TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3311/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3311/2021 promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BRIGIDA ZANCONI, elettivamente domiciliata in VIALE BOVIO N. 210 47521 CESENA presso lo studio dell'avv. BRIGIDA ZANCONI
ATTRICE
Contro
(C.F.: ) con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO BRUZZONE del Foro di Milano e PAMELA NUTI del Foro di Forlì, elettivamente domiciliata in CORSO A. DIAZ N. 62 47121 presso lo studio dell'avv. CP_1
PAMELA NUTI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice come da foglio allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni:
pagina 1 di 10 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, accertare e dichiarare la totale ed esclusiva responsabilità della nella causazione dell'incidente oggetto di causa;
Voglia, per Controparte_2
conseguenza, condannare l'odierna convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice, nella misura indicata nella narrativa del presente atto, quantificati orientativamente in € 17.372,08, o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% spese generali ed oneri fiscali come per legge”. In via istruttoria: Lo scrivente procuratore, rinnova le proprie richieste istruttorie tutte, così come capitolate nella seconda memoria ex art. 183/VI comma c.p.c. e chiede che la causa venga rimessa in istruttoria per consentire alla parte attrice di sentire i testimoni indicati, sui capitoli dedotti. Insiste altresì, per
l'ammissione delle consulenze tecniche d'ufficio, così come richieste in memoria istruttoria”. parte convenuta come da foglio allegato al verbale d'udienza di Controparte_2
precisazione delle conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico, ogni contraria istanza reietta, previe le più opportune, pronunzie declaratorie e condanne, così giudicare:
NEL MERITO: respingere tutte le domande formulate dalla signora contro la Parte_1 CP_3
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, essendo il sinistro riconducibile alla responsabilità esclusiva
[...]
dell'attrice.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, compreso il rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra conveniva innanzi Parte_1
all'Intestato Tribunale la chiedendo che la medesima fosse condannata al Controparte_3
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito al sinistro avvenuto il giorno
5/09/2020 ore 9.25 circa sulla Via Provinciale Sala, con direzione di marcia Cesenatico – CP_2
all'altezza del civico 2065, quantificati complessivamente in €. 17.372,08.
L'attrice deduceva che il giorno suindicato mentre stava percorrendo la citata via veniva improvvisamente sorpassata da una moto che viaggiava ad elevata velocità, che la costringeva a spostarsi verso il margine destro della carreggiata. Così facendo, però, perdeva il controllo del proprio veicolo Fiat 500 tg. DT423MC a causa delle pessime condizioni in cui versava il margine pagina 2 di 10 della carreggiata (dislivello di circa 15 cm esistente fra il piano stradale e l'area adiacente al margine della carreggiata creatosi per effetto dell'erosione dell'asfalto nel tempo). A quel punto tentava di riguadagnare la corsia di marcia, senza però riuscirvi, tanto che invadeva l'opposto senso di circolazione, andando a collidere contro un'autovettura Fiat Punto tg. CZ205RY, condotta dal SI.
e di proprietà della SI.ra per poi finire la corsa nel fossato posto a Persona_1 Parte_2
sinistra rispetto alla sua direzione di marcia Cesenatico - Sul posto interveniva la Polizia CP_2
Municipale di – Montiano per eseguire i rilievi di rito. CP_2
L'attrice deduceva altresì che nel sinistro riportava una “infrazione sternale” con esiti di fratture multiple composte, in prossimità delle giunzioni costo condrali, con prognosi per giorni venti di riposo;
il danno in tesi conseguentemente patito veniva quantificato in complessivi €. 17.372,08, calcolato sulla base delle valutazioni svolte dal CTP Dott. , ovvero 30gg di I.T.P. al Persona_2
75%, 20gg di I.T.P. al 50%, 20gg di I.T.P. al 25%, e 6% di invalidità permanente, già comprensivi delle spese mediche sostenute pari ad €. 820,90 nonché delle spese preventivate per la riparazione del veicolo incidentato pari ad €. 9.333,45, e già detratto l'importo incassato da di €. CP_4
2.354,45.
