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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/05/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2238/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2238/2023 promossa da:
, , assistito e difeso dall'avv. PREVIDI Parte_1 C.F._1
ALBERTO;
RICORRENTE
contro
, , assistita e difesa dall'avv. DEBIASI CP_1 C.F._2
GIUSEPPINA;
RESISTENTE
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Porto Mantovano in data 03.06.1978 tra i sig.ri Parte_1
e trascritto agli atti del medesimo Comune al n.18 Parte II Serie A anno CP_1 1978, e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni e incombenze;
2) Non disporre in favore della resistente nessun assegno divorzile in ragione delle mutate condizioni economiche del Sig. e delle mutate interpretazioni Parte_1 giurisprudenziali in riferimento al tenore di vita in costanza di matrimonio.
Con vittoria di spese e onorari.”
Per parte resistente: “Nel merito:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in Porto Mantovano il 3.6.1978, con ogni consequenziale provvedimento.
2) Dirsi obbligato a versare alla Sig.ra a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile, entro il giorno 10 di ogni mese di riferimento, la somma di €. 400,00 o quella diversa somma anche maggiore che risulterà di giustizia, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT.
3) Spese anche generali e competenze di causa rifuse.
4) Visto il comportamento processuale tenuto da in patente violazione Parte_1 dell'art. 473 bis 18 c.p.c. si chiede che il Tribunale Voglia applicare a suo carico le valutazioni e decisioni richiamate dalla norma in questione, ai sensi degli artt. 116 secondo comma, 92 e 96 c.p.c., con liquidazione del danno in favore di CP_1 secondo equità, nonché pagamento in favore della cassa delle ammende nella misura ritenuta di giustizia.
In via istruttoria:
Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che il Sig. svolge attività di direttore lavori nel cantiere sito in San Giorgio Pt_1
Bigarello Via Maestri del Lavoro. Teste legale rappresentante della ditta affidataria/esecutrice Bottoli Costruzioni S.r.l.-
2) Vero che il Sig. ha partecipato ad una vacanza alle isole Eolie nel mese di Pt_1 settembre 2023.
Teste: Sig.ra di Roncoferraro.” Testimone_1
pagina 2 di 13 Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente allegando: che dal matrimonio sono nati i figli il 15.05.1980 e il 25.08.1992, ora maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
che i coniugi vivono separati dalla comparizione avanti al
Presidente del Tribunale di Mantova, nel corso del procedimento di separazione giudiziale, consensualizzato, conclusosi con decreto di omologazione n. 4384/2022 del Tribunale di
Mantova del 28.10.2022; che la convivenza non è mai più ripresa e non può più essere ricostituita tra i coniugi comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il ricorrente non ha formulato ulteriori domande accessorie.
2. Parte resistente si è costituita, aderendo alla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo una differente regolamentazione dei rapporti economici e in particolare chiedendo che il ricorrente sia obbligato al versamento di un assegno divorzile di Euro 400,00 mensili.
3. Sentite le parti, sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., con cui sono state confermate le statuizioni assunte in sede di separazione, che prevedevano un assegno a favore della resistente di Euro 200,00 mensili da parte del marito.
4. All'esito dell'istruttoria, svolta mediante acquisizione documentale e delega d'indagine alla Guardia di Finanza circa le condizioni economiche del ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni come rassegnate in atti.
***
5. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti
6. Sulla scorta delle concordi allegazioni delle parti, nonché di ciò che emerge dalla documentazione prodotta (atti del procedimento di separazione giudiziale e certificati di residenza delle parti) deve ritenersi senz'altro provato che i coniugi vivono separati sin dalla data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con decreto di omologa, senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione, anche temporanea.
Nella fattispecie ricorrono pertanto i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertata l'impossibilità irreversibile della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale, impossibilità riscontrata dalla ininterrotta separazione dei coniugi, protrattasi per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla normativa citata quale condizione di procedibilità della domanda.
pagina 3 di 13
7. Sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata dalla resistente
8. Stante la maggiore età e l'indipendenza economica dei figli nati dal matrimonio, unica ulteriore questione controversia consiste nel riconoscimento a favore della moglie di un assegno divorzile.
9. In merito, è bene soffermarsi sui principi a cui la Cassazione a Sezioni Unite nel 2018 è pervenuta, offrendo con la sentenza n. 18287 dell'11.7.2018 una rilettura fedele del dato normativo, che si pone sostanzialmente come una “terza via” rispetto al diritto vivente formatosi a partire dalle prime pronunce del 1990, così come anche rispetto ai noti arresti del 2017.
Superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 hanno, infatti, rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori forniti dall'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al ménage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque, l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, anche in rapporto alla durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora risulti da imputare al coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
È sulla base delle argomentazioni qui sinteticamente richiamate, ritenute coerenti anche con il quadro normativo europeo ed extraeuropeo, che le Sezioni Unite del 2018 sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente, per cui: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente
pagina 4 di 13 alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Tali principi sono stati successivamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. n. 21926/2019 e Cass. 4215/2021), che ha ribadito che l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, sicchè il giudice: a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri pari ordinati di cui all'art. 5, 6° comma, prima parte, tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni Unite del 2018, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio;
b) procede pertanto ad una complessiva ponderazione «dell'intera storia familiare», in relazione al contesto specifico.
In particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex coniuge richiedente - anche sotto il profilo della prognosi futura - un livello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e\o personale dell'altro coniuge, il Giudice è chiamato ad accertare previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due, nonché a verificare se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato.
10. Ciò posto, ricostruendo in primo luogo le condizioni economico-reddituali delle parti, si osserva quanto segue.
11. Parte ricorrente, in sede di ricorso, ha allegato come le proprie condizioni economiche siano mutate in peggio dal tempo della separazione, essendo ora egli pensionato e per il resto nullatenente, essendo intestatario di un solo autoveicolo (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo).
Tali dichiarazioni sono state parzialmente sconfessate alla prima udienza di comparizione personale delle parti (cfr. verbale 23.01.2024), nel corso della quale il ricorrente stesso ha dichiarato di percepire, oltre alla pensione, redditi da lavoro autonomo (meglio indicati nel prosieguo) e ha precisato che le proprie entrate reddituali non sono diminuite dal tempo della separazione, pur essendo aumentate le proprie spese.
Egli ha spontaneamente prodotto documentazione economico-reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
UNICO 2023 (redditi 2022): reddito imponibile di complessivi Euro 5.997,00 annui;
UNICO 2022 (redditi 2021): reddito imponibile di Euro 23.378,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa 1.588,00 Euro;
pagina 5 di 13 UNICO 2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 17.961,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa 1.281,00 Euro;
UNICO 2020 (redditi 2019): reddito imponibile di Euro 12.699,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa 928,00 Euro.
Egli ha altresì prodotto:
• un estratto conto BPM relativo al solo periodo da marzo 2023 a giugno 2023, da cui risulta un saldo a debito di 38,00 Euro circa, pur risultando un saldo iniziale di 6.878,00
Euro circa al 31.03.2024 e pur rilevandosi dai movimenti in entrata ingenti bonifici ricevuti da parte di soggetti terzi, verosimilmente a saldo di alcune fatture per l'opera professionale versata dal ricorrente, per complessivi 26.649,00 nel trimestre, oltre a un versamento di
2.100,00 Euro in contanti;
• una lista movimenti relativa a un ulteriore conto corrente , relativa al periodo da CP_2 aprile 2023 a luglio 2023, con saldo al 19.07.2023 di Euro 253,00 circa, da cui emergono entrate per pensioni INPS di circa 1.528,00 Euro mensili.
Il ricorrente ha inoltre prodotto un contratto di locazione a uso abitativo, stipulato in data
1.11.2022 con la società LUBIAM IMMOBILIARE S.R.L., relativo a un immobile sito in Mantova, viale Sabotino n. 4, con canone di 600,00 Euro mensili, pur avendo egli residenza anagrafica in Porto Mantovano, via Garda n. 11 (dove risulta domiciliato il fratello del ricorrente) e pur essendo egli titolare di un contratto di comodato d'uso gratuito - secondo quanto dallo stesso ricorrente allegato - relativo al medesimo immobile.
Sul punto, in sede di prima udienza di comparizione, il ricorrente ha dichiarato di aver dovuto locare l'appartamento di Mantova poiché l'appartamento di Porto Mantovano, presso il quale ha mantenuto, per mera comodità, formale residenza, già di proprietà del padre, pur essendo nella propria disponibilità in forza di contratto di comodato d'uso gratuito, sarebbe vetusto, da ristrutturare e non abitabile a causa degli impianti non a norma, sebbene egli stesso abbia confermato che sia abitato attualmente dal fratello (cfr. verbale udienza 23.01.2024).
Dalla già citata documentazione bancaria in atti, peraltro, risulta che egli abbia versato a terzi, quantomeno nei mesi di maggio e giugno 2023, un importo mensile di Euro 400,00 a titolo di canone di locazione per un ulteriore appartamento, avendo giustificato tale circostanza allegando che si trattò di mera ospitalità temporanea, resasi necessaria per alcuni mesi per non meglio specificate ragioni.
12. In merito alle condizioni economico-patrimoniali del ricorrente, parte resistente ha allegato fin dalla propria comparsa di costituzione che egli, contrariamente a quanto dichiarato, oltre a percepire pensione INPS, sia titolare della ditta CO.M.E.S. di LD
EO. MI (cfr. doc. 1 fascicolo resistente) che si occupa di costruzioni e ristrutturazioni edilizie, che gestisce un capannone in affitto ed è proprietaria di beni pagina 6 di 13 strumentali di vario genere, iscritta sin dal 1996 alla CCIAA di Mantova e tutt'ora attiva, sebbene denunci, quantomeno dalle ultime dichiarazioni reddituali, una perdita d'esercizio.
Ha allegato altresì che il ricorrente svolge tutt'ora l'attività professionale di direttore dei lavori presso alcuni cantieri della zona (cfr. doc. 2 fascicolo resistente).
Il ricorrente, sentito dalla Giudice relatrice in merito, ha confermato che la ditta CO.M.E.S. risulta ancora iscritta e attiva (cfr. verbale udienza 23.01.2024) e di lavorare facendo alcune consulenze come artigiano, lavorando però in modo discontinuo e fatturando circa
70.000,00 Euro lordi annui, oltre a percepire pensione di circa 1.600,00 Euro mensili.
La resistente ha infine allegato come, dopo la separazione, controparte abbia incassato dal figlio la somma di Euro 102.500,00 tramite assegni bancari (cfr. docc. 3 e 4 Per_2 fascicolo resistente).
Il ricorrente non ha negato tale circostanza, affermando, pur senza documentarlo, di aver provveduto con la predetta domma a pagare alcuni debiti preesistenti, non meglio indicati per natura e consistenza.
13. A fronte dell'ordine della Giudice Istruttrice di produrre la documentazione economico- reddituale completa, come peraltro espressamente previsto dalla, il ricorrente si è limitato a produrre (cfr. docc. allegata alle note del 6.06.2024) una autocertificazione datata
5.06.2024, con cui il ricorrente ha dichiarato in modo generico di svolgere l'attività di libero professionista e di non essere titolare di ulteriori risparmi, valori mobiliari, etc., senza che sia stata prodotta né la documentazione reddituale aggiornata (relativa quantomeno ai redditi del 2023), né la documentazione bancaria richiesta.
Considerata dunque la grave lacunosità della documentazione versata in atti dal ricorrente,
è stata disposta una approfondita indagine da parte della Polizia Tributaria in ordine alla situazione patrimoniale, fiscale e reddituale del ricorrente.
Il 24.10.2024 è pervenuto l'esito dell'indagine della Guardia di Finanza, da cui è emerso, tra l'altro, che:
- il ricorrente risulta esposto verso la società in virtù di pregressi rapporti CP_3 con Banca MPS, segnalati a sofferenza nel febbraio 2018, per complessivi 129.038,00 Euro circa;
- il ricorrente non risulta proprietario di immobili, ma di tre veicoli e due rimorchi (indicati nel dettaglio a pag. 82 della relazione in atti);
- egli risulta aver percepito nell'anno d'imposta 2022 un reddito complessivo INPS di 23.969,00 Euro circa e nell'anno d'imposta 2023 un reddito complessivo INPS di 25.752,00 Euro circa (cfr. pag. 83 relazione in atti);
- il ricorrente, oltre a essere titolare firmatario della ditta CO.M.E.S. di dal Parte_2
1991, è anche, dal dicembre 2000, amministratore unico della società LARICE
pagina 7 di 13 IMMOBILIARE S.R.L., nonché intestatario di un contratto con AL ID, di cui è rappresentante legale, a cui ha conferito la gestione dell'amministrazione fiduciaria delle attività mobiliari (pag. 86 relazione citata);
- vi sono stati ingentissimi flussi di denaro da parte del ricorrente verso la nuova compagna,
tra il 2022 e il maggio 2024 per circa 100.000,00 Euro complessivi (cfr. Persona_3 pagg. 14 ss relazione in atti), effettuati tramite bonifici bancari sia per importi regolari di poche centinaia di Euro mensili, sia per importi più consistenti disposti con frequenza variabile (ad esempio, tra i molti, complessivi 35.000,00 Euro circa solo tra l'aprile e il novembre 2022, cfr. pagg 61 ss relazione in atti);
- in data 11.11.2022 il ricorrente ha incassato 100.000,00 Euro, prelevandoli immediatamente con assegno circolare (cfr. pag. 255 relazione in atti);
- il ricorrente ha aperto 23.12.2022 con la nuova compagna un conto cointestato CREDEM versandovi circa 60.000,00 Euro (cfr. pagg. 167 ss relazione in atti);
- lo stesso ha modificato l'intestazione di alcune polizze assicurative nel corso del presente giudizio, in particolare in data 8.02.2024, precedentemente allo stesso intestate e, da tale data, intestate alla nuova compagna, per un controvalore di circa 98.000,00 Euro (cfr. pagg.
