Articolo 29 della Legge 12 agosto 1982, n. 576
Articolo 25
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4 settembre 1982
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1 gennaio 2006
Art. 29. Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le entrate ((complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private))
Il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio di previsione dello Stato.

Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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