Dalle circostanze esposte la SI.ra ha addotto una responsabilità esclusiva della Pt_1
convenuta per le lesioni personali subìte ex art. 2051 c.c. nella sua veste Controparte_3
di ente proprietaria e custode della sede stradale ove si è verificato il sinistro a causa dell'insidia costituita dall'ammaloramento del margine destro della carreggiata.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva respingersi le pretese attoree Controparte_3
in quanto infondate in fatto ed in diritto, non ravvisando alcun profilo di responsabilità a suo carico nei fatti rappresentati dall'attrice, e ritenendo che il sinistro fosse stato cagionato dalla velocità non adeguata tenuta da controparte a causa della quale invadeva l'altra corsia finendo poi nel fosso, tant'è che la P.M. le contestava la violazione dell'art. 141, comma 2, D. Lgs. n. 285/1992 perché “nell'occasione non era in grado di conservare il controllo del mezzo condotto, causando un sinistro stradale”. Al contempo evidenziava come prima del tratto di strada teatro del sinistro la possibile insidia fosse adeguatamente segnalata dalla presenza di ben due segnali verticali di “banchina pericolosa” con indicazione dell'estensione della zona di pericolo.
pagina 3 di 10 La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di prove orali.
All'esito dell'istruttoria e sulla base della documentazione in atti la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
1.La regola di diritto applicabile al caso di specie, atteso che la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, deve essere individuata nell'art. 2051 c.c, che stabilisce come il custode, anche qualora si tratti della pubblica amministrazione, sia responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Secondo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, la responsabilità per i danni cagionati dalla cosa in custodia ha carattere oggettivo e pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Ne consegue che il danneggiato dovrà provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno mentre la responsabilità resta esclusa unicamente dalla prova, gravante sulla convenuta, del caso fortuito, che può consistere anche nel comportamento di un terzo o dello stesso danneggiato, da intendersi quale fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
2- Non è contestato tra le parti che la SI.ra sia rimasta coinvolta nel sinistro per cui è Pt_1
causa. Parimenti appare pacifica anche la dinamica del sinistro. Come risulta dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale intervenuta in loco, l'attrice il giorno del sinistro ha dichiarato "circolavo sulla via Provinciale sala verso . Essendo la strada molto stretta, incrociando altre macchine ho cercato di tenermi il CP_2
più possibile a destra. Visto che il margine stradale è molto rovinato, le ruote di destra sono andate sul gradino che si trovava tra la fine della carreggiata e la banchina. Io ho cercato di portare l'auto in strada questa ha sbandato verso sinistra ed è andata ad urtare frontalmente un'altra macchina che veniva in senso opposto. Poi la mia auto è finita nel fossato a sinistra." (cfr. doc. 4 di parte convenuta).
Il sorpasso da parte di un motociclista (menzionato solo nell'atto di citazione a pag. 1: “l'attrice, improvvisamente sorpassata da una moto che viaggiava ad elevata velocità, si spostava ulteriormente a destra verso il margine della carreggiata e, così facendo, perdeva il controllo del proprio veicolo”), l'invasione della corsia di marcia opposta e lo scontro frontale sono circostanze che sono state confermate, nella medesima pagina 4 di 10 sede, sia dal conducente dell'altro veicolo coinvolto sig. , il quale ha dichiarato Persona_1
"circolavo su via Pro sala con direzione Cesena > Cesenatico, quando improvvisamente mi sono visto una macchina gialla venirmi incontro dopo essere uscita dal cordolo ed aver sbandato. Io non ho potuto far nulla", sia dall'unico testimone oculare SI. , il quale ha riferito "circolavo su via Pro sala verso Cesenatico, Testimone_1
dietro di me aveva una Punto grigia e di fronte una macchina gialla. Improvvisamente una moto ha sorpassato questa macchina tanto che pensavo mi venisse a sbattere. Da tale sorpasso ho visto sbandare la macchina gialla e girarsi sul lato destro facendo poi un frontale con la che era dietro. La macchina gialla poi è finita nel fosso. Pt_3
Mi sono fermato per prestare soccorso".
Orbene l'attrice lamenta che “l'asfalto della Via Pro Sala, nella parte del margine destro, inteso il senso di marcia dell'attrice, era in pessime condizioni;
a comprova di ciò si producono alcune fotografie che ritraggono la strada percorsa dalla SI.ra (doc. 11), in numero di sei;
tra di esse spiccano le fotoriproduzioni dalle Pt_1
quali emerge quale fosse la portata del dislivello esistente fra il piano stradale e l'area adiacente al margine della carreggiata, costituita da terriccio. Ebbene, tramite l'utilizzo di un metro flessibile (visibile nelle fotografie), era ed è possibile verificare come tale dislivello risulti di circa 15 cm. Lo scalino creatosi, per effetto dell'erosione dell'asfalto nel tempo, fra il piano stradale e il terreno adiacente, avrebbe di certo causato la fuoriuscita di strada di qualsiasi veicolo, a prescindere dall'abilità di guida del conducente!”.