448 ss relazione in atti), poi successivamente riscattate;
- il ricorrente risulta intestatario tutt'ora di una polizza Fideuram con controvalore di
35.384,00 Euro circa (pagg. 428 ss relazione in atti).
Sebbene il ricorrente abbia successivamente prodotto, previa autorizzazione, due estratti di ruolo dell'Agenzia delle Entrate del 2.08.2024 da cui emergono rilevantissime esposizioni debitorie, per diverse centinaia di migliaia di euro, è evidente come egli abbia tenuto una condotta processuale fortemente reticente, se non fraudolenta, avendo omesso di adempiere all'ordine di esibizione della Giudice Istruttrice e di comunicare informazioni complete circa le proprie disponibilità economiche e anzi avendo operato attivamente, subito dopo la separazione e ancora nel corso del presente giudizio, per celare la propria reale situazione economica, trasferendo gran parte delle proprie sostanze alla compagna.
Peraltro, deve osservarsi come il ricorrente non abbia in alcun modo, dopo il deposito della relazione della Guardia di Finanza, fornito idonee giustificazioni in merito alle circostanze dalla stessa emerse, contestando in modo del tutto generico le osservazioni operate dalla resistente in merito a quanto emerso dalle indagini tributarie.
Tale condotta processuale, ai sensi degli artt. 473 bis.18 e 116 c.p.c., è valutabile dal
Tribunale quale argomento di prova e lascia desumere che il ricorrente disponga in realtà di entrate e disponibilità economiche, non dichiarate o detenute e gestite solo formalmente da terzi, assolutamente superiori a quelle risultanti dalle dichiarazioni in atti.
14. Venendo alla resistente, la stessa ha allegato di aver lavorato dal 1978 al 2000 come commessa, titolare di negozio di cartoleria e poi di un'edicola insieme la sorella, per poi essersi occupata dal 2000 in poi esclusivamente della casa e della famiglia. pagina 8 di 13 La resistente ha allegato di aver nuovamente trovato, solo nel 2022, un'attività lavorativa come colf per due ore al giorno, con redditi mensili di circa 400,00 Euro, comprensivi di tredicesima e TFR, non essendo titolare di ulteriori fonti di reddito.
La resistente ha allegato che l'età, le condizioni di salute e la mancanza di titoli professionali specifici hanno reso impossibile un miglioramento delle condizioni lavorative e reddituali.
La circostanza che la resistente abbia lavorato fino al 2000 per poi occuparsi della casa e della famiglia, in particolare di alcuni parenti anziani, è stata confermata dallo stesso ricorrente nel corso della prima udienza di comparizione (cfr. verbale udienza 23.01.2024).
Da ultimo, è emerso come la stessa abbia cessato l'attività lavorativa e, a decorrere dal mese di ottobre 2024, percepisca una pensione di circa 880,00 Euro mensili.
La resistente ha prodotto documentazione economico-reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
CU 2023 (redditi 2022): reddito complessivo da lavoro a tempo determinato e indeterminato di Euro 3.516,00 per 128 giorni di lavoro nell'anno, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo alla somma tra i redditi da lavoro le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per quattro mensilità) di circa Euro 831,00.
Ha inoltre prodotto buste paga (doc. 6 fascicolo resistente) relative alle mensilità da gennaio 2023 a maggio 2023 e di novembre 2023 da cui emergono redditi medi di circa 400,00 Euro mensili, oltre a ulteriori buste paga relative al periodo da gennaio 2024 a maggio 2024, che pure indicano redditi medi di circa 400,00 Euro mensili.
A fronte di ordine della Giudice Istruttrice, ha da ultimo dichiarato di essere titolare di una quota della società immobiliare Alba s.r.l. con sede a Buttapietra (VR), dal valore nominale di Euro 5.000,00, che non produce reddito, senza nulla documentare in merito.
La resistente ha inoltre allegato di essere proprietaria di un'auto Peugeot usata del 2017
(doc. 7 fascicolo convenuta).
La stessa ha infine prodotto estratto di conto corrente BPM relativo all'intero periodo da marzo 2021 a luglio 2023, con saldo, al 30.09.2023, di 1.666,00 Euro circa, da cui emerge come la parte abbia ricevuto, oltre ai versamenti a titolo di retribuzione la cui entità è sostanzialmente conforme a quanto dichiarato:
• nel maggio 2021 la somma di Euro 8.610,00 circa con causale “chiusura successione
”; Persona_4
• nel novembre 2021 un assegno circolare da 15.000,00 Euro, a cui è seguita, nei mesi successivi, la sottoscrizione di strumenti finanziari per 5.000,00 Euro (il 2.12.2021) e l'emissione di assegni circolari per 8.000,00 Euro (il 16.12.2021);
pagina 9 di 13 • nell'agosto 2022 assegni circolari per complessivi 13.000,00 Euro, di cui 10.000,00 girati, il giorno stesso dell'accredito (il 3.08.2022), al figlio . CP_4
La riesistente risulta infine titolare di carta PostePay si cui viene accreditato l'assegno di mantenimento corrisposto dal marito (cfr. doc. 9 fascicolo resistente).
La resistente risulta non avere spese abitative fisse, vivendo presso uno dei figli e contribuendo esclusivamente alle spese domestiche.
15. In merito alla situazione economica della resistente, il ricorrente ha allegato, fin dalla prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., che controparte svolgerebbe attività di colf non dichiarata.
Non ha tuttavia fornito alcuna idonea prova a fronte di tale allegazione, nonostante la ferma contestazione della resistente.
Egli ha infatti formulato istanze di prova orale, peraltro non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, dunque implicitamente rinunciate, circa il fatto che la controparte “svolga attività saltuaria e occasionale di colf”, del tutto inidonee a provare che ella percepisca redditi in nero ulteriori e sensibilmente superiori rispetto a quelli dichiarati.
