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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2025, n. 5066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5066 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15865/2024 promossa da:
(nata il [...] a [...] - SP - Brasile), in proprio e in Controparte_1
qualità di esercente la responsabilità genitoriale - unitamente a (nato il Controparte_2
15.8.1984 a São Paulo - SP - Brasile) - sulla figlia minore Persona_1
(nata il [...] a [...] - SP - Brasile); (nato Controparte_3 CP_1
l'11.3.1983 a São Paulo - SP - Brasile), in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale
- unitamente a (nata il [...] a [...] - SC - Controparte_4
Brasile) - sulla figlia minore (nata l'[...] a [...] - SC - Persona_2
Brasile); (nato il [...] a [...] - SP - Brasile); Parte_1 Parte_2
(nato il [...] a [...] - SP - Brasile);
[...] Controparte_5
(nata il [...] a [...] - SP - Brasile); (nato il
[...] Parte_3
24.4.1981 a São Paulo - SP - Brasile); (nata il Parte_4
23.09.2000 a São Paulo - SP - Brasile), tutti patrocinati dall'avv. Vincenzo Carosi e presso il suo studio elettivamente domiciliati in Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2 contro
(C.F. ), contumace Controparte_6 P.IVA_1
CONVENUTO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la presente azione, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da , nato il [...] a [...]_3
(doc. 12), e mai naturalizzato” (cfr. ricorso, pag. 2).
Il , a cui ricorso e decreto sono stati regolarmente notificati in data 7.10.2025, Controparte_6
non si è costituito in giudizio ed è quindi stato dichiarato contumace all'udienza del 20.11.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., come da decreto del 23.12.2024.
Con note di trattazione scritta depositate in data 13.11.2025, la difesa ricorrente, fornita prova della avvenuta notifica di ricorso e decreto alla controparte, ha precisato di aver, in pari data, “provveduto al deposito della procura ad litem e di tutta la documentazione con apostille e traduzione con apostille” e, quindi, “reitera[to] la richiesta di voler riconoscere il diritto degli odierni ricorrenti ad essere riconosciuti cittadini italiani, ordinando al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_6 dell'Anagrafe e dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge provvedendo: alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita, come cittadino italiano, nato all'estero e a svolgere tutte le necessarie comunicazioni”.
La procura depositata in atti risulta regolarmente rilasciata, tradotta e apostillata.
Quanto alla documentazione necessaria al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, come dichiarato nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 13.11.2025, la difesa ricorrente vi ha provveduto solo in tale data.
Al riguardo, è tuttavia opportuno rilevare che, ai sensi del primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. prevede, poi, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Ora, è evidente che, in mancanza della costituzione del convenuto, l'esigenza di un termine CP_6
pagina 2 di 4 per effettuare la produzione di documenti non allegati al ricorso non è in alcun modo giustificata dalle
“difese della controparte”, discendendo unicamente dal fatto che i ricorrenti, pur essendo a ciò espressamente onerati dal menzionato primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. e in mancanza dell'allegazione di una “causa” agli stessi “non imputabile” (v. art. 153, secondo comma, c.p.c.), hanno appunto omesso di corredare il ricorso dei documenti fondanti la loro domanda.
Si ritiene del resto, in linea con condivisibili precedenti della giurisprudenza di merito, allo stato non smentiti da pronunce di legittimità (che, in un caso isolato, si è pronunciata sul diverso rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., oggi soppresso), che dalla lettura coordinata dei richiamati artt. 281-undecies, primo comma, c.p.c. e 281-duodecies, quarto comma, c.p.c., si ricavi una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281-duodecies
c.p.c., che subordina la produzione di documenti in corso di lite alla previa richiesta di termine necessitata “…dalle difese della controparte”, termine concesso non in via automatica, ma solo a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria.
