Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 249/2023 R.G. promossa
Da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Nino Cortese e Alessandro Di Rosa
Appellante contro
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti M. Galeano e P. Tomaselli
Appellato
OGGETTO: appello- opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13.12.2021 al giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa,
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 597 Parte_1
2021 000347052, notificatogli dall' per il pagamento della complessiva CP_1
somma di € 6.953,03, lamentando il difetto di motivazione delle sottese note di
rettifica nonché l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva in ragione dell'esonero totale dalla contribuzione, ai sensi dell'art. 8, comma 9 della legge n. 407/1999 con riferimento alla posizione della lavoratrice Parte_2
.
[...]
Con sentenza n. 1103 del 14 novembre 2022, l'adito Tribunale dichiarava inammissibile l'eccezione di difetto di motivazione delle note di rettifica in quanto proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.; rigettava nel resto il ricorso. In particolare, riteneva infondata l'eccezione di illegittimità dell'avviso opposto e delle note di rettifica poste alla base dello stesso per asserita illegittima revoca delle agevolazioni godute. Precisava che il legislatore, al fine di verificare la regolarità contributiva in tempo reale, aveva introdotto il DURC interno di cui all'art. 1, comma 1175 della legge n.
296/2006. Rilevava che risultava documentalmente provato, oltre che incontestato, che l' mediante note di rettifica ritualmente comunicate CP_1
all'opponente, aveva richiesto il pagamento di differenze contributive relative agli anni 2019 e 2020. Evidenziava, altresì, che dalla documentazione in atti - denunce mensili DM10 e dati forniti con il flusso - si evinceva la CP_2
causa delle irregolarità contributive.
Aggiungeva che l'opponente non aveva provato di aver diritto agli sgravi di cui alla legge n. 407/1990 con riferimento all'assunzione della lavoratrice in quanto non aveva dimostrato di aver comunicato Parte_2
all'epoca dell'assunzione, almeno in formato cartaceo all' che si trattasse CP_1
di lavoratrice disoccupata, essendosi limitato a produrre l'autocertificazione dello stato di disoccupazione della stessa del 6.08.2014, inidonea a provare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei relativi sgravi.
Appellava la sentenza con atto depositato il 13.04.2023. Parte_1
Resisteva al gravame l' CP_1 3
La causa veniva posta in decisione in data 3 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ha ritenuto che: “la somma richiesta riguarda la regolarizzazione di una lavoratrice in regime ex Parte_2
L. 407 /1990, ma (l'opponente) non ha dato prova di aver comunicato all'epoca dell'assunzione almeno in formato cartaceo all' che si trattasse di CP_1
lavoratrice disoccupata;
essendosi limitato a produrre l'autocertificazione dello stato di disoccupazione della lavoratrice del 6/8/2014 (all.4 ricorso), che da sola non costituisce prova sufficiente per il riconoscimento del beneficio in oggetto”.
Deduce che sussistevano nella specie i requisiti per godere degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, in quanto la lavoratrice , assunta il 6.08.2014 con la qualifica di Parte_2
“addetta alla preparazione e cottura di cibi”, risultava disoccupata da almeno ventiquattro mesi, sì come evincibile dall'autocertificazione in atti che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, “assume il ruolo di dichiarazione di responsabilità delle notizie fornite sotto piena responsabilità
e con la consapevolezza che, se mendaci, costituiscono reato”.
Precisa che l'aver licenziato, in data 22.03.2014, la lavoratrice
[...]
non poteva considerarsi fatto ostativo al riconoscimento Controparte_3
del beneficio de quo, giacché la , sebbene formalmente inquadrata CP_3
con la stessa qualifica della , svolgeva mansioni differenti. Parte_2
2. L'appello è infondato.
2.1. L'art. 1 comma 1175 l. n. 296/2006 statuisce: “A decorrere dal 1° luglio
2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori 4
di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il contenuto della norma è chiaro nel senso di subordinare il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanente regolarità contributiva previdenziale (DURC interno), e dunque al pagamento dei contributi previdenziali alle scadenze di legge, requisito ulteriore e aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla singole discipline attributive di agevolazioni, in difetto del quale opera la revoca degli sgravi, a prescindere dall'attivazione da parte dell'Istituto della richiesta di regolarizzazione di cui al D.M. del 2007 e senza che sia consentita una eventuale regolarizzazione ex post. La Suprema
Corte ha infatti statuito che la norma in esame condiziona indiscutibilmente il godimento degli sgravi alla regolarità e correntezza contributiva: “In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma
1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell non determina l'inesigibilità delle CP_1
differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi”, specificandosi altresì: “Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del 5
documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc)”. (Cass. n.
27107/2018).
Al fine di affermare il diritto agli sgravi il contribuente ha quindi, l'onere di provarne tutti i presupposti, tanto quelli previsti dalle singole discipline attributive, quanto quello della regolarità contributiva, poiché “essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (cfr. Cass. n. 15639/2020).
2.2 Nella specie, quanto al requisito della regolarità contributiva, dalla documentazione prodotta dall'ente previdenziale già in primo grado si evince che l'avviso di addebito in questione è scaturito da una serie di note di rettifica, ritualmente notificate al (cfr. doc. 3 e 4), che hanno interessato i DM Pt_1
10 dei periodi da 3/2019 a 5/2019, da 8/2019 a 7/2020 e da 10/2020 a 12/2020, ove è espressamente indicato che le stesse erano motivate dall'impossibilità di avvalersi degli sgravi e delle agevolazioni per mancanza del DURC interno, ai sensi dell'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006. L' ha altresì prodotto CP_1
i prodromici inviti a regolarizzare le irregolarità contributive accertate e l'odierno appellato non ha contestato la ricezione degli stessi.
L'appellante avrebbe dovuto pertanto documentare la regolarizzazione, nel termine di legge, delle irregolarità contributive accertate.
Al contrario, si è limitato a censurare solo la statuizione in ordine alla mancata prova dei requisiti per il riconoscimento dei benefici ex lege n.
407/1990. Nulla ha addotto in ordine alla irregolarità/inadempienza contributiva che ha comportato l'emissione del DURC interno negativo.
Invero, anche in primo grado, l'odierno appellante si era limitato a dedurre l'omessa motivazione delle note di rettifica, senza prendere in alcun modo posizione in ordine alla sussistenza del debito, indicato in modo puntuale nei 6
documenti prodotti dall' non ha specificamente contestato l'esistenza delle CP_1
inadempienze riportate negli atti e non ha provato l'avvenuto adempimento, e dunque non ha dimostrato, com'era suo onere, la correntezza contributiva che deve necessariamente sussistere, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 l. n. 296/2006, pena la perdita del diritto a fruire degli sgravi.
2.3. Non avendo l'appellante adempiuto all'onere probatorio a suo carico in ordine al requisito della correntezza contributiva diventa irrilevante la supposta sussistenza dei requisiti specifici previsti dalla legge n. 407/1990 (senza tacere, peraltro, la palese infondatezza dell'assunto secondo cui non rileverebbe il licenziamento - avvenuto nemmeno cinque mesi prima - di altra lavoratrice con identico inquadramento della nuova assunta), giacché, come detto, il diritto a usufruire e mantenere gli sgravi è, anzitutto, subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva.
3. La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore dell' che liquida in € 4.000,00, oltre rimborso forfetario CP_1
spese generali (15%).
Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del DPR n. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025. 7
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese