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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/05/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 247 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 28.05.25, vertente
TRA
, C.F.: ,con l' Avv. Flora Divizia;
Parte_1 C.F._1
Opponente
E in p.l.r.p.t., P.I.: con l'Avv. Marco Rossi;
Controparte_1 P.IVA_1
Opposta
Oggetto: contratti bancari;
opposizione a decreto ingiuntivo n. 580\21.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 580\21, emesso dal Tribunale di Parte_1
Lamezia Terme, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 18.287,40, oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di credito derivante dal contratto di finanziamento n. 800003870901 stipulato con
Linea S.p.A. L'opponente eccepiva la prescrizione dei crediti azionati, la nullità del decreto ingiuntivo e l'inopponibilità delle cessioni menzionate dalla controparte. resisteva, insistendo nella conferma del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1 L'eccezione di prescrizione è fondata. La prescrizione del diritto al rimborso inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. 17798/11). Nel caso di specie, il prestito di cui al contratto n. 800003870901 è iniziato a decorrere dal 13.09.2006 sino alla data del 05.11.12 (data corrispondente all'ultima rata prevista dal piano finanziario). Tuttavia, una delle società cessionarie dichiarava la decadenza del beneficio del termine (v. estratto conto alla CP_2
56 rata del 5.8.2011 vi è l'espressione “Dec. del Beneficio del Termine.” nonchè il richiamo della data del
15.7.2011, pertanto il 15.7.2011 è il dies a quo per il computo del termine prescrizionale. Da qui la decorrenza del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.. Per altro verso, non vi è prova della interruzione del termine di prescrizione decennale, giacché l'avviso di ricevimento versato in atti risulta privo di rilevanza probatoria.
Resta assorbita ogni diversa questione, in forza del criterio della ragione più liquida, che permette di limitare la motivazione all'esame del motivo dirimente del rigetto della domanda attorea (v. Cass. 8 marzo 2017, n. 5805). Consegue l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna l'opposta al rimborso delle spese processuali sostenute dagli opponenti, che liquida per ciascun opponente in € 1.900,00, per compensi, oltre rimborso 15% spese forfetarie, cpa e iva, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Cosi deciso in Lamezia Terme, 28 maggio 2025 Il Giudice
Dr. Marino Reda
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