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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/07/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1879/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1879/2025 V.G. posta in decisione il 19.06.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Riolo Terme (RA), Via Caduti di Toranello n. 22/c (avv. Wanessa Grandi)
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], frazione Ponticelli (avv. Irene Bonora)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 29.04.2025; preso atto che l'udienza del 10.06.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano a Faenza (RA) i figli , in data Persona_1
28.02.2005, e , in data 06.11.2009; Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], e , C.F. C.F._1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], celebrato con rito concordatario il C.F._2
24.08.2002 a Imola (BO), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 71, parte II, serie A, anno 2002;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Imola (BO) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento in maniera autonoma ed indipendente. Il
Sig. rimane socio al 99% della propria azienda Agricola Parte_1 Parte_2
mentre la SI.ra resterà socia della medesima nella misura dell'1%. La SI.ra Controparte_1
resterà dipendente della percependo uno CP_1 Parte_3
stipendio mensile pari ad euro 500,00.
3) I ricorrenti dichiarano e si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra, a nessun titolo in ragione del pregresso vincolo coniugale, avendo consensualmente già
definito ogni rapporto economico, salvo quanto indicato al punto 4 e 5 delle premesse. Infatti, la casa coniugale ove i ricorrenti erano comproprietari al 50% ciascuno, verrà alienata nell'aprile 2025
come da atto preliminare che si allega al presente ricorso ( doc. 3); pertanto il SI. , Parte_1
a partire dal mese di maggio 2025 si trasferirà altrove, impegnandosi a comunicare la nuova residenza alla SI.ra autorizzando la stessa sin da ora il cambio di residenza del Controparte_1 anche presso altro comune;
Il fido pari ad euro 15.000,00 sarà estinto al 50% tra i coniugi Pt_1
nel momento in cui verrà alienato il bene immobile coniugale.
Parimenti, il mutuo oggi pendente presso la Banca di Imola Filiale Ponticelli il cui importo attuale
è pari ad euro 315.000,00, nonché il finanziamento presso Compass dell'importo di euro 22.500,00
circa residui verranno estinti dai coniugi in misura pari al 50% ciascuno.
Il SI. si impegna a mantenere fede a quanto dallo stesso SIlato in atto di separazione, il Pt_1
cui contenuto è qui integralmente riportato, relativamente al debito sussistente tra il ed i Pt_1
genitori della ricorrente. Entrambi i ricorrenti, infatti, estingueranno il prestito loro effettuato in favore della famiglia versando € 5000,00 ciascuno. CP_1
4) La SI.ra dal giorno dell'omologa di separazione sino al mese di Agosto 2024 ha CP_1
usufruito di una porzione separata dell'immobile coniugale e pertanto si obbliga a corrispondere al
SI. il 50% delle rate del mutuo pari ad euro 12.000,00 le quali sono state pagate solo dal Pt_1
. Parte_1
Il Promittente acquirente il giorno del rogito corrisponderà un assegno circolare intestato a Parte_1
pari ad euro 30.500,00 corrispondente al 50% che la SI.ra deve corrispondere
[...] CP_1
per il fido, finanziamento Compass e parte delle rate per l'occupazione dell'immobile come previsto ai punti 4 e 5, e la stessa accetta, con l'obbligo del SI. di estinguere i medesimi debiti. Pt_1
5) Il figlio minore resterà affidato in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione, con gli obblighi di legge. Il minorenne resterà collocato presso la residenza della madre. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio, saranno assunte concordemente tra i genitori,
mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre collocataria.
6) Gestione del figlio: il minore potrà stare con il padre 1 giorno alla settimana, preferibilmente il mercoledì dall'uscita da scuola dalle ore 13, sino dopo cena, il quale si impegna a riaccompagnare il minore presso la casa della madre dopo cena. Nel caso si manifestasse la volontà del minore di stare più tempo con relativo pernottamento dal padre, la madre sarà avvisata previamente con un solo messaggio e/o chiamata, senza attenersi ad un congruo preavviso.
7) La madre si impegna a coinvolgere il nelle decisioni del figlio minore ed a non prendere Pt_1
decisioni unilaterali senza renderlo edotto del minore.
8) Per il periodo delle vacanze estive: Il padre per le vacanze estive potrà tenere con sé il minore,
per due settimane anche non consecutive.
Il calendario da concordare tra i coniugi per stabilire le vacanze estive è da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno al fine di consentire ad entrambi una corretta gestione delle ferie.
Anche per il periodo delle vacanze Natalizie e Pasquali il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni;
dal 24 dicembre sino al 31 dicembre inclusi e con l'altro genitore dal 01
gennaio sino al 07 gennaio inclusi, Nelle vacanze Pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà
con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa.
Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale con facoltà di invitare l'altro genitore previo accordo con . Per_2
Anche per le vacanze di Natale e Pasqua il Padre si impegna a riportare ogni fine giornata il figlio minore presso la sua residenza, salvo che lo stesso non manifesti l'eSIenza di rimanere con il proprio padre. Anche nel caso di specie, la madre sarà avvista con un messaggio e/o telefonata anche senza un congruo preavviso.
9) Mantenimento figli: Il padre si impegna a corrispondere l'assegno di mantenimento ordinario pari ad euro 250.00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione Istat sino alla loro maggiore età ed indipendenza economica.
Per quanto concerne le spese straordinarie, queste saranno divise al 50% da ciascun coniuge, sino alla maggiore età ed indipendenza economica di ciascun figlio. Entrambi i coniugi accettano di aderire e quindi di recepire in toto nel presente accordo il Protocollo
del Tribunale di Bologna del 09 Agosto 2017 il cui contenuto deve intendersi riportato e trascritto nel presente accordo, in quanto più comprensivo rispetto al Protocollo di Ravenna.
10) Autovetture: Ciascun coniuge ha la propria autovettura intestata e pertanto l'autovettura BMW
rimane in proprietà esclusiva del SI. così come l'autovettura Mercedes rimane di proprietà Pt_1
esclusiva SI.ra . Controparte_1
11) Varie: La SI.ra accetta sin da ora quanto proposto dal SI. in merito a far CP_1 Pt_1
intraprendere un percorso psicologico/psicoterapeutico ai figli.
Alcun assegno divorzile sarà corrisposto alla da parte del e quest'ultima accetta. CP_1 Pt_1
In merito alle presunte richieste della per quanto concerne l'attività lavorativa prestata CP_1
dalla stessa nella società ove è socia ( ) nonché nell'attività Parte_4
di ove la è solo dipendente di quest'ultima, nulla dovrà Parte_3 CP_1
essere preteso dalla stessa sia nel presente che nel futuro a titolo di retribuzione, e/o richiesta danni e/o indennizzi vari, in quanto le parti hanno già definito ogni pendenza ed alcuna azione anche di lavoro, potrà essere intrapresa dalla , il quale accordo sarò anche sottoscritto Controparte_1
con relativa scrittura avanti il conciliatore del lavoro.
12) Entrambi i coniugi dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, salvo quanto descritto in premessa all'art. 3 e
4.
13) Le spese del presente giudizio: spese compensate.”
Ravenna, 03/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1879/2025 V.G. posta in decisione il 19.06.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Riolo Terme (RA), Via Caduti di Toranello n. 22/c (avv. Wanessa Grandi)
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], frazione Ponticelli (avv. Irene Bonora)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 29.04.2025; preso atto che l'udienza del 10.06.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano a Faenza (RA) i figli , in data Persona_1
28.02.2005, e , in data 06.11.2009; Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], e , C.F. C.F._1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], celebrato con rito concordatario il C.F._2
24.08.2002 a Imola (BO), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 71, parte II, serie A, anno 2002;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Imola (BO) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento in maniera autonoma ed indipendente. Il
Sig. rimane socio al 99% della propria azienda Agricola Parte_1 Parte_2
mentre la SI.ra resterà socia della medesima nella misura dell'1%. La SI.ra Controparte_1
resterà dipendente della percependo uno CP_1 Parte_3
stipendio mensile pari ad euro 500,00.
3) I ricorrenti dichiarano e si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra, a nessun titolo in ragione del pregresso vincolo coniugale, avendo consensualmente già
definito ogni rapporto economico, salvo quanto indicato al punto 4 e 5 delle premesse. Infatti, la casa coniugale ove i ricorrenti erano comproprietari al 50% ciascuno, verrà alienata nell'aprile 2025
come da atto preliminare che si allega al presente ricorso ( doc. 3); pertanto il SI. , Parte_1
a partire dal mese di maggio 2025 si trasferirà altrove, impegnandosi a comunicare la nuova residenza alla SI.ra autorizzando la stessa sin da ora il cambio di residenza del Controparte_1 anche presso altro comune;
Il fido pari ad euro 15.000,00 sarà estinto al 50% tra i coniugi Pt_1
nel momento in cui verrà alienato il bene immobile coniugale.
Parimenti, il mutuo oggi pendente presso la Banca di Imola Filiale Ponticelli il cui importo attuale
è pari ad euro 315.000,00, nonché il finanziamento presso Compass dell'importo di euro 22.500,00
circa residui verranno estinti dai coniugi in misura pari al 50% ciascuno.
Il SI. si impegna a mantenere fede a quanto dallo stesso SIlato in atto di separazione, il Pt_1
cui contenuto è qui integralmente riportato, relativamente al debito sussistente tra il ed i Pt_1
genitori della ricorrente. Entrambi i ricorrenti, infatti, estingueranno il prestito loro effettuato in favore della famiglia versando € 5000,00 ciascuno. CP_1
4) La SI.ra dal giorno dell'omologa di separazione sino al mese di Agosto 2024 ha CP_1
usufruito di una porzione separata dell'immobile coniugale e pertanto si obbliga a corrispondere al
SI. il 50% delle rate del mutuo pari ad euro 12.000,00 le quali sono state pagate solo dal Pt_1
. Parte_1
Il Promittente acquirente il giorno del rogito corrisponderà un assegno circolare intestato a Parte_1
pari ad euro 30.500,00 corrispondente al 50% che la SI.ra deve corrispondere
[...] CP_1
per il fido, finanziamento Compass e parte delle rate per l'occupazione dell'immobile come previsto ai punti 4 e 5, e la stessa accetta, con l'obbligo del SI. di estinguere i medesimi debiti. Pt_1
5) Il figlio minore resterà affidato in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione, con gli obblighi di legge. Il minorenne resterà collocato presso la residenza della madre. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio, saranno assunte concordemente tra i genitori,
mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre collocataria.
6) Gestione del figlio: il minore potrà stare con il padre 1 giorno alla settimana, preferibilmente il mercoledì dall'uscita da scuola dalle ore 13, sino dopo cena, il quale si impegna a riaccompagnare il minore presso la casa della madre dopo cena. Nel caso si manifestasse la volontà del minore di stare più tempo con relativo pernottamento dal padre, la madre sarà avvisata previamente con un solo messaggio e/o chiamata, senza attenersi ad un congruo preavviso.
7) La madre si impegna a coinvolgere il nelle decisioni del figlio minore ed a non prendere Pt_1
decisioni unilaterali senza renderlo edotto del minore.
8) Per il periodo delle vacanze estive: Il padre per le vacanze estive potrà tenere con sé il minore,
per due settimane anche non consecutive.
Il calendario da concordare tra i coniugi per stabilire le vacanze estive è da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno al fine di consentire ad entrambi una corretta gestione delle ferie.
Anche per il periodo delle vacanze Natalizie e Pasquali il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni;
dal 24 dicembre sino al 31 dicembre inclusi e con l'altro genitore dal 01
gennaio sino al 07 gennaio inclusi, Nelle vacanze Pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà
con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa.
Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale con facoltà di invitare l'altro genitore previo accordo con . Per_2
Anche per le vacanze di Natale e Pasqua il Padre si impegna a riportare ogni fine giornata il figlio minore presso la sua residenza, salvo che lo stesso non manifesti l'eSIenza di rimanere con il proprio padre. Anche nel caso di specie, la madre sarà avvista con un messaggio e/o telefonata anche senza un congruo preavviso.
9) Mantenimento figli: Il padre si impegna a corrispondere l'assegno di mantenimento ordinario pari ad euro 250.00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione Istat sino alla loro maggiore età ed indipendenza economica.
Per quanto concerne le spese straordinarie, queste saranno divise al 50% da ciascun coniuge, sino alla maggiore età ed indipendenza economica di ciascun figlio. Entrambi i coniugi accettano di aderire e quindi di recepire in toto nel presente accordo il Protocollo
del Tribunale di Bologna del 09 Agosto 2017 il cui contenuto deve intendersi riportato e trascritto nel presente accordo, in quanto più comprensivo rispetto al Protocollo di Ravenna.
10) Autovetture: Ciascun coniuge ha la propria autovettura intestata e pertanto l'autovettura BMW
rimane in proprietà esclusiva del SI. così come l'autovettura Mercedes rimane di proprietà Pt_1
esclusiva SI.ra . Controparte_1
11) Varie: La SI.ra accetta sin da ora quanto proposto dal SI. in merito a far CP_1 Pt_1
intraprendere un percorso psicologico/psicoterapeutico ai figli.
Alcun assegno divorzile sarà corrisposto alla da parte del e quest'ultima accetta. CP_1 Pt_1
In merito alle presunte richieste della per quanto concerne l'attività lavorativa prestata CP_1
dalla stessa nella società ove è socia ( ) nonché nell'attività Parte_4
di ove la è solo dipendente di quest'ultima, nulla dovrà Parte_3 CP_1
essere preteso dalla stessa sia nel presente che nel futuro a titolo di retribuzione, e/o richiesta danni e/o indennizzi vari, in quanto le parti hanno già definito ogni pendenza ed alcuna azione anche di lavoro, potrà essere intrapresa dalla , il quale accordo sarò anche sottoscritto Controparte_1
con relativa scrittura avanti il conciliatore del lavoro.
12) Entrambi i coniugi dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, salvo quanto descritto in premessa all'art. 3 e
4.
13) Le spese del presente giudizio: spese compensate.”
Ravenna, 03/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè