Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 326
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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    Insussistenza della ripresa fiscale

    Il giudizio viene dichiarato estinto in relazione all'intervenuto sgravio della pretesa da parte dell'Agenzia delle entrate. Le spese vengono poste a carico dell'Agenzia delle entrate in base al principio della soccombenza virtuale, risultando non dovuta l'originaria richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 326
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 326
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo