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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TE MADDALENA, Presidente
CURAMI MICAELA SERENA, Relatore
NN ANGELO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2408/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D02R404891/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D02R404891/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 2641/2025 depositato il 03/06/2025 proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R404921/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 2644/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R404941/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 2645/2025 depositato il 03/06/2025 proposto da
Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R404954/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3355/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale II di Milano – ha emesso avviso di accertamento nei confronti della società Ricorrente_1, rideterminando il reddito d'impresa per l'anno 2018 in € 205.261,00, rispetto a quello dichiarato di € 53.299,00, con un maggior imponibile di € 151.962,00.
A seguito di tale accertamento, sono stati notificati distinti avvisi anche ai soci Rappresentante_2, Rappresentante_1 e Rappresentante_3, per la ripresa a tassazione dei redditi di partecipazione.
Avverso detti atti, la società Ricorrente_1 e i soci Rappresentante_2, Rappresentante_1 e Rappresentante_3 hanno proposto separati ricorsi, oggi riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, fondati su motivi sostanzialmente coincidenti.
In particolare, la società, operante nel commercio al dettaglio di prodotti non alimentari, è stata inserita nei controlli per il 2018 a seguito di verifiche su alcuni fornitori;
all'esito delle verifiche l'Ufficio ha l'Ufficio ha contestato l'utilizzo di fatture inesistenti emesse da quattro fornitori.
I ricorrenti contestano in sintesi:
- la decadenza del potere impositivo: l'avviso è stato notificato oltre il termine, ex artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72, del 31/12/2024, non essendo applicabile la proroga emergenziale OV (DL
18/2020 e DL 34/2020) agli anni successivi al 2020.
– il difetto di motivazione e violazione del contraddittorio
- la violazione dell'onere della prova: l'Ufficio non ha fornito prova dell'inesistenza delle operazioni, limitandosi ad affermazioni generiche.
- l'infondatezza nel merito: la società ha effettivamente acquistato, trasportato e rivenduto la merce oggetto delle fatture ritenute inesistenti dall'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in tutti procedimenti;
nelle controdeduzioni l'Ufficio ha contrastato analiticamente le deduzioni difensive chiedendone il rigetto.
Per la società Ricorrente_1 è stata depositata una memoria difensiva in cui si insiste per l'accoglimento del ricorso e si insiste nell'ammissione di prova testimoniale scritta, come da nota depositata.
L'Ufficio ha a sua volta depositato una memoria in relazione al ricorso proposto nell'interesse di Rappresentante_1, instando per la riunione del ricorso a quello proposto nell'interesse della società e degli altri soci, e comunque chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 23.9.2025, e deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene che i ricorsi riuniti siano infondati e debbano pertanto essere respinti.
L'eccezione di decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento è infondata.
L'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2018, notificato in data 18 febbraio 2025, deve infatti ritenersi tempestivo. Invero, il termine ordinario di cui agli artt. 43 del D.P.R. 600/73 e 57 del D.P.R.
633/72, scadente al 31 dicembre 2024, è stato legittimamente prorogato per effetto della sospensione di
85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020, applicabile anche alle annualità successive, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass., ord. n. 960/2025); nonché per la proroga automatica di 120 giorni ex art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. 218/1997, operante in tutte le ipotesi di avvio del procedimento di adesione, anche facoltativo. Ne consegue che il termine ultimo per la notifica dell'atto era differito al 26 marzo 2025, sicché la notifica del 18 febbraio 2025 è pienamente legittima.
Del pari infondato è il motivo con il quale i ricorrenti lamentano il difetto di motivazione dell'atto impugnato. L'atto impugnato reca una motivazione ampia e dettagliata, idonea a consentire al contribuente la piena comprensione delle ragioni della pretesa. La motivazione per relationem, effettuata mediante richiamo agli accertamenti eseguiti nei confronti di altre società, è conforme all'art. 7 L.
212/2000, avendo l'Ufficio riprodotto il contenuto essenziale degli atti richiamati. Nè risultano specifici profili di contraddittorietà, non essendo stati individuati dalla parte elementi idonei a fondare la censura.
L'eccezione di violazione dell'onere della prova e infondatezza dell'accertamento
è priva di pregio.
Secondo consolidata giurisprudenza, incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire elementi indiziari gravi, precisi e concordanti circa l'inesistenza delle operazioni, mentre spetta al contribuente dimostrarne l'effettività. Nel caso di specie, l'Ufficio ha assolto al proprio onere probatorio, evidenziando la natura di
“cartiere” dei fornitori, la genericità delle fatture e la mancanza di documentazione accessoria (contratti,
DDT, ordini).
La parte si è limitata a produrre fatture e estratti conto, inidonei a comprovare la realtà delle operazioni.
Per le ragioni esposte, i ricorsi riuniti ricorso devono essere rigettati.
Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico delle parti ricorrenti nella misura complessiva di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara di respingere i ricorsi come riuniti. Liquida la somma di Euro 3.000,00 omnia a favore di parte Resistente e a carico di parte Ricorrente.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TE MADDALENA, Presidente
CURAMI MICAELA SERENA, Relatore
NN ANGELO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2408/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D02R404891/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D02R404891/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 2641/2025 depositato il 03/06/2025 proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R404921/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 2644/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R404941/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 2645/2025 depositato il 03/06/2025 proposto da
Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R404954/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3355/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale II di Milano – ha emesso avviso di accertamento nei confronti della società Ricorrente_1, rideterminando il reddito d'impresa per l'anno 2018 in € 205.261,00, rispetto a quello dichiarato di € 53.299,00, con un maggior imponibile di € 151.962,00.
A seguito di tale accertamento, sono stati notificati distinti avvisi anche ai soci Rappresentante_2, Rappresentante_1 e Rappresentante_3, per la ripresa a tassazione dei redditi di partecipazione.
Avverso detti atti, la società Ricorrente_1 e i soci Rappresentante_2, Rappresentante_1 e Rappresentante_3 hanno proposto separati ricorsi, oggi riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, fondati su motivi sostanzialmente coincidenti.
In particolare, la società, operante nel commercio al dettaglio di prodotti non alimentari, è stata inserita nei controlli per il 2018 a seguito di verifiche su alcuni fornitori;
all'esito delle verifiche l'Ufficio ha l'Ufficio ha contestato l'utilizzo di fatture inesistenti emesse da quattro fornitori.
I ricorrenti contestano in sintesi:
- la decadenza del potere impositivo: l'avviso è stato notificato oltre il termine, ex artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72, del 31/12/2024, non essendo applicabile la proroga emergenziale OV (DL
18/2020 e DL 34/2020) agli anni successivi al 2020.
– il difetto di motivazione e violazione del contraddittorio
- la violazione dell'onere della prova: l'Ufficio non ha fornito prova dell'inesistenza delle operazioni, limitandosi ad affermazioni generiche.
- l'infondatezza nel merito: la società ha effettivamente acquistato, trasportato e rivenduto la merce oggetto delle fatture ritenute inesistenti dall'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in tutti procedimenti;
nelle controdeduzioni l'Ufficio ha contrastato analiticamente le deduzioni difensive chiedendone il rigetto.
Per la società Ricorrente_1 è stata depositata una memoria difensiva in cui si insiste per l'accoglimento del ricorso e si insiste nell'ammissione di prova testimoniale scritta, come da nota depositata.
L'Ufficio ha a sua volta depositato una memoria in relazione al ricorso proposto nell'interesse di Rappresentante_1, instando per la riunione del ricorso a quello proposto nell'interesse della società e degli altri soci, e comunque chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 23.9.2025, e deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene che i ricorsi riuniti siano infondati e debbano pertanto essere respinti.
L'eccezione di decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento è infondata.
L'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2018, notificato in data 18 febbraio 2025, deve infatti ritenersi tempestivo. Invero, il termine ordinario di cui agli artt. 43 del D.P.R. 600/73 e 57 del D.P.R.
633/72, scadente al 31 dicembre 2024, è stato legittimamente prorogato per effetto della sospensione di
85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020, applicabile anche alle annualità successive, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass., ord. n. 960/2025); nonché per la proroga automatica di 120 giorni ex art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. 218/1997, operante in tutte le ipotesi di avvio del procedimento di adesione, anche facoltativo. Ne consegue che il termine ultimo per la notifica dell'atto era differito al 26 marzo 2025, sicché la notifica del 18 febbraio 2025 è pienamente legittima.
Del pari infondato è il motivo con il quale i ricorrenti lamentano il difetto di motivazione dell'atto impugnato. L'atto impugnato reca una motivazione ampia e dettagliata, idonea a consentire al contribuente la piena comprensione delle ragioni della pretesa. La motivazione per relationem, effettuata mediante richiamo agli accertamenti eseguiti nei confronti di altre società, è conforme all'art. 7 L.
212/2000, avendo l'Ufficio riprodotto il contenuto essenziale degli atti richiamati. Nè risultano specifici profili di contraddittorietà, non essendo stati individuati dalla parte elementi idonei a fondare la censura.
L'eccezione di violazione dell'onere della prova e infondatezza dell'accertamento
è priva di pregio.
Secondo consolidata giurisprudenza, incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire elementi indiziari gravi, precisi e concordanti circa l'inesistenza delle operazioni, mentre spetta al contribuente dimostrarne l'effettività. Nel caso di specie, l'Ufficio ha assolto al proprio onere probatorio, evidenziando la natura di
“cartiere” dei fornitori, la genericità delle fatture e la mancanza di documentazione accessoria (contratti,
DDT, ordini).
La parte si è limitata a produrre fatture e estratti conto, inidonei a comprovare la realtà delle operazioni.
Per le ragioni esposte, i ricorsi riuniti ricorso devono essere rigettati.
Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico delle parti ricorrenti nella misura complessiva di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara di respingere i ricorsi come riuniti. Liquida la somma di Euro 3.000,00 omnia a favore di parte Resistente e a carico di parte Ricorrente.