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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1606 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione notificato da avv. Giovanni Pachera (C.F. ), C.F._1
in proprio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuela
Grecu, sito in Mestre (VE), Corso del Popolo, n. 85
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Martina Morelli e Andrea Bacciga ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Verona, vicolo Volto San
Luca, n. 25;
appellata
pagina 1 di 16 Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Ordinario di Verona,
Sezione I Civile, n. rep. 2836/23, pubblicata il 20.7.2023
CONCLUSIONI
Per avv. Pachera Giovanni
Voglia la Corte di Appello di Venezia, previo il rigetto di tutte le avverse istanze nel rito, nel merito e istruttorie in quanto infondate. accogliere il presente appello
e, in parziale riforma della ordinanza impugnata, (previa conferma nella sola parte in cui afferma essere corretta la condotta professionale dell'avv.
Pachera, respingendo ogni avversa domanda a riguardo)
Per l'effetto,
In via principale accertarsi e dichiararsi che a causa degli accordi intercorsi sono dovuti all'Avv. Pachera i compensi professionali per il procedimento di separazione giudiziale rg 1246-23 del Tribunale di Verona per euro 2832,00, differenza tra quanto concordato e quanto pagato, maggiorati di interessi e rivalutazione oltre il 15% di legge, IVA e CPA o altra somma che si riterrà di giustizia e per
l'effetto condannare l'appellato al relativo pagamento.
In via subordinata accertarsi e dichiararsi che a causa degli accordi per l'attività stragiudiziale e della tariffa sono dovuti all'Avv. Pachera i compensi professionali per il procedimento di separazione giudiziale rg 1246-23 del Tribunale di Verona anche il riferimento alla attività stragiudiziale per euro 2184,00 maggiorati di interessi e rivalutazione, detratti gli acconti, oltre il 15% di legge,IVA e CPA o altra somma che si riterrà di giustizia e per l'effetto condannare l'appellato al relativo pagamento.
In via ulteriormente subordinata accertarsi e dichiararsi che a causa degli accordi intercorsi sono dovuti all'Avv. Pachera i compensi professionali per il procedimento di separazione giudiziale rg 1246-23 del Tribunale di Verona in solo riferimento alla attività
pagina 2 di 16 giudiziale per euro 1.000, differenza tra quanto concordato e quanto pagato, maggiorati di interessi e rivalutazione oltre il 15% di legge, IVA e CPA o altra somma che si riterrà di giustizia e per l'effetto condannare l'appellato al relativo pagamento.
In via ancor più subordinata accertarsi e dichiarasi che in applicazione della tariffa vigente sono dovuti all'Avv. Pachera i compensi professionali per il procedimento di separazione giudiziale rg 1246-23 del Tribunale di Verona per euro 184,00 maggiorati di interessi e rivalutazione oltre il 15% di legge, IVA e CPA o altra somma che si riterrà di giustizia e per l'effetto condannare l'appellato al relativo pagamento.
- Si insiste nelle proprie richieste istruttorie chiedendo la reiezione delle avverse in quanto palesemente infondate e superflue
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del presente giudizio, oltre accessori di legge
Per Controparte_1
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
In via Principale: in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di
Verona in data 18/07/2023, n. cronol. 8475/2023 repert. n. 2836/2023, n. r.g.
1246/2023, accertare e dichiarare la non rispondenza della condotta professionale dell'avv. Giovanni Pachera ai canoni della diligenza media del buon padre di famiglia;
conseguentemente, dichiararsi e ritenersi la perdita del diritto al compenso, con rigetto integrale delle domande formulate da parte appellante, nonché con condanna dello stesso alla restituzione dei compensi medio tempore versati dal sig. , pari ad € 1.200,00, e/o in Controparte_1
quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi, rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
pagina 3 di 16 In subordine: accertare e dichiarare la non rispondenza della condotta professionale dell'avv. Giovanni Pachera ai canoni della diligenza media del buon padre di famiglia, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., rigettare le domande formulate da parte appellante e, per l'effetto, dichiarare che nulla è più dovuto dal sig. in favore dell'Avv. Giovanni Controparte_1
Pachera.
In via ulteriormente subordinata, respingere l'appello proposto dall'avv.