Ha inoltre prodotto, a sostegno della propria tesi, ben oltre le preclusioni istruttorie previsti dalla legge e solo nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, una relazione investigativa tesa, asseritamente, a provare che la moglie lavorerebbe in nero.
Al di là della dubbia idoneità della stessa a provare le circostanze allegate, la documentazione appare tardiva e dunque inammissibile.
16. Il ricorrente ha allegato altresì che la moglie avrebbe beneficiato di entrate dell'eredità del padre e della zia, senza neppure specificare l'entità dei relativi introiti, oltre che che di
66.000,00 Euro come ricavato della vendita della casa familiare nel corso di una procedura di esecuzione immobiliare.
La resistente ha precisato, in merito, come la somma predetta fosse il residuo rimasto alla famiglia a seguito di una esecuzione immobiliare esperita sulla casa familiare, a causa del fallimento della precedente attività economica del ricorrente, e ha allegato, pur senza documentarlo, che la somma, ricevuta prima della separazione del 2022, sia stata spesa nell'interesse dell'intero nucleo familiare e, in buona parte, nell'interesse personale di controparte, che con essa avrebbe acquistato una vettura e un furgone.
Lo stesso ricorrente, sentito dalla Giudice Istruttrice, ha dichiarato, in merito alla casa coniugale che la stessa: “è andata all'asta nel 2017, sono riuscito a riacquistarla tramite nostro figlio , con un finanziamento intestato a lui. Dall'asta sono tornati indietro Per_2 alcuni soldi, 66.000,00 Euro. Sono stati erogati con assegno circolare intestato a mia moglie, che non era esecutata. Una parte sono andati a ripianare un prestito che avevamo contratto con mio suocero di 20.000,00, con gli altri abbiamo acquistato due macchine, pagina 10 di 13 una per me e una per mia moglie. Sono rimasti circa 30.000,00 che penso si sia tenuti mia moglie, non so cosa ci abbia fatto.” (cfr. verbale udienza 32.01.2024).
La resistente ha precisato, durante il proprio ascolto, di aver ceduto di questi 30.000 Euro,
10.000,00 Euro al figlio per contribuire al pagamento del finanziamento contratto Per_2 per il riacquisto della casa familiare all'asta (circostanza, peraltro, che trova conferma dalle movimentazioni del conto corrente intestato alla resistente, sopra esaminate) e di aver usato i restanti 20.000,00 Euro nei periodi in cui non riceveva alcun mantenimento dal marito e non lavorava, nel corso del 2021, avendo conservato solo 8.000,00 Euro come unici risparmi.
La stessa resistente ha infine precisato di non aver ricevuto di fatto nulla dall'eredità del padre, deceduto nel 2020, dal momento che questi nel suo testamento dava atto della donazione pregressa alla figlia di un terreno, sul quale le parti costruirono la casa coniugale (doc. 10 fascicolo convenuta), così come dall'eredità della zia citata da controparte, che non possedeva beni di valore ed era percettrice esclusivamente di una magra pensione.
17. Orbene, considerato come la giurisprudenza sia concorde nel ritenere che, al fine di ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti, non sia necessario pervenire a un accertamento dei loro redditi nel loro esatto ammontare, quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005), il Collegio ritiene che la documentazione raccolta all'esito dell'istruttoria appaia del tutto sufficiente a operare una ricostruzione complessiva delle condizioni economico-reddituali delle parti.
Deve dunque ritenersi superflua l'istanza di prova orale reiterata da parte resistente finanche in sede di precisazione delle conclusioni, così come la richiesta autorizzazione alla produzione di ulteriore documentazione relativa alle fideiussioni prestate dalla moglie per debiti assunti dal marito nel corso della sua attività professionale.
18. Ciò posto, considerate le condizioni economico-reddituali delle parti come emerse nel corso del giudizio;
considerato che
può dirsi senza timore di smentita esistente una notevole sperequazione reddituale tra le parti, emersa nonostante gli evidenti tentativi del ricorrente di sottrarsi all'obbligo di disclosure, previsto dalla legge, circa le proprie reali condizioni economico-reddituali e nonostante le condotte attive del ricorrente per occultare le proprie disponibilità economico-reddituali;
considerato che
è pacifico e non contestato che la resistente, che ha oggi 68 anni, ha cessato la propria attività lavorativa dal 2000 per dedicarsi, fino alla fine del matrimonio nel 2022, alla cura della famiglia, fornendo un contributo immateriale essenziale all'andamento della vita familiare e che la stessa non disponga di adeguati redditi propri, godendo esclusivamente di una pensione di 800,00 Euro mensili, appare senza dubbio equo riconoscere un assegno divorzile alla resistente, sussistendone i presupposti sia sotto il profilo assistenziale che sotto quello perequativo compensativo.
pagina 11 di 13 Alla luce di tutto quanto esposto, il Collegio ritiene equo quantificare tale assegno in Euro
400,00 mensili, come richiesto dalla resistente medesima, a far data dalla domanda, ossia dal mese di settembre 2023.
19. Sulle spese
20. Le spese seguono la soccombenza e dunque, anche considerato il comportamento processuale del ricorrente, sono poste integralmente a carico dello stesso.
21. Esse sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicando i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi del procedimento.
22. Considerato che il ricorrente ha resistito alla domanda riconvenzionale della resistente con malafede, visti gli artt. 473 bis.18 c.p.c. e 96 c.p.c., lo stesso, come richiesto dalla resistente, deve altresì essere condannato al risarcimento del danno, liquidato equitativamente nel 50% delle spese di lite, oltre che al pagamento di una somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Porto
Mantovano (MN) in data 03.06.1978 tra e Parte_1 CP_1 trascritto agli atti del medesimo Comune al n.18 Parte II Serie A anno 1978;
2) dispone che il ricorrente ersi alla resistente Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 10 di ogni mese, a far data dal mese di settembre 2023, la somma di Euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT;
3) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente Parte_1 CP_1
e spese di lite, che liquida in Euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali
[...] al 15%, IVA e CPA;
4) condanna altresì ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c. il ricorrente a Parte_1 pagare alla resistente a titolo di risarcimento del danno, la somma di CP_1
Euro 3.808,00, oltre interessi come per legge dalla pronuncia della presente sentenza al saldo;
5) condanna, infine, ai sensi dell'art. 96 c. 4 c.p.c., il ricorrente al Parte_1 pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Porto Mantovano di provvedere alle annotazioni di legge.
pagina 12 di 13 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il
29/05/2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2238/2023 promossa da:
, , assistito e difeso dall'avv. PREVIDI Parte_1 C.F._1
ALBERTO;
RICORRENTE
contro
, , assistita e difesa dall'avv. DEBIASI CP_1 C.F._2
GIUSEPPINA;
RESISTENTE
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Porto Mantovano in data 03.06.1978 tra i sig.ri Parte_1
e trascritto agli atti del medesimo Comune al n.18 Parte II Serie A anno CP_1 1978, e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni e incombenze;
2) Non disporre in favore della resistente nessun assegno divorzile in ragione delle mutate condizioni economiche del Sig. e delle mutate interpretazioni Parte_1 giurisprudenziali in riferimento al tenore di vita in costanza di matrimonio.
Con vittoria di spese e onorari.”
Per parte resistente: “Nel merito:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in Porto Mantovano il 3.6.1978, con ogni consequenziale provvedimento.
2) Dirsi obbligato a versare alla Sig.ra a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile, entro il giorno 10 di ogni mese di riferimento, la somma di €. 400,00 o quella diversa somma anche maggiore che risulterà di giustizia, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT.
3) Spese anche generali e competenze di causa rifuse.
4) Visto il comportamento processuale tenuto da in patente violazione Parte_1 dell'art. 473 bis 18 c.p.c. si chiede che il Tribunale Voglia applicare a suo carico le valutazioni e decisioni richiamate dalla norma in questione, ai sensi degli artt. 116 secondo comma, 92 e 96 c.p.c., con liquidazione del danno in favore di CP_1 secondo equità, nonché pagamento in favore della cassa delle ammende nella misura ritenuta di giustizia.
In via istruttoria:
Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che il Sig. svolge attività di direttore lavori nel cantiere sito in San Giorgio Pt_1
Bigarello Via Maestri del Lavoro. Teste legale rappresentante della ditta affidataria/esecutrice Bottoli Costruzioni S.r.l.-
2) Vero che il Sig. ha partecipato ad una vacanza alle isole Eolie nel mese di Pt_1 settembre 2023.
Teste: Sig.ra di Roncoferraro.” Testimone_1
pagina 2 di 13 Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente allegando: che dal matrimonio sono nati i figli il 15.05.1980 e il 25.08.1992, ora maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
che i coniugi vivono separati dalla comparizione avanti al
Presidente del Tribunale di Mantova, nel corso del procedimento di separazione giudiziale, consensualizzato, conclusosi con decreto di omologazione n. 4384/2022 del Tribunale di
Mantova del 28.10.2022; che la convivenza non è mai più ripresa e non può più essere ricostituita tra i coniugi comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il ricorrente non ha formulato ulteriori domande accessorie.
2. Parte resistente si è costituita, aderendo alla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo una differente regolamentazione dei rapporti economici e in particolare chiedendo che il ricorrente sia obbligato al versamento di un assegno divorzile di Euro 400,00 mensili.
3. Sentite le parti, sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., con cui sono state confermate le statuizioni assunte in sede di separazione, che prevedevano un assegno a favore della resistente di Euro 200,00 mensili da parte del marito.
4. All'esito dell'istruttoria, svolta mediante acquisizione documentale e delega d'indagine alla Guardia di Finanza circa le condizioni economiche del ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni come rassegnate in atti.
***
5. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti
6. Sulla scorta delle concordi allegazioni delle parti, nonché di ciò che emerge dalla documentazione prodotta (atti del procedimento di separazione giudiziale e certificati di residenza delle parti) deve ritenersi senz'altro provato che i coniugi vivono separati sin dalla data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con decreto di omologa, senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione, anche temporanea.
Nella fattispecie ricorrono pertanto i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertata l'impossibilità irreversibile della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale, impossibilità riscontrata dalla ininterrotta separazione dei coniugi, protrattasi per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla normativa citata quale condizione di procedibilità della domanda.
pagina 3 di 13
7. Sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata dalla resistente
8. Stante la maggiore età e l'indipendenza economica dei figli nati dal matrimonio, unica ulteriore questione controversia consiste nel riconoscimento a favore della moglie di un assegno divorzile.
9. In merito, è bene soffermarsi sui principi a cui la Cassazione a Sezioni Unite nel 2018 è pervenuta, offrendo con la sentenza n. 18287 dell'11.7.2018 una rilettura fedele del dato normativo, che si pone sostanzialmente come una “terza via” rispetto al diritto vivente formatosi a partire dalle prime pronunce del 1990, così come anche rispetto ai noti arresti del 2017.
Superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 hanno, infatti, rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori forniti dall'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al ménage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque, l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, anche in rapporto alla durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora risulti da imputare al coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
È sulla base delle argomentazioni qui sinteticamente richiamate, ritenute coerenti anche con il quadro normativo europeo ed extraeuropeo, che le Sezioni Unite del 2018 sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente, per cui: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente
pagina 4 di 13 alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Tali principi sono stati successivamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. n. 21926/2019 e Cass. 4215/2021), che ha ribadito che l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, sicchè il giudice: a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri pari ordinati di cui all'art. 5, 6° comma, prima parte, tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni Unite del 2018, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio;
b) procede pertanto ad una complessiva ponderazione «dell'intera storia familiare», in relazione al contesto specifico.
In particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex coniuge richiedente - anche sotto il profilo della prognosi futura - un livello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e\o personale dell'altro coniuge, il Giudice è chiamato ad accertare previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due, nonché a verificare se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato.
10. Ciò posto, ricostruendo in primo luogo le condizioni economico-reddituali delle parti, si osserva quanto segue.
11. Parte ricorrente, in sede di ricorso, ha allegato come le proprie condizioni economiche siano mutate in peggio dal tempo della separazione, essendo ora egli pensionato e per il resto nullatenente, essendo intestatario di un solo autoveicolo (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo).
Tali dichiarazioni sono state parzialmente sconfessate alla prima udienza di comparizione personale delle parti (cfr. verbale 23.01.2024), nel corso della quale il ricorrente stesso ha dichiarato di percepire, oltre alla pensione, redditi da lavoro autonomo (meglio indicati nel prosieguo) e ha precisato che le proprie entrate reddituali non sono diminuite dal tempo della separazione, pur essendo aumentate le proprie spese.
Egli ha spontaneamente prodotto documentazione economico-reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
UNICO 2023 (redditi 2022): reddito imponibile di complessivi Euro 5.997,00 annui;
UNICO 2022 (redditi 2021): reddito imponibile di Euro 23.378,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa 1.588,00 Euro;
pagina 5 di 13 UNICO 2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 17.961,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa 1.281,00 Euro;
UNICO 2020 (redditi 2019): reddito imponibile di Euro 12.699,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa 928,00 Euro.
