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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 26/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott.ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 260/2025 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi
nato a [...] il [...], assistito in Parte_1
giudizio dall'avv. BORTOLUZZI LUISA EMMA
e
nato a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. CP_1
BORTOLUZZI LUISA EMMA
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 10/02/2025, i coniugi hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle seguenti condizioni:
1. Sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 22.09.1993 in Falcade (BL) tra le parti.
2. L'alloggio coniugale resterà assegnato al signor ove i figli Parte_1
1 manterranno la residenza.
3. Ciascun genitore corrisponderà direttamente a ciascun figlio € 150,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario entro il giorno 10 di ogni mese.
4. Le spese straordinarie per i figli, secondo le linee guida determinate dal Protocollo per la
ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi e
non più conviventi del Tribunale di Belluno del 27.07.2021, noto alle parti, saranno poste a carico del padre nella misura di 2/3 e a carico della madre nella misura di 1/3 con la precisazione che le spese straordinarie relative allo studio ovvero le spese di iscrizione e per libri di testo saranno integralmente sostenute dal padre.
5. Ciascun genitore sosterrà integralmente le spese relative ai periodi di vacanza che i figli trascorreranno in compagnia dello stesso, salvo diverso accordo tra i genitori.
6. Tutte le spese, di cui sarà chiesto, quota parte, il rimborso dovranno essere debitamente documentate e verranno corrisposte a presentazione dei documenti giustificativi entro il giorno
10 del mese successivo.
7. I Ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti, per cui rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegno divorzile.
I ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse dei figli maggiorenni,
non economicamente autosufficienti, e sono conformi alla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22.9.1993 a Falcade (BL)
dai ricorrenti, trascritto al n.18, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del
2 predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1. L'alloggio coniugale resterà assegnato al signor ove i figli Parte_1
manterranno la residenza.
2. Ciascun genitore corrisponderà direttamente a ciascun figlio € 150,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario entro il giorno 10 di ogni mese.
3. Le spese straordinarie per i figli, secondo le linee guida determinate dal Protocollo
per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non
conviventi e non più conviventi del Tribunale di Belluno del 27.07.2021, noto alle parti,
saranno poste a carico del padre nella misura di 2/3 e a carico della madre nella misura di 1/3 con la precisazione che le spese straordinarie relative allo studio ovvero le spese di iscrizione e per libri di testo saranno integralmente sostenute dal padre.
4. Ciascun genitore sosterrà integralmente le spese relative ai periodi di vacanza che i figli trascorreranno in compagnia dello stesso, salvo diverso accordo tra i genitori.
5. Tutte le spese, di cui sarà chiesto, quota parte, il rimborso dovranno essere debitamente documentate e verranno corrisposte a presentazione dei documenti giustificativi entro il giorno 10 del mese successivo.
6. I Ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti, per cui rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegno divorzile;
7. I Ricorrenti prestano, sin d'ora, acquiescenza alla sentenza di divorzio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Belluno, 06/03/2025
Il presidente dott. Umberto Giacomelli
Il giudice estensore dott.ssa Chiara Sandini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott.ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 260/2025 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi
nato a [...] il [...], assistito in Parte_1
giudizio dall'avv. BORTOLUZZI LUISA EMMA
e
nato a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. CP_1
BORTOLUZZI LUISA EMMA
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 10/02/2025, i coniugi hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle seguenti condizioni:
1. Sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 22.09.1993 in Falcade (BL) tra le parti.
2. L'alloggio coniugale resterà assegnato al signor ove i figli Parte_1
1 manterranno la residenza.
3. Ciascun genitore corrisponderà direttamente a ciascun figlio € 150,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario entro il giorno 10 di ogni mese.
4. Le spese straordinarie per i figli, secondo le linee guida determinate dal Protocollo per la
ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi e
non più conviventi del Tribunale di Belluno del 27.07.2021, noto alle parti, saranno poste a carico del padre nella misura di 2/3 e a carico della madre nella misura di 1/3 con la precisazione che le spese straordinarie relative allo studio ovvero le spese di iscrizione e per libri di testo saranno integralmente sostenute dal padre.
5. Ciascun genitore sosterrà integralmente le spese relative ai periodi di vacanza che i figli trascorreranno in compagnia dello stesso, salvo diverso accordo tra i genitori.
6. Tutte le spese, di cui sarà chiesto, quota parte, il rimborso dovranno essere debitamente documentate e verranno corrisposte a presentazione dei documenti giustificativi entro il giorno
10 del mese successivo.
7. I Ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti, per cui rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegno divorzile.
I ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse dei figli maggiorenni,
non economicamente autosufficienti, e sono conformi alla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22.9.1993 a Falcade (BL)
dai ricorrenti, trascritto al n.18, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del
2 predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1. L'alloggio coniugale resterà assegnato al signor ove i figli Parte_1
manterranno la residenza.
2. Ciascun genitore corrisponderà direttamente a ciascun figlio € 150,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario entro il giorno 10 di ogni mese.
3. Le spese straordinarie per i figli, secondo le linee guida determinate dal Protocollo
per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non
conviventi e non più conviventi del Tribunale di Belluno del 27.07.2021, noto alle parti,
saranno poste a carico del padre nella misura di 2/3 e a carico della madre nella misura di 1/3 con la precisazione che le spese straordinarie relative allo studio ovvero le spese di iscrizione e per libri di testo saranno integralmente sostenute dal padre.
4. Ciascun genitore sosterrà integralmente le spese relative ai periodi di vacanza che i figli trascorreranno in compagnia dello stesso, salvo diverso accordo tra i genitori.
5. Tutte le spese, di cui sarà chiesto, quota parte, il rimborso dovranno essere debitamente documentate e verranno corrisposte a presentazione dei documenti giustificativi entro il giorno 10 del mese successivo.
6. I Ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti, per cui rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegno divorzile;
7. I Ricorrenti prestano, sin d'ora, acquiescenza alla sentenza di divorzio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Belluno, 06/03/2025
Il presidente dott. Umberto Giacomelli
Il giudice estensore dott.ssa Chiara Sandini
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