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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 9837/2021, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
(C.F.: ), in persona del Presidente della Parte_1 P.IVA_1
Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti allegata al ricorso in opposizione, dall'Avv. Marina Colarieti dell'Avvocatura Regionale, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso l'Ufficio Avvocatura dell'Ente, sito in Salerno alla via Abella
Salernitana, n. 3;
- PARTE OPPONENTE
E
IA (C.F.: ), in persona del Presidente CP_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti rep. n. 79987 del 16/12/2019 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Luigi Tepedino, unitamente al quale elettivamente domicilia presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente, sita in Salerno al largo Pioppi, n. 1;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 20/3/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 9837/2021 – Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 3 R.D. n. 639/1910 (così come modificato con D.Lgs. n.
150/2011), depositato il 15/12/2021, la ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1/2021, emessa il
18/11/2021 ed in pari data notificatale, con la quale la IA DI
LE le ha intimato il pagamento, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.
639/1910, dell'importo complessivo di € 60.975,03 (di cui, € 59.504,57 a titolo di saldo debitore rinveniente dal finanziamento da essa erogato per la realizzazione di un progetto di telelavoro ed € 1.570,46 per interessi delle singole scadenze), deducendo:
- preliminarmente, l'inidoneità della procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 ad azionare il credito asseritamente vantato dall'opposta, cui competerebbe, altresì, l'onere di provarne i requisiti di certezza ed esigibilità;
- sempre preliminarmente, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. della pretesa creditoria avanzata, attesa la natura periodica del contributo di cui trattasi;
- nel merito, che l'ordinanza ingiunzione opposta sarebbe infondata, in fatto ed in diritto, per il mancato rispetto delle condizioni e dei termini indicati nel provvedimento autorizzativo del contributo oggetto della proposta progettuale approvata;
che, invero, in conseguenza dell'Intesa – agli atti – sottoscritta da Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti locali in sede di Conferenza Unificata del 29/4/2010, tra i cui obiettivi vi era il sostegno a modalità di prestazione di lavoro e tipologie contrattuali facilitanti, c.d.
“family friendly”, l'odierna opponente approvava, giusta Decreto Dirigenziale
n. 48 del 04/4/2011, il Programma attuativo di cui all' intesa “Conciliazione tempi di vita e di lavoro”, il quale prevedeva la sperimentazione, presso le
Amministrazioni comunali con più di 30.000 abitanti e provinciali, di un intervento di telelavoro;
che col successivo Decreto Dirigenziale n. 800 del
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2021 – Sentenza 06/11/2012 essa approvava, in via preliminare, la proposta progettuale presentata dalla per un importo di € 112.000,00, Parte_2
subordinando la concessione del finanziamento alla conclusione delle attività programmate ed alla trasmissione dell'intera documentazione attestante l'effettuazione della spesa, complessivamente prevista per €
112.000,00 e corredata dai giustificativi contabili di tutti i costi sostenuti;
che, pertanto, la somma di € 59.504,57 (oltre interessi), ingiunta a fronte di una proposta progettuale dal valore complessivo di € 112.000,00, non sarebbe giustificata, non avendo l'opposta provveduto a specificare ed attestare le attività effettivamente svolte, né a richiedere o comunicare una riparametrazione del progetto, peraltro mai accordata, in variazione della proposta progettuale assentita con D.D. n. 800 del 06/11/2012, di talché, mancando agli atti la relazione finale sul completamento delle attività di progetto ed il piano finanziario e consuntivo di riferimento – che avrebbe consentito di verificare la congruenza tra la proposta progettuale assentita e la fattiva realizzazione delle sue finalità – essa sarebbe stata impossibilitata a procedere al pagamento dell'importo richiesto a titolo di finanziamento;
che, invero, con la nota prot. n. 0224009 del 12/5/2020, nel riscontrare un atto di messa in mora promanante dalla , la Parte_2
ribadiva che, ai sensi del punto Controparte_2
3 del D.D. di impegno n. 800 del 06/11/2012, il saldo poteva essere versato alla fine delle attività ed in seguito al deposito dei giustificativi contabili dei costi sostenuti e, dunque, invitava la parte opposta a trasmettere l'anzidetta documentazione, in uno ad una dettagliata relazione sulle attività svolte, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione della nota;
che, tuttavia, con nota prot. 257636 del 01/6/2020 la Parte_2
trasmetteva documentazione incompleta e non rispondente alla richiesta, da cui si evinceva, peraltro, l'avvenuto affidamento - giusta D.D. n. 70 del
30/8/2011 – del servizio di assistenza tecnica al progetto di telelavoro in
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2021 – Sentenza favore della Società per un importo pari ad € 67.983,47 Controparte_3
oltre IVA, e che le spese quietanzate in favore del medesimo aggiudicatario ammontavano ad € 59.504,57, a fronte della richiesta di saldo avanzata dall'Ente provinciale, pari ad € 112.000,00; in ultimo, che l'ordinanza ingiunzione opposta non potrebbe essere dichiarata provvisoriamente esecutiva per l'assenza di qualsivoglia certezza, liquidità ed esigibilità del credito asseritamente vantato dall'opposta.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, annullare, previa sospensione della sua esecuzione, l'ordinanza ingiunzione n. 1/2021 emessa dalla IA DI LE;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la , deducendo: che lo Parte_2