Egli ha altresì prodotto:
• un estratto conto BPM relativo al solo periodo da marzo 2023 a giugno 2023, da cui risulta un saldo a debito di 38,00 Euro circa, pur risultando un saldo iniziale di 6.878,00
Euro circa al 31.03.2024 e pur rilevandosi dai movimenti in entrata ingenti bonifici ricevuti da parte di soggetti terzi, verosimilmente a saldo di alcune fatture per l'opera professionale versata dal ricorrente, per complessivi 26.649,00 nel trimestre, oltre a un versamento di
2.100,00 Euro in contanti;
• una lista movimenti relativa a un ulteriore conto corrente , relativa al periodo da CP_2 aprile 2023 a luglio 2023, con saldo al 19.07.2023 di Euro 253,00 circa, da cui emergono entrate per pensioni INPS di circa 1.528,00 Euro mensili.
Il ricorrente ha inoltre prodotto un contratto di locazione a uso abitativo, stipulato in data
1.11.2022 con la società LUBIAM IMMOBILIARE S.R.L., relativo a un immobile sito in Mantova, viale Sabotino n. 4, con canone di 600,00 Euro mensili, pur avendo egli residenza anagrafica in Porto Mantovano, via Garda n. 11 (dove risulta domiciliato il fratello del ricorrente) e pur essendo egli titolare di un contratto di comodato d'uso gratuito - secondo quanto dallo stesso ricorrente allegato - relativo al medesimo immobile.
Sul punto, in sede di prima udienza di comparizione, il ricorrente ha dichiarato di aver dovuto locare l'appartamento di Mantova poiché l'appartamento di Porto Mantovano, presso il quale ha mantenuto, per mera comodità, formale residenza, già di proprietà del padre, pur essendo nella propria disponibilità in forza di contratto di comodato d'uso gratuito, sarebbe vetusto, da ristrutturare e non abitabile a causa degli impianti non a norma, sebbene egli stesso abbia confermato che sia abitato attualmente dal fratello (cfr. verbale udienza 23.01.2024).
Dalla già citata documentazione bancaria in atti, peraltro, risulta che egli abbia versato a terzi, quantomeno nei mesi di maggio e giugno 2023, un importo mensile di Euro 400,00 a titolo di canone di locazione per un ulteriore appartamento, avendo giustificato tale circostanza allegando che si trattò di mera ospitalità temporanea, resasi necessaria per alcuni mesi per non meglio specificate ragioni.
12. In merito alle condizioni economico-patrimoniali del ricorrente, parte resistente ha allegato fin dalla propria comparsa di costituzione che egli, contrariamente a quanto dichiarato, oltre a percepire pensione INPS, sia titolare della ditta CO.M.E.S. di LD
EO. MI (cfr. doc. 1 fascicolo resistente) che si occupa di costruzioni e ristrutturazioni edilizie, che gestisce un capannone in affitto ed è proprietaria di beni pagina 6 di 13 strumentali di vario genere, iscritta sin dal 1996 alla CCIAA di Mantova e tutt'ora attiva, sebbene denunci, quantomeno dalle ultime dichiarazioni reddituali, una perdita d'esercizio.
Ha allegato altresì che il ricorrente svolge tutt'ora l'attività professionale di direttore dei lavori presso alcuni cantieri della zona (cfr. doc. 2 fascicolo resistente).
Il ricorrente, sentito dalla Giudice relatrice in merito, ha confermato che la ditta CO.M.E.S. risulta ancora iscritta e attiva (cfr. verbale udienza 23.01.2024) e di lavorare facendo alcune consulenze come artigiano, lavorando però in modo discontinuo e fatturando circa
70.000,00 Euro lordi annui, oltre a percepire pensione di circa 1.600,00 Euro mensili.
La resistente ha infine allegato come, dopo la separazione, controparte abbia incassato dal figlio la somma di Euro 102.500,00 tramite assegni bancari (cfr. docc. 3 e 4 Per_2 fascicolo resistente).
Il ricorrente non ha negato tale circostanza, affermando, pur senza documentarlo, di aver provveduto con la predetta domma a pagare alcuni debiti preesistenti, non meglio indicati per natura e consistenza.
13. A fronte dell'ordine della Giudice Istruttrice di produrre la documentazione economico- reddituale completa, come peraltro espressamente previsto dalla, il ricorrente si è limitato a produrre (cfr. docc. allegata alle note del 6.06.2024) una autocertificazione datata
5.06.2024, con cui il ricorrente ha dichiarato in modo generico di svolgere l'attività di libero professionista e di non essere titolare di ulteriori risparmi, valori mobiliari, etc., senza che sia stata prodotta né la documentazione reddituale aggiornata (relativa quantomeno ai redditi del 2023), né la documentazione bancaria richiesta.
Considerata dunque la grave lacunosità della documentazione versata in atti dal ricorrente,
è stata disposta una approfondita indagine da parte della Polizia Tributaria in ordine alla situazione patrimoniale, fiscale e reddituale del ricorrente.
Il 24.10.2024 è pervenuto l'esito dell'indagine della Guardia di Finanza, da cui è emerso, tra l'altro, che:
- il ricorrente risulta esposto verso la società in virtù di pregressi rapporti CP_3 con Banca MPS, segnalati a sofferenza nel febbraio 2018, per complessivi 129.038,00 Euro circa;
- il ricorrente non risulta proprietario di immobili, ma di tre veicoli e due rimorchi (indicati nel dettaglio a pag. 82 della relazione in atti);
- egli risulta aver percepito nell'anno d'imposta 2022 un reddito complessivo INPS di 23.969,00 Euro circa e nell'anno d'imposta 2023 un reddito complessivo INPS di 25.752,00 Euro circa (cfr. pag. 83 relazione in atti);
- il ricorrente, oltre a essere titolare firmatario della ditta CO.M.E.S. di dal Parte_2
1991, è anche, dal dicembre 2000, amministratore unico della società LARICE
pagina 7 di 13 IMMOBILIARE S.R.L., nonché intestatario di un contratto con AL ID, di cui è rappresentante legale, a cui ha conferito la gestione dell'amministrazione fiduciaria delle attività mobiliari (pag. 86 relazione citata);
- vi sono stati ingentissimi flussi di denaro da parte del ricorrente verso la nuova compagna,
tra il 2022 e il maggio 2024 per circa 100.000,00 Euro complessivi (cfr. Persona_3 pagg. 14 ss relazione in atti), effettuati tramite bonifici bancari sia per importi regolari di poche centinaia di Euro mensili, sia per importi più consistenti disposti con frequenza variabile (ad esempio, tra i molti, complessivi 35.000,00 Euro circa solo tra l'aprile e il novembre 2022, cfr. pagg 61 ss relazione in atti);
- in data 11.11.2022 il ricorrente ha incassato 100.000,00 Euro, prelevandoli immediatamente con assegno circolare (cfr. pag. 255 relazione in atti);
- il ricorrente ha aperto 23.12.2022 con la nuova compagna un conto cointestato CREDEM versandovi circa 60.000,00 Euro (cfr. pagg. 167 ss relazione in atti);
- lo stesso ha modificato l'intestazione di alcune polizze assicurative nel corso del presente giudizio, in particolare in data 8.02.2024, precedentemente allo stesso intestate e, da tale data, intestate alla nuova compagna, per un controvalore di circa 98.000,00 Euro (cfr. pagg.
