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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 15/09/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Rg 1087 /2024
TRIBUNALE DI VERCELLI VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 1087 /2024
TRA
Parte_1 PARTE APPELLANTE CONTRO
CP_1 PARTE APPELLATA CONTRO
Controparte_2
PARTE APPELLATA
Oggi 13 settembre 2025 il giudice dà atto che l'udienza si svolge con modalità trattazione scritta come da provvedimento del 7/2/2025; lette le note scritte depositate e gli scritti conclusivi, da intendersi qui richiamati ai fini di udienza;
viste le conclusioni come formulate in atti;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 1087 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1087 /2024 promossa da
DA
con sede legale in Roma - Via di Novella, 22 - e sede Parte_1 amministrativa alla Spezia - Viale Italia, 136 (c.f. .Iva , in persona del P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, Rag. nato a [...] il [...] (cf. CP_3 [...]
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Bocchino (C.F.: C.F._1 C.F._2
) e Sara Testani (C.F.: , domiciliata presso la sede amministrativa
[...] CodiceFiscale_3 della stessa Società in Viale Italia, 136 - 19124 La Spezia, pec: Email_1
PARTE APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.I. , con sede in Ghemme (NO), via Romagnano n. 6, CP_1 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. C.F. CP_4 C.F._4
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Fusco, CF , e dall'avv.
[...] C.F._5
Federico Frignani, CF presso lo studio dei quali in Torino, via Bligny 15, è C.F._6 elettivamente domiciliata, e Email_2
Email_3
PARTE APPELLATA
E CONTRO
(c.f. .Iva ), nella persona del Sindaco, legale Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentante pro-tempore, con sede in Roasio (VC) – Via Torino, 112 - (PEC): oasio.vc.it Email_4 CP_2
2 PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
: come da note scritte depositate il 2/9/2025 Parte_1
: come da note scritte depositate il 19/8/2025 CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 21/6/2023 , concessionaria dal comune di del servizio di accertamento e Parte_1 CP_2 riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ha notificato alla società l'avviso di accertamento esecutivo n. 14 ID Pratica 14925090 CP_1
[... del 20.06.2023 relativo al CUP per esposizioni pubblicitarie effettuate nel territorio del Comune
per l'anno 2023, per un totale di euro 301,00. CP_2 ha impugnato detto di avviso di accertamento avanti al Giudice di Pace di Vercelli CP_1 sostenendo la carenza di legittimazione del a richiedere la riscossione del CUP atteso che, CP_2 insistendo l'avviso pubblicitario su strada provinciale ed essendo detto ente, la Provincia, il soggetto che ha rilasciato l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, è la Provincia e non (anche) il CP_2
a poter riscuotere il canone, che ha natura di corrispettivo e può quindi essere richiesto unicamente dal soggetto che subisce il peso dell'impianto pubblicitario e che rilascia l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto stesso, essendo venuta veno, in seguito alla riforma operata dalla legge n. 160/2019, la natura bicefala del canone.
In primo grado si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo che il canone è Pt_1 dovuto al in quanto, da sempre, la normativa assegna al la competenza Controparte_2 CP_2 ad incassare le imposte relative all'utilizzo di spazio pubblicitario, anche posto su strada provinciale, potendo invece la Provincia riscuotere la quota di corrispettivo inerente all'occupazione di area pubblica.
Il non si è costituito né in primo grado né in appello. La parte, regolarmente citata Controparte_2 in grado di appello, va dichiarata contumace.
Il Giudice di Pace di Vercelli, con sentenza n. 31 del 1/2/2024, ha accolto l'opposizione di CP_1
e annullato l'avviso di accertamento, compensando le spese di lite.
[...] ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace, chiedendone la riforma, sostenendo che il Pt_1 giudice di primo grado sarebbe incorso in errore di violazione e/o errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal comune di e dalla provincia di Vercelli. Parte appellante sostiene la tesi CP_2 secondo cui l'istituzione del CUP da parte della legge n. 160/2019 non ha comportato l'assorbimento delle due imposte (imposta di esposizione pubblicitaria e imposta di occupazione del suolo pubblico), in quanto le due quote di imposizione continuano a coesistere, almeno nel caso in cui i presupposti
3 impositivi – l'esposizione pubblicitaria e l'occupazione del suolo pubblico – facciano capo a enti diversi, la Provincia e il quest'ultimo ancora titolare del diritto di riscuotere tale onere. CP_2
Si è costituita nel giudizio di appello insistendo per il rigetto dell'impugnazione e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
In esito all'udienza del 12/9/2025, sostituita dal deposito di note scritte, è stata pronunciata sentenza.
In diritto, l'appello è infondato.