Effettivamente le allegazioni fotografiche di parte attrice (cfr. doc. 23) evidenziano nel margine destro della carreggiata un certo dislivello tra il manto stradale e il terreno adiacente;
occorre tuttavia accertare se tale circostanza costituisse all'epoca del sinistro un ostacolo imprevedibile e inevitabile (c.d. pericolo occulto).
3- Per costante giurisprudenza di legittimità si ha “pericolo occulto” allorché la situazione dei luoghi, valutata ex ante con prognosi postuma sia: a) oggettivamente non visibile o percepibile, c.d. pericolosità oggettiva da intendersi come potenziale idoneità dell'insidia ad arrecare un danno alle cose o alle persone;
b) soggettivamente imprevedibile ed inevitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Quanto al primo aspetto, occorre evidenziare come il sinistro sia avvenuto in orario diurno in una giornata soleggiata e serena, con condizioni di visibilità buone, asfalto asciutto e in un tratto di pagina 5 di 10 strada rettilineo (v. rapporto della P.M. e foto ivi allegate) e quindi in assenza di circostanze che impedissero all'attrice di rendersi conto del dislivello presente.
Parimenti si evidenzia come la potenziale pericolosità del tratto di strada percorso dalla Pt_1
il giorno del sinistro fosse adeguatamente segnalata dalla presenza di ben due segnali di pericolo verticali che preannunciavano una banchina pericolosa o sdrucciolevole sul margine destro della carreggiata, entrambi posti poco prima di giungere nel punto in cui è avvenuto lo scontro, con specifica indicazione dell'estensione della zona di pericolo. Difatti dalla relazione prodotta da parte convenuta redatta dall'Arch. dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Persona_3
Trasporti e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena (v. doc. 2), avente ad oggetto un sopralluogo eseguito successivamente al sinistro, ovvero in data 18/02/2021, è emerso quanto segue “si è inoltre rilevata la seguente segnaletica verticale relativa al senso di marcia che il veicolo della sig.ra stava percorrendo al momento del sinistro, ovvero con direzione Cesenatico-Cesena: Pt_1
Km. Distanza dal luogo Foto n° Descrizione del sinistro
2+500 435 ml circa 3 Pericolo banchina cedevole, con pannelli integrativi di estesa 1,2 km e di continuazione
2+100 35 ml circa 4 Pericolo banchina cedevole, con pannelli integrativi di estesa 650 ml e di continuazione”.
Dirimente sul punto è la deposizione del teste , dal 2008 addetto del Servizio Testimone_2
Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, resa pagina 6 di 10 all'udienza del 24/01/2024, il quale ha riportato quanto segue “ho fatto un sopralluogo dove si è svolto
l'incidente il 18.02.2021 e ha potuto constatare che il cartello di cui al capitolo era presente. Inoltre ho consultato i miei colleghi che mi hanno confermato di non avere installato nuova segnaletica dopo l'incidente e ho verificato sul servizio Google Maps che i cartelli erano già presenti nel 2019, confermo che il cartello era posto circa mt. 435 prima del luogo del sinistro” e al contempo che “confermo che anche per la seconda segnaletica posta al km
2+100 ho fatto lo stesso sopralluogo e le medesime verifiche indicate nel capitolo precedente”.
Può, quindi, ritenersi pacificamente confermata la presenza della segnaletica verticale di pericolo lungo il tratto di strada precedente al luogo del sinistro, che peraltro emerge con estrema chiarezza anche dalle allegazioni fotografiche presenti nella perizia tecnica 6/07/2021 redatta dall'Ing.
prodotta da parte attrice (cfr. figure 9, 11 e 14 del doc. 8). Persona_4
Inoltre, come evidenziato anche dalla stessa la strada che stava percorrendo era molto Pt_1
stretta e trafficata (cfr. sul punto doc. 9 di parte attrice “essendo la strada molto stretta, incrociando altre macchine ho cercato di tenermi il più possibile a destra”), circostanza che imponeva di procedere con la massima prudenza e a velocità moderata. La Polizia Municipale ha accertato che l'urto fra i due veicoli è stato “di forte intensità” e di ciò si trova chiaro riscontro nella documentazione fotografica prodotta in giudizio dalle parti (cfr. doc. 21 di parte attrice e doc. 4 di parte convenuta), che rappresenta gli ingenti danni subìti dai predetti veicoli, nonché nel preventivo di spesa dell'attrice che riepiloga le numerose sostituzioni che sono state apportate al veicolo di proprietà dell'odierna danneggiata (cfr. doc. n. 2). L'invasione della corsia opposta, l'intensità dello scontro, che ha determinato addirittura la caduta del veicolo dell'attrice nel fosso posto al margine sinistro rispetto alla carreggiata di percorrenza, inducono ragionevolmente a ritenere che quest'ultima stesse procedendo imprudentemente ad una velocità non consona allo stato dei luoghi (strada molto stretta e trafficata, con segnalazione di banchina cedevole), tant'è che le veniva contestata la violazione dell'art. 141, commi 2° e 11° del CdS, il quale stabilisce che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza. Preme in merito evidenziare come il limite massimo di velocità, pari nel caso in esame a 50 km/h, indichi unicamente l'andatura massima oltre la quale non è lecito procedere ma non esaurisca il dovere di prudenza cui è tenuto l'utente della strada.
pagina 7 di 10 Sotto il profilo causale, occorre evidenziare come la segnaletica presente avvertisse i conducenti della possibilità di doversi confrontare proprio con la situazione di pericolo, relativa alle condizioni della banchina, in cui si imbatteva l'attrice, con la conseguenza che quest'ultima doveva tenere un'andatura tale da essere in grado, una volta finita per qualsiasi causa sulla banchina, le cui caratteristiche erano evidenziate da apposita segnaletica, di non perdere il controllo del veicolo. Il dislivello del manto stradale sul lato destro della carreggiata avrebbe poi potuto essere percepito dalla con l'uso dell'ordinaria diligenza che si richiede agli utenti della strada. Pt_1
Così ricostruita la condotta di guida dell'attrice, occorre chiarire se la stessa abbia o meno rilevanza causale, ossia possa costituire caso fortuito, inteso quale evento imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia.
Con riferimento al concetto di imprevedibilità della condotta, la Corte di Cassazione ha chiarito che il comportamento colposo dell'utente della strada può configurare il caso fortuito anche se sia
«astrattamente prevedibile ma tuttavia da escludere come evenienza ragionevole e accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (cfr. Cass. Civ., 19.04.2023, n. 10463), non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass Civ., 25.10.2023,
n. 29634). I concetti di imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole vanno intesi non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima, ma nel senso del rilievo delle sole condotte oggettivamente non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale non prevedibile né prevenibile
(cfr. Cass. Civ., 27.12.2023, n. 35966).
Sempre secondo la Suprema Corte “l'apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo impone ai conducenti dei veicoli di tenere una condotta di guida prudente e adeguata. Pertanto, qualora la segnaletica effettivamente istallata sia conforme a quella prescritta dal Codice della strada, tale circostanza non rileva sul piano dell'elemento soggettivo, ma interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo (rientrante nella sfera di controllo del custode ex art. 2051 c.c.) e il verificarsi del sinistro, dovendosene addebitare la causazione alla condotta
pagina 8 di 10 di guida dell'automobilista o del motociclista che, nonostante la presenza delle segnalazioni di pericolo, non si è rivelata in concreto idonea ad evitare che si determinasse l'evento” (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/07/2019
n.17658; conforme Tribunale di Biella, 07/03/2023 n.73),
Nel caso in esame la condotta dell'attrice, per come descritta, integra violazione dei doveri minimi di cautela e di prudenza la cui osservanza è normalmente prevedibile da parte degli utenti della strada, e dunque costituisce caso fortuito capace di fare venire meno il nesso eziologico con la condizione della res, caratterizzata dalla presenza del dislivello.
In altri termini l'evento lesivo subito dall'attrice non può ritenersi causalmente riconducibile al lamentato difetto di custodia ma piuttosto al comportamento della stessa danneggiata, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, in quanto non conforme al rispetto di quelle cautele a cui sono tenuti gli utenti della strada.
Al contrario la convenuta ha agito correttamente atteso che “per l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito l'obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia concerne non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che la stessa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto, in assenza di specifica segnalazione contraria, anch'essa, benché non pavimentata, per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza Co comporta pertanto la responsabilità della per i danni che ai medesimi e siano derivati” (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/07/2021 n.19610).
La domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice non può quindi trovare accoglimento.
