2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447 , con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 , nel rispetto della normativa comunitaria in materia;
b) definizione dei criteri per la ((. . .)) determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materiadi inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002 .
3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonche' con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l'esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Contestualmente all'attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1.
(( 5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3 , comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditorie acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato )) ((4)) 6. L' articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 , e' abrogato.
(( 6-bis. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , e' sostituita dalla seguente: "f) l'indicazione, con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico" )) 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
------------- AGGIORNAMENTO (4)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 29 maggio 2013, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 5/6/2013, n. 23), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96 , che ha sostituito il comma 5 del presente articolo.