TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/10/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 926/2012 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 926/2012 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 05/03/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 20 ottobre 2025 TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla Parte_1 C.F._1 VIA GRUMENTINA 16/B 85050 MARSICOVETERE presso lo studio dell'Avv. MOLINARI GIUSEPPE, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura agli atti
- OPPONENTE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA Controparte_1 PETAZZO N. 51 85050 PATERNO, presso lo studio dell'Avv. CIMETTI MICHELE, c.f.: , dal quale è rappresentato/a e C.F._3 difeso/a in virtù di procura agli atti
- OPPOSTA
Oggetto: Titoli di credito. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 27 Giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 20-03-2012 la società ha notificato al sig. il decreto CP_1 Pt_1 ingiuntivo n. 162/2012 reso dal Tribunale di Potenza a definizione del giudiziomonitorio iscritto al n. 408/2012 RG;
-) con il suddetto provvedimento il Tribunale di Potenza ingiungeva al sig.
il pagamento, in favore di della somma di euro 68.150,16 Pt_1 CP_1 oltre interessi e della somma liquidate a titolo di competenze e spese della procedura monitoria;
-) alla notificazione del decreto ingiuntivo, è seguita opposizione spiegata dal sig. il quale domandava all'adito Tribunale la revoca e/o Pt_1 l'annullamento del decreto poiché inammissibile, improponibile,
improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e, nel contempo, spiegava domanda riconvenzionale per la somma di euro 76.160,00 di cui chiedeva la compensazione con il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Ha dedotto l'opponente di aver gestito la stazione di servizio carburanti amarchio YES sita in Marsico Nuovo nel periodo dal 01-04-2009 al 20-01- 2012 e ricevendo nel predetto periodo le forniture di carburanti da parte della società forniture di cui alle fatture azionate nel giudizio monitorio;
CP_1 rispetto a tali forniture riscontravo un presunto e ipotetico ammanco di carburante rispetto al quale formulava la domanda riconvenzionale;
-) nel giudizio di merito conseguente ad opposizione si è costituita la società la quale ha domandato concedersi la provvisoria esecutorietà del CP_1 decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto della spiegata opposizione e della domanda riconvenzionale per evidente infondatezza, in fatto ed in diritto, con condanna per lite temeraria ed alle spese del giudizio;
-) alla prima udienza celebrata in data 21-11-2012 i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti;
la difesa di parte opposta a insistito CP_1 affinché il giudice concedesse la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale ha concesso i tre termini ex art. 183 CPC e rinviava la causa all'udienza del 15-03-2013;
-) all'udienza del 15-03-2013 i difensori delle parti si sono riportate agli scritti ed alle memorie istruttorie chiedendo l'ammissione delle prove ivi dedotte ed articolate;
la difesa di a insistito per la concessione della provvisoria CP_1 esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza resa fuori udienza e datata 18-03-2013 il Tribunale di Potenza in persona del Giudice allora procedente ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sul presupposto dell'assenza di una contestazione fondata su prova scritta da parte dell'opponente a fronte di un credito corredato dalla documentazione prodotta nel giudizio monitorio e nel successivo giudizio di merito e, nel contempo, ha ammesso i mezzi di prova dedotti ed articolati dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie ex art. 183 CPC.
Nella fase istruttoria nel corso della quale sono stati escussi i testi indicati dalle rispettive parti.
- 2 -
All'udienza del 27-06-2025, udienza celebrata in modalità di trattazione scritta, l'adito Giudice ha trattenuto in decisione la causa assegnando alle parti il doppio termine 190 CPC.
1. Della prova del credito ingiunto
In primo luogo occorre osservare che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento...(cfr. Ordinanza n. 5128/2002 e sentenza SS.UU. n. 13533/2001).
In particolare parte opposta ha supportato la propria pretesa creditoria:
- a mezzo della documentazione di cui al giudizio monitorio nonché di quella depositata nel presente giudizio di merito, documentazione, tra l'altro, espressamente richiamata anche dal Tribunale di Potenza in sede di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo (si veda ordinanza del 18-03-2013 pronunciata dal Giudice all'epoca procedente) ovvero fatture insolute, estratto autentico del registro fatture, bolle di accompagnamento, registri di carico e scarico nonché fogli di chiusura
- con le risultanze testimoniali ed in particolare delle dichiarazioni rese alle date del 18-01-2023, 27-11-2024 e del 05-03-2025 rispettivamente dal sig. , dal sig. e dal sig. Testimone_1 Testimone_2
che hanno confermato le forniture di carburante Testimone_3 Con effettuate al sig. presso la stazione di servizio a marchio Pt_1 nel periodo di riferimento.
In particolare Il sig. ha precisato inoltre che i DAS o meglio le Tes_2 bolle di consegna che gli venivano esibiti e che riconosceva venivano firmate dai conducenti che di volta in volta erano preposti al trasporto;
sui documenti anzidetti il teste rilevava la firma del sig. e riferiva che la Testimone_3 procedura che veniva seguita ad ogni scarico era quella descritta nella circostanza n. 4) della seconda memoria di parte opposta di cui gli CP_1 veniva data lettura ovvero, il gestore del distributore, prima dello scarico, per ogni colonnina, verificava con l'asta metrica la rimanenza di carburante (diesel e benzina); successivamente allo scarico e sempre con l'asta metrica, il gestore verificava la quantità di carburante che veniva immesso in ciascuna cisterna o colonnina. Solo dopo tali operazioni il gestore sottoscriveva le bolle di consegna del carburante.
- 3 -
Il sig. nella sua qualità di L.R. p.t. della società TC Testimone_2 Carburanti, ha dichiarato di aver gestito la medesima stazione di servizio nel periodo antecedente la gestione del sig. e che le rimanenze Parte_1 erano quelle riportate nel Foglio di Chiusura che gli veniva mostrato, Foglio di chiusura poi trasmesso ad . Controparte_3
Anche il teste sig. - gestore del medesimo distributore di Testimone_1 carburanti subito dopo la gestione del sig. (opponente) - ha Pt_1 riconosciuto il Foglio di Chiusura a firma del sig. allegato Parte_1 come documento n. 4) del fascicolo di parte opposta ed i dati in esso riportati quali rimanenze. Il teste ha confermato altresì la circostanza di cui alla lettera m) della terza memoria 183 CPC di parte opposta ( ovvero ha CP_1 riconosciuto il Foglio di apertura della propria gestione a mezzo della società IRMAN ed i valori delle rimanenze che coincidevano perfettamente con i valori delle rimanenze riportate dal gestore nel Foglio di Chiusura Pt_1 redatto alla data del 21-01-2012.
Non risulta viceversa fornita di adeguata prova l'eccezione di parte opponente secondo cui le quantità fornite non sarebbero quelle documentate per presunti ammanchi, anche perché l'unico documento a tal fine depositato dall'opponente consiste in un foglio schematizzato in colonnine che risulta provo di data certa, oltre che unilateralmente predisposto dalla controparte.
Al contrario, dal raffronto documentale emerge che la quantità di prodotto venduto da l gestore (odierno opponente) corrispondono alla CP_1 Pt_1 quantità indicata dallo stesso gestore, nei Registri di carico/scarico e nei Fogli di Chiusura prodotti dalla stessa parte opponente, in cui compaiono le forniture ricevute dal sig. e di cui alle 12 fatture insolute Parte_1 poste a corredo del giudizio monitorio.
Difatti, dai Registri di carico/scarico tenuti dal sig. si rileva, Parte_1 per ogni singolo mese, il numero progressivo della fattura, la data del DAS ed il quantitativo di carburante diesel e benzina scaricato.
2. Della domanda riconvenzionale
In sostanza, la documentazione di cui detto, ivi compresa quella allegata dalla stessa controparte (registri e fogli di chiusura compilati dallo stesso gestore), da una parte, conferma le ragioni del credito vantato dalla società e, CP_1 dall'altra parte, rende privi di fondamento i motivi della spiegata opposizione e della argomentata domanda riconvenzionale, la cui quantificazione peraltro non è stata analiticamente provata in giudizio.
