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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3464 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1094/ 2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 29/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1094/ 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando Colantoni ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dello stesso in Latina, Piazza Bruno Buozzi n. 9;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Anna Paola Ciarelli e LA Loreni ed elettivamente domiciliato n Roma, via Cesare
Beccaria n. 29;
APPELLATO oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, n.
268/2025 pubblicata in data 26.02.2025;
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
deduceva: di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per ivi sentire accertare e dichiarare
[...] lo status di invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74%, a decorrere dalla revoca del 17/12/2021 o dalla differente data accertata a seguito di C.T.U.; che, a seguito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, veniva riconosciuta la sussistenza di uno status di invalidità pari al 76% a decorrere dalla data della revisione;
che il Tribunale di Latina, con decreto del 12/05/2023, omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio.
Esponeva, altresì, che nonostante la notifica del decreto di omologa in data 8/06/23 e l'inoltro in data
26/06/2023 della dichiarazione sostitutiva di certificazione, necessaria ai fini della liquidazione dei CP_ ratei maturati e non riscossi relativi alla prestazione previdenziale riconosciuta, l' non aveva comunque provveduto al pagamento di quanto dovuto entro il termine di cui all'art. 14 D.L. 669/1996; che, stante il raggiungimento in data 09/05/2022, del requisito anagrafico prescritto ex lege, aveva diritto a beneficiare, con decorrenza da giugno 2022 dell'assegno sociale sostitutivo di assegno mensile di assistenza ex art. 18 L. 118/71.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di:
Accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire l'assegno mensile di assistenza Parte_1
(tenuto conto dell'accertamento relativo al requisito sanitario come riconosciuto con decreto del
12/05/2023, emesso dal Giudice del Tribunale di Latina a seguito di Ricorso per Accertamento
Tecnico Preventivo) a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 31/05/2022 nonché l'assegno sociale sostitutivo di assegno mensile di assistenza ex art. 19 L. 118/71 a decorrere dal 01/06/2022 (stante CP_ il compimento del 67° anno di età in data 09/05/2022) e, conseguentemente, condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, a corrispondere la complessiva somma di €. 9.836,6, salvo errori od omissioni, di cui € 1.458,45 a titolo di ratei di assegno mensile di assistenza maturati dal 01/01/2022 al 31/05/2022 ed € 8.378,15 a titolo di assegno sociale sostitutivo di assegno mensile di assistenza dal 01/06/2022 al 31/12/2023 nonché a corrispondere gli ulteriori ratei maturati in corso di causa e sino al permanere dei requisiti socio-economici richiesti dalla normativa vigente, oltre interessi e rivalutazione monetaria sui singoli ratei scaduti ed a scadere al soddisfo a decorrere dal
121° giorno dal riconoscimento del beneficio;
Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese del presente giudizio CP_1 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
CP_ Si costituiva in giudizio l' deducendo di aver provveduto alla liquidazione della prestazione di invalidità civile nel marzo 2024 e di aver posto gli arretrati in pagamento con la rata di aprile 2024.
Chiedeva, pertanto, che le spese del giudizio fossero compensate tra le parti.
Con sentenza n. 268/2025 del 26 febbraio 2025 il giudice del lavoro dichiarava cessata la materia del CP_ contendere e compensava le spese di lite per 1/3 condannando l' al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in complessivi € 569,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Avverso detta sentenza ricorreva in appello limitatamente alla quantificazione delle Parte_1 spese di lite.
Con il primo motivo di gravame contestava la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il primo giudice disposto la compensazione delle spese di lite al di fuori delle ipotesi previste;
con il secondo, lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.M. 55/2014 per avere il Tribunale escluso dalla liquidazione dei compensi le fasi istruttoria e decisionale.
Assumeva, pertanto, che, in considerazione delle tariffe forensi di cui al DM 55/14 e criteri applicabili, tenuto conto della natura previdenziale della causa, dell'attività effettivamente svolta e dello scaglione relativo al valore del giudizio (€ 5.200,00/26.000,00), i compensi professionali ai valori medi ridotti del 50% spettanti al procuratore costituito dovevano essere così valutati: € 465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 832,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
1.011,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 2.697,00.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
1) in accoglimento del presente appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata sul punto, condannare l' al pagamento delle ulteriori spese di primo grado, secondo il compenso CP_1 professionale sopra riportato, in considerazione delle tariffe forensi di cui al DM 55/14 e criteri applicabili, tenuto conto della natura previdenziale della causa, dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione relativo al valore del giudizio, quantificate in € 2.128,00 (ovverosia i valori minimi del tariffario pari ad € 2.697,00 detratti € 569,00 già liquidati in primo grado), oltre spese generali ed accessori di legge tutti come per legge ovvero alla diversa somma che si riterrà di giustizia di giustizia nei limiti dello scaglione di riferimento ai fini del c.u. appresso indicato;
2) condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese di lite del presente CP_1 grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. oltre spese vive.
