Art. 29. Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le entrate ((complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private))
Il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio di previsione dello Stato.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le entrate ((complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private))
Il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio di previsione dello Stato.