Secondo l'art. 1 comma 816 legge 160/2019, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
La disposizione è dunque intervenuta sostituendo le precedenti imposte e prevedendo espressamente la omnicomprensività del canone relativamente a quelli precedentemente vigenti (la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari).
Mentre la precedente previsione di cui all'art. 1 del d. lgs. 507/1993, ora abrogata, conferiva al
Comune il potere di riscuotere il canone sulla pubblicità esterna, la nuova normativa, come visto, attribuisce anche alla Provincia il potere di riscuotere il canone unico patrimoniale (così letteralmente: il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province) con ciò dovendosi escludere (tesi sostenuta dall'appellante) che oggi il abbia CP_2 ancora una sorta di competenza esclusiva alla riscossione di tale onere.
Il fatto che il CUP, che può essere riscosso sia dal che dalla Provincia, abbia sostituito sia la CP_2 tassa per l'occupazione di spazi sia l'imposta comunale sulle pubblicità conferma che, ad oggi, i presupposti impositivi meglio indicati dal comma 819, vale a dire:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
4 b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti
a uso pubblico o a uso privato, sono alternativi.
Se così non fosse, non si comprenderebbe perché il legislatore abbia voluto utilizzare termini come sostituire e comprensivo.
Si aggiunga che il successivo comma 818 del medesimo articolo si preoccupa di precisare quale sia il territorio di intervento (evidentemente “impositivo”, visto che la il comma 816 disciplina in canone) del quale ente che, a norma del comma 816, ha competenza a riscuotere il CUP nei tratti di CP_2 strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti e non con riguardo a tutte le strade, anche di competenza provinciale.
Pure il comma 820 dell'art. 1 pare inequivoco. Secondo tale disposizione, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 (vale a dire il canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari su beni appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti ovvero su beni privati ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma
(vale a dire quello per l'occupazione di suolo pubblico).
La norma non limita l'esclusione alle ipotesi in cui il titolare della quota di canone (pubblicità su area pubblica e occupazione di suolo pubblico) sia il Comune, ma stabilisce in generale che, ove la condotta del soggetto passivo integri sia la lett. a che la lett b, l'utilizzo di spazio pubblicitario assorbe il canone inerente all'utilizzo dello spazio pubblico. Del resto, l'unica ipotesi in cui la norma richiama espressamente il territorio comunale è quella di cui alla lett. b), limitatamente al caso di esposizione pubblicitaria su beni privati ma posti su luogo aperto al pubblico del territorio comunale: territorio comunale che va comunque delimitato secondo l'espressa disposizione di cui al comma 816.
Ancora, l'art. 1 comma 835 prevede che il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari (…). La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
La norma non disciplina solo il momento del versamento ma anche chi sia il soggetto legittimato alla riscossione del canone unico: il soggetto nelle cui mani pagare il detto CUP è colui che ha rilasciato la concessione o autorizzazione (all'utilizzo dello spazio pubblicitario).
In tale modo, la nuova normativa si sovrappone più coerentemente – diversamente dalla opposta tesi sostenuta da parte appellante e da parte della giurisprudenza di merito – alla previsione dell'art. 23
5 comma 4 del codice della strada secondo cui l'ente deputato al rilascio dell'autorizzazione all'uso dello spazio pubblicitario è l'ente proprietario della strada.
Nel caso di specie, è pacifico che il tratto di strada di cui si discute sia della Provincia la quale è, parimenti, il soggetto che ha rilasciato l'autorizzazione all'utilizzo dello spazio pubblicitario posto sulla strada statale 142, km 21,4, 21,9, 23,29 e 22,09 (v. doc. 2 appellante e doc. 3 appellato).
Legittimato all'incasso del canone unico patrimoniale è quindi la Provincia. Presupposto impositivo
è quello di cui alla lett. b) dell'art. 819, vale a dire il canone per l'esposizione pubblicitaria su strada provinciale, come autorizzato dalla Provincia.
Il fatto che i regolamenti degli enti, Comune e Provincia, possano aver previsto diversamente dalle previsioni di legge (estendendo peraltro la locuzione territorio comunale ad ipotesi per cui analoga precisazione non è prevista dall'art. 1 comma 819) non rileva, trattandosi di previsioni regolamentari che possono essere disapplicate/annullate se contra legem.
La sentenza impugnata ha sostanzialmente fatto applicazione di tale impostazione e va dunque confermata.
La spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, per la sola fase di appello in difetto di impugnazione incidentale del capo che ha compensato le spese di lite, in base a parametri medi ex d.m. 55/2014.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis dpr 115/2002 da parte dell'appellante.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna a corrispondere a a titolo di spese del giudizio di Parte_1 CP_1 appello, la somma di euro 462,00, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis dpr 115/2002 da parte dell'appellante.
