peso di tonnellate di terreno riportato» (p. 24 rel. per.).
Queste considerazioni non inficiano la bontà dell'esito peritale.
Anzitutto, il consulente di parte ha evidenziato che «[n]on si è mai negata l'esistenza di moderate infiltrazioni di acqua negli scantinati» (ibidem).
Inoltre, le considerazioni circa la fonte delle infiltrazioni vanno filtrate alla luce della riserva fatta in esordio dal consulente sulle difficoltà di accertamento, la quale ne riduce il grado di concludenza.
Ancora, va evidenziata la diversa posizione assunta in sede di accertamento tecnico preventivo, atteso che, come sopra esposto, il medesimo consulente non aveva illustrato prospettazioni alternative circa le cause delle infiltrazioni.
Il rilievo riduce ulteriormente la possibilità di fare affidamento sulle valutazioni in esame.
Infine, né allora, né nella fase di merito, il consulente di parte ha negato la presenza della discontinuità di impermeabilizzazione e l'ascrizione della stessa a (con)causa delle infiltrazioni.
A questo punto occorre accertare in diritto gli estremi della responsabilità invocata da parte appellante.
L'art. 1669 c.c. dispone che «[q]uando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento,
l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei
7 confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. || Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia».
La diposizione prevede una forma aggravata di responsabilità dell'appaltatore o del costruttore in generale, se si accoglie la tesi che ravvisa nella norma una figura di illecito extracontrattuale, contro il quale può reagire anche il terzo danneggiato.
Il committente (o committente-acquirente o il terzo) deve provare il danno (o pericolo di danno) – rovina totale o parziale dell'opera, evidente pericolo di rovina, gravi difetti – e il nesso tra esso e una delle cause tipizzate – vizio del suolo o difetto costruttivo –.
Gli appellanti hanno assolto l'onere della prova (art. 2697, co. 1, c.c.).
Le emergenze peritali illuminano sulla ricorrenza degli elementi costitutivi.
Ricorre il grave difetto.
La giurisprudenza di legittimità ne ha attribuito, nel tempo, un significato esteso: «la gravità di un difetto, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto. Questa Corte ha così costantemente spiegato che configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento
e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera […], purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici» (Cass. civ., sez. II^, ord. 4 settembre 2019, n.
22903);
Le infiltrazioni d'acqua in un fabbricato sono un evento normalmente inatteso.
I fabbricati sono costruiti perché siano protetti dalle intemperie.
Gli appellati hanno insistito sulla fruibilità del parcheggio, anche al momento delle infiltrazioni.
Sennonché, il grave difetto non va misurato solo in termini di utilizzo, ma anche in base alla destinazione funzionale dell'immobile.
8 Le infiltrazioni mal si adattano alle esigenze abitative di un edificio, quale è quello di specie, intese in senso ampio, con estensione anche alle aree di parcheggio, meritevoli di essere preservate nella loro integrità.
Inoltre, il rischio di infiltrazioni può incidere sul valore economico del bene.
La proprietà di un immobile soggetta a questo rischio ha ragionevolmente minore
“appetibilità” sul mercato o è passibile di svalutazione.
Circa l'entità delle infiltrazioni d'acqua registrate, si osserva che è apprezzabile come significativa.
Le riproduzioni fotografiche acquisite agli atti rappresentano un fiotto d'acqua che dal terz'ultimo gradino della seconda rampa dell'autorimessa scende verso il basso sino a raggiungere la superficie del vano destinato ad autorimessa (cfr. fotografie nn. 12-17, 20 di cui alla relazione peritale acquisita nel procedimento di istruzione preventiva).
In ogni caso, anche se l'entità delle infiltrazioni può non impedire l'uso della cosa, rimane ferma l'incompatibilità dell'evento (e, per l'avvenire, del rischio dell'evento) con la funzione protettiva di un edificio e quindi con il (normale) godimento atteso da un edificio.
Va infine sottolineato il carattere permanente del rischio delle infiltrazioni d'acqua, la cui verificazione potrebbe cagionare anche ammaloramento strutturale.
Ricorre il difetto costruttivo.
È accertata infatti la discontinuità (quindi l'inidoneità anche solo parziale) dell'opera di impermeabilizzazione.
Ricorre il nesso di causa tra le infiltrazioni e il difetto costruttivo.
È accertata infatti la natura di concausa della predetta discontinuità.
Spetta all'appaltatore superare la presunzione di colpa: «nell'azione speciale ex art.
1669 c.c. vige un regime di presunzione di colpa iuris tantum, che impone al danneggiante di fornire la prova liberatoria […]. Mentre nell'azione generale ex art. 2043 c.c. è il danneggiato a dover dimostrare, in ossequio ai principi generali dettati dall'art. 2697 c.c., oltre alla condotta del costruttore, all'evento lesivo e al nesso eziologico, la colpa del danneggiante» (Cass. civ., sez. II^, sent. 10 novembre 2023, n. 31301).
Gli appellati hanno ascritto a fenomeni eccezionali la verificazione delle infiltrazioni e pregresse e potenziali.
In continuità con quanto esposto circa le osservazioni del loro consulente tecnico, va aggiunto che, in primo grado, gli appellati non avevano riferito di eventi eccezionali.
9 Il consulente tecnico ha escluso l'eccezionalità delle precipitazioni, qualificandole come “abbondanti” o “importanti” (p. 4 rel. per. prev.) o ancora “forti” (p. 5 rel. per. prev.).
Vi è un'ultima ragione di inattendibilità della prospettazione degli appellati.
Il consulente tecnico d'ufficio ha esaminato la relazione geologica redatta nel luglio
2004, prima della costruzione del fabbricato, nella quale si legge che, «in base a quanto osservato, alla morfologia dell'area ed all'entità degli sbancamenti in progetto, si ritiene che essi non andranno a interferire con la falda idrica permanente;
sono comunque possibili infiltrazioni d'acqua anche copiose in occasione di forti precipitazioni e spandimenti residui»
(p. 4 rel. per. prev.).
Era stato dunque registrato inequivocabilmente il rischio di infiltrazioni a causa di forti precipitazioni e non di eventi eccezionali.
Il dato della relazione geologica suffraga ulteriormente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
Gli appellati non hanno fornito alcun contributo per escludere la responsabilità di uno di loro.
Non risulta infatti che abbiano sostenuto l'esclusività dell'errore di progettazione o di realizzazione.
Non ricorrono pregnanti contestazioni circa le opere da eseguire.
Il consulente tecnico ha recepito l'osservazione del consulente di parte appellata in ordine ai lavori di tinteggiatura, mentre ha confermato l'intervento alla pavimentazione, visto che il ristagno d'acqua aveva comportato il deposito di salnitro.
Si tratta di una conclusione condivisibile.
Gli appellati sono dunque condannati all'esecuzione delle opere meglio indicate nel computo metrico allegato alla relazione in sede di istruzione preventiva (allegati sub e, f), oltre a quelle relative alla pavimentazione (p. 10 rel. per. prev.).
Le opere dovranno essere eseguite entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.
In difetto, gli appellati saranno tenuti al pagamento in favore della controparte della somma di euro 14.212,85, in conformità alla domanda.
I motivi sono accolti.
3. L'accoglimento dei primi due motivi priva logicamente di fondamento l'eccezione degli appellati di inammissibilità dell'appello e assorbe l'esame del terzo motivo d'appello, vertente sul rigetto della domanda ex art. 2043 c.c., strumentale ad assegnare la stessa utilità attesa dall'accoglimento della domanda ex art.1669 c.c.
10 4. Gli appellanti hanno chiesto una nuova regolamentazione delle spese processuali quale effetto espansivo dell'accoglimento dei primi motivi (art. 336, co. 1, c.p.c.).
Le difese non costituiscono dunque un vero e proprio motivo, da intendersi come specifica critica alla statuizione sulle spese processuali.
5. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Parte appellata è soccombente.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, che va applicato ratione temporis, a seconda del momento di conclusione delle differenti fasi di giudizio.
Il valore della controversia corrisponde all'utilità attribuita agli appellanti, quindi al valore delle opere oggetto di condanna (scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, avuto riguardo alle spese processuali e dell'accertamento tecnico preventivo e del primo grado di giudizio.
Le spese processuali per l'istruzione preventiva sono liquidate nella somma di euro
2.225,00 per compensi (euro 540,00 per la fase di studio, euro 675,00 per la fase introduttiva, euro 1.010,00 per la fase istruttoria).
