Articolo 11 della Legge 11 gennaio 2018, n. 2
Articolo 10
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15 febbraio 2018
Art. 11.

Relazione annuale sulla mobilita' ciclistica

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta entro il 30 giugno di ogni anno alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e della legge 19 ottobre 1998, n. 366 , nella quale in particolare indica:
a) l'entita' delle risorse finanziarie stanziate e spese a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione europea per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
b) il numero e la qualita' degli interventi finanziati e realizzati con le risorse di cui alla lettera a);
c) lo stato di attuazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione nazionale;
d) i risultati conseguiti nell'incremento della mobilita' ciclistica nei centri urbani, nella riduzione del traffico automobilistico, dell'inquinamento atmosferico e dei sinistri e danni agli utenti della strada, nonche' nel rafforzamento della sicurezza della mobilita' ciclistica;
e) lo stato di attuazione dell'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto locale e regionale;
f) la partecipazione a progetti e a programmi dell'Unione europea;
g) un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell'Unione europea.
2. Entro il 1º aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla societa', sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal piano regionale della mobilita' ciclistica nel rispettivo territorio.
3. La relazione di cui al comma 1 e' pubblicata nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in formato di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all' art. 11:
- La legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1998, n. 248.
- Si riporta l' art. 68, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( Codice dell'amministrazione digitale ):
«Art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni). - (Omissis).
3. Agli effetti del presente Codice si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall' art. 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 , e secondo le tariffe determinate con le modalita' di cui al medesimo articolo.
(Omissis).».
Entrata in vigore il 15 febbraio 2018
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