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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 665/2024, avente ad oggetto
“opposizione a precetto”, discussa e decisa ex articolo 281 sexies c.p.c all'udienza del
17.12.2024, con riserva di depositare la sentenza ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo testé citato
TRA
(C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
GIORDANO ROSA (C.F. ) C.F._2
CONTRO
(C.F. ) con l'Avv. TUZIO Controparte_1 C.F._3
ANTONIO (C.F. ) C.F._4
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso e discusso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
L'intervenuta rinuncia al precetto, in data successiva all'instaurazione del giudizio di opposizione, comporta la cessazione della materia del contendere, posto che non è dato più decidere circa la fondatezza di un'opposizione a fronte di un precetto non più azionabile.
Come noto, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul
1 venir meno dell'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio.
La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 351/2023, ha avuto modo di precisare che la rinuncia al precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione, non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.
La medesima ordinanza si premura di precisare che la rinuncia al precetto deve essere tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio.
In casu, la rinuncia è pacificamente intervenuta dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione, di talché, se è pur vero che nulla osti alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (su cui vi sono anche conclusioni conformi), chi scrive deve, comunque, scrutinare l'ammissibilità o la fondatezza dei motivi di opposizione al fine di regolare la spese secondo i canoni della soccombenza virtuale.
Ciò detto, si precisa quanto segue.
La difesa opponente ha formulato contestuale opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione.
Quanto al primo profilo, ha censurato l'irregolarità Parte_1 formale del precetto in quanto la sig.ra avrebbe intimato, in Controparte_1 qualità di procuratrice speciale della società, il pagamento di un credito per conto della omettendo di allegare al precetto stesso la procura Parte_2 speciale. Secondo la difesa opponente, tale omissione inficerebbe di nullità il precetto opposto.
Quanto al motivo riconducibile nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione,
l'opponente ha contestato il diritto di credito dell'opposta in quanto, a suo dire, non sussisterebbe, nella specie, il titolo esecutivo in relazione:
a) alle spese di c.t.u., poiché non documentate e, in ogni caso, non dovute da risultando negli atti di causa (ovvero nell'alveo del Parte_1 giudizio di prime cure e in quello in cui si è formato il titolo esecutivo opposto: id est la sentenza della Corte di Appello di potenza n. 215/2023) l'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato;
b) agli importi indicati alla voce “spese da sentenza e successive”;
2 c) in relazione agli interessi calcolati in misura maggiore a fronte di quelli maturati alla data del 22.4.2024.
Ciò enucleato, ai fini del giudizio di soccombenza virtuale, si osserva come i motivi di opposizione siano infondati e, in parte inammissibili, sicché l'opponente dovrà rifondere le spese di lite all'opposta.
Con riferimento al motivo riconducibile nel paradigma dell'opposizione agli atti ex articolo 617 c.p.c., si evidenzia che la dedotta nullità del precetto per mancata allegazione della procura speciale non trova fondamento giuridico, atteso che tale previsione non rientra nell'alveo dei tassativi motivi in virtù dei quali il secondo comma dell'articolo 480 c.p.c. commina la sanzione della nullità. Peraltro, quand'anche si volesse riscontrare un'irregolarità, la stessa dovrà ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo (cfr. articolo 156 c.p.c.).
Per quanto attiene, invece, ai motivi di opposizione pre-esecutiva, si rileva quanto segue.
La deduzione circa il fatto che le spese di c.t.u., come disciplinate dalla sentenza di appello, non sarebbero dovute dall'opponente in ragione del fatto che la stessa sarebbe stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato è inammissibile.
È tetragono principio di diritto, mai sconfessato dalla giurisprudenza di legittimità, quello per cui, in caso di titolo esecutivo giudiziale - quale quello posto a fondamento dell'esecuzione che qui viene in rilievo - con l'opposizione all'esecuzione, preventiva (cd. opposizione a precetto) o successiva che sia, la pretesa fatta valere dal creditore possa essere neutralizzata solo ed esclusivamente proponendo questioni che abbiano ad oggetto fatti modificativi, estintivi o impeditivi del rapporto verificatisi successivamente alla formazione del titolo (cfr. Cass.