- 4 -
Per tali ragioni l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 92 e ss c.p.c. e sono liquidate in applicazione dei Parametri di cui al DM 147/2022, considerato il valore del credito ingiunto, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Spese da distrarsi in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
2) Condanna l'opponente soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 13.289,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Spese da distrarsi in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza, il 23/10/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
- 5 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 926/2012 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 05/03/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 20 ottobre 2025 TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla Parte_1 C.F._1 VIA GRUMENTINA 16/B 85050 MARSICOVETERE presso lo studio dell'Avv. MOLINARI GIUSEPPE, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura agli atti
- OPPONENTE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA Controparte_1 PETAZZO N. 51 85050 PATERNO, presso lo studio dell'Avv. CIMETTI MICHELE, c.f.: , dal quale è rappresentato/a e C.F._3 difeso/a in virtù di procura agli atti
- OPPOSTA
Oggetto: Titoli di credito. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 27 Giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 20-03-2012 la società ha notificato al sig. il decreto CP_1 Pt_1 ingiuntivo n. 162/2012 reso dal Tribunale di Potenza a definizione del giudiziomonitorio iscritto al n. 408/2012 RG;
-) con il suddetto provvedimento il Tribunale di Potenza ingiungeva al sig.
il pagamento, in favore di della somma di euro 68.150,16 Pt_1 CP_1 oltre interessi e della somma liquidate a titolo di competenze e spese della procedura monitoria;
-) alla notificazione del decreto ingiuntivo, è seguita opposizione spiegata dal sig. il quale domandava all'adito Tribunale la revoca e/o Pt_1 l'annullamento del decreto poiché inammissibile, improponibile,
improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e, nel contempo, spiegava domanda riconvenzionale per la somma di euro 76.160,00 di cui chiedeva la compensazione con il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Ha dedotto l'opponente di aver gestito la stazione di servizio carburanti amarchio YES sita in Marsico Nuovo nel periodo dal 01-04-2009 al 20-01- 2012 e ricevendo nel predetto periodo le forniture di carburanti da parte della società forniture di cui alle fatture azionate nel giudizio monitorio;
CP_1 rispetto a tali forniture riscontravo un presunto e ipotetico ammanco di carburante rispetto al quale formulava la domanda riconvenzionale;
-) nel giudizio di merito conseguente ad opposizione si è costituita la società la quale ha domandato concedersi la provvisoria esecutorietà del CP_1 decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto della spiegata opposizione e della domanda riconvenzionale per evidente infondatezza, in fatto ed in diritto, con condanna per lite temeraria ed alle spese del giudizio;
-) alla prima udienza celebrata in data 21-11-2012 i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti;
la difesa di parte opposta a insistito CP_1 affinché il giudice concedesse la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale ha concesso i tre termini ex art. 183 CPC e rinviava la causa all'udienza del 15-03-2013;
-) all'udienza del 15-03-2013 i difensori delle parti si sono riportate agli scritti ed alle memorie istruttorie chiedendo l'ammissione delle prove ivi dedotte ed articolate;
la difesa di a insistito per la concessione della provvisoria CP_1 esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza resa fuori udienza e datata 18-03-2013 il Tribunale di Potenza in persona del Giudice allora procedente ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sul presupposto dell'assenza di una contestazione fondata su prova scritta da parte dell'opponente a fronte di un credito corredato dalla documentazione prodotta nel giudizio monitorio e nel successivo giudizio di merito e, nel contempo, ha ammesso i mezzi di prova dedotti ed articolati dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie ex art. 183 CPC.
Nella fase istruttoria nel corso della quale sono stati escussi i testi indicati dalle rispettive parti.
- 2 -
All'udienza del 27-06-2025, udienza celebrata in modalità di trattazione scritta, l'adito Giudice ha trattenuto in decisione la causa assegnando alle parti il doppio termine 190 CPC.
1. Della prova del credito ingiunto
In primo luogo occorre osservare che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento...(cfr. Ordinanza n. 5128/2002 e sentenza SS.UU. n. 13533/2001).
In particolare parte opposta ha supportato la propria pretesa creditoria:
- a mezzo della documentazione di cui al giudizio monitorio nonché di quella depositata nel presente giudizio di merito, documentazione, tra l'altro, espressamente richiamata anche dal Tribunale di Potenza in sede di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo (si veda ordinanza del 18-03-2013 pronunciata dal Giudice all'epoca procedente) ovvero fatture insolute, estratto autentico del registro fatture, bolle di accompagnamento, registri di carico e scarico nonché fogli di chiusura
- con le risultanze testimoniali ed in particolare delle dichiarazioni rese alle date del 18-01-2023, 27-11-2024 e del 05-03-2025 rispettivamente dal sig. , dal sig. e dal sig. Testimone_1 Testimone_2
che hanno confermato le forniture di carburante Testimone_3 Con effettuate al sig. presso la stazione di servizio a marchio Pt_1 nel periodo di riferimento.