speciale procedimento di cui al R.D. n. 639/1910, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della P.A., sarebbe da questa utilizzabile non solo per le entrate di diritto pubblico ma anche per quelle di diritto privato, con il solo limite della sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, la cui valutazione nel merito sarebbe, peraltro, demandata al
Giudice; che neppure potrebbe invocarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., atteso che il D.D. n. 800/2012, dal quale il credito azionato trae fondamento e che ne disciplina l'erogazione, disporrebbe all'art. 3 due pagamenti puntuali e momentanei, negando, così, l'asserita periodicità del contributo per cui è causa;
nel merito, quanto alla paventata carenza di rendicontazione, che il succitato Decreto Dirigenziale (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta) disciplinava l'erogazione della somma complessiva di € 112.000,00 per la realizzazione del progetto di telelavoro in n. tre rate:
a) un'anticipazione del 50% su istanza del beneficiario contestualmente alla comunicazione di avvio delle attività;
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2021 – Sentenza b) un'ulteriore quota di contributo pari al 40% dell'importo finanziato a seguito dell'attestazione di spesa pari almeno all'anticipazione ricevuta;
c) il saldo del 10% alla fine delle attività, in seguito alla trasmissione della documentazione attestante l'effettuazione della spesa complessiva prevista.
La deduceva di aver, difatti, provveduto, in Parte_2
conseguenza della provvista economica di cui alla Determina di accertamento finanziario (cfr. all. 3), alla concreta realizzazione dell'intervento finanziato attraverso, rispettivamente, l'acquisto dalla New
Line delle necessarie postazioni informatiche (cfr. all. 4, Determina n.
28/2014 di acquisto delle postazioni informatiche), quello del software necessario dalla (cfr. all. 5, Determina software n. Controparte_4
86/2014), nonché dell'assistenza tecnica acquisita dalla Controparte_5
(cfr. all. 6, Determina n. 70/2013) e di avere contestualmente richiesto all'opponente, sussistendone i presupposti, l'erogazione dell'anticipazione del 50% dell'importo finanziato, pari ad € 56.000,00 (cfr. all.ti nn. 7, 8, 9 e sollecito di riscontro inoltrato a mezzo pec di cui agli all.ti. nn. 10 e 11); di aver provveduto, mediante anticipazione di cassa, a liquidare la somma di €
41.469,92, pari al 50% del contratto di appalto, in favore della CP_5
(cfr. all.12 – Determina liquidazione) e quella di € 6.414,15 in favore
[...]
della per la fornitura del software (cfr. all.13 – Parte_4
Determina liquidazione), mentre non poteva saldare, per mancanza di fondi da utilizzare in anticipazione, la fattura regolarmente emessa dalla New Line
S.P.A. per € 11.620,50, quale corrispettivo per la fornitura delle postazioni informatiche (cfr. all. 14 – Fattura New Line); che, permanendo l'inerzia degli uffici regionali, essa sollecitava , giusta nota prot. n. 26859 del
24/4/2020, l'erogazione del finanziamento (cfr. all.ti 15 e 16); che, con la nota prot. 224009 del 12/5/2020, l'opponente richiedeva la trasmissione
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2021 – Sentenza della documentazione attestante l'effettuazione della spesa complessiva, atta a giustificare l'erogazione dell'intero importo di € 112.000,00 (cfr. all.
17) e che a tanto essa provvedeva (cfr. all.ti 18 e 19); che, stanti simili premesse in fatto, non potrebbe disconoscersi la regolarità formale e sostanziale dell'ordinanza ingiunzione opposta e della somma ivi intimata, in quanto corrispondente alla spesa già effettuata e regolarmente rendicontata (di cui € 41.469,02 in favore della per Controparte_5
l'assistenza tecnica al progetto di telelavoro, € 6.414,15 in favore della per la fornitura di software ed € 11.620,50 in favore della Controparte_4
New Line S.P.A. per l'acquisto delle postazioni informatiche), maggiorata dell'interesse al tasso legale calcolato dalla prima richiesta formale del
19/12/2013.
In virtù di quanto innanzi esposto la IA LE ha formulato le seguenti conclusioni: in via principale, rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare l'ordinanza fiscale adottata ai sensi del
R.D. n. 639/1910; in ogni caso, nel merito, accertato e dichiarato il suo diritto in forza del Decreto Dirigenziale n. 800 del 06/11/2012, condannare la al pagamento, in suo favore, dell'importo pari ad € Parte_1
60.975,03; in via subordinata, condannare in ogni caso l'opponente al pagamento, quantomeno, della somma di € 56.000,00, pari al 50% del finanziamento, attesa la sufficienza per l'erogazione della mera istanza del beneficiario contestualmente alla comunicazione di avvio delle attività senza ulteriori formalità, maggiorata degli interessi legali dalla formale richiesta del dicembre 2013; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di parte opponente di sospensione dell'ordinanza ingiunzione impugnata e, stante anche la mancata richiesta di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2021 – Sentenza All'udienza del 20/3/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il sottoscritto assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini (60+20gg.) ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. In via assolutamente preliminare deve darsi atto che, con decreto n. 211 del 06/6/2022, la ha provveduto alla liquidazione, in Parte_1
favore della IA , della somma intimatale con CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. 1/2021, di talché andrebbe dichiarata cessata la materia del contendere (cfr. decreto di liquidazione allegato alla comparsa conclusionale di parte opposta, depositata telematicamente il 13/5/2025).
Tuttavia, la circostanza che tale liquidazione sia stata effettuata dall'Amministrazione regionale “nelle more del giudizio di opposizione in parola, in considerazione dell'intervenuto rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta, senza acquiescenza alcuna all'atto oggetto di opposizione e con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate all'esito della pronuncia di merito” (cfr. comunicazione prot. 2022.0301570 del 09/6/2022 depositata telematicamente dall'opposta il 13/05/2025 in uno al decreto di liquidazione), con il permanere dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, impone di vagliare, nei termini che seguono, la fondatezza dell'opposizione proposta, prescindendo dall'avvenuto pagamento della somma ingiunta.
2. Per ragioni di ordine logico e giuridico va, innanzitutto, disatteso il secondo motivo di opposizione, con cui la denuncia, Parte_1
in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato dalla parte opposta, sulla base della natura asseritamente periodica del contributo per cui è causa.
Vale considerare, al riguardo che, nell'ottica di tutela della certezza dei
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2021 – Sentenza rapporti giuridici e dei diritti dei creditori e disconoscendo un automatismo nell'operatività della previsione di cui all'art. 2948 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha, di volta in volta, elaborato criteri distintivi particolarmente rigorosi per identificare quando un contributo possa considerarsi periodico.
Si è, difatti, sottolineato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, co. 4, c.c. si riferisce alle sole obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, non già alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici (cfr., in tal senso, “ex multis”, Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 30546/2017). Ciò in quanto il carattere della periodicità non può essere desunto dalla mera ripetizione temporale della prestazione, dovendo essere, piuttosto, valutato in relazione alla struttura causale del rapporto obbligatorio.
Orbene, facendo applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, ove la pretesa creditoria azionata dalla Parte_2
trae il proprio fondamento nell'erogazione del finanziamento
[...]
regionale in distinti momenti temporali, sulla base di precipui presupposti applicativi (cfr. art. 3 del D.D. n. 800/2012), deve ritenersi esclusa la quinquennalità del termine prescrizionale, in luogo della prescrizione ordinaria decennale, in presenza della diversa ipotesi di un unico debito che sia stato semplicemente realizzato in più versamenti.
3. Fermo quanto innanzi esposto, può ora procedersi all'esame unitario del primo e del terzo motivo di opposizione, in considerazione della connessione tra gli stessi, atteso che la censura sollevata in via preliminare dall'opponente in ordine alla presunta non applicabilità della procedura delineata dal R.D. n. 639/1910 al credito azionato dall'opposta viene motivata, oltremodo, nel merito, sulla base dell'asserita carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità della pretesa avanzata, quale si evincerebbe dalla mancanza di puntuale rendicontazione, ad opera della
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2021 – Sentenza IA DI LE, delle attività effettivamente svolte e dei giustificativi contabili dei costi sostenuti.
Ambedue le censure sono infondate, in fatto ed in diritto, e vanno rigettate.
3.1. Quanto al primo dei due profili di doglianza, preme osservarsi che il credito azionato dalla parte opposta rientra pacificamente nell'ambito di applicazione del R.D. n. 639/1910 atteso che, per giurisprudenza consolidata, “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (cfr., in questi termini, “ex pluribus”, Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 17956/2023).
3.2. Ciò posto, va rilevato che anche l'asserita carenza dei presupposti legittimanti l'avvio della procedura c.d. di “ingiunzione fiscale” risulta documentalmente smentita, avendo la parte opposta provveduto a depositare in giudizio quanto già inviato il 30/5/2020, a mezzo PEC, alla in occasione di riscontro della richiesta, avanzata da Parte_1
quest'ultima, di trasmissione della documentazione attestante l'effettuazione della spesa complessiva (cfr. all. 19 alla comparsa di costituzione e risposta), la quale giustifica pienamente la correttezza dell'importo complessivo ingiunto.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, per l'effetto, l'ingiunzione fiscale n.
1/2021 emessa dalla IA DI LE va confermata.
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2021 – Sentenza SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
4. Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico della e, tenuto conto della natura Parte_1
della controversia, del valore (€ 60.975,03 pari alla somma ingiunta) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione proposta dalla e, per Parte_1
l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 1/2021 emessa dalla
LE; Parte_2
2) Condanna la alla refusione, in favore della Parte_1
opposta, delle spese di lite del presente Parte_2
giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 07/7/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2021 – Sentenza