Le spese processuali per il primo grado di giudizio sono liquidate nella somma di euro 4.835,00 per compensi (euro 875,00 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva, euro 1.600,00 per la fase istruttoria, euro 1.620,00 per la fase decisionale).
Per le spese del grado, trovano applicazione i parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre 2023, n. 29857).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale).
Non si devono aumentare i compensi in ragione della pluralità delle parti (art. 4, co.
2, d.m. n. 55/2014), atteso che la circostanza non ha implicato l'esplicazione di difese differenziate.
11 Per tutti e tre i momenti processuali sono dovute anche le spese generali al 15%,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, per come liquidate, sono poste a carico degli appellati nel rapporto interno, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 202/2022, emessa dal Tribunale di Aosta il 15 giugno 2022: condanna e ad eseguire le opere annoverate nel Controparte_1 CP_2 computo metrico di cui alla consulenza tecnica d'ufficio depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, contenuto negli allegati sub e) e f), oltre a quelle relative alla pavimentazione (p. 10 della consulenza), entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, e, in difetto, al pagamento a favore di e della Parte_1 Parte_2 somma di euro 14.212,85;
condanna e al rimborso a favore di Controparte_1 CP_2 Parte_1
e delle spese processuali dell'accertamento tecnico preventivo, che Parte_2 liquida in complessivi euro 2.225,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
condanna e al rimborso a favore di Controparte_1 CP_2 Parte_1
e delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in Parte_2 complessivi euro 4.835,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
condanna e al rimborso a favore di Controparte_1 CP_2 Parte_1
e delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che liquida in Parte_2 complessivi euro 4.888,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
pone definitivamente a carico di e le spese delle Controparte_1 CP_2 consulenze tecniche d'ufficio.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
12 EA NN LA
Il presidente
LI IN
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
LI IN presidente
Roberto Rivello consigliere
EA NN LA consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1648/2022 promossa da
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Emanuele Carlo Mazzocchi, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Aosta, via Torre del lebbroso, n. 37 appellanti contro
(p. i.v.a. ), nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, (c.f. ), difesi dall'avv. Paolo Sammaritani, CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Aosta, via Losanna, n. 10 appellati
Conclusioni
1 e hanno precisato queste conclusioni: «Voglia la Parte_1 Parte_2
Corte d'Appello Illustrissima di Torino cosi decidere
• in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento dei motivi d'appello precisati nell'atto di citazione in appello
• accogliere le conclusioni tolte nel giudizio di primo grado, cosiccome precisate in sede di precisazione delle conclusioni, che si riportano di seguito:
Vista l'acquisizione del fascicolo dell'ATP rg: 875/20176:
- condannare i convenuti in solido tra loro ad eseguire, a loro cura e spese, i lavori descritti dalla CTU dell'ATP, necessari ad evitare infiltrazioni e necessari per i ripristini, assegnando termine per l'adempimento, con espressa precisazione che in caso di mancato rispetto del termine, i convenuti saranno tenuti a corrispondere all'attore l'importo di € 14.212,85, o di quella diversa somma che risultasse dovuta in corso di causa;
- Si specifica come già dichiarato in memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma n° 1 che
“la quantificazione dell'importo da pagare in caso di inadempimento non può essere intesa pro quota, avendo il precipuo scopo di costituire la provvista per far eseguire i lavori a terze ditte”.
- Con favore di spese anche del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
• con favore di spese di primo e secondo grado».
La e hanno precisato queste conclusioni: «Voglia la Controparte_1 CP_2
Corte d'Appello Ill.ma, previe le declaratorie del caso, richiamate le deduzioni e le eccezioni di cui alla comparsa costitutiva in appello,
In via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto, non avendo esso una ragionevole probabilità di essere accolto;
Nel merito: respingere l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, assolvere gli appellati arch. e in persona del legale CP_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, da ogni istanza e pretesa avversaria.
In ogni caso: con vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite del presente grado, con distrazione a favore dell'antistatario avv. Paolo Sammaritani».
