Art. 20.
I posti del ruolo organico della carriera ausiliaria compresi i portantini delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, istituiti con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni e quelli recati in aumento dall'articolo 9 della presente legge sono ripartiti, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti della dotazione organica del personale di cui al presente comma, in due ruoli distinti:
a) ruolo del personale ausiliario con qualifica di bidello, custode e usciere;
b) ruolo del personale ausiliario con qualifica di portantino.
Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti recati in aumento a norma del predetto articolo 9 si provvede, presso i singoli atenei, mediante concorsi per titoli integrati da una prova pratica di scrittura sotto dettato da espletare tra il personale non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle, universita', in servizio nelle universita', negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti, policlinici e cliniche, con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle universita' o agli istituti da parte di altri enti, che alla data del 1 luglio 1968 abbia prestato comunque servizio, anche non continuativo per un periodo non inferiore a novanta giorni e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di eta'.
I posti del ruolo organico della carriera ausiliaria compresi i portantini delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, istituiti con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni e quelli recati in aumento dall'articolo 9 della presente legge sono ripartiti, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti della dotazione organica del personale di cui al presente comma, in due ruoli distinti:
a) ruolo del personale ausiliario con qualifica di bidello, custode e usciere;
b) ruolo del personale ausiliario con qualifica di portantino.
Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti recati in aumento a norma del predetto articolo 9 si provvede, presso i singoli atenei, mediante concorsi per titoli integrati da una prova pratica di scrittura sotto dettato da espletare tra il personale non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle, universita', in servizio nelle universita', negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti, policlinici e cliniche, con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle universita' o agli istituti da parte di altri enti, che alla data del 1 luglio 1968 abbia prestato comunque servizio, anche non continuativo per un periodo non inferiore a novanta giorni e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di eta'.