Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/02/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG. 4341/2023
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del G.M., dott. Silvia Pirone, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4341 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
“ , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato all'atto di citazione, dall'avv. Nunzio
Mazzocchi ed elettivamente domiciliato con il difensore in Caserta alla via Pollio n. 18
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, via Riviera di CP_1 Chiaia n. 207, presso lo studio dell'avv. Antonio Nardone che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce all'atto di citazione CONVENUTA
Oggetto: accertamento negativo del credito
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29-11-2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso ex art. 281 decies cpc, il , in Parte_1
persona del suo l.r.p.t., assumendo di svolgere attività sanitaria di assistenza specialistica ambulatoriale relativamente alla branca di Patologia Clinica in regime di accreditamento;
che in data 03.08.2023 gli era stata notificata dall' una “richiesta di pagamento e costituzione in mora ex art. 1219 c.c. Parte_2 relativamente alla RTU per l'anno 2010” per un importo pari ad € 71.909,23; che proprio per l'anno 2010, era stato emesso in data 4.7.2016 il decreto ingiuntivo n. 935/2016, dichiarato esecutivo in data 14.11.2016
Cont per mancata opposizione dell' con il quale questo Tribunale riconosceva in favore del centro quanto Cont richiesto dal ricorrente per le prestazioni erogate nell'anno 2010; che l' aveva operato, dopo circa sei anni dalla erogazione delle prestazioni, senza aver mai comunicato una Regressione Tariffaria Unica. Tanto
premesso, la società ricorrente ha chiesto che venisse accertata la non debenza da parte del Parte_1
l'ineludibilità del rispetto dei tetti massimi di spesa, al fine di evitare sforamenti a carico del cd.
S.S.N., non subordinati né condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate;
la non sussistenza di alcun termine perentorio e decadenziale entro cui l'azione amministrativa volta al contenimento della spesa sanitaria debba essere esercitata e che la richiesta di restituzione ora impugnata è stata preceduta da provvedimenti amministrativi che avevano determinato la RTU e non erano stati impugnati divenendo così inoppugnabili. Tanto dedotto, ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Concessi con decreto ex art. 171 bis cpc i termini di cui al successivo art. 171 ter c.p.c., la causa, basata esclusivamente su allegazioni documentali, è stata rinviata ex art. 281 terdieces cpc all'udienza del
29.11.2024 ed in tale udienza è passata in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Così brevemente riassunti i fatti essenziali di causa e le prospettazioni e richieste espresse dalle parti, si procede all'esame delle questioni rilevanti ai fini della decisione.
In via preliminare deve essere valutata la sussistenza o meno nella fattispecie della giurisdizione del Giudice
Amministrativo (questione non esaminata dalle parti, ma rilevabile d'ufficio senza obbligo di invitare le parti a dedurre sulla stessa trattandosi di questione di mero diritto che non implica accertamenti o difese “in fatto”).
Ritiene la scrivente che la controversia in esame rientri nella giurisdizione del giudice ordinario in base a quanto previsto dall'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2.7.2010, n. 104. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza Cont in materia, più volte espressa dalla Corte di Cassazione, premesso che i rapporti tra e centri accreditati vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario ogniqualvolta la controversia riguardi l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A. (Cass. SS.UU. n. 10149 del 20/06/2012; Cass. SS.UU.
28053 del 02/11/2018).
In particolare, appare meritevole di conferma quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui «le controversie aventi ad oggetto la decisione delle modalità di determinazione della regressione tariffaria unica (R.T.U.), quale espressione di potere autoritativo, rientrano nell'ambito della giurisdizione - oltretutto esclusiva - del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici [...] attualmente ai sensi dell'art. 133,
comma 1, lett. c), c.p.a.: alla quale si sottraggono le sole controversie aventi ad oggetto la contestazione della mera quantificazione e concreta debenza delle somme computate dall'Amministrazione a titolo di regressione (cfr. da ultima C.d.S. sentenza 29 gennaio 2025, n. 715; C.d.S., Sez. III, 13 settembre 2021, n. 6279; 30 agosto 2021, n. 6066; 30 ottobre 2019, n. 7426; 19 ottobre 2018, n. 6495); C.d.S., sent. n.
2792/2023; Cassazione n. 32259/2023). Cont Nel presente giudizio si agisce per l'accertamento della non debenza della somma richiesta dall' a titolo di
RTU al concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A. ed avendo parte ricorrente, nel chiedere di “disapplicare e dichiarare improduttiva di effetti la comunicazione del
3.08.2023”, sollevato doglianze anche sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria e che, pertanto, non investono i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla.
Pertanto, si ritiene che la giurisdizione si appartenga in tal caso al G.O.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Cont Per evidenti ragioni logico-deduttive, occorre partire dalle contestazioni formulate dall' resistente.
Ed invero, tale difesa si fonda sul superamento del tetto di spesa fissato per le prestazioni sanitarie erogabili nell'anno 2010 dal centro accreditato per la macroarea laboratorio e sulla conseguente ineludibilità
Cont dell'adozione, anche postuma ma con effetto retroattivo, della delibera di adozione della regressione tariffaria unica.