Svolgimento del processo
2 1. e avevano convenuto e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...] innanzi al Tribunale di Aosta, quali rispettivamente venditrice/costruttrice e CP_2 direttore dei lavori, assumendo di essere comproprietari di un alloggio e di un posto auto coperto presso il Condominio Lichene nella località di Gressan, dal 21 marzo CP_1
2007, e che, nel marzo 2015, delle infiltrazioni d'acqua sulle scale condominiali avevano interessato anche il loro posto auto, denunciate ai convenuti da il 24 luglio Parte_1
2015. aveva promosso nei confronti dei convenuti e del Condominio Lichene Parte_1 un accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale erano state accertate la presenza di infiltrazioni d'acqua, anche copiose, in occasione di forti precipitazioni nel terreno a tergo dei muri, e l'esecuzione non corretta delle riprese di getto o quantomeno di alcune di esse.
Gli attori avevano dunque chiesto la condanna dei convenuti ad eseguire i lavori indicati nella consulenza tecnica d'ufficio, necessari ad evitare infiltrazioni e necessari per i ripristini, assegnando termine per l'adempimento, con espressa precisazione che in caso di mancato rispetto del termine, la controparte avrebbe dovuto pagare la somma di euro
14.212,85, o di altra somma da accertare nel corso del processo.
2. La e si erano costituiti in giudizio, eccependo la Controparte_1 CP_2 decadenza e la prescrizione del diritto dedotto e chiedendo il rigetto delle domande, anche per difetto di legittimazione ad agire, e in subordine il contenimento della condanna alla pretesa da accertarsi.
3. Con sentenza n. 202/2022 del 15 giugno 2022, il Tribunale di Aosta ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire e le domande attoree e ha compensato per intero le spese processuali, anche quelle dell'accertamento tecnico preventivo, ponendo a carico di entrambe le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, disposta nella fase di merito.
4. Avverso la sentenza, e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 sulla base di quattro motivi e hanno riproposto le domande avanzate in primo grado.
La e hanno chiesto il rigetto, anche in rito, Controparte_1 CP_2 dell'appello.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata.
3 Motivi della decisione
1. Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. per carenza della ragionevole probabilità di accoglimento.
L'eccezione va valutata direttamente nell'esame dei singoli motivi.
2. Con i primi due motivi d'appello, gli appellanti hanno censurato la qualificazione del vizio dedotto, quindi del tipo di responsabilità invocata, e la ritenuta decadenza dalla garanzia (primo motivo), nonché l'accertamento negativo di concreti rischi di ripresa del fenomeno delle infiltrazioni d'acqua (secondo motivo).
I motivi meritano la trattazione congiunta, poiché vertono sul rigetto della domanda di condanna degli appellati ai sensi dell'art. 1669 c.c.
I motivi sono fondati.
Secondo il giudice di primo grado, la carente impermeabilizzazione, causativa delle infiltrazioni nell'area comune destinata a parcheggio, costituisce un vizio ai sensi dell'art. 1667 c.c., poiché non ha precluso la fruizione dell'unità immobiliare;
siccome la contezza dei vizi risaliva al 7 aprile 2015, data della perizia ottenuta dagli appellanti, mentre la denuncia agli appellati era stata fatta in data 24 luglio 2015, è maturata la decadenza dal diritto sotteso alla garanzia.
Ad avviso degli appellanti, il vizio accertato va considerato un grave difetto agli effetti dell'art. 1669 c.c., la cui applicazione contrasta con l'accertata decadenza.
Prima di sciogliere la questione della qualificazione, occorre riprendere i dati di fatto.
Vanno pertanto esaminate le consulenze tecniche assunte nel processo ed espletate dal medesimo consulente.
All'esito dell'accertamento compiuto in sede preventiva, il consulente tecnico ha ritenuto che «[i]l problema delle infiltrazioni che si manifestano in occasione di eventi meteorici importanti riguard[i], con ragionevole certezza, la ripresa di getto fra platea di fondazione e muri verticali. Il sottoscritto c.t.u., vista la provenienza delle infiltrazioni, ritiene molto probabile che tale dettaglio non sia stato correttamente progettato e/o realizzato. Le riprese di getto, normalmente, vengono dotate di cordoli bentonitici in grado di aumentare il proprio volume di cinque volte se imbibiti di acqua. Tali dettagli permettono di rendere perfettamente stagne le riprese di getto. || Le cause [d]elle infiltrazioni, quindi, sono due: || 1) presenza di infiltrazioni d'acqua, anche copiose, in occasione di forti precipitazioni nel terreno a tergo dei muri;
|| 2) esecuzione non corretta delle riprese di getto
4 o, quanto meno, di alcune di esse» (pp. 4 s. rel. per. prev. di cui al doc. n. 2 fasc. primo grado appellanti).
