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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/07/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 321/2025 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio legale Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ARMANDO LUCA (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura C.F._2
in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio legale l'Avv. CP_1 C.F._3
GUARNACCIA FIORELLA (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in C.F._4
atti;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 25.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 4 “
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della l. n. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio contratto, tra la sig.ra ed il sig. in data 24 maggio 2009 nel Parte_2 CP_1
Comune di Genova, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2. disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
3. disporre la collocazione prevalente e la residenza anagrafica della figlia presso la madre in Cuneo, alla via Torre Acceglio n 34, con obbligo di comunicare al padre, eventuale cambio di indirizzo e/o residenza;
4. disporre che il signor a far data dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, sia CP_1
tenuto a corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la Parte_2
somma di Euro 250,00, entro il giorno 30 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli Indici
Istat a decorrere dall'anno 2026. L'obbligo di mantenimento a carico del padre permarrà anche dopo il compimento della maggiore età della figlia finché ella non avrà raggiunto una propria indipendenza economica, a condizione che ella continui gli studi e/o si iscriva a corsi professionalizzanti con profitto
o, in alternativa, cerchi un'occupazione tale da garantirle sufficienti risorse economiche per provvedere proprio mantenimento. Pertanto, l'obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne cesserà solo al raggiungimento della di lei indipendenza economica ovvero nel caso in cui, pur posta nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito o il mancato compimento del corso di studi dipenderà da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato della figlia.
5. disporre che il sig e la sig.ra si facciano carico, al 50% ciascuno, delle CP_1 Parte_2
spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative a favore di Parte_3
previamente concordate direttamente ai soggetti terzi e, se necessitate da comprovata urgenza allora successivamente documentate con rimborso al genitore che le ha anticipate, trovando applicazione il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino siglato in data 15 marzo 2016 (doc.1), che le Parti dichiarano di conoscere e di voler adottare;
6. di disporre a carico fiscale di entrambi i genitori in misura del 50% nelle rispettive Parte_3
dichiarazioni di reddito con la conseguenza che le spese a suo favore dovranno portare sempre il suo codice fiscale e a condizione che il padre abbia provveduto al rimborso delle spese sostenute per la figlia.
pagina 2 di 4
7. rimettere il regime delle visite e, più in generale, dei contatti (anche telefonici e telematici) e dei pernottamenti (anche in periodi di vacanze/feste): padre-figlia, alla volontà della minore oramai prossima al compimento del sedicesimo anno d'età;
8. dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile ovvero a titolo di alimenti;
9. spese di lite compensate tra le Parti.”
Il P.M. ha concluso chiedendo accogliersi le rassegnate conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 13/02/2025, ha proposto domanda di Parte_1
scioglimento del matrimonio civile con celebrato in GENOVA il 24/05/2009, CP_1 matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 355, parte I, dell'anno 2009, da cui è nata la figlia (c.f. ) il 12 agosto 2009 in Genova, Parte_3 C.F._5
premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Genova nel giudizio di separazione il 29/05/2012, in data 05/06/2012 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi è stata ripresa della convivenza.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata in data 24.4.2025 si è costituito in giudizio in giudizio , associandosi alla domanda di divorzio. CP_1
Alla prima udienza del 28/05/2025 i coniugi, comparsi personalmente ed assistiti dai rispettivi difensori, hanno confermato la volontà di porre fine al vincolo matrimoniale, pur dichiarandosi disponibili ad una soluzione conciliativa per quanto riguarda le condizioni di divorzio e, pertanto, i rispettivi difensori hanno chiesto fissarsi udienza per la rimessione della causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza figurata del 25/05/2025, precisate congiuntamente le conclusioni, le parti hanno chiesto che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe e, acquisito il parere favorevole del P.M., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, co. I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra n. il 18/04/1987 a GENOVA (GE), e Parte_1
n. il 11/05/1983 KUKES (ALBANIA), celebrato in GENOVA il 24/05/2009, CP_1
matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 355 , parte I, dell'anno
2009 ;
2) Dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di GENOVA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 26/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 321/2025 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio legale Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ARMANDO LUCA (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura C.F._2
in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio legale l'Avv. CP_1 C.F._3
GUARNACCIA FIORELLA (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in C.F._4
atti;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 25.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 4 “
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della l. n. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio contratto, tra la sig.ra ed il sig. in data 24 maggio 2009 nel Parte_2 CP_1
Comune di Genova, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2. disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
3. disporre la collocazione prevalente e la residenza anagrafica della figlia presso la madre in Cuneo, alla via Torre Acceglio n 34, con obbligo di comunicare al padre, eventuale cambio di indirizzo e/o residenza;
4. disporre che il signor a far data dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, sia CP_1
tenuto a corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la Parte_2
somma di Euro 250,00, entro il giorno 30 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli Indici
Istat a decorrere dall'anno 2026. L'obbligo di mantenimento a carico del padre permarrà anche dopo il compimento della maggiore età della figlia finché ella non avrà raggiunto una propria indipendenza economica, a condizione che ella continui gli studi e/o si iscriva a corsi professionalizzanti con profitto
o, in alternativa, cerchi un'occupazione tale da garantirle sufficienti risorse economiche per provvedere proprio mantenimento. Pertanto, l'obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne cesserà solo al raggiungimento della di lei indipendenza economica ovvero nel caso in cui, pur posta nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito o il mancato compimento del corso di studi dipenderà da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato della figlia.
5. disporre che il sig e la sig.ra si facciano carico, al 50% ciascuno, delle CP_1 Parte_2
spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative a favore di Parte_3
previamente concordate direttamente ai soggetti terzi e, se necessitate da comprovata urgenza allora successivamente documentate con rimborso al genitore che le ha anticipate, trovando applicazione il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino siglato in data 15 marzo 2016 (doc.1), che le Parti dichiarano di conoscere e di voler adottare;
6. di disporre a carico fiscale di entrambi i genitori in misura del 50% nelle rispettive Parte_3
dichiarazioni di reddito con la conseguenza che le spese a suo favore dovranno portare sempre il suo codice fiscale e a condizione che il padre abbia provveduto al rimborso delle spese sostenute per la figlia.
pagina 2 di 4
7. rimettere il regime delle visite e, più in generale, dei contatti (anche telefonici e telematici) e dei pernottamenti (anche in periodi di vacanze/feste): padre-figlia, alla volontà della minore oramai prossima al compimento del sedicesimo anno d'età;
8. dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile ovvero a titolo di alimenti;
9. spese di lite compensate tra le Parti.”
Il P.M. ha concluso chiedendo accogliersi le rassegnate conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 13/02/2025, ha proposto domanda di Parte_1
scioglimento del matrimonio civile con celebrato in GENOVA il 24/05/2009, CP_1 matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 355, parte I, dell'anno 2009, da cui è nata la figlia (c.f. ) il 12 agosto 2009 in Genova, Parte_3 C.F._5
premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Genova nel giudizio di separazione il 29/05/2012, in data 05/06/2012 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi è stata ripresa della convivenza.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata in data 24.4.2025 si è costituito in giudizio in giudizio , associandosi alla domanda di divorzio. CP_1
Alla prima udienza del 28/05/2025 i coniugi, comparsi personalmente ed assistiti dai rispettivi difensori, hanno confermato la volontà di porre fine al vincolo matrimoniale, pur dichiarandosi disponibili ad una soluzione conciliativa per quanto riguarda le condizioni di divorzio e, pertanto, i rispettivi difensori hanno chiesto fissarsi udienza per la rimessione della causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza figurata del 25/05/2025, precisate congiuntamente le conclusioni, le parti hanno chiesto che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe e, acquisito il parere favorevole del P.M., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, co. I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra n. il 18/04/1987 a GENOVA (GE), e Parte_1
n. il 11/05/1983 KUKES (ALBANIA), celebrato in GENOVA il 24/05/2009, CP_1
matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 355 , parte I, dell'anno
2009 ;
2) Dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di GENOVA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 26/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
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