6605/1988; Cass. 2870/1997; Cass. 9061/1999; Cass. 12664/2000; Cass.
13872/2001; Cass. 4505/2011; Cass. 3850/2011; Cass. 1183/2012; Cass.
3979/2012; Cass. 12811/2012; Cass. 14529/2013; Cass. 3619/2014; Cass.
19832/2014; Cass. 10395/2017; Cass. 26285/2019; Cass. 22090/2021).
In altri termini, il giudice dell'opposizione all'esecuzione può solo controllare la persistente validità del titolo e attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (cfr. Cass. 3667/2013; Cass. 3277/2015): egli, infatti, non può esaminare le questioni che possono formare motivo di impugnazione, ovvero che
3 possono essere oggetto di un procedimento di correzione materiale.
A ben vedere, infatti, le spese di c.t.u., come richieste in precetto, sono dovute sulla base del titolo esecutivo giudiziale, i cui effetti non sono stati certamente sospesi dalla proposizione del procedimento di correzione materiale.
Per quanto attiene, invece, alle ulteriori doglianze, si evidenzia che l'infondatezza dell'opposizione con riferimento al profilo riconducibile nel paradigma dell'opposizione agli atti e l'inammissibilità della doglianza circa l'errata condanna della parte alla refusione delle spese di c.t.u. assumono significato rilevante tanto da assorbire le altre questione relative alla mancata allegazione e documentazione delle spese che, quantunque si volessero per absurdum ritenere fondate, non per questo revocherebbero in dubbio il giudizio di soccombenza dell'opponente, atteso il peso dell'infondatezza ed inammissibilità dei motivi sopra enucleati.
Quanto, infine, alla censura circa l'errore del calcolo degli interessi, se ne evidenzia l'assoluta genericità (cfr. atto di citazione e prima memoria integrativa), di talché anche per tale motivo l'opponente non potrà che essere condannata alla refusione delle spese di lite che saranno liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento, individuabile sulla scorta del valore del credito opposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti si , ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute da Parte_1
che si liquidano in € 5.077 per compensi professionali, oltre 15% Controparte_1 per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 7 gennaio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 665/2024, avente ad oggetto
“opposizione a precetto”, discussa e decisa ex articolo 281 sexies c.p.c all'udienza del
17.12.2024, con riserva di depositare la sentenza ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo testé citato
TRA
(C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
GIORDANO ROSA (C.F. ) C.F._2
CONTRO
(C.F. ) con l'Avv. TUZIO Controparte_1 C.F._3
ANTONIO (C.F. ) C.F._4
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso e discusso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
L'intervenuta rinuncia al precetto, in data successiva all'instaurazione del giudizio di opposizione, comporta la cessazione della materia del contendere, posto che non è dato più decidere circa la fondatezza di un'opposizione a fronte di un precetto non più azionabile.
Come noto, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul
1 venir meno dell'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio.
La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 351/2023, ha avuto modo di precisare che la rinuncia al precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione, non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.
La medesima ordinanza si premura di precisare che la rinuncia al precetto deve essere tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio.
In casu, la rinuncia è pacificamente intervenuta dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione, di talché, se è pur vero che nulla osti alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (su cui vi sono anche conclusioni conformi), chi scrive deve, comunque, scrutinare l'ammissibilità o la fondatezza dei motivi di opposizione al fine di regolare la spese secondo i canoni della soccombenza virtuale.
Ciò detto, si precisa quanto segue.
La difesa opponente ha formulato contestuale opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione.
Quanto al primo profilo, ha censurato l'irregolarità Parte_1 formale del precetto in quanto la sig.ra avrebbe intimato, in Controparte_1 qualità di procuratrice speciale della società, il pagamento di un credito per conto della omettendo di allegare al precetto stesso la procura Parte_2 speciale. Secondo la difesa opponente, tale omissione inficerebbe di nullità il precetto opposto.
