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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SCIACCA Sezione Civile Verbale della causa n. R.G. 348/2022
All'udienza del 16/4/2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi
Per l'attore opponente
nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
, res.te in Partanna Via Palermo n. 164, elettivamente C.F._1 domiciliato in Partanna Via Vittorio Emanuele n. 205 presso lo studio dell'Avv. Andrea Cannia che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'Avv. Andrea Cannia che conclude come in atti;
Per la convenuta opposta,
corrente in via San Prospero 4 in Milano, codice Controparte_1 fiscale e partita IVA , capitale sociale I.V. euro 10.000,00, e per P.IVA_1 essa (giusto atto a rogito notaio di San Donato Milanese, Persona_1 rep. 432/2018) la procuratrice codice fiscale Controparte_2
, a tanto legittimata dalla prima mandataria P.IVA_2 [...] titolare di procura (a rogito notaio Luigi Cecala, rep. Controparte_3
42685/2018) rilasciata da , in persona del direttore generale dr. CP_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura di cui alla fase Parte_2 monitoria, dall'Avv. Leonardo Blandino, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Rossella Sclafani, Via Sant'Agata dei Goti 20, in Sciacca
L'Avv. Rossella Sclafani, in sostituzione dell'avv. Blandino, conclude riportandosi ai precedenti scritti difensivi e alle note conclusive versate in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 20:30 riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 348 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
nato ad [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 res.te in Partanna Via Palermo n. 164, elettivamente domiciliato in Partanna Via
Vittorio Emanuele n. 205 presso lo studio dell'Avv. Andrea Cannia che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORE - OPPONENTE contro
corrente in via San Prospero 4 in Milano, codice fiscale e partita Controparte_1
IVA , capitale sociale I.V. euro 10.000,00, e per essa (giusta atto a rogito P.IVA_1 notaio di San Donato Milanese, rep. 432/2018) la procuratrice Persona_1 [...]
codice fiscale , a tanto legittimata dalla prima Controparte_2 P.IVA_2 mandataria titolare di procura (a rogito notaio Luigi Controparte_3
Cecala, rep. 42685/2018) rilasciata da , in persona del direttore generale dr. CP_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura di cui alla fase monitoria, Parte_2
2 dall'Avv. Leonardo Blandino, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Rossella
Sclafani, Via Sant'Agata dei Goti 20, in Sciacca
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 16/4/2025, le parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi come da verbale che precede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 31/3/2022, adiva l'intestato Tribunale di Parte_3
Sciacca, al fine di opporre il decreto ingiuntivo n. 176/2021, emesso dal Tribunale di
Sciacca, in data 30/6/2021 e notificato in data 25/2/2022, con il quale su istanza della società . u.s. veniva ingiunto all'odierno opponente di pagare entro 40 Controparte_1 giorni dalla notifica la somma di euro 7.400,09, in forza di contratto di finanziamento stipulato con la con socio unico, avente n. 338118, avente ad oggetto la Parte_4 liquidazione della somma di € 3.500,00 da rimborsarsi mediante corresponsione di 30 rate di € 137,90 ciascuna per complessivi € 4.137,00, oltre interessi come da domanda, spese per il procedimento monitorio liquidate in € 540,00 per onorari ed € 145,50 per spese oltre il 15% per spese generali, iva e CPA.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierno opponente deduceva:
- L'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per essere stato notificato oltre il termine di 60 giorni dalla data di emissione;
- Di non aver stipulato alcun contratto con e di non aver ricevuto alcuna CP_1 somma in finanziamento, per come invece rappresentato da controparte;
- Che l'acquisto per cui l'attore aveva richiesto a il finanziamento della Parte_4 somma di € 3.500,00 non è stato mai perfezionato;
- Di non avere mai avuto conoscenza dell'accettazione della richiesta né di avere mai acquistato i mobili né versato l'acconto;
- La prescrizione del diritto azionato da parte opposta.