Cont In particolare, la resistente ha allegato come, in seguito all'avvenuto superamento del tetto di spesa, sia stata attivata la procedura di Regressione Tariffaria.
Sul punto, si osserva che il sistema di regressione tariffaria delle prestazioni sanitarie (R.T.U.) costituisce il meccanismo attraverso il quale le Regioni, chiamate a pianificare e contingentare le proprie spese in tale ambito, assicurano il rispetto dei tetti assegnati loro e l'equilibrio complessivo dal punto di vista organizzativo e finanziario. Attraverso tale meccanismo la recupera all'erario le somme correlate a Pt_3 prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate che eccedono il limite massimo prefissato in forza del potere autoritativo di controllo pubblicistico della spesa sanitaria.
La regressione, pertanto, rappresenta uno strumento di riequilibrio a consuntivo ed eventuale, rispetto alla programmazione effettuata a monte, per la valutazione della quale valgono le medesime considerazioni in ordine alla necessità di tenere conto in ambito sanitario della limitatezza delle risorse, pur nel doveroso rispetto della salute umana (cfr. Cons. Stato, Sez. Terza, n. 3611/2011).
In riferimento poi al successivo richiamo, fatto dalla ricorrente, al principio di affidamento, la Corte
nomofilattica ha statuito che la regressione tariffaria è un meccanismo convenzionalmente accettato dalle strutture sanitarie che operano nell'ambito del sistema sanitario nazionale.
E' pur vero che ciò prescinde dalle modalità esecutive del monitoraggio suscettibile di essere demandato a eventuali tavoli tecnici. Sul punto, il Collegio ha infatti affermato il principio per cui “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti - come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative. Per l'effetto, tali tavoli tecnici hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale”. (Cass. N. 4375 del 13 febbraio 2023).
Pur tuttavia, non può non rilevarsi la illegittimità della richiesta di restituzione delle somme a distanza di tempo.
La giurisprudenza amministrativa ha infatti ritenuto che la regressione tariffaria è legittimamente disposta a condizione che la sua definizione avvenga in prossimità dell'esercizio di riferimento e con il limite della ragionevolezza (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 3806 del 15 giugno 2020, che ha ritenuto non legittimo proprio il comportamento della che aveva “spostato in avanti il momento cronologico di Parte_2
applicazione del meccanismo della RTU dilatando in maniera abnorme – ben oltre i limiti della ragionevolezza – i relativi tempi di scrutinio e di deliberazione”).
Inoltre, sempre la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che è lo stesso sistema "a consuntivo" a comportare necessariamente la retroattività delle riduzioni della remunerazione, la cui misura non può che essere determinata quantomeno nell'anno successivo, ossia quando siano noti i dati contabili relativi ai valori delle prestazioni effettuate ed è possibile confrontarli con le risorse finanziarie disponibili. Deve
ritenersi, pertanto, legittimo un controllo ed una rideterminazione del fatturato ammesso a remunerazione esercitati anche in tempi non strettamente prossimi all'anno oggetto della disposta regressione, con il limite della ragionevolezza (cfr. CdS, III Sezione n. 207 del 22.1.2016).
Nel caso di specie, la nota n. 0154393 del 3.8.23 (id est richiesta di restituzione dell'importo di 71.909,23 formulata dall'asl), impugnata in questa sede dalla ricorrente, è riferita alla regressione tariffaria definita per il 2010 nel 2022 (delibera n. 738/22), a distanza quindi di ben 11 anni dall'anno successivo all'esercizio di riferimento.
Ora, in disparte la validità o meno dell'applicabilità nel caso di specie della RTU riferita all'anno 2010, questione, come già evidenziato in premessa, di natura amministrativa ed il cui esame, precluso a questo giudice, pende dinnanzi al TAR, come documentato dalla ricorrente, vi è da dire che nella specie non è
presente in atti alcun documento notificato alla ricorrente che, constatato l'eventuale superamento del limite di spesa, riconduca l'esuberanza prodotta dal centro istante nel limite stabilito, indicando la percentuale unitaria di partecipazione ponderale del Parte_1 all'eventuale superamento del tetto spesa. Ed invero, nella delibera 738/22, che ha recepito gli esiti del monitoraggio effettuato dal tavolo tecnico (alla luce dei nuovi dati ed in applicazione delle indicazioni date dalla pronuncia TAR e del Consiglio di Stato), accertando altresì lo sforamento del tetto di spesa nella branca in esame e confermato la RTU nella misura del 9%, non vi è alcuna indicazione, nelle colonne della tabella ad essa allegata, con i relativi codici, del
Centro ricorrente.
Per quanto innanzi osservato la domanda va dunque accolta e, per l'effetto va dichiarata la non debenza da
Cont parte della ricorrente dell'importo di € 71.909,23, come richiesto dall' con la nota del 3.8.2023.
Le spese di lite, tenuto conto della controvertibilità della questione trattata e dell'essere ancora sub iudice amministrativo la questione relativa alla modalità ed ai tempi di applicazione della regressione tariffaria unica per l'anno di riferimento, si dichiarano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la non debenza da parte della ricorrente dell'importo di € Cont 71.909,23, come richiesto dall' con la nota del 3.8.2023;
2. compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 13 febbraio 2025.
IL Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)