Alla luce delle considerazioni svolte, merita conferma l'ordinanza del 27.07.2023 in merito al rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 aggiornato al
D.M. n. 147/2022 facendo applicazione dei valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
pagina 9 di 10 Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. 3311/2021 promossa da contro la ogni diversa domanda ed eccezione Parte_1 Controparte_3
reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- RIGETTA la domanda avanzata dalla sig.ra Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 Parte_1
per compenso professionale ed € 264,00 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Forlì, il 30 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3311/2021 promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BRIGIDA ZANCONI, elettivamente domiciliata in VIALE BOVIO N. 210 47521 CESENA presso lo studio dell'avv. BRIGIDA ZANCONI
ATTRICE
Contro
(C.F.: ) con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO BRUZZONE del Foro di Milano e PAMELA NUTI del Foro di Forlì, elettivamente domiciliata in CORSO A. DIAZ N. 62 47121 presso lo studio dell'avv. CP_1
PAMELA NUTI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice come da foglio allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni:
pagina 1 di 10 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, accertare e dichiarare la totale ed esclusiva responsabilità della nella causazione dell'incidente oggetto di causa;
Voglia, per Controparte_2
conseguenza, condannare l'odierna convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice, nella misura indicata nella narrativa del presente atto, quantificati orientativamente in € 17.372,08, o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% spese generali ed oneri fiscali come per legge”. In via istruttoria: Lo scrivente procuratore, rinnova le proprie richieste istruttorie tutte, così come capitolate nella seconda memoria ex art. 183/VI comma c.p.c. e chiede che la causa venga rimessa in istruttoria per consentire alla parte attrice di sentire i testimoni indicati, sui capitoli dedotti. Insiste altresì, per
l'ammissione delle consulenze tecniche d'ufficio, così come richieste in memoria istruttoria”. parte convenuta come da foglio allegato al verbale d'udienza di Controparte_2
precisazione delle conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico, ogni contraria istanza reietta, previe le più opportune, pronunzie declaratorie e condanne, così giudicare:
NEL MERITO: respingere tutte le domande formulate dalla signora contro la Parte_1 CP_3
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, essendo il sinistro riconducibile alla responsabilità esclusiva
[...]
dell'attrice.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, compreso il rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra conveniva innanzi Parte_1
all'Intestato Tribunale la chiedendo che la medesima fosse condannata al Controparte_3
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito al sinistro avvenuto il giorno
5/09/2020 ore 9.25 circa sulla Via Provinciale Sala, con direzione di marcia Cesenatico – CP_2
all'altezza del civico 2065, quantificati complessivamente in €. 17.372,08.
L'attrice deduceva che il giorno suindicato mentre stava percorrendo la citata via veniva improvvisamente sorpassata da una moto che viaggiava ad elevata velocità, che la costringeva a spostarsi verso il margine destro della carreggiata. Così facendo, però, perdeva il controllo del proprio veicolo Fiat 500 tg. DT423MC a causa delle pessime condizioni in cui versava il margine pagina 2 di 10 della carreggiata (dislivello di circa 15 cm esistente fra il piano stradale e l'area adiacente al margine della carreggiata creatosi per effetto dell'erosione dell'asfalto nel tempo). A quel punto tentava di riguadagnare la corsia di marcia, senza però riuscirvi, tanto che invadeva l'opposto senso di circolazione, andando a collidere contro un'autovettura Fiat Punto tg. CZ205RY, condotta dal SI.
e di proprietà della SI.ra per poi finire la corsa nel fossato posto a Persona_1 Parte_2
sinistra rispetto alla sua direzione di marcia Cesenatico - Sul posto interveniva la Polizia CP_2
Municipale di – Montiano per eseguire i rilievi di rito. CP_2
L'attrice deduceva altresì che nel sinistro riportava una “infrazione sternale” con esiti di fratture multiple composte, in prossimità delle giunzioni costo condrali, con prognosi per giorni venti di riposo;
il danno in tesi conseguentemente patito veniva quantificato in complessivi €. 17.372,08, calcolato sulla base delle valutazioni svolte dal CTP Dott. , ovvero 30gg di I.T.P. al Persona_2
75%, 20gg di I.T.P. al 50%, 20gg di I.T.P. al 25%, e 6% di invalidità permanente, già comprensivi delle spese mediche sostenute pari ad €. 820,90 nonché delle spese preventivate per la riparazione del veicolo incidentato pari ad €. 9.333,45, e già detratto l'importo incassato da di €. CP_4
2.354,45.
