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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 326/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Presidente e Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2037/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2025 00085549 22 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti e chiede la compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: non si oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29120250008554922 - Modello IVA/2022 a.i. 2021, emessa a seguito della liquidazione della prima dichiarazione presentata per l'annualità medesima.
L'Agenzia delle entrate di Agrigento, costituitasi con memoria, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, documentando lo sgravio rispetto alla pretesa reclamata.
La causa, all'udienza del 23.1.2026, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione all'intervenuto sgravio della pretesa da parte dell'Agenzia delle entrate.
Le spese, secondo il principio della soccombenza virtuale correlata alla fondatezza in astratto della censura relativa all'insussistenza della ripresa fiscale, vanno poste a carico dell'Agenzia delle entrate, risultando non dovuta l'originaria richiesta dell'amministrazione.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Condanna l'Agenzia delle entrate di Agrigento al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della ricorrente in euro 1.500,00 per compensi. Il Presidente rel. Roberto
AN NT
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Presidente e Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2037/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2025 00085549 22 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti e chiede la compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: non si oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29120250008554922 - Modello IVA/2022 a.i. 2021, emessa a seguito della liquidazione della prima dichiarazione presentata per l'annualità medesima.
L'Agenzia delle entrate di Agrigento, costituitasi con memoria, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, documentando lo sgravio rispetto alla pretesa reclamata.
La causa, all'udienza del 23.1.2026, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione all'intervenuto sgravio della pretesa da parte dell'Agenzia delle entrate.
Le spese, secondo il principio della soccombenza virtuale correlata alla fondatezza in astratto della censura relativa all'insussistenza della ripresa fiscale, vanno poste a carico dell'Agenzia delle entrate, risultando non dovuta l'originaria richiesta dell'amministrazione.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Condanna l'Agenzia delle entrate di Agrigento al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della ricorrente in euro 1.500,00 per compensi. Il Presidente rel. Roberto
AN NT