In particolare Il sig. ha precisato inoltre che i DAS o meglio le Tes_2 bolle di consegna che gli venivano esibiti e che riconosceva venivano firmate dai conducenti che di volta in volta erano preposti al trasporto;
sui documenti anzidetti il teste rilevava la firma del sig. e riferiva che la Testimone_3 procedura che veniva seguita ad ogni scarico era quella descritta nella circostanza n. 4) della seconda memoria di parte opposta di cui gli CP_1 veniva data lettura ovvero, il gestore del distributore, prima dello scarico, per ogni colonnina, verificava con l'asta metrica la rimanenza di carburante (diesel e benzina); successivamente allo scarico e sempre con l'asta metrica, il gestore verificava la quantità di carburante che veniva immesso in ciascuna cisterna o colonnina. Solo dopo tali operazioni il gestore sottoscriveva le bolle di consegna del carburante.
- 3 -
Il sig. nella sua qualità di L.R. p.t. della società TC Testimone_2 Carburanti, ha dichiarato di aver gestito la medesima stazione di servizio nel periodo antecedente la gestione del sig. e che le rimanenze Parte_1 erano quelle riportate nel Foglio di Chiusura che gli veniva mostrato, Foglio di chiusura poi trasmesso ad . Controparte_3
Anche il teste sig. - gestore del medesimo distributore di Testimone_1 carburanti subito dopo la gestione del sig. (opponente) - ha Pt_1 riconosciuto il Foglio di Chiusura a firma del sig. allegato Parte_1 come documento n. 4) del fascicolo di parte opposta ed i dati in esso riportati quali rimanenze. Il teste ha confermato altresì la circostanza di cui alla lettera m) della terza memoria 183 CPC di parte opposta ( ovvero ha CP_1 riconosciuto il Foglio di apertura della propria gestione a mezzo della società IRMAN ed i valori delle rimanenze che coincidevano perfettamente con i valori delle rimanenze riportate dal gestore nel Foglio di Chiusura Pt_1 redatto alla data del 21-01-2012.
Non risulta viceversa fornita di adeguata prova l'eccezione di parte opponente secondo cui le quantità fornite non sarebbero quelle documentate per presunti ammanchi, anche perché l'unico documento a tal fine depositato dall'opponente consiste in un foglio schematizzato in colonnine che risulta provo di data certa, oltre che unilateralmente predisposto dalla controparte.
Al contrario, dal raffronto documentale emerge che la quantità di prodotto venduto da l gestore (odierno opponente) corrispondono alla CP_1 Pt_1 quantità indicata dallo stesso gestore, nei Registri di carico/scarico e nei Fogli di Chiusura prodotti dalla stessa parte opponente, in cui compaiono le forniture ricevute dal sig. e di cui alle 12 fatture insolute Parte_1 poste a corredo del giudizio monitorio.
Difatti, dai Registri di carico/scarico tenuti dal sig. si rileva, Parte_1 per ogni singolo mese, il numero progressivo della fattura, la data del DAS ed il quantitativo di carburante diesel e benzina scaricato.
2. Della domanda riconvenzionale
In sostanza, la documentazione di cui detto, ivi compresa quella allegata dalla stessa controparte (registri e fogli di chiusura compilati dallo stesso gestore), da una parte, conferma le ragioni del credito vantato dalla società e, CP_1 dall'altra parte, rende privi di fondamento i motivi della spiegata opposizione e della argomentata domanda riconvenzionale, la cui quantificazione peraltro non è stata analiticamente provata in giudizio.
- 4 -
Per tali ragioni l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 92 e ss c.p.c. e sono liquidate in applicazione dei Parametri di cui al DM 147/2022, considerato il valore del credito ingiunto, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Spese da distrarsi in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
2) Condanna l'opponente soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 13.289,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Spese da distrarsi in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza, il 23/10/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
- 5 -