Premesso quanto sopra, il ricorso deve ritenersi infondato e deve pertanto essere respinto, dal momento che con il deposito dell'atto introduttivo i ricorrenti hanno completamente omesso la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, vale a dire la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Sebbene, infatti, in ricorso si legga che
“Si producono i seguenti documenti come enumerati in narrazione:
'''
1. Certificato di nascita di Controparte_1
2. Certificato di matrimonio di Controparte_1
3. Certificato di nascita di Per_1 CP_1 Persona_1
4. Certificato di nascita di Persona_4
5. Certificato di matrimonio di Controparte_3 CP_1
6. Certificato di nascita di Persona_2
7. Certificato di nascita di Parte_1
8. Certificato di nascita di Parte_2 CP_1
9. Certificato di nascita di Controparte_5
10. Certificato di nascita di Parte_3
11. Certificato di nascita di Parte_4
12. Certificato di nascita di Persona_3
pagina 3 di 4 13. Certificato di CNN di Persona_3
14. Certificato di nascita di Persona_5
15. Certificato di matrimonio di Persona_5
16. Certificato di nascita di Persona_6
17. Certificato di matrimonio di ” (cfr. pagg. 8-9), Persona_6
nessun documento risulta effettivamente prodotto in uno col ricorso introduttivo, avendovi la parte provveduto solo a ridosso dell'udienza, ossia con nota di deposito del 13.11.2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate.
Al momento dell'introduzione della causa, così come a quello della notificazione di ricorso-decreto al convenuto, l'atto era sfornito di ogni supporto probatorio. CP_6
Né può ritenersi che la produzione tardiva, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, sia stata necessitata dalle difese della controparte, che nemmeno si è costituita in giudizio, ovvero autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso un termine perentorio per l'adempimento (termine nemmeno richiesto), in mancanza di qualsivoglia giustificazione al tardivo deposito, e non può pertanto ritenersi utilizzabile.
Le spese sostenute dai ricorrenti restano a loro carico, in ragione della soccombenza, mentre non si deve provvedere alla liquidazione delle spese in favore del , poiché rimasto contumace. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta dai ricorrenti.
Nulla sulle spese.
Brescia, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15865/2024 promossa da:
(nata il [...] a [...] - SP - Brasile), in proprio e in Controparte_1
qualità di esercente la responsabilità genitoriale - unitamente a (nato il Controparte_2
15.8.1984 a São Paulo - SP - Brasile) - sulla figlia minore Persona_1
(nata il [...] a [...] - SP - Brasile); (nato Controparte_3 CP_1
l'11.3.1983 a São Paulo - SP - Brasile), in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale
- unitamente a (nata il [...] a [...] - SC - Controparte_4
Brasile) - sulla figlia minore (nata l'[...] a [...] - SC - Persona_2
Brasile); (nato il [...] a [...] - SP - Brasile); Parte_1 Parte_2
(nato il [...] a [...] - SP - Brasile);
[...] Controparte_5
(nata il [...] a [...] - SP - Brasile); (nato il
[...] Parte_3
24.4.1981 a São Paulo - SP - Brasile); (nata il Parte_4
23.09.2000 a São Paulo - SP - Brasile), tutti patrocinati dall'avv. Vincenzo Carosi e presso il suo studio elettivamente domiciliati in Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2 contro
(C.F. ), contumace Controparte_6 P.IVA_1
CONVENUTO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la presente azione, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da , nato il [...] a [...]_3
(doc. 12), e mai naturalizzato” (cfr. ricorso, pag. 2).
Il , a cui ricorso e decreto sono stati regolarmente notificati in data 7.10.2025, Controparte_6
non si è costituito in giudizio ed è quindi stato dichiarato contumace all'udienza del 20.11.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., come da decreto del 23.12.2024.
Con note di trattazione scritta depositate in data 13.11.2025, la difesa ricorrente, fornita prova della avvenuta notifica di ricorso e decreto alla controparte, ha precisato di aver, in pari data, “provveduto al deposito della procura ad litem e di tutta la documentazione con apostille e traduzione con apostille” e, quindi, “reitera[to] la richiesta di voler riconoscere il diritto degli odierni ricorrenti ad essere riconosciuti cittadini italiani, ordinando al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_6 dell'Anagrafe e dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge provvedendo: alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita, come cittadino italiano, nato all'estero e a svolgere tutte le necessarie comunicazioni”.
