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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1548/2021 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.09.2024, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
, P. IVA ), in persona dell'amministratore delegato e legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante, dott. , elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Citriniti Parte_2
n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Pallone, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pedrizzi, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(CF ), elettivamente domiciliato in Corigliano Controparte_1 C.F._1
Calabro (CS), presso lo studio dell'Avv. Antonio Giovanni Fusaro, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO nonché
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
1 Per“Voglia l'ecc.ma Corte adita, Controparte_3 contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n.
358/2021 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata in data 01.04.2021, emessa nel giudizio di opposizione ex art. 615 I co. cpc e 617 cpc, iscritto al n. R.G. 1656/2017, non notificata, emessa dal Tribunale di Savona nel giudizio R.G. n. 1656/2017,
a) accertato e dichiarato che la vanta un credito nei confronti del sig. Controparte_3 di € 15.408,79 oltre interessi al tasso legale dal 15.06.2015, per l'effetto Controparte_1 rigettare l'opposizione da questi proposta avverso la cartella di pagamento n.
03420170005714622000.
Con vittoria di spese e compensi per il doppio grado di giudizio”.
Per “voglia l'ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: Controparte_1
1) Dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'avverso appello.
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese del grado da distrarre ex art 93 c.p.c.”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato il 26/05/2017, ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, davanti al Controparte_2
Tribunale di Castrovillari proponendo l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
03420170005714622000, emessa da e notificata in data Controparte_4
28/03/2017, con la quale le è stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro
15.926,31 per un presunto credito vantato da Controparte_3
[...]
A fondamento dell'opposizione l'attore ha assunto che:
➢ in data 28/03/2017, Equitalia Sud s.p.a. gli ha notificato la cartella di pagamento n.
03420170005714622000, con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di €
15.926,31;
➢ nella descrizione della suddetta cartella vi era la seguente indicazione: “Partita
2016001000000001001IV201603233589 – 23997600000000 RECUPERO AGEVOLAZ.
L. 662/96 COMUNICAZIONE DI SURROGA MCC A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI
GARANZIA SULL'OPERAZIONE N. 239976…cod. tributo 1c06 revoca contributo concesso importo dovuto a seguito di garanzia fondo pubblico 662/96 e interessi sulla somma richiesta”;
➢ alla base della cartella esattoriale non vi è stato alcun titolo esecutivo che ha giustificato la sua emissione, in quanto l'attore non ha né chiesto e né ottenuto alcun beneficio pubblico
2 ai sensi della L. n. 662/96, nonché non ha mai avuto alcun tipo di rapporto con
[...]
Controparte_3
➢ la cartella risulta carente di motivazione.
In ragione dell'assenza dei requisiti minimi per poter garantire il diritto di difesa e dell'insussistenza di una ragione di credito, ha chiesto l'annullamento della Controparte_1
cartella esattoriale impugnata.
Incardinato il procedimento n. 1656/2017 R.G.A.C., con comparsa depositata l'11/09/2017 si è costituita in giudizio l' in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto, perché infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
quale ente impositore e soggetto titolare del credito, ha eccepito il Controparte_3
difetto di legittimazione passiva per estraneità al rapporto obbligatorio sottostante alla cartella esattoriale impugnata e ha evidenziato che la lamentata carenza di motivazione è stata eccepita oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c.
Autorizzata la chiamata, in data 22 ottobre 2019 è costituita in giudizio
[...]
in persona dell'Amministratore Delegato suo legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, deducendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta perché infondata. In via preliminare, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. perché tardivamente proposta. Sul punto, ha rilevato che la notifica della cartella è avvenuta in data 28/03/2017 mentre l'opposizione è stata notificata solo in data 26/05/2017 e, dunque, oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
Nel merito, invece, ha rappresentato che:
➢ con delibera del 5/07/2012, il Comitato di Gestione del Fondo ha ammesso la ditta all'intervento agevolativo e le ha concesso una garanzia diretta del 70% Controparte_1
sul finanziamento a essa erogato dalla Banca Carime s.p.a.;
➢ a seguito dell'insolvenza della suddetta ditta, Banca Carime s.p.a. ha provveduto a escutere la garanzia del fondo e con delibera del 21/05/2015 Controparte_3
ha disposto la liquidazione della perdita della somma erogata pari a euro
[...]
15.408,79;
➢ in data 9/06/2015, ha comunicato a Controparte_3
Banca Carime di aver disposto l'ordinativo di accredito della suddetta somma;
3 ➢ con tale erogazione in favore di Banca Carime, Controparte_3
ha acquisito per conto del ai sensi degli artt. 1203 c.c. e 2 comma 4
[...] CP_6
del DM 20.6.2005, il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite;
➢ si è surrogata nei diritti della Banca Controparte_3
finanziatrice inoltrando in data 23/03/2016 all'impresa debitrice e ai garanti la comunicazione di surroga con la quale è stato formalizzato il credito del nei CP_6
confronti dei suddetti debitori, invitandoli all'adempimento spontaneo del debito;
➢ successivamente alla detta comunicazione, in data 18/042016 e 22/06/2016, la ditta ha inoltrato richiesta di accesso agli atti alla Controparte_1 [...]
Controparte_3
➢ con riscontro avvenuto a mezzo pec del 22/06/2016, è stato rappresentato alla ditta mutuataria il ruolo svolto da nelle Controparte_3
operazioni di finanziamento che ha riguardato la ditta richiedente;
➢ non essendo, però, pervenuto alcun pagamento, Controparte_3
ha proceduto ad avviare, in forza dell'art. 9, comma 5 del D.Lgs. 123/1998
[...]
e ai sensi dell'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988 (ora art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999), la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del CP_6
Con sentenza n. 358/2021, pubblicata il 01/04/2021, il Tribunale di Castrovillari ha: 1) accolto l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annullato la cartella di pagamento n. Controparte_1
03420170005714622000, dichiarando non dovute le somme in essa portate;
2) condannato
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
a rifondere - in favore dell'opponente - le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.700,00, di cui € 264,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) compensato integralmente le spese di lite tra l'opponente e . Controparte_2
In estrema sintesi, il Tribunale ha accolto l'opposizione per le seguenti ragioni di diritto.
In relazione alla carenza di motivazione della cartella esattoriale impugnata, il giudice di prime cure ha rilevato che la cartella di pagamento n. 03420170005714622000 è stata pacificamente notificata in data 28/3/2017 mentre l'atto di citazione in opposizione è stato depositato in cancelleria il 30/05/2017 e la relativa notifica risale al 26/05/2017. Pertanto, tale censura è stata
4 ritenuta inammissibile perché proposta tardivamente, nello specifico oltre il termine decadenziale di 20 giorni dall'avvenuta notifica della stessa.
Tuttavia, ha anche dato atto della circostanza per cui la cartella è stata redatta in conformità al modello ministeriale, in base al quale la motivazione può avvenire mediante il richiamo agli atti presupposti che, in quanto già ricevuti dalla stessa parte, sono da ritenersi già conosciuti dal destinatario e non necessitano, pertanto, di allegazione all'atto impugnato.
Successivamente ha richiamato le norme e i principi relativi all'ipotesi di costituzione in giudizio del contumace, evidenziando che in ossequio a quanto previsto dall'art. 293 c.p.c. il contumace può costituirsi in giudizio fino a quando non sia effettivamente intervenuto il provvedimento di remissione della causa in decisione ma subisce il processo nello stato in cui questo si trova al momento della propria costituzione, con tutte le preclusioni e decadenze già maturate.
Sulla base di tale premesse il Tribunale ha ritenuto che la documentazione comprovante l'esistenza del titolo esecutivo non potesse essere presa in considerazione in ragione della tardiva costituzione del terzo chiamato. Nonostante l'atto di citazione fosse stato regolarmente notificato a
[...]
il 16 ottobre 2017 la sua costituzione in giudizio è avvenuta solo il 22 ottobre 2019 ovvero CP_7
subito prima della udienza di precisazione delle conclusioni. L'impossibilità di considerare la documentazione tardivamente prodotta ha determinato l'accoglimento della eccezione dell'opponente in relazione alla mancanza del titolo esecutivo che giustificasse l'esecuzione esattoriale
Infine, in relazione alla disciplina delle spese e competenze di lite e quanto al rapporto tra l'opponente e l' , il Tribunale ha ritenuto sussistenti i Controparte_2 presupposti per disporne l'integrale compensazione per la seguente motivazione: “in ragione del contegno processuale tenuto da quest'ultima (che ha diligentemente curato la chiamata in causa dell'ente creditore, onde consentire a quest'ultima di prendere posizione in ordine alla censura di inesistenza del credito sotteso alla cartella esattoriale)”.
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso la detta sentenza, in persona del Controparte_3
suo Amministratore Delegato, ha proposto appello con atto di citazione notificato a mezzo pec il
29/09/2021, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 22/01/2022, si è costituito in giudizio
, per resistere al gravame e chiederne il rigetto perché infondato in fatto e in Controparte_1
diritto.
5 Nonostante la regolarità della notifica, non ha inteso Controparte_2
costituirsi e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione e trattazione del
26/01/2022, con provvedimento del 28/01/2022 la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di deferimento del giuramento decisorio formulata da parte appellante per la seguente motivazione:
“è stato deferito senza l'osservanza delle forme prescritte dal codice di rito, posto che l'atto non
è sottoscritto dalla parte personalmente e che il difensore non è munito di procura speciale”.
Con il medesimo provvedimento, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22/10/2023.
Dopo un ulteriore rinvio, all'udienza dell'11/09/2024 le parti hanno precisato le conclusioni attraverso il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 10/11/2024, ha depositato la comparsa conclusionale. Controparte_1
2.1
Con un unico e articolato motivo di gravame, parte appellante deduce due vizi che affliggerebbero la sentenza di primo grado ed entrambi attinenti ai seguenti errori valutativi:
A) omessa valutazione dell'estratto di ruolo depositato dall' Controparte_2
B) omessa considerazione della natura pubblica del credito
In particolare, censura la sentenza nella Controparte_3
parte in cui il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione ex adverso proposta sul presupposto per cui i documenti dalla stessa prodotta per provare l'esistenza del proprio diritto a procedere alla riscossione coattiva delle somme oggetto della cartella di pagamento per cui è causa, sono stati depositati tardivamente ossia oltre il termine ultimo delle memorie di cui all'art. 183 comma VI n.
2 c.p.c. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso nel senso di dichiarare come non dovute le suddette somme proprio perché l'istituto di credito non ha fornito la prova della sussistenza della sua ragione di credito.
Secondo l'appellante, però, siffatta statuizione risulterebbe viziata perché non ha tenuto conto di alcune circostanze.
Infatti, in relazione all'errore valutativo di cui al capo A), il giudice di prime cure ha omesso di considerare che quando si è costituita in giudizio l' con Controparte_2 comparsa tempestivamente depositata l'11/09/2017, a sostegno della sua pretesa la stessa ha depositato l'estratto di ruolo n. 826/2017 portato nella cartella di pagamento n.
03420170005714622000.
6 Pertanto, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'estratto di ruolo per le sue caratteristiche costituisce idonea prova sull'entità e sulla natura del credito portato dalla cartella esattoriale, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provata l'esistenza del credito o quantomeno disporre dei suoi poteri officiosi ai sensi dell'art. 2736 c.c. al fine di raggiungere piena prova del fatto contestato.
