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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5156 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al RGN 245/2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]di Atella (Ce) alla Parte_1
Via N.Paganini,3, C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli alla C.F._1
Via C. Console,3, presso lo studio dell'Avv. Francesca Sorvillo dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti depositata il 21.10.2025
Appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellato non costituito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 700/2023 del 20.1.2023 emessa nel processo a carico di CP_1
a definizione dell'appello proposto ex art. 576 cpp dalla parte civile
[...] Parte_1
per la riforma, ai soli effetti civili, della sentenza del tribunale di Napoli Nord del
[...]
3.9.2020, che aveva mandato assolto il predetto imputato, la Corte d'Appello di Napoli -III sezione Penale dichiarava, ai sensi dell'art. 573 comma 1 bis cpp, la propria incompetenza funzionale sull'impugnazione, rinviando per la prosecuzione al giudice civile.
2. Il procedimento veniva iscritto d'ufficio al RGN 245/2025 della sezione civile della
Corte e ne veniva fissata la prosecuzione, giusta decreto del 23.1.2025.
3. All'udienza collegiale del 22.10.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, questa Collegio prendeva atto della rinuncia all'impugnazione dell'appellante Parte_1
formulata nelle note scritte depositate il 21.10.2025, con allegata procura alle liti
[...]
rilasciata all'avv. Francesca Sorvillo, e, indi, previa positiva verifica della corretta instaurazione del contraddittorio e della mancata costituzione dell'appellato, sull'istanza di estinzione del giudizio avanzata dall'appellante riservava la decisione.
4. Ritiene la Corte che la rinuncia all'impugnazione contenuta nelle note depositate il
21.10.2025, a firma dell'avv. Francesca Sorvillo, dotata di procura speciale, con richiesta di estinzione del giudizio vada interpretata come rinuncia agli atti ex art. 306 cpc e, poiché non vi è costituzione dell'appellato, non richiede alcuna accettazione per determinare l'effetto invocato dall'appallante.
5. In ordine alle spese del presente grado, deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'articolo 306 c.p.c., per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo", regola che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese (Cass. Ordinanza n. 5250/18).
6. Nel caso in esame, tuttavia, non è luogo a provvedersi sulle spese del grado dell'appellato in ragione della sua contumacia. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli-seconda sezione civile definitivamente pronunziando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
a) dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
b) nulla per le spese del grado
Così deciso in Napoli, li 22.10.2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al RGN 245/2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]di Atella (Ce) alla Parte_1
Via N.Paganini,3, C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli alla C.F._1
Via C. Console,3, presso lo studio dell'Avv. Francesca Sorvillo dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti depositata il 21.10.2025
Appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellato non costituito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 700/2023 del 20.1.2023 emessa nel processo a carico di CP_1
a definizione dell'appello proposto ex art. 576 cpp dalla parte civile
[...] Parte_1
per la riforma, ai soli effetti civili, della sentenza del tribunale di Napoli Nord del
[...]
3.9.2020, che aveva mandato assolto il predetto imputato, la Corte d'Appello di Napoli -III sezione Penale dichiarava, ai sensi dell'art. 573 comma 1 bis cpp, la propria incompetenza funzionale sull'impugnazione, rinviando per la prosecuzione al giudice civile.
2. Il procedimento veniva iscritto d'ufficio al RGN 245/2025 della sezione civile della
Corte e ne veniva fissata la prosecuzione, giusta decreto del 23.1.2025.
3. All'udienza collegiale del 22.10.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, questa Collegio prendeva atto della rinuncia all'impugnazione dell'appellante Parte_1
formulata nelle note scritte depositate il 21.10.2025, con allegata procura alle liti
[...]
rilasciata all'avv. Francesca Sorvillo, e, indi, previa positiva verifica della corretta instaurazione del contraddittorio e della mancata costituzione dell'appellato, sull'istanza di estinzione del giudizio avanzata dall'appellante riservava la decisione.
4. Ritiene la Corte che la rinuncia all'impugnazione contenuta nelle note depositate il
21.10.2025, a firma dell'avv. Francesca Sorvillo, dotata di procura speciale, con richiesta di estinzione del giudizio vada interpretata come rinuncia agli atti ex art. 306 cpc e, poiché non vi è costituzione dell'appellato, non richiede alcuna accettazione per determinare l'effetto invocato dall'appallante.
5. In ordine alle spese del presente grado, deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'articolo 306 c.p.c., per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo", regola che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese (Cass. Ordinanza n. 5250/18).
6. Nel caso in esame, tuttavia, non è luogo a provvedersi sulle spese del grado dell'appellato in ragione della sua contumacia. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli-seconda sezione civile definitivamente pronunziando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
a) dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
b) nulla per le spese del grado
Così deciso in Napoli, li 22.10.2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Alessandra Piscitiello