CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/12/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 301/2023 R.G., iscritta a ruolo il 19 aprile 2023, posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14 maggio 2025, sostitutiva dell'udienza del 13 maggio precedente, vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AT DA ON (c.f. ), del Foro di Messina, C.F._2
per procura in atti,
appellante
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
AR IO, c.f. , del Foro di Barcellona P.G., che C.F._4
lo difende per procura in calce alla comparsa di costituzione;
, c.f. in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Commissario Straordinario legale rappresentante pro-tempore, dott.
rappresentata e difesa per procura allegata mediante Controparte_3
strumenti informatici e da considerarsi apposta in calce alla comparsa,
unitamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Caterina Tomasello (c.f.
) e EL SI (c.f. ) del ruolo C.F._5 C.F._6
professionale, elettivamente domiciliata presso la sede in Messina Via La Farina
n. 263,
che ha assunto il rischio di cui al certificato Parte_2
n. GK21D0104B33BWA-LB - , in persona del NumeroDiCartaId_1
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, Parte_3
con domicilio eletto per l'Italia in Milano, Corso Garibaldi n. 86,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (c.f.: ) CodiceFiscale_7
del Foro di Catania, per procura in atti appellati
Oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle
altre materie” - appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Barcellona P.G. 9 marzo 2023.
Motivi della decisione
1. Con ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. del 9 marzo 2023, a definizione del giudizio n. 1926/2021 R.G., il Tribunale di Barcellona ha Parte_4
parzialmente accolto la domanda risarcitoria per lesioni da intervento chirurgico proposta dal signor contro l Controparte_1 Controparte_4
e il dott. (che a sua volta aveva chiamato
[...] Parte_1
in garanzia la , condannando i due convenuti Parte_2
solidalmente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 18.813,94 a titolo risarcitorio (€ 2.768,06 per il danno biologico temporaneo ed € 16.045,88
per quello permanente), nonché delle spese di lite;
ha altresì rigettato la domanda di garanzia, per mancata produzione del documento assicurativo, e condannato il dott. a pagare alla compagnia assicuratrice le spese processuali, nonché Pt_1
€ 5.097,00 per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
1.1 - La domanda si basava sul fatto che lo (che all'epoca aveva 32 CP_1
anni) il 3 agosto 2019 era stato sottoposto presso l'Ospedale Fogliani di MI
Contr (gestito dall' ) ad un intervento chirurgico di asportazione di linfonodi cervicali,
e sull'asserita ricondicibilità causale all'imperizia dell'operatore, il dott. , Pt_1
degli esiti permanenti residuati (“paralisi completa del trapezio da verosimile
lesione del nervo accessorio all'emergenza sotto allo SCM (accesso chirurgico
per asportazione di linfonodo”).
2. Il dott. ha proposto appello avverso la suddetta ordinanza, con atto Pt_1
notificato l'11 aprile 2023, formulando le domande di seguito sintetizzate:
a) riformare la decisione appellata, mandando assolto l'appellante da ogni responsabilità, rigettando la domanda risarcitoria, anche previo rinnovo della c.t.u., esonerandolo dal pagamento delle spese di lite e di quelle per responsabilità aggravata;
b) dichiarare la nullità del giudizio di primo grado per violazione del principio del contraddittorio;
c) in subordine, limitare le pretese di controparte al giusto ed al provato,
ritenendo eventualmente tenuta al risarcimento la Compagnia di Assicurazione
in persona del Legale Rappresentante pro Pt_2 Parte_2
tempore nonché l' ; Controparte_5 d) condannare le controparti al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
2.1 – Instauratosi rituale contraddittorio, l'appellato ha chiesto il CP_1
rigetto del gravame, invocando anche la condanna del ex art. 96 c.p.c. Pt_1
Contr A sua volta l ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza.
La compagnia assicuratrice, a sua volta, ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata e, in subordine, “nella non creduta ipotesi in cui la garanzia dovesse
essere ritenuta operante, graduate le colpe degli originari convenuti, dire la
stessa tenuta nei limiti della quota di danno eventualmente ascrivibile
all'assicurato e nei limiti contrattuali della polizza esposti in narrativa, tenuto conto
della operatività della garanzia a secondo rischio e del disposto della legge Gelli;
in ulteriore subordine, fare applicazione dell'art. 1910 c.c.”.
3. In primo luogo va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di
Contr inammissibilità dell'appello, sollevata dall' per asserita incongruità con la motivazione del provvedimento di primo grado. Infatti, ritiene la Corte che il dott.
ha, in generale, adeguatamente formulato specifiche censure all'impianto Pt_1
motivazionale del provvedimento contestato, idonee a garantire appieno il diritto di difesa delle controparti e nel rispetto delle prescrizioni dell'invocato art. 342
c.p.c.
4. Con il primo motivo di appello (“erroneità nei presupposti di fatto e di
diritto. Illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2236 e 2697
cod. civ., 115 e 116 c.p.c. Contraddittorietà della motivazione”), tra le varie censure ivi svolte, è pregiudiziale l'esame della questione del contestato rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di nullità del giudizio per mancanza di integrità del contraddittorio, per non essere stati chiamati gli altri sanitari del P.O.
di MI intervenuti nella cura dello , pur essendo emerse in corso del CP_1
giudizio “concorrenti e forse predominanti condotte degli altri sanitari”.
La censura è infondata, perché, nella sua scarna formulazione, non è idonea a scalfire la correttezza dell'argomentazione svolta dal Tribunale, secondo cui “il
ricorrente ha legittimamente agito nei confronti dei soli soggetti che a suo avviso
sono responsabili del danno subito. Non ha l'obbligo giuridico di agire anche nei
confronti di altri, che tra l'altro non sarebbero comunque litisconsorti necessari,
anche laddove corresponsabili del danno lamentato”. Va, infatti, richiamato il principio giurisprudenziale (Cass. 10 aprile 2014, n. 8413), secondo cui nel processo a pluralità di parti, instaurato da un paziente per far valere la responsabilità solidale di una casa di cura e del sanitario operante presso di essa, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, in quanto l'attore,
avendo diritto di pretendere da ciascun condebitore il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti, instaura nei loro confronti cause scindibili.
5. Sempre nell'ambito del primo motivo di gravame, nel merito l'appellante si duole che il Tribunale, pur avendo premesso che occorreva verificare il segmento di attività da lui posta in essere, ha di fatto omesso di considerare che “egli ha
partecipato solamente all'intervento chirurgico, mentre le fasi precedenti e quelle
successive sono state curate dagli altri sanitari in servizio presso il P.O. di
MI, nominativamente indicati in appello.” Assume, infatti, il dott. che Pt_1 il decidente, partendo dalla natura extracontrattuale della sua responsabilità, ha ritenuto provata la sussistenza dei presupposti di legge, in contrasto con le emergenze probatorie: e ciò nonostante nella c.t.u. medico-legale si legge che
“nell'evidenziare che «dall'esame della cartella clinica del P.O. di MI, ad
eccezione dell'esame obiettivo eseguito all'ingresso, non emerge mai la
descrizione di un esame obiettivo alla spalla a completamento dell'iter
diagnostico e post-chirurgico, anche in assenza di una sintomatologia dolorosa
dichiarata dall'odierno ricorrente” il consulente si riferirebbe con tutta evidenza
ad un momento successivo all'intervento chirurgico, per il quale il deducente non
potrebbe essere ritenuto responsabile. In definitiva, afferma l'appellante che
“appare erronea la decisione di primo grado anche nella parte in cui addebita al
Dott. una “negligenza”, nel non avere effettuato «esami obiettivi alla spalla Pt_1
per verificare le condizioni del nervo, anche in assenza di sintomatologia
dolorosa, come invece sarebbe stato necessario – secondo i consulenti tecnici
d'ufficio – in presenza di flogosi con aderenze e in ragione della prevedibilità della
lesione (ciò che, verosimilmente, avrebbe comportato un trattamento tempestivo
della lesione ed un'attenuazione dei postumi invalidanti)».
5.1 - Ancora, l'appellante contesta che il Tribunale abbia disatteso la sua deduzione di correttezza nell'esecuzione dell'intervento chirurgico, nonostante i
cc.tt.uu. nominati in sede di ATP abbiano utilizzato espressioni dubitative e
probabilistiche, evidenziando anche “gravi lacune certificative” nel periodo successivo alle dimissioni ospedaliere dal P.O. di MI, epoca in cui,
apparentemente, lo non presentava delle obiettivate e documentate CP_1
condizioni patologiche da ricondurre alla procedura chirurgica in oggetto.
In ogni caso, assume il che la sua pretesa imperizia può farsi rientrare, Pt_1 secondo la stessa valutazione effettuata dal primo giudice, nell'ipotesi della
“colpa lieve”, considerato che come evidenziato dai CTU, «l'intervento chirurgico
eseguito presso il P.O. di MI risulta[va] gravato da una maggiore difficoltà
tecnica rispetto alla norma in considerazione della presenza di un processo
flogistico locale con aderenze ai piani muscolari profondi» ed il nervo era
«difficilmente visualizzabile per una condizione locale di flogosi con aderenze».
Se così è, il Dott. , in ossequio al chiaro disposto dell'art. 2236 cod. civ., Pt_1
doveva essere assolto da ogni responsabilità e non poteva essere condannato
Contr al risarcimento del danno in solido con l , non avendo agito con dolo o colpa grave.
5.2 – Per altro, l'appellante deduce che la condotta degli altri sanitari che hanno avuto in cura il paziente dopo l'intervento si inserisce quale causa dei postumi invalidanti che sarebbero reliquati al Sig. , tanto da potere CP_1
determinare l'esclusione di ogni responsabilità in capo al Dott. , ai sensi Pt_1
degli artt. 40 e 41 cod. pen., in base al quale un evento è da considerare causato
da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché
dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno
della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono -
ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili;
ne consegue che, ai fini della
riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è
sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto
di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di
una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui
l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente (cfr.
Cass. 14/04/2010, n. 8885)”. 5.3 - Aggiunge il dott. che “parimenti illegittima ed ingiusta appare la Pt_1
decisione impugnata, nella parte in cui fa discendere la responsabilità
dell'odierno appellante, dalle deficienze riscontrate dai consulenti, con riferimento
al consenso informato. Sotto tale profilo, infatti, non solo il Dott, non ha Pt_1
raccolto o somministrato il consenso informato allo , ma le presunte CP_1
insufficienze in quello prestato, comunque risultano irrilevanti ed inconducenti ai
fini del presente giudizio”.
5.4 - In conclusione, l'appellante assume che, in mancanza di prova del nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta del medico, il cui onere grava sul danneggiato, la domanda andava rigettata. E, comunque, occorreva, al limite,
rinnovare la c.t.u.
5.5 – E', quindi, indispensabile richiamare brevemente l'articolato elaborato peritale espletato collegialmente in sede di accertamento tecnico prevenivo.
I cc.tt.uu. hanno rilevato che a) in data 03.08.2019 lo si sottoponeva ad intervento chirurgico CP_1
“Asportazione di linfonodi cervicali profondi. Asportazione di linfonodi
regionali” con diagnosi operatoria di “Linfoadenomegalia”.
b) A seguito di disfunzione dell'arto superiore destro, lo in data CP_1
16.09.2019 si recava presso la U.O.S.D. di Neurofisiopatologia e Disordini
del Movimento dell'A.O.U. Policlinico di Messina al fine di sottoporsi ad esame elettromiografico dei muscoli sternocleidomastoideo, trapezio e deltoide di destra con evidenza di: “Completa denervazione sul muscolo
trapezio di destra. I reperti elettrofisiologici, unitamente ai dati clinico-
anamnestici, depongono per una grave sofferenza del nervo accessorio
spinale di destra, principalmente del ramo che innerva il muscolo trapezio”. c) In data 02.12.2019, pertanto, egli si ricoverava presso il Reparto di
Ortopedia della Casa di Cura Privata “Malatesta Novello” di Cesena con diagnosi di: “Paralisi iatrogena di nervo accessorio dx”. Presso quella struttura, si sottoponeva ad intervento di “Altra resezione o asportazione
dei nervi cranici e periferici... Innesto di nervi cranici o periferici” dal cui verbale operatorio risulta: “Riapertura di cicatrice retrosternomastoidea dx,
che viene estesa in entrambe le direzioni. Isolamento del plesso cervicale
che appare avvolto da cicatrice. Isolato il nervo accessorio, che viene
seguito prossimalmente fino al focolaio chirurgico. A tale livello appare
diviso per 2/3, con solo un piccolo fascicolo in continuità, la cui stimolazione
evoca una risposta motoria di minima intensità. Isolata la parte prossimale
del nervo accessorio, sotto allo SCM. Ricostruzione dei 2/3 interrotti di
nervo, dopo asportazione di piccolo neuroma...”.
Ciò premesso in fatto, i cc.tt.uu. hanno affermato che in relazione a quanto riportato in letteratura scientifica, la lesione del nervo accessorio spinale,
rappresenta condizione certamente prevedibile nel corso di intervento di asportazione di stazioni linfonodali del collo. Inoltre, “l'intervento chirurgico
eseguito presso il P.O. di MI risulta gravato da una maggiore difficoltà
tecnica rispetto alla norma, in considerazione della presenza di un processo
flogistico locale con aderenze ai piani muscolari profondi. Appare doveroso
segnalare, a completamento di quanto sopra esposto, che sia dall'esame TC del
collo eseguito in data 29.07.2019 sia dal successivo atto chirurgico descritto in
apposito verbale operatorio erano evidenziati segni di un processo infettivo
determinante la colliquazione in pacchetti dei linfonodi con presenza, tra l'altro,
di aderenze ai piani muscolari profondi”. Quindi, hanno rilevato che “a seguito dell'intervento chirurgico eseguito in data 03.08.2019, sembrerebbe essersi
verificata la lesione dei rami distali del nervo accessorio con interessamento delle
fibre motrici deputate, esclusivamente, all'innervazione del muscolo trapezio di
destra”.
Tuttavia, “vista la negatività agli esami ematochimici eseguiti nel corso del
prericovero e, considerate le indicazioni proposte nell'esame TC del 29.07.2019,
non risulta possibile affermare che l'intervento chirurgico sia stato eseguito al di
fuori delle buone pratiche cliniche” e “non appare possibile evidenziare elementi
per poter definire una eventuale erronea esecuzione dell'intervento chirurgico su
indicato”. Invero, “lo era sottoposto alla stessa presentando, da quanto CP_1
certificato agli atti, un decorso postoperatorio del tutto regolare e in assenza di
qualsiasi sintomatologia lamentata e indicata dai sanitari. Nel corso della
degenza, inoltre, veniva sottoposto a medicazioni giornaliere e dimesso senza
particolari prescrizioni mediche ad eccezione di terapia antibiotica con “Abba”.
L'accertamento istologico superselettivo, difatti, permette di discriminare con
certezza una eventuale condizione infiammatoria-infettiva da una ben più grave
patologia linfoproliferativa occulta”.
5.6 – A fronte di tali accertamenti e valutazioni, il Tribunale, facendo leva sull'affermazione dei cc.tt.uu. secondo cui “non risulta possibile escludere
l'esistenza di un nesso causale tra l'intervento eseguito in data 03.08.2019 e la
lesione del nervo accessorio, né individuare una eventuale condizione traumatica
e/o patologica alternativa che, anche in termini possibili-stici, possa essere posta
alla base della lesione dello stesso nervo”, ha concluso come segue: “ne deriva,
sul piano oggettivo, il raggiungimento della prova in ordine: (a) alla lesione al
nervo accessorio spinale dx (lesione, invero, neppure contestata); (b) alla riconducibilità della lesione all'intervento eseguito dall'equipe del dott. Parte_1
”. In sostanza, secondo il Tribunale, “la circostanza della prevedibilità della
[...]
lesione del nervo, unita alla totale pretermissione di «un esame obiettivo alla
spalla a completamento dell'iter diagnostico e postchirurgico, anche in assenza
di una sintomatologia dolorosa dichiarata dall'odierno ricorrente» e di
informazioni, nel modulo del consenso informato sottoscritto dal danneggiato,
circa il rischio di lesione del nervo tra le complicanze post-operatorie più frequenti
(ciò che risulta comprovato dalla cartella clinica prodotta dal danneggiato, come
evidenziato a pagina 27 della relazione di a.t.p.), dimostrano una non trascurabile
negligenza nel corretto – nel senso di completo – assolvimento degli obblighi
contrattuali, atteso il livello di diligenza qualificata (art. 1176, comma 2, c.c.) che
è lecito pretendere nell'esercizio dell'attività sanitaria”
5.7 – Siffatte conclusioni sono state, come visto, censurate dall'appellante, per le ragioni prima sintetizzate, e che la Corte ritiene fondate.
5.7.1 – Osserva la Corte che in linea generale è evidente che le lesioni residuate all'appellato, nonostante l'intervento riparatore effettuato in Cesena
(“Esiti disfunzionali alla spalla destra per pregressa plegia del trapezio
omolaterale a seguito di lesione dei rami distali del nervo accessorio spinale
trattata con innesto in soggetto destrimane, con un danno biologico permanente
complessivo orientativamente pari al 9% (nove percento)” siano state causate nel corso dell'intervento chirurgico. Tuttavia, correttamente il dott. si duole Pt_1
che il suo segmento di attività operatoria (per il quale effettivamente i cc.tt.uu.
non affermano valutazioni tecniche negative) sia stato ritenuto dal primo giudice in termini di negligenza o imperizia, laddove gli elementi acquisti potrebbero condurre a diversa conclusione. 5.7.2 - Vale intanto considerare che il modulo del consenso informato (nel quale, per il vero, appaiono indicate le complicanze post-operatorie più frequenti,
ma non la possibile e prevedibile lesione del nervo accessorio con difficoltà
motorie ovvero eventuali sindromi dolorose transitorie alla spalla) non è stato formato dall'appellante, ma da altro medico: in tal modo, integrandosi un'eventuale responsabilità della struttura sanitaria , ma non del stesso. Pt_1
5.7.3 – Occorre poi considerare che, sempre facendo riferimento all'attività
specificamente riferibile al , non può addebitarsi di avere “omesso – per Pt_1
negligenza – l'esame obiettivo della spalla, quale necessario «completamento dell'iter diagnostico», che avrebbe offerto all'equipe medica un quadro più chiaro delle condizioni fisiologiche del paziente che avrebbero potuto interferire o rilevare durante l'operazione.
E' opportuno ricordare che la Suprema Corte (Cass. 29 novembre 2022, n.
35024) ha affermato che nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. (e, quindi, nel contesto di una responsabilità
contrattuale ascrivibile alla struttura sanitaria) non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico,
astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del medico per la paresi dei nervi laringei e per una transitoria ipocalcemia sofferte dal paziente in esito ad un intervento di tiroidectomia, perché dall'accertamento compiuto era emerso che i menzionati esiti peggiorativi, seppur prevedibili, non erano evitabili, a nulla rilevando la loro teorica classificazione clinica - irrilevante sotto il profilo giuridico
- come "complicanze").
Se ciò è valido, come detto, per la responsabilità (pacifica e non contestata)
della struttura sanitaria, a diversa conclusione deve pervenissi, in accoglimento dell'appello, riguardo il , che risponde ai sensi dell'art. 2043 c.c., con Pt_1
diversa connotazione dell'onere della prova in capo all'attore.
5.7.4 – Ora, la c.t.u., come evidenziato dall'appellante, ha consentito di accertare che lo , prima dell'intervento effettuato dal dott. in data CP_1 Pt_1
3 agosto 2008, il 23 e il 29 luglio 2019 aveva effettuato accertamenti strumentali
(ecografia e TAC) del collo, con riscontro di plurime adenopatie bilaterali di
“dimensioni massime di 24 mm con piccole aree di colliquazione interne”; “era
sottoposto a prericovero con effettuazione di accertamenti ed esami
ematochimici negativi per problematiche di natura infettiva in atto” nonché “ad
indagini ematochimiche e di biochimica clinica nonché indagini virologiche,
risultate sostanzialmente tutte nella norma: il tutto, nel contesto di una attività
preparatoria non riconducibile all'appellante e che, va ribadito, aveva visto “la
negatività agli esami ematochimici eseguiti nel corso del prericovero e,
considerate le indicazioni proposte nell'esame TC del 29.07.2019”.
Eseguito l'intervento chirurgico, “Dopo un decorso post-operatorio del tutto
regolare con prescrizione durante la degenza, esclusivamente, di terapia
antibiotica e gastroprotettiva, il 07.08.2019 era dimesso con diagnosi di:
“Linfoadenopatia latero-cervicale dx (in attesa di es. istologico)... Medicazioni giornaliere... Terapia consigliata: 1 g... Controlli previsti... Sabato Per_1
10.08.2019... per rimozioni punti di sutura”.
5.7.5 – Se queste sono le emergenze medico-legali accertate e acquisite agli atti, ritiene la Corte che colga nel segno la doglianza del dott. , secondo Pt_1
cui il Tribunale ha di fatto sminuito la valutazione peritale dello specifico segmento di attività sanitaria a lui direttamente riconducibile, al di là del fatto che l'intervento presentava una maggiore difficoltà nell'esecuzione della procedura chirurgica rispetto alla norma, per gli “evidenziati segni di un processo infettivo
determinante la colliquazione in pacchetti dei linfonodi con presenza, tra l'altro,
di aderenze ai piani muscolari profondi” e la conseguente “necessità di una
particolare preparazione tecnica finalizzata alla individuazione minuziosa di tutte
le strutture anatomiche che, fisiologicamente o patologicamente a seguito di un
processo infiammatorio-infettivo risultavano, eventualmente, coinvolte in
prossimità dei piani muscolari”. Ma, non richiedendosi all'operatore ulteriori attività di indagine rispetto a quanto effettuato ed emerso nella fase preoperatoria, i cc.tt.uu. hanno affermato, sulla base di quanto emerso dalla descrizione dell'atto operatorio, con adeguata motivazione scevra da vizi logici e,
quindi, condivisibile, che “veniva diligentemente descritta la prima fase di
esposizione dello sternocleidomastoideo, della vena giugulare e dei nervi
auricolare magno e trasverso del collo e, successivamente, identificato il
pacchetto linfonodale spinale alto e spinale medio che era dissezionato senza
visualizzare e/o segnalare alcunché relativamente al nervo accessorio spinale”.
Quindi (pag. 22 della relazione peritale) viene esclusa la sussistenza di “elementi
per poter definire una eventuale erronea esecuzione dell'intervento chirurgico su
indicato”. E se, come detto, la lesione del nervo accessorio spinale rappresenta condizione certamente prevedibile nel corso di intervento di asportazione di stazioni linfonodali del collo, i cc.tt.uu. hanno affermato, in relazione all'evitabilità,
l'impossibilità di esprimere “un parere in termini di certezza potendo il nervo
stesso essere difficilmente visualizzabile per una condizione locale di flogosi con
aderenze. Si ribadisce, comunque, che nel corso della procedura non veniva
assolutamente segnalata la visualizzazione dell'XI nervo cranico nel suo decorso
nè delle sue diramazioni che sarebbe stato elemento di fondamentale importanza
al fine dell'individuazione precoce di una eventuale e possibile lesione.
Analogamente, la circostanza che “dall'esame della cartella clinica del P.O. di
MI, ad eccezione dell'esame obiettivo eseguito all'ingresso, non emerge mai
la descrizione di un esame obiettivo alla spalla a completamento dell'iter
diagnostico e post-chirurgico, anche in assenza di una sintomatologia dolorosa
dichiarata dall'odierno ricorrente, così come dimostrato dalle schede del dolore
allegate alla cartella clinica” non può addebitarsi al , attenendo a segmenti Pt_1
di attività medica precedenti o successive all'operazione, che hanno visto altro personale medico intervenire.
5.8 - In conclusione, a giudizio della Corte, posto che (Cass. 11 maggio 2009,
n. 10743) è configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi;
e l'onere della relativa prova grava sul danneggiato, indipendentemente dal grado di difficoltà dell'intervento medico-
chirurgico, nel caso di specie manca la prova medico-legale, per le conclusioni dei cc.tt.uu., che l'intervento eseguito dal dott. sia connotato da imperizia Pt_1
e/o colpa: ciò sulla base delle summenzionate affermazioni, che non sono contradette da specifici elementi contrari aventi analoga forza argomentativa,
secondo cui “non risulta possibile affermare che l'intervento chirurgico sia stato
eseguito al di fuori delle buone pratiche cliniche” e “non appare possibile
evidenziare elementi per poter definire una eventuale erronea esecuzione
dell'intervento chirurgico su indicato”.
Pertanto, al dott. , come da lui rilevato, non può essere attribuita alcuna Pt_1
responsabilità in merito alla pretesa incompletezza del consenso informato, alla omessa completa diagnosi precedente e successiva all'intervento. Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di gravame, la sentenza impugnata va riformata, con il rigetto della domanda risarcitoria esclusivamente nei confronti del dott. , ferma restando l'accertata responsabilità (e conseguente Pt_1
condanna) della . CP_2
6. Con il secondo motivo di appello (“Erroneità nei presupposti di fatto e di
diritto. Illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e
116 c.p.c.. Contraddittorietà della motivazione. Illogicità manifesta”) il dott. Pt_1
si duole dell'erroneo rigetto della domanda di garanzia contro la società
assicuratrice, sul presupposto della mancata prova da parte del stesso di Pt_1
una valida copertura assicurativa per l'evento in questione.
6.1 - La censura, pur se apparentemente assorbita dall'accoglimento del primo motivo, va esaminata ai fini della contestata condanna dell'appellante non solo al pagamento delle spese di lite, ma anche ad una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c.
Pertanto, occorre verificare se la chiamata in garanzia fosse o meno fondata in astratto e a priori.
Assume, infatti, il che se è vero che egli, come rilevato in sentenza, non Pt_1
aveva allegato alla comparsa di costituzione e neppure all'atto di chiamata in causa il documento contrattuale da cui emergeva la prova dell'obbligo dell'assicuratore di manlevarlo in caso di condanna nell'ambito di un giudizio civile di responsabilità e che la aveva in Parte_2
comparsa sostenuto che “L'unico contratto rinvenuto dalla odierna comparente è
il n. con decorrenza dal 28 novembre 2021 e scadenza CodiceFiscale_8
al 27 novembre 2022, stipulato ben oltre due anni dopo i fatti per cui è causa”;
ma è altresì vero che con le note di trattazione scritta del 6 marzo 2023 la compagnia assicuratrice aveva ammesso che “su segnalazione dell'assicurato,
è emerso che lo stesso è assicurato con la deducente con diversi contratti ed in
continuità sin dal 2016 e che ha denunciato il sinistro subito dopo avere ricevuto
la prima richiesta di risarcimento”. Ne conseguirebbe, a detta dell'appellante, che il primo giudice non avrebbe potuto esigere alcuna ulteriore attività istruttoria e di produzione documentale da parte dell'odierno appellante, tanto più che la copertura assicurativa non era più in contestazione.
6.2 – Osserva la Corte che l'appello coglie solo parzialmente nel segno, nel senso che effettivamente è stata confermata l'esistenza di una garanzia assicurativa per il periodo in questione, derivandone l'erroneità della pronuncia di rigetto del Tribunale per asserita mancanza di prova della garanzia stessa.
Tuttavia, rimane ferma l'eccezione della società (v. memoria 6 marzo 2023 in primo grado e, poi, la comparsa di costituzione in appello) di inoperatività della garanzia con riferimento all'oggetto del contratto essendo la garanzia prestata solo per colpa grave nel caso di “a) Azione di rivalsa esperita dall'impresa di assicurazione dell' nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge Controparte_2
(…).”
6.3 – Ciò posto, a giudizio della Corte, non può che ritenersi ammissibile e astrattamente fondata la chiamata in garanzia della da parte del , Pt_2 Pt_1
il quale condivisibilmente osserva come solo all'esito del giudizio si sarebbe potuto verificare se l'eventuale condotta imperita a lui addebitata avesse una connotazione di colpa lieve (esclusa dalla polizza) o colpa grave e, quindi,
pervenirsi ad una decisione in merito alla non applicazione della polizza nel caso specifico.
Il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti del assorbe l'azione di Pt_1
garanzia, mentre le ragioni prima evidenziate sulla chiamata in causa della compagnia assicuratrice escludono che possa configurarsi a suo carico una responsabilità aggravata, per i motivi prima specificati.
Sotto tale profilo l'appello va accolto, dovendosi annullare la condanna al pagamento della ulteriore somma di € 5.097,00 in favore della società.
9. Quanto alle spese di lite, decidendosi così il terzo motivo di gravame, per il principio di soccombenza,
a) l'originario attore va condannato a pagare all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in € 5.077,00 per compensi (fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase di trattazione € 1.680,00, fase decisoria € 1.701,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, e per il secondo grado in € 382,50 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi (fase di studio €
1.134,00, fase introduttiva € 921,00, fase di trattazione € 1.843,00, fase decisoria
€ 1.911,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
Contr b) analogamente, l va condannata a pagare al le spese del Pt_1
presente grado, liquidate in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15
%, c.p.a. ed iva,
c) nel rapporto di garanzia, avendo l'originario attore convenuto in giudizio il medico dott. , dando indirettamente causa alla chiamata della compagnia Pt_1
assicuratrice, il primo deve tenere indenne il secondo dalle spese che spettano a quest'ultima, sia quelle liquidate in primo grado, che vanno comunque compensate per metà avuto riguardo alla decisione sulla domanda stessa, che le spese inerenti la presente fase di gravame, liquidate al 50 % in € 2.904,50 per compensi.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 301/2023 R.G., sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Barcellona P.G. 9 marzo 2023
da contro , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
,
[...] Parte_2
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata,
che conferma nel resto,
2. rigetta la domanda risarcitoria proposta da contro Controparte_1 [...]
, Pt_1
3. annulla la condanna di a pagare alla Parte_5 Parte_2
a somma € 5.097,00 per lite temeraria,
[...]
4. condanna l'appellato a pagare all'appellante le spese dei CP_1 Pt_1
due gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in € 5.077,00 per compensi,
e per il secondo grado in € 382,50 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
5. condanna l a pagare all'appellante le spese del presente grado, CP_2
liquidate in € € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a.
ed iva;
6. compensa per metà le spese di lite inerenti il rapporto di garanzia,
condannando il dott. a pagare alla Pt_1 Parte_2
la metà di quelle liquidate in primo grado e la metà delle spese del presente grado, nella misura di € 2.904,50;
7. condanna l'appellato a tenere indenne il di quanto da questo CP_1 Pt_1
pagato per spese alla Pt_2 Parte_2
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 4 dicembre 2025.
Il consigliere rel.
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 301/2023 R.G., iscritta a ruolo il 19 aprile 2023, posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14 maggio 2025, sostitutiva dell'udienza del 13 maggio precedente, vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AT DA ON (c.f. ), del Foro di Messina, C.F._2
per procura in atti,
appellante
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
AR IO, c.f. , del Foro di Barcellona P.G., che C.F._4
lo difende per procura in calce alla comparsa di costituzione;
, c.f. in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Commissario Straordinario legale rappresentante pro-tempore, dott.
rappresentata e difesa per procura allegata mediante Controparte_3
strumenti informatici e da considerarsi apposta in calce alla comparsa,
unitamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Caterina Tomasello (c.f.
) e EL SI (c.f. ) del ruolo C.F._5 C.F._6
professionale, elettivamente domiciliata presso la sede in Messina Via La Farina
n. 263,
che ha assunto il rischio di cui al certificato Parte_2
n. GK21D0104B33BWA-LB - , in persona del NumeroDiCartaId_1
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, Parte_3
con domicilio eletto per l'Italia in Milano, Corso Garibaldi n. 86,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (c.f.: ) CodiceFiscale_7
del Foro di Catania, per procura in atti appellati
Oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle
altre materie” - appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Barcellona P.G. 9 marzo 2023.
Motivi della decisione
1. Con ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. del 9 marzo 2023, a definizione del giudizio n. 1926/2021 R.G., il Tribunale di Barcellona ha Parte_4
parzialmente accolto la domanda risarcitoria per lesioni da intervento chirurgico proposta dal signor contro l Controparte_1 Controparte_4
e il dott. (che a sua volta aveva chiamato
[...] Parte_1
in garanzia la , condannando i due convenuti Parte_2
solidalmente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 18.813,94 a titolo risarcitorio (€ 2.768,06 per il danno biologico temporaneo ed € 16.045,88
per quello permanente), nonché delle spese di lite;
ha altresì rigettato la domanda di garanzia, per mancata produzione del documento assicurativo, e condannato il dott. a pagare alla compagnia assicuratrice le spese processuali, nonché Pt_1
€ 5.097,00 per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
1.1 - La domanda si basava sul fatto che lo (che all'epoca aveva 32 CP_1
anni) il 3 agosto 2019 era stato sottoposto presso l'Ospedale Fogliani di MI
Contr (gestito dall' ) ad un intervento chirurgico di asportazione di linfonodi cervicali,
e sull'asserita ricondicibilità causale all'imperizia dell'operatore, il dott. , Pt_1
degli esiti permanenti residuati (“paralisi completa del trapezio da verosimile
lesione del nervo accessorio all'emergenza sotto allo SCM (accesso chirurgico
per asportazione di linfonodo”).
2. Il dott. ha proposto appello avverso la suddetta ordinanza, con atto Pt_1
notificato l'11 aprile 2023, formulando le domande di seguito sintetizzate:
a) riformare la decisione appellata, mandando assolto l'appellante da ogni responsabilità, rigettando la domanda risarcitoria, anche previo rinnovo della c.t.u., esonerandolo dal pagamento delle spese di lite e di quelle per responsabilità aggravata;
b) dichiarare la nullità del giudizio di primo grado per violazione del principio del contraddittorio;
c) in subordine, limitare le pretese di controparte al giusto ed al provato,
ritenendo eventualmente tenuta al risarcimento la Compagnia di Assicurazione
in persona del Legale Rappresentante pro Pt_2 Parte_2
tempore nonché l' ; Controparte_5 d) condannare le controparti al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
2.1 – Instauratosi rituale contraddittorio, l'appellato ha chiesto il CP_1
rigetto del gravame, invocando anche la condanna del ex art. 96 c.p.c. Pt_1
Contr A sua volta l ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza.
La compagnia assicuratrice, a sua volta, ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata e, in subordine, “nella non creduta ipotesi in cui la garanzia dovesse
essere ritenuta operante, graduate le colpe degli originari convenuti, dire la
stessa tenuta nei limiti della quota di danno eventualmente ascrivibile
all'assicurato e nei limiti contrattuali della polizza esposti in narrativa, tenuto conto
della operatività della garanzia a secondo rischio e del disposto della legge Gelli;
in ulteriore subordine, fare applicazione dell'art. 1910 c.c.”.
3. In primo luogo va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di
Contr inammissibilità dell'appello, sollevata dall' per asserita incongruità con la motivazione del provvedimento di primo grado. Infatti, ritiene la Corte che il dott.
ha, in generale, adeguatamente formulato specifiche censure all'impianto Pt_1
motivazionale del provvedimento contestato, idonee a garantire appieno il diritto di difesa delle controparti e nel rispetto delle prescrizioni dell'invocato art. 342
c.p.c.
4. Con il primo motivo di appello (“erroneità nei presupposti di fatto e di
diritto. Illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2236 e 2697
cod. civ., 115 e 116 c.p.c. Contraddittorietà della motivazione”), tra le varie censure ivi svolte, è pregiudiziale l'esame della questione del contestato rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di nullità del giudizio per mancanza di integrità del contraddittorio, per non essere stati chiamati gli altri sanitari del P.O.
di MI intervenuti nella cura dello , pur essendo emerse in corso del CP_1
giudizio “concorrenti e forse predominanti condotte degli altri sanitari”.
La censura è infondata, perché, nella sua scarna formulazione, non è idonea a scalfire la correttezza dell'argomentazione svolta dal Tribunale, secondo cui “il
ricorrente ha legittimamente agito nei confronti dei soli soggetti che a suo avviso
sono responsabili del danno subito. Non ha l'obbligo giuridico di agire anche nei
confronti di altri, che tra l'altro non sarebbero comunque litisconsorti necessari,
anche laddove corresponsabili del danno lamentato”. Va, infatti, richiamato il principio giurisprudenziale (Cass. 10 aprile 2014, n. 8413), secondo cui nel processo a pluralità di parti, instaurato da un paziente per far valere la responsabilità solidale di una casa di cura e del sanitario operante presso di essa, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, in quanto l'attore,
avendo diritto di pretendere da ciascun condebitore il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti, instaura nei loro confronti cause scindibili.
5. Sempre nell'ambito del primo motivo di gravame, nel merito l'appellante si duole che il Tribunale, pur avendo premesso che occorreva verificare il segmento di attività da lui posta in essere, ha di fatto omesso di considerare che “egli ha
partecipato solamente all'intervento chirurgico, mentre le fasi precedenti e quelle
successive sono state curate dagli altri sanitari in servizio presso il P.O. di
MI, nominativamente indicati in appello.” Assume, infatti, il dott. che Pt_1 il decidente, partendo dalla natura extracontrattuale della sua responsabilità, ha ritenuto provata la sussistenza dei presupposti di legge, in contrasto con le emergenze probatorie: e ciò nonostante nella c.t.u. medico-legale si legge che
“nell'evidenziare che «dall'esame della cartella clinica del P.O. di MI, ad
eccezione dell'esame obiettivo eseguito all'ingresso, non emerge mai la
descrizione di un esame obiettivo alla spalla a completamento dell'iter
diagnostico e post-chirurgico, anche in assenza di una sintomatologia dolorosa
dichiarata dall'odierno ricorrente” il consulente si riferirebbe con tutta evidenza
ad un momento successivo all'intervento chirurgico, per il quale il deducente non
potrebbe essere ritenuto responsabile. In definitiva, afferma l'appellante che
“appare erronea la decisione di primo grado anche nella parte in cui addebita al
Dott. una “negligenza”, nel non avere effettuato «esami obiettivi alla spalla Pt_1
per verificare le condizioni del nervo, anche in assenza di sintomatologia
dolorosa, come invece sarebbe stato necessario – secondo i consulenti tecnici
d'ufficio – in presenza di flogosi con aderenze e in ragione della prevedibilità della
lesione (ciò che, verosimilmente, avrebbe comportato un trattamento tempestivo
della lesione ed un'attenuazione dei postumi invalidanti)».
