Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 25/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1125/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile Il Tribunale Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1125/2024 Rg.G./F avente per oggetto: regolamento questioni genitoriali nel rito artt. 473-bis.29 cpc, promossa da:
Parte_1
(C.F. ) n. Torino il 26.6.80, res. in Agliè (TO) vicolo C.F._1
Campodoneo n. 13 impiegato, licenza media superiore, ma elettivamente domiciliato in Favria (Torino) via C. Cattaneo 6 presso lo Studio dell'Avv. Andrea Quinto BERTANO che lo rappresenta e difende per delega in atti PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nata a [...] il [...] residente in [...](To) reg. Gallese n. 11 c.f. rappresentata e difesa per delega in atti nel presente giudizio, C.F._2 tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dall'avv. Luca Fiore c dall'avv. Gabriella Tibi ed elettivamente domiciliata presso i medesimi in Ivrea (To) Corso Cavour n. 6 PARTE RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 21.2.2025 Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 11.11.2024 del seguente letterale tenore: “(…) In ottemperanza a quanto richiesto dalla S.V. Ill.ma con il provvedimento del 15.07.2024, lo scrivente difensore Avv. Bertano, con la presente memoria, precisa le seguenti conclusioni: NEL MERITO
pagina 1 di 10
Ripartite invece al 50% le spese straordinarie come previste nel Protocollo di Intesa adottato dall'ill.mo Tribunale in accordo con il locale Consiglio dell'Ordine. AMMONIRE la controparte ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 c.p.c. Con riserva di richiedere la nomina del curatore speciale ed audizione della minore ex art. 473 bis c.p.c. n. 8 In via subordinata Per l'ipotesi in cui venga disposto l'affido condivido della minore, disporne la collocazione principale presso la casa paterna e regolare conseguentemente i diritti di visita con la mamma, finanche con alternanza settimanale delle visite. Anche in questo caso, giusta l'alternanza settimanale richiesta, disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di quando la ha con sé. Ferma la ripartizione del 50% delle spese Per_1 straordinarie come previste nel Protocollo di Intesa adottato dall'ill.mo Tribunale in accordo con il locale Consiglio dell'Ordine. In via di ulteriore ed estremo subordine Per la denegata ipotesi in cui, disposto l'affido condivido della minore, il Tribunale mantenga la collocazione di presso la casa della mamma disporre che il Sig. Per_1 Parte_1 abbia modo di vedere e tenere con sé la figlia:
- a week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina con rientro presso la scuola;
- settimanalmente, in ragione dei turni lavorativi del papà, almeno due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino al mattino successivo e rientro a scuola, con pernotto presso la casa paterna.
- durante le ferie estive 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi tra le parti entro il 30 di maggio di ogni anno. Nel caso di mancato accordo un genitore lo terrà dal 1/8 al 15/8, mentre l'altro genitore dal 16/8 al 31/8, ad anni alterni.
- durante le festività natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Il regime dell'alternanza verrà applicato anche a ponti e festività Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di quando la ha con sé. Ferma Per_1 la ripartizione del 50% delle spese straordinarie come previste nel Protocollo di Intesa adottato dall'ill.mo Tribunale in accordo con il locale Consiglio dell'Ordine.”
pagina 2 di 10 - Per parte resistente come da note depositate in PCT in data 15.11.2024 del seguente letterale tenore: “(…) In ottemperanza all'ordinanza resa in data 15.7.2024 a scioglimento della riserva posta all'udienza tenutasi in pari data, parte resistente signora precisa le Controparte_1 seguenti CONCLUSIONI Voglia il Tribunale Ill.mo; Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato ogni ulteriore diritto, ragione ed azione della conchiudente in questa ed in ogni eventuale opportuna competente sede;
Respingere il ricorso ex art. 337 quinquies c.p.c. notificato dal signor per tutte le Parte_1 ragioni esposte in narrativa e per l'effetto: confermare l'affido condiviso della minore ad entrambe i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente presso la madre, prevedendo che la stessa possa vedere il padre a gradimento della stessa e previo accordo con il padre;
- confermare la contribuzione dovuta dal ricorrente alla conchiudente per il mantenimento della figlia minore nell'importo di cui al decreto n.. 5679/2011 reso dal Tribunale dei Minorenni di Piemonte e Valle d'Aosta in data 31.8.2011 e nell'importo oggi rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat dalla data del suddetto decreto – pari all'attualità ad esuro 642,23 – oltre alla suddivisione al 50% spese scolastiche e mediche non coperte dal SS . Con il favore delle spese e competenze tutte di giudizio e patrocinio oltre Iva e Cpa dovute sui compensi.
