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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1226 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Belleggia, Giulia Marcucci e Giuliano
Zanchi ed elettivamente domiciliata a Venezia (VE), S. Croce n. 205, presso lo studio dell'avv. Zanchi;
appellante contro
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. deceduta in corso di causa, SO CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Salvalaio e Silvia Toniolo ed elettivamente domiciliata a Venezia (VE), via Trezzo 44/1, presso lo studio dei difensori;
appellata - appellante incidentale contro
(C.F. ), CP_2 CodiceFiscale_3
pagina 1 di 21 appellato contumace contro
(C.F. , CP_3 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Colonna ed elettivamente domiciliato a
Castelfranco Veneto (TV), piazza della Serenissima 80/D, presso lo studio del difensore;
appellato contro
, già (C.F./P.IVA Controparte_4 CP_5
), P.IVA_2 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 965/2022 emessa dal Tribunale di
Treviso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito:
1. in riforma della Sentenza qui impugnata, rigettare tutte le domande, conclusioni e istanze, anche istruttorie, proposte ex adverso nei confronti di perché del tutto infondate in fatto e in diritto e non provate, Controparte_6 per tutte le ragioni svolte;
2. condannare la SI.ra e la SI.ra a SO Controparte_1 restituire a tutte le somme che nelle more del presente Controparte_6 giudizio avesse corrisposto a loro in esecuzione della Controparte_6
Sentenza di primo grado, oltre interessi legali, dal giorno del ricevimento del pagamento a quello di effettivo saldo ed oltre alle successive occorrende;
In subordine:
3. sempre in riforma della Sentenza impugnata, ridursi l'entità dell'importo del risarcimento liquidato nella misura che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
4. condannare le parti che saranno in tutto o in parte ritenute responsabili dei danni liquidati a tenere indenne per ogni esborso Controparte_6
pagina 2 di 21 surrogandola, se del caso, nei diritti dei coniugi nei confronti dei CP_1 responsabili e/o dei percettori senza titolo;
5. rigettare le domande formulate dal SInor nei confronti di CP_3
Controparte_6
6. in denegata ipotesi di accoglimento delle domande di garanzia e/o manleva formulate dal SInor nei confronti di ridursi CP_3 Controparte_6
l'entità dell'importo del risarcimento liquidato in ragione del grave concorso di colpa del SInor CP_3
In via istruttoria:
7. previa revoca della ordinanza istruttoria in data 23 dicembre 2020, limitatamente alla parte in cui ha rigettato le istanze istruttorie di CP_6
ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
[...]
1. “Vero che è stato Lei a presentare al SInor ?”; CP_2 CP_1
2. “Dica il teste come ha conosciuto il;
CP_2
3. “Dica il teste da quanti anni conosceva il;
CP_2
4. “Dica il teste quali erano i rapporti con il;
CP_2
5. “Vero che ha prestato 15.000 euro al ”; CP_2
6. “Dica il teste se ha incassato l'assegno che il le ha consegnato a garanzia CP_2 del prestito?”;
7. “Conferma quanto dichiarato nella relazione del 30.08.2009 che si rammostra,
(doc. 3)”;
8. “Conferma quanto dichiarato nella relazione del 30.08.2009 che si rammostra,
(doc. 4)”;
9. “Vero che i coniugi ricevevano dal fogli excel in cui venivano CP_1 CP_2 rappresentanti
contro
-valori del patrimonio superiori alla realtà?”;
10. “Vero che i coniugi erano a conoscenza dei bonifici in questione già ad CP_1 agosto 2009?”;
11. “Vero che durante l'incontro del 21 agosto 2009 il SInor le mostrò i CP_1 codici personali d'accesso al conto Invest AN?”;
12. “Conferma che alla data dell'incontro i codici erano in possesso dei coniugi
?”; CP_1
pagina 3 di 21 13. “Vero che il SInor le ha riferito di aver prestato 15.000 euro a Pt_2
”; CP_2
14. “Vero che il SInor le ha riferito di essere un amico di lunga data del Pt_2
di essere stato uno dei suoi primi clienti?”; CP_2
15. “Vero che durante un incontro con il SInor , in data 1.9.2009, CP_3
l'Avvocato Colonna ha manifestato inequivocabilmente la volontà di rimborsare il
SInor dei bonifici in questione”; CP_1
16. “Vero che il SInor su indicazione dell'Avvocato Colonna, ha CP_3 autorizzato a comunicare al SInor il suo nominativo e il suo CP_6 CP_1 numero di telefono per definire la questione”.
Si indicano quali testi per i capitoli da 1 a 6 il SI. per i Testimone_1 capitoli da 7 a 16 i SInori e . Testimone_2 Testimone_3
Per il caso di ammissione dei capitoli ex adverso formulati, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati in atti.
In ogni caso:
8. condannare gli appellati alla rifusione a delle spese e dei Controparte_6 compensi professionali ex D.M. 55/14 del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese forfettarie (15%) ex art. 2 D.M.
55/14, IVA e CPA come per legge;
9. emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.
Per in proprio e nella sua qualità di erede di Controparte_1 Per_1
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi di cui in narrativa:
Nel merito in via principale:
- rigettarsi integralmente l'impugnazione proposta da e Controparte_6 conseguentemente confermarsi la sentenza n. 965/2022 del 31.05/01.06.2022 del Tribunale di Treviso ad eccezione dei punti e capi impugnati a seguito dell'appello incidentale proposto.
Nel merito in via incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 965/2022 del 31.05/01.06.2022 emessa dal
Tribunale di Treviso:
pagina 4 di 21 a) emendare in € 76.500,00 l'importo capitale di risarcimento del danno a cui sono stati condannati e , in persona del legale CP_2 Controparte_6 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, in favore di e SO
, fermi restando gli interessi così come liquidati;
Controparte_1
b) accogliere la domanda formulata dalle SInore e SO [...]
nel merito in via subordinata nella memoria ex art. 183, VI comma n. CP_1
1, c.p.c. dimessa in primo grado che qui di seguito integralmente si riporta: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c., condannare la società P_
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] CP_5 restituire alle SInore e la somma di €. SO Controparte_1
38.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, 1° co., c.c. dalla data di versamento alla data di notifica del presente atto di citazione, sussistendo la malafede dell'accipiens, oltre agli interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c. a partire dalla notifica del presente atto sino al versamento effettivo, attesa la natura di debito di valuta dell'oggetto dell'obbligazione restitutoria in parola;
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c., condannare il SInor CP_3
a restituire alle SInore e la somma di
[...] SO Controparte_1
€. 38.500,00, oltre interessi legali ex art. 1284, 1° co., c.c. dalla data di versamento alla data di notifica del presente atto di citazione, sussistendo la malafede dell'accipiens, oltre agli interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c. a partire dalla notifica del presente atto sino al versamento effettivo, attesa la natura di debito di valuta dell'oggetto dell'obbligazione restitutoria in parola.
c) conseguentemente, revocare la condanna alle spese di e SO
a favore del SInor e dichiarare quest'ultimo Controparte_1 CP_3 tenuto alla restituzione di ogni somma percetta a tale titolo, con condanna del
SInor alle spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_3
Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da con il Controparte_6 proprio atto di citazione di appello per le ragioni esposte nel presente atto e nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3,
c.p.c. depositata in primo grado nell'interesse delle SInore e , chiedendosi, per il caso di SO Controparte_1
pagina 5 di 21 loro ammissione, l'abilitazione a prova contraria con il testimone ivi indicato.
In ogni caso: compensi professionali di grado interamente rifusi.
Per NE VE
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta
Nei confronti dell'appellante principale Controparte_6
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiararsi l'inammissibilità, sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. che ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c., dell'appello principale proposto da per tutti i Controparte_6 motivi già meglio illustrati nella comparsa di costituzione e risposta del
21/11/2022 come pedissequamente riportati in comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione del 25/10/2023, e, conseguentemente, confermarsi integralmente la sentenza n. 965/2022 pubblicata il
01/06/2022, R.G. n. 6771/2018, Repertorio n. 1947/2022 del 01/06/2022,
Tribunale di Treviso, Giudice Dott. Alberto Barbazza;
NEL MERITO
Rigettarsi e respingersi, in ogni caso, l'appello principale proposto da CP_6
in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, attesa la
[...] responsabilità oggettiva e solidale della predetta per i fatti Controparte_6 illeciti compiuti dal suo intermediario per tutti i motivi già meglio illustrati nella comparsa di costituzione CP_2
e risposta del 21/11/2022 come pedissequamente riportati in comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione del 25/10/2023 e, conseguentemente, confermarsi integralmente la sentenza n. 965/2022 pubblicata il 01/06/2022, R.G. n. 6771/2018, Repertorio n. 1947/2022 del
01/06/2022, Tribunale di Treviso, Giudice Dott. Alberto Barbazza;
In ogni caso, spese e compensi professionali, sia di primo che di secondo grado, interamente rifusi.
Nei confronti dell'appellante incidentale Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE:
Accertata e dichiarata l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c. dell'appello principale proposto da dichiararsi inammissibile Controparte_6
pagina 6 di 21 altresì l'appello incidentale proposto nei confronti dell'appellato in CP_3 difetto dell'impugnazione principale da cui deriva l'impugnazione incidentale (ex art. 343 c.p.c.).
Spese e compensi professionali, sia di primo che di secondo grado, interamente rifusi.
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE:
Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto nei confronti dell'appellato sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. che ai sensi dell'art. 348 CP_3 bis c.p.c., per tutti i motivi già meglio illustrati nella comparsa di costituzione e risposta del 21/11/2022 come pedissequamente riportati in comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione del 25/10/2023, e, conseguentemente, confermarsi integralmente la sentenza n. 965/2022 pubblicata il 01/06/2022, R.G. n. 6771/2018, Repertorio n. 1947/2022 del
01/06/2022, Tribunale di Treviso, Giudice Dott. Alberto Barbazza.
NEL MERITO:
Rigettarsi e respingersi, in ogni caso, l'appello incidentale proposto nei confronti dell'appellato in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, CP_3 attesa la carenza di legittimazione attiva dell'appellante incidentale in relazione all'azione ex art. 2033 c.c. ed alle statuizioni ad essa collegate (debenza degli interessi) per tutti i motivi già meglio illustrati nella comparsa di costituzione e risposta del 21/11/2022 come pedissequamente riportati in comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione del 25/10/2023, e, conseguentemente, confermarsi integralmente la sentenza n. 965/2022 pubblicata il 01/06/2022, R.G. n. 6771/2018, Repertorio n.
1947/2022 del 01/06/2022, Tribunale di Treviso, Giudice Dott. Alberto Barbazza;
In ogni caso, spese e compensi professionali, sia di primo che di secondo grado, interamente rifusi.
L'appellato si oppone alle richieste istruttorie pedissequamente CP_3 riformulate da con il proprio atto di citazione d'appello, sia per i motivi CP_6 già esposti nella memoria ex art. 183 n. 3 in primo grado, sia perché la richiesta delle istanze istruttorie, di per sé del tutto irrilevanti ed inconferenti, è stata
pagina 7 di 21 effettuata senza neppure chiedere la revoca dell'ordinanza con la quale il Giudice di primo grado non le aveva ammesse, sia perché, infine, non è stato indicato alcun motivo per il quale le stesse, contrariamente al provvedimento di primo grado che non le ha ammesse, dovrebbero ora essere ammesse in appello
si limita, infatti, alla pedissequa riproposizione di quanto già richiesto CP_6 in primo grado e già disatteso dal Giudice del grado, con motivazione adeguata e corretta).
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 28.9.2018, e Controparte_1 SO chiedevano il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) patito dalle stesse iure proprio e iure hereditatis per le illecite condotte poste in essere da . CP_2
1.1 Le attrici, premesso che (padre di e marito di Persona_2 Controparte_1
era deceduto nel giugno 2011, esponevano che: SO
- i coniugi dal 2003 avevano sottoscritto l'acquisto di prodotti finanziari CP_1 con l'intermediazione di tramite Controparte_6 CP_2 promotore finanziario di;
CP_6
- nell'ambito di tale rapporto, su consiglio ed espressa richiesta del al fine CP_2 di rendere più agevoli le operazioni di investimento e disinvestimento, i CP_1 avevano aperto nel maggio 2009 il conto corrente on line n. 1205202/376 con
Invest banca S.p.a., intermediaria all'epoca operante con;
CP_6
- nel periodo intercorso tra il 21 maggio 2009 e il 16 giugno 2009 ingenti somme di denaro depositate su detto conto, a seguito di operazioni di disinvestimento fatte concludere dal venivano da quest'ultimo sottratte CP_2 senza autorizzazione, e all'insaputa dei titolari del conto, mediante nove bonifici eseguiti in favore di terzi soggetti sconosciuti ai , per un totale di CP_1 euro 81.500,00;
- i coniugi , appreso dei movimenti bancari solo a fine agosto del 2009, CP_1 quando l'istituto depositario del conto corrente (Invest AN S.p.a.) aveva inviato l'estratto conto cartaceo, avevano provveduto a chiedere l'emissione di nuove credenziali di accesso all'home banking alla AN e a contattare il pagina 8 di 21 con lettera del 21 novembre 2009, li aveva informati della Parte_3 liquidazione in corso del proprio patrimonio immobiliare, finalizzata a realizzare la liquidità necessaria a restituire le somme indebitamente sottratte;
- il 19.11.2009, il e la avevano inviato a CP_1 Per_1 CP_6 contestazione formale del danno patito in conseguenza della condotta perpetrata dal loro promotore finanziario. aveva dato CP_2 CP_6 riscontro a tale comunicazione, dichiarandosi disponibile a collaborare al fine di ricostruire le operazioni finanziarie compiute suo tramite, ma non altrettanto relativamente ai rapporti di conto corrente bancari intrattenuti con Invest
AN S.p.a.;
- successivamente, il su segnalazione della stessa , veniva CP_2 CP_6 radiato dall'albo unico dei promotori finanziari, e aveva patteggiato la pena per le attività illecite poste in essere ai danni della propria clientela (artt. 61 n. 7 e
11, 81 e 646 c.p.).
1.2 Pertanto, le attrici agivano, al fine di ottenere il rimborso di quanto illecitamente sottratto, oltre a interessi, nei confronti del ex artt. 2059 c.c. CP_2
e 185, II comma, c.p., nonché, ai sensi degli artt. 31 T.U.F. e 2049 c.c., nei confronti di , società alle cui dipendenze operava il e, ai sensi CP_6 CP_2 dell'art. 2043 c.c. o in subordine ex art. 2033 c.c., nei confronti di , _7
e (già , in qualità di soggetti CP_3 Controparte_4 CP_5 percettori dei bonifici illecitamente disposti dal CP_2
1.3 Si costituiva in giudizio , negando la propria responsabilità per CP_3 le condotte del e sostenendo di essere stato anch'egli vittima delle CP_2 operazioni fraudolente poste in essere dal predetto. In subordine, svolgeva domanda di manleva nei confronti del e di laddove fossero state CP_2 CP_6 accolte le pretese risarcitorie avanzate dalle attrici nei suoi confronti.
1.4 Anche si costituiva respingendo qualsiasi addebito di Controparte_6 responsabilità in quanto i codici di accesso all'home banking dei coniugi CP_1 non sarebbero stati sottratti, ma smarriti, con la conseguenza che il si era CP_2 venuto a trovare in situazione affatto diversa da un qualsiasi altro soggetto che avesse casualmente trovato le credenziali de quibus, così mancando totalmente pagina 9 di 21 l'occasionalità necessaria al fine di poter configurare la responsabilità della mandante per il fatto dell'intermediario.
1.5 Nel corso del processo interveniva un accordo transattivo tra le attrici e il convenuto e il Giudice dichiarava l'estinzione del procedimento nei _7 confronti del predetto e di , limitatamente alle domande comuni al CP_6 convenuto . _7
1.6 Dichiarata la contumacia di e di e istruita la CP_2 Controparte_4 causa attraverso l'assunzione di deposizioni testimoniali , Testimone_1 cognato della , e consulente finanziario e collaboratore di CP_1 Testimone_2
), il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 965/2022, accertata la CP_6 responsabilità di ex art. 2043 c.c. e di ex CP_2 Controparte_6 artt. 2059 c.c. e 31 TUF in relazione al danno patrimoniale subito dalle attrici, condannava e , in solido tra loro, al pagamento in favore CP_2 CP_6 di e della somma di euro 81.500,00, oltre SO Controparte_1 interessi moratori calcolati dal 15 maggio 2014 al saldo. Rigettava, invece, tutte le ulteriori domande.
1.7 In particolare, il Tribunale, dopo avere rilevato che agli atti non vi era una dichiarazione stragiudiziale del idonea a essere qualificata come una vera e CP_2 propria confessione circa le vicende intercorse con i , tuttavia, riteneva che CP_1 dalle produzioni documentali e dalle dichiarazioni dei testi assunti in corso di causa fosse emersa una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere provato che, effettivamente, il fosse l'autore del comportamento CP_2 illecito censurato dalle attrici.
Dovevano, invece, essere rigettate la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. e la domanda ex art. 2033 c.c., formulate nei confronti del e di CP_3 P_ non essendo possibile ritenere che detti convenuti avessero dolosamente o colposamente, con il fatto proprio, causato un danno diretto e immediato alle attrici, né vi era prova di una cooperazione e/o collusione degli stessi nell'attività posta in essere dal e non potendosi imputare i pagamenti effettuati in CP_2 favore dei soggetti terzi ai coniugi con conseguente carenza della loro CP_1 legittimazione attiva ai fini dell'esperimento dell'azione ex art 2033 c.c.
pagina 10 di 21 Non poteva, inoltre, essere accolta la domanda attorea di risarcimento dei danni non patrimoniali da reato, essendosi le attrici limitate ad allegare un “patema d'animo e sofferenze interiori subite” senza ulteriormente argomentare.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello formulando Controparte_6 le conclusioni di cui in epigrafe.
e nel costituirsi hanno chiesto il rigetto Controparte_8 Controparte_9 dell'appello e proposto appello incidentale.
Si è costituito anche , il quale ha chiesto il rigetto di entrambi gli CP_3 appelli e ha riproposto, in subordine, domanda di manleva nei confronti del CP_2
e di . CP_6
e non si sono costituiti in giudizio e sono stati CP_2 Controparte_4 dichiarati contumaci.
A seguito del decesso di il processo è stato interrotto e poi SO riassunto da Nel giudizio riassunto si è costituita Controparte_6 [...]
, anche nella sua qualità di erede di e CP_1 SO [...]
CP_3
All'udienza del 27 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art.190 c.p.c.
Motivi della decisione
3. Con l'appello principale lamenta: Controparte_6
1) l'insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza circa la prova dei fatti contestati a in quanto non sarebbe stato provato che CP_2 il promotore finanziario avesse indebitamente effettuato bonifici dal conto aperto dai coniugi presso Invest AN a favore di soggetti terzi beneficiari. La CP_1 documentazione richiamata dal Tribunale non proverebbe la pretesa appropriazione indebita delle somme da parte del e il preteso furto dei CP_2 codici di accesso al conto on line dei coniugi e, in ogni caso, non si CP_1 riferirebbe a e non vedrebbe il suo coinvolgimento. Irrilevanti CP_6 sarebbero le missive inviate dal a riconoscimento di propri presunti errori CP_2 nei confronti dei coniugi e del presunto generico credito dei coniugi CP_1
pagina 11 di 21 , al pari di tutta la documentazione dimessa da parte attrice in seno alla CP_1 seconda memoria istruttoria e la sentenza ex art. 444 c.p.p.;
2) l'insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza di primo Cont grado circa la presunta responsabilità della in quanto il Tribunale avrebbe valorizzato meri indizi, parziali e fuorvianti, senza considerare gli elementi richiesti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per il sorgere di una responsabilità indiretta dell'intermediario. Mancherebbe la prova dell'appropriazione delle somme da parte del promotore, mediante distrazione dalle programmate finalità di investimento, e il requisito del nesso di occasionalità necessaria atteso che la condotta tenuta dal era improntata, al più, ad autonome scelte, volte a CP_2 perseguire finalità e vantaggi personali, o al più dei soggetti beneficiari dei bonifici effettuati, e le conseguenze di tali autonome scelte non potrebbero essere Cont addebitate alla la quale non solo aveva vigilato sull'attività del promotore rientrante nella propria sfera di controllo, ma si era altresì adoperata per avvisare e fare personalmente visita ai coniugi non appena terminato il rapporto di CP_1
Cont collaborazione tra la e il promotore. Inoltre, il era un caro amico della CP_2 famiglia e la condotta dei danneggiati presenterebbe connotati di anomalia CP_1
(acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore) tali da escludere il requisito della "necessaria occasionalità". Le condotte contestate al nulla avrebbero a che vedere con l'attività di intermediazione svolta dal CP_2 promotore per conto di;
CP_6
3) l'insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado circa l'assenza di concorso colposo dei signori i quali CP_1 consapevolmente o quantomeno con grave colpa, si erano totalmente disinteressati dei codici del proprio home banking senza osservare le normali procedure prescritte per l'apertura delle buste contenti i codici di accesso al proprio conto corrente, senza preoccuparsi di mantenere i codici riservati e custodire con attenzione le password di accesso;
4) l'omessa pronuncia circa l'accertamento della responsabilità di Controparte_4
e di che si erano indebitamente appropriati delle somme oggetto CP_3 dei bonifici effettuati dal I predetti, pertanto, quali precettori senza titolo CP_2
pagina 12 di 21 delle somme impropriamente ricevute, dovrebbero essere condannati alla restituzione di dette somme e, in ogni caso, a tenere indenne per CP_6 ogni eventuale esborso;
5) l'omessa pronuncia della sentenza di primo grado circa la domanda di manleva nei confronti di eventualmente unico responsabile degli illeciti CP_2 lamentati dalle attrici;
6) l'erronea quantificazione della somma liquidata atteso che il Tribunale dalla somma di euro 81.500,00, richiesta in sede di citazione, avrebbe dovuto sottrarre la somma di euro 5.000,00 corrispondente al bonifico effettuato in favore di e oggetto di accordo tra le parti. _7
7) l'erroneo riconoscimento degli interessi moratori a fronte di un debito di valore, trattandosi di obbligazione risarcitoria.
3.1 Nella comparsa di costituzione le appellate e danno atto Per_1 CP_1 dell'errore compiuto dal Tribunale relativamente al mancato scorporo dei
5.000,00 euro dalle stesse ricevuti a seguito dell'accordo intervenuto con _7
, contestano la fondatezza dell'appello principale e propongono appello
[...] incidentale censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. avanzata nei confronti dei soggetti beneficiari dei bonifici e le ha condannate al pagamento delle spese di lite in favore di . CP_3
3.2 Quest'ultimo, nel costituirsi, afferma la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda ex art. 2033 c.c. e, nel caso di accoglimento dell'appello incidentale, ripropone la domanda di manleva nei confronti del di . CP_2 CP_6
3.3 Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dalle parti in causa costituite, ritiene il Collegio che l'appello principale sia parzialmente fondato e debba essere accolto nella misura di seguito specificata.
3.4 Infondati sono i primi tre motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Occorre rilevare che , nella comparsa di costituzione e risposta CP_6 depositata nel giudizio di primo grado, non aveva contestato i fatti come esposti pagina 13 di 21 dalle attrici nell'atto di citazione e si era soltanto limitata ad affermare che i codici di accesso all'home banking dei coniugi non sarebbero stati sottratti, ma CP_1 smarriti. Pertanto, sarebbe mancata l'occasionalità necessaria al fine di configurare la sua responsabilità per il fatto dell'intermediario in quanto il si CP_2 sarebbe venuto a trovare in situazione per niente diversa da un qualsiasi altro soggetto che avesse casualmente trovato le credenziali de quibus.
Che, in realtà, tali codici non fossero stati smarriti, bensì sottratti dal ai CP_2 coniugi , si evince con chiarezza dalla documentazione presente nel CP_1 fascicolo processuale, in particolare: 1) le lettere (documenti 8-9-10 fascicolo
) nelle quali il riconosce gli errori commessi durante la sua vita CP_1 CP_2 professionale, si impegna a liquidare il suo patrimonio e a metterlo a disposizione dei clienti danneggiati dai suoi errori professionali e quantifica il credito dei coniugi in euro 70.383,00; 2) i nove bonifici effettuati nel breve lasso di CP_1 tempo intercorso tra il 21 maggio e il 16 giugno 2009 (documenti 4-5-6 fascicolo
) in favore di soggetti che non avevano nessun legame con i ma CP_1 CP_1 soltanto con il Infatti, la società già è
CP_2 Controparte_4 CP_5 società di cui il è socio unico e unico amministratore;
era
CP_2 CP_3 conoscente del al quale aveva permesso di far transitare denaro e operare
CP_2 sul suo conto corrente;
ha riconosciuto la fondatezza della _7 domanda dei e ha raggiunto un accordo con i predetti con restituzione CP_1 della somma allo stesso bonificata (euro 5.000,00); 3) il comportamento tenuto dal in seno al procedimento di radiazione dall'albo dei promotori finanziari,
CP_2 durante il quale egli aveva rinunciato a qualsivoglia contestazione;
4) lo stesso contenuto della delibera della Consob di radiazione del dove, in relazione
CP_2 alle posizioni di e si dà atto che proprio sulla Persona_3 SO base delle segnalazioni e delle verifiche dell'Intermediario era emerso CP_6 che il aveva effettuato via internet, utilizzando i codici segreti di accesso al
CP_2 conto corrente intestato ai clienti presso Invest AN S.p.a., le nove operazioni oggetto di causa non autorizzate dai clienti stessi;
5) le sommarie informazioni rese da alla Guardia di NZ (doc. 15 fascicolo ) nelle CP_3 CP_1 quali il predetto riconosce di avere ricevuto sul suo conto corrente on-line acceso pagina 14 di 21 presso IW Bank quattro bonifici nel giugno 2009 dai coniugi , a lui CP_1 sconosciuti, per un importo complessivo di euro 38.500,00, e precisa di non avere mai gestito direttamente tale conto di cui il ossedeva le password. CP_2
La circostanza che il avesse indicato in euro 70.383,00 il credito dei coniugi CP_2
(doc. 10) appare priva di rilievo atteso che la somma indicata dalle attrici CP_1 nell'atto di citazione di primo grado non solo non è stata mai contestata da
, ma risulta documentalmente provata (nove bonifici di cui euro CP_6
38.500,00 nei confronti di;
euro 38.000,00 in favore di CP_3
già ed euro 5.000,00 in favore di , Controparte_4 CP_5 _7 per un totale di euro 81.500,00).
3.5 Sussiste la responsabilità anche di per le condotte Controparte_6 tenute dal suo promotore finanziario: in tema di responsabilità indiretta di una società per i danni arrecati a terzi dai preposti nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l'accertamento di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni a lui affidate comporta l'insorgenza di una responsabilità anche diretta a carico della società (Cass. n.
18928/2017; Cass. n. 20787/2018).
In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dal promotore allorquando ricorra un nesso di occasionalità necessaria tra quest'ultimo e l'esecuzione delle incombenze affidate al preposto, per la cui ricorrenza non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze, essendo sufficiente che, in virtù di tale esercizio, il terzo sia esposto all'ingerenza dannosa del preposto e ciò anche nel caso in cui quest'ultimo abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate o sostituendo alle finalità perseguite dal preponente obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso.
Trattasi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva extracontrattuale diretta a tutelare chi abbia rapporti con un soggetto che, in virtù del suo inserimento in una struttura, come, nella fattispecie, una società di intermediazione finanziaria, crea per ciò solo un particolare affidamento nel cliente, affiancando alla pagina 15 di 21 responsabilità diretta dell'operatore disonesto quella della società che se ne è servita mettendolo nella condizione di provocare il danno.
Infondata è la tesi sostenuta da secondo cui il nesso di occasionalità CP_6 necessaria tra il danno arrecato ai clienti e le incombenze espletate sarebbe venuto meno sia in considerazione del fatto che la condotta illecita posta in essere dal di trasferimento delle somme di denaro dal conto corrente bancario dei CP_2 coniugi , integrando una autonoma attività autonoma, sarebbe totalmente CP_1 estranea all'incarico del promotore, sia in considerazione del comportamento dei danneggiati, che avrebbero reso noti al i codici di accesso, permettendogli CP_2 in tal modo di appropriarsi del denaro e trasferirlo a terzi.
Nella fattispecie le somme di cui il si era appropriato si trovavano
CP_2 depositate nel conto corrente on-line aperto dai coniugi su consiglio e CP_1 richiesta del (al fine di rendere più rapide le operazioni di investimento e
CP_2 disinvestimento) e l'illecito è stato commesso dal nell'esercizio delle
CP_2 incombenze lavorative a cui lo stesso era adibito. Sono, infatti, circostanze pacifiche e provate in corso di causa che il rivestisse la qualifica di
CP_2 promotore finanziario per conto di , incaricato dai coniugi CP_6 CP_1 dell'acquisto nel loro interesse di prodotti finanziari nell'ambito di un rapporto risalente all'anno 2003. Ciò ha reso possibile e agevolato l'accesso ai dati sensibili relativi al conto corrente on line aperto su suggerimento dello stesso.
In sostanza, il nell'esercizio delle incombenze svolte per l'Intermediario, ha CP_2 fatto aprire ai clienti il conto corrente presso Invest AN S.p.a., AN che faceva parte dei partners di per i servizi di raccolta ordini e CP_6 collocamento, e ha poi sottratto la provvista di denaro creata attraverso operazioni di disinvestimento, trasferendola illecitamente su altri conti di cui lo stesso poteva usufruire.
La circostanza che tali illecite operazioni venissero svolte attraverso la gestione delle liquidità dei clienti, secondo il rapporto posto in essere con , CP_6 evidenzia l'abuso da parte del promotore della posizione dallo stesso ricoperta in base al rapporto di preposizione con la società intermediaria, ma non muta la pagina 16 di 21 natura concreta dell'attività svolta dal che integra pur sempre un'attività di CP_2 intermediazione finanziaria.
L'art. 31 TUF esclude che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze e il danno, ancorché esso costituisca abuso della posizione assunta nei rapporti con il preponente, persino nell'ipotesi in cui il detto comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità.
Il predetto nesso può essere escluso soltanto dal contegno del danneggiato quando la sua condotta sia caratterizzata da anomalie tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
Mancano nella fattispecie elementi anche presuntivi sintomatici di un contegno significativamente anomalo dei clienti ed anzi appare presumibile che gli stessi non fossero consapevoli della possibilità che il promotore potesse operare sul loro conto corrente. Sul punto, come osservato dal Tribunale, occorre tenere presente le qualità soggettive dei coniugi , che all'epoca dei fatti avevano CP_1 rispettivamente 82 e 77 anni e quasi nessuna confidenza con il know-how tecnologico necessario al fine di poter operare in home banking, nonché la circostanza che il conto era stato aperto al fine di farvi transitare i riscatti di altri investimenti e in assenza di un formale mandato al a operare sul conto CP_2 corrente.
Non risulta inoltre provato, né è stato tempestivamente allegato dall'appellante principale, che i clienti avessero incautamente affidato al i codici di CP_1 CP_2 accesso per operare sul conto corrente per operarvi mediante l'accesso al sistema home banking.
Peraltro, in analoga fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della
Corte territoriale che aveva escluso che l'eventuale spontanea consegna dei codici al promotore concretasse una cooperazione colposa con l'illecito da lui posto in essere o integrasse i connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria (Cass. n. 28952/2024).
pagina 17 di 21 3.6 Fondati sono, invece, gli ulteriori motivi dell'appello principale, in particolare il quarto motivo che può essere esaminato congiuntamente con il primo motivo di appello incidentale proposto dalle appellate e in relazione CP_1 Per_1 all'obbligo di restituzione, ex art. 2033 c.c., degli importi percepiti da
[...]
e CP_3 Controparte_4
Secondo il Tribunale non sussisterebbe la legittimazione attiva delle attrici in quanto solo il mandatario avrebbe potuto esercitare l'azione di ripetizione.
Orbene, la tesi non convince in quanto, anche in termini di mandato, legittimato a domandare la restituzione di un pagamento che si assume indebito, effettuato per il tramite di un mandatario, è il mandante in nome e per conto del quale è stato effettuato il pagamento, e non il mandatario che lo ha eseguito. Conforta in tale senso la giurisprudenza citata da parte appellata (Cass. 8101/2020). CP_1
Comunque, nessun mandato era stato conferito dai danneggiati al di CP_2 operare sul loro conto corrente Invest AN, con la conseguenza che titolare del diritto di ripetizione è l'adempiente, cioè colui al quale è imputato il pagamento, nel caso di specie i coniugi . CP_1
Sussisteva e sussiste, pertanto, la legittimazione attiva delle attrici in primo grado a formulare la domanda di ripetizione dell'indebito nei confronti delle suddette parti convenute.
Tale domanda è fondata atteso che dalla documentazione in atti risulta, infatti, provato che i bonifici sono stati effettuati dal conto corrente dei in favore CP_1 dei predetti appellati, soggetti totalmente estranei ai danneggiati e senza che sia emerso alcun elemento che possa giustificare tale spostamento patrimoniale.
Come già evidenziato era società in cui l'unico socio e amministratore P_ era e lo stesso ha dichiarato di non conoscere i coniugi CP_2 CP_3
e che sul suo conto poteva operare il CP_1 CP_2
Le difese del sul punto, non colgono nel segno: l'allegazione che le CP_3 somme bonificate sul suo conto corrente, sul quale avrebbe operato il solo CP_2 siano state, poi, prelevate dallo stesso e non siano rimaste nella sua CP_2 disponibilità, non è stata in alcun modo provata dall'appellato. Infatti, a fronte dell'ordine di esibizione a IW Bank S.p.A., disposto dal Tribunale, dell'estratto del pagina 18 di 21 conto corrente online n. 110432795, intestato al (periodo dall'apertura CP_3 al 31 dicembre 2010) Ubi AN, per mandato di IW Bank S.p.a., ha risposto rilevando che la richiesta di acquisizione della documentazione bancaria non poteva essere evasa riguardando un periodo ultradecennale.
A ciò consegue anche il rigetto della domanda di manleva formulata da
[...] nei confronti sia del sia di non avendo il CP_3 CP_2 CP_6 provato la sussistenza di una condotta illecita posta in essere in suo CP_3 danno dal CP_2
Pertanto, e devono essere condannati, ex art. CP_3 Controparte_4
2033 c.c., a restituire a rispettivamente la somma complessiva Controparte_1 di euro 38.500,00 e di euro 38.000,00, oltre interessi da ogni singolo bonifico al saldo effettivo.
3.7 Merita di essere accolto anche il quinto motivo di appello principale avendo il
Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva formulata da nei confronti di , domanda fondata atteso che i fatti CP_6 CP_2 dannosi dedotti in lite si palesano eziologicamente connessi alle condotte dolose e penalmente rilevanti ascrivibili al Ciò comporta che, nei rapporti interni, le CP_2 conseguenze di tali condotte debbano gravare interamente sul relativo autore e deve essere condannato a manlevare e tenere indenne CP_2 CP_6 per tutto quanto quest'ultima si trova a dovere corrispondere a
[...] [...]
in forza della presente sentenza. CP_1
3.8 Parimenti fondato è il sesto motivo stante l'errore di calcolo compiuto dal
Tribunale che nel condannare il e la società al pagamento della CP_2 CP_6 somma di euro 81.500,00, pari alla domanda originaria formulata nell'atto di citazione, non ha tenuto conto che nel corso del giudizio le attrici avevano ottenuto da la restituzione della somma di euro 5.000,00. Infatti, _7 le attrici, nel precisare le conclusioni, avevano chiesto che e il CP_6 CP_2 venissero condannati, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in euro 76.500,00, oltre rivalutazione e interessi.
3.9 Errato è anche il riconoscimento degli interessi moratori (settimo motivo di appello principale) sulla somma riconosciuta in favore delle attrici, trattandosi di pagina 19 di 21 obbligazione risarcitoria, quindi di un debito di valore e non di valuta, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale.
La somma di euro 76.500,00 rivalutata alla data della presente decisione è pari a euro 100.674,00.
Spettano, inoltre, gli interessi al tasso legale da calcolare sulla somma di euro
76.500,00 da giugno 2009 e rivalutata di anno in anno in base agli indici ISTAT fino al saldo.
Quanto alle istanze istruttorie formulate dall'appellante principale ritiene il
Collegio che le stesse siano inammissibili in quanto i capitoli non ammessi dal
Tribunale, per come formulati, attengono a circostanze irrilevanti ai fini della decisione o documentali.
Alla luce della parziale riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi come in dispositivo:
a carico di e in favore di (scaglione CP_2 CP_6 Controparte_1 euro 52.001,00 - euro 260.000,00; secondo parametri medi, senza fase istruttoria per il presente grado);
a carico di e in favore di CP_3 Controparte_4 Controparte_1
(scaglione euro 26.001,00 - euro 52.000,00; secondo parametri medi, senza fase istruttoria per il presente grado);
a carico di in favore di (scaglione euro 52.001,00 - euro CP_2 CP_6
260.000,00; secondo parametri medi, senza fase istruttoria per il presente grado).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 965/2022 emessa dal Tribunale di Treviso, in parziale riforma di detta sentenza, in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, così pronuncia:
pagina 20 di 21 1. condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_6 pagamento in favore di della somma di euro 100.674,00 con Controparte_1 interessi come in parte motiva;
2. condanna a tenere indenne di quanto la CP_2 Controparte_6 predetta viene condannata a pagare a in conseguenza della Controparte_1 presente pronuncia;
3. condanna a restituire a la somma di euro CP_3 Controparte_1
38.500,00, quale quota parte del maggior importo di cui sub 1., oltre interessi legali dai singoli bonifici al saldo effettivo;
4. condanna e a restituire a la somma di euro Controparte_4 Controparte_1
38.00,00, quale quota parte del maggior importo di cui sub 1., oltre interessi legali dai singoli bonifici al saldo effettivo;
5. condanna e in solido tra loro, a CP_2 Controparte_6 corrispondere a le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_1 liquidate quanto al primo grado in euro 14.103,00 e, quanto al presente grado, in euro 9.991,00, il tutto con rimborso forfettario delle spese generali (15%),
IVA e CPA;
6. condanna a corrispondere a le spese di CP_2 Controparte_6 lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro
14.103,00, e quanto al presente grado in euro 9.991,00, il tutto con rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA;
7. condanna e a corrispondere a CP_3 Controparte_4 [...]
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al CP_1 primo grado in euro 7.616,00, e quanto al presente grado in euro 6.946,00, il tutto con rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA.