Quanto al motivo riconducibile nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione,
l'opponente ha contestato il diritto di credito dell'opposta in quanto, a suo dire, non sussisterebbe, nella specie, il titolo esecutivo in relazione:
a) alle spese di c.t.u., poiché non documentate e, in ogni caso, non dovute da risultando negli atti di causa (ovvero nell'alveo del Parte_1 giudizio di prime cure e in quello in cui si è formato il titolo esecutivo opposto: id est la sentenza della Corte di Appello di potenza n. 215/2023) l'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato;
b) agli importi indicati alla voce “spese da sentenza e successive”;
2 c) in relazione agli interessi calcolati in misura maggiore a fronte di quelli maturati alla data del 22.4.2024.
Ciò enucleato, ai fini del giudizio di soccombenza virtuale, si osserva come i motivi di opposizione siano infondati e, in parte inammissibili, sicché l'opponente dovrà rifondere le spese di lite all'opposta.
Con riferimento al motivo riconducibile nel paradigma dell'opposizione agli atti ex articolo 617 c.p.c., si evidenzia che la dedotta nullità del precetto per mancata allegazione della procura speciale non trova fondamento giuridico, atteso che tale previsione non rientra nell'alveo dei tassativi motivi in virtù dei quali il secondo comma dell'articolo 480 c.p.c. commina la sanzione della nullità. Peraltro, quand'anche si volesse riscontrare un'irregolarità, la stessa dovrà ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo (cfr. articolo 156 c.p.c.).
Per quanto attiene, invece, ai motivi di opposizione pre-esecutiva, si rileva quanto segue.
La deduzione circa il fatto che le spese di c.t.u., come disciplinate dalla sentenza di appello, non sarebbero dovute dall'opponente in ragione del fatto che la stessa sarebbe stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato è inammissibile.
È tetragono principio di diritto, mai sconfessato dalla giurisprudenza di legittimità, quello per cui, in caso di titolo esecutivo giudiziale - quale quello posto a fondamento dell'esecuzione che qui viene in rilievo - con l'opposizione all'esecuzione, preventiva (cd. opposizione a precetto) o successiva che sia, la pretesa fatta valere dal creditore possa essere neutralizzata solo ed esclusivamente proponendo questioni che abbiano ad oggetto fatti modificativi, estintivi o impeditivi del rapporto verificatisi successivamente alla formazione del titolo (cfr. Cass.
6605/1988; Cass. 2870/1997; Cass. 9061/1999; Cass. 12664/2000; Cass.
13872/2001; Cass. 4505/2011; Cass. 3850/2011; Cass. 1183/2012; Cass.
3979/2012; Cass. 12811/2012; Cass. 14529/2013; Cass. 3619/2014; Cass.
19832/2014; Cass. 10395/2017; Cass. 26285/2019; Cass. 22090/2021).
In altri termini, il giudice dell'opposizione all'esecuzione può solo controllare la persistente validità del titolo e attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (cfr. Cass. 3667/2013; Cass. 3277/2015): egli, infatti, non può esaminare le questioni che possono formare motivo di impugnazione, ovvero che
3 possono essere oggetto di un procedimento di correzione materiale.
A ben vedere, infatti, le spese di c.t.u., come richieste in precetto, sono dovute sulla base del titolo esecutivo giudiziale, i cui effetti non sono stati certamente sospesi dalla proposizione del procedimento di correzione materiale.
Per quanto attiene, invece, alle ulteriori doglianze, si evidenzia che l'infondatezza dell'opposizione con riferimento al profilo riconducibile nel paradigma dell'opposizione agli atti e l'inammissibilità della doglianza circa l'errata condanna della parte alla refusione delle spese di c.t.u. assumono significato rilevante tanto da assorbire le altre questione relative alla mancata allegazione e documentazione delle spese che, quantunque si volessero per absurdum ritenere fondate, non per questo revocherebbero in dubbio il giudizio di soccombenza dell'opponente, atteso il peso dell'infondatezza ed inammissibilità dei motivi sopra enucleati.
Quanto, infine, alla censura circa l'errore del calcolo degli interessi, se ne evidenzia l'assoluta genericità (cfr. atto di citazione e prima memoria integrativa), di talché anche per tale motivo l'opponente non potrà che essere condannata alla refusione delle spese di lite che saranno liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento, individuabile sulla scorta del valore del credito opposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti si , ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute da Parte_1
che si liquidano in € 5.077 per compensi professionali, oltre 15% Controparte_1 per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 7 gennaio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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