Il consulente tecnico ha dunque elencato le opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni (p. 5 rel. per. prev.), precisate nel computo metrico estimativo delle opere di impermeabilizzazione e ripristino (all. c. rel. per. prev.).
Il consulente tecnico ha anche accertato i danni provocati dalle infiltrazioni, avendo cura di distinguere i diversi ambiti.
Rispetto alla struttura, e cioè i muri perimetrali in conglomerato cementizio armato,
«al momento attuale le infiltrazioni non poss[o]no aver causato danni […]. Non si esclude che in futuro, nel caso in cui il fenomeno continuasse, si potrebbe assistere a un locale ammaloramento strutturale. Si esclude, in ogni caso, che un'infiltrazione […] del tipo di quella che si è manifestata possa comportare, nella vita utile dell'edificio, riduzioni di capacità portanti tali da rendere staticamente inadeguato l'edificio. […] le strutture portanti sono state trattate con tinteggiatura sul paramento interno. Tale trattamento, […], ha subito evidenti ammaloramenti: il ristagno di acqua, infatti, ha inumidito la base della muratura e
l'umidità è stata trasportata verso l'alto per capillarità» (p. 6 rel. per. prev.).
Rispetto agli impianti (quello di illuminazione), non sono stati riscontrati danni (p. 7 rel. per. prev.).
Rispetto ai pavimenti, i ristagni di acqua hanno provocato il deposito di salnitro, che ha cagionato un danno molto modesto, rimediabile mediante la pulitura e la verniciatura, sì da restituire omogeneità cromatica alla pavimentazione (ibidem).
In sede di conclusioni finali, il consulente tecnico ha stimato in euro 13.712,85 il costo delle opere di impermeabilizzazione e ripristino, ed in euro 1.748,16 i danni arrecati alle parti comuni, comprese l'autorimessa comune e la porzione spettante agli appellanti
(allegati sub e, f rel. per. prev.), comprensivi dei danni alla pavimentazione (euro 500,00,
p. 10 rel. per. prev.).
La consulenza tecnica non è stata attinta da critiche dei consulenti delle parti con riguardo al metodo, ai rilievi e alle conclusioni circa le cause delle infiltrazioni.
Il consulente tecnico di parte appellata ha concordato con l'analisi delle cause delle infiltrazioni, con le modalità di risanamento, salvi modesti interventi integrativi, mentre ha contestato la ricorrenza di danni alla pavimentazione (p. 9 rel. per prev.).
5 In primo grado, e in continuità con quanto esposto, gli appellati non avevano messo in discussione la consulenza tecnica e l'avevano richiamata al solo fine di escludere che nel caso ricorressero i gravi difetti ex art. 1669 c.c. o i danni ex art. 2043 c.c.
Anche le difese in questo grado vertono esclusivamente sulla qualificazione dei vizi al fine di escludere la responsabilità ex art. 1669 c.c.
La consulenza tecnica disposta nella fase di primo grado verte sull'accertamento del dato attuale circa i fenomeni di umidità e di infiltrazione e di nuovo sull'individuazione delle cause delle infiltrazioni già accertate nel procedimento di istruzione preventiva.
Il consulente tecnico ha potuto appurare che «il fenomeno delle infiltrazioni, rilevate nel passato dallo stesso CTU, non si [è] manifestato durante il periodo intercorso tra la nomina e la consegna della presente relazione» (p. 2 rel. per.).
Il consulente tecnico ha anche fornito una spiegazione del rilievo: «1) E' possibile che la falda freatica abbia, nel corso degli ultimi anni, avuto un abbassamento per cui la superficie piezometrica non ha più interessato il fabbricato;
|| 2) E' possibile che non si trattasse di vera e propria falda freatica, bensì di venuta localizzata di acqua che ha trovato un'altra via e, quindi, non interessa più il fabbricato» (p. 3 rel. per.).
