Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4989 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato FRANCIOSO SALVATORE
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato SOLA OLGA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte così come allegate all'atto depositato da parte ricorrente in data 07/03/2025.
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1. Le parti hanno contratto matrimonio a SALE (MAROCCO) in data 04/11/2002
e dalla loro unione sono nati i figli in data 06/07/2010, Persona_1 in data 26/12/2011 e in data Persona_2 Persona_3
06/09/2020.
2. Con ricorso depositato in data 16/10/2024, parte ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi, oltre ad altre questioni accessorie.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il resistente, associandosi alla richiesta di separazione personale e chiedendo, invece, una differente regolamentazione per gli altri aspetti.
4. Con atto depositato da parte ricorrente in data 07/03/2025, si è dato atto che le parti hanno raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- Pronunciare la separazione personale dei coniug Controparte_1
e , ordinando l'annotazione della sentenza allo Stato Parte_1
Civile del Comune di Spilamberto (MO) ove risulta trascritto con atto n.
41, parte 2 serie C anno 2022 il matrimonio celebrato tra le parti in
Marocco in data 04/11/2002;
- La casa famigliare sita in Spilamberto (MO), Via San Adriano n. 27, condotta in locazione dai coniugi, è assegnata alla IG.r Parte_1 poiché vi conviva unitamente ai n. 3 figli minor e Persona_1 Per_2
; Per_3
- I figli minori nata a [...] il [...], Persona_1
, nato a [...] il [...] e , Persona_2 Persona_3 nato a [...] il [...], sono affidati in via super esclusiva alla madre . Il padre continuerà ad esercitare la Parte_1 responsabilità genitoriale ma la madre potrà assumere anche le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Tale modalità di affido viene condivisa allo stato attuale tra le parti in ragione della pendenza del procedimento pagina 2 di 5 avanti al Tribunale di Modena n. 6817/2023 RGNR n. 4562/2023 RG GIP nei confronti del IG nell'ambito del quale in data Controparte_1
26/10/2023 è stata emessa ordinanza di applicazione della misura coercitiva personale dell'allontanamento dalla casa famigliare nei confronti del IG.
poi modificata in data 15/06/2024 nel divieto di dimora nel CP_1 territorio del Comune di Spilamberto (MO). La madre dovrà comunque informare il padre delle condizioni dei figli e si impegna a non trasferire la residenza dei figli al di fuori della Provincia di Modena, salvo diverso accordo;
- Le parti concordano affinchè i Servizi Sociali presso l'Unione Terre di
Castelli, che seguono da tempo il nucleo familiare, continuino a vigilare sullo stesso, proseguendo nell'attività di supporto e mediazione e relazionando il Tribunale nell'eventualità ci fossero condotte pregiudizievoli dei coniugi. Allorquando dovessero cessare le attuali misure cautelari e il padre fosse intenzionato a riprendere i rapporti con i figli minori, le stesse si affidano ai Servizi Sociali presso l'Unione Terre di
Castelli, affinché previa valutazione delle motivazioni alla paternità dello stesso, laddove ritenuti in linea con l'interesse e i desiderata dei figli, organizzino incontri protetti padre-figli, regolandone i tempi e le modalità
e interrompendoli qualora disturbanti e pregiudizievoli per i minori, segnalando eventuali condotte pregiudizievoli;
- Il IG. verserà quale contributo ordinario al Controparte_1 mantenimento dei figli minori e Persona_1 Persona_2
, alla IG.ra , la somma di € 150,00 per Persona_3 Parte_1 ciascun figlio (€ 450,00 complessivi) ,entro il giorno 15 di ogni mese e per dodici mensilità annue, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati e ciò sino al raggiungimento della completa indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie ai minori secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Modena da intendersi qui espressamente richiamato;
pagina 3 di 5 - I coniugi rinunciano l'un l'altro a qualsiasi richiesta economica a titolo alimentare e/o di mantenimento.
- In riferimento ai rimanenti rapporti economico-patrimoniali, i coniugi dichiarano espressamente di aver già regolato qualsiasi altro rapporto avente natura economico-patrimoniale e conseguentemente si danno atto reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione.
- presta sin d'ora assenso al rilascio, a favore d Parte_1 [...]
del passaporto e della carta di identità per l'espatrio per sé; CP_1 presta sin d'ora assenso al rilascio a favore di Controparte_1
del passaporto e della carta di identità per l'espatrio Parte_1 per sé e per i figli, che potranno essere condotti all'estero solo per brevi periodi di vacanza previa comunicazione al padre.
- Spese del procedimento compensate tra le parti.
5. All'udienza del 12/03/2025, i procuratori hanno rappresentato che le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte. La causa è stata così trasmessa al Collegio per la decisione.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Vanno recepite le conclusioni congiunte formulate dalle parti in tema di affido e mantenimento dei minori, che appaiono rispondenti al loro esclusivo interesse in considerazione della peculiarità della situazione e della storia familiare.
Il Tribunale reputa inoltre necessario, a fronte della concorde volontà delle parti e delle attuali persistenti criticità, che i Servizi Sociali competenti, che seguono da tempo il nucleo familiare, proseguano nel monitoraggio e supporto del nucleo familiare, relazionando direttamente al Giudice Tutelare in sede entro il 30.12.2025,
e segnalando tempestivamente al medesimo eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
pagina 4 di 5 P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata in [...] il [...]) e nato in Controparte_1
MAROCCO il 25/01/1968) che hanno contratto matrimonio in data 04/11/2002 a
SALE (MAROCCO), come risulta dall'atto n. 41, parte II, serie C, anno 2022 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SPILAMBERTO (MO);
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. dispone che i Servizi Sociali (Unione Terre di Castelli) proseguano nel monitoraggio e supporto del nucleo familiare, relazionando direttamente al Giudice
Tutelare in sede entro il 30.12.2025 e segnalando tempestivamente al medesimo eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
4. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SPILAMBERTO
(MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
12/03/2025.
SI COMUNICHI AI SERVIZI SOCIALI.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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