Vercelli, 13/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
6
TRIBUNALE DI VERCELLI VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 1087 /2024
TRA
Parte_1 PARTE APPELLANTE CONTRO
CP_1 PARTE APPELLATA CONTRO
Controparte_2
PARTE APPELLATA
Oggi 13 settembre 2025 il giudice dà atto che l'udienza si svolge con modalità trattazione scritta come da provvedimento del 7/2/2025; lette le note scritte depositate e gli scritti conclusivi, da intendersi qui richiamati ai fini di udienza;
viste le conclusioni come formulate in atti;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 1087 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1087 /2024 promossa da
DA
con sede legale in Roma - Via di Novella, 22 - e sede Parte_1 amministrativa alla Spezia - Viale Italia, 136 (c.f. .Iva , in persona del P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, Rag. nato a [...] il [...] (cf. CP_3 [...]
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Bocchino (C.F.: C.F._1 C.F._2
) e Sara Testani (C.F.: , domiciliata presso la sede amministrativa
[...] CodiceFiscale_3 della stessa Società in Viale Italia, 136 - 19124 La Spezia, pec: Email_1
PARTE APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.I. , con sede in Ghemme (NO), via Romagnano n. 6, CP_1 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. C.F. CP_4 C.F._4
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Fusco, CF , e dall'avv.
[...] C.F._5
Federico Frignani, CF presso lo studio dei quali in Torino, via Bligny 15, è C.F._6 elettivamente domiciliata, e Email_2
Email_3
PARTE APPELLATA
E CONTRO
(c.f. .Iva ), nella persona del Sindaco, legale Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentante pro-tempore, con sede in Roasio (VC) – Via Torino, 112 - (PEC): oasio.vc.it Email_4 CP_2
2 PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
: come da note scritte depositate il 2/9/2025 Parte_1
: come da note scritte depositate il 19/8/2025 CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 21/6/2023 , concessionaria dal comune di del servizio di accertamento e Parte_1 CP_2 riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ha notificato alla società l'avviso di accertamento esecutivo n. 14 ID Pratica 14925090 CP_1
[... del 20.06.2023 relativo al CUP per esposizioni pubblicitarie effettuate nel territorio del Comune
per l'anno 2023, per un totale di euro 301,00. CP_2 ha impugnato detto di avviso di accertamento avanti al Giudice di Pace di Vercelli CP_1 sostenendo la carenza di legittimazione del a richiedere la riscossione del CUP atteso che, CP_2 insistendo l'avviso pubblicitario su strada provinciale ed essendo detto ente, la Provincia, il soggetto che ha rilasciato l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, è la Provincia e non (anche) il CP_2
a poter riscuotere il canone, che ha natura di corrispettivo e può quindi essere richiesto unicamente dal soggetto che subisce il peso dell'impianto pubblicitario e che rilascia l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto stesso, essendo venuta veno, in seguito alla riforma operata dalla legge n. 160/2019, la natura bicefala del canone.
In primo grado si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo che il canone è Pt_1 dovuto al in quanto, da sempre, la normativa assegna al la competenza Controparte_2 CP_2 ad incassare le imposte relative all'utilizzo di spazio pubblicitario, anche posto su strada provinciale, potendo invece la Provincia riscuotere la quota di corrispettivo inerente all'occupazione di area pubblica.
Il non si è costituito né in primo grado né in appello. La parte, regolarmente citata Controparte_2 in grado di appello, va dichiarata contumace.
Il Giudice di Pace di Vercelli, con sentenza n. 31 del 1/2/2024, ha accolto l'opposizione di CP_1
e annullato l'avviso di accertamento, compensando le spese di lite.
[...] ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace, chiedendone la riforma, sostenendo che il Pt_1 giudice di primo grado sarebbe incorso in errore di violazione e/o errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal comune di e dalla provincia di Vercelli. Parte appellante sostiene la tesi CP_2 secondo cui l'istituzione del CUP da parte della legge n. 160/2019 non ha comportato l'assorbimento delle due imposte (imposta di esposizione pubblicitaria e imposta di occupazione del suolo pubblico), in quanto le due quote di imposizione continuano a coesistere, almeno nel caso in cui i presupposti
3 impositivi – l'esposizione pubblicitaria e l'occupazione del suolo pubblico – facciano capo a enti diversi, la Provincia e il quest'ultimo ancora titolare del diritto di riscuotere tale onere. CP_2
Si è costituita nel giudizio di appello insistendo per il rigetto dell'impugnazione e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
In esito all'udienza del 12/9/2025, sostituita dal deposito di note scritte, è stata pronunciata sentenza.
In diritto, l'appello è infondato.
