CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GORIZIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
FREZZA FEDERICO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 89/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TIJ 2017 1T 00319900 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto sub 89/'25 RGR Ricorrente_1, con l'ass.za dell'avv.to Difensore_1, impugnava l'avviso di liquidazione TIJ 2017 1T 00319900 afferente ad imposta di registro, per un importo di 1.830
Euro.
Sosteneva che:
- l'Agenzia delle Entrate, con atto notificatole il 10 settembre '25, asseriva che era decaduta dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa (compravendita dd. 14 settembre '17) e che andava rettificato il valore dell'immobile;
- aveva chiesto l'annullamento in autotutela, ma tale istanza era stata rigettata;
- dalla data del contratto (14 settembre '17) decorrevano 18 mesi per trasferire la residenza (quindi; entro il 14 marzo '19), e da tale data decorreva il termine triennale di decadenza per l'accertamento fiscale, che quindi scadeva il 15 marzo '22; ergo, l'atto impugnato era tardivo, ed un tanto eccepiva.
Chiedeva che venisse annullato l'atto impugnato, con vittoria di spese.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, e così controdeduceva:
- l'atto impugnato era stato annullato prima del termine per costituirsi in giudizio
Chiedeva quindi che venisse dichiarata cessata la materia del contendere ex art. 46 D.L.vo 546/'92, con compensazione delle spese di lite.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
All'udienza dd. 18 febbraio 2026 il procedimento veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' cessata la materia del contendere;
la Corte non può che prenderne atto
Quanto alle spese di lite, posto che le parti non concordano sulla compensazione, rileva lo scrivente che il contribuente aveva chiesto l'annullamento in autotutela, e tale istanza vene rigettata;
il che lo ha costretto a proporre ricorso
Posto che l'attività svolta (studio degli atti, redazione del ricorso) esaurisce quasi in toto l'attività professionale, la tardività dell'annullamento da parte della resistente non ha giovato in alcun modo al ricorrente, le cui spese di lite restano immutate;
dal che consegue la condanna alla rifusione delle stesse da parte dell'Agenzia
P.Q.M.
ai sensi dell'art. 48 D.L.vo 546/'92, il giudice monocratico della Corte di giustizia dichiara l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, con condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 1.000, oltre ad IVA ed oneri di legge
Così deciso in Gorizia, 18 febbraio 2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GORIZIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
FREZZA FEDERICO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 89/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TIJ 2017 1T 00319900 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto sub 89/'25 RGR Ricorrente_1, con l'ass.za dell'avv.to Difensore_1, impugnava l'avviso di liquidazione TIJ 2017 1T 00319900 afferente ad imposta di registro, per un importo di 1.830
Euro.
Sosteneva che:
- l'Agenzia delle Entrate, con atto notificatole il 10 settembre '25, asseriva che era decaduta dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa (compravendita dd. 14 settembre '17) e che andava rettificato il valore dell'immobile;
- aveva chiesto l'annullamento in autotutela, ma tale istanza era stata rigettata;
- dalla data del contratto (14 settembre '17) decorrevano 18 mesi per trasferire la residenza (quindi; entro il 14 marzo '19), e da tale data decorreva il termine triennale di decadenza per l'accertamento fiscale, che quindi scadeva il 15 marzo '22; ergo, l'atto impugnato era tardivo, ed un tanto eccepiva.
Chiedeva che venisse annullato l'atto impugnato, con vittoria di spese.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, e così controdeduceva:
- l'atto impugnato era stato annullato prima del termine per costituirsi in giudizio
Chiedeva quindi che venisse dichiarata cessata la materia del contendere ex art. 46 D.L.vo 546/'92, con compensazione delle spese di lite.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
All'udienza dd. 18 febbraio 2026 il procedimento veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' cessata la materia del contendere;
la Corte non può che prenderne atto
Quanto alle spese di lite, posto che le parti non concordano sulla compensazione, rileva lo scrivente che il contribuente aveva chiesto l'annullamento in autotutela, e tale istanza vene rigettata;
il che lo ha costretto a proporre ricorso
Posto che l'attività svolta (studio degli atti, redazione del ricorso) esaurisce quasi in toto l'attività professionale, la tardività dell'annullamento da parte della resistente non ha giovato in alcun modo al ricorrente, le cui spese di lite restano immutate;
dal che consegue la condanna alla rifusione delle stesse da parte dell'Agenzia
P.Q.M.
ai sensi dell'art. 48 D.L.vo 546/'92, il giudice monocratico della Corte di giustizia dichiara l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, con condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 1.000, oltre ad IVA ed oneri di legge
Così deciso in Gorizia, 18 febbraio 2026