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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. HE De IA Presidente
2) dott. AT RE Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1268 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avvocato CACIOPPO SALVATORE Parte_1
-Appellante- C O N T R O rappresentato e difeso dall'Avvocato SPOTORNO Controparte_1
CLAUDIA
-Appellato–
All'udienza del 25.09.2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. IN FATTO Con sentenza n. 4291/2024 emessa il 22/10/2024 il Tribunale GL di Palermo -istruita la causa mediante prova per testi e consulenza tecnica medica- ha accolto la domanda di volta ad ottenere il riconoscimento della Controparte_1 rendita per la patologia polmonare “broncopneumopatia cronica ostruttiva” (BPCO) che asseriva eziologicamente derivata dall'esposizione agli agenti chimici tipici del settore navalmeccanico e metalmeccanico -in particolare ai fumi di saldatura nonché ad IPA, gas nitrosi, polveri sottili- connessa all'attività lavorativa svolta con mansioni di saldatore e addetto al montaggio e smontaggio di pannelli, arredatore navale ed ebanista, presso diverse società dell'indotto Fincantieri nonché presso i cantieri navali di Palermo, La Spezia, Genova e Monfalcone dal dicembre del 1970 al febbraio 2014; recependo le conclusioni rassegnate dal CTU il Tribunale ha, infatti, attribuito al danno biologico derivato dalla riferita patologia, ritenuta
1 causalmente collegata alla prolungata esposizione agli agenti chimici e alle polveri sottili (ut supra specificati), un'incidenza invalidante pari al 16%, condannando l' al pagamento della correlata rendita. Pt_1
Avverso tale decisione ha proposto appello l' con ricorso depositato Pt_1 in data 08/11/2024, chiedendone la riforma;
torna, in particolare, a contestare la sussistenza del nesso causale, sia in ragione delle mansioni di ebanista e montatore navale svolte dal , non rientranti tra quelle a rischio per BPCO, sia a CP_1 motivo della sussistenza di altri “…fattori determinati e sufficienti nello sviluppo della patologia denunciata…”, a suo dire rappresentati dall'abitudine al fumo di sigaretta per oltre 40 anni dell'appellato nonché della pregressa affezione di quest'ultimo da TBC. ha resistito al gravame. Controparte_1
Istruita la causa con ctu medico-legale, all'udienza del 25/09/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Risultato incontestato tra le parti quanto emerso dall'esito della prova per testi di cui al grado precedente -ovvero l'esposizione del lavoratore ad inalazioni di agenti chimici, polveri sottili e gas, in ambienti chiusi e stretti, in assenza di dispositivi di sicurezza e di sistemi di areazione sufficienti per oltre 8 ore al giorno per almeno 6 giorni alla settimana- alla luce degli esiti della nuova CTU espletata in questo grado del giudizio, deve concludersi per il rigetto dell'appello. Il ctu dott. , esaminata la documentazione agli atti e Persona_1 sottoposto a visita il periziando, ha, infatti, preliminarmente osservato che la BPCO non è una patologia tabellata;
di talché, non sussistendo “la presunzione legale d'origine”, è onere del lavoratore dimostrare -soprattutto nelle malattie multifattoriali quali la BPCO- il nesso di causalità tra l'attività lavorativa prestata e l'insorgenza della patologia. Premettendo che, nel riconoscimento di una malattia professionale multifattoriale come la BPCO è rilevante che “…le menomazioni dovute al lavoro siano collegabili con legame di causalità o concausalità …”, ha dunque chiarito che “…La BPCO è una patologia caratterizzata dall'ostruzione del flusso aereo e alla distruzione del parenchima polmonare con formazione di bolle (enfisema) a causa dell'inalazione di particelle nocive o di gas…”. Ha aggiunto che, se è pur vero che il tabagismo costituisce il fattore di rischio principale per la BPCO, tuttavia, “…l'inalazione di altre particelle [polveri da saldatura, IPA, gas nitrosi e polveri sottili] come quelle inalate nel corso dell'attività lavorativa da
2 parte dell'assicurato, costituisce quanto meno un fattore concausale rilevante secondo la criteriologia medico legale riferita all'efficienza quali-quantitativa e alla continuità nella seriazione degli eventi…”. Con riferimento poi all'efficacia causale della pregressa affezione da TBC, il consulente ha affermato“…che nel caso in specie, gli esiti di TBC non escludono il nesso causale (concausa di lesione) tra la patologia polmonare ed il rischio lavorativo. Infatti, la pneumoconiosi e la tubercolosi (TBC) possono influenzarsi reciprocamente e interagire. La pneumoconiosi, una malattia polmonare causata dall'inalazione di polveri, può aumentare il rischio di sviluppare TBC e viceversa…”. Conclusivamente, l'essere stato il lavoratore esposto per oltre 40 anni all'inalazione di agenti chimici, polveri sottili e gas come sopra precisato, deve qui ritenersi fattore rilevante in termini di “concausalità” all'insorgenza della malattia. Venendo alla determinazione del danno biologico conseguente a tale patologia, il ctu ha ritenuto che “… nel caso clinico che qui ci occupa, la BPCO con FEV1 ridotto del 42% rispetto a quello ritenuto teoricamente standard per quel tipo di soggetto (in virtù di sesso, età, e peso) corrisponde ad un D. B. quantificabile nella misura del 16%...”. Sulla base di tali puntuali conclusioni, immuni da vizi logici e fondate su attente indagini e valutazioni proprie della scienza medica, che la Corte ritiene di condividere, la sentenza impugnata va pertanto confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
Deve darsi, atto, altresì, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 4291/2024 resa il 22.10.2024 dal Tribunale di Palermo. Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite Pt_1 che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . Pt_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo
3 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Così deciso in Palermo in data 25.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AT RE HE De IA
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