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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/06/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2304/2014 R. G. promossa da
, c.f. , quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale per sé e quale mandatario dell' Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Leporace, nel cui studio in
[...]
Cosenza, Via Isonzo 2/M è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte attrice/ricorrente in riassunzione contro
, in p.l.r.p.t. con il patrocinio dell'Avv. Carlo Pagliaro nel cui Controparte_1 studio in Cosenza alla Via E. De Nicola n°42 è elettivamente domiciliato giusta procura di costituzione nuovo difensore in atti;
parte convenuta
OGGETTO: risoluzione contratto di appalto opere pubbliche – risarcimento del danno.
CONCLUSIONI rese in data 18 marzo 2025, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 maggio 2014 il geom. evocava in Pt_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale il al fine di ottenerne la risoluzione Controparte_1 del contratto di appalto inter partes e la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento perpetrato dall'ente locale.
A sostegno della domanda esponeva segnatamente: di aver partecipato, risultandone vincitrice ed aggiudicataria, alla gara indetta dal
[...]
per l'aggiudicazione dei lavori di "Realizzazione viabilità di accesso alla discarica CP_1
R.S.U. " per un importo complessivo di € 1.318.761,40 al netto del ribasso offerto (50,399 %) in sede di gara, oltre oneri per la sicurezza per € 54.260,08; di aver stipulato con l'ente locale evocato in giudizio contratto d'appalto (rep n°26, reg. a Cosenza il
21/10/2009 al n°1187), che all'articolo 6 prevedeva espressamente pagamenti in acconto ad emissione di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) di importo minimo di € 200.000,00, con l'ulteriore previsione dell'emissione del SAL, a prescindere dall'importo maturato, nel caso di sospensioni superiori a 30 giorni;
che in data 30/11/2009 venivano formalmente consegnati i lavori;
che il 17/03/2010 veniva disposta una prima sospensione parziale dei lavori (sulla spianata di Piano
Difesa) per rinvenimento di uno strato di spazzatura;
che il 12/05/2010 veniva emesso il 1° SAL per lavori a tutto il 10/05/2010 e contestuale Certificato di pagamento n°1, di E 211.675,06 il cui importo veniva corrisposto all'attrice il 31/05/2010; che il 10/07/2010 veniva emesso 2° SAL per lavori a tutto il 9/07/2010 e contestuale Certificato di pagamento per E 262.451,07; che il 26/11/2011 veniva disposta l'ennesima sospensione dei lavori per chiarimenti richiesti dal
Dipartimento Ambiente della Regione Calabria sulla suddetta perizia approvata;
che in data 16/02/2012 veniva disposta la ripresa solo parziale dei lavori a partire dal 17/02/2012 senza indicazioni di quelli da eseguire;
che in data 11/06/2012 veniva emesso il 5° SAL per lavori a tutto l'11/06/2012 e contestuale certificato di pagamento per € 200.761,14, il cui importo veniva corrisposto dal convenuto CP_1
l'1/03/2013; che il 24/07/2012, con Nota A.R. di pari data l'esponente impresa, attesa la prossima ultimazione dei lavori di movimento terra e la necessità di dover intervenire nel tratto centrale di Parte_3 chiedeva la ripresa totale dei lavori;
che la sollecitazione rimaneva inevasa e per contro il 27/08/2012 veniva emanato dalla stazione appaltante Ordine di servizio per far raccordare la nuova strada al tracciato previsto dall'Amm.ne
Provinciale, dal lato del Polo Scolastico;
che il 24/12/2012 veniva emesso 6° SAL per lavori a tutto il 24/12/2012 e contestuale certificato di pagamento, per € 183.569,91, il cui importo non veniva corrisposto;
che in data 27/12/2012 veniva sottoscritto l'ennesimo ed ultimo Verbale di sospensione lavori per la presenza di rifiuti e la sistemazione delle scarpate, lato Polo Scolastico, soggette a fenomeni erosivi durante le piogge;
che il 20/05/2013 l'impresa faceva pervenire all'Amministrazione per sollecitare il Parte_4 pagamento del 6° SAL e la corresponsione degli interessi per i ritardati pagamenti nel 2°, 4°, 5° e 6°
S.A.L.; che il 25/10/2013, dopo circa un anno dall'ultima sospensione dei lavori ed in assenza di notizie da parte della stazione appaltante, con Nota A.R. la ditta attrice faceva pervenire formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., intimando al convenuto, nel termine di 15 giorni, di CP_1 consentire la ripresa dei lavori rendendo accessibile e disponibile l'intero tracciato su cui eseguire la prestazione oggetto di contratto, senza ricevere riscontro.
Rappresentava altresì: che il rapporto contrattuale con il Comune di aveva ad oggetto anche la realizzazione CP_1 di Lavori in economia nell'ambito dei lavori principali di "Realizzazione viabilità di accesso alla discarica R.S.U. ", di cui sopra, giusta Contratto di appalto n°3 di Rep., registrato a Cosenza il
2/05/2012 al n°286 per € 125'435,75 oltre € 3.844,40 per oneri per la sicurezza stipulato il
23/04/2012; che in data 24/04/2012 si procedeva alla consegna parziale per lavorazioni dal solo lato di con inizio dei lavori fissato per il 26/04/2012; CP_2
che in data 10/05/2012 veniva emesso Certificato di pagamento n°1 di € 51'348,82, il cui importo veniva corrisposto in data 01/03/2013;
che in pari data e cioè il 10/05/2012, veniva disposta sospensione dei lavori, giusta verbale di sospensione n°1 per il completamento dei lavori sul lato stante la mancanza di CP_2 autorizzazione del Commissario per l'emergenza dei rifiuti per lavorare su;
Parte_5
che in data 01/08/2012 veniva disposta la ripresa parziale dei lavori con inizio il 6/08/2012, per asportazione di 4.660mc di rifiuti dal Cozzo della Difesa;
che il 06/08/2012 veniva effettuato un sopralluogo ed emesso Ordine di servizio per ribadire quanto previsto nel verbale di ripresa del 1/8/2012;
che il 09/08/2012 veniva redatto verbale di sopralluogo e nuovo ordine di Servizio per fare il punto dei rifiuti rimossi all'attualità (3'400t);
che nello stesso giorno del 09/08/2012 veniva disposta la sospensione, giusta Verbale di sospensione n°1, per il completamento dei lavori sul lato e la mancanza di CP_2 autorizzazione del Commissario per l'emergenza dei rifiuti per lavorare su;
Parte_5
che il 24/12/2012 veniva emesso il Certificato di pagamento n°2 per € 69'471,28, il cui importo veniva corrisposto il 9/07/2013 relativamente alla minor somma di € 57.000,00;
che il 20/05/2013 con nota la ditta attrice sollecitava i pagamenti ancora dovuti ed il Pt_4 versamento degli interessi per il ritardo nei pagamenti;
che il 30/09/2013 veniva emesso il Certificato di ultimazione dei lavori in economia ed il
27/11/2013 il relativo stato finale dei lavori per € 8.459,56.
Deduceva quindi l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454
Codice civile, per l'inutile decorso del termine di quindici giorni ( e comunque per l'inutile decorso di oltre sei mesi) assegnato nella diffida ad adempiere del 25/10/2013 indirizzata al Comune
Convenuto e rimasta priva di qualsivoglia riscontro, eccependo in ogni caso la risoluzione del contratto di appalto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e ss cc e comunque ai sensi dei principi generali dell'ordinamento per grave e colpevole inadempimento del
[...]
, che aveva impedito il normale svolgimento dei lavori, con consegne solo parziali, con CP_1 reiterate sospensioni totali o parziali, con omessi o ritardati pagamenti dei corrispettivi maturati e soprattutto con la mancata ripresa dei lavori per oltre sedici mesi, sia pur in mancanza di ragioni ostative alla prosecuzioni dei lavori e soprattutto senza che al riguardo fosse stata fornita la benchè minima notizia all'incolpevole appaltatore, nonostante le sollecitazioni in tal senso rivolte.
In conseguenza di quanto sopra, chiedeva al Tribunale adito, di dichiarare la risoluzione ex art. 1454 c.c. ovvero per grave inadempimento del convenuto del contratto di appalto oggetto CP_1 di causa (Contratto d'appalto il 19/10/2009, rep n°26, reg. a Cosenza il 21/10/2009 al n°1187 e successivo atto aggiuntivo), e la condanna dell'ente convenuto al pagamento in favore dell'impresa attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti per le causali e ragioni di cui in atto (ivi compresi interessi per ritardati pagamenti), della somma di € 1.703.373,23 (parametrata al valore venale dell'opera realizzata all'attualità) e, con riferimento al Contratto di appalto del 23/4/2012 n°3 di
Rep., registrato a Cosenza il 2/05/2012 al n°286 (Lavori in economia) al pagamento in favore dell'impresa attrice della somma di € 24'345,86, il tutto maggiorato da interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il rappresentato, difeso e domiciliato dall'avv. Controparte_1
Alberto Ricchio, che eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che la ditta fosse a conoscenza che la sospensione dei lavori scaturisse dalle Pt_1 problematiche anche tecniche sollevate dalla Regione Calabria che non erogava le somme, dovute alla richiesta di variante di perizia, oltre che dal rinvenimento sul tracciato stradale di rifiuti provenienti dalla discarica limitrofa del comune di Rende (ragion per la quale i lavori di realizzazione della viabilità di accesso alla discarica RSU non potevano essere ultimati).
In particolare evidenziava come il mancato pagamento fosse attribuibile alla circostanza che nel corso dei lavori erano stati rinvenuti dei rifiuti appartenenti alla limitrofa discarica del CP_3
- da cui si era verificato uno sconfinamento nel territorio del comune di , in
[...] CP_1 assenza di qualsiasi autorizzazione -, circostanza, questa, che secondo le valutazioni dell'organo regionale impediva il completamento dell'opera, quindi la funzionalità della strada, che risultava essere requisito essenziale del finanziamento.
Chiariva di aver immediatamente rappresentato tale problematica ai competenti Organi istituzionali regionali (Regione Calabria-Corpo Forestale-Arpacal) oltre che al nei cui Controparte_3 confronti emetteva atto di diffida stragiudiziale, quale soggetto titolare della discarica adiacente il territorio di , nonchè responsabile del riscontrato sconfinamento. CP_1
Per tali ragioni veniva richiesto al Giudice ex art. 167 e 269 c.p.c. il differimento dell'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 23.10.2014, per consentire la notificazione dell'atto di citazione di chiamata di terzo alla Regione Calabria nel rispetto dei termini ex art. 163 bis.
Nel merito, insisteva per il rigetto della domanda attrice perché inammissibile, pretestuosa ed infondata.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, chiedeva condannarsi la Regione Calabria in persona del presidente pro tempore, a tenere indenne ed a manlevare il convenuto da ogni conseguenza negativa derivante a suo Controparte_1 carico dall'accoglimento totale o parziale della domanda attorea.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Dichiarata l'inammissibilità per tardività della chiamata in giudizio della Regione Calabria, la causa veniva istruita in via documentale, mediante prova orale e CTU avente ad oggetto: la determinazione e quantificazione, sulla base della documentazione in atti, del valore venale attuale dell'opera realizzata (contratto d'appalto del 19.10.2009 rep. n. 26, reg. il 21.10.2009 al n. 1187), le spese generali fisse in base all'art.32, comma 2, DPR n. 207/2010, lo svincolo delle ritenute di garanzia al 6 SAL, gli interessi per il ritardato pagamento delle rate d'acconto secondo le modalità di cui agli artt. 143 e 144 Regolamento 207/2010; l'accertamento, sulla base della documentazione in atti, con riferimento al contratto di appalto del 23.4.2012 n. 3 rep. registrato il 2.5.2012 al n. 286, del pagamento del saldo n. 2 SAL e degli importi indicati nello Stato Finale nonché gli interessi per i ritardi nei pagamenti dei vari SAL”.
Terminata la fase istruttoria del procedimento, la causa trasmigrava sul ruolo della scrivente, dinanzi alla quale le parti precisavano le rispettive conclusioni.
Con ordinanza emessa il 26/01/24 veniva rimessa in istruttoria per integrazione dell'elaborato peritale, al fine di “accertare le ragioni tecniche delle sospensioni dei lavori e ove le stesse non risultassero motivate da esigenze pubbliche oggettive sopravvenute, non previste e né prevedibili dall'Amministrazione per quantificare i maggiori oneri sopportati dall'appaltatrice per effetto delle sospensioni, se documentati, nonché per quantificare il valore dei lavori contrattualizzati non eseguiti (da valorizzare quale lucro cessante) e l'eventuale aggiornamento dei costi sostenuti dall'attrice in termini di danno emergente, già valutati”.
Espletato l'incombente tecnico, nella successiva udienza del 19 Settembre 2024 veniva dichiarata l'interruzione del processo a causa del prematuro decesso del difensore dell'ente evocato in giudizio.
Riassunto il giudizio a cura di parte attrice, la causa è stata quindi nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si impone una previa considerazione di sistema.
Non può revocarsi in dubbio che anche il contratto di appalto di opere pubbliche è caratterizzato dall'obbligo dell'appaltatore di eseguire la prestazione senza interruzione onde assicurare il tempestivo e regolare compimento dell'opera, e da quello speculare della stazione appaltante della continua cooperazione onde rendere possibile all'appaltatore non solo l'inizio, ma anche la regolare esecuzione (ed ultimazione) dei lavori (Cass. 12235/2003; 16368/2014).
Per cui, la loro sospensione non è consentita in nessun caso all'appaltatore (Cass. 9794/1994;
9246/2012), e di regola neppure all'amministrazione: con la sola eccezione già individuata dal R.D.
n. 350 del 1895, art. 16 di sopravvenienza di "circostanze speciali che impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte".
Le quali sono state ulteriormente specificate e delimitate dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 1 che li ha indicate in "cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali", disponendo altresì che l'ingegnere capo ordina la ripresa dei lavori "quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione".
A differenza della successiva previsione introdotta dal 2 comma dello stesso art. 30, la quale, pur consentendo alla stazione appaltante altra deroga alla regola enunciata, in tutti i casi in cui sussistano "ragioni di pubblico interesse o necessità", per ordinare la sospensione dei lavori, limita tuttavia tale potere ad un tempo massimo che in nessun caso può superare "i sei mesi complessivi".
Siffatta disciplina è stata, quindi, recepita dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 133 senza sostanziali modifiche, e poi dal D.M. n. 145 del 2000, art. 24 (che fra le circostanze speciali ha incluso la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera), nonchè da ultimo dal D.P.R.
n. 207 del 2010, art. 159, il quale ha ribadito che in tali casi "la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto". Per quanto il diverso tenore normativo delle due fattispecie di sospensione abbia indotto qualche autore a sostenere che la prima, nota come "sospensione per cause di forza maggiore", non abbia alcun limite temporale, che non sia quello indicato dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30 della cessazione delle cause che determinarono la sospensione, la più qualificata dottrina e la giurisprudenza della Corte di Cassazione ne hanno mantenuto ferma la subordinazione non soltanto alla iniziale sussistenza, ma anche alla permanenza nel tempo di due contestuali condizioni, immanenti alla stessa natura e funzione dell'istituto: a) la prima riferita, non solo al sopravvenire, ma anche) al protrarsi di circostanze, fatti o eventi di carattere obbiettivo e del tutto speciale, non previsti nè prevedibili dalla stessa stazione appaltante con l'impiego dell'ordinaria diligenza (Cass.
5135/2002), tali da imporre la necessità e/o l'assoluta opportunità tecnica di disporre (e mantenere) la sospensione dei lavori (nonchè della decorrenza del termine della loro ultimazione); b) la seconda, tratta immediatamente dal tenore del R.D. n. 350 del 1895, art. 16, ispirata alla necessità che l'impedimento alla prosecuzione dei lavori a regola d'arte sia di natura "temporanea", e cioè destinato ad essere rimosso dalle parti o a cessare con il decorso del tempo: in quanto un ostacolo che si protragga a tempo indeterminato o risulti addirittura definitivo, ovvero comunque non eliminabile nè dalle parti, nè dal trascorrere del tempo, non può costituire il fondamento di un rimedio comportante l'arresto dello svolgimento delle obbligazioni contrattuali, nel quale è insito per volere della norma il presupposto della "temporaneità".
E d'altra parte, la circostanza che nessuna delle norme esaminate abbia apposto un termine massimo alla sospensione di cui al 1 comma del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30 cit., a differenza di quanto è stato sistematicamente stabilito per l'altra ipotesi del comma 2, non significa affatto che la prima possa perdurare sine die: con stravolgimento della stessa causa del contratto di appalto e pregiudizi incalcolabili soprattutto per l'appaltatore. Quest'ultimo sarebbe, invero, per un verso obbligato, pur cessando la sua attività produttiva, a mantenere in vita il cantiere con le relative attrezzature senza alcuna prospettiva di ripresa dei lavori;
per altro verso, resterebbe privo di qualsiasi tutela per effetto del carattere legittimo della sospensione che gli impedisce di richiedere, non solo (comma 3) compensi o indennizzi sia pure per la maggiore durata dei lavori, ma neppure lo scioglimento del contratto, previsto dalla norma esclusivamente con riguardo alla sospensione per ragioni di pubblico interesse, la cui durata superi il termine massimo consentito (Cass. 10133/2005; 4463/2001;
4444/1993).
Il che si giustifica con la differenza strutturale esistente con quest'ultima fattispecie, che si fonda su ragioni di pubblico interesse o necessità, la cui valutazione, in quanto rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione committente, costituisce espressione dei poteri autoritativi a quest'ultima spettanti anche nell'ambito della fase esecutiva del contratto d'appalto: perciò inducendo il legislatore ad una loro delimitazione preventiva entro una ben individuato segmento temporale
(Cass. 16366/2014).
Laddove nell'ipotesi del comma 1 la discrezionalità dell'amministrazione investe solo l'apprezzamento delle condizioni indicate dalla norma (nonchè la loro influenza sulla bontà dell'esecuzione), le quali per la loro eterogeneità non tollerano l'apposizione di un termine unico e neppure predeterminato, perciò mai indicato in via preventiva dal legislatore: come del resto conferma il menzionato D.M. n. 145 del 2000, art. 24 laddove nell'ipotesi di sospensione per la redazione di una variante dispone soltanto che "...il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto".
Le considerazioni svolte comportano: a) che per il protrarsi nel tempo della sospensione legittima di cui al R.D. n. 350 del 1895, art. 16 e D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 1, non basta il perdurare della causa di forza maggiore che l'ha provocata (Cass. 12980/2009), ma è necessaria la contestuale permanenza anche del secondo dei presupposti avanti indicati, onde mantenerla nella sua fisiologica cornice di "impedimento temporaneo o in via temporanea" (al procedere dei lavori) richiesto da entrambe le norme;
b) per quanto il legislatore non abbia fissato un termine massimo al riguardo (che quindi tendenzialmente può superare quello concesso nell'ipotesi dell'art. 30, comma
2), deve trattarsi di un tempo non irragionevole, da accertare caso per caso, e comunque tale da non provocare la conversione della misura pur sempre temporanea in una situazione permanente o definitiva (Cass. 2316/2016; 9795/2005); alla scadenza, conseguentemente, la stazione appaltante è tenuta a provvedere alla ripresa dei lavori, o per converso allo scioglimento del contratto ove constati l'impraticabilità di ogni progetto di esecuzione degli stessi;
c) pertanto, spirato inutilmente tale periodo di tempo (da accertare caso per caso dal giudice di merito), non è più invocabile la speciale disciplina della sospensione per causa di forza maggiore;
e neppure l'opzione data all'appaltatore dall'ultima parte del comma 2 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di perdurante sospensione dei lavori, ed il diritto al risarcimento dei danni nel solo caso in cui l'amministrazione si sia opposta alla richiesta, che si riferiscono esclusivamente alla sospensione disposta per ragioni di pubblico interesse o necessità (diversa per quanto si è detto, da quella contemplata nel comma 1 della norma per cause di forza maggiore e circostanze speciali analoghe) e limitatamente al caso in cui il protrarsi della sospensione sia legittimo, in quanto correlato al perdurare di quelle ragioni (Cass. 11082/2004; 18224/2002; Sez. Un. 1570/1995); d) torna, invece, nuovamente applicabile la disciplina codicistica sull'inadempimento delle obbligazioni (derivanti dal contratto di appalto), da cui derivano il diritto dell'appaltatore ad una congrua proroga del termine per l'ultimazione dell'opera ed al rimborso delle maggiori spese sostenute;
nonchè (in alternativa) i rimedi di carattere generale della risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, e del risarcimento del danno subito (Cass. 14574/2010;
14510 e 13509/2007; 3611/2017)”.
Gli appalti pubblici presentano una disciplina estremamente articolata e complessa, che attribuisce un preciso valore giuridico alle prestazioni parziali, rese dall'appaltatore, tanto che il diritto alla percezione del corrispettivo si fonda sul meccanismo degli stati di avanzamento dei lavori (SAL).
Per costante orientamento di legittimità il contratto di appalto non è ad efficacia istantanea e neppure configura un contratto a prestazioni continuative o periodiche, ma trattasi di un contratto ad esecuzione "non continuata", ma "prolungata" (Cass., sez. 2, 9 febbraio 2022, n. 4225), con conseguente efficacia retroattiva della risoluzione (Cass., sez. 1, 19 febbraio 1968, n. 574).
L'art. 1458 c.c. prevede che "la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo i quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite".
Nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività (art. 1458, comma 1 c.c.) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza a carico di ciascun contraente, ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, dell'obbligo a restituire prestazione ricevuta: la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc, rispetto alle prestazioni eseguite.
Una volta pronunciata la risoluzione del contratto, in forza dell'operatività retroattiva di essa, si verifica per ciascuno dei contraenti ed in modo avulso dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum" e, pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi (Cass., sez. 2, 21 giugno 2013, n. 15705; da ultimo Cass., sez.
2, 17 luglio 2023, n. 20460).