Giovanni Pachera e rigettare tutte le domande, anche istruttorie, formulate da parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, comunque, contrarie
a prova documentale (si richiama il doc 4);
In via di ulteriore subordine, nella ritenuta e non creduta ipotesi in cui si ravvisasse la fondatezza della domanda di parte appellante, limitarsi la condanna del sig. in complessivi € 1.700,00, da detrarsi gli acconti già CP_1
corrisposti, come da preventivo prodotto in atti e/o nella diversa somma ritenuta di Giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie capitolate e non ammesse di cui alla comparsa di costituzione datata
06/06/2023, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'avv. Giovanni Pachera, premettendo:
- di aver assistito in qualità di procuratore e difensore nel Controparte_1
procedimento di separazione giudiziale dei coniugi proposto da CP_2
dinanzi al Tribunale di Verona,
[...]
- che tale attività aveva comportato la redazione della comparsa di costituzione nonché la partecipazione allo svolgimento della procedura sino alla fase successiva all'udienza presidenziale, cui doveva aggiungersi una intensa attività stragiudiziale,
pagina 4 di 16 - che con raccomandata a/r del 18.6.2021, preceduta da mail del 16.6.2021,
aveva quindi rinunciato al mandato conferitogli,
- che nel settembre 2021 aveva richiesto al cliente il pagamento dei propri compensi professionali, di cui € 5.915,17 per la fase presidenziale ed €
5.807,30 per la fase introduttiva e di studio del giudizio di merito,
- che il aveva esperito ricorso in prevenzione alla parcella e inviato CP_1 un esposto al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Verona, poi archiviato per manifesta infondatezza,
- di avere nel frattempo ricevuto solo un acconto pari ad € 1.400,00, come da fattura n. 10/2019, agiva in giudizio al fine di ottenere la condanna del resistente al pagamento delle competenze ancora dovute per l'importo di € 10.322,47, oltre interessi di legge.
Costituitosi in giudizio, il : CP_1
- contestava la domanda del ricorrente affermando che, dopo aver ricevuto il ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, si era recato dal legale, il quale gli aveva sottoposto un preventivo di spesa per un totale complessivo di € 5.915,17, comprensivo di Iva,
- rilevava di essersi quindi costituito in giudizio formulando domanda di addebito nei confronti della moglie ricorrente per infedeltà coniugale,
- osservava che il professionista aveva poi rinunciato al mandato in pendenza dei termini di cui all'art. 183 cpc, senza specificargli la natura perentoria dei medesimi,
- affermava che pertanto, non possedendo idonee conoscenze giuridiche, si era recato presso lo studio di altri procuratori solo quando gli stessi erano già decorsi per il deposito delle prime due memorie istruttorie,
- deduceva che a quel punto, non essendo più possibile depositare documentazione scritta di pugno della moglie ove la stessa ammetteva la propria infedeltà, i nuovi procuratori gli avevano consigliato di rinunciare pagina 5 di 16 alla domanda di addebito per addivenire piuttosto ad una soluzione bonaria del procedimento di separazione coniugale,
- sottolineava che a fronte di tali circostanze doveva ritenersi leso il suo diritto di difesa e che, proprio per tale ragione, non aveva ritenuto di dover corrispondere più alcunché all'avv. Pachera,
- rilevava che la richiesta di pagamento delle competenze era stata d'altronde formulata dal legale in spregio a quanto indicato nel preventivo fornitogli in sede di conferimento dell'incarico,
- spiegava domanda riconvenzionale, sostenendo che la mancata indicazione dei termini perentori per indicare le prove indispensabili per l'accoglimento della domanda di addebito della separazione in capo alla moglie costituisse una manifestazione di negligenza nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, del tutto conseguentemente, chiedeva accertarsi e dichiararsi che nulla spettava alla controparte a titolo di compenso professionale.
Istruito il giudizio con la produzione di documenti, la causa è stata quindi decisa con l'ordinanza n. 2836/23, pubblicata in data 20.7.2023, con la quale il
Tribunale di Verona ha rigettato la domanda di liquidazione del compenso formulata dal ricorrente, nel presupposto:
- che risultasse infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dal resistente, atteso che il professionista aveva debitamente comunicato al proprio assistito la rinuncia al mandato, prima con mail e successivamente con raccomandata a/r, nella quale quest'ultimo era stato debitamente avvertito circa la necessità di rispettare i termini istruttori e di munirsi di nuovo difensore in tempo utile proprio a tal fine,
- che il compenso liquidabile dovesse essere limitato alla fase di studio ed alla fase introduttiva, con applicazione dello scaglione indeterminabile a complessità bassa e dei parametri minimi, vista l'entità dell'attività difensiva svolta, per un totale complessivo pari a euro 1.384,00,
- che poiché il resistente aveva in precedenza già corrisposto la somma di euro 1.400,00 nulla residuava allora da versarsi in favore del professionista,
pagina 6 di 16 - che l'ulteriore