Avuto riguardo alle cause delle infiltrazioni il consulente tecnico ha confermato gli esiti già raggiunti in sede di istruzione preventiva.
Infatti, si legge nella relazione peritale: «E' evidente, in ogni caso, che le infiltrazioni si sono manifestate a causa di una discontinuità dell'impermeabilizzazione, dovuta ad una non corretta progettazione/esecuzione dei dettagli di giunzione tra le riprese di getto»
(ibidem).
Il consulente tecnico ha infine accertato la persistenza del difetto: «si può affermare con certezza che le cause di assenza delle infiltrazioni riguardano un differente andamento delle acque sotterranee, assolutamente imprevedibile, e non una possibile
“autoriparazione” dell'impermeabilizzazione del fabbricato» (ibidem).
Anche per questa consulenza tecnica non si sono registrate contestazioni di metodo, né censure alla parte percipiente.
Il consulente di parte appellata non ha soltanto condiviso la conclusione prognostica circa la verificazione nel futuro di infiltrazioni, assumendo che dipenderebbe da eventi eccezionali, «quali quelli illustrati a pagina 2 della presente relazione (evento eccezionale) o
[…] d[a] un evento della portata paragonabile all'alluvione del 2000 che ha devastato
l'intera regione, ma che ha un tempo di ritorno pari a settecento anni» (pp. 24 s. rel. per.).
6 Si possono considerare ulteriori rilievi del consulente di parte appellata, tra l'altro da quest'ultima neanche richiamati in sede di appello.
Si legge nelle osservazioni che «[p]ur essendo difficile risalire alle cause che hanno portato alla presenza di umidità e di stillicidi nell'autorimessa esistono tuttavia alcuni aspetti incontrovertibili che restringono le possibilità interpretative sulle cause stesse tra cui: || - La natura del terreno messa in evidenza dagli scavi era tale da escludere qualsiasi presenza di acqua di qualsivoglia natura (sorgenti, falde a varie profondità, ecc). || - E' certo che i lavori risultano eseguiti a regola d'arte, in caso contrario le infiltrazioni si sarebbero verificate già nella primavera del 2005 (terminati gli interrati) e non nel 2009 dopo quattro anni. || Le guaine sono di qualità, infatti a distanza di quasi vent'anni il soffitto dell'autorimessa è totalmente privo di macchie di umidità nonostante il pavimento si trovi a circa otto metri più in basso della quota del primo livello abitabile, e che sorregga il peso di tonnellate di terreno riportato» (p. 24 rel. per.).
Queste considerazioni non inficiano la bontà dell'esito peritale.
Anzitutto, il consulente di parte ha evidenziato che «[n]on si è mai negata l'esistenza di moderate infiltrazioni di acqua negli scantinati» (ibidem).
Inoltre, le considerazioni circa la fonte delle infiltrazioni vanno filtrate alla luce della riserva fatta in esordio dal consulente sulle difficoltà di accertamento, la quale ne riduce il grado di concludenza.
Ancora, va evidenziata la diversa posizione assunta in sede di accertamento tecnico preventivo, atteso che, come sopra esposto, il medesimo consulente non aveva illustrato prospettazioni alternative circa le cause delle infiltrazioni.
Il rilievo riduce ulteriormente la possibilità di fare affidamento sulle valutazioni in esame.
Infine, né allora, né nella fase di merito, il consulente di parte ha negato la presenza della discontinuità di impermeabilizzazione e l'ascrizione della stessa a (con)causa delle infiltrazioni.
A questo punto occorre accertare in diritto gli estremi della responsabilità invocata da parte appellante.
L'art. 1669 c.c. dispone che «[q]uando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento,
l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei
7 confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. || Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia».
La diposizione prevede una forma aggravata di responsabilità dell'appaltatore o del costruttore in generale, se si accoglie la tesi che ravvisa nella norma una figura di illecito extracontrattuale, contro il quale può reagire anche il terzo danneggiato.
Il committente (o committente-acquirente o il terzo) deve provare il danno (o pericolo di danno) – rovina totale o parziale dell'opera, evidente pericolo di rovina, gravi difetti – e il nesso tra esso e una delle cause tipizzate – vizio del suolo o difetto costruttivo –.
Gli appellanti hanno assolto l'onere della prova (art. 2697, co. 1, c.c.).
