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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/02/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 18128/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18128/2018 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Via Verona n. 22, presso lo studio dell'avv. GRASSO
ANGELA LILIANA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nata a [...] in data [...], cod. fisc.: CP_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via A. Mario n. 56, presso lo C.F._2
studio dell'avv. PUCCI CARMELA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto a Piedimonte Etneo (CT) in data 20.9.2008 con CP_1
.
[...]
Dall'unione coniugale è nato il figlio , il 3/2/2012. Persona_1
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 1900/2016 pronunciato dal Tribunale di Roma in data 1.8.2016, e che da allora non si sono più riconciliate.
Nello specifico, è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minorenne, con collocamento presso la resistente, ed è stato posto a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 200,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ha chiesto di confermare le statuizioni contenute nel sopra menzionato decreto di omologa della separazione consensuale, e in subordine di prevedere il collocamento del figlio minorenne presso di sé a Roma dove vive.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a CP_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha chiesto di porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio minorenne nel maggiore importo di Euro 800,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, e ha chiesto la conferma delle restanti statuizioni contenute nel sopra menzionato decreto di omologa della separazione consensuale.
2 Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il figlio minorenne, ascoltato liberamente all'udienza del 9.4.2024, ha esposto, testualmente:
“Vivo con la mamma a Giarre, C.so Lombardia n. 87 … In questo periodo mi trovo meglio con
mia madre. In passato mio padre mi ha proposto di andare a vivere a Roma con lui, la mamma
prima non mi dava tante attenzioni. Io da piccolo stavo sempre dai nonni. Ma in quest'ultimo
periodo mia mamma mi sta trattando meglio, da quando ha saputo che io sarei venuto a parlare
con il Giudice mia madre ha iniziato a comportarsi meglio … Prima avevo deciso di andare a
Roma perché mia madre non mi dava attenzioni. Ora però mia madre si comporta diversamente
e ho fatto amicizia con i compagni. Quindi per adesso voglio restare a casa mia a Giarre. Sono
stato a casa di papà a Roma, vive in Via Castelsardo. Mia madre mi ha chiesto se mio padre mi
aveva condizionato, ma si tratta di una scelta mia, io scelgo. Quando sarò più grande deciderò
almeno sino a quando concluderò il ciclo scolastico”.
Alla luce di quanto riferito dal figlio minorenne, appare opportuno confermare la previsione del suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la resistente a
Giarre, presso la quale attualmente vive.
Avendo il figlio, peraltro, manifestato la volontà di andare successivamente a vivere a Roma
dal ricorrente, appare opportuno che una eventuale e diversa statuizione debba essere presa al momento in cui concretamente il figlio vorrà realizzare i suoi propositi.
3 Il Tribunale prende atto che le parti già da tempo si sono accordate in ordine alla circostanza che il figlio trascorra determinati periodi di tempo presso il ricorrente a Roma, in particolare nel periodo estivo.
Va, inoltre, considerato che, in sede di ascolto del figlio, è stato previsto che il ricorrente possa sempre vedere e tenere con sé il figlio minorenne Persona_1
compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e del figlio stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), rimettendo la scelta direttamente al figlio minorenne, come le parti hanno sempre fatto sino ad oggi.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che il ricorrente in passato era socio e amministratore unico della con sede in Roma, avente ad oggetto la Controparte_2
installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione, che attualmente non riveste più
alcuna carica, e che lo stesso ha trasferito la sua partecipazione, pari al 50% del capitale sociale,
al fratello , rimanendo comunque preposto alla gestione tecnica, come da visura Controparte_3
camerale del giorno 11.11.2020 in atti.
Dalle dichiarazioni reddituali in atti si evince che ha dichiarato Euro 17.368,00 (per l'anno
2018), Euro 22.792,00 (per l'anno 2019), Euro 20.522,00 (per l'anno 2020), Euro 6.681,00 (per l'anno 2021), Euro 11.740,00 (per l'anno 2022).
La resistente, invece, si occupa di formazione aziendale e professionale nel settore della comunicazione e del marketing per conto di una società di formazione, e si occupa di eventi inerenti al settore vitivinicolo.
Dalle dichiarazioni reddituali in atti si evince che ha dichiarato Euro 10.203,00 (per l'anno
2019), Euro 9.789,00 (per l'anno 2020), Euro 7.607,00 (per l'anno 2021), Euro 14.116,00 (per l'anno 2022).
Entrambe le parti, comunque, non hanno prodotto le più recenti dichiarazioni reddituali,
nonostante i plurimi inviti del Giudice istruttore in atti.
Appare, peraltro, evidente che il figlio minorenne trascorra molto tempo con il ricorrente,
soprattutto nel periodo estivo.
4 Ebbene, appare opportuno porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio minorenne dell'importo di Euro 350,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Piedimonte Etneo
(CT) in data 20.9.2008, tra e , trascritto nel registro Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Piedimonte Etneo (CT) dell'anno
2008 al N. 8 della Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento presso la resistente;
CP_1
dispone che il ricorrente possa sempre e liberamente vedere e tenere Parte_1
con sé il figlio minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro Persona_1
genitore e del figlio stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), come accaduto in passato, e solamente in caso di mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: almeno una volta al mese, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato)
all'accompagnamento a scuola il lunedì successivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per quaranta giorni, anche in maniera continuativa, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le
5 parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dal figlio minorenne;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1
minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Persona_1
mensile dell'importo di Euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal deposito della presente sentenza;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piedimonte Etneo (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 24 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18128/2018 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Via Verona n. 22, presso lo studio dell'avv. GRASSO
ANGELA LILIANA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nata a [...] in data [...], cod. fisc.: CP_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via A. Mario n. 56, presso lo C.F._2
studio dell'avv. PUCCI CARMELA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto a Piedimonte Etneo (CT) in data 20.9.2008 con CP_1
.