Dalle circostanze esposte la SI.ra ha addotto una responsabilità esclusiva della Pt_1
convenuta per le lesioni personali subìte ex art. 2051 c.c. nella sua veste Controparte_3
di ente proprietaria e custode della sede stradale ove si è verificato il sinistro a causa dell'insidia costituita dall'ammaloramento del margine destro della carreggiata.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva respingersi le pretese attoree Controparte_3
in quanto infondate in fatto ed in diritto, non ravvisando alcun profilo di responsabilità a suo carico nei fatti rappresentati dall'attrice, e ritenendo che il sinistro fosse stato cagionato dalla velocità non adeguata tenuta da controparte a causa della quale invadeva l'altra corsia finendo poi nel fosso, tant'è che la P.M. le contestava la violazione dell'art. 141, comma 2, D. Lgs. n. 285/1992 perché “nell'occasione non era in grado di conservare il controllo del mezzo condotto, causando un sinistro stradale”. Al contempo evidenziava come prima del tratto di strada teatro del sinistro la possibile insidia fosse adeguatamente segnalata dalla presenza di ben due segnali verticali di “banchina pericolosa” con indicazione dell'estensione della zona di pericolo.
pagina 3 di 10 La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di prove orali.
All'esito dell'istruttoria e sulla base della documentazione in atti la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
1.La regola di diritto applicabile al caso di specie, atteso che la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, deve essere individuata nell'art. 2051 c.c, che stabilisce come il custode, anche qualora si tratti della pubblica amministrazione, sia responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Secondo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, la responsabilità per i danni cagionati dalla cosa in custodia ha carattere oggettivo e pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Ne consegue che il danneggiato dovrà provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno mentre la responsabilità resta esclusa unicamente dalla prova, gravante sulla convenuta, del caso fortuito, che può consistere anche nel comportamento di un terzo o dello stesso danneggiato, da intendersi quale fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
2- Non è contestato tra le parti che la SI.ra sia rimasta coinvolta nel sinistro per cui è Pt_1
causa. Parimenti appare pacifica anche la dinamica del sinistro. Come risulta dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale intervenuta in loco, l'attrice il giorno del sinistro ha dichiarato "circolavo sulla via Provinciale sala verso . Essendo la strada molto stretta, incrociando altre macchine ho cercato di tenermi il CP_2
più possibile a destra. Visto che il margine stradale è molto rovinato, le ruote di destra sono andate sul gradino che si trovava tra la fine della carreggiata e la banchina. Io ho cercato di portare l'auto in strada questa ha sbandato verso sinistra ed è andata ad urtare frontalmente un'altra macchina che veniva in senso opposto. Poi la mia auto è finita nel fossato a sinistra." (cfr. doc. 4 di parte convenuta).
Il sorpasso da parte di un motociclista (menzionato solo nell'atto di citazione a pag. 1: “l'attrice, improvvisamente sorpassata da una moto che viaggiava ad elevata velocità, si spostava ulteriormente a destra verso il margine della carreggiata e, così facendo, perdeva il controllo del proprio veicolo”), l'invasione della corsia di marcia opposta e lo scontro frontale sono circostanze che sono state confermate, nella medesima pagina 4 di 10 sede, sia dal conducente dell'altro veicolo coinvolto sig. , il quale ha dichiarato Persona_1
"circolavo su via Pro sala con direzione Cesena > Cesenatico, quando improvvisamente mi sono visto una macchina gialla venirmi incontro dopo essere uscita dal cordolo ed aver sbandato. Io non ho potuto far nulla", sia dall'unico testimone oculare SI. , il quale ha riferito "circolavo su via Pro sala verso Cesenatico, Testimone_1
dietro di me aveva una Punto grigia e di fronte una macchina gialla. Improvvisamente una moto ha sorpassato questa macchina tanto che pensavo mi venisse a sbattere. Da tale sorpasso ho visto sbandare la macchina gialla e girarsi sul lato destro facendo poi un frontale con la che era dietro. La macchina gialla poi è finita nel fosso. Pt_3
Mi sono fermato per prestare soccorso".
Orbene l'attrice lamenta che “l'asfalto della Via Pro Sala, nella parte del margine destro, inteso il senso di marcia dell'attrice, era in pessime condizioni;
a comprova di ciò si producono alcune fotografie che ritraggono la strada percorsa dalla SI.ra (doc. 11), in numero di sei;
tra di esse spiccano le fotoriproduzioni dalle Pt_1
quali emerge quale fosse la portata del dislivello esistente fra il piano stradale e l'area adiacente al margine della carreggiata, costituita da terriccio. Ebbene, tramite l'utilizzo di un metro flessibile (visibile nelle fotografie), era ed è possibile verificare come tale dislivello risulti di circa 15 cm. Lo scalino creatosi, per effetto dell'erosione dell'asfalto nel tempo, fra il piano stradale e il terreno adiacente, avrebbe di certo causato la fuoriuscita di strada di qualsiasi veicolo, a prescindere dall'abilità di guida del conducente!”.