Secondo l'art. 1 comma 816 legge 160/2019, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
La disposizione è dunque intervenuta sostituendo le precedenti imposte e prevedendo espressamente la omnicomprensività del canone relativamente a quelli precedentemente vigenti (la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari).
Mentre la precedente previsione di cui all'art. 1 del d. lgs. 507/1993, ora abrogata, conferiva al
Comune il potere di riscuotere il canone sulla pubblicità esterna, la nuova normativa, come visto, attribuisce anche alla Provincia il potere di riscuotere il canone unico patrimoniale (così letteralmente: il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province) con ciò dovendosi escludere (tesi sostenuta dall'appellante) che oggi il abbia CP_2 ancora una sorta di competenza esclusiva alla riscossione di tale onere.
Il fatto che il CUP, che può essere riscosso sia dal che dalla Provincia, abbia sostituito sia la CP_2 tassa per l'occupazione di spazi sia l'imposta comunale sulle pubblicità conferma che, ad oggi, i presupposti impositivi meglio indicati dal comma 819, vale a dire:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
4 b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti
a uso pubblico o a uso privato, sono alternativi.
Se così non fosse, non si comprenderebbe perché il legislatore abbia voluto utilizzare termini come sostituire e comprensivo.
Si aggiunga che il successivo comma 818 del medesimo articolo si preoccupa di precisare quale sia il territorio di intervento (evidentemente “impositivo”, visto che la il comma 816 disciplina in canone) del quale ente che, a norma del comma 816, ha competenza a riscuotere il CUP nei tratti di CP_2 strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti e non con riguardo a tutte le strade, anche di competenza provinciale.
Pure il comma 820 dell'art. 1 pare inequivoco. Secondo tale disposizione, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 (vale a dire il canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari su beni appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti ovvero su beni privati ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma
(vale a dire quello per l'occupazione di suolo pubblico).
La norma non limita l'esclusione alle ipotesi in cui il titolare della quota di canone (pubblicità su area pubblica e occupazione di suolo pubblico) sia il Comune, ma stabilisce in generale che, ove la condotta del soggetto passivo integri sia la lett. a che la lett b, l'utilizzo di spazio pubblicitario assorbe il canone inerente all'utilizzo dello spazio pubblico. Del resto, l'unica ipotesi in cui la norma richiama espressamente il territorio comunale è quella di cui alla lett. b), limitatamente al caso di esposizione pubblicitaria su beni privati ma posti su luogo aperto al pubblico del territorio comunale: territorio comunale che va comunque delimitato secondo l'espressa disposizione di cui al comma 816.
Ancora, l'art. 1 comma 835 prevede che il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari (…). La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
La norma non disciplina solo il momento del versamento ma anche chi sia il soggetto legittimato alla riscossione del canone unico: il soggetto nelle cui mani pagare il detto CUP è colui che ha rilasciato la concessione o autorizzazione (all'utilizzo dello spazio pubblicitario).
In tale modo, la nuova normativa si sovrappone più coerentemente – diversamente dalla opposta tesi sostenuta da parte appellante e da parte della giurisprudenza di merito – alla previsione dell'art. 23
5 comma 4 del codice della strada secondo cui l'ente deputato al rilascio dell'autorizzazione all'uso dello spazio pubblicitario è l'ente proprietario della strada.
Nel caso di specie, è pacifico che il tratto di strada di cui si discute sia della Provincia la quale è, parimenti, il soggetto che ha rilasciato l'autorizzazione all'utilizzo dello spazio pubblicitario posto sulla strada statale 142, km 21,4, 21,9, 23,29 e 22,09 (v. doc. 2 appellante e doc. 3 appellato).
Legittimato all'incasso del canone unico patrimoniale è quindi la Provincia. Presupposto impositivo
è quello di cui alla lett. b) dell'art. 819, vale a dire il canone per l'esposizione pubblicitaria su strada provinciale, come autorizzato dalla Provincia.
Il fatto che i regolamenti degli enti, Comune e Provincia, possano aver previsto diversamente dalle previsioni di legge (estendendo peraltro la locuzione territorio comunale ad ipotesi per cui analoga precisazione non è prevista dall'art. 1 comma 819) non rileva, trattandosi di previsioni regolamentari che possono essere disapplicate/annullate se contra legem.
La sentenza impugnata ha sostanzialmente fatto applicazione di tale impostazione e va dunque confermata.
La spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, per la sola fase di appello in difetto di impugnazione incidentale del capo che ha compensato le spese di lite, in base a parametri medi ex d.m. 55/2014.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis dpr 115/2002 da parte dell'appellante.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna a corrispondere a a titolo di spese del giudizio di Parte_1 CP_1 appello, la somma di euro 462,00, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis dpr 115/2002 da parte dell'appellante.
Vercelli, 13/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
6