CP_ Si costitutiva l domandando respingersi il gravame.
All'odierna udienza del 29 ottobre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
Il primo motivo di gravame – con cui si lamenta l'erronea compensazione delle spese di lite - è fondato.
Come noto (e ricordato, da ultimo, da Sez. L -, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024), il giudice che dichiara cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
In particolare, il giudice può compensare le spese processuali, parzialmente o per intero, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., ovvero “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Alle ipotesi espressamente individuate dall'art. 92, comma 2, citato si aggiungono le “altre gravi ed eccezionali ragioni” riconosciute come rilevanti dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, non iscrivibili in un rigido catalogo e necessariamente rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. La Consulta, nella richiamata pronuncia n. 77/2018, ha in particolare chiarito che possono assumere rilievo, quali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di lite, anche le situazioni “di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, in cui la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite potrebbe costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Si è ritenuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate, come l'oscillante soluzione ad esse data dalla giurisprudenza, consente la compensazione delle spese, trattandosi di circostanze che incidono sull'atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20012 del
2023).
Nel caso di specie è pacifico che la cessazione della materia del contendere è dipesa dal CP_ riconoscimento del debito da parte dell' e dal pagamento del dovuto;
è evidente, dunque, che l' è virtualmente soccombente. Controparte_2
Il Tribunale - dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere – ha compensato le spese per 1/3 “tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e del pagamento dei ratei arretrati di assegno mensile di assistenza (ex art. 13 L. n. 118/1971) e di assegno sociale sostituivo (ex art. 19
L. 118/1971) avvenuta in data 2.04.2024 quindi successivamente sia al deposito del ricorso giudiziario (del 15.01.2024) che alla sua notifica (del 15.03.2024), ed anche successivamente all'invio CP_ del modello Ap70 da parte della ricorrente avvenuto in data 26.06.2023, tenuto conto che l' nel costituirsi in giudizio non ha resistito alla domanda”.
Rileva il Collegio - fermi i rilievi che si andranno a svolgere in ordine alla tempistica degli eventi rilevanti nel presente giudizio - che le ragioni addotte dal primo giudice non integrano alcuno dei presupposti, innanzi richiamati, idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite.
CP_ Il ricorso di primo grado è stato infatti depositato il 15.01.24 e notificato il 15.03.24; l' ha provveduto a pagare i ratei arretrati di assegno mensile di assistenza (ex art. 13 L. n. 118/1971) e di assegno sociale sostituivo (ex art. 19 L. 118/1971) il 02.04.2024, ossia dopo la notifica del ricorso.
Ciò posto, deve rilevarsi che il mero riconoscimento e la determinazione dell'ammontare della pretesa non può costituire, di per sé, una ragione valida per la compensazione delle spese di lite, atteso che detta compensazione non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione (cfr., per un caso del tutto analogo, la già citata Sez. L - , Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024, che ha cassato la decisione impugnata la quale, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il CP_ riconoscimento in corso di causa della pretesa previdenziale da parte dell' aveva disposto per tale mero fatto la compensazione delle spese;
e ciò nonostante: l'assistito avesse proposto domanda amministrativa per la prestazione in data 5.3.2020, il ricorso giurisdizionale fosse stato proposto in data 15.1.2021, nelle more la prestazione fosse stata riconosciuta - pur tardivamente in relazione ai termini del procedimento amministrativo - con provvedimento amministrativo del 16.12.2020, non risultava che tale provvedimento fosse stato comunicato al ricorrente prima della presentazione del ricorso, l' avesse liquidato i ratei scaduti solo con la rata del febbraio 2021, ossia a lite già CP_1 pendente).
Per quanto sopra esposto, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono CP_ la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'
Fondato è anche il secondo motivo di gravame.
Il Tribunale ha liquidato le spese, per l'intero, in euro 853,50, riferendo tali compensi (per 1/3, come detto, compensati) alle sole fasi di studio e introduttiva del giudizio.