Le emergenze peritali illuminano sulla ricorrenza degli elementi costitutivi.
Ricorre il grave difetto.
La giurisprudenza di legittimità ne ha attribuito, nel tempo, un significato esteso: «la gravità di un difetto, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto. Questa Corte ha così costantemente spiegato che configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento
e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera […], purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici» (Cass. civ., sez. II^, ord. 4 settembre 2019, n.
22903);
Le infiltrazioni d'acqua in un fabbricato sono un evento normalmente inatteso.
I fabbricati sono costruiti perché siano protetti dalle intemperie.
Gli appellati hanno insistito sulla fruibilità del parcheggio, anche al momento delle infiltrazioni.
Sennonché, il grave difetto non va misurato solo in termini di utilizzo, ma anche in base alla destinazione funzionale dell'immobile.
8 Le infiltrazioni mal si adattano alle esigenze abitative di un edificio, quale è quello di specie, intese in senso ampio, con estensione anche alle aree di parcheggio, meritevoli di essere preservate nella loro integrità.
Inoltre, il rischio di infiltrazioni può incidere sul valore economico del bene.
La proprietà di un immobile soggetta a questo rischio ha ragionevolmente minore
“appetibilità” sul mercato o è passibile di svalutazione.
Circa l'entità delle infiltrazioni d'acqua registrate, si osserva che è apprezzabile come significativa.
Le riproduzioni fotografiche acquisite agli atti rappresentano un fiotto d'acqua che dal terz'ultimo gradino della seconda rampa dell'autorimessa scende verso il basso sino a raggiungere la superficie del vano destinato ad autorimessa (cfr. fotografie nn. 12-17, 20 di cui alla relazione peritale acquisita nel procedimento di istruzione preventiva).
In ogni caso, anche se l'entità delle infiltrazioni può non impedire l'uso della cosa, rimane ferma l'incompatibilità dell'evento (e, per l'avvenire, del rischio dell'evento) con la funzione protettiva di un edificio e quindi con il (normale) godimento atteso da un edificio.
Va infine sottolineato il carattere permanente del rischio delle infiltrazioni d'acqua, la cui verificazione potrebbe cagionare anche ammaloramento strutturale.
Ricorre il difetto costruttivo.
È accertata infatti la discontinuità (quindi l'inidoneità anche solo parziale) dell'opera di impermeabilizzazione.
Ricorre il nesso di causa tra le infiltrazioni e il difetto costruttivo.
È accertata infatti la natura di concausa della predetta discontinuità.
Spetta all'appaltatore superare la presunzione di colpa: «nell'azione speciale ex art.
1669 c.c. vige un regime di presunzione di colpa iuris tantum, che impone al danneggiante di fornire la prova liberatoria […]. Mentre nell'azione generale ex art. 2043 c.c. è il danneggiato a dover dimostrare, in ossequio ai principi generali dettati dall'art. 2697 c.c., oltre alla condotta del costruttore, all'evento lesivo e al nesso eziologico, la colpa del danneggiante» (Cass. civ., sez. II^, sent. 10 novembre 2023, n. 31301).
Gli appellati hanno ascritto a fenomeni eccezionali la verificazione delle infiltrazioni e pregresse e potenziali.
In continuità con quanto esposto circa le osservazioni del loro consulente tecnico, va aggiunto che, in primo grado, gli appellati non avevano riferito di eventi eccezionali.
9 Il consulente tecnico ha escluso l'eccezionalità delle precipitazioni, qualificandole come “abbondanti” o “importanti” (p. 4 rel. per. prev.) o ancora “forti” (p. 5 rel. per. prev.).
Vi è un'ultima ragione di inattendibilità della prospettazione degli appellati.
Il consulente tecnico d'ufficio ha esaminato la relazione geologica redatta nel luglio
2004, prima della costruzione del fabbricato, nella quale si legge che, «in base a quanto osservato, alla morfologia dell'area ed all'entità degli sbancamenti in progetto, si ritiene che essi non andranno a interferire con la falda idrica permanente;
sono comunque possibili infiltrazioni d'acqua anche copiose in occasione di forti precipitazioni e spandimenti residui»
(p. 4 rel. per. prev.).
Era stato dunque registrato inequivocabilmente il rischio di infiltrazioni a causa di forti precipitazioni e non di eventi eccezionali.
Il dato della relazione geologica suffraga ulteriormente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
Gli appellati non hanno fornito alcun contributo per escludere la responsabilità di uno di loro.
Non risulta infatti che abbiano sostenuto l'esclusività dell'errore di progettazione o di realizzazione.
Non ricorrono pregnanti contestazioni circa le opere da eseguire.
Il consulente tecnico ha recepito l'osservazione del consulente di parte appellata in ordine ai lavori di tinteggiatura, mentre ha confermato l'intervento alla pavimentazione, visto che il ristagno d'acqua aveva comportato il deposito di salnitro.
Si tratta di una conclusione condivisibile.
Gli appellati sono dunque condannati all'esecuzione delle opere meglio indicate nel computo metrico allegato alla relazione in sede di istruzione preventiva (allegati sub e, f), oltre a quelle relative alla pavimentazione (p. 10 rel. per. prev.).
Le opere dovranno essere eseguite entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.
In difetto, gli appellati saranno tenuti al pagamento in favore della controparte della somma di euro 14.212,85, in conformità alla domanda.
I motivi sono accolti.
3. L'accoglimento dei primi due motivi priva logicamente di fondamento l'eccezione degli appellati di inammissibilità dell'appello e assorbe l'esame del terzo motivo d'appello, vertente sul rigetto della domanda ex art. 2043 c.c., strumentale ad assegnare la stessa utilità attesa dall'accoglimento della domanda ex art.1669 c.c.
10 4. Gli appellanti hanno chiesto una nuova regolamentazione delle spese processuali quale effetto espansivo dell'accoglimento dei primi motivi (art. 336, co. 1, c.p.c.).
Le difese non costituiscono dunque un vero e proprio motivo, da intendersi come specifica critica alla statuizione sulle spese processuali.
5. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Parte appellata è soccombente.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, che va applicato ratione temporis, a seconda del momento di conclusione delle differenti fasi di giudizio.
Il valore della controversia corrisponde all'utilità attribuita agli appellanti, quindi al valore delle opere oggetto di condanna (scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, avuto riguardo alle spese processuali e dell'accertamento tecnico preventivo e del primo grado di giudizio.
Le spese processuali per l'istruzione preventiva sono liquidate nella somma di euro
2.225,00 per compensi (euro 540,00 per la fase di studio, euro 675,00 per la fase introduttiva, euro 1.010,00 per la fase istruttoria).
Le spese processuali per il primo grado di giudizio sono liquidate nella somma di euro 4.835,00 per compensi (euro 875,00 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva, euro 1.600,00 per la fase istruttoria, euro 1.620,00 per la fase decisionale).
Per le spese del grado, trovano applicazione i parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre 2023, n. 29857).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale).
Non si devono aumentare i compensi in ragione della pluralità delle parti (art. 4, co.
2, d.m. n. 55/2014), atteso che la circostanza non ha implicato l'esplicazione di difese differenziate.
11 Per tutti e tre i momenti processuali sono dovute anche le spese generali al 15%,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, per come liquidate, sono poste a carico degli appellati nel rapporto interno, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 202/2022, emessa dal Tribunale di Aosta il 15 giugno 2022: condanna e ad eseguire le opere annoverate nel Controparte_1 CP_2 computo metrico di cui alla consulenza tecnica d'ufficio depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, contenuto negli allegati sub e) e f), oltre a quelle relative alla pavimentazione (p. 10 della consulenza), entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, e, in difetto, al pagamento a favore di e della Parte_1 Parte_2 somma di euro 14.212,85;
condanna e al rimborso a favore di Controparte_1 CP_2 Parte_1
e delle spese processuali dell'accertamento tecnico preventivo, che Parte_2 liquida in complessivi euro 2.225,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
condanna e al rimborso a favore di Controparte_1 CP_2 Parte_1
e delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in Parte_2 complessivi euro 4.835,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
condanna e al rimborso a favore di Controparte_1 CP_2 Parte_1
e delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che liquida in Parte_2 complessivi euro 4.888,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
pone definitivamente a carico di e le spese delle Controparte_1 CP_2 consulenze tecniche d'ufficio.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
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Il presidente
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