- Per il PM: V° Il Pubblico Ministero si accolgano le domande di parte resistente 04/02/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 473 bis ss cpc Parte ricorrente esponeva che dalla relazione sentimentale tra le Parti è nata la figlia in data Persona_2
22.12.2009.
- Rappresentava che tra le parti è stato emesso il decreto 5679/11 del Tribunale per i Minorenni Piemonte e Val D'Aosta depositato in data 15.9.11 disciplinante l'affidamento condiviso, le visite, il mantenimento stabilito in € 500,00 mensili oltre al 50% spese extra. Rappresentava parte ricorrente che la madre teneva condotte escludenti la figura paterna e concludeva nei seguenti sensi: “(…) AMMONIRE, ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 c.p.c., la parte convenuta affinchè ometta di ostacolare il rapporto tra padre e figlia, agevolandone gli incontri fintanto che non sarà definita l'indagine di cui infra ed il corretto svolgimento della modalità di affidamento IN VIA PRELIMINARE
- DISPORRE a mezzo del SERT competente gli esami sulla persona della sig.ra Controparte_1 per accertare l'eventuale stato di tossicodipendenza degli stessi, conviventi con Per_1
IN VIA ISTRUTTORIA
- ACQUISIRE dal Servizio Sociale C.I.S.S. 38 di Rivarolo (TO) le relazioni e tutta la documentazione relativa al percorso svolto in aiuto al nucleo di cui trattasi, comprensivo dei programmi pagina 3 di 10 di visita disposti per le parti e della/delle relazioni trasmesse all'Ill.mo Tribunale a seguito della presa in carico.
- CONFERIRE la presa in carico della minore da parte dei servizi sociali competenti, con acquisizione e trasmissione di ogni perizia eseguita sulla stessa
- DISPORRE una valutazione sulla capacità genitoriale della Sig.ra he Controparte_1 dica: esaminati gli atti ed i documenti, sentiti i genitori ed il minore nelle forme che riterrà più opportune, sentite se del caso altre figure significative di riferimento con le quali il minore abbia abitudini di vita e altresì gli insegnanti, quale sia: a) La situazione psicofisica della minoreb) La capacità della madre di rapportarsi adeguatamente nel ruolo genitoriale, se sussista intento di c.d. alienazione parentale, la qualità della relazione con la minore, la capacità di garantire la figura dell'altro C ) Se l'attuale regime di affidamento e collocazione sia atto a garantire a le principali esigenze di una serena ed equilibrata crescita psicofisica accertando Per_1
l'eventuale sussistenza di condizioni di pregiudizio per il minore indicandone le cause. d) Nell'accertamento della idoneità della convenuta a rappresentarsi come genitore valuti se essa assuma condotte che possano reputarsi di ostacolo all'esercizio congiunto della potestà genitoriale e, in ogni caso, proponga soluzioni di affidamento di maggiore beneficio per la minore. Indichi se si rendano necessari interventi di sostegno a favore della convenuta e della minore, anche attraverso la presa in carico da parte della N.P.I. e) Proponga, in esito all'accertamento di quanto sopra, un modulo di affidamento-collocazione e visite consono alle esigenze e necessità del minore. Ammettersi prove per interpello e testi sui capi di cui in premessa, chiedendo che siano sentiti sui medesimi gli Assistenti Sociali presso il C.I.S.S. 38 di Rivarolo
- ORDINARE alla convenuta la produzione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli CUD relativi agli ultimi due anni, nonché la copia degli estratti conto NEL MERITO MODIFICARE il decreto emesso dal Tribunale dei -Minori di Torino n. 5679/11 del Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta (doc. 2) del 31.8.11 disponendo che: In principalità In esito agli accertamenti istruttori anzi richiesti, ove venga accertata l'incapacità genitoriale della Sig.ra disporre l'affido esclusivo della minore al papà, con collocazione presso la Controparte_1 propria abitazione o dei nonni e/o zii paterni, e conseguente regolazione delle visite con la mammaRevocare l'obbligo a carico del padre di corresponsione di assegno di mantenimento ordinario e, valutata la condizione reddituale/patrimoniale di entrambe le parti, stabilire l'importo di contributo ordinario che la Sig.ra ebba corrispondere all'esponente. CP_1
Ripartite invece al 50% le spese straordinarie come previste nel Protocollo di Intesa adottato dall'ill.mo Tribunale in accordo con il locale Consiglio dell'Ordine. AMMONIRE la controparte ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 c.p.c. Con riserva di richiedere la nomina del curatore speciale ed audizione della minore ex art. 473 bis c.p.c. n. 8
