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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/09/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6174/2022 vertente tra:
Parte_1 opponente
e
Controparte_1
Avv. Giovanni Nacca
opposti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate dalle parti, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6714/2022 R.G., vertente tra in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parte_1
Simonelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Teverola, Via Roma n. 52, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Giovanni Nacca, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Pt_1
D'Annunzio n.6/a, in virtù di procura allegata agli atti;
Avv. Giovanni Nacca rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via D'Annunzio n.6/a; Pt_1
opposti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con n. 2 atti di precetto notificati in data 8.7.2022, la e l'Avv. Controparte_1
Giovanni Nacca – sulla base del D.I. n. 230/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 17.11.2020
2 -20.1.2021, dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c. con ordinanza del 13.1.2022 – intimavano al rispettivamente, il pagamento di € 25.227,12 e di € 1.130,41. Parte_1
A supporto della opposizione, il – instando per la sospensione della efficacia esecutiva del Pt_1 titolo azionato – rappresentava l'excursus della vicenda sottesa al provvedimento monitorio e deduceva della esistenza di fatti sopravvenuti, aventi rilievo penale, sulla base dei quali insisteva per la sospensione della efficacia esecutiva del titolo e per l'accoglimento della opposizione.
Si costituivano in giudizio le parti opposte che, contestando l'avverso dedotto, concludevano per il rigetto della istanza cautelare, così come della opposizione.
Con ordinanza del 20.12.2022 la scrivente, ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per concedere l'invocata sospensione, rigettava la istanza cautelare e concedeva i termini ex art. 183, VI comma c.p.c..
Il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
In primo luogo, occorre evidenziare che in sede di note scritte predisposte per l'udienza figurata del 20.1.2025, il difensore della parte opponente deduceva quanto segue: “… risulta cessata la materia del contendere, atteso che il precetto avverso il quale veniva proposta l'opposizione di cui al presente giudizio risulta essere integralmente soddisfatto e quietanzato per effetto dell'ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di Santa Maria C.V., R.G. Es. Mob. n. 3782/2022, dott. Per_1
, che si deposita contestualmente alla presente ed in forza della quale il terzo Tesoriere ha
[...] eseguito i regolari pagamenti. Infine, si rappresenta che sono in corso trattative di bonario componimento sulla più ampia posizione debitoria / creditoria esistente tra le parti, ragion per cui, laddove il Giudice non ritenga di poter definire la controversia con sentenza di cessata materia del contendere e compensazione integrale delle spese di lite, si chiede un eventuale rinvio per verificare anche l'esito delle citate proposte. …” (cfr. deposito del 20.1.2025).
Di contro, le parti opposte hanno contestato l'esistenza di una ipotesi di cessata materia del contendere, atteso che “… Il pagamento di quanto dovuto per effetto del decreto ingiuntivo n.
230/2021 è stato tutt'altro che spontaneo e condiviso. Infatti, nel corso della procedura esecutiva
R.G.Es. 3782/2022, il si è costituito opponendosi all'esecuzione (doc. 5) e Parte_1 reiterando la richiesta di estinzione della procedura anche all'ultima udienza del 27/09/2023 (doc.
6). I pagamenti da parte del terzo sono stati effettuati in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione
e non su accordo tra le parti. …” (cfr. note di discussione).
Ebbene, le dichiarazioni delle parti - che denotano un contrasto sulla configurabilità di una ipotesi di cessata materia del contendere - inducono il Tribunale a procedere oltre sulla questione.
3 Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Nella specie, come innanzi detto, la soddisfazione del credito azionato è avvenuta solo a seguito della iniziativa esecutiva intrapresa dalle odierne parti opposte.
Ciò posto, in punto di qualificazione sub specie juris – compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493;
Cass., 20 marzo 1999 n.2574) - la spiegata opposizione va ricondotta nell'ambito dell'art. 615, comma primo, c.p.c., venendo in contestazione il diritto a procedere in executivis.
Appare opportuno svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez.
III Sent., 13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Pertanto, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla formazione di esso.
Nella specie, il precetto opposto si fonda – come detto - su di un titolo di formazione giudiziale.
Il Tribunale rileva che le dedotte circostanze nuove, apprese – stando alla prospettazione svolta - successivamente alla data di concessione della provvisoria esecutorietà del titolo azionato, non consentono di pervenire al risultato sperato dal istante. Pt_1
A ben vedere, le argomentazioni svolte a supporto della presente opposizione si traducono nella
(inammissibile) richiesta di riesame della decisione sulla provvisoria esecutività adottata dal giudice titolare dell'opposizione monitoria.
La giurisprudenza ha affermato che la provvisoria esecutività concessa può venir meno solo con la sentenza che decide sull'opposizione monitoria: l'ordinanza con la quale, in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia concessa o negata l'esecuzione provvisoria al provvedimento monitorio non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure nel caso in cui il giudice esamini questioni di merito per valutare il fumus del credito, trattandosi di statuizione avente natura anticipatoria della decisione, ma priva del carattere della definitività, i cui effetti sono destinati
4 ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione (cfr. Cassazione civile , sez. VI ,
03/10/2019, n. 24658).
D'altra parte - considerato che nel giudizio di opposizione a precetto la sospensione può essere concessa solo ove sussistono gravi motivi che coincidono con il fumus, inteso come verosimile accoglibilità della domanda di opposizione a precetto, e con il periculum e tenuto conto della pendenza della opposizione monitoria - il giudice dell'opposizione a precetto non può pronunciarsi sul merito della domanda.
Ciò in ragione della non permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione all'esecuzione (cfr. Cassazione, Sez. III, n. 12911 del 24/07/2012; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,
18/02/2015, n. 3277).
In altri termini, nel giudizio di opposizione al precetto ed all'esecuzione l'indagine del giudice è limitata all'accertamento della esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia (Cass. n. 9205 del 6/07/2001).
Siccome nella specie, non risultano circostanze successivamente intervenute, invalidanti l'efficacia del titolo azionato, sulla base del quale, anzi, avveniva in ambito esecutivo la soddisfazione del credito azionato dagli odierni opposti, l'opposizione spiegata dal va respinta. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, praticata la riduzione ex art. 4, comma primo del D.M. 55/14 come successivamente modificato, nella misura del 50 %, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 6174/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione spiegata dal Parte_1
• condanna il al pagamento delle spese di lite come di seguito indicato: Parte_1
- in favore dell'opposta liquida (al netto della riduzione nella misura Controparte_1 percentuale indicata in parte motiva) € 2.499,00 (di cui, € 438,00 per fase di studio, € 370,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge. Dispone ex art. 93 c.p.c. la distrazione di esse in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
- in favore dell'opposto, Avv. Nacca liquida (al netto della riduzione nella misura percentuale
5 indicata in parte motiva) € 1.258,00 (di cui, € 203,00 per fase di studio, € 203,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase istruttoria ed € 426,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 16.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
6
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6174/2022 vertente tra:
Parte_1 opponente
e
Controparte_1
Avv. Giovanni Nacca
opposti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate dalle parti, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6714/2022 R.G., vertente tra in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parte_1
Simonelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Teverola, Via Roma n. 52, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Giovanni Nacca, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Pt_1
D'Annunzio n.6/a, in virtù di procura allegata agli atti;
Avv. Giovanni Nacca rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via D'Annunzio n.6/a; Pt_1
opposti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con n. 2 atti di precetto notificati in data 8.7.2022, la e l'Avv. Controparte_1
Giovanni Nacca – sulla base del D.I. n. 230/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 17.11.2020
2 -20.1.2021, dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c. con ordinanza del 13.1.2022 – intimavano al rispettivamente, il pagamento di € 25.227,12 e di € 1.130,41. Parte_1
A supporto della opposizione, il – instando per la sospensione della efficacia esecutiva del Pt_1 titolo azionato – rappresentava l'excursus della vicenda sottesa al provvedimento monitorio e deduceva della esistenza di fatti sopravvenuti, aventi rilievo penale, sulla base dei quali insisteva per la sospensione della efficacia esecutiva del titolo e per l'accoglimento della opposizione.
Si costituivano in giudizio le parti opposte che, contestando l'avverso dedotto, concludevano per il rigetto della istanza cautelare, così come della opposizione.
Con ordinanza del 20.12.2022 la scrivente, ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per concedere l'invocata sospensione, rigettava la istanza cautelare e concedeva i termini ex art. 183, VI comma c.p.c..
Il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
In primo luogo, occorre evidenziare che in sede di note scritte predisposte per l'udienza figurata del 20.1.2025, il difensore della parte opponente deduceva quanto segue: “… risulta cessata la materia del contendere, atteso che il precetto avverso il quale veniva proposta l'opposizione di cui al presente giudizio risulta essere integralmente soddisfatto e quietanzato per effetto dell'ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di Santa Maria C.V., R.G. Es. Mob. n. 3782/2022, dott. Per_1
, che si deposita contestualmente alla presente ed in forza della quale il terzo Tesoriere ha
[...] eseguito i regolari pagamenti. Infine, si rappresenta che sono in corso trattative di bonario componimento sulla più ampia posizione debitoria / creditoria esistente tra le parti, ragion per cui, laddove il Giudice non ritenga di poter definire la controversia con sentenza di cessata materia del contendere e compensazione integrale delle spese di lite, si chiede un eventuale rinvio per verificare anche l'esito delle citate proposte. …” (cfr. deposito del 20.1.2025).
Di contro, le parti opposte hanno contestato l'esistenza di una ipotesi di cessata materia del contendere, atteso che “… Il pagamento di quanto dovuto per effetto del decreto ingiuntivo n.
230/2021 è stato tutt'altro che spontaneo e condiviso. Infatti, nel corso della procedura esecutiva
R.G.Es. 3782/2022, il si è costituito opponendosi all'esecuzione (doc. 5) e Parte_1 reiterando la richiesta di estinzione della procedura anche all'ultima udienza del 27/09/2023 (doc.
6). I pagamenti da parte del terzo sono stati effettuati in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione
e non su accordo tra le parti. …” (cfr. note di discussione).
Ebbene, le dichiarazioni delle parti - che denotano un contrasto sulla configurabilità di una ipotesi di cessata materia del contendere - inducono il Tribunale a procedere oltre sulla questione.
3 Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Nella specie, come innanzi detto, la soddisfazione del credito azionato è avvenuta solo a seguito della iniziativa esecutiva intrapresa dalle odierne parti opposte.
Ciò posto, in punto di qualificazione sub specie juris – compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493;
Cass., 20 marzo 1999 n.2574) - la spiegata opposizione va ricondotta nell'ambito dell'art. 615, comma primo, c.p.c., venendo in contestazione il diritto a procedere in executivis.
Appare opportuno svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez.
III Sent., 13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Pertanto, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla formazione di esso.
Nella specie, il precetto opposto si fonda – come detto - su di un titolo di formazione giudiziale.
Il Tribunale rileva che le dedotte circostanze nuove, apprese – stando alla prospettazione svolta - successivamente alla data di concessione della provvisoria esecutorietà del titolo azionato, non consentono di pervenire al risultato sperato dal istante. Pt_1
A ben vedere, le argomentazioni svolte a supporto della presente opposizione si traducono nella
(inammissibile) richiesta di riesame della decisione sulla provvisoria esecutività adottata dal giudice titolare dell'opposizione monitoria.
La giurisprudenza ha affermato che la provvisoria esecutività concessa può venir meno solo con la sentenza che decide sull'opposizione monitoria: l'ordinanza con la quale, in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia concessa o negata l'esecuzione provvisoria al provvedimento monitorio non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure nel caso in cui il giudice esamini questioni di merito per valutare il fumus del credito, trattandosi di statuizione avente natura anticipatoria della decisione, ma priva del carattere della definitività, i cui effetti sono destinati
4 ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione (cfr. Cassazione civile , sez. VI ,
03/10/2019, n. 24658).
D'altra parte - considerato che nel giudizio di opposizione a precetto la sospensione può essere concessa solo ove sussistono gravi motivi che coincidono con il fumus, inteso come verosimile accoglibilità della domanda di opposizione a precetto, e con il periculum e tenuto conto della pendenza della opposizione monitoria - il giudice dell'opposizione a precetto non può pronunciarsi sul merito della domanda.
Ciò in ragione della non permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione all'esecuzione (cfr. Cassazione, Sez. III, n. 12911 del 24/07/2012; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,
18/02/2015, n. 3277).
In altri termini, nel giudizio di opposizione al precetto ed all'esecuzione l'indagine del giudice è limitata all'accertamento della esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia (Cass. n. 9205 del 6/07/2001).
Siccome nella specie, non risultano circostanze successivamente intervenute, invalidanti l'efficacia del titolo azionato, sulla base del quale, anzi, avveniva in ambito esecutivo la soddisfazione del credito azionato dagli odierni opposti, l'opposizione spiegata dal va respinta. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, praticata la riduzione ex art. 4, comma primo del D.M. 55/14 come successivamente modificato, nella misura del 50 %, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 6174/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione spiegata dal Parte_1
• condanna il al pagamento delle spese di lite come di seguito indicato: Parte_1
- in favore dell'opposta liquida (al netto della riduzione nella misura Controparte_1 percentuale indicata in parte motiva) € 2.499,00 (di cui, € 438,00 per fase di studio, € 370,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge. Dispone ex art. 93 c.p.c. la distrazione di esse in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
- in favore dell'opposto, Avv. Nacca liquida (al netto della riduzione nella misura percentuale
5 indicata in parte motiva) € 1.258,00 (di cui, € 203,00 per fase di studio, € 203,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase istruttoria ed € 426,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 16.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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