Precisato che la pronuncia di risoluzione per inadempimento del contratto a prestazioni corrispettive comporta, in forza dell'efficacia retroattiva inter partes sancita dall'art. 1458 c.c., con il venir meno del contratto come causa giustificatrice degli obblighi e delle prestazioni eseguite (salvo il caso dei contratti ad esecuzione continuata o periodica) il sorgere del diritto delle parti alle reciproche restituzioni, diritto esigibile dalla data della sentenza;
che, considerandosi indebite le prestazioni eseguite a far tempo dalla data di conclusione del contratto, la tutela restitutoria deve riportare tra le parti la stessa situazione patrimoniale esistente alla suddetta data;
che il contenuto dell'obbligo di restituzione delle parti va individuato con riferimento alle attribuzioni patrimoniali da esse effettuate;
nella fattispecie, in cui la risoluzione del contratto di appalto è stata pronunciata per inadempimento della società committente ed in cui la restituzione in natura della costruzione, parzialmente eseguita, all'impresa appaltatrice, non è configurabile;
per riportare la situazione patrimoniale di quest'ultima, a quella preesistente al contratto di appalto, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione al valore dell'immobile (che rimane nel patrimonio di quest'ultima) definito in relazione all'ammontare del corrispettivo sulla base del quale la volontà dell'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, e che, per la stessa, è idoneo a coprire le spese, i costi di materiali e mano d'opera, affrontati nell'eseguire la costruzione, nonchè a soddisfare le aspettative di guadagno.
Quanto ai criteri di determinazione del risarcimento, conformemente al prevalente orientamento di legittimità (da ultimo Cass. 2640/2025, Cass. 8675/2024 con menzione di altri precedenti), a seguito della risoluzione dell'appalto pubblico, "il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito".
L'equivalente monetario dell'immobile acquisito dalla committente, come sopra definito, restituisce all'appaltatrice adempiente l'integrità della situazione patrimoniale preesistente al contratto, senza, peraltro, privarla della possibilità di esperire contro l'inadempiente la domanda di risarcimento danni per conseguire l'eliminazione del pregiudizio non rimosso con le dovute restituzioni (v. S.U.
12492/92).
Il riferimento ad un valore diverso dell'immobile, come ad es. quello dello stesso al momento della sentenza risolutoria, potrebbe rivelarsi maggiore o minore rispetto a quello ritenuto in astratto acquisito con il contratto all'epoca della stipula.
Infatti, poichè le somme, al cui versamento la committente è tenuta in favore dell'impresa appaltatrice (quale controvalore della costruzione acquisita così come sopra individuato) costituiscono oggetto di obbligazione restitutoria, fondata sul venir meno del contratto, quale causa giustificatrice delle reciproche prestazioni;
e poichè l'azione concessa dalla legge per ottenerne la restituzione è quella di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., gli interessi sulle suddette somme (di natura compensativa, perchè, come precisato dalle S.U. 12942/92, tenuto conto dell'effetto retroattivo della pronuncia di risoluzione servono a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti delle somme stesse), sono dovuti a decorrere dalla domanda, non essendo contestata la buona fede della committente, così come disposto dall'art. 2033 cod. civ..
Pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con esso tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi.
L'obbligazione restitutoria non ha, dunque, natura risarcitoria, derivando esclusivamente dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni (Cass., n. 15705 del 2013, cit.).
Pertanto, in tema di risoluzione del contratto di appalto, qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito (Cass., sez. 1, 24 maggio 2007, n.
12162).
Ciò posto, in primo luogo deve rilevarsi che nel caso di specie, la ragione della sospensione dei lavori - confermata anche dall'andamento della prova orale, ed in particolare da quanto dichiarato dagli operai della ditta attrice nonché da Parte_6 CP_4 CP_5
Parte (Amministratore di una delle società costituente l' e dal Controparte_6
Arch. - è dipesa sia dal rinvenimento, in corso di esecuzione dei lavori ed in Controparte_7 diversi momenti, di rifiuti solidi urbani sia per la sistemazione della scarpata lato Polo scolastico.
Dall'ultimo verbale di sospensione dei lavori in atti, datato 27.12.2012, emerge come “oltre alla problematica dei rifiuti, la costruenda strada è priva di sbocco sul versante ed è ancora CP_2 priva di innesto dal lato polo scolastico a causa della mancata realizzazione del raccordo a cura dell'Amministrazione Provinciale”. E sul fatto che la circostanza fosse imprevedibile, il ctu ha chiarito, a confutazione delle osservazioni del ctp di parte attrice che “invero, dagli atti di causa non si evince che la stessa (impresa, ndr) abbia mai operato alcuna riserva in fase di consegna dei lavori, e nei successivi verbali di sospensione e ripresa dei lavori stessi;
ciò conferma che tale circostanza non era affatto prevedibile: altrimenti, utilizzando la normale diligenza richiesta nella disamina ed esecuzione dei lavori oggetto di progetto, la Ditta appaltatrice avrebbe dovuto far valere i propri diritti firmando con riserva i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, ed esplicitando le dovute contestazioni (art. 107 comma 4 D.lgs. 50/2016)”.
Tuttavia tale sospensione si è protratta sine die dal dicembre 2012, quindi deve ritenersi, alla stregua delle coordinate ermeneutiche sopra esposte, comunque illegittima.
Né può incidere sulla illegittimità della sospensione l'asserita mancata erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria, che è soggetto rimasto estraneo sia al contratto di appalto che al presente giudizio.
Deve pertanto ritenersi fondata pertanto la domanda di risoluzione formulata da parte attrice con conseguente scioglimento del rapporto contrattuale inter partes.
Orbene parte attrice, come detto, ha affiancato alla domanda risolutoria non la richiesta di restituzione dell'opera eseguita ma espressamente il risarcimento del danno – parametrato al valore attuale dell'opera – conseguente all'inadempimento perpetrato dalla commuttente, agli interessi sui sal corrisposti.
Considerato che la domanda restitutoria non è implicita in quella risolutoria, la domanda risarcitoria può essere conseguentemente accolta soltanto nei termini e nei limiti di seguito esposti.
Deve premettersi che agli atti non è stata rinvenuta dal ctu documentazione (come fatture o altro) da cui inferire la prova dei presunti maggiori oneri sopportati dall'appaltatrice a titolo di danno emergente.
Deve quindi ritenersi pacifica la spettanza, a tale titolo: dell'importo del 6° Sal pari ad € 183'569,91 non corrisposto dal comune;
degli esborsi sostenuti dall'attrice per ii rinnovo della polizza fidejussoria, individuate dal ctu dal
2012 ad oggi, in complessivi € 9.152,88.
Ancora risultano dovuti gli interessi moratori per ritardato pagamento dei precedenti sal, quantificati dal ctu in € 75.246,27 per il primo appalto ed in € 14.766,48 in relazione al secondo appalto.
Infine, per ciò che concerne il calcolo del valore dei lavori contrattualizzati non eseguiti pari ad €
162.941,74, da valorizzarsi quale lucro cessante, può condividersi la quantificazione operata dall'ausiliario nel relativo 10%, pari quindi ad € 16.294,17.
Sicchè parte convenuta dovrà essere condannata a titolo risarcitorio delle somme testè specificate, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il criterio del decisum e quelle di ctu, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie la domanda risolutoria di parte attrice e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento dei contratti di appalto inter partes; condanna parte convenuta al risarcimento in favore di parte attrice del danno pari a complessivi €
299.029,71 come sopra determinati, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 22.457,00 per compensi ed € 1.466,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Cosenza, il 13/6/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2304/2014 R. G. promossa da
, c.f. , quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale per sé e quale mandatario dell' Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Leporace, nel cui studio in
[...]
Cosenza, Via Isonzo 2/M è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte attrice/ricorrente in riassunzione contro
, in p.l.r.p.t. con il patrocinio dell'Avv. Carlo Pagliaro nel cui Controparte_1 studio in Cosenza alla Via E. De Nicola n°42 è elettivamente domiciliato giusta procura di costituzione nuovo difensore in atti;
parte convenuta
OGGETTO: risoluzione contratto di appalto opere pubbliche – risarcimento del danno.
CONCLUSIONI rese in data 18 marzo 2025, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 maggio 2014 il geom. evocava in Pt_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale il al fine di ottenerne la risoluzione Controparte_1 del contratto di appalto inter partes e la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento perpetrato dall'ente locale.
A sostegno della domanda esponeva segnatamente: di aver partecipato, risultandone vincitrice ed aggiudicataria, alla gara indetta dal
[...]
per l'aggiudicazione dei lavori di "Realizzazione viabilità di accesso alla discarica CP_1
R.S.U. " per un importo complessivo di € 1.318.761,40 al netto del ribasso offerto (50,399 %) in sede di gara, oltre oneri per la sicurezza per € 54.260,08; di aver stipulato con l'ente locale evocato in giudizio contratto d'appalto (rep n°26, reg. a Cosenza il
21/10/2009 al n°1187), che all'articolo 6 prevedeva espressamente pagamenti in acconto ad emissione di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) di importo minimo di € 200.000,00, con l'ulteriore previsione dell'emissione del SAL, a prescindere dall'importo maturato, nel caso di sospensioni superiori a 30 giorni;
che in data 30/11/2009 venivano formalmente consegnati i lavori;
che il 17/03/2010 veniva disposta una prima sospensione parziale dei lavori (sulla spianata di Piano
Difesa) per rinvenimento di uno strato di spazzatura;
che il 12/05/2010 veniva emesso il 1° SAL per lavori a tutto il 10/05/2010 e contestuale Certificato di pagamento n°1, di E 211.675,06 il cui importo veniva corrisposto all'attrice il 31/05/2010; che il 10/07/2010 veniva emesso 2° SAL per lavori a tutto il 9/07/2010 e contestuale Certificato di pagamento per E 262.451,07; che il 26/11/2011 veniva disposta l'ennesima sospensione dei lavori per chiarimenti richiesti dal
Dipartimento Ambiente della Regione Calabria sulla suddetta perizia approvata;
che in data 16/02/2012 veniva disposta la ripresa solo parziale dei lavori a partire dal 17/02/2012 senza indicazioni di quelli da eseguire;
che in data 11/06/2012 veniva emesso il 5° SAL per lavori a tutto l'11/06/2012 e contestuale certificato di pagamento per € 200.761,14, il cui importo veniva corrisposto dal convenuto CP_1
l'1/03/2013; che il 24/07/2012, con Nota A.R. di pari data l'esponente impresa, attesa la prossima ultimazione dei lavori di movimento terra e la necessità di dover intervenire nel tratto centrale di Parte_3 chiedeva la ripresa totale dei lavori;
che la sollecitazione rimaneva inevasa e per contro il 27/08/2012 veniva emanato dalla stazione appaltante Ordine di servizio per far raccordare la nuova strada al tracciato previsto dall'Amm.ne
Provinciale, dal lato del Polo Scolastico;
che il 24/12/2012 veniva emesso 6° SAL per lavori a tutto il 24/12/2012 e contestuale certificato di pagamento, per € 183.569,91, il cui importo non veniva corrisposto;
che in data 27/12/2012 veniva sottoscritto l'ennesimo ed ultimo Verbale di sospensione lavori per la presenza di rifiuti e la sistemazione delle scarpate, lato Polo Scolastico, soggette a fenomeni erosivi durante le piogge;
che il 20/05/2013 l'impresa faceva pervenire all'Amministrazione per sollecitare il Parte_4 pagamento del 6° SAL e la corresponsione degli interessi per i ritardati pagamenti nel 2°, 4°, 5° e 6°
S.A.L.; che il 25/10/2013, dopo circa un anno dall'ultima sospensione dei lavori ed in assenza di notizie da parte della stazione appaltante, con Nota A.R. la ditta attrice faceva pervenire formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., intimando al convenuto, nel termine di 15 giorni, di CP_1 consentire la ripresa dei lavori rendendo accessibile e disponibile l'intero tracciato su cui eseguire la prestazione oggetto di contratto, senza ricevere riscontro.
Rappresentava altresì: che il rapporto contrattuale con il Comune di aveva ad oggetto anche la realizzazione CP_1 di Lavori in economia nell'ambito dei lavori principali di "Realizzazione viabilità di accesso alla discarica R.S.U. ", di cui sopra, giusta Contratto di appalto n°3 di Rep., registrato a Cosenza il
2/05/2012 al n°286 per € 125'435,75 oltre € 3.844,40 per oneri per la sicurezza stipulato il
23/04/2012; che in data 24/04/2012 si procedeva alla consegna parziale per lavorazioni dal solo lato di con inizio dei lavori fissato per il 26/04/2012; CP_2
che in data 10/05/2012 veniva emesso Certificato di pagamento n°1 di € 51'348,82, il cui importo veniva corrisposto in data 01/03/2013;
che in pari data e cioè il 10/05/2012, veniva disposta sospensione dei lavori, giusta verbale di sospensione n°1 per il completamento dei lavori sul lato stante la mancanza di CP_2 autorizzazione del Commissario per l'emergenza dei rifiuti per lavorare su;
Parte_5
che in data 01/08/2012 veniva disposta la ripresa parziale dei lavori con inizio il 6/08/2012, per asportazione di 4.660mc di rifiuti dal Cozzo della Difesa;
che il 06/08/2012 veniva effettuato un sopralluogo ed emesso Ordine di servizio per ribadire quanto previsto nel verbale di ripresa del 1/8/2012;
che il 09/08/2012 veniva redatto verbale di sopralluogo e nuovo ordine di Servizio per fare il punto dei rifiuti rimossi all'attualità (3'400t);
che nello stesso giorno del 09/08/2012 veniva disposta la sospensione, giusta Verbale di sospensione n°1, per il completamento dei lavori sul lato e la mancanza di CP_2 autorizzazione del Commissario per l'emergenza dei rifiuti per lavorare su;
Parte_5
che il 24/12/2012 veniva emesso il Certificato di pagamento n°2 per € 69'471,28, il cui importo veniva corrisposto il 9/07/2013 relativamente alla minor somma di € 57.000,00;
che il 20/05/2013 con nota la ditta attrice sollecitava i pagamenti ancora dovuti ed il Pt_4 versamento degli interessi per il ritardo nei pagamenti;
che il 30/09/2013 veniva emesso il Certificato di ultimazione dei lavori in economia ed il
27/11/2013 il relativo stato finale dei lavori per € 8.459,56.
Deduceva quindi l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454
Codice civile, per l'inutile decorso del termine di quindici giorni ( e comunque per l'inutile decorso di oltre sei mesi) assegnato nella diffida ad adempiere del 25/10/2013 indirizzata al Comune
Convenuto e rimasta priva di qualsivoglia riscontro, eccependo in ogni caso la risoluzione del contratto di appalto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e ss cc e comunque ai sensi dei principi generali dell'ordinamento per grave e colpevole inadempimento del
[...]