pagina 4 di 10 In via subordinata Per l'ipotesi in cui venga disposto l'affido condivido della minore, disporne la collocazione principale presso la casa paterna e regolare conseguentemente i diritti di visita con la mamma, finanche con alternanza settimanale delle visite. Anche in questo caso, giusta l'alternanza settimanale richiesta, disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di quando la ha con sé. Ferma la ripartizione del 50% delle spese Per_1 straordinarie come previste nel Protocollo di Intesa adottato dall'ill.mo Tribunale in accordo con il locale Consiglio dell'Ordine. In via di ulteriore ed estremo subordine Per la denegata ipotesi in cui, disposto l'affido condivido della minore, il Tribunale mantenga la collocazione di presso la casa della mamma disporre che il Sig. Per_1 Parte_1 abbia modo di vedere e tenere con sé la figlia:
- a week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina con rientro presso la scuola;
- settimanalmente, in ragione dei turni lavorativi del papà, almeno due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino al mattinosuccessivo e rientro a scuola, con pernotto presso la casa paterna- durante le ferie estive 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi tra le parti entro il 30 di maggio di ogni anno. Nel caso di mancato accordo un genitore lo terrà dal 1/8 al 15/8, mentre l'altro genitore dal 16/8 al 31/8, ad anni alterni.
- durante le festività natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Il regime dell'alternanza verrà applicato anche a ponti e festività Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di quando la ha con sé. Ferma Per_1 la ripartizione del 50% delle spese straordinarie come previste nel Protocollo di Intesa adottato dall'ill.mo Tribunale in accordo con il locale Consiglio dell'Ordine.
- Si costituiva in giudizio parte resistente prendendo posizione in ordine alle richieste attoree, controdeducendo nel merito delle richieste e illustrando – ripercorrendone i Con provvedimenti via via adottati negli anni dall' – le proprie tesi difensive, vòlte al rigetto della richiesta attorea.
- Esponeva, in particolare, la parte resistente, che con decreto 3554 del 16.8.2019 il Tribunale di Ivrea aveva rigettato il ricorso attoreo, con pronuncia poi confermata con decreto 141/2020 dalla Corte d'Appello.
- Concludeva nei seguenti sensi: “(…) Voglia il Tribunale Ill.mo; Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato ogni ulteriore diritto, ragione ed azione della conchiudente in questa ed in ogni eventuale opportuna competente sede;
Respingere il ricorso ex art. 337 quinquies c.p.c. notificato dal signor per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto: - Parte_1 confermare l'affido condiviso della minore ad entrambe i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente presso la madre, prevedendo che la stessa possa vedere il padre a gradimento della stessa e previo accordo con il padre;
- confermare la contribuzione dovuta dal ricorrente alla conchiudente per il pagina 5 di 10 mantenimento della figlia minore nell'importo di cui al decreto n.. 5679/2011 reso dal Tribunale dei Minorenni di Piemonte e Valle d'Aosta in data 31.8.2011 e nell'importo oggi rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat dalla data del suddetto decreto – pari all'attualità ad euro 642,23 - oltre alla suddivisione al 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N.. Con il favore delle spese e competenze tutte di giudizio e patrocinio oltre Iva e Cpa dovute sui compensi”
- All'udienza del 15.7.2024 comparivano le Parti con i difensori ed il Servizio Sociale.
- Parte ricorrente ha dichiarato: “(…) purtroppo non vedo mai , gli accordi non sono mai
Per_1 stati rispettati. Vorrei vederla da padre. Durante la visita col Servizio Sociale stava male ha
Per_1 somatizzato e a mio avviso fin dall'inizio è stata manipolata dal contesto materno. A mio avviso è sempre mancato il buon senso. Io però vorrei avere la possibilità di esercitare la genitorialità e chiedo che ciò mi venga concesso. Quando veniva a casa mia era serena, non era a disagio. Purtroppo non
Per_1 la vedo da fine marzo / aprile 2024, dopo che è stato incaricato il Servizio Sociale. E' sicuramente mancata la comunicazione tra noi genitori. La sig.ra ha messo a conoscenza delle CP_1 Per_1 nostre problematiche, ma secondo me bisogna in realtà che i genitori comunichino tra di loro, poi avviare un percorso psicologico per la minore, poi dovrebbe poter frequentare con costanza il padre che
Per_1 non sia limitata al servizio taxi. Secondo il mio avviso la madre fa consumo di sostanze e quindi dovrebbe fare un percorso al SERD, aggiungo non solo lei ma anche il suo marito e spero Giudice che i Pt_ fatti mi smentiscano. Credo che il percorso al , in definitiva, potrebbe giovare anche a lei stessa. Desidero che viva in un ambienta sano e sereno e pertanto ritengo che il buon esempio sia
Per_1 basilare”.
