Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 10
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Sentenza 23 febbraio 2026

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    Tardività dell'atto impugnato

    La Corte prende atto della cessata materia del contendere, dato che l'Agenzia delle Entrate ha annullato l'atto impugnato prima della costituzione in giudizio. Nonostante ciò, riconosce che il contribuente è stato costretto a proporre ricorso a seguito del rigetto della sua istanza di annullamento in autotutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia
    Numero : 10
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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