Articolo 241 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 240Articolo 242
Versione
24 ottobre 1989
Art. 241
(Procedimenti in corso che si trovano in una fase
diversa da quella istruttoria)
1. Salvo quanto previsto dal presente titolo, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data e' stata gia' richiesta la citazione a giudizio ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria di proscioglimento non irrevocabile, ordinanza di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero e' stato disposto il giudizio direttissimo.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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