Ad analoghe conclusioni sarebbe pervenuto qualora avesse tenuto in considerazione anche la natura pubblica del credito azionato con la cartella impugnata. Infatti, in relazione all'errore valutativo di cui al capo B) parte appellante evidenzia che in ragione della natura pubblica del credito in esame, così come confermato dall'art. 8 bis del D.L. 24/01/2015 n. 3 convertito nella L.
n. 33 del 24/03/2015, vi era comunque un principio di prova circa la sua sussistenza. Pertanto, a fronte delle contestazioni di , secondo cui non ha né richiesto e né ottenuto alcun Controparte_1
beneficio pubblico ex L. n. 662/96, il giudice di prime cure avrebbe potuto azionare il suo potere d'ufficio e disporre il giuramento suppletorio sul punto.
Il motivo è infondato.
La tesi prospettata da e secondo cui la sua Controparte_3 pretesa creditoria era stata già comprovata dall'estratto del ruolo depositato tempestivamente dall' , non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito Controparte_2
espresse..
In relazione alla valenza probatoria dell'estratto del ruolo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare in più occasioni che: “è una riproduzione fedele e integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale, pertanto, costituisce piena prova sia della natura che dell'entità del credito fiscale vantato dall'amministrazione finanziaria e in tal modo consente
l'individuazione della natura tributaria o meno del credito azionato, nonché la competenza del giudice adito” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 18531 del 7/09/2020; Cass. civ., sez. VI, ord. n.
11028/2018 del 9/05/2018). L'efficacia probatoria dell'estratto di ruolo riguarda, quindi, i crediti fiscali ma non vale a derogare agli ordinari principi dell'onere della prova in tutti i casi in cui la riscossione mediante ruolo rappresenti soltanto lo strumento messo a disposizione di alcuni creditori per il recupero dei propri crediti. Nel caso in esame l'esecuzione esattoriale costituisce appunto lo strumento, peraltro non esclusivo, attraverso il quale può CP_3 Controparte_3
esercitare il proprio diritto di surroga nei confronti del debitore, per effetto del pagamento effettuato nei confronti dell'istituto bancario a seguito dell'escussione della garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996: elementi costitutivi del credito – da provare in caso di contestazione del debitore – sono quindi l'esistenza del rapporto di garanzia, l'escussione della stessa e il pagamento
7 effettuato nei confronti della I documenti integranti detta prova sono stati tardivamente CP_3 prodotti dall'ente impositore e, pertanto, correttamente non considerati dal giudice di primo grado.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, si configurano infondate anche le ulteriori due tesi dell'appellante sulla natura pubblica del credito e sull'attivazione dello strumento del giuramento suppletorio. Il giuramento suppletorio, infatti, è strumento che il giudice può attivare d'ufficio nei confronti della parte che abbia in più larga misura onerato l'onere probatorio, non riuscendo tuttavia ad adempierlo per intero: nel caso in esame, tuttavia, le prova del credito doveva essere fornita da che, per effetto della tardiva costituzione, è decaduta dalla stessa. CP_3
Non vi era pertanto una prova incompleta da colmare mediante il giuramento, ma un prova mancante da sostituire attraverso uno strumento d'ufficio che, così utilizzato, avrebbe stravolto completamente i principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio e di preclusioni istruttorie. La natura pubblica del credito, poi, non comporta alcuna deroga agli oneri probatori gravanti sulle parti nel processo civile.
L'appello è, dunque, rigettato.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui di cui ai DD.MM. n. 37/2018
e n. 147/2022 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), in relazione alle quattro fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale.
La mancata costituzione dell' in questo grado di giudizio non richiede Controparte_2
provvedimento sulle spese di lite nei suoi confronti.
Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello) occorre dare atto che ricorrono le condizioni per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da ei Controparte_3
confronti di e Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 358/2021 resa dal Tribunale di Castrovillari e pubblicata il 01/04/2021, così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_2 rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese del Controparte_3 grado, liquidate in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese
8 generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
nulla per le spese nei confronti di;
Controparte_2
dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione.
Così deciso il 10 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvana Ferriero dott.ssa Carmela Ruberto
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