Effettivamente le allegazioni fotografiche di parte attrice (cfr. doc. 23) evidenziano nel margine destro della carreggiata un certo dislivello tra il manto stradale e il terreno adiacente;
occorre tuttavia accertare se tale circostanza costituisse all'epoca del sinistro un ostacolo imprevedibile e inevitabile (c.d. pericolo occulto).
3- Per costante giurisprudenza di legittimità si ha “pericolo occulto” allorché la situazione dei luoghi, valutata ex ante con prognosi postuma sia: a) oggettivamente non visibile o percepibile, c.d. pericolosità oggettiva da intendersi come potenziale idoneità dell'insidia ad arrecare un danno alle cose o alle persone;
b) soggettivamente imprevedibile ed inevitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Quanto al primo aspetto, occorre evidenziare come il sinistro sia avvenuto in orario diurno in una giornata soleggiata e serena, con condizioni di visibilità buone, asfalto asciutto e in un tratto di pagina 5 di 10 strada rettilineo (v. rapporto della P.M. e foto ivi allegate) e quindi in assenza di circostanze che impedissero all'attrice di rendersi conto del dislivello presente.
Parimenti si evidenzia come la potenziale pericolosità del tratto di strada percorso dalla Pt_1
il giorno del sinistro fosse adeguatamente segnalata dalla presenza di ben due segnali di pericolo verticali che preannunciavano una banchina pericolosa o sdrucciolevole sul margine destro della carreggiata, entrambi posti poco prima di giungere nel punto in cui è avvenuto lo scontro, con specifica indicazione dell'estensione della zona di pericolo. Difatti dalla relazione prodotta da parte convenuta redatta dall'Arch. dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Persona_3
Trasporti e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena (v. doc. 2), avente ad oggetto un sopralluogo eseguito successivamente al sinistro, ovvero in data 18/02/2021, è emerso quanto segue “si è inoltre rilevata la seguente segnaletica verticale relativa al senso di marcia che il veicolo della sig.ra stava percorrendo al momento del sinistro, ovvero con direzione Cesenatico-Cesena: Pt_1
Km. Distanza dal luogo Foto n° Descrizione del sinistro
2+500 435 ml circa 3 Pericolo banchina cedevole, con pannelli integrativi di estesa 1,2 km e di continuazione
2+100 35 ml circa 4 Pericolo banchina cedevole, con pannelli integrativi di estesa 650 ml e di continuazione”.
Dirimente sul punto è la deposizione del teste , dal 2008 addetto del Servizio Testimone_2
Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, resa pagina 6 di 10 all'udienza del 24/01/2024, il quale ha riportato quanto segue “ho fatto un sopralluogo dove si è svolto
l'incidente il 18.02.2021 e ha potuto constatare che il cartello di cui al capitolo era presente. Inoltre ho consultato i miei colleghi che mi hanno confermato di non avere installato nuova segnaletica dopo l'incidente e ho verificato sul servizio Google Maps che i cartelli erano già presenti nel 2019, confermo che il cartello era posto circa mt. 435 prima del luogo del sinistro” e al contempo che “confermo che anche per la seconda segnaletica posta al km
2+100 ho fatto lo stesso sopralluogo e le medesime verifiche indicate nel capitolo precedente”.
Può, quindi, ritenersi pacificamente confermata la presenza della segnaletica verticale di pericolo lungo il tratto di strada precedente al luogo del sinistro, che peraltro emerge con estrema chiarezza anche dalle allegazioni fotografiche presenti nella perizia tecnica 6/07/2021 redatta dall'Ing.
prodotta da parte attrice (cfr. figure 9, 11 e 14 del doc. 8). Persona_4
Inoltre, come evidenziato anche dalla stessa la strada che stava percorrendo era molto Pt_1
stretta e trafficata (cfr. sul punto doc. 9 di parte attrice “essendo la strada molto stretta, incrociando altre macchine ho cercato di tenermi il più possibile a destra”), circostanza che imponeva di procedere con la massima prudenza e a velocità moderata. La Polizia Municipale ha accertato che l'urto fra i due veicoli è stato “di forte intensità” e di ciò si trova chiaro riscontro nella documentazione fotografica prodotta in giudizio dalle parti (cfr. doc. 21 di parte attrice e doc. 4 di parte convenuta), che rappresenta gli ingenti danni subìti dai predetti veicoli, nonché nel preventivo di spesa dell'attrice che riepiloga le numerose sostituzioni che sono state apportate al veicolo di proprietà dell'odierna danneggiata (cfr. doc. n. 2). L'invasione della corsia opposta, l'intensità dello scontro, che ha determinato addirittura la caduta del veicolo dell'attrice nel fosso posto al margine sinistro rispetto alla carreggiata di percorrenza, inducono ragionevolmente a ritenere che quest'ultima stesse procedendo imprudentemente ad una velocità non consona allo stato dei luoghi (strada molto stretta e trafficata, con segnalazione di banchina cedevole), tant'è che le veniva contestata la violazione dell'art. 141, commi 2° e 11° del CdS, il quale stabilisce che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza. Preme in merito evidenziare come il limite massimo di velocità, pari nel caso in esame a 50 km/h, indichi unicamente l'andatura massima oltre la quale non è lecito procedere ma non esaurisca il dovere di prudenza cui è tenuto l'utente della strada.