5.1 - Ancora, l'appellante contesta che il Tribunale abbia disatteso la sua deduzione di correttezza nell'esecuzione dell'intervento chirurgico, nonostante i
cc.tt.uu. nominati in sede di ATP abbiano utilizzato espressioni dubitative e
probabilistiche, evidenziando anche “gravi lacune certificative” nel periodo successivo alle dimissioni ospedaliere dal P.O. di MI, epoca in cui,
apparentemente, lo non presentava delle obiettivate e documentate CP_1
condizioni patologiche da ricondurre alla procedura chirurgica in oggetto.
In ogni caso, assume il che la sua pretesa imperizia può farsi rientrare, Pt_1 secondo la stessa valutazione effettuata dal primo giudice, nell'ipotesi della
“colpa lieve”, considerato che come evidenziato dai CTU, «l'intervento chirurgico
eseguito presso il P.O. di MI risulta[va] gravato da una maggiore difficoltà
tecnica rispetto alla norma in considerazione della presenza di un processo
flogistico locale con aderenze ai piani muscolari profondi» ed il nervo era
«difficilmente visualizzabile per una condizione locale di flogosi con aderenze».
Se così è, il Dott. , in ossequio al chiaro disposto dell'art. 2236 cod. civ., Pt_1
doveva essere assolto da ogni responsabilità e non poteva essere condannato
Contr al risarcimento del danno in solido con l , non avendo agito con dolo o colpa grave.
5.2 – Per altro, l'appellante deduce che la condotta degli altri sanitari che hanno avuto in cura il paziente dopo l'intervento si inserisce quale causa dei postumi invalidanti che sarebbero reliquati al Sig. , tanto da potere CP_1
determinare l'esclusione di ogni responsabilità in capo al Dott. , ai sensi Pt_1
degli artt. 40 e 41 cod. pen., in base al quale un evento è da considerare causato
da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché
dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno
della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono -
ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili;
ne consegue che, ai fini della
riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è
sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto
di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di
una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui
l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente (cfr.
Cass. 14/04/2010, n. 8885)”. 5.3 - Aggiunge il dott. che “parimenti illegittima ed ingiusta appare la Pt_1
decisione impugnata, nella parte in cui fa discendere la responsabilità
dell'odierno appellante, dalle deficienze riscontrate dai consulenti, con riferimento
al consenso informato. Sotto tale profilo, infatti, non solo il Dott, non ha Pt_1
raccolto o somministrato il consenso informato allo , ma le presunte CP_1
insufficienze in quello prestato, comunque risultano irrilevanti ed inconducenti ai
fini del presente giudizio”.
5.4 - In conclusione, l'appellante assume che, in mancanza di prova del nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta del medico, il cui onere grava sul danneggiato, la domanda andava rigettata. E, comunque, occorreva, al limite,
rinnovare la c.t.u.
5.5 – E', quindi, indispensabile richiamare brevemente l'articolato elaborato peritale espletato collegialmente in sede di accertamento tecnico prevenivo.
I cc.tt.uu. hanno rilevato che a) in data 03.08.2019 lo si sottoponeva ad intervento chirurgico CP_1
“Asportazione di linfonodi cervicali profondi. Asportazione di linfonodi
regionali” con diagnosi operatoria di “Linfoadenomegalia”.
b) A seguito di disfunzione dell'arto superiore destro, lo in data CP_1
16.09.2019 si recava presso la U.O.S.D. di Neurofisiopatologia e Disordini
del Movimento dell'A.O.U. Policlinico di Messina al fine di sottoporsi ad esame elettromiografico dei muscoli sternocleidomastoideo, trapezio e deltoide di destra con evidenza di: “Completa denervazione sul muscolo
trapezio di destra. I reperti elettrofisiologici, unitamente ai dati clinico-
anamnestici, depongono per una grave sofferenza del nervo accessorio
spinale di destra, principalmente del ramo che innerva il muscolo trapezio”. c) In data 02.12.2019, pertanto, egli si ricoverava presso il Reparto di
Ortopedia della Casa di Cura Privata “Malatesta Novello” di Cesena con diagnosi di: “Paralisi iatrogena di nervo accessorio dx”. Presso quella struttura, si sottoponeva ad intervento di “Altra resezione o asportazione
dei nervi cranici e periferici... Innesto di nervi cranici o periferici” dal cui verbale operatorio risulta: “Riapertura di cicatrice retrosternomastoidea dx,
che viene estesa in entrambe le direzioni. Isolamento del plesso cervicale
che appare avvolto da cicatrice. Isolato il nervo accessorio, che viene
seguito prossimalmente fino al focolaio chirurgico. A tale livello appare
diviso per 2/3, con solo un piccolo fascicolo in continuità, la cui stimolazione
evoca una risposta motoria di minima intensità. Isolata la parte prossimale
del nervo accessorio, sotto allo SCM. Ricostruzione dei 2/3 interrotti di
nervo, dopo asportazione di piccolo neuroma...”.
Ciò premesso in fatto, i cc.tt.uu. hanno affermato che in relazione a quanto riportato in letteratura scientifica, la lesione del nervo accessorio spinale,
rappresenta condizione certamente prevedibile nel corso di intervento di asportazione di stazioni linfonodali del collo. Inoltre, “l'intervento chirurgico
eseguito presso il P.O. di MI risulta gravato da una maggiore difficoltà
tecnica rispetto alla norma, in considerazione della presenza di un processo
flogistico locale con aderenze ai piani muscolari profondi. Appare doveroso
segnalare, a completamento di quanto sopra esposto, che sia dall'esame TC del
collo eseguito in data 29.07.2019 sia dal successivo atto chirurgico descritto in
apposito verbale operatorio erano evidenziati segni di un processo infettivo
determinante la colliquazione in pacchetti dei linfonodi con presenza, tra l'altro,
di aderenze ai piani muscolari profondi”. Quindi, hanno rilevato che “a seguito dell'intervento chirurgico eseguito in data 03.08.2019, sembrerebbe essersi
verificata la lesione dei rami distali del nervo accessorio con interessamento delle
fibre motrici deputate, esclusivamente, all'innervazione del muscolo trapezio di
destra”.
Tuttavia, “vista la negatività agli esami ematochimici eseguiti nel corso del
prericovero e, considerate le indicazioni proposte nell'esame TC del 29.07.2019,
non risulta possibile affermare che l'intervento chirurgico sia stato eseguito al di
fuori delle buone pratiche cliniche” e “non appare possibile evidenziare elementi
per poter definire una eventuale erronea esecuzione dell'intervento chirurgico su
indicato”. Invero, “lo era sottoposto alla stessa presentando, da quanto CP_1
certificato agli atti, un decorso postoperatorio del tutto regolare e in assenza di
qualsiasi sintomatologia lamentata e indicata dai sanitari. Nel corso della
degenza, inoltre, veniva sottoposto a medicazioni giornaliere e dimesso senza
particolari prescrizioni mediche ad eccezione di terapia antibiotica con “Abba”.
L'accertamento istologico superselettivo, difatti, permette di discriminare con
certezza una eventuale condizione infiammatoria-infettiva da una ben più grave
patologia linfoproliferativa occulta”.
5.6 – A fronte di tali accertamenti e valutazioni, il Tribunale, facendo leva sull'affermazione dei cc.tt.uu. secondo cui “non risulta possibile escludere
l'esistenza di un nesso causale tra l'intervento eseguito in data 03.08.2019 e la
lesione del nervo accessorio, né individuare una eventuale condizione traumatica
e/o patologica alternativa che, anche in termini possibili-stici, possa essere posta
alla base della lesione dello stesso nervo”, ha concluso come segue: “ne deriva,
sul piano oggettivo, il raggiungimento della prova in ordine: (a) alla lesione al
nervo accessorio spinale dx (lesione, invero, neppure contestata); (b) alla riconducibilità della lesione all'intervento eseguito dall'equipe del dott. Parte_1
”. In sostanza, secondo il Tribunale, “la circostanza della prevedibilità della
[...]
lesione del nervo, unita alla totale pretermissione di «un esame obiettivo alla
spalla a completamento dell'iter diagnostico e postchirurgico, anche in assenza
di una sintomatologia dolorosa dichiarata dall'odierno ricorrente» e di
informazioni, nel modulo del consenso informato sottoscritto dal danneggiato,
circa il rischio di lesione del nervo tra le complicanze post-operatorie più frequenti
(ciò che risulta comprovato dalla cartella clinica prodotta dal danneggiato, come
evidenziato a pagina 27 della relazione di a.t.p.), dimostrano una non trascurabile
negligenza nel corretto – nel senso di completo – assolvimento degli obblighi
contrattuali, atteso il livello di diligenza qualificata (art. 1176, comma 2, c.c.) che
è lecito pretendere nell'esercizio dell'attività sanitaria”
5.7 – Siffatte conclusioni sono state, come visto, censurate dall'appellante, per le ragioni prima sintetizzate, e che la Corte ritiene fondate.
5.7.1 – Osserva la Corte che in linea generale è evidente che le lesioni residuate all'appellato, nonostante l'intervento riparatore effettuato in Cesena
(“Esiti disfunzionali alla spalla destra per pregressa plegia del trapezio
omolaterale a seguito di lesione dei rami distali del nervo accessorio spinale
trattata con innesto in soggetto destrimane, con un danno biologico permanente
complessivo orientativamente pari al 9% (nove percento)” siano state causate nel corso dell'intervento chirurgico. Tuttavia, correttamente il dott. si duole Pt_1
che il suo segmento di attività operatoria (per il quale effettivamente i cc.tt.uu.
non affermano valutazioni tecniche negative) sia stato ritenuto dal primo giudice in termini di negligenza o imperizia, laddove gli elementi acquisti potrebbero condurre a diversa conclusione. 5.7.2 - Vale intanto considerare che il modulo del consenso informato (nel quale, per il vero, appaiono indicate le complicanze post-operatorie più frequenti,
ma non la possibile e prevedibile lesione del nervo accessorio con difficoltà
motorie ovvero eventuali sindromi dolorose transitorie alla spalla) non è stato formato dall'appellante, ma da altro medico: in tal modo, integrandosi un'eventuale responsabilità della struttura sanitaria , ma non del stesso. Pt_1
5.7.3 – Occorre poi considerare che, sempre facendo riferimento all'attività
specificamente riferibile al , non può addebitarsi di avere “omesso – per Pt_1
negligenza – l'esame obiettivo della spalla, quale necessario «completamento dell'iter diagnostico», che avrebbe offerto all'equipe medica un quadro più chiaro delle condizioni fisiologiche del paziente che avrebbero potuto interferire o rilevare durante l'operazione.
E' opportuno ricordare che la Suprema Corte (Cass. 29 novembre 2022, n.
35024) ha affermato che nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. (e, quindi, nel contesto di una responsabilità
contrattuale ascrivibile alla struttura sanitaria) non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico,
astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del medico per la paresi dei nervi laringei e per una transitoria ipocalcemia sofferte dal paziente in esito ad un intervento di tiroidectomia, perché dall'accertamento compiuto era emerso che i menzionati esiti peggiorativi, seppur prevedibili, non erano evitabili, a nulla rilevando la loro teorica classificazione clinica - irrilevante sotto il profilo giuridico
- come "complicanze").
Se ciò è valido, come detto, per la responsabilità (pacifica e non contestata)
della struttura sanitaria, a diversa conclusione deve pervenissi, in accoglimento dell'appello, riguardo il , che risponde ai sensi dell'art. 2043 c.c., con Pt_1
diversa connotazione dell'onere della prova in capo all'attore.
5.7.4 – Ora, la c.t.u., come evidenziato dall'appellante, ha consentito di accertare che lo , prima dell'intervento effettuato dal dott. in data CP_1 Pt_1
3 agosto 2008, il 23 e il 29 luglio 2019 aveva effettuato accertamenti strumentali
(ecografia e TAC) del collo, con riscontro di plurime adenopatie bilaterali di
“dimensioni massime di 24 mm con piccole aree di colliquazione interne”; “era
sottoposto a prericovero con effettuazione di accertamenti ed esami
ematochimici negativi per problematiche di natura infettiva in atto” nonché “ad
indagini ematochimiche e di biochimica clinica nonché indagini virologiche,
risultate sostanzialmente tutte nella norma: il tutto, nel contesto di una attività
preparatoria non riconducibile all'appellante e che, va ribadito, aveva visto “la
negatività agli esami ematochimici eseguiti nel corso del prericovero e,
considerate le indicazioni proposte nell'esame TC del 29.07.2019”.
Eseguito l'intervento chirurgico, “Dopo un decorso post-operatorio del tutto
regolare con prescrizione durante la degenza, esclusivamente, di terapia
antibiotica e gastroprotettiva, il 07.08.2019 era dimesso con diagnosi di:
“Linfoadenopatia latero-cervicale dx (in attesa di es. istologico)... Medicazioni giornaliere... Terapia consigliata: 1 g... Controlli previsti... Sabato Per_1
10.08.2019... per rimozioni punti di sutura”.
5.7.5 – Se queste sono le emergenze medico-legali accertate e acquisite agli atti, ritiene la Corte che colga nel segno la doglianza del dott. , secondo Pt_1
cui il Tribunale ha di fatto sminuito la valutazione peritale dello specifico segmento di attività sanitaria a lui direttamente riconducibile, al di là del fatto che l'intervento presentava una maggiore difficoltà nell'esecuzione della procedura chirurgica rispetto alla norma, per gli “evidenziati segni di un processo infettivo
determinante la colliquazione in pacchetti dei linfonodi con presenza, tra l'altro,
di aderenze ai piani muscolari profondi” e la conseguente “necessità di una
particolare preparazione tecnica finalizzata alla individuazione minuziosa di tutte
le strutture anatomiche che, fisiologicamente o patologicamente a seguito di un
processo infiammatorio-infettivo risultavano, eventualmente, coinvolte in
prossimità dei piani muscolari”. Ma, non richiedendosi all'operatore ulteriori attività di indagine rispetto a quanto effettuato ed emerso nella fase preoperatoria, i cc.tt.uu. hanno affermato, sulla base di quanto emerso dalla descrizione dell'atto operatorio, con adeguata motivazione scevra da vizi logici e,
quindi, condivisibile, che “veniva diligentemente descritta la prima fase di
esposizione dello sternocleidomastoideo, della vena giugulare e dei nervi
auricolare magno e trasverso del collo e, successivamente, identificato il
pacchetto linfonodale spinale alto e spinale medio che era dissezionato senza
visualizzare e/o segnalare alcunché relativamente al nervo accessorio spinale”.
Quindi (pag. 22 della relazione peritale) viene esclusa la sussistenza di “elementi
per poter definire una eventuale erronea esecuzione dell'intervento chirurgico su
indicato”. E se, come detto, la lesione del nervo accessorio spinale rappresenta condizione certamente prevedibile nel corso di intervento di asportazione di stazioni linfonodali del collo, i cc.tt.uu. hanno affermato, in relazione all'evitabilità,
l'impossibilità di esprimere “un parere in termini di certezza potendo il nervo
stesso essere difficilmente visualizzabile per una condizione locale di flogosi con
aderenze. Si ribadisce, comunque, che nel corso della procedura non veniva
assolutamente segnalata la visualizzazione dell'XI nervo cranico nel suo decorso
nè delle sue diramazioni che sarebbe stato elemento di fondamentale importanza
al fine dell'individuazione precoce di una eventuale e possibile lesione.
Analogamente, la circostanza che “dall'esame della cartella clinica del P.O. di
MI, ad eccezione dell'esame obiettivo eseguito all'ingresso, non emerge mai
la descrizione di un esame obiettivo alla spalla a completamento dell'iter
diagnostico e post-chirurgico, anche in assenza di una sintomatologia dolorosa
dichiarata dall'odierno ricorrente, così come dimostrato dalle schede del dolore
allegate alla cartella clinica” non può addebitarsi al , attenendo a segmenti Pt_1
di attività medica precedenti o successive all'operazione, che hanno visto altro personale medico intervenire.
5.8 - In conclusione, a giudizio della Corte, posto che (Cass. 11 maggio 2009,
n. 10743) è configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi;
e l'onere della relativa prova grava sul danneggiato, indipendentemente dal grado di difficoltà dell'intervento medico-
chirurgico, nel caso di specie manca la prova medico-legale, per le conclusioni dei cc.tt.uu., che l'intervento eseguito dal dott. sia connotato da imperizia Pt_1
e/o colpa: ciò sulla base delle summenzionate affermazioni, che non sono contradette da specifici elementi contrari aventi analoga forza argomentativa,
secondo cui “non risulta possibile affermare che l'intervento chirurgico sia stato
eseguito al di fuori delle buone pratiche cliniche” e “non appare possibile
evidenziare elementi per poter definire una eventuale erronea esecuzione
dell'intervento chirurgico su indicato”.
Pertanto, al dott. , come da lui rilevato, non può essere attribuita alcuna Pt_1
responsabilità in merito alla pretesa incompletezza del consenso informato, alla omessa completa diagnosi precedente e successiva all'intervento. Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di gravame, la sentenza impugnata va riformata, con il rigetto della domanda risarcitoria esclusivamente nei confronti del dott. , ferma restando l'accertata responsabilità (e conseguente Pt_1
condanna) della . CP_2
6. Con il secondo motivo di appello (“Erroneità nei presupposti di fatto e di
diritto. Illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e
116 c.p.c.. Contraddittorietà della motivazione. Illogicità manifesta”) il dott. Pt_1
si duole dell'erroneo rigetto della domanda di garanzia contro la società
assicuratrice, sul presupposto della mancata prova da parte del stesso di Pt_1
una valida copertura assicurativa per l'evento in questione.
6.1 - La censura, pur se apparentemente assorbita dall'accoglimento del primo motivo, va esaminata ai fini della contestata condanna dell'appellante non solo al pagamento delle spese di lite, ma anche ad una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c.
Pertanto, occorre verificare se la chiamata in garanzia fosse o meno fondata in astratto e a priori.
Assume, infatti, il che se è vero che egli, come rilevato in sentenza, non Pt_1
aveva allegato alla comparsa di costituzione e neppure all'atto di chiamata in causa il documento contrattuale da cui emergeva la prova dell'obbligo dell'assicuratore di manlevarlo in caso di condanna nell'ambito di un giudizio civile di responsabilità e che la aveva in Parte_2
comparsa sostenuto che “L'unico contratto rinvenuto dalla odierna comparente è
il n. con decorrenza dal 28 novembre 2021 e scadenza CodiceFiscale_8
al 27 novembre 2022, stipulato ben oltre due anni dopo i fatti per cui è causa”;
ma è altresì vero che con le note di trattazione scritta del 6 marzo 2023 la compagnia assicuratrice aveva ammesso che “su segnalazione dell'assicurato,
è emerso che lo stesso è assicurato con la deducente con diversi contratti ed in
continuità sin dal 2016 e che ha denunciato il sinistro subito dopo avere ricevuto
la prima richiesta di risarcimento”. Ne conseguirebbe, a detta dell'appellante, che il primo giudice non avrebbe potuto esigere alcuna ulteriore attività istruttoria e di produzione documentale da parte dell'odierno appellante, tanto più che la copertura assicurativa non era più in contestazione.
6.2 – Osserva la Corte che l'appello coglie solo parzialmente nel segno, nel senso che effettivamente è stata confermata l'esistenza di una garanzia assicurativa per il periodo in questione, derivandone l'erroneità della pronuncia di rigetto del Tribunale per asserita mancanza di prova della garanzia stessa.
Tuttavia, rimane ferma l'eccezione della società (v. memoria 6 marzo 2023 in primo grado e, poi, la comparsa di costituzione in appello) di inoperatività della garanzia con riferimento all'oggetto del contratto essendo la garanzia prestata solo per colpa grave nel caso di “a) Azione di rivalsa esperita dall'impresa di assicurazione dell' nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge Controparte_2
(…).”
6.3 – Ciò posto, a giudizio della Corte, non può che ritenersi ammissibile e astrattamente fondata la chiamata in garanzia della da parte del , Pt_2 Pt_1
il quale condivisibilmente osserva come solo all'esito del giudizio si sarebbe potuto verificare se l'eventuale condotta imperita a lui addebitata avesse una connotazione di colpa lieve (esclusa dalla polizza) o colpa grave e, quindi,
pervenirsi ad una decisione in merito alla non applicazione della polizza nel caso specifico.
Il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti del assorbe l'azione di Pt_1
garanzia, mentre le ragioni prima evidenziate sulla chiamata in causa della compagnia assicuratrice escludono che possa configurarsi a suo carico una responsabilità aggravata, per i motivi prima specificati.
Sotto tale profilo l'appello va accolto, dovendosi annullare la condanna al pagamento della ulteriore somma di € 5.097,00 in favore della società.
9. Quanto alle spese di lite, decidendosi così il terzo motivo di gravame, per il principio di soccombenza,
a) l'originario attore va condannato a pagare all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in € 5.077,00 per compensi (fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase di trattazione € 1.680,00, fase decisoria € 1.701,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, e per il secondo grado in € 382,50 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi (fase di studio €
1.134,00, fase introduttiva € 921,00, fase di trattazione € 1.843,00, fase decisoria
€ 1.911,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
Contr b) analogamente, l va condannata a pagare al le spese del Pt_1
presente grado, liquidate in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15
%, c.p.a. ed iva,
c) nel rapporto di garanzia, avendo l'originario attore convenuto in giudizio il medico dott. , dando indirettamente causa alla chiamata della compagnia Pt_1
assicuratrice, il primo deve tenere indenne il secondo dalle spese che spettano a quest'ultima, sia quelle liquidate in primo grado, che vanno comunque compensate per metà avuto riguardo alla decisione sulla domanda stessa, che le spese inerenti la presente fase di gravame, liquidate al 50 % in € 2.904,50 per compensi.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 301/2023 R.G., sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Barcellona P.G. 9 marzo 2023
da contro , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
,
[...] Parte_2
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata,
che conferma nel resto,
2. rigetta la domanda risarcitoria proposta da contro Controparte_1 [...]
, Pt_1
3. annulla la condanna di a pagare alla Parte_5 Parte_2
a somma € 5.097,00 per lite temeraria,
[...]
4. condanna l'appellato a pagare all'appellante le spese dei CP_1 Pt_1
due gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in € 5.077,00 per compensi,
e per il secondo grado in € 382,50 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
5. condanna l a pagare all'appellante le spese del presente grado, CP_2
liquidate in € € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a.
ed iva;
6. compensa per metà le spese di lite inerenti il rapporto di garanzia,
condannando il dott. a pagare alla Pt_1 Parte_2
la metà di quelle liquidate in primo grado e la metà delle spese del presente grado, nella misura di € 2.904,50;
7. condanna l'appellato a tenere indenne il di quanto da questo CP_1 Pt_1
pagato per spese alla Pt_2 Parte_2
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 4 dicembre 2025.
Il consigliere rel.
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)