- Parte resistente ha dichiarato: “(…) sta bene, non chiede del papà. Fin dal principio Per_1 padre e figlia non hanno avuto un buon rapporto. Non parlavano molto bene di me nel contesto paterno. Attualmente sono sposata e mio marito era il vicino di casa del ricorrente circa trentanni fa. Con riferimento al tema dell'equitazione le dico Giudice che all'inizio io non volevo che andasse a Per_1 cavallo, poi dissi di si solo perché lei voleva. Il nonno paterno accusò che il padre, attuale Per_1 ricorrente, doveva fare un secondo lavoro per mantenerla. Secondo me i modi del padre di approcciare a non sono corretti. Sono d'accordo per un percorso psicologico per . vuole andare Per_1 Per_1 Per_1 in Inghilterra per lo studio e poi fare le superiori in Danimarca. Confermo la disponibilità a sottopormi agli esami Serd e le dico Giudice che non vi è alcun consumo, se serve anche mio marito potrebbe eventualmente sottoporsi a esami Serd col suo consenso.”
- Il Servizio Sociale, all'udienza del 15.7.2024, rappresentava che il rapporto tra e Per_1 la madre è caratterizzato da un solido legame in quanto la minore parla e interagisce con la madre stessa. Il Servizio Sociale ha rappresentato altresì in udienza che durante la visita domiciliare la minore si è dichiarata stufa per l'ennesima volta di incontrare il servizio sociale in relazione al contesto giudiziale in essere tra i genitori rappresentando che la scuola ha segnalato al servizio sociale che esprime il proprio malessere anche a Per_1 scuola, dovendo per l'effetto iniziare un percorso di supporto psicologico.
- Le parti discutevano la controversia all'udienza del 15.7.2024; il GR riservava l'adozione di provvedimenti provvisori, e nella successiva ordinanza art 473 bis 22 cpc così si legge:
pagina 6 di 10 “(…) La presente lite vede contrapposte le Parti in ordine alle questioni genitoriali, e le richieste delle Parti come sopra riportate ne sono dimostrazione, dovendosi peraltro aggiungere che non consta in Consolle Magistrato il deposito delle successive memorie ex artt. 473 bis. 17 cpc. Al lume di quanto appena evidenziato la decisione temporanea ed urgente non può non trarre il là da quel che emerge dalla puntuale e perspicua relazione del Servizio Sociale C.I.S.S. 38 - Prot 0007159 del 01/07/2024 Tit VII Cl 9 Fasc in atti, che dà conto del motivato turbamento della minore nell'approcciare al discorso afferente il proprio rapporto con il padre (turbamento che esita, allo stato, nella di lei volontà di non frequentarlo, e che suggerisce di inserire - a favore della minore - l'incarico al servizio di psicologia dell'Età Evolutiva). In quest'ottica ritiene chi scrive (fatta naturalmente salva ogni eventuale diversa determinazione collegiale in sede di decisione della controversia) che da un lato non debba procedersi all'ascolto della minore per evitarne l'ulteriore esposizione al contesto giudiziario (la figlia ha già argomentato la propria scelta avanti al Servizio incaricato, e le visite ad una Persona ormai pressoché quindicenne sine dubio non possono essere oggetto di imposizione) e dall'altro lato debba rimettersi la causa in decisione al Collegio ex art 473 bis 28 cpc come infra specificato in parte motiva, dovendo comunque far tesoro della disponibilità manifestata dalle Parti genitoriali in lite a verbale in ordine alla di loro spontanea sottoposizione ad esami Serd (fatte salve le future determine collegiali all'esito delle acquisende relazioni tutteP.Q.M. Il Giudice Relatore pronunciando in contraddittorio tra le Parti i provvedimenti ex art 473 bis.22 cpc temporanei ed urgenti, ogni altra istanza deduzione eccezione rigettate:
1) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore nata il [...] ad [...] entrambe i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione con residenza anagrafica e collocazione abituale della minore presso la casa materna;
2) Dispone le visite padre-figlia ad esclusivo gradimento della figlia minore, con l'ausilio del Servizio Sociale anche in funzione di riavvicinamento della figlia al padre nelle scansioni organizzative e temporali meglio viste in concreto dal Servizio Sociale stesso, anche con coordinamento con il Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva;
3) Conferma l'attuale misura del mantenimento paterno nei confronti della madre a vantaggio della figlia, come da titolo giudiziale in essere tra le Parti disciplinante la materia;
4) Dispone la prosecuzione del supporto e sostegno del Servizio Sociale alla minore, con relazione di aggiornamento sulla minore e sul nucleo paterno e materno (anche con riferimento ai nuovi partners dei genitori e sui parenti frequentati assiduamente da ) da depositare in PCT entro il 20.12.2024, Per_1 anche con riferimento alla questione visite padre-figlia;
5) Dispone la presa in carico della minore nata il [...] residente con la Persona_2 madre in Rivara (To) reg. Gallese n. 11 da parte del di Controparte_1 CP_3 Controparte_4
per offrire alla minore sostegno e supporto, coordinandosi col Servizio Sociale, con relazione da
[...] depositare in Tribunale entro il 20.12.2024; 6) Dispone la presa in carico di C.F. ) n. Parte_1 C.F._1
Torino il 26.6.80, res. in Agliè (TO) vicolo Campodoneo n. 13 da parte del SERD competente su pagina 7 di 10 Agliè per – previa acquisizione del consenso del ricorrente – eseguire esami sangue/urine/capello o veriori occorrendi per appurare il non uso/uso/abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, con relazione da depositare in Tribunale entro il 20.12.2024; 7) Dispone la presa in carico di nata a [...] il [...] Controparte_1 residente in Rivara (To) reg. Gallese n. 11 da parte del SERD competente su Rivara per – previa acquisizione del consenso della resistente – eseguire esami sangue/urine/capello o veriori occorrendi per appurare il non uso/uso/abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, con relazione da depositare in Tribunale entro il 20.12.2024;
- Fissa udienza per la successiva rimessione al Collegio ex art 473 bis.22/473 bis. 28 l'udienza in trattazione sostituita ex art 127 ter cpc del giorno 15.1.2025 (senza comparizione Parti né Difensori) assegnando alle parti i seguenti termini con decorrenza scalare e anticipata: A) entro il 15.11.2024 deposito in PCT di “note scritte di precisazione conclusioni” B) entro il 16.12.2024 deposito in PCT di “comparse conclusionali” ; C) entro il 31.12.2024 deposito in PCT di “memorie di replica” anche prendendo posizione sulla relazione del Servizio Sociale, del Servizio di Psicologia e SERD incaricati. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle Parti e al PM, ai Servizi Sociali già incaricati al SERD, al Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva incaricati. Ivrea, 15.7.2024 Il Giudice Relatore (dott. Alberto Angelo Balzani)”
- Venivano acquisite relazioni del Servizio Sociale CISS 38 - - Prot 0013710 del
23/12/2024 Tit VII Cl 9 Fasc, e relazione Servizio Psicologia Età Evolutiva 137291 del
24.4.2024, attestanti il buon accudimento materno, l'assenza di ingerenza materna escludente il paterno, l'attuale assenza di desiderio per la figlia di incontrare il padre e stabilire contatti genitoriali.
- Le parti depositavano gli scritti conclusivi e la causa viene ora a decisione.
* * * La presente controversia è attraibile nel solco ordinamentale di cui all'art. 473 bis 29 cpc a mente del quale qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. In tale ottica il Tribunale deve vagliare la rilevanza delle c.d. sopravvenienze avuto riguardo ai precedenti titoli giudiziari in essere tra le Parti. Il dato giuridico è dunque dirimente, ed in tale ottica deve - da un lato - acclararsi che al lume delle relazioni del Servizio Sociale e di Psicologia Età Evolutiva in atti la figlia - che al momento in cui si scrive sta ormai vivendo nel suo Per_1 sedicesimo anno di età - ha motivatamente esplicitato la propria assenza di desiderio di vedere il padre anche per via dei trascorsi conflittuali con lo stesso, e dall'altro lato deve rilevarsi come l'unica vera – oggettiva – sopravvenienza giuridico/fattuale tecnicamente intesa (rispetto al decreto della Corte d'Appello di Torino n. cronol. 141/2020 del 05/02/2020 RG n. 663/2019 in atti) è l'esser la società presso cui lavorava il Controparte_5 ricorrente stata messa effettivamente in liquidazione (cfr doc. “d” attoreo depositato con l'istanza di modifica in PCT in data 18.11.2024 – recante visura Controparte_6
pagina 8 di 10 LIQUIDAZIONE - pag. 6) in data 8-15.10.2024, dunque post introduzione ricorso introduttivo e udienza 15.7.2024, col che viene a corroborarsi la tesi attorea dell'effettivo licenziamento subito dal ricorrente in corso di causa e susseguente flessione reddituale (pur se controbilanciata da NASPI). In un con quanto detto, tuttavia, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia corredato il ricorso introduttivo (né con le memorie art 473 bis 17 cpc, non depositate) della necessaria documentazione richiesta dalla legge (comportamento processuale rilevante ai sensi dell'art. 473 bis 18 cpc), e non abbia documentato con chiarezza i costi di locazione asseritamente sopportati (si legge testualmente a pag. 2 della istanza di modifica depositata il 18.11.2024: “(…) - Si tenga conto inoltre che il ricorrente paga per il suo alloggio la somma di euro ? (doc. f)”, senza produzione di allegato f). L'esito del complessivo bilanciamento delle opposte richieste disvela dunque un quadro chiaro, tanto in punto genitoriale (dovendo confermarsi l'affidamento condiviso della minore ai genitori con collocazione preso la madre e visite padre-figlia tenuto conto del prevalente gradimento di quest'ultima, ormai proiettata al compimento dei sedici anni ed avendo la stessa chiaramente esplicitato il desiderio di non incontrare il padre a fronte di condotte materne non escludenti la figura del padre, come emerso dalle relazioni dei servizi in atti, con conseguente rigetto della richiesta di ammonimento attorea) quanto in punto economico a fronte della variazione reddituale in pejus del ricorrente (connessa colla liquidazione della , dovendo per l'effetto disporsi una CP_5 diminuzione parzialmente controbilanciata dell'obbligo al mantenimento da fissarsi in € 400 mensili come meglio infra enucleato in parte dispositiva, tenuto conto del fatto che il padre non sopporta alcun onere di mantenimento cd diretto della figlia e che è dotato di ampia e solida capacità lavorativa. Infine, le spese di lite. L'esito della causa ha visto registrarsi la parziale soccombenza reciproca delle Parti (in punto genitoriale quanto al padre, con riferimento al crinale economico la madre), di talché appare corretto disporre ex art 92 cpc l'integrale compensazione di tutte le spese di lite tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti ogni altra domanda istanza eccezione rigettate, a parziale modifica dei Decreti 5679/2011 del Tribunale per i minorenni Piemonte Val D'Aosta, Decreto Tribunale di Ivrea n. cronol. 3554/2019 del 16/08/2019 - RG n. 2015/2018; Decreto Corte D'Appello di Torino n. cronol. 141/2020 del 05/02/2020 RG n. 663/2019 in essere tra le Parti:
- Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore in via condivisa Persona_2 ad entrambe i genitori, con collocazione abituale e residenza anagrafica presso la madre
Controparte_1
- Dispone che le visite padre-figlia avvengano sulla base del prevalente gradimento della sola figlia;
- Rigetta la richiesta di ammonimento attorea;
pagina 9 di 10 - Dispone la prosecuzione della presa in carico del Servizio Sociale e di Psicologia Età Evolutiva già incaricati in atti per offrire alla minore sostegno e supporto, dovendo i Servizi segnalare alla competente Autorità minorile eventuali disagi giuridicamente rilevanti della minore;
- Dispone che - a decorrere dal mese successivo al deposito della presente sentenza e comunque da marzo 2025 incluso, invariata per il pregresso la misura disposta nei precedenti titoli giudiziali in essere tra le Parti - ciascun genitore mantenga in via diretta la figlia quando l'ha con sè, e inoltre che il padre debba versare alla madre per il mantenimento della figlia € 400,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese rivalutabili annualmente agli indici Istat sino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Assegno unico percepito – ove spettante – come per legge.
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le Parti
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali, di Psicologia Età Evolutiva ed incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 21.2.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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