, che aveva impedito il normale svolgimento dei lavori, con consegne solo parziali, con CP_1 reiterate sospensioni totali o parziali, con omessi o ritardati pagamenti dei corrispettivi maturati e soprattutto con la mancata ripresa dei lavori per oltre sedici mesi, sia pur in mancanza di ragioni ostative alla prosecuzioni dei lavori e soprattutto senza che al riguardo fosse stata fornita la benchè minima notizia all'incolpevole appaltatore, nonostante le sollecitazioni in tal senso rivolte.
In conseguenza di quanto sopra, chiedeva al Tribunale adito, di dichiarare la risoluzione ex art. 1454 c.c. ovvero per grave inadempimento del convenuto del contratto di appalto oggetto CP_1 di causa (Contratto d'appalto il 19/10/2009, rep n°26, reg. a Cosenza il 21/10/2009 al n°1187 e successivo atto aggiuntivo), e la condanna dell'ente convenuto al pagamento in favore dell'impresa attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti per le causali e ragioni di cui in atto (ivi compresi interessi per ritardati pagamenti), della somma di € 1.703.373,23 (parametrata al valore venale dell'opera realizzata all'attualità) e, con riferimento al Contratto di appalto del 23/4/2012 n°3 di
Rep., registrato a Cosenza il 2/05/2012 al n°286 (Lavori in economia) al pagamento in favore dell'impresa attrice della somma di € 24'345,86, il tutto maggiorato da interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il rappresentato, difeso e domiciliato dall'avv. Controparte_1
Alberto Ricchio, che eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che la ditta fosse a conoscenza che la sospensione dei lavori scaturisse dalle Pt_1 problematiche anche tecniche sollevate dalla Regione Calabria che non erogava le somme, dovute alla richiesta di variante di perizia, oltre che dal rinvenimento sul tracciato stradale di rifiuti provenienti dalla discarica limitrofa del comune di Rende (ragion per la quale i lavori di realizzazione della viabilità di accesso alla discarica RSU non potevano essere ultimati).
In particolare evidenziava come il mancato pagamento fosse attribuibile alla circostanza che nel corso dei lavori erano stati rinvenuti dei rifiuti appartenenti alla limitrofa discarica del CP_3
- da cui si era verificato uno sconfinamento nel territorio del comune di , in
[...] CP_1 assenza di qualsiasi autorizzazione -, circostanza, questa, che secondo le valutazioni dell'organo regionale impediva il completamento dell'opera, quindi la funzionalità della strada, che risultava essere requisito essenziale del finanziamento.
Chiariva di aver immediatamente rappresentato tale problematica ai competenti Organi istituzionali regionali (Regione Calabria-Corpo Forestale-Arpacal) oltre che al nei cui Controparte_3 confronti emetteva atto di diffida stragiudiziale, quale soggetto titolare della discarica adiacente il territorio di , nonchè responsabile del riscontrato sconfinamento. CP_1
Per tali ragioni veniva richiesto al Giudice ex art. 167 e 269 c.p.c. il differimento dell'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 23.10.2014, per consentire la notificazione dell'atto di citazione di chiamata di terzo alla Regione Calabria nel rispetto dei termini ex art. 163 bis.
Nel merito, insisteva per il rigetto della domanda attrice perché inammissibile, pretestuosa ed infondata.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, chiedeva condannarsi la Regione Calabria in persona del presidente pro tempore, a tenere indenne ed a manlevare il convenuto da ogni conseguenza negativa derivante a suo Controparte_1 carico dall'accoglimento totale o parziale della domanda attorea.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Dichiarata l'inammissibilità per tardività della chiamata in giudizio della Regione Calabria, la causa veniva istruita in via documentale, mediante prova orale e CTU avente ad oggetto: la determinazione e quantificazione, sulla base della documentazione in atti, del valore venale attuale dell'opera realizzata (contratto d'appalto del 19.10.2009 rep. n. 26, reg. il 21.10.2009 al n. 1187), le spese generali fisse in base all'art.32, comma 2, DPR n. 207/2010, lo svincolo delle ritenute di garanzia al 6 SAL, gli interessi per il ritardato pagamento delle rate d'acconto secondo le modalità di cui agli artt. 143 e 144 Regolamento 207/2010; l'accertamento, sulla base della documentazione in atti, con riferimento al contratto di appalto del 23.4.2012 n. 3 rep. registrato il 2.5.2012 al n. 286, del pagamento del saldo n. 2 SAL e degli importi indicati nello Stato Finale nonché gli interessi per i ritardi nei pagamenti dei vari SAL”.
Terminata la fase istruttoria del procedimento, la causa trasmigrava sul ruolo della scrivente, dinanzi alla quale le parti precisavano le rispettive conclusioni.
Con ordinanza emessa il 26/01/24 veniva rimessa in istruttoria per integrazione dell'elaborato peritale, al fine di “accertare le ragioni tecniche delle sospensioni dei lavori e ove le stesse non risultassero motivate da esigenze pubbliche oggettive sopravvenute, non previste e né prevedibili dall'Amministrazione per quantificare i maggiori oneri sopportati dall'appaltatrice per effetto delle sospensioni, se documentati, nonché per quantificare il valore dei lavori contrattualizzati non eseguiti (da valorizzare quale lucro cessante) e l'eventuale aggiornamento dei costi sostenuti dall'attrice in termini di danno emergente, già valutati”.
Espletato l'incombente tecnico, nella successiva udienza del 19 Settembre 2024 veniva dichiarata l'interruzione del processo a causa del prematuro decesso del difensore dell'ente evocato in giudizio.
Riassunto il giudizio a cura di parte attrice, la causa è stata quindi nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si impone una previa considerazione di sistema.
Non può revocarsi in dubbio che anche il contratto di appalto di opere pubbliche è caratterizzato dall'obbligo dell'appaltatore di eseguire la prestazione senza interruzione onde assicurare il tempestivo e regolare compimento dell'opera, e da quello speculare della stazione appaltante della continua cooperazione onde rendere possibile all'appaltatore non solo l'inizio, ma anche la regolare esecuzione (ed ultimazione) dei lavori (Cass. 12235/2003; 16368/2014).
Per cui, la loro sospensione non è consentita in nessun caso all'appaltatore (Cass. 9794/1994;
9246/2012), e di regola neppure all'amministrazione: con la sola eccezione già individuata dal R.D.
n. 350 del 1895, art. 16 di sopravvenienza di "circostanze speciali che impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte".
Le quali sono state ulteriormente specificate e delimitate dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 1 che li ha indicate in "cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali", disponendo altresì che l'ingegnere capo ordina la ripresa dei lavori "quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione".
A differenza della successiva previsione introdotta dal 2 comma dello stesso art. 30, la quale, pur consentendo alla stazione appaltante altra deroga alla regola enunciata, in tutti i casi in cui sussistano "ragioni di pubblico interesse o necessità", per ordinare la sospensione dei lavori, limita tuttavia tale potere ad un tempo massimo che in nessun caso può superare "i sei mesi complessivi".
Siffatta disciplina è stata, quindi, recepita dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 133 senza sostanziali modifiche, e poi dal D.M. n. 145 del 2000, art. 24 (che fra le circostanze speciali ha incluso la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera), nonchè da ultimo dal D.P.R.
n. 207 del 2010, art. 159, il quale ha ribadito che in tali casi "la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto". Per quanto il diverso tenore normativo delle due fattispecie di sospensione abbia indotto qualche autore a sostenere che la prima, nota come "sospensione per cause di forza maggiore", non abbia alcun limite temporale, che non sia quello indicato dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30 della cessazione delle cause che determinarono la sospensione, la più qualificata dottrina e la giurisprudenza della Corte di Cassazione ne hanno mantenuto ferma la subordinazione non soltanto alla iniziale sussistenza, ma anche alla permanenza nel tempo di due contestuali condizioni, immanenti alla stessa natura e funzione dell'istituto: a) la prima riferita, non solo al sopravvenire, ma anche) al protrarsi di circostanze, fatti o eventi di carattere obbiettivo e del tutto speciale, non previsti nè prevedibili dalla stessa stazione appaltante con l'impiego dell'ordinaria diligenza (Cass.
5135/2002), tali da imporre la necessità e/o l'assoluta opportunità tecnica di disporre (e mantenere) la sospensione dei lavori (nonchè della decorrenza del termine della loro ultimazione); b) la seconda, tratta immediatamente dal tenore del R.D. n. 350 del 1895, art. 16, ispirata alla necessità che l'impedimento alla prosecuzione dei lavori a regola d'arte sia di natura "temporanea", e cioè destinato ad essere rimosso dalle parti o a cessare con il decorso del tempo: in quanto un ostacolo che si protragga a tempo indeterminato o risulti addirittura definitivo, ovvero comunque non eliminabile nè dalle parti, nè dal trascorrere del tempo, non può costituire il fondamento di un rimedio comportante l'arresto dello svolgimento delle obbligazioni contrattuali, nel quale è insito per volere della norma il presupposto della "temporaneità".
E d'altra parte, la circostanza che nessuna delle norme esaminate abbia apposto un termine massimo alla sospensione di cui al 1 comma del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30 cit., a differenza di quanto è stato sistematicamente stabilito per l'altra ipotesi del comma 2, non significa affatto che la prima possa perdurare sine die: con stravolgimento della stessa causa del contratto di appalto e pregiudizi incalcolabili soprattutto per l'appaltatore. Quest'ultimo sarebbe, invero, per un verso obbligato, pur cessando la sua attività produttiva, a mantenere in vita il cantiere con le relative attrezzature senza alcuna prospettiva di ripresa dei lavori;
per altro verso, resterebbe privo di qualsiasi tutela per effetto del carattere legittimo della sospensione che gli impedisce di richiedere, non solo (comma 3) compensi o indennizzi sia pure per la maggiore durata dei lavori, ma neppure lo scioglimento del contratto, previsto dalla norma esclusivamente con riguardo alla sospensione per ragioni di pubblico interesse, la cui durata superi il termine massimo consentito (Cass. 10133/2005; 4463/2001;
4444/1993).
Il che si giustifica con la differenza strutturale esistente con quest'ultima fattispecie, che si fonda su ragioni di pubblico interesse o necessità, la cui valutazione, in quanto rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione committente, costituisce espressione dei poteri autoritativi a quest'ultima spettanti anche nell'ambito della fase esecutiva del contratto d'appalto: perciò inducendo il legislatore ad una loro delimitazione preventiva entro una ben individuato segmento temporale
(Cass. 16366/2014).
Laddove nell'ipotesi del comma 1 la discrezionalità dell'amministrazione investe solo l'apprezzamento delle condizioni indicate dalla norma (nonchè la loro influenza sulla bontà dell'esecuzione), le quali per la loro eterogeneità non tollerano l'apposizione di un termine unico e neppure predeterminato, perciò mai indicato in via preventiva dal legislatore: come del resto conferma il menzionato D.M. n. 145 del 2000, art. 24 laddove nell'ipotesi di sospensione per la redazione di una variante dispone soltanto che "...il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto".
Le considerazioni svolte comportano: a) che per il protrarsi nel tempo della sospensione legittima di cui al R.D. n. 350 del 1895, art. 16 e D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 1, non basta il perdurare della causa di forza maggiore che l'ha provocata (Cass. 12980/2009), ma è necessaria la contestuale permanenza anche del secondo dei presupposti avanti indicati, onde mantenerla nella sua fisiologica cornice di "impedimento temporaneo o in via temporanea" (al procedere dei lavori) richiesto da entrambe le norme;
b) per quanto il legislatore non abbia fissato un termine massimo al riguardo (che quindi tendenzialmente può superare quello concesso nell'ipotesi dell'art. 30, comma
2), deve trattarsi di un tempo non irragionevole, da accertare caso per caso, e comunque tale da non provocare la conversione della misura pur sempre temporanea in una situazione permanente o definitiva (Cass. 2316/2016; 9795/2005); alla scadenza, conseguentemente, la stazione appaltante è tenuta a provvedere alla ripresa dei lavori, o per converso allo scioglimento del contratto ove constati l'impraticabilità di ogni progetto di esecuzione degli stessi;
c) pertanto, spirato inutilmente tale periodo di tempo (da accertare caso per caso dal giudice di merito), non è più invocabile la speciale disciplina della sospensione per causa di forza maggiore;
e neppure l'opzione data all'appaltatore dall'ultima parte del comma 2 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di perdurante sospensione dei lavori, ed il diritto al risarcimento dei danni nel solo caso in cui l'amministrazione si sia opposta alla richiesta, che si riferiscono esclusivamente alla sospensione disposta per ragioni di pubblico interesse o necessità (diversa per quanto si è detto, da quella contemplata nel comma 1 della norma per cause di forza maggiore e circostanze speciali analoghe) e limitatamente al caso in cui il protrarsi della sospensione sia legittimo, in quanto correlato al perdurare di quelle ragioni (Cass. 11082/2004; 18224/2002; Sez. Un. 1570/1995); d) torna, invece, nuovamente applicabile la disciplina codicistica sull'inadempimento delle obbligazioni (derivanti dal contratto di appalto), da cui derivano il diritto dell'appaltatore ad una congrua proroga del termine per l'ultimazione dell'opera ed al rimborso delle maggiori spese sostenute;
nonchè (in alternativa) i rimedi di carattere generale della risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, e del risarcimento del danno subito (Cass. 14574/2010;
14510 e 13509/2007; 3611/2017)”.
Gli appalti pubblici presentano una disciplina estremamente articolata e complessa, che attribuisce un preciso valore giuridico alle prestazioni parziali, rese dall'appaltatore, tanto che il diritto alla percezione del corrispettivo si fonda sul meccanismo degli stati di avanzamento dei lavori (SAL).
Per costante orientamento di legittimità il contratto di appalto non è ad efficacia istantanea e neppure configura un contratto a prestazioni continuative o periodiche, ma trattasi di un contratto ad esecuzione "non continuata", ma "prolungata" (Cass., sez. 2, 9 febbraio 2022, n. 4225), con conseguente efficacia retroattiva della risoluzione (Cass., sez. 1, 19 febbraio 1968, n. 574).
L'art. 1458 c.c. prevede che "la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo i quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite".
Nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività (art. 1458, comma 1 c.c.) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza a carico di ciascun contraente, ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, dell'obbligo a restituire prestazione ricevuta: la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc, rispetto alle prestazioni eseguite.
Una volta pronunciata la risoluzione del contratto, in forza dell'operatività retroattiva di essa, si verifica per ciascuno dei contraenti ed in modo avulso dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum" e, pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi (Cass., sez. 2, 21 giugno 2013, n. 15705; da ultimo Cass., sez.
2, 17 luglio 2023, n. 20460).
