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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 290/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 290 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 14.01.2025, avente a oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, nata a [...] – Edo State (Nigeria) il 13.05.1980, Parte_1
elettivamente domiciliata in Crotone (Kr), alla via Libertà n. 27, presso lo studio legale dell'Avv. Assunta Fico, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
nato in [...] il giorno 01.04.1991, elettivamente CP_1
domiciliato in Crotone (Kr), al Vico Municipio n. 8, presso lo studio legale dell'Avv.
Fabio Lucà, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 a 7 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso depositato il 19.03.2024, parte ricorrente, premettendo di aver intrapreso, fin dall'anno 2019, un rapporto di convivenza more uxorio con il resistente, che si è interrotto nel dicembre 2023 e dal quale sono nati due figli , nato a Per_1
Locri (RC) il 24.02.2020, e nato a [...] il [...], Persona_2
ha adito il Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori. In particolare, la ricorrente ha chiesto: “nell'interesse esclusivo dei minori, immediatamente inaudita altera parte, disporre l'affidamento condiviso dei minori
e , alle seguenti condizioni: i sig.ri e il sig. Per_1 Persona_2 Parte_1 CP_1
vivranno separatamente, ognuno libero di fissare la propria residenza ove ritengono più
[...]
opportuno, con riguardo però alle esigenze di vita dei figli minori;
i figli minori e Per_1 Per_2
saranno collocati presso la madre;
il padre avrà diritto di vedere i figli tutte le volte che
[...]
vorrà nei modi e negli orari concordati con la madre previo accordo anche telefonico con un preavviso di almeno 24 ore e compatibilmente con le esigenze scolastiche dei figli;
sul mantenimento economico, stante le precarie condizioni di lavoro della ricorrente e le capacità economiche del sig.
nonché le condizioni di affidamento di cui sopra, disporre che lo stesso venga così CP_1
modulato: - il sig. corrisponderà alla , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento dei figli, la somma pari ad € 600,00 mensili con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro i primi 5 giorni del mese. Lo stesso dovrà rimborsare inoltre al genitore anticipatario il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN nonché il 50% delle spese scolastiche, straordinarie o ludiche per i minori. Dette somme saranno versate dal sig. entro cinque giorni dalla richiesta documentata;
-ammonire il Sig. ai sensi CP_1 CP_1
dell'art. 473 bis 39 c.p.c.”.
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha confermato di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con la ricorrente dal quale sono nati i due figli;
di aver successivamente contratto matrimonio con la sig.ra nel gennaio del Parte_2
2024; di percepire una retribuzione mensile che varia dagli euro 800,00 agli euro
Pag. 2 a 7 1.400,00 e di aver sempre contribuito negli anni al mantenimento dei due figli. Il resistente, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di: “disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e;
affidare il collocamento dei figli presso la Per_1 Persona_3
madre, con la quale condivideranno la residenza e la dimora principale, anche ai fini anagrafici;
disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i minori, dal lunedì al sabato dalle ore 18 alle ore
21.30 e la domenica dalle 10:00 alle 21:00, sempre nel rispetto delle loro esigenze scolastiche e degli impegni lavorativi del resistente, ed in ogni caso salvo diverso accordo scritto tra le parti;
per quanto riguarda la regolamentazione delle festività, i figli trascorreranno a turno con il padre e la madre, le vacanze di Natale, Pasqua, festività e ponti infra-annuali, salvo diverso accordo tra le parti: tenuto conto della situazione reddituale di entrambi i genitori, degli assegni familiari percepiti dalla madre, in considerazione anche delle esigenze attuali dei figli, i quali cenano tutti i giorni con il padre e del tenore di vita sin ora da loro goduto, il sig. si impegnerà a provvedere Pt_3
al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma totale di € 300,00, rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
oltre al pagamento per metà delle spese straordinarie, debitamente documentate, sino alla concorrenza del
50% della spesa stabilita;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi ex art 93 c.p.c.”.
Alla prima udienza, il Giudice delegato ha sentito le parti e, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, ha riservato la pronuncia dei provvedimenti provvisori e urgenti. Con ordinanza del 12.07.2024, a scioglimento della riserva assunta, sono stati adottati i provvedimenti provvisori che seguono: “Dispone l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre;
Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo miglior accordo tra le parti, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 18:00 alle 21:30 e le domeniche alternate dalle ore 10:00 alle ore 19:00 tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche e diverse dei minori;
nonché, ad anni alterni con la madre, nelle giornate di Natale o S. Stefano, Capodanno o Epifania, Pasqua o Pasquetta e per un periodo continuativo di quindici giorni durante l'estate, escluso il pernottamento, che, in caso di disaccordo tra le parti, viene fissato nel periodo dal giorno 1 luglio al giorno 15 luglio, oppure dal giorno 1 agosto al giorno 15 agosto;
Dispone che i genitori collaborino per una gestione coesa della genitorialità in vista del benessere psicologico dei figli minori;
Dispone che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
congiuntamente, invece, per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori;
Dispone che i genitori si informino reciprocamente e
Pag. 3 a 7 regolarmente sulle questioni significative relative ai figli, mantenendo attivi canali diretti di comunicazione, anche telefonici, scambiandosi i relativi recapiti;
Dispone che versi CP_1
mensilmente a favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento dei figli, la somma di euro 400,00 (quattrocento/00), a decorrere dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
Dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche
e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate”. Il Giudice delegato, inoltre, disattese le richieste istruttorie di parte resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il giudizio per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.. Con ordinanza del 14.01.2025, la causa è stata rimessa in decisione davanti al Collegio.
§ 2. Va premesso che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bi-genitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori.
Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori". È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, come ribadito con la più recente riforma sulla filiazione (d.lgs.
154/2013), “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.). Tale accertamento non può che essere condotto sulla base delle
Pag. 4 a 7 informazioni acquisite al processo o tramite l'iniziativa delle parti o in esercizio dei poteri officiosi di cui è investito il giudice in una materia in cui sono coinvolti diritti indisponibili.
§ 2.1 Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse dei minori, in mancanza di elementi di segno contrario.
Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso a entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, dove i minori hanno uno stabile equilibrio di vita.
§ 2.2 Quanto al diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene opportuno prevedere una regolamentazione completa, nel rispetto del principio di bi-genitorialità; in particolare, ritiene che possa essere confermata la disciplina prevista in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, atteso che non sono intervenute sopravvenienze legittimanti una modifica delle suddette statuizioni.
§ 2.3 Per quanto riguarda, invece, il mantenimento dei figli minorenni, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento.
Pertanto, la madre, convivendo con i bambini, provvederà direttamente al loro sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento.
Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli, va considerata l'età dei minori e (rispettivamente di cinque anni e di due anni) Per_2
e i relativi impegni di istruzione, di vita e di relazione degli stessi;
i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non convivente, alla luce del calendario di incontri vigente;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre;
la circostanza che svolge attività lavorativa da cui derivano i seguenti redditi: CUD anno Parte_4
Pag. 5 a 7 2022 (relativo all'anno 2021) reddito pari a euro 10.869,23; CUD anno 2023 (relativo all'anno 2022) reddito imponibile ai fini previdenziali pari a euro 16.908,00; CUD anno
2024 (relativo all'anno 2023) reddito pari a euro 19.924,32.
Alla luce di tali elementi, ritiene il Tribunale congruo fissare in euro 400,00
(quattrocento/00) mensili, il contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse dei figli, in ragione di euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT.
Tale somma andrà versata alla madre dei ragazzi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va osservato, in merito, che la circostanza che il resistente ha contratto matrimonio dopo la fine della relazione con la ricorrente e che ha ottenuto il nullaosta al ricongiungimento con la moglie non costituisce di per sé condizione sopraggiunta idonea a determinare una riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in fase di provvedimenti provvisori e urgenti, anche tenuto conto che, allo stato, il ricongiungimento non è stato provato.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate.
§ 2.4 Deve essere ritenuta rinunciata, infine, la domanda avanzata da parte ricorrente di ammonimento nei confronti di ai sensi dell'art. 473 bis.39 CP_1
c.p.c., atteso che non è stata riproposta nelle note di precisazione delle conclusioni.
§ 3. Quanto alle spese di giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ritiene il Tribunale che ricorrono eccezionali ragioni per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento introdotto da nei confronti di per la regolamentazione dell'esercizio Parte_1 CP_1
Pag. 6 a 7 della responsabilità genitoriale, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre;
2. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo miglior accordo tra le parti, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 18:00 alle 21:30 e le domeniche alternate dalle ore 10:00 alle ore 19:00 tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche e diverse dei minori;
nonché, ad anni alterni con la madre, nelle giornate di
Natale o S. Stefano, Capodanno o Epifania, Pasqua o Pasquetta e per un periodo continuativo di quindici giorni durante l'estate, escluso il pernottamento, che, in caso di disaccordo tra le parti, viene fissato nel periodo dal giorno 1 luglio al giorno 15 luglio, oppure dal giorno 1 agosto al giorno 15 agosto;
3. Dispone che versi mensilmente a favore di , entro CP_1 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 400,00 (quattrocento/00), a decorrere dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
4. Dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate;
5. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 28.02.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Valentina Andrizzi dott. Andrea Amadei
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 290 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 14.01.2025, avente a oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, nata a [...] – Edo State (Nigeria) il 13.05.1980, Parte_1
elettivamente domiciliata in Crotone (Kr), alla via Libertà n. 27, presso lo studio legale dell'Avv. Assunta Fico, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
nato in [...] il giorno 01.04.1991, elettivamente CP_1
domiciliato in Crotone (Kr), al Vico Municipio n. 8, presso lo studio legale dell'Avv.
Fabio Lucà, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 a 7 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso depositato il 19.03.2024, parte ricorrente, premettendo di aver intrapreso, fin dall'anno 2019, un rapporto di convivenza more uxorio con il resistente, che si è interrotto nel dicembre 2023 e dal quale sono nati due figli , nato a Per_1
Locri (RC) il 24.02.2020, e nato a [...] il [...], Persona_2
ha adito il Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori. In particolare, la ricorrente ha chiesto: “nell'interesse esclusivo dei minori, immediatamente inaudita altera parte, disporre l'affidamento condiviso dei minori
e , alle seguenti condizioni: i sig.ri e il sig. Per_1 Persona_2 Parte_1 CP_1
vivranno separatamente, ognuno libero di fissare la propria residenza ove ritengono più
[...]
opportuno, con riguardo però alle esigenze di vita dei figli minori;
i figli minori e Per_1 Per_2
saranno collocati presso la madre;
il padre avrà diritto di vedere i figli tutte le volte che
[...]
vorrà nei modi e negli orari concordati con la madre previo accordo anche telefonico con un preavviso di almeno 24 ore e compatibilmente con le esigenze scolastiche dei figli;
sul mantenimento economico, stante le precarie condizioni di lavoro della ricorrente e le capacità economiche del sig.
nonché le condizioni di affidamento di cui sopra, disporre che lo stesso venga così CP_1
modulato: - il sig. corrisponderà alla , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento dei figli, la somma pari ad € 600,00 mensili con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro i primi 5 giorni del mese. Lo stesso dovrà rimborsare inoltre al genitore anticipatario il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN nonché il 50% delle spese scolastiche, straordinarie o ludiche per i minori. Dette somme saranno versate dal sig. entro cinque giorni dalla richiesta documentata;
-ammonire il Sig. ai sensi CP_1 CP_1
dell'art. 473 bis 39 c.p.c.”.
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha confermato di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con la ricorrente dal quale sono nati i due figli;
di aver successivamente contratto matrimonio con la sig.ra nel gennaio del Parte_2
2024; di percepire una retribuzione mensile che varia dagli euro 800,00 agli euro
Pag. 2 a 7 1.400,00 e di aver sempre contribuito negli anni al mantenimento dei due figli. Il resistente, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di: “disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e;
affidare il collocamento dei figli presso la Per_1 Persona_3
madre, con la quale condivideranno la residenza e la dimora principale, anche ai fini anagrafici;
disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i minori, dal lunedì al sabato dalle ore 18 alle ore
21.30 e la domenica dalle 10:00 alle 21:00, sempre nel rispetto delle loro esigenze scolastiche e degli impegni lavorativi del resistente, ed in ogni caso salvo diverso accordo scritto tra le parti;
per quanto riguarda la regolamentazione delle festività, i figli trascorreranno a turno con il padre e la madre, le vacanze di Natale, Pasqua, festività e ponti infra-annuali, salvo diverso accordo tra le parti: tenuto conto della situazione reddituale di entrambi i genitori, degli assegni familiari percepiti dalla madre, in considerazione anche delle esigenze attuali dei figli, i quali cenano tutti i giorni con il padre e del tenore di vita sin ora da loro goduto, il sig. si impegnerà a provvedere Pt_3
al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma totale di € 300,00, rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
oltre al pagamento per metà delle spese straordinarie, debitamente documentate, sino alla concorrenza del
50% della spesa stabilita;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi ex art 93 c.p.c.”.
