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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9230 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. ER NN ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 34959 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, rimessa in decisione nell'udienza del 09.06.2025 e vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato R. Dalla Mole
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato L. Ciavardini
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2 APPELLATA
CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danno da sinistro stradale.
CONCLUSIONI. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.06.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, mediante note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di ritualmente notificato conveniva in CP_1 Parte_1
giudizio le parti in epigrafe indicate al fine di sentir condannare Controparte_3
in regime di indennizzo diretto, al residuo risarcimento del danno materiale,
[...]
quantificato in € 988,49, subito dalla propria vettura, Fiat DA targata EK650DJ, a causa ed in conseguenza di un sinistro avvenuto in data 17.10.2019 in Via Prenestina – altezza di Via Longoni. CP_1
A sostegno della domanda deduceva che, nella predetta circostanza di tempo e di luogo, la propria vettura veniva tamponata dal veicolo Mercedes B200 targato EW725XJ di proprietà della signora la Controparte_2
quale, proveniente da tergo, lo urtava provocandogli danni materiali.
A seguito di apertura del sinistro ed istruita la pratica, veniva risarcito dalla propria compagnia dell'importo di € 750,00, somma che veniva accettata in acconto sul maggior danno, per cui veniva introdotto il giudizio di primo grado.
Si costituiva la convenuta di contestando la fondatezza della domanda attrice. Controparte_1 CP_1
Veniva, poi, ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della responsabile civile, sig.ra che, però, rimaneva contumace. Controparte_2
Nel corso dell'istruttoria si provvedeva ad espletare la prova testimoniale richiesta da parte attrice e dalla
Compagnia convenuta
Precisate le conclusioni, la causa passava in decisione;
con sentenza n. 5999/2023 il Giudice di Pace così
statuiva: “Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e della Controparte_2 Controparte_3
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta la domanda attrice;
b)
[...]
condanna l'attore alla refusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 632,50 per compensi
professionali, oltre Iva e Cassa Avvocati ed accessori di legge;
c) dichiara per il resto interamente
compensate le spese di lite.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello contestandone la motivazione e ribadendo le Parte_1
conclusioni spiegate in primo grado.
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità dell'appello; nel merito, ha chiesto il rigetto CP_4
dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non sostenuto da idonee e concrete prove.
è rimasta contumace anche in secondo grado. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
°°°°°
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata posto che, come stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U - ,
Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Orbene, nel caso in esame l'appellante contesta espressamente la ricostruzione dei fatti compiuta dal
Giudice di primo grado, contrastando le ragioni addotte nella motivazione di detta sentenza.
Passando al merito, ritiene il giudicante che l'appello sia infondato e debba essere pertanto rigettato. Ed invero, sostiene l'appellante che il Giudice di prime cure sarebbe giunto ad una erronea conclusione mal esaminando le deposizioni dei due testi (uno per parte) escussi in corso di causa.
In particolare, il teste sig. (indotto da parte attrice) ha negato l'effettuazione della Testimone_1
manovra di retromarcia da parte del ed ha aggiunto che la Mercedes tamponava la Fiat DA, mentre Pt_1
il teste sig. (indotto da parte convenuta) ha dichiarato di non aver visto l'urto tra i due Testimone_2
mezzi, ma ha riferito che la Mercedes (di parte convenuta) che si trovava davanti alla sua vettura,
retrocedeva senza però urtarlo.
Orbene, osserva il giudicante che, avendo il teste sig. dichiarato che la Mercedes era ferma Tes_2
davanti a lui per poi indietreggiare e di aver visto un signore anziano, conducente della Fiat DA (il
, che diceva testualmente: “…al posto di mettere la prima marcia ho inserito la retromarcia”, da tali Pt_1
affermazioni si evince chiaramente che, ad avviso di detto teste, il veicolo Fiat DA, nell'eseguire una manovra di retromarcia, andava a colpire il veicolo Mercedes.
L'odierno appellante contesta la attendibilità di tale teste rilevando che è assai improbabile che l'attore possa essere sceso dalla vettura in autonomia, laddove lo stesso risulta agli atti invalido del 80%.
Tale assunto è privo di valido riscontro probatorio dal momento che la documentazione sanitaria prodotta certifica soltanto un rallentamento ideomotorio, ovvero una condizione in cui il pensiero e la motilità si rallentano, causando difficoltà nel parlare e nel muovere il corpo;
ciò significa che Il Proietti poteva scendere dalla autovettura sia pure accusando qualche difficoltà nell'eseguire i movimenti.
Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, l'esito dell'istruttoria comporta l'applicazione dell'articolo 2054, 2° comma, c.c., in quanto è pacifico che vi è stato l'urto tra i due veicoli ma, nel contrasto tra le due deposizioni circa la dinamica del sinistro, non resta che applicare la presunzione di pari responsabilità dei due conducenti coinvolti nell'evento.
Dal riconoscimento di una concorsualità paritetica nella determinazione del sinistro consegue la congruità
della somma già corrisposta dalla Compagnia appellata pari ad € 750,00. Ed invero, può farsi riferimento alla stima dei danni relativi al veicolo del effettuata da perito Pt_1
fiduciario della Compagnia, il quale li ha quantificati in complessivi € 1.463,01, a fronte di una richiesta di €
1.783,49 che si basa su una fattura di riparazione e su alcune fotografie di pessima qualità, documentazione che però non è idonea di per sé a provare il nesso di causalità tra gli interventi eseguiti ed i danni che si assume essere conseguenza del sinistro oggetto del presente giudizio.
Infine, del tutto sfornita di supporto probatorio è la richiesta di liquidazione del danno da fermo tecnico.
Infatti, il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo. (Cass. Sez. 2, 17/12/2024, n. 32946).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Infine, alla soccombenza segue la declaratoria ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello averso la sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1
5999/2023, così provvede:
a)- rigetta l'appello;
b)- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € Parte_1
462,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
c)- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma
17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Roma, 18/06/2025
Il Giudice
ER NN