Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 88
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza del potere impositivo

    L'eccezione è infondata poiché il termine ordinario è stato legittimamente prorogato dalla sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 e dalla proroga automatica di 120 giorni ex art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. 218/1997, differendo il termine ultimo per la notifica al 26 marzo 2025.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e violazione del contraddittorio

    L'atto impugnato reca una motivazione ampia e dettagliata, idonea a consentire al contribuente la piena comprensione delle ragioni della pretesa. La motivazione per relationem è conforme all'art. 7 L. 212/2000.

  • Rigettato
    Violazione dell'onere della prova e infondatezza dell'accertamento

    L'Ufficio ha assolto al proprio onere probatorio evidenziando la natura di 'cartiere' dei fornitori, la genericità delle fatture e la mancanza di documentazione accessoria. La parte si è limitata a produrre fatture e estratti conto, inidonei a comprovare la realtà delle operazioni.

  • Rigettato
    Decadenza del potere impositivo

    L'eccezione è infondata poiché il termine ordinario è stato legittimamente prorogato dalla sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 e dalla proroga automatica di 120 giorni ex art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. 218/1997, differendo il termine ultimo per la notifica al 26 marzo 2025.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e violazione del contraddittorio

    L'atto impugnato reca una motivazione ampia e dettagliata, idonea a consentire al contribuente la piena comprensione delle ragioni della pretesa. La motivazione per relationem è conforme all'art. 7 L. 212/2000.

  • Rigettato
    Violazione dell'onere della prova e infondatezza dell'accertamento

    L'Ufficio ha assolto al proprio onere probatorio evidenziando la natura di 'cartiere' dei fornitori, la genericità delle fatture e la mancanza di documentazione accessoria. La parte si è limitata a produrre fatture e estratti conto, inidonei a comprovare la realtà delle operazioni.

  • Rigettato
    Decadenza del potere impositivo

    L'eccezione è infondata poiché il termine ordinario è stato legittimamente prorogato dalla sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 e dalla proroga automatica di 120 giorni ex art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. 218/1997, differendo il termine ultimo per la notifica al 26 marzo 2025.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e violazione del contraddittorio

    L'atto impugnato reca una motivazione ampia e dettagliata, idonea a consentire al contribuente la piena comprensione delle ragioni della pretesa. La motivazione per relationem è conforme all'art. 7 L. 212/2000.

  • Rigettato
    Violazione dell'onere della prova e infondatezza dell'accertamento

    L'Ufficio ha assolto al proprio onere probatorio evidenziando la natura di 'cartiere' dei fornitori, la genericità delle fatture e la mancanza di documentazione accessoria. La parte si è limitata a produrre fatture e estratti conto, inidonei a comprovare la realtà delle operazioni.

  • Rigettato
    Decadenza del potere impositivo

    L'eccezione è infondata poiché il termine ordinario è stato legittimamente prorogato dalla sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 e dalla proroga automatica di 120 giorni ex art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. 218/1997, differendo il termine ultimo per la notifica al 26 marzo 2025.

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    Difetto di motivazione e violazione del contraddittorio

    L'atto impugnato reca una motivazione ampia e dettagliata, idonea a consentire al contribuente la piena comprensione delle ragioni della pretesa. La motivazione per relationem è conforme all'art. 7 L. 212/2000.

  • Rigettato
    Violazione dell'onere della prova e infondatezza dell'accertamento

    L'Ufficio ha assolto al proprio onere probatorio evidenziando la natura di 'cartiere' dei fornitori, la genericità delle fatture e la mancanza di documentazione accessoria. La parte si è limitata a produrre fatture e estratti conto, inidonei a comprovare la realtà delle operazioni.

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    Decadenza del potere impositivo

    L'eccezione è infondata poiché il termine ordinario è stato legittimamente prorogato dalla sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 e dalla proroga automatica di 120 giorni ex art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. 218/1997, differendo il termine ultimo per la notifica al 26 marzo 2025.

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    Difetto di motivazione e violazione del contraddittorio

    L'atto impugnato reca una motivazione ampia e dettagliata, idonea a consentire al contribuente la piena comprensione delle ragioni della pretesa. La motivazione per relationem è conforme all'art. 7 L. 212/2000.

  • Rigettato
    Violazione dell'onere della prova e infondatezza dell'accertamento

    L'Ufficio ha assolto al proprio onere probatorio evidenziando la natura di 'cartiere' dei fornitori, la genericità delle fatture e la mancanza di documentazione accessoria. La parte si è limitata a produrre fatture e estratti conto, inidonei a comprovare la realtà delle operazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 88
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 88
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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