Rileva innanzitutto il Collegio che al procuratore dell'odierno appellante spettano le spese sostenute
– oltre che per la fase di studio e per la fase introduttiva del giudizio – per la fase decisionale, in cui il procuratore, nelle note depositate in data 20.02.2025, ha dato atto del pagamento da parte dell' e ha concluso in considerazione di tale circostanza sopravvenuta. CP_1
È appena il caso di evidenziare che le “note di trattazione scritta” sono sostitutive della discussione orale.
D'altra parte, è pacifico che, ai fini del riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, si considerano molteplici attività: oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 5289 del 2023), incombenti senz'altro svolti nel caso di specie.
Non è invece dovuto il compenso per la fase istruttoria.
In proposito giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento di legittimità, la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria “deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria” (cfr., tra le tante, Sez. L, Ordinanza n. 2081 del 2024; Sez. 5, Ordinanza n. 19028 del 2023).
Nella specie non è stato espletato alcun atto istruttorio né, tanto meno, è stata fissata un'udienza a tali fini. Venendo alla quantificazione delle spese stesse, rileva il Collegio che il DM n. 55/2014
(“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali del procuratore dell'odierno appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al
23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del Codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia (pari all'importo dei ratei corrisposti),
i compensi - nei valori minimi - sono così individuati: fase di studio della controversia: euro 464,50; fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; fase istruttoria: euro 832,00; fase decisoria: euro 1.010,50.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei successivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della CP_ corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti;
l' si è costituito in giudizio nel giudizio di primo grado al solo fine di dare atto della liquidazione degli arretrati.
Ne segue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al giudizio di primo grado possono essere liquidati nella misura complessiva (prossima ai valori minimi) di euro 1.865,00 (per la fase di studio della controversia: euro 465,00; per la fase introduttiva del giudizio: euro 389,00; fase decisoria: euro 1.011,00).
Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia nel grado, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al
Tribunale come liquidate dal primo giudice (euro 569,50) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a 5200,00 euro.
Le spese del grado si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021).
P.Q.M.
CP_ In parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma: - condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in € 1.865,00 (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Fernando Colantoni;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 29.10.2025
La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 29/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1094/ 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando Colantoni ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dello stesso in Latina, Piazza Bruno Buozzi n. 9;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Anna Paola Ciarelli e LA Loreni ed elettivamente domiciliato n Roma, via Cesare
Beccaria n. 29;
APPELLATO oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, n.
268/2025 pubblicata in data 26.02.2025;
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
deduceva: di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per ivi sentire accertare e dichiarare
[...] lo status di invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74%, a decorrere dalla revoca del 17/12/2021 o dalla differente data accertata a seguito di C.T.U.; che, a seguito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, veniva riconosciuta la sussistenza di uno status di invalidità pari al 76% a decorrere dalla data della revisione;
che il Tribunale di Latina, con decreto del 12/05/2023, omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio.
Esponeva, altresì, che nonostante la notifica del decreto di omologa in data 8/06/23 e l'inoltro in data
26/06/2023 della dichiarazione sostitutiva di certificazione, necessaria ai fini della liquidazione dei CP_ ratei maturati e non riscossi relativi alla prestazione previdenziale riconosciuta, l' non aveva comunque provveduto al pagamento di quanto dovuto entro il termine di cui all'art. 14 D.L. 669/1996; che, stante il raggiungimento in data 09/05/2022, del requisito anagrafico prescritto ex lege, aveva diritto a beneficiare, con decorrenza da giugno 2022 dell'assegno sociale sostitutivo di assegno mensile di assistenza ex art. 18 L. 118/71.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di:
Accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire l'assegno mensile di assistenza Parte_1
(tenuto conto dell'accertamento relativo al requisito sanitario come riconosciuto con decreto del
12/05/2023, emesso dal Giudice del Tribunale di Latina a seguito di Ricorso per Accertamento
Tecnico Preventivo) a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 31/05/2022 nonché l'assegno sociale sostitutivo di assegno mensile di assistenza ex art. 19 L. 118/71 a decorrere dal 01/06/2022 (stante CP_ il compimento del 67° anno di età in data 09/05/2022) e, conseguentemente, condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, a corrispondere la complessiva somma di €. 9.836,6, salvo errori od omissioni, di cui € 1.458,45 a titolo di ratei di assegno mensile di assistenza maturati dal 01/01/2022 al 31/05/2022 ed € 8.378,15 a titolo di assegno sociale sostitutivo di assegno mensile di assistenza dal 01/06/2022 al 31/12/2023 nonché a corrispondere gli ulteriori ratei maturati in corso di causa e sino al permanere dei requisiti socio-economici richiesti dalla normativa vigente, oltre interessi e rivalutazione monetaria sui singoli ratei scaduti ed a scadere al soddisfo a decorrere dal
121° giorno dal riconoscimento del beneficio;
Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese del presente giudizio CP_1 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
CP_ Si costituiva in giudizio l' deducendo di aver provveduto alla liquidazione della prestazione di invalidità civile nel marzo 2024 e di aver posto gli arretrati in pagamento con la rata di aprile 2024.