Venezia, camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1226 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Belleggia, Giulia Marcucci e Giuliano
Zanchi ed elettivamente domiciliata a Venezia (VE), S. Croce n. 205, presso lo studio dell'avv. Zanchi;
appellante contro
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. deceduta in corso di causa, SO CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Salvalaio e Silvia Toniolo ed elettivamente domiciliata a Venezia (VE), via Trezzo 44/1, presso lo studio dei difensori;
appellata - appellante incidentale contro
(C.F. ), CP_2 CodiceFiscale_3
pagina 1 di 21 appellato contumace contro
(C.F. , CP_3 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Colonna ed elettivamente domiciliato a
Castelfranco Veneto (TV), piazza della Serenissima 80/D, presso lo studio del difensore;
appellato contro
, già (C.F./P.IVA Controparte_4 CP_5
), P.IVA_2 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 965/2022 emessa dal Tribunale di
Treviso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito:
1. in riforma della Sentenza qui impugnata, rigettare tutte le domande, conclusioni e istanze, anche istruttorie, proposte ex adverso nei confronti di perché del tutto infondate in fatto e in diritto e non provate, Controparte_6 per tutte le ragioni svolte;
2. condannare la SI.ra e la SI.ra a SO Controparte_1 restituire a tutte le somme che nelle more del presente Controparte_6 giudizio avesse corrisposto a loro in esecuzione della Controparte_6
Sentenza di primo grado, oltre interessi legali, dal giorno del ricevimento del pagamento a quello di effettivo saldo ed oltre alle successive occorrende;
In subordine:
3. sempre in riforma della Sentenza impugnata, ridursi l'entità dell'importo del risarcimento liquidato nella misura che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
4. condannare le parti che saranno in tutto o in parte ritenute responsabili dei danni liquidati a tenere indenne per ogni esborso Controparte_6
pagina 2 di 21 surrogandola, se del caso, nei diritti dei coniugi nei confronti dei CP_1 responsabili e/o dei percettori senza titolo;
5. rigettare le domande formulate dal SInor nei confronti di CP_3
Controparte_6
6. in denegata ipotesi di accoglimento delle domande di garanzia e/o manleva formulate dal SInor nei confronti di ridursi CP_3 Controparte_6
l'entità dell'importo del risarcimento liquidato in ragione del grave concorso di colpa del SInor CP_3
In via istruttoria:
7. previa revoca della ordinanza istruttoria in data 23 dicembre 2020, limitatamente alla parte in cui ha rigettato le istanze istruttorie di CP_6
ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
[...]
1. “Vero che è stato Lei a presentare al SInor ?”; CP_2 CP_1
2. “Dica il teste come ha conosciuto il;
CP_2
3. “Dica il teste da quanti anni conosceva il;
CP_2
4. “Dica il teste quali erano i rapporti con il;
CP_2
5. “Vero che ha prestato 15.000 euro al ”; CP_2
6. “Dica il teste se ha incassato l'assegno che il le ha consegnato a garanzia CP_2 del prestito?”;
7. “Conferma quanto dichiarato nella relazione del 30.08.2009 che si rammostra,
(doc. 3)”;
8. “Conferma quanto dichiarato nella relazione del 30.08.2009 che si rammostra,
(doc. 4)”;
9. “Vero che i coniugi ricevevano dal fogli excel in cui venivano CP_1 CP_2 rappresentanti
contro
-valori del patrimonio superiori alla realtà?”;
10. “Vero che i coniugi erano a conoscenza dei bonifici in questione già ad CP_1 agosto 2009?”;
11. “Vero che durante l'incontro del 21 agosto 2009 il SInor le mostrò i CP_1 codici personali d'accesso al conto Invest AN?”;
12. “Conferma che alla data dell'incontro i codici erano in possesso dei coniugi
?”; CP_1
pagina 3 di 21 13. “Vero che il SInor le ha riferito di aver prestato 15.000 euro a Pt_2
”; CP_2
14. “Vero che il SInor le ha riferito di essere un amico di lunga data del Pt_2
di essere stato uno dei suoi primi clienti?”; CP_2
15. “Vero che durante un incontro con il SInor , in data 1.9.2009, CP_3
l'Avvocato Colonna ha manifestato inequivocabilmente la volontà di rimborsare il
SInor dei bonifici in questione”; CP_1
16. “Vero che il SInor su indicazione dell'Avvocato Colonna, ha CP_3 autorizzato a comunicare al SInor il suo nominativo e il suo CP_6 CP_1 numero di telefono per definire la questione”.
Si indicano quali testi per i capitoli da 1 a 6 il SI. per i Testimone_1 capitoli da 7 a 16 i SInori e . Testimone_2 Testimone_3
Per il caso di ammissione dei capitoli ex adverso formulati, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati in atti.
In ogni caso:
8. condannare gli appellati alla rifusione a delle spese e dei Controparte_6 compensi professionali ex D.M. 55/14 del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese forfettarie (15%) ex art. 2 D.M.
55/14, IVA e CPA come per legge;
9. emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.
Per in proprio e nella sua qualità di erede di Controparte_1 Per_1
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi di cui in narrativa:
Nel merito in via principale:
- rigettarsi integralmente l'impugnazione proposta da e Controparte_6 conseguentemente confermarsi la sentenza n. 965/2022 del 31.05/01.06.2022 del Tribunale di Treviso ad eccezione dei punti e capi impugnati a seguito dell'appello incidentale proposto.
Nel merito in via incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 965/2022 del 31.05/01.06.2022 emessa dal
Tribunale di Treviso:
pagina 4 di 21 a) emendare in € 76.500,00 l'importo capitale di risarcimento del danno a cui sono stati condannati e , in persona del legale CP_2 Controparte_6 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, in favore di e SO
, fermi restando gli interessi così come liquidati;
Controparte_1
b) accogliere la domanda formulata dalle SInore e SO [...]
nel merito in via subordinata nella memoria ex art. 183, VI comma n. CP_1
1, c.p.c. dimessa in primo grado che qui di seguito integralmente si riporta: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c., condannare la società P_
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] CP_5 restituire alle SInore e la somma di €. SO Controparte_1
38.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, 1° co., c.c. dalla data di versamento alla data di notifica del presente atto di citazione, sussistendo la malafede dell'accipiens, oltre agli interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c. a partire dalla notifica del presente atto sino al versamento effettivo, attesa la natura di debito di valuta dell'oggetto dell'obbligazione restitutoria in parola;
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c., condannare il SInor CP_3
a restituire alle SInore e la somma di
[...] SO Controparte_1
€. 38.500,00, oltre interessi legali ex art. 1284, 1° co., c.c. dalla data di versamento alla data di notifica del presente atto di citazione, sussistendo la malafede dell'accipiens, oltre agli interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c. a partire dalla notifica del presente atto sino al versamento effettivo, attesa la natura di debito di valuta dell'oggetto dell'obbligazione restitutoria in parola.
c) conseguentemente, revocare la condanna alle spese di e SO
a favore del SInor e dichiarare quest'ultimo Controparte_1 CP_3 tenuto alla restituzione di ogni somma percetta a tale titolo, con condanna del
SInor alle spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_3
Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da con il Controparte_6 proprio atto di citazione di appello per le ragioni esposte nel presente atto e nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3,
c.p.c. depositata in primo grado nell'interesse delle SInore e , chiedendosi, per il caso di SO Controparte_1
pagina 5 di 21 loro ammissione, l'abilitazione a prova contraria con il testimone ivi indicato.
In ogni caso: compensi professionali di grado interamente rifusi.
Per NE VE
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta
Nei confronti dell'appellante principale Controparte_6
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiararsi l'inammissibilità, sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. che ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c., dell'appello principale proposto da per tutti i Controparte_6 motivi già meglio illustrati nella comparsa di costituzione e risposta del
21/11/2022 come pedissequamente riportati in comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione del 25/10/2023, e, conseguentemente, confermarsi integralmente la sentenza n. 965/2022 pubblicata il
01/06/2022, R.G. n. 6771/2018, Repertorio n. 1947/2022 del 01/06/2022,
Tribunale di Treviso, Giudice Dott. Alberto Barbazza;
NEL MERITO
Rigettarsi e respingersi, in ogni caso, l'appello principale proposto da CP_6
in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, attesa la
[...] responsabilità oggettiva e solidale della predetta per i fatti Controparte_6 illeciti compiuti dal suo intermediario per tutti i motivi già meglio illustrati nella comparsa di costituzione CP_2
e risposta del 21/11/2022 come pedissequamente riportati in comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione del 25/10/2023 e, conseguentemente, confermarsi integralmente la sentenza n. 965/2022 pubblicata il 01/06/2022, R.G. n. 6771/2018, Repertorio n. 1947/2022 del
01/06/2022, Tribunale di Treviso, Giudice Dott. Alberto Barbazza;
In ogni caso, spese e compensi professionali, sia di primo che di secondo grado, interamente rifusi.
Nei confronti dell'appellante incidentale Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE:
Accertata e dichiarata l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c. dell'appello principale proposto da dichiararsi inammissibile Controparte_6
pagina 6 di 21 altresì l'appello incidentale proposto nei confronti dell'appellato in CP_3 difetto dell'impugnazione principale da cui deriva l'impugnazione incidentale (ex art. 343 c.p.c.).
Spese e compensi professionali, sia di primo che di secondo grado, interamente rifusi.
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE:
Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto nei confronti dell'appellato sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. che ai sensi dell'art. 348 CP_3 bis c.p.c., per tutti i motivi già meglio illustrati nella comparsa di costituzione e risposta del 21/11/2022 come pedissequamente riportati in comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione del 25/10/2023, e, conseguentemente, confermarsi integralmente la sentenza n. 965/2022 pubblicata il 01/06/2022, R.G. n. 6771/2018, Repertorio n. 1947/2022 del
01/06/2022, Tribunale di Treviso, Giudice Dott. Alberto Barbazza.