448 ss relazione in atti), poi successivamente riscattate;
- il ricorrente risulta intestatario tutt'ora di una polizza Fideuram con controvalore di
35.384,00 Euro circa (pagg. 428 ss relazione in atti).
Sebbene il ricorrente abbia successivamente prodotto, previa autorizzazione, due estratti di ruolo dell'Agenzia delle Entrate del 2.08.2024 da cui emergono rilevantissime esposizioni debitorie, per diverse centinaia di migliaia di euro, è evidente come egli abbia tenuto una condotta processuale fortemente reticente, se non fraudolenta, avendo omesso di adempiere all'ordine di esibizione della Giudice Istruttrice e di comunicare informazioni complete circa le proprie disponibilità economiche e anzi avendo operato attivamente, subito dopo la separazione e ancora nel corso del presente giudizio, per celare la propria reale situazione economica, trasferendo gran parte delle proprie sostanze alla compagna.
Peraltro, deve osservarsi come il ricorrente non abbia in alcun modo, dopo il deposito della relazione della Guardia di Finanza, fornito idonee giustificazioni in merito alle circostanze dalla stessa emerse, contestando in modo del tutto generico le osservazioni operate dalla resistente in merito a quanto emerso dalle indagini tributarie.
Tale condotta processuale, ai sensi degli artt. 473 bis.18 e 116 c.p.c., è valutabile dal
Tribunale quale argomento di prova e lascia desumere che il ricorrente disponga in realtà di entrate e disponibilità economiche, non dichiarate o detenute e gestite solo formalmente da terzi, assolutamente superiori a quelle risultanti dalle dichiarazioni in atti.
14. Venendo alla resistente, la stessa ha allegato di aver lavorato dal 1978 al 2000 come commessa, titolare di negozio di cartoleria e poi di un'edicola insieme la sorella, per poi essersi occupata dal 2000 in poi esclusivamente della casa e della famiglia. pagina 8 di 13 La resistente ha allegato di aver nuovamente trovato, solo nel 2022, un'attività lavorativa come colf per due ore al giorno, con redditi mensili di circa 400,00 Euro, comprensivi di tredicesima e TFR, non essendo titolare di ulteriori fonti di reddito.
La resistente ha allegato che l'età, le condizioni di salute e la mancanza di titoli professionali specifici hanno reso impossibile un miglioramento delle condizioni lavorative e reddituali.
La circostanza che la resistente abbia lavorato fino al 2000 per poi occuparsi della casa e della famiglia, in particolare di alcuni parenti anziani, è stata confermata dallo stesso ricorrente nel corso della prima udienza di comparizione (cfr. verbale udienza 23.01.2024).
Da ultimo, è emerso come la stessa abbia cessato l'attività lavorativa e, a decorrere dal mese di ottobre 2024, percepisca una pensione di circa 880,00 Euro mensili.
La resistente ha prodotto documentazione economico-reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
CU 2023 (redditi 2022): reddito complessivo da lavoro a tempo determinato e indeterminato di Euro 3.516,00 per 128 giorni di lavoro nell'anno, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo alla somma tra i redditi da lavoro le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per quattro mensilità) di circa Euro 831,00.
Ha inoltre prodotto buste paga (doc. 6 fascicolo resistente) relative alle mensilità da gennaio 2023 a maggio 2023 e di novembre 2023 da cui emergono redditi medi di circa 400,00 Euro mensili, oltre a ulteriori buste paga relative al periodo da gennaio 2024 a maggio 2024, che pure indicano redditi medi di circa 400,00 Euro mensili.
A fronte di ordine della Giudice Istruttrice, ha da ultimo dichiarato di essere titolare di una quota della società immobiliare Alba s.r.l. con sede a Buttapietra (VR), dal valore nominale di Euro 5.000,00, che non produce reddito, senza nulla documentare in merito.
La resistente ha inoltre allegato di essere proprietaria di un'auto Peugeot usata del 2017
(doc. 7 fascicolo convenuta).
La stessa ha infine prodotto estratto di conto corrente BPM relativo all'intero periodo da marzo 2021 a luglio 2023, con saldo, al 30.09.2023, di 1.666,00 Euro circa, da cui emerge come la parte abbia ricevuto, oltre ai versamenti a titolo di retribuzione la cui entità è sostanzialmente conforme a quanto dichiarato:
• nel maggio 2021 la somma di Euro 8.610,00 circa con causale “chiusura successione
”; Persona_4
• nel novembre 2021 un assegno circolare da 15.000,00 Euro, a cui è seguita, nei mesi successivi, la sottoscrizione di strumenti finanziari per 5.000,00 Euro (il 2.12.2021) e l'emissione di assegni circolari per 8.000,00 Euro (il 16.12.2021);
pagina 9 di 13 • nell'agosto 2022 assegni circolari per complessivi 13.000,00 Euro, di cui 10.000,00 girati, il giorno stesso dell'accredito (il 3.08.2022), al figlio . CP_4
La riesistente risulta infine titolare di carta PostePay si cui viene accreditato l'assegno di mantenimento corrisposto dal marito (cfr. doc. 9 fascicolo resistente).
La resistente risulta non avere spese abitative fisse, vivendo presso uno dei figli e contribuendo esclusivamente alle spese domestiche.
15. In merito alla situazione economica della resistente, il ricorrente ha allegato, fin dalla prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., che controparte svolgerebbe attività di colf non dichiarata.
Non ha tuttavia fornito alcuna idonea prova a fronte di tale allegazione, nonostante la ferma contestazione della resistente.
Egli ha infatti formulato istanze di prova orale, peraltro non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, dunque implicitamente rinunciate, circa il fatto che la controparte “svolga attività saltuaria e occasionale di colf”, del tutto inidonee a provare che ella percepisca redditi in nero ulteriori e sensibilmente superiori rispetto a quelli dichiarati.
Ha inoltre prodotto, a sostegno della propria tesi, ben oltre le preclusioni istruttorie previsti dalla legge e solo nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, una relazione investigativa tesa, asseritamente, a provare che la moglie lavorerebbe in nero.
Al di là della dubbia idoneità della stessa a provare le circostanze allegate, la documentazione appare tardiva e dunque inammissibile.
16. Il ricorrente ha allegato altresì che la moglie avrebbe beneficiato di entrate dell'eredità del padre e della zia, senza neppure specificare l'entità dei relativi introiti, oltre che che di
66.000,00 Euro come ricavato della vendita della casa familiare nel corso di una procedura di esecuzione immobiliare.
La resistente ha precisato, in merito, come la somma predetta fosse il residuo rimasto alla famiglia a seguito di una esecuzione immobiliare esperita sulla casa familiare, a causa del fallimento della precedente attività economica del ricorrente, e ha allegato, pur senza documentarlo, che la somma, ricevuta prima della separazione del 2022, sia stata spesa nell'interesse dell'intero nucleo familiare e, in buona parte, nell'interesse personale di controparte, che con essa avrebbe acquistato una vettura e un furgone.
Lo stesso ricorrente, sentito dalla Giudice Istruttrice, ha dichiarato, in merito alla casa coniugale che la stessa: “è andata all'asta nel 2017, sono riuscito a riacquistarla tramite nostro figlio , con un finanziamento intestato a lui. Dall'asta sono tornati indietro Per_2 alcuni soldi, 66.000,00 Euro. Sono stati erogati con assegno circolare intestato a mia moglie, che non era esecutata. Una parte sono andati a ripianare un prestito che avevamo contratto con mio suocero di 20.000,00, con gli altri abbiamo acquistato due macchine, pagina 10 di 13 una per me e una per mia moglie. Sono rimasti circa 30.000,00 che penso si sia tenuti mia moglie, non so cosa ci abbia fatto.” (cfr. verbale udienza 32.01.2024).
La resistente ha precisato, durante il proprio ascolto, di aver ceduto di questi 30.000 Euro,
10.000,00 Euro al figlio per contribuire al pagamento del finanziamento contratto Per_2 per il riacquisto della casa familiare all'asta (circostanza, peraltro, che trova conferma dalle movimentazioni del conto corrente intestato alla resistente, sopra esaminate) e di aver usato i restanti 20.000,00 Euro nei periodi in cui non riceveva alcun mantenimento dal marito e non lavorava, nel corso del 2021, avendo conservato solo 8.000,00 Euro come unici risparmi.
La stessa resistente ha infine precisato di non aver ricevuto di fatto nulla dall'eredità del padre, deceduto nel 2020, dal momento che questi nel suo testamento dava atto della donazione pregressa alla figlia di un terreno, sul quale le parti costruirono la casa coniugale (doc. 10 fascicolo convenuta), così come dall'eredità della zia citata da controparte, che non possedeva beni di valore ed era percettrice esclusivamente di una magra pensione.
17. Orbene, considerato come la giurisprudenza sia concorde nel ritenere che, al fine di ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti, non sia necessario pervenire a un accertamento dei loro redditi nel loro esatto ammontare, quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005), il Collegio ritiene che la documentazione raccolta all'esito dell'istruttoria appaia del tutto sufficiente a operare una ricostruzione complessiva delle condizioni economico-reddituali delle parti.
Deve dunque ritenersi superflua l'istanza di prova orale reiterata da parte resistente finanche in sede di precisazione delle conclusioni, così come la richiesta autorizzazione alla produzione di ulteriore documentazione relativa alle fideiussioni prestate dalla moglie per debiti assunti dal marito nel corso della sua attività professionale.
18. Ciò posto, considerate le condizioni economico-reddituali delle parti come emerse nel corso del giudizio;
considerato che
può dirsi senza timore di smentita esistente una notevole sperequazione reddituale tra le parti, emersa nonostante gli evidenti tentativi del ricorrente di sottrarsi all'obbligo di disclosure, previsto dalla legge, circa le proprie reali condizioni economico-reddituali e nonostante le condotte attive del ricorrente per occultare le proprie disponibilità economico-reddituali;
considerato che
è pacifico e non contestato che la resistente, che ha oggi 68 anni, ha cessato la propria attività lavorativa dal 2000 per dedicarsi, fino alla fine del matrimonio nel 2022, alla cura della famiglia, fornendo un contributo immateriale essenziale all'andamento della vita familiare e che la stessa non disponga di adeguati redditi propri, godendo esclusivamente di una pensione di 800,00 Euro mensili, appare senza dubbio equo riconoscere un assegno divorzile alla resistente, sussistendone i presupposti sia sotto il profilo assistenziale che sotto quello perequativo compensativo.
pagina 11 di 13 Alla luce di tutto quanto esposto, il Collegio ritiene equo quantificare tale assegno in Euro
400,00 mensili, come richiesto dalla resistente medesima, a far data dalla domanda, ossia dal mese di settembre 2023.
19. Sulle spese
20. Le spese seguono la soccombenza e dunque, anche considerato il comportamento processuale del ricorrente, sono poste integralmente a carico dello stesso.
21. Esse sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicando i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi del procedimento.
22. Considerato che il ricorrente ha resistito alla domanda riconvenzionale della resistente con malafede, visti gli artt. 473 bis.18 c.p.c. e 96 c.p.c., lo stesso, come richiesto dalla resistente, deve altresì essere condannato al risarcimento del danno, liquidato equitativamente nel 50% delle spese di lite, oltre che al pagamento di una somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Porto
Mantovano (MN) in data 03.06.1978 tra e Parte_1 CP_1 trascritto agli atti del medesimo Comune al n.18 Parte II Serie A anno 1978;
2) dispone che il ricorrente ersi alla resistente Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 10 di ogni mese, a far data dal mese di settembre 2023, la somma di Euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT;
3) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente Parte_1 CP_1
e spese di lite, che liquida in Euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali
[...] al 15%, IVA e CPA;
4) condanna altresì ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c. il ricorrente a Parte_1 pagare alla resistente a titolo di risarcimento del danno, la somma di CP_1
Euro 3.808,00, oltre interessi come per legge dalla pronuncia della presente sentenza al saldo;
5) condanna, infine, ai sensi dell'art. 96 c. 4 c.p.c., il ricorrente al Parte_1 pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Porto Mantovano di provvedere alle annotazioni di legge.
pagina 12 di 13 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il
29/05/2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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