pagina 7 di 10 Sotto il profilo causale, occorre evidenziare come la segnaletica presente avvertisse i conducenti della possibilità di doversi confrontare proprio con la situazione di pericolo, relativa alle condizioni della banchina, in cui si imbatteva l'attrice, con la conseguenza che quest'ultima doveva tenere un'andatura tale da essere in grado, una volta finita per qualsiasi causa sulla banchina, le cui caratteristiche erano evidenziate da apposita segnaletica, di non perdere il controllo del veicolo. Il dislivello del manto stradale sul lato destro della carreggiata avrebbe poi potuto essere percepito dalla con l'uso dell'ordinaria diligenza che si richiede agli utenti della strada. Pt_1
Così ricostruita la condotta di guida dell'attrice, occorre chiarire se la stessa abbia o meno rilevanza causale, ossia possa costituire caso fortuito, inteso quale evento imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia.
Con riferimento al concetto di imprevedibilità della condotta, la Corte di Cassazione ha chiarito che il comportamento colposo dell'utente della strada può configurare il caso fortuito anche se sia
«astrattamente prevedibile ma tuttavia da escludere come evenienza ragionevole e accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (cfr. Cass. Civ., 19.04.2023, n. 10463), non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass Civ., 25.10.2023,
n. 29634). I concetti di imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole vanno intesi non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima, ma nel senso del rilievo delle sole condotte oggettivamente non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale non prevedibile né prevenibile
(cfr. Cass. Civ., 27.12.2023, n. 35966).
Sempre secondo la Suprema Corte “l'apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo impone ai conducenti dei veicoli di tenere una condotta di guida prudente e adeguata. Pertanto, qualora la segnaletica effettivamente istallata sia conforme a quella prescritta dal Codice della strada, tale circostanza non rileva sul piano dell'elemento soggettivo, ma interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo (rientrante nella sfera di controllo del custode ex art. 2051 c.c.) e il verificarsi del sinistro, dovendosene addebitare la causazione alla condotta
pagina 8 di 10 di guida dell'automobilista o del motociclista che, nonostante la presenza delle segnalazioni di pericolo, non si è rivelata in concreto idonea ad evitare che si determinasse l'evento” (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/07/2019
n.17658; conforme Tribunale di Biella, 07/03/2023 n.73),
Nel caso in esame la condotta dell'attrice, per come descritta, integra violazione dei doveri minimi di cautela e di prudenza la cui osservanza è normalmente prevedibile da parte degli utenti della strada, e dunque costituisce caso fortuito capace di fare venire meno il nesso eziologico con la condizione della res, caratterizzata dalla presenza del dislivello.
In altri termini l'evento lesivo subito dall'attrice non può ritenersi causalmente riconducibile al lamentato difetto di custodia ma piuttosto al comportamento della stessa danneggiata, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, in quanto non conforme al rispetto di quelle cautele a cui sono tenuti gli utenti della strada.
Al contrario la convenuta ha agito correttamente atteso che “per l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito l'obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia concerne non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che la stessa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto, in assenza di specifica segnalazione contraria, anch'essa, benché non pavimentata, per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza Co comporta pertanto la responsabilità della per i danni che ai medesimi e siano derivati” (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/07/2021 n.19610).
La domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice non può quindi trovare accoglimento.
Alla luce delle considerazioni svolte, merita conferma l'ordinanza del 27.07.2023 in merito al rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 aggiornato al
D.M. n. 147/2022 facendo applicazione dei valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
pagina 9 di 10 Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. 3311/2021 promossa da contro la ogni diversa domanda ed eccezione Parte_1 Controparte_3
reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- RIGETTA la domanda avanzata dalla sig.ra Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 Parte_1
per compenso professionale ed € 264,00 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Forlì, il 30 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi
pagina 10 di 10