NEL MERITO:
Rigettarsi e respingersi, in ogni caso, l'appello incidentale proposto nei confronti dell'appellato in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, CP_3 attesa la carenza di legittimazione attiva dell'appellante incidentale in relazione all'azione ex art. 2033 c.c. ed alle statuizioni ad essa collegate (debenza degli interessi) per tutti i motivi già meglio illustrati nella comparsa di costituzione e risposta del 21/11/2022 come pedissequamente riportati in comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione del 25/10/2023, e, conseguentemente, confermarsi integralmente la sentenza n. 965/2022 pubblicata il 01/06/2022, R.G. n. 6771/2018, Repertorio n.
1947/2022 del 01/06/2022, Tribunale di Treviso, Giudice Dott. Alberto Barbazza;
In ogni caso, spese e compensi professionali, sia di primo che di secondo grado, interamente rifusi.
L'appellato si oppone alle richieste istruttorie pedissequamente CP_3 riformulate da con il proprio atto di citazione d'appello, sia per i motivi CP_6 già esposti nella memoria ex art. 183 n. 3 in primo grado, sia perché la richiesta delle istanze istruttorie, di per sé del tutto irrilevanti ed inconferenti, è stata
pagina 7 di 21 effettuata senza neppure chiedere la revoca dell'ordinanza con la quale il Giudice di primo grado non le aveva ammesse, sia perché, infine, non è stato indicato alcun motivo per il quale le stesse, contrariamente al provvedimento di primo grado che non le ha ammesse, dovrebbero ora essere ammesse in appello
si limita, infatti, alla pedissequa riproposizione di quanto già richiesto CP_6 in primo grado e già disatteso dal Giudice del grado, con motivazione adeguata e corretta).
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 28.9.2018, e Controparte_1 SO chiedevano il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) patito dalle stesse iure proprio e iure hereditatis per le illecite condotte poste in essere da . CP_2
1.1 Le attrici, premesso che (padre di e marito di Persona_2 Controparte_1
era deceduto nel giugno 2011, esponevano che: SO
- i coniugi dal 2003 avevano sottoscritto l'acquisto di prodotti finanziari CP_1 con l'intermediazione di tramite Controparte_6 CP_2 promotore finanziario di;
CP_6
- nell'ambito di tale rapporto, su consiglio ed espressa richiesta del al fine CP_2 di rendere più agevoli le operazioni di investimento e disinvestimento, i CP_1 avevano aperto nel maggio 2009 il conto corrente on line n. 1205202/376 con
Invest banca S.p.a., intermediaria all'epoca operante con;
CP_6
- nel periodo intercorso tra il 21 maggio 2009 e il 16 giugno 2009 ingenti somme di denaro depositate su detto conto, a seguito di operazioni di disinvestimento fatte concludere dal venivano da quest'ultimo sottratte CP_2 senza autorizzazione, e all'insaputa dei titolari del conto, mediante nove bonifici eseguiti in favore di terzi soggetti sconosciuti ai , per un totale di CP_1 euro 81.500,00;
- i coniugi , appreso dei movimenti bancari solo a fine agosto del 2009, CP_1 quando l'istituto depositario del conto corrente (Invest AN S.p.a.) aveva inviato l'estratto conto cartaceo, avevano provveduto a chiedere l'emissione di nuove credenziali di accesso all'home banking alla AN e a contattare il pagina 8 di 21 con lettera del 21 novembre 2009, li aveva informati della Parte_3 liquidazione in corso del proprio patrimonio immobiliare, finalizzata a realizzare la liquidità necessaria a restituire le somme indebitamente sottratte;
- il 19.11.2009, il e la avevano inviato a CP_1 Per_1 CP_6 contestazione formale del danno patito in conseguenza della condotta perpetrata dal loro promotore finanziario. aveva dato CP_2 CP_6 riscontro a tale comunicazione, dichiarandosi disponibile a collaborare al fine di ricostruire le operazioni finanziarie compiute suo tramite, ma non altrettanto relativamente ai rapporti di conto corrente bancari intrattenuti con Invest
AN S.p.a.;
- successivamente, il su segnalazione della stessa , veniva CP_2 CP_6 radiato dall'albo unico dei promotori finanziari, e aveva patteggiato la pena per le attività illecite poste in essere ai danni della propria clientela (artt. 61 n. 7 e
11, 81 e 646 c.p.).
1.2 Pertanto, le attrici agivano, al fine di ottenere il rimborso di quanto illecitamente sottratto, oltre a interessi, nei confronti del ex artt. 2059 c.c. CP_2
e 185, II comma, c.p., nonché, ai sensi degli artt. 31 T.U.F. e 2049 c.c., nei confronti di , società alle cui dipendenze operava il e, ai sensi CP_6 CP_2 dell'art. 2043 c.c. o in subordine ex art. 2033 c.c., nei confronti di , _7
e (già , in qualità di soggetti CP_3 Controparte_4 CP_5 percettori dei bonifici illecitamente disposti dal CP_2
1.3 Si costituiva in giudizio , negando la propria responsabilità per CP_3 le condotte del e sostenendo di essere stato anch'egli vittima delle CP_2 operazioni fraudolente poste in essere dal predetto. In subordine, svolgeva domanda di manleva nei confronti del e di laddove fossero state CP_2 CP_6 accolte le pretese risarcitorie avanzate dalle attrici nei suoi confronti.
1.4 Anche si costituiva respingendo qualsiasi addebito di Controparte_6 responsabilità in quanto i codici di accesso all'home banking dei coniugi CP_1 non sarebbero stati sottratti, ma smarriti, con la conseguenza che il si era CP_2 venuto a trovare in situazione affatto diversa da un qualsiasi altro soggetto che avesse casualmente trovato le credenziali de quibus, così mancando totalmente pagina 9 di 21 l'occasionalità necessaria al fine di poter configurare la responsabilità della mandante per il fatto dell'intermediario.
1.5 Nel corso del processo interveniva un accordo transattivo tra le attrici e il convenuto e il Giudice dichiarava l'estinzione del procedimento nei _7 confronti del predetto e di , limitatamente alle domande comuni al CP_6 convenuto . _7
1.6 Dichiarata la contumacia di e di e istruita la CP_2 Controparte_4 causa attraverso l'assunzione di deposizioni testimoniali , Testimone_1 cognato della , e consulente finanziario e collaboratore di CP_1 Testimone_2
), il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 965/2022, accertata la CP_6 responsabilità di ex art. 2043 c.c. e di ex CP_2 Controparte_6 artt. 2059 c.c. e 31 TUF in relazione al danno patrimoniale subito dalle attrici, condannava e , in solido tra loro, al pagamento in favore CP_2 CP_6 di e della somma di euro 81.500,00, oltre SO Controparte_1 interessi moratori calcolati dal 15 maggio 2014 al saldo. Rigettava, invece, tutte le ulteriori domande.
1.7 In particolare, il Tribunale, dopo avere rilevato che agli atti non vi era una dichiarazione stragiudiziale del idonea a essere qualificata come una vera e CP_2 propria confessione circa le vicende intercorse con i , tuttavia, riteneva che CP_1 dalle produzioni documentali e dalle dichiarazioni dei testi assunti in corso di causa fosse emersa una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere provato che, effettivamente, il fosse l'autore del comportamento CP_2 illecito censurato dalle attrici.
Dovevano, invece, essere rigettate la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. e la domanda ex art. 2033 c.c., formulate nei confronti del e di CP_3 P_ non essendo possibile ritenere che detti convenuti avessero dolosamente o colposamente, con il fatto proprio, causato un danno diretto e immediato alle attrici, né vi era prova di una cooperazione e/o collusione degli stessi nell'attività posta in essere dal e non potendosi imputare i pagamenti effettuati in CP_2 favore dei soggetti terzi ai coniugi con conseguente carenza della loro CP_1 legittimazione attiva ai fini dell'esperimento dell'azione ex art 2033 c.c.
pagina 10 di 21 Non poteva, inoltre, essere accolta la domanda attorea di risarcimento dei danni non patrimoniali da reato, essendosi le attrici limitate ad allegare un “patema d'animo e sofferenze interiori subite” senza ulteriormente argomentare.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello formulando Controparte_6 le conclusioni di cui in epigrafe.
e nel costituirsi hanno chiesto il rigetto Controparte_8 Controparte_9 dell'appello e proposto appello incidentale.
Si è costituito anche , il quale ha chiesto il rigetto di entrambi gli CP_3 appelli e ha riproposto, in subordine, domanda di manleva nei confronti del CP_2
e di . CP_6
e non si sono costituiti in giudizio e sono stati CP_2 Controparte_4 dichiarati contumaci.
A seguito del decesso di il processo è stato interrotto e poi SO riassunto da Nel giudizio riassunto si è costituita Controparte_6 [...]
, anche nella sua qualità di erede di e CP_1 SO [...]
CP_3
All'udienza del 27 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art.190 c.p.c.
Motivi della decisione
3. Con l'appello principale lamenta: Controparte_6
1) l'insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza circa la prova dei fatti contestati a in quanto non sarebbe stato provato che CP_2 il promotore finanziario avesse indebitamente effettuato bonifici dal conto aperto dai coniugi presso Invest AN a favore di soggetti terzi beneficiari. La CP_1 documentazione richiamata dal Tribunale non proverebbe la pretesa appropriazione indebita delle somme da parte del e il preteso furto dei CP_2 codici di accesso al conto on line dei coniugi e, in ogni caso, non si CP_1 riferirebbe a e non vedrebbe il suo coinvolgimento. Irrilevanti CP_6 sarebbero le missive inviate dal a riconoscimento di propri presunti errori CP_2 nei confronti dei coniugi e del presunto generico credito dei coniugi CP_1
pagina 11 di 21 , al pari di tutta la documentazione dimessa da parte attrice in seno alla CP_1 seconda memoria istruttoria e la sentenza ex art. 444 c.p.p.;
2) l'insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza di primo Cont grado circa la presunta responsabilità della in quanto il Tribunale avrebbe valorizzato meri indizi, parziali e fuorvianti, senza considerare gli elementi richiesti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per il sorgere di una responsabilità indiretta dell'intermediario. Mancherebbe la prova dell'appropriazione delle somme da parte del promotore, mediante distrazione dalle programmate finalità di investimento, e il requisito del nesso di occasionalità necessaria atteso che la condotta tenuta dal era improntata, al più, ad autonome scelte, volte a CP_2 perseguire finalità e vantaggi personali, o al più dei soggetti beneficiari dei bonifici effettuati, e le conseguenze di tali autonome scelte non potrebbero essere Cont addebitate alla la quale non solo aveva vigilato sull'attività del promotore rientrante nella propria sfera di controllo, ma si era altresì adoperata per avvisare e fare personalmente visita ai coniugi non appena terminato il rapporto di CP_1
Cont collaborazione tra la e il promotore. Inoltre, il era un caro amico della CP_2 famiglia e la condotta dei danneggiati presenterebbe connotati di anomalia CP_1
(acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore) tali da escludere il requisito della "necessaria occasionalità". Le condotte contestate al nulla avrebbero a che vedere con l'attività di intermediazione svolta dal CP_2 promotore per conto di;
CP_6
3) l'insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado circa l'assenza di concorso colposo dei signori i quali CP_1 consapevolmente o quantomeno con grave colpa, si erano totalmente disinteressati dei codici del proprio home banking senza osservare le normali procedure prescritte per l'apertura delle buste contenti i codici di accesso al proprio conto corrente, senza preoccuparsi di mantenere i codici riservati e custodire con attenzione le password di accesso;
4) l'omessa pronuncia circa l'accertamento della responsabilità di Controparte_4
e di che si erano indebitamente appropriati delle somme oggetto CP_3 dei bonifici effettuati dal I predetti, pertanto, quali precettori senza titolo CP_2
pagina 12 di 21 delle somme impropriamente ricevute, dovrebbero essere condannati alla restituzione di dette somme e, in ogni caso, a tenere indenne per CP_6 ogni eventuale esborso;
5) l'omessa pronuncia della sentenza di primo grado circa la domanda di manleva nei confronti di eventualmente unico responsabile degli illeciti CP_2 lamentati dalle attrici;
6) l'erronea quantificazione della somma liquidata atteso che il Tribunale dalla somma di euro 81.500,00, richiesta in sede di citazione, avrebbe dovuto sottrarre la somma di euro 5.000,00 corrispondente al bonifico effettuato in favore di e oggetto di accordo tra le parti. _7
7) l'erroneo riconoscimento degli interessi moratori a fronte di un debito di valore, trattandosi di obbligazione risarcitoria.
3.1 Nella comparsa di costituzione le appellate e danno atto Per_1 CP_1 dell'errore compiuto dal Tribunale relativamente al mancato scorporo dei
5.000,00 euro dalle stesse ricevuti a seguito dell'accordo intervenuto con _7
, contestano la fondatezza dell'appello principale e propongono appello
[...] incidentale censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. avanzata nei confronti dei soggetti beneficiari dei bonifici e le ha condannate al pagamento delle spese di lite in favore di . CP_3
3.2 Quest'ultimo, nel costituirsi, afferma la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda ex art. 2033 c.c. e, nel caso di accoglimento dell'appello incidentale, ripropone la domanda di manleva nei confronti del di . CP_2 CP_6
3.3 Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dalle parti in causa costituite, ritiene il Collegio che l'appello principale sia parzialmente fondato e debba essere accolto nella misura di seguito specificata.
3.4 Infondati sono i primi tre motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Occorre rilevare che , nella comparsa di costituzione e risposta CP_6 depositata nel giudizio di primo grado, non aveva contestato i fatti come esposti pagina 13 di 21 dalle attrici nell'atto di citazione e si era soltanto limitata ad affermare che i codici di accesso all'home banking dei coniugi non sarebbero stati sottratti, ma CP_1 smarriti. Pertanto, sarebbe mancata l'occasionalità necessaria al fine di configurare la sua responsabilità per il fatto dell'intermediario in quanto il si CP_2 sarebbe venuto a trovare in situazione per niente diversa da un qualsiasi altro soggetto che avesse casualmente trovato le credenziali de quibus.
Che, in realtà, tali codici non fossero stati smarriti, bensì sottratti dal ai CP_2 coniugi , si evince con chiarezza dalla documentazione presente nel CP_1 fascicolo processuale, in particolare: 1) le lettere (documenti 8-9-10 fascicolo
) nelle quali il riconosce gli errori commessi durante la sua vita CP_1 CP_2 professionale, si impegna a liquidare il suo patrimonio e a metterlo a disposizione dei clienti danneggiati dai suoi errori professionali e quantifica il credito dei coniugi in euro 70.383,00; 2) i nove bonifici effettuati nel breve lasso di CP_1 tempo intercorso tra il 21 maggio e il 16 giugno 2009 (documenti 4-5-6 fascicolo
) in favore di soggetti che non avevano nessun legame con i ma CP_1 CP_1 soltanto con il Infatti, la società già è
CP_2 Controparte_4 CP_5 società di cui il è socio unico e unico amministratore;
era
CP_2 CP_3 conoscente del al quale aveva permesso di far transitare denaro e operare
CP_2 sul suo conto corrente;
ha riconosciuto la fondatezza della _7 domanda dei e ha raggiunto un accordo con i predetti con restituzione CP_1 della somma allo stesso bonificata (euro 5.000,00); 3) il comportamento tenuto dal in seno al procedimento di radiazione dall'albo dei promotori finanziari,
CP_2 durante il quale egli aveva rinunciato a qualsivoglia contestazione;
4) lo stesso contenuto della delibera della Consob di radiazione del dove, in relazione
CP_2 alle posizioni di e si dà atto che proprio sulla Persona_3 SO base delle segnalazioni e delle verifiche dell'Intermediario era emerso CP_6 che il aveva effettuato via internet, utilizzando i codici segreti di accesso al
CP_2 conto corrente intestato ai clienti presso Invest AN S.p.a., le nove operazioni oggetto di causa non autorizzate dai clienti stessi;
5) le sommarie informazioni rese da alla Guardia di NZ (doc. 15 fascicolo ) nelle CP_3 CP_1 quali il predetto riconosce di avere ricevuto sul suo conto corrente on-line acceso pagina 14 di 21 presso IW Bank quattro bonifici nel giugno 2009 dai coniugi , a lui CP_1 sconosciuti, per un importo complessivo di euro 38.500,00, e precisa di non avere mai gestito direttamente tale conto di cui il ossedeva le password. CP_2
La circostanza che il avesse indicato in euro 70.383,00 il credito dei coniugi CP_2
(doc. 10) appare priva di rilievo atteso che la somma indicata dalle attrici CP_1 nell'atto di citazione di primo grado non solo non è stata mai contestata da
, ma risulta documentalmente provata (nove bonifici di cui euro CP_6
38.500,00 nei confronti di;
euro 38.000,00 in favore di CP_3
già ed euro 5.000,00 in favore di , Controparte_4 CP_5 _7 per un totale di euro 81.500,00).
3.5 Sussiste la responsabilità anche di per le condotte Controparte_6 tenute dal suo promotore finanziario: in tema di responsabilità indiretta di una società per i danni arrecati a terzi dai preposti nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l'accertamento di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni a lui affidate comporta l'insorgenza di una responsabilità anche diretta a carico della società (Cass. n.
18928/2017; Cass. n. 20787/2018).
In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dal promotore allorquando ricorra un nesso di occasionalità necessaria tra quest'ultimo e l'esecuzione delle incombenze affidate al preposto, per la cui ricorrenza non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze, essendo sufficiente che, in virtù di tale esercizio, il terzo sia esposto all'ingerenza dannosa del preposto e ciò anche nel caso in cui quest'ultimo abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate o sostituendo alle finalità perseguite dal preponente obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso.
Trattasi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva extracontrattuale diretta a tutelare chi abbia rapporti con un soggetto che, in virtù del suo inserimento in una struttura, come, nella fattispecie, una società di intermediazione finanziaria, crea per ciò solo un particolare affidamento nel cliente, affiancando alla pagina 15 di 21 responsabilità diretta dell'operatore disonesto quella della società che se ne è servita mettendolo nella condizione di provocare il danno.
Infondata è la tesi sostenuta da secondo cui il nesso di occasionalità CP_6 necessaria tra il danno arrecato ai clienti e le incombenze espletate sarebbe venuto meno sia in considerazione del fatto che la condotta illecita posta in essere dal di trasferimento delle somme di denaro dal conto corrente bancario dei CP_2 coniugi , integrando una autonoma attività autonoma, sarebbe totalmente CP_1 estranea all'incarico del promotore, sia in considerazione del comportamento dei danneggiati, che avrebbero reso noti al i codici di accesso, permettendogli CP_2 in tal modo di appropriarsi del denaro e trasferirlo a terzi.
Nella fattispecie le somme di cui il si era appropriato si trovavano
CP_2 depositate nel conto corrente on-line aperto dai coniugi su consiglio e CP_1 richiesta del (al fine di rendere più rapide le operazioni di investimento e
CP_2 disinvestimento) e l'illecito è stato commesso dal nell'esercizio delle
CP_2 incombenze lavorative a cui lo stesso era adibito. Sono, infatti, circostanze pacifiche e provate in corso di causa che il rivestisse la qualifica di
CP_2 promotore finanziario per conto di , incaricato dai coniugi CP_6 CP_1 dell'acquisto nel loro interesse di prodotti finanziari nell'ambito di un rapporto risalente all'anno 2003. Ciò ha reso possibile e agevolato l'accesso ai dati sensibili relativi al conto corrente on line aperto su suggerimento dello stesso.