Per tutte le ragioni sopra indicate, l'opponente concludeva: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Preliminarmente dichiarare l'inefficacia dell'opposto
d.i. per non essere stato notificato entro 60 giorni dall'emissione, subordinatamente: ritenere e
3 dichiarare che nulla deve l'opponente alla per non avere stipulato il contratto Controparte_1 posto a base della richiesta di emissione del d.i. e conseguentemente per non avere ricevuto il finanziamento descritto nel foglio con le firme dell'attore che controparte assume essere il contratto stipulato dalle parti in via subordinata si eccepisce la prescrizione ex art. 2946 c.c. del diritto di richiedere il pagamento delle somme che si assumono dovute dall'attore per essere decorsi oltre dieci anni dal giorno in cui il creditore avrebbe potuto agire per richiederne il pagamento in ogni caso revoca il d.i. con qualsiasi statuizione. Con il favore delle spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”
Con comparsa del 14/9/2022, si costituiva nel presente procedimento la CP_1 la quale concludeva affinchè il Tribunale di Sciacca volesse “ Voglia l'ill.mo Giudice
[...] adito, contrariis reiectis così giudicare, in via preliminare, accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo. Nel merito, in via principale, rigettare la svolta opposizione confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via gradata, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di per l'importo di € Controparte_1 Parte_3
7.400,09 oltre interessi legali dal 1/1/2019 sino all'effettivo soddisfo e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione istruttoria.”.
A fondamento delle proprie domande, l'opposta deduceva:
- La tempestività della notifica del decreto ingiuntivo opposto atteso che parte opposta ha provveduto ad effettuare il primo tentativo di notifica del decreto ingiuntivo in data 12/7/2021, entro il termine di 60 giorni decorrente dal deposito del provvedimento monitorio in Cancelleria da parte del Giudice;
- Che la parte opposta a seguito dell'irreperibilità dell'opponente, aveva provveduto ad effettuare due ulteriori tentativi di notifiche, l'ultimo solo dei quali si perfezionava, a far data dal 12/7/2021;
- L'infondatezza delle doglianze relative alla mancata erogazione del finanziamento e all'omesso pagamento di alcuna somma da parte del sig. ; Pt_3
- Che, trattandosi di finanziamento finalizzato, le somme erano state erogate direttamente in favore del venditore convenzionato e l'odierno opposto, come risultante dal piano di ammortamento, aveva provveduto al pagamento di 8 rate;
4 - Che già prima della notifica del decreto ingiuntivo erano state inviate al Sig. Pt_3 due solleciti di pagamento;
- Che risultano versati in atti gli estratti autentici notarili delle scritture contabili della società cedente;
- Che il credito non è prescritto essendo intervenuti atti interruttivi, come da documentazione versata in atti.
Il presente procedimento, previo esperimento della mediazione obbligatoria, veniva istruito documentalmente, con concessione dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c., all'esito del quale il procedimento veniva rinviato per decisione e discussione.
Alla udienza odierna, fissata ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., comparivano le parti che discutevano e concludevano come da note conclusive depositate in atti e verbale che precede.
All'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il Giudice dava lettura della seguente motivazione e dispositivo.
Nel merito, giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme codicistiche per lo stesso dettate.
In particolare, nel giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione al decreto ingiuntivo, il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla.
Con specifico riferimento alle regole di distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, trova applicazione il principio generale in tema di prova secondo cui spetta a chi fa valere un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tuttavia, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se da un lato, rimane invariata la posizione sostanziale delle parti, in quanto aprendosi un ordinario giudizio di cognizione, su impulso del debitore ingiunto, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, dall'altro, si assiste ad un'inversione della
5 posizione processuale delle parti, risultando così a carico del creditore opposto, avente la veste di attore in senso sostanziale ed avendo richiesto l'ingiunzione in sede monitoria, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento dell'emesso decreto ingiuntivo.
Risulta, invece, a carico della parte opponente, avente la veste di convenuto in senso sostanziale, l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del presunto debito.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, questo Tribunale ritiene che la ha dato piena prova del proprio diritto, con consequenziale rigetto Controparte_4 della spiegata opposizione.
1. Sull'inefficacia del decreto ingiuntivo per non essere stato notificato entro il termine di 60 giorni dalla data di emissione.
Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Sciacca depositato in cancelleria in data 30/6/2021.
Parte opposta procedeva, come emerge dalla produzione in atti della stessa, ad esperire un primo tentativo di notifica mediante raccomanda a/r in data 12/7/2021 (all'indirizzo di Via Don Luigi Sturzo 77, in Partanna) poi successivamente altri due tentativi, perfezionatasi poi in data 25/2/2022.
Orbene, deve ritenersi che la notifica del suddetto decreto ingiuntivo sia da considerarsi tempestiva.
Premesso che l'onere della prova della tempestività della notifica grava sul soggetto opposto, nel caso di specie tale onere è stato pienamente soddisfatto.
Come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, “il momento in cui la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante si distingue da quello in cui essa si considera tale per il destinatario, e tale regola vale tanto per le notificazioni a mezzo posta quanto per quelle eseguite direttamente dall'Ufficiale giudiziario”. (Corte di Cassazione 644/2021: In vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte risulta ormai acquisito dall'ordinamento, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994, n. 358 del 1996, n. 477 del
2002 e n. 28 del 2004, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione è destinata a svolgere – il momento in cui la notifica si deve
6 considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario;
la regola generale della distinzione dei due momenti deve essere desunta da quella espressamente prevista dall'art. 149 c.p.c., per la notificazione a mezzo posta e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, sicchè anche quest'ultima notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (v. Cass. 11995/2004, Cass. 12618/2006)).
Tale motivo di opposizione, dunque, non può trovare accoglimento.
2. Inesistenza contratto stipulato con e mancata ricezione di alcun CP_1 finanziamento.
Anche tali doglianze non appaiono meritevoli di accoglimento.
Emerge direttamente dagli atti che ha agito in via monitoria nella Controparte_1 qualità di cessionaria giusto contratto di cessione di crediti pro-soluto e in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge del 30/4/1999 n. 130 e dell'articolo 58 TUB dei crediti pecuniari in testa alla società Parte_4
Orbene, dunque, la non ha agito in virtù di contratto direttamente Controparte_1 stipulato da con la stessa ma in forza del contratto finalizzato stipulato Parte_3 con Plusvalore in data 28/2/2005, del quale l'odierno opposto non ha disconosciuto la sottoscrizione, ma piuttosto dolendosi di non avere mai ricevuto le somme indicate nel contratto medesimo.
Dalle condizioni del contratto di finanziamento al consumo versato in atti, si evince che il cliente delegava sin da allora la ad erogare le somme direttamente al Parte_4
Convenzionato, con autorizzazione a restituirla alla stessa finanziatrice nel caso in cui l'acquisto non si fosse perfezionato.
Parte opposta ha altresì versato in atti la copia dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili della società cedente ed il piano di ammortamento, con indicazione delle 8 rate corrisposte dall'opponente mediante bollettino postale.
Per un verso, dunque, in ragione del riparto dell'onere della prova come sopra riportato, parte opponente ha dato prova del titolo azionato in sede monitoria.
Per altro verso, invece, parte opponente avrebbe dovuto dimostrare i fatti impeditivi, estintivi o modificati della pretesa avversa, ai sensi dell'articolo 2967 c.c.
7 Parte opponente, invece, si è limitata a dedurre solo labialmente di non aver ricevuto le somme erogate (e comunque non avrebbe mai potuto riceverle direttamente atteso che si trattava di un contratto di finanziamento finalizzato), di non aver acquistato i mobili, per cui era stata erogata la somma all'esercente, non soddisfacendo l'onere della prova su di esso gravante. Inoltre, risultano corrisposte 8 rate mediante bollettino postale, circostanza che induce a ritenere che le censure sollevate non possano trovare accoglimento.