Precisato che la pronuncia di risoluzione per inadempimento del contratto a prestazioni corrispettive comporta, in forza dell'efficacia retroattiva inter partes sancita dall'art. 1458 c.c., con il venir meno del contratto come causa giustificatrice degli obblighi e delle prestazioni eseguite (salvo il caso dei contratti ad esecuzione continuata o periodica) il sorgere del diritto delle parti alle reciproche restituzioni, diritto esigibile dalla data della sentenza;
che, considerandosi indebite le prestazioni eseguite a far tempo dalla data di conclusione del contratto, la tutela restitutoria deve riportare tra le parti la stessa situazione patrimoniale esistente alla suddetta data;
che il contenuto dell'obbligo di restituzione delle parti va individuato con riferimento alle attribuzioni patrimoniali da esse effettuate;
nella fattispecie, in cui la risoluzione del contratto di appalto è stata pronunciata per inadempimento della società committente ed in cui la restituzione in natura della costruzione, parzialmente eseguita, all'impresa appaltatrice, non è configurabile;
per riportare la situazione patrimoniale di quest'ultima, a quella preesistente al contratto di appalto, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione al valore dell'immobile (che rimane nel patrimonio di quest'ultima) definito in relazione all'ammontare del corrispettivo sulla base del quale la volontà dell'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, e che, per la stessa, è idoneo a coprire le spese, i costi di materiali e mano d'opera, affrontati nell'eseguire la costruzione, nonchè a soddisfare le aspettative di guadagno.
Quanto ai criteri di determinazione del risarcimento, conformemente al prevalente orientamento di legittimità (da ultimo Cass. 2640/2025, Cass. 8675/2024 con menzione di altri precedenti), a seguito della risoluzione dell'appalto pubblico, "il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito".
L'equivalente monetario dell'immobile acquisito dalla committente, come sopra definito, restituisce all'appaltatrice adempiente l'integrità della situazione patrimoniale preesistente al contratto, senza, peraltro, privarla della possibilità di esperire contro l'inadempiente la domanda di risarcimento danni per conseguire l'eliminazione del pregiudizio non rimosso con le dovute restituzioni (v. S.U.
12492/92).
Il riferimento ad un valore diverso dell'immobile, come ad es. quello dello stesso al momento della sentenza risolutoria, potrebbe rivelarsi maggiore o minore rispetto a quello ritenuto in astratto acquisito con il contratto all'epoca della stipula.
Infatti, poichè le somme, al cui versamento la committente è tenuta in favore dell'impresa appaltatrice (quale controvalore della costruzione acquisita così come sopra individuato) costituiscono oggetto di obbligazione restitutoria, fondata sul venir meno del contratto, quale causa giustificatrice delle reciproche prestazioni;
e poichè l'azione concessa dalla legge per ottenerne la restituzione è quella di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., gli interessi sulle suddette somme (di natura compensativa, perchè, come precisato dalle S.U. 12942/92, tenuto conto dell'effetto retroattivo della pronuncia di risoluzione servono a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti delle somme stesse), sono dovuti a decorrere dalla domanda, non essendo contestata la buona fede della committente, così come disposto dall'art. 2033 cod. civ..
Pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con esso tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi.
L'obbligazione restitutoria non ha, dunque, natura risarcitoria, derivando esclusivamente dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni (Cass., n. 15705 del 2013, cit.).
Pertanto, in tema di risoluzione del contratto di appalto, qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito (Cass., sez. 1, 24 maggio 2007, n.
12162).
Ciò posto, in primo luogo deve rilevarsi che nel caso di specie, la ragione della sospensione dei lavori - confermata anche dall'andamento della prova orale, ed in particolare da quanto dichiarato dagli operai della ditta attrice nonché da Parte_6 CP_4 CP_5
Parte (Amministratore di una delle società costituente l' e dal Controparte_6
Arch. - è dipesa sia dal rinvenimento, in corso di esecuzione dei lavori ed in Controparte_7 diversi momenti, di rifiuti solidi urbani sia per la sistemazione della scarpata lato Polo scolastico.
Dall'ultimo verbale di sospensione dei lavori in atti, datato 27.12.2012, emerge come “oltre alla problematica dei rifiuti, la costruenda strada è priva di sbocco sul versante ed è ancora CP_2 priva di innesto dal lato polo scolastico a causa della mancata realizzazione del raccordo a cura dell'Amministrazione Provinciale”. E sul fatto che la circostanza fosse imprevedibile, il ctu ha chiarito, a confutazione delle osservazioni del ctp di parte attrice che “invero, dagli atti di causa non si evince che la stessa (impresa, ndr) abbia mai operato alcuna riserva in fase di consegna dei lavori, e nei successivi verbali di sospensione e ripresa dei lavori stessi;
ciò conferma che tale circostanza non era affatto prevedibile: altrimenti, utilizzando la normale diligenza richiesta nella disamina ed esecuzione dei lavori oggetto di progetto, la Ditta appaltatrice avrebbe dovuto far valere i propri diritti firmando con riserva i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, ed esplicitando le dovute contestazioni (art. 107 comma 4 D.lgs. 50/2016)”.
Tuttavia tale sospensione si è protratta sine die dal dicembre 2012, quindi deve ritenersi, alla stregua delle coordinate ermeneutiche sopra esposte, comunque illegittima.
Né può incidere sulla illegittimità della sospensione l'asserita mancata erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria, che è soggetto rimasto estraneo sia al contratto di appalto che al presente giudizio.
Deve pertanto ritenersi fondata pertanto la domanda di risoluzione formulata da parte attrice con conseguente scioglimento del rapporto contrattuale inter partes.
Orbene parte attrice, come detto, ha affiancato alla domanda risolutoria non la richiesta di restituzione dell'opera eseguita ma espressamente il risarcimento del danno – parametrato al valore attuale dell'opera – conseguente all'inadempimento perpetrato dalla commuttente, agli interessi sui sal corrisposti.
Considerato che la domanda restitutoria non è implicita in quella risolutoria, la domanda risarcitoria può essere conseguentemente accolta soltanto nei termini e nei limiti di seguito esposti.
Deve premettersi che agli atti non è stata rinvenuta dal ctu documentazione (come fatture o altro) da cui inferire la prova dei presunti maggiori oneri sopportati dall'appaltatrice a titolo di danno emergente.
Deve quindi ritenersi pacifica la spettanza, a tale titolo: dell'importo del 6° Sal pari ad € 183'569,91 non corrisposto dal comune;
degli esborsi sostenuti dall'attrice per ii rinnovo della polizza fidejussoria, individuate dal ctu dal
2012 ad oggi, in complessivi € 9.152,88.
Ancora risultano dovuti gli interessi moratori per ritardato pagamento dei precedenti sal, quantificati dal ctu in € 75.246,27 per il primo appalto ed in € 14.766,48 in relazione al secondo appalto.
Infine, per ciò che concerne il calcolo del valore dei lavori contrattualizzati non eseguiti pari ad €
162.941,74, da valorizzarsi quale lucro cessante, può condividersi la quantificazione operata dall'ausiliario nel relativo 10%, pari quindi ad € 16.294,17.
Sicchè parte convenuta dovrà essere condannata a titolo risarcitorio delle somme testè specificate, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il criterio del decisum e quelle di ctu, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie la domanda risolutoria di parte attrice e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento dei contratti di appalto inter partes; condanna parte convenuta al risarcimento in favore di parte attrice del danno pari a complessivi €
299.029,71 come sopra determinati, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 22.457,00 per compensi ed € 1.466,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Cosenza, il 13/6/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)