Versione
4 settembre 1982
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1 gennaio 2006
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Art. 29. Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le entrate ((complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private))
Il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio di previsione dello Stato.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le entrate ((complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private))
Il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio di previsione dello Stato.
Commentario • 1
- 1. Modifiche ad altre norme in materia assicurativahttps://www.brocardi.it/ · 1
1. L'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Funzioni dell'IVASS). - 1. L'IVASS, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private. 2. L'IVASS svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo. 3. L'IVASS, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione …
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