La procura depositata in atti risulta regolarmente rilasciata, tradotta e apostillata.
Quanto alla documentazione necessaria al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, come dichiarato nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 13.11.2025, la difesa ricorrente vi ha provveduto solo in tale data.
Al riguardo, è tuttavia opportuno rilevare che, ai sensi del primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. prevede, poi, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Ora, è evidente che, in mancanza della costituzione del convenuto, l'esigenza di un termine CP_6
pagina 2 di 4 per effettuare la produzione di documenti non allegati al ricorso non è in alcun modo giustificata dalle
“difese della controparte”, discendendo unicamente dal fatto che i ricorrenti, pur essendo a ciò espressamente onerati dal menzionato primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. e in mancanza dell'allegazione di una “causa” agli stessi “non imputabile” (v. art. 153, secondo comma, c.p.c.), hanno appunto omesso di corredare il ricorso dei documenti fondanti la loro domanda.
Si ritiene del resto, in linea con condivisibili precedenti della giurisprudenza di merito, allo stato non smentiti da pronunce di legittimità (che, in un caso isolato, si è pronunciata sul diverso rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., oggi soppresso), che dalla lettura coordinata dei richiamati artt. 281-undecies, primo comma, c.p.c. e 281-duodecies, quarto comma, c.p.c., si ricavi una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281-duodecies
c.p.c., che subordina la produzione di documenti in corso di lite alla previa richiesta di termine necessitata “…dalle difese della controparte”, termine concesso non in via automatica, ma solo a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria.
Premesso quanto sopra, il ricorso deve ritenersi infondato e deve pertanto essere respinto, dal momento che con il deposito dell'atto introduttivo i ricorrenti hanno completamente omesso la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, vale a dire la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Sebbene, infatti, in ricorso si legga che
“Si producono i seguenti documenti come enumerati in narrazione:
'''
1. Certificato di nascita di Controparte_1
2. Certificato di matrimonio di Controparte_1
3. Certificato di nascita di Per_1 CP_1 Persona_1
4. Certificato di nascita di Persona_4
5. Certificato di matrimonio di Controparte_3 CP_1
6. Certificato di nascita di Persona_2
7. Certificato di nascita di Parte_1
8. Certificato di nascita di Parte_2 CP_1
9. Certificato di nascita di Controparte_5
10. Certificato di nascita di Parte_3
11. Certificato di nascita di Parte_4
12. Certificato di nascita di Persona_3
pagina 3 di 4 13. Certificato di CNN di Persona_3
14. Certificato di nascita di Persona_5
15. Certificato di matrimonio di Persona_5
16. Certificato di nascita di Persona_6
17. Certificato di matrimonio di ” (cfr. pagg. 8-9), Persona_6
nessun documento risulta effettivamente prodotto in uno col ricorso introduttivo, avendovi la parte provveduto solo a ridosso dell'udienza, ossia con nota di deposito del 13.11.2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate.
Al momento dell'introduzione della causa, così come a quello della notificazione di ricorso-decreto al convenuto, l'atto era sfornito di ogni supporto probatorio. CP_6
Né può ritenersi che la produzione tardiva, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, sia stata necessitata dalle difese della controparte, che nemmeno si è costituita in giudizio, ovvero autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso un termine perentorio per l'adempimento (termine nemmeno richiesto), in mancanza di qualsivoglia giustificazione al tardivo deposito, e non può pertanto ritenersi utilizzabile.
Le spese sostenute dai ricorrenti restano a loro carico, in ragione della soccombenza, mentre non si deve provvedere alla liquidazione delle spese in favore del , poiché rimasto contumace. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta dai ricorrenti.
Nulla sulle spese.
Brescia, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
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