Versione
22 maggio 1976
22 maggio 1976
Art. 32. Trattamento speciale
All' articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestivita' del matrimonio contratto dal pensionato.
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo.
In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita' previsti dall'articolo 93 sono liquidati dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 160, terzo comma".
All' articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestivita' del matrimonio contratto dal pensionato.
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo.
In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita' previsti dall'articolo 93 sono liquidati dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 160, terzo comma".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 30/11/2005, n. 1119Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA IL GIUDICE DELLE PENSIONI Consigliere dott.ssa Rossella Scerbo ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 1119/2005 sul ricorso in materia di pensioni civili iscritto al n.6899 ex 2730 / C del registro di segreteria proposto il 26.5.1992 da A. W., nata a [...] (omissis) il omissis e residente a omissis alla via omissis n. omissis avverso il Ministero della Pubblica Istruzione per la mancata riliquidazione della pensione; Visto l'atto introduttivo del giudizio; Visti gli atti ei documenti di causa; Udito alla pubblica udienza del 4 novembre 2005, con Fondo del segretario …Leggi di più...
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