Chiedeva, pertanto, che le spese del giudizio fossero compensate tra le parti.
Con sentenza n. 268/2025 del 26 febbraio 2025 il giudice del lavoro dichiarava cessata la materia del CP_ contendere e compensava le spese di lite per 1/3 condannando l' al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in complessivi € 569,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Avverso detta sentenza ricorreva in appello limitatamente alla quantificazione delle Parte_1 spese di lite.
Con il primo motivo di gravame contestava la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il primo giudice disposto la compensazione delle spese di lite al di fuori delle ipotesi previste;
con il secondo, lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.M. 55/2014 per avere il Tribunale escluso dalla liquidazione dei compensi le fasi istruttoria e decisionale.
Assumeva, pertanto, che, in considerazione delle tariffe forensi di cui al DM 55/14 e criteri applicabili, tenuto conto della natura previdenziale della causa, dell'attività effettivamente svolta e dello scaglione relativo al valore del giudizio (€ 5.200,00/26.000,00), i compensi professionali ai valori medi ridotti del 50% spettanti al procuratore costituito dovevano essere così valutati: € 465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 832,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
1.011,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 2.697,00.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
1) in accoglimento del presente appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata sul punto, condannare l' al pagamento delle ulteriori spese di primo grado, secondo il compenso CP_1 professionale sopra riportato, in considerazione delle tariffe forensi di cui al DM 55/14 e criteri applicabili, tenuto conto della natura previdenziale della causa, dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione relativo al valore del giudizio, quantificate in € 2.128,00 (ovverosia i valori minimi del tariffario pari ad € 2.697,00 detratti € 569,00 già liquidati in primo grado), oltre spese generali ed accessori di legge tutti come per legge ovvero alla diversa somma che si riterrà di giustizia di giustizia nei limiti dello scaglione di riferimento ai fini del c.u. appresso indicato;
2) condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese di lite del presente CP_1 grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. oltre spese vive.
CP_ Si costitutiva l domandando respingersi il gravame.
All'odierna udienza del 29 ottobre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
Il primo motivo di gravame – con cui si lamenta l'erronea compensazione delle spese di lite - è fondato.
Come noto (e ricordato, da ultimo, da Sez. L -, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024), il giudice che dichiara cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
In particolare, il giudice può compensare le spese processuali, parzialmente o per intero, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., ovvero “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Alle ipotesi espressamente individuate dall'art. 92, comma 2, citato si aggiungono le “altre gravi ed eccezionali ragioni” riconosciute come rilevanti dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, non iscrivibili in un rigido catalogo e necessariamente rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. La Consulta, nella richiamata pronuncia n. 77/2018, ha in particolare chiarito che possono assumere rilievo, quali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di lite, anche le situazioni “di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, in cui la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite potrebbe costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Si è ritenuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate, come l'oscillante soluzione ad esse data dalla giurisprudenza, consente la compensazione delle spese, trattandosi di circostanze che incidono sull'atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20012 del
2023).
Nel caso di specie è pacifico che la cessazione della materia del contendere è dipesa dal CP_ riconoscimento del debito da parte dell' e dal pagamento del dovuto;
è evidente, dunque, che l' è virtualmente soccombente. Controparte_2
Il Tribunale - dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere – ha compensato le spese per 1/3 “tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e del pagamento dei ratei arretrati di assegno mensile di assistenza (ex art. 13 L. n. 118/1971) e di assegno sociale sostituivo (ex art. 19
L. 118/1971) avvenuta in data 2.04.2024 quindi successivamente sia al deposito del ricorso giudiziario (del 15.01.2024) che alla sua notifica (del 15.03.2024), ed anche successivamente all'invio CP_ del modello Ap70 da parte della ricorrente avvenuto in data 26.06.2023, tenuto conto che l' nel costituirsi in giudizio non ha resistito alla domanda”.