[...]
Dall'unione coniugale è nato il figlio , il 3/2/2012. Persona_1
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 1900/2016 pronunciato dal Tribunale di Roma in data 1.8.2016, e che da allora non si sono più riconciliate.
Nello specifico, è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minorenne, con collocamento presso la resistente, ed è stato posto a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 200,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ha chiesto di confermare le statuizioni contenute nel sopra menzionato decreto di omologa della separazione consensuale, e in subordine di prevedere il collocamento del figlio minorenne presso di sé a Roma dove vive.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a CP_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha chiesto di porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio minorenne nel maggiore importo di Euro 800,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, e ha chiesto la conferma delle restanti statuizioni contenute nel sopra menzionato decreto di omologa della separazione consensuale.
2 Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il figlio minorenne, ascoltato liberamente all'udienza del 9.4.2024, ha esposto, testualmente:
“Vivo con la mamma a Giarre, C.so Lombardia n. 87 … In questo periodo mi trovo meglio con
mia madre. In passato mio padre mi ha proposto di andare a vivere a Roma con lui, la mamma
prima non mi dava tante attenzioni. Io da piccolo stavo sempre dai nonni. Ma in quest'ultimo
periodo mia mamma mi sta trattando meglio, da quando ha saputo che io sarei venuto a parlare
con il Giudice mia madre ha iniziato a comportarsi meglio … Prima avevo deciso di andare a
Roma perché mia madre non mi dava attenzioni. Ora però mia madre si comporta diversamente
e ho fatto amicizia con i compagni. Quindi per adesso voglio restare a casa mia a Giarre. Sono
stato a casa di papà a Roma, vive in Via Castelsardo. Mia madre mi ha chiesto se mio padre mi
aveva condizionato, ma si tratta di una scelta mia, io scelgo. Quando sarò più grande deciderò
almeno sino a quando concluderò il ciclo scolastico”.
Alla luce di quanto riferito dal figlio minorenne, appare opportuno confermare la previsione del suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la resistente a
Giarre, presso la quale attualmente vive.
Avendo il figlio, peraltro, manifestato la volontà di andare successivamente a vivere a Roma
dal ricorrente, appare opportuno che una eventuale e diversa statuizione debba essere presa al momento in cui concretamente il figlio vorrà realizzare i suoi propositi.
3 Il Tribunale prende atto che le parti già da tempo si sono accordate in ordine alla circostanza che il figlio trascorra determinati periodi di tempo presso il ricorrente a Roma, in particolare nel periodo estivo.
Va, inoltre, considerato che, in sede di ascolto del figlio, è stato previsto che il ricorrente possa sempre vedere e tenere con sé il figlio minorenne Persona_1
compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e del figlio stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), rimettendo la scelta direttamente al figlio minorenne, come le parti hanno sempre fatto sino ad oggi.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che il ricorrente in passato era socio e amministratore unico della con sede in Roma, avente ad oggetto la Controparte_2
installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione, che attualmente non riveste più
alcuna carica, e che lo stesso ha trasferito la sua partecipazione, pari al 50% del capitale sociale,
al fratello , rimanendo comunque preposto alla gestione tecnica, come da visura Controparte_3
camerale del giorno 11.11.2020 in atti.
Dalle dichiarazioni reddituali in atti si evince che ha dichiarato Euro 17.368,00 (per l'anno
2018), Euro 22.792,00 (per l'anno 2019), Euro 20.522,00 (per l'anno 2020), Euro 6.681,00 (per l'anno 2021), Euro 11.740,00 (per l'anno 2022).
La resistente, invece, si occupa di formazione aziendale e professionale nel settore della comunicazione e del marketing per conto di una società di formazione, e si occupa di eventi inerenti al settore vitivinicolo.
Dalle dichiarazioni reddituali in atti si evince che ha dichiarato Euro 10.203,00 (per l'anno
2019), Euro 9.789,00 (per l'anno 2020), Euro 7.607,00 (per l'anno 2021), Euro 14.116,00 (per l'anno 2022).
Entrambe le parti, comunque, non hanno prodotto le più recenti dichiarazioni reddituali,
nonostante i plurimi inviti del Giudice istruttore in atti.
Appare, peraltro, evidente che il figlio minorenne trascorra molto tempo con il ricorrente,
soprattutto nel periodo estivo.
4 Ebbene, appare opportuno porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio minorenne dell'importo di Euro 350,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Piedimonte Etneo
(CT) in data 20.9.2008, tra e , trascritto nel registro Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Piedimonte Etneo (CT) dell'anno
2008 al N. 8 della Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento presso la resistente;
CP_1
dispone che il ricorrente possa sempre e liberamente vedere e tenere Parte_1
con sé il figlio minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro Persona_1
genitore e del figlio stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), come accaduto in passato, e solamente in caso di mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: almeno una volta al mese, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato)
all'accompagnamento a scuola il lunedì successivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per quaranta giorni, anche in maniera continuativa, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le
5 parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dal figlio minorenne;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1
minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Persona_1
mensile dell'importo di Euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal deposito della presente sentenza;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piedimonte Etneo (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 24 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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