In sostanza, il nell'esercizio delle incombenze svolte per l'Intermediario, ha CP_2 fatto aprire ai clienti il conto corrente presso Invest AN S.p.a., AN che faceva parte dei partners di per i servizi di raccolta ordini e CP_6 collocamento, e ha poi sottratto la provvista di denaro creata attraverso operazioni di disinvestimento, trasferendola illecitamente su altri conti di cui lo stesso poteva usufruire.
La circostanza che tali illecite operazioni venissero svolte attraverso la gestione delle liquidità dei clienti, secondo il rapporto posto in essere con , CP_6 evidenzia l'abuso da parte del promotore della posizione dallo stesso ricoperta in base al rapporto di preposizione con la società intermediaria, ma non muta la pagina 16 di 21 natura concreta dell'attività svolta dal che integra pur sempre un'attività di CP_2 intermediazione finanziaria.
L'art. 31 TUF esclude che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze e il danno, ancorché esso costituisca abuso della posizione assunta nei rapporti con il preponente, persino nell'ipotesi in cui il detto comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità.
Il predetto nesso può essere escluso soltanto dal contegno del danneggiato quando la sua condotta sia caratterizzata da anomalie tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
Mancano nella fattispecie elementi anche presuntivi sintomatici di un contegno significativamente anomalo dei clienti ed anzi appare presumibile che gli stessi non fossero consapevoli della possibilità che il promotore potesse operare sul loro conto corrente. Sul punto, come osservato dal Tribunale, occorre tenere presente le qualità soggettive dei coniugi , che all'epoca dei fatti avevano CP_1 rispettivamente 82 e 77 anni e quasi nessuna confidenza con il know-how tecnologico necessario al fine di poter operare in home banking, nonché la circostanza che il conto era stato aperto al fine di farvi transitare i riscatti di altri investimenti e in assenza di un formale mandato al a operare sul conto CP_2 corrente.
Non risulta inoltre provato, né è stato tempestivamente allegato dall'appellante principale, che i clienti avessero incautamente affidato al i codici di CP_1 CP_2 accesso per operare sul conto corrente per operarvi mediante l'accesso al sistema home banking.
Peraltro, in analoga fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della
Corte territoriale che aveva escluso che l'eventuale spontanea consegna dei codici al promotore concretasse una cooperazione colposa con l'illecito da lui posto in essere o integrasse i connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria (Cass. n. 28952/2024).
pagina 17 di 21 3.6 Fondati sono, invece, gli ulteriori motivi dell'appello principale, in particolare il quarto motivo che può essere esaminato congiuntamente con il primo motivo di appello incidentale proposto dalle appellate e in relazione CP_1 Per_1 all'obbligo di restituzione, ex art. 2033 c.c., degli importi percepiti da
[...]
e CP_3 Controparte_4
Secondo il Tribunale non sussisterebbe la legittimazione attiva delle attrici in quanto solo il mandatario avrebbe potuto esercitare l'azione di ripetizione.
Orbene, la tesi non convince in quanto, anche in termini di mandato, legittimato a domandare la restituzione di un pagamento che si assume indebito, effettuato per il tramite di un mandatario, è il mandante in nome e per conto del quale è stato effettuato il pagamento, e non il mandatario che lo ha eseguito. Conforta in tale senso la giurisprudenza citata da parte appellata (Cass. 8101/2020). CP_1
Comunque, nessun mandato era stato conferito dai danneggiati al di CP_2 operare sul loro conto corrente Invest AN, con la conseguenza che titolare del diritto di ripetizione è l'adempiente, cioè colui al quale è imputato il pagamento, nel caso di specie i coniugi . CP_1
Sussisteva e sussiste, pertanto, la legittimazione attiva delle attrici in primo grado a formulare la domanda di ripetizione dell'indebito nei confronti delle suddette parti convenute.
Tale domanda è fondata atteso che dalla documentazione in atti risulta, infatti, provato che i bonifici sono stati effettuati dal conto corrente dei in favore CP_1 dei predetti appellati, soggetti totalmente estranei ai danneggiati e senza che sia emerso alcun elemento che possa giustificare tale spostamento patrimoniale.
Come già evidenziato era società in cui l'unico socio e amministratore P_ era e lo stesso ha dichiarato di non conoscere i coniugi CP_2 CP_3
e che sul suo conto poteva operare il CP_1 CP_2
Le difese del sul punto, non colgono nel segno: l'allegazione che le CP_3 somme bonificate sul suo conto corrente, sul quale avrebbe operato il solo CP_2 siano state, poi, prelevate dallo stesso e non siano rimaste nella sua CP_2 disponibilità, non è stata in alcun modo provata dall'appellato. Infatti, a fronte dell'ordine di esibizione a IW Bank S.p.A., disposto dal Tribunale, dell'estratto del pagina 18 di 21 conto corrente online n. 110432795, intestato al (periodo dall'apertura CP_3 al 31 dicembre 2010) Ubi AN, per mandato di IW Bank S.p.a., ha risposto rilevando che la richiesta di acquisizione della documentazione bancaria non poteva essere evasa riguardando un periodo ultradecennale.
A ciò consegue anche il rigetto della domanda di manleva formulata da
[...] nei confronti sia del sia di non avendo il CP_3 CP_2 CP_6 provato la sussistenza di una condotta illecita posta in essere in suo CP_3 danno dal CP_2
Pertanto, e devono essere condannati, ex art. CP_3 Controparte_4
2033 c.c., a restituire a rispettivamente la somma complessiva Controparte_1 di euro 38.500,00 e di euro 38.000,00, oltre interessi da ogni singolo bonifico al saldo effettivo.
3.7 Merita di essere accolto anche il quinto motivo di appello principale avendo il
Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva formulata da nei confronti di , domanda fondata atteso che i fatti CP_6 CP_2 dannosi dedotti in lite si palesano eziologicamente connessi alle condotte dolose e penalmente rilevanti ascrivibili al Ciò comporta che, nei rapporti interni, le CP_2 conseguenze di tali condotte debbano gravare interamente sul relativo autore e deve essere condannato a manlevare e tenere indenne CP_2 CP_6 per tutto quanto quest'ultima si trova a dovere corrispondere a
[...] [...]
in forza della presente sentenza. CP_1
3.8 Parimenti fondato è il sesto motivo stante l'errore di calcolo compiuto dal
Tribunale che nel condannare il e la società al pagamento della CP_2 CP_6 somma di euro 81.500,00, pari alla domanda originaria formulata nell'atto di citazione, non ha tenuto conto che nel corso del giudizio le attrici avevano ottenuto da la restituzione della somma di euro 5.000,00. Infatti, _7 le attrici, nel precisare le conclusioni, avevano chiesto che e il CP_6 CP_2 venissero condannati, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in euro 76.500,00, oltre rivalutazione e interessi.
3.9 Errato è anche il riconoscimento degli interessi moratori (settimo motivo di appello principale) sulla somma riconosciuta in favore delle attrici, trattandosi di pagina 19 di 21 obbligazione risarcitoria, quindi di un debito di valore e non di valuta, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale.
La somma di euro 76.500,00 rivalutata alla data della presente decisione è pari a euro 100.674,00.
Spettano, inoltre, gli interessi al tasso legale da calcolare sulla somma di euro
76.500,00 da giugno 2009 e rivalutata di anno in anno in base agli indici ISTAT fino al saldo.
Quanto alle istanze istruttorie formulate dall'appellante principale ritiene il
Collegio che le stesse siano inammissibili in quanto i capitoli non ammessi dal
Tribunale, per come formulati, attengono a circostanze irrilevanti ai fini della decisione o documentali.
Alla luce della parziale riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi come in dispositivo:
a carico di e in favore di (scaglione CP_2 CP_6 Controparte_1 euro 52.001,00 - euro 260.000,00; secondo parametri medi, senza fase istruttoria per il presente grado);
a carico di e in favore di CP_3 Controparte_4 Controparte_1
(scaglione euro 26.001,00 - euro 52.000,00; secondo parametri medi, senza fase istruttoria per il presente grado);
a carico di in favore di (scaglione euro 52.001,00 - euro CP_2 CP_6
260.000,00; secondo parametri medi, senza fase istruttoria per il presente grado).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 965/2022 emessa dal Tribunale di Treviso, in parziale riforma di detta sentenza, in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, così pronuncia:
pagina 20 di 21 1. condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_6 pagamento in favore di della somma di euro 100.674,00 con Controparte_1 interessi come in parte motiva;
2. condanna a tenere indenne di quanto la CP_2 Controparte_6 predetta viene condannata a pagare a in conseguenza della Controparte_1 presente pronuncia;
3. condanna a restituire a la somma di euro CP_3 Controparte_1
38.500,00, quale quota parte del maggior importo di cui sub 1., oltre interessi legali dai singoli bonifici al saldo effettivo;
4. condanna e a restituire a la somma di euro Controparte_4 Controparte_1
38.00,00, quale quota parte del maggior importo di cui sub 1., oltre interessi legali dai singoli bonifici al saldo effettivo;
5. condanna e in solido tra loro, a CP_2 Controparte_6 corrispondere a le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_1 liquidate quanto al primo grado in euro 14.103,00 e, quanto al presente grado, in euro 9.991,00, il tutto con rimborso forfettario delle spese generali (15%),
IVA e CPA;
6. condanna a corrispondere a le spese di CP_2 Controparte_6 lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro
14.103,00, e quanto al presente grado in euro 9.991,00, il tutto con rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA;
7. condanna e a corrispondere a CP_3 Controparte_4 [...]
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al CP_1 primo grado in euro 7.616,00, e quanto al presente grado in euro 6.946,00, il tutto con rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA.
Venezia, camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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