Alla prima udienza, il Giudice delegato ha sentito le parti e, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, ha riservato la pronuncia dei provvedimenti provvisori e urgenti. Con ordinanza del 12.07.2024, a scioglimento della riserva assunta, sono stati adottati i provvedimenti provvisori che seguono: “Dispone l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre;
Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo miglior accordo tra le parti, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 18:00 alle 21:30 e le domeniche alternate dalle ore 10:00 alle ore 19:00 tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche e diverse dei minori;
nonché, ad anni alterni con la madre, nelle giornate di Natale o S. Stefano, Capodanno o Epifania, Pasqua o Pasquetta e per un periodo continuativo di quindici giorni durante l'estate, escluso il pernottamento, che, in caso di disaccordo tra le parti, viene fissato nel periodo dal giorno 1 luglio al giorno 15 luglio, oppure dal giorno 1 agosto al giorno 15 agosto;
Dispone che i genitori collaborino per una gestione coesa della genitorialità in vista del benessere psicologico dei figli minori;
Dispone che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
congiuntamente, invece, per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori;
Dispone che i genitori si informino reciprocamente e
Pag. 3 a 7 regolarmente sulle questioni significative relative ai figli, mantenendo attivi canali diretti di comunicazione, anche telefonici, scambiandosi i relativi recapiti;
Dispone che versi CP_1
mensilmente a favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento dei figli, la somma di euro 400,00 (quattrocento/00), a decorrere dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
Dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche
e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate”. Il Giudice delegato, inoltre, disattese le richieste istruttorie di parte resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il giudizio per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.. Con ordinanza del 14.01.2025, la causa è stata rimessa in decisione davanti al Collegio.
§ 2. Va premesso che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bi-genitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori.
Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori". È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, come ribadito con la più recente riforma sulla filiazione (d.lgs.
154/2013), “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.). Tale accertamento non può che essere condotto sulla base delle
Pag. 4 a 7 informazioni acquisite al processo o tramite l'iniziativa delle parti o in esercizio dei poteri officiosi di cui è investito il giudice in una materia in cui sono coinvolti diritti indisponibili.
§ 2.1 Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse dei minori, in mancanza di elementi di segno contrario.
Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso a entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, dove i minori hanno uno stabile equilibrio di vita.
§ 2.2 Quanto al diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene opportuno prevedere una regolamentazione completa, nel rispetto del principio di bi-genitorialità; in particolare, ritiene che possa essere confermata la disciplina prevista in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, atteso che non sono intervenute sopravvenienze legittimanti una modifica delle suddette statuizioni.
§ 2.3 Per quanto riguarda, invece, il mantenimento dei figli minorenni, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento.
Pertanto, la madre, convivendo con i bambini, provvederà direttamente al loro sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento.
Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli, va considerata l'età dei minori e (rispettivamente di cinque anni e di due anni) Per_2
e i relativi impegni di istruzione, di vita e di relazione degli stessi;
i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non convivente, alla luce del calendario di incontri vigente;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre;
la circostanza che svolge attività lavorativa da cui derivano i seguenti redditi: CUD anno Parte_4
Pag. 5 a 7 2022 (relativo all'anno 2021) reddito pari a euro 10.869,23; CUD anno 2023 (relativo all'anno 2022) reddito imponibile ai fini previdenziali pari a euro 16.908,00; CUD anno
2024 (relativo all'anno 2023) reddito pari a euro 19.924,32.
Alla luce di tali elementi, ritiene il Tribunale congruo fissare in euro 400,00
(quattrocento/00) mensili, il contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse dei figli, in ragione di euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT.
Tale somma andrà versata alla madre dei ragazzi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va osservato, in merito, che la circostanza che il resistente ha contratto matrimonio dopo la fine della relazione con la ricorrente e che ha ottenuto il nullaosta al ricongiungimento con la moglie non costituisce di per sé condizione sopraggiunta idonea a determinare una riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in fase di provvedimenti provvisori e urgenti, anche tenuto conto che, allo stato, il ricongiungimento non è stato provato.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate.
§ 2.4 Deve essere ritenuta rinunciata, infine, la domanda avanzata da parte ricorrente di ammonimento nei confronti di ai sensi dell'art. 473 bis.39 CP_1
c.p.c., atteso che non è stata riproposta nelle note di precisazione delle conclusioni.
§ 3. Quanto alle spese di giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ritiene il Tribunale che ricorrono eccezionali ragioni per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento introdotto da nei confronti di per la regolamentazione dell'esercizio Parte_1 CP_1
Pag. 6 a 7 della responsabilità genitoriale, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre;
2. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo miglior accordo tra le parti, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 18:00 alle 21:30 e le domeniche alternate dalle ore 10:00 alle ore 19:00 tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche e diverse dei minori;
nonché, ad anni alterni con la madre, nelle giornate di
Natale o S. Stefano, Capodanno o Epifania, Pasqua o Pasquetta e per un periodo continuativo di quindici giorni durante l'estate, escluso il pernottamento, che, in caso di disaccordo tra le parti, viene fissato nel periodo dal giorno 1 luglio al giorno 15 luglio, oppure dal giorno 1 agosto al giorno 15 agosto;
3. Dispone che versi mensilmente a favore di , entro CP_1 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 400,00 (quattrocento/00), a decorrere dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
4. Dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate;
5. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 28.02.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Valentina Andrizzi dott. Andrea Amadei
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