3. Prescrizione del diritto.
Sul punto, giova premettere in via di principio generale che giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, afferma in modo costante che nei contratti di finanziamento, compresi i contratti di credito al consumo, la prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto: l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo.
Ne discende che la prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata prevista nel contratto.
“Trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo”
(cfr. Cass. 10-09-2010 n. 19291).
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento veniva stipulato in data 28/2/2005, prevedendo il pagamento di 30 rate mensili: è dunque dalla scadenza dell'ultima rata che va computato il dies a quo per la decorrenza della prescrizione.
Orbene, parte opponente ha versato in atti due diffide comunicate in data 2015 e 2017, con le quali veniva chiesto al il pagamento delle somme poi ingiunte Parte_3 con il decreto ingiuntivo oggetto della odierna opposizione.
Tali atti hanno di certo interrotto il decorso della prescrizione, tanto da doversi considerare infondata anche tale ultima censura formulata dall'opponente.
8 Deve, infatti, evidenziarsi che tali raccomandate venivano ricevute da familiari dell'odierno opponente (suocera e cognata) e all'indirizzo in oggetto dove dunque non veniva dichiarato sconosciuto.
Inoltre, parte opponente non ha provato – se non solo labialmente – di non essere residente a quella data a quell'indirizzo, non avendo fornito alcuna prova in questo giudizio in senso contrario.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è da ritenersi infondata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, che va dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione formulata da con conferma del decreto Parte_3 ingiuntivo n. 176/2021, emesso dal Tribunale di Sciacca, in data 30/6/2021 e notificato in data 25/2/2022, che viene per l'effetto dichiarato esecutivo.
- condanna alla refusione delle spese del presente giudizio in favore Parte_3 della che si liquidano in € 1.900,00, per compensi, oltre IVA e CPA Controparte_1
e spese generali al 15% e oneri dovuti come per legge.
Così deciso in Sciacca il 16/4/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
9
All'udienza del 16/4/2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi
Per l'attore opponente
nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
, res.te in Partanna Via Palermo n. 164, elettivamente C.F._1 domiciliato in Partanna Via Vittorio Emanuele n. 205 presso lo studio dell'Avv. Andrea Cannia che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'Avv. Andrea Cannia che conclude come in atti;
Per la convenuta opposta,
corrente in via San Prospero 4 in Milano, codice Controparte_1 fiscale e partita IVA , capitale sociale I.V. euro 10.000,00, e per P.IVA_1 essa (giusto atto a rogito notaio di San Donato Milanese, Persona_1 rep. 432/2018) la procuratrice codice fiscale Controparte_2
, a tanto legittimata dalla prima mandataria P.IVA_2 [...] titolare di procura (a rogito notaio Luigi Cecala, rep. Controparte_3
42685/2018) rilasciata da , in persona del direttore generale dr. CP_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura di cui alla fase Parte_2 monitoria, dall'Avv. Leonardo Blandino, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Rossella Sclafani, Via Sant'Agata dei Goti 20, in Sciacca
L'Avv. Rossella Sclafani, in sostituzione dell'avv. Blandino, conclude riportandosi ai precedenti scritti difensivi e alle note conclusive versate in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 20:30 riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 348 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
nato ad [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 res.te in Partanna Via Palermo n. 164, elettivamente domiciliato in Partanna Via
Vittorio Emanuele n. 205 presso lo studio dell'Avv. Andrea Cannia che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORE - OPPONENTE contro
corrente in via San Prospero 4 in Milano, codice fiscale e partita Controparte_1
IVA , capitale sociale I.V. euro 10.000,00, e per essa (giusta atto a rogito P.IVA_1 notaio di San Donato Milanese, rep. 432/2018) la procuratrice Persona_1 [...]
codice fiscale , a tanto legittimata dalla prima Controparte_2 P.IVA_2 mandataria titolare di procura (a rogito notaio Luigi Controparte_3
Cecala, rep. 42685/2018) rilasciata da , in persona del direttore generale dr. CP_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura di cui alla fase monitoria, Parte_2
2 dall'Avv. Leonardo Blandino, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Rossella
Sclafani, Via Sant'Agata dei Goti 20, in Sciacca
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 16/4/2025, le parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi come da verbale che precede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 31/3/2022, adiva l'intestato Tribunale di Parte_3
Sciacca, al fine di opporre il decreto ingiuntivo n. 176/2021, emesso dal Tribunale di
Sciacca, in data 30/6/2021 e notificato in data 25/2/2022, con il quale su istanza della società . u.s. veniva ingiunto all'odierno opponente di pagare entro 40 Controparte_1 giorni dalla notifica la somma di euro 7.400,09, in forza di contratto di finanziamento stipulato con la con socio unico, avente n. 338118, avente ad oggetto la Parte_4 liquidazione della somma di € 3.500,00 da rimborsarsi mediante corresponsione di 30 rate di € 137,90 ciascuna per complessivi € 4.137,00, oltre interessi come da domanda, spese per il procedimento monitorio liquidate in € 540,00 per onorari ed € 145,50 per spese oltre il 15% per spese generali, iva e CPA.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierno opponente deduceva:
- L'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per essere stato notificato oltre il termine di 60 giorni dalla data di emissione;
- Di non aver stipulato alcun contratto con e di non aver ricevuto alcuna CP_1 somma in finanziamento, per come invece rappresentato da controparte;
- Che l'acquisto per cui l'attore aveva richiesto a il finanziamento della Parte_4 somma di € 3.500,00 non è stato mai perfezionato;
- Di non avere mai avuto conoscenza dell'accettazione della richiesta né di avere mai acquistato i mobili né versato l'acconto;
- La prescrizione del diritto azionato da parte opposta.
Per tutte le ragioni sopra indicate, l'opponente concludeva: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Preliminarmente dichiarare l'inefficacia dell'opposto
d.i. per non essere stato notificato entro 60 giorni dall'emissione, subordinatamente: ritenere e
3 dichiarare che nulla deve l'opponente alla per non avere stipulato il contratto Controparte_1 posto a base della richiesta di emissione del d.i. e conseguentemente per non avere ricevuto il finanziamento descritto nel foglio con le firme dell'attore che controparte assume essere il contratto stipulato dalle parti in via subordinata si eccepisce la prescrizione ex art. 2946 c.c. del diritto di richiedere il pagamento delle somme che si assumono dovute dall'attore per essere decorsi oltre dieci anni dal giorno in cui il creditore avrebbe potuto agire per richiederne il pagamento in ogni caso revoca il d.i. con qualsiasi statuizione. Con il favore delle spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”
Con comparsa del 14/9/2022, si costituiva nel presente procedimento la CP_1 la quale concludeva affinchè il Tribunale di Sciacca volesse “ Voglia l'ill.mo Giudice
[...] adito, contrariis reiectis così giudicare, in via preliminare, accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo. Nel merito, in via principale, rigettare la svolta opposizione confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via gradata, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di per l'importo di € Controparte_1 Parte_3
7.400,09 oltre interessi legali dal 1/1/2019 sino all'effettivo soddisfo e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione istruttoria.”.
A fondamento delle proprie domande, l'opposta deduceva:
- La tempestività della notifica del decreto ingiuntivo opposto atteso che parte opposta ha provveduto ad effettuare il primo tentativo di notifica del decreto ingiuntivo in data 12/7/2021, entro il termine di 60 giorni decorrente dal deposito del provvedimento monitorio in Cancelleria da parte del Giudice;
- Che la parte opposta a seguito dell'irreperibilità dell'opponente, aveva provveduto ad effettuare due ulteriori tentativi di notifiche, l'ultimo solo dei quali si perfezionava, a far data dal 12/7/2021;
- L'infondatezza delle doglianze relative alla mancata erogazione del finanziamento e all'omesso pagamento di alcuna somma da parte del sig. ; Pt_3
- Che, trattandosi di finanziamento finalizzato, le somme erano state erogate direttamente in favore del venditore convenzionato e l'odierno opposto, come risultante dal piano di ammortamento, aveva provveduto al pagamento di 8 rate;
4 - Che già prima della notifica del decreto ingiuntivo erano state inviate al Sig. Pt_3 due solleciti di pagamento;
- Che risultano versati in atti gli estratti autentici notarili delle scritture contabili della società cedente;
- Che il credito non è prescritto essendo intervenuti atti interruttivi, come da documentazione versata in atti.
Il presente procedimento, previo esperimento della mediazione obbligatoria, veniva istruito documentalmente, con concessione dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c., all'esito del quale il procedimento veniva rinviato per decisione e discussione.
Alla udienza odierna, fissata ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., comparivano le parti che discutevano e concludevano come da note conclusive depositate in atti e verbale che precede.
All'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il Giudice dava lettura della seguente motivazione e dispositivo.
Nel merito, giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme codicistiche per lo stesso dettate.
In particolare, nel giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione al decreto ingiuntivo, il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla.
Con specifico riferimento alle regole di distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, trova applicazione il principio generale in tema di prova secondo cui spetta a chi fa valere un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tuttavia, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se da un lato, rimane invariata la posizione sostanziale delle parti, in quanto aprendosi un ordinario giudizio di cognizione, su impulso del debitore ingiunto, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, dall'altro, si assiste ad un'inversione della
5 posizione processuale delle parti, risultando così a carico del creditore opposto, avente la veste di attore in senso sostanziale ed avendo richiesto l'ingiunzione in sede monitoria, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento dell'emesso decreto ingiuntivo.
Risulta, invece, a carico della parte opponente, avente la veste di convenuto in senso sostanziale, l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del presunto debito.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, questo Tribunale ritiene che la ha dato piena prova del proprio diritto, con consequenziale rigetto Controparte_4 della spiegata opposizione.
1. Sull'inefficacia del decreto ingiuntivo per non essere stato notificato entro il termine di 60 giorni dalla data di emissione.
Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Sciacca depositato in cancelleria in data 30/6/2021.
Parte opposta procedeva, come emerge dalla produzione in atti della stessa, ad esperire un primo tentativo di notifica mediante raccomanda a/r in data 12/7/2021 (all'indirizzo di Via Don Luigi Sturzo 77, in Partanna) poi successivamente altri due tentativi, perfezionatasi poi in data 25/2/2022.
Orbene, deve ritenersi che la notifica del suddetto decreto ingiuntivo sia da considerarsi tempestiva.
Premesso che l'onere della prova della tempestività della notifica grava sul soggetto opposto, nel caso di specie tale onere è stato pienamente soddisfatto.
Come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, “il momento in cui la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante si distingue da quello in cui essa si considera tale per il destinatario, e tale regola vale tanto per le notificazioni a mezzo posta quanto per quelle eseguite direttamente dall'Ufficiale giudiziario”. (Corte di Cassazione 644/2021: In vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte risulta ormai acquisito dall'ordinamento, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994, n. 358 del 1996, n. 477 del
2002 e n. 28 del 2004, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione è destinata a svolgere – il momento in cui la notifica si deve
6 considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario;
la regola generale della distinzione dei due momenti deve essere desunta da quella espressamente prevista dall'art. 149 c.p.c., per la notificazione a mezzo posta e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, sicchè anche quest'ultima notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (v. Cass. 11995/2004, Cass. 12618/2006)).
Tale motivo di opposizione, dunque, non può trovare accoglimento.
2. Inesistenza contratto stipulato con e mancata ricezione di alcun CP_1 finanziamento.
Anche tali doglianze non appaiono meritevoli di accoglimento.
Emerge direttamente dagli atti che ha agito in via monitoria nella Controparte_1 qualità di cessionaria giusto contratto di cessione di crediti pro-soluto e in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge del 30/4/1999 n. 130 e dell'articolo 58 TUB dei crediti pecuniari in testa alla società Parte_4
Orbene, dunque, la non ha agito in virtù di contratto direttamente Controparte_1 stipulato da con la stessa ma in forza del contratto finalizzato stipulato Parte_3 con Plusvalore in data 28/2/2005, del quale l'odierno opposto non ha disconosciuto la sottoscrizione, ma piuttosto dolendosi di non avere mai ricevuto le somme indicate nel contratto medesimo.
Dalle condizioni del contratto di finanziamento al consumo versato in atti, si evince che il cliente delegava sin da allora la ad erogare le somme direttamente al Parte_4
Convenzionato, con autorizzazione a restituirla alla stessa finanziatrice nel caso in cui l'acquisto non si fosse perfezionato.
Parte opposta ha altresì versato in atti la copia dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili della società cedente ed il piano di ammortamento, con indicazione delle 8 rate corrisposte dall'opponente mediante bollettino postale.
Per un verso, dunque, in ragione del riparto dell'onere della prova come sopra riportato, parte opponente ha dato prova del titolo azionato in sede monitoria.
Per altro verso, invece, parte opponente avrebbe dovuto dimostrare i fatti impeditivi, estintivi o modificati della pretesa avversa, ai sensi dell'articolo 2967 c.c.
7 Parte opponente, invece, si è limitata a dedurre solo labialmente di non aver ricevuto le somme erogate (e comunque non avrebbe mai potuto riceverle direttamente atteso che si trattava di un contratto di finanziamento finalizzato), di non aver acquistato i mobili, per cui era stata erogata la somma all'esercente, non soddisfacendo l'onere della prova su di esso gravante. Inoltre, risultano corrisposte 8 rate mediante bollettino postale, circostanza che induce a ritenere che le censure sollevate non possano trovare accoglimento.
3. Prescrizione del diritto.
Sul punto, giova premettere in via di principio generale che giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, afferma in modo costante che nei contratti di finanziamento, compresi i contratti di credito al consumo, la prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto: l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo.
Ne discende che la prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata prevista nel contratto.
“Trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo”
(cfr. Cass. 10-09-2010 n. 19291).
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento veniva stipulato in data 28/2/2005, prevedendo il pagamento di 30 rate mensili: è dunque dalla scadenza dell'ultima rata che va computato il dies a quo per la decorrenza della prescrizione.
Orbene, parte opponente ha versato in atti due diffide comunicate in data 2015 e 2017, con le quali veniva chiesto al il pagamento delle somme poi ingiunte Parte_3 con il decreto ingiuntivo oggetto della odierna opposizione.
Tali atti hanno di certo interrotto il decorso della prescrizione, tanto da doversi considerare infondata anche tale ultima censura formulata dall'opponente.
8 Deve, infatti, evidenziarsi che tali raccomandate venivano ricevute da familiari dell'odierno opponente (suocera e cognata) e all'indirizzo in oggetto dove dunque non veniva dichiarato sconosciuto.
Inoltre, parte opponente non ha provato – se non solo labialmente – di non essere residente a quella data a quell'indirizzo, non avendo fornito alcuna prova in questo giudizio in senso contrario.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è da ritenersi infondata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, che va dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione formulata da con conferma del decreto Parte_3 ingiuntivo n. 176/2021, emesso dal Tribunale di Sciacca, in data 30/6/2021 e notificato in data 25/2/2022, che viene per l'effetto dichiarato esecutivo.
- condanna alla refusione delle spese del presente giudizio in favore Parte_3 della che si liquidano in € 1.900,00, per compensi, oltre IVA e CPA Controparte_1
e spese generali al 15% e oneri dovuti come per legge.
Così deciso in Sciacca il 16/4/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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