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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 17/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 664/2022 R.G. in materia di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione, dagli avv.ti
Maurizio Eustachio SARRA e Annamaria BUCCICO, domiciliatari,
-opponente- contro
(c. f. ), con sede in Bologna alla p.zza Vieira De Controparte_1 P.IVA_1
Mello 6, in persona del procuratore speciale rappresentata e difesa, CP_2
giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alfredo
CARROZZINI, domiciliatario;
-convenuta opposta– nonché nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_3
Milano alla v. Panizza 5, quale mandataria di Controparte_4
, (c.f. ), con sede in Napoli alla v. S. Brigida 39,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione del
20.3.2023, dall'avv. Marcello FEDELE e con quest'ultimo domiciliata lo studio dell'Avv. Gianluca MERCORELLA in Pisticci;
-interventrice–
CONCLUSIONI
Per l'opponente, come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.7.2024:“… accertare e dichiarare che il contratto stipulato il 17 gennaio 2007 per notaio , rep. n. 31560 […], è invalido, perché nullo, Persona_1
ovvero inefficace tra le parti, per i motivi dedotti in narrativa;
per l'effetto dichiarare nulla e/o inefficace nei confronti di , terzo datore, l'ipoteca iscritta sugli Parte_1
immobili di sua proprietà, elencati nel contratto di mutuo fondiario del 17 gennaio
2007 rep. n. 31560 […]; ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione dell'ipoteca iscritta dalla Banca Popolare del Materano
S.p.A. in forza del contratto di mutuo fondiario del 17 gennaio 2007 sulle unità immobiliari;
accertare e dichiarare che la fideiussione prestata da con Parte_1
contratto di mutuo fondiario del 17 gennaio 2007 è nulla per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 e per i motivi estensivamente esposti in narrativa;
accertare e dichiarare che la fideiussione prestata da con il contratto di mutuo Parte_1
fondiario del 17 gennaio 2007 è nulla, risolta e/o inefficace per scioglimento del vincolo obbligatorio ex art. 1957 c.c. […] in subordine, accertare e dichiarare nulla la clausola convenzionale di determinazione del tasso d'interesse parametrato all'Euribor e, di conseguenza, rideterminare l'ammontare della somma a credito della
per la sola sorte capitale;
in ulteriore subordine, rideterminare gli CP_1
interessi di mora da calcolarsi sulla sola sorte capitale delle rate scadute e non pagate, scorporando la quota degli interessi convenzionali;
per l'effetto accertare e dichiarare la nullità o comunque l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto n. 44/2022 […] con conseguente sua revoca;
condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Per l'opposta (come da comparsa di costituzione e risposta) e CP_1
l'interventore (come da note di trattazione scritta per l'udienza di Controparte_3 precisazione delle conclusioni del 3.7.2024) “…che l'Ill. Tribunale adito, previo rigetto
pag. 2/10 dell'istanza di sospensione, respinga l'opposizione promossa ex adverso, per l'effetto, confermando il decreto n. 44/2022. Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4.4.2022 opponeva il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 44/2022 emesso nei suoi confronti (oltreché di ), dal Persona_2
Tribunale di Matera in data 2.2.2022 nell'ambito del procedimento monitorio n.181/2022 R.G., eccependo l'invalidità ed inefficacia del sotteso contratto di mutuo e del correlato atto di costituzione di ipoteca perché stipulato in funzione del ripianamento di un pregresso debito vantato nei confronti della medesima banca, e, dunque, con una funzione solutoria estranea alla causa tipica del mutuo fondiario;
la nullità della garanzia fideiussoria per violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, stante la conformità delle clausole di cui all'art. 7 del contratto di mutuo agli artt. 2, 5 ed 8 dello schema predisposto dall'ABI; l'intervenuta decadenza dall'escussione della fidejussione per violazione dell'art. 1957 c.c.; l'indeterminatezza della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria;
la nullità delle pattuizioni relative agli interessi per violazione degli art. 1283 ss. c.c., 118, co. 1 t.u.b, 9, co. 3 l. 192/1998 e l'illegittimità della domanda di interessi moratori sugli interessi convenzionali incorporati nelle rate di mutuo non pagate.
Nel costituirsi in giudizio, l'opposta contestava nel merito, in maniera specifica e puntuale, le avverse deduzioni, argomentando sulla validità ed efficacia di ciascuna delle clausole del mutuo fondiario de quo e della inerente costituzione di ipoteca a beneficio della banca, sul presupposto, in primis, dell'irrilevanza della effettiva destinazione della somma erogata rispetto alla causa del relativo contratto e, quindi, della derogabilità dell'art. 1957 c.c. e della non riconducibilità della relativa pattuizione derogatoria (nella fattispecie, prevista dall'art. 7 del contratto) nel novero di quelle per le quali l'art. 1341 c. 2 c.c. esige la specifica approvazione per iscritto.
Eccepiva, inoltre, l'opposta che la forma di garanzia sottesa al decreto monitorio non è,
pag. 3/10 comunque, qualificabile in termini di fidejussione omnibus, siccome avente ad oggetto specifiche obbligazioni legate all'adempimento delle pattuizioni contrattuali di cui al menzionato mutuo fondiario e deduceva l'estrema genericità, oltre che infondatezza, delle ulteriori doglianze inerenti al computo degli interessi pattuiti.
Con comparsa del 20.3.2023, si costituiva quindi in giudizio in Controparte_3
qualità di mandataria di Controparte_4
riportandosi integralmente alle richieste e conclusioni dell'originaria opposta e deducendo che la propria mandante aveva acquistato pro soluto da CP_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del TUB, con atto di cessione del 5.8.2022 e relativa pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tutti i crediti in blocco ivi indicati, tra i quali quello già vantato dalla società ingiungente nei confronti di ed e trasfuso nel decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
oggetto di odierna opposizione.
Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c., dell'11.4.2023, l'opponente eccepiva la nullità o comunque inefficacia della procura ad negotia dell'interventrice per indeterminatezza, nel difetto di qualsivoglia specifico riferimento alla gestione ed al recupero del credito vantato nei confronti degli ingiunti, ed il difetto di adeguata prova della dedotta cessione, insufficiente a tal fine risultando la mera pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta ufficiale.
Va preliminarmente osservato sul punto, in via preliminare ed assorbente rispetto alla disamina nel merito della contestazione di difetto di legittimazione attiva di
[...]
che, pur a seguito dell'intervento di in forza della CP_4 Controparte_3
disciplina prevista dall'art. 111, co. 3 e 4 c.p.c. il giudizio è proseguito comunque e si conclude con l'odierna sentenza tra le parti originarie, con conservazione della legittimazione da parte della NT , non essendo intervenuta, anche CP_1
indipendentemente dalla formale estromissione della NT, l'adesione di quest'ultima alla domanda di condanna del convenuto in senso sostanziale avanzata dalla cessionaria ed essendo state sollevate le suddette contestazioni da parte del pag. 4/10 debitore ceduto, proprio in ordine al verificarsi della cessione (cfr. ex plurimis Cass, I,
n.10442/2023, nonché Cass., V, n. 3454/2021).
Conseguentemente, la presente pronuncia dovrà assumersi nei confronti dell'originaria NT , pur con la precisazione che “ogni qualvolta la cessione di un CP_1
credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 cod. proc. civ. e non nell'art. 105 cod. proc. civ., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva” (Cass., I, n. 15674/2007).
Venendo, quindi, alla disamina dei motivi di opposizione, si rileva che il contratto per atto pubblico azionato da parte opposta reca i requisiti del mutuo fondiario, rispetto al quale non assume rilevanza la circostanza della sua destinazione al “consolidamento di passività”. E', infatti, principio ormai costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, non è mutuo di scopo, poiché di esso non
è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità; non può, pertanto, essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili” (Cass., I, n. 4792/12) ed, ancora, “il mutuo fondiario non
è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare
l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili ( rustici o urbani ) a garanzia ipotecaria ” (cfr. Cass., III, n. 9511/07).
In ordine, poi, alla connessa doglianza di nullità per difetto di causa del medesimo pag. 5/10 negozio giuridico, va rilevato come nel recentissimo ed autorevole arresto delle Sezioni
Unite della Suprema Corte sia stato affermato il seguente condivisibile principio: ”Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. […]
E' da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità. […] L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale.” (Cass., SS. UU., n. 5481/2025).
Parimenti infondate si appalesano le doglianze relative alla pretesa nullità della garanzia fidejussoria per violazione dell'art. 2 l. 287/90, afferendo la giurisprudenza citata dall'opponente alle diverse ipotesi di fidejussioni omnibus, nelle quali, cioè, la garanzia abbia ad oggetto le obbligazioni presenti e future contratte da un debitore nei confronti di un istituto bancario.
Nella fattispecie in esame, invece, la prestazione di garanzia, come espressamente chiarito all'art. 7 del contratto di mutuo, riguarda l'adempimento di “qualsiasi obbligazione della parte mutuataria o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con la banca, derivante dal presente mutuo e dalle sue eventuali proroghe”, con conseguente inapplicabilità dell'invocata tutela avverso le intese anti-concorrenziali, alla stregua di quanto definitivamente chiarito dalla recentissima giurisprudenza di legittimità, che ha così statuito :” La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per
pag. 6/10 contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”
(cfr. Cass., I, n. 21841/2024 nonché, in termini, Cass., I, n. 26847/2024, secondo cui
“in tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”).
Quanto, poi, all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., va rimarcato, condivisibilmente con quanto argomentato dall'opposta, che la relativa disposizione codicistica appresta una norma pacificamente derogabile dalla volontà delle parti e che non necessita di autonoma e specifica sottoscrizione, non rientrando nel novero delle clausole di cui all'art. 1342, co. 2 c.c. (cfr, ex plurimis, Cass., III, n. 9245/07, Cass., VI,
n. 21867/13 e Cass., VI, n. 28943/17).
In relazione, infine, alle ulteriori doglianze relative alla natura anatocistica ed alla pretesa nullità dei tassi di interesse applicati, va fatto espresso rimando all'iter argomentativo ed alle seguenti conclusioni della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, intrinsecamente coerenti, oltreché adeguatamente e specificamente motivate e non oggetto di contestazioni da parte dell'opponente, e perciò condivisibili.
Il TEG contrattuale, per gli interessi corrispettivi, è risultato essere pari a 6,20%, e dunque inferiore al tasso soglia del 7,65% ed il tasso di mora pari al 7,00%, a fronte del tasso soglia, pari al 10,80%. Inoltre, non essendo stata prodotta dalla parte opponente,
pag. 7/10 pur di tanto onerata, alcuna documentazione relativa all'ammontare delle rate effettivamente pagate, in difetto di prova contraria deve presumersi che la parte mutuataria abbia adempiuto all'obbligazione restitutoria fino alla centododicesima rata e che, conseguentemente, alla data dell'ultimo versamento il debito residuo ascendesse ad € 87.052,49, a titolo di quota capitale residua, oltre ad € 1.756,92 per interessi sulle rate scadute e non pagate ed € 1.516,57 per interessi maturati sul periodo di sospensione delle rate, per un totale complessivo di € 90.325,98, sino all' importo ingiunto di € 90.763,79 (in ragione dello 0,1% in più di spread contrattualmente previsto per la sospensione delle rate per 10 mesi, di cui il Consulente d'Ufficio ha dato atto).
In definitiva, pertanto, merita di essere confermata la statuizione di condanna sottesa al provvedimento monitorio oggetto di opposizione, con conseguente rigetto della domanda dell'attore opponente.
In ragione della soccombenza nel merito, l'opponente va condannato alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte opposta e dell'interventrice, liquidate come da dispositivo, in conformità ai valori prossimi ai minimi dei parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta con atto di citazione notificato in data
4.4.2022 da nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante p.t., e con l'intervento di quale Controparte_3
mandataria di così provvede: CP_4
la rigetta e, per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo n. 44/2022 emesso dal
Tribunale di Matera in data 2.2.2022 nell'ambito del procedimento monitorio n.
181/2022, dichiara tenuto al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore della somma di € 90.763,79,
[...]
pag. 8/10 oltre interessi e spese di procedura;
pone definitivamente a carico dell'opponente le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel decreto del 7.2.2024; condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate in Parte_1
complessivi € 5.200,00 in favore di (dei quali € 1.300,00 per la Controparte_1
fase di studio, € 900,00 per quella introduttiva ed € 3.000,00 per la fase di trattazione ed istruttoria) ed in € 7.400,00 (di cui € 1.300,00 per la fase di studio, € 900,00 per quella introduttiva ed € 3.000,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 2.200,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera il 17.3.2025
Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA
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