Rileva il Collegio - fermi i rilievi che si andranno a svolgere in ordine alla tempistica degli eventi rilevanti nel presente giudizio - che le ragioni addotte dal primo giudice non integrano alcuno dei presupposti, innanzi richiamati, idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite.
CP_ Il ricorso di primo grado è stato infatti depositato il 15.01.24 e notificato il 15.03.24; l' ha provveduto a pagare i ratei arretrati di assegno mensile di assistenza (ex art. 13 L. n. 118/1971) e di assegno sociale sostituivo (ex art. 19 L. 118/1971) il 02.04.2024, ossia dopo la notifica del ricorso.
Ciò posto, deve rilevarsi che il mero riconoscimento e la determinazione dell'ammontare della pretesa non può costituire, di per sé, una ragione valida per la compensazione delle spese di lite, atteso che detta compensazione non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione (cfr., per un caso del tutto analogo, la già citata Sez. L - , Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024, che ha cassato la decisione impugnata la quale, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il CP_ riconoscimento in corso di causa della pretesa previdenziale da parte dell' aveva disposto per tale mero fatto la compensazione delle spese;
e ciò nonostante: l'assistito avesse proposto domanda amministrativa per la prestazione in data 5.3.2020, il ricorso giurisdizionale fosse stato proposto in data 15.1.2021, nelle more la prestazione fosse stata riconosciuta - pur tardivamente in relazione ai termini del procedimento amministrativo - con provvedimento amministrativo del 16.12.2020, non risultava che tale provvedimento fosse stato comunicato al ricorrente prima della presentazione del ricorso, l' avesse liquidato i ratei scaduti solo con la rata del febbraio 2021, ossia a lite già CP_1 pendente).
Per quanto sopra esposto, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono CP_ la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'
Fondato è anche il secondo motivo di gravame.
Il Tribunale ha liquidato le spese, per l'intero, in euro 853,50, riferendo tali compensi (per 1/3, come detto, compensati) alle sole fasi di studio e introduttiva del giudizio.
Rileva innanzitutto il Collegio che al procuratore dell'odierno appellante spettano le spese sostenute
– oltre che per la fase di studio e per la fase introduttiva del giudizio – per la fase decisionale, in cui il procuratore, nelle note depositate in data 20.02.2025, ha dato atto del pagamento da parte dell' e ha concluso in considerazione di tale circostanza sopravvenuta. CP_1
È appena il caso di evidenziare che le “note di trattazione scritta” sono sostitutive della discussione orale.
D'altra parte, è pacifico che, ai fini del riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, si considerano molteplici attività: oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 5289 del 2023), incombenti senz'altro svolti nel caso di specie.
Non è invece dovuto il compenso per la fase istruttoria.
In proposito giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento di legittimità, la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria “deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria” (cfr., tra le tante, Sez. L, Ordinanza n. 2081 del 2024; Sez. 5, Ordinanza n. 19028 del 2023).
Nella specie non è stato espletato alcun atto istruttorio né, tanto meno, è stata fissata un'udienza a tali fini. Venendo alla quantificazione delle spese stesse, rileva il Collegio che il DM n. 55/2014
(“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali del procuratore dell'odierno appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al
23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del Codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia (pari all'importo dei ratei corrisposti),
i compensi - nei valori minimi - sono così individuati: fase di studio della controversia: euro 464,50; fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; fase istruttoria: euro 832,00; fase decisoria: euro 1.010,50.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei successivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della CP_ corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti;
l' si è costituito in giudizio nel giudizio di primo grado al solo fine di dare atto della liquidazione degli arretrati.
Ne segue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al giudizio di primo grado possono essere liquidati nella misura complessiva (prossima ai valori minimi) di euro 1.865,00 (per la fase di studio della controversia: euro 465,00; per la fase introduttiva del giudizio: euro 389,00; fase decisoria: euro 1.011,00).
Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia nel grado, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al
Tribunale come liquidate dal primo giudice (euro 569,50) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a 5200,00 euro.
Le spese del grado si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021).
P.Q.M.
CP_ In parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma: - condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in € 1.865,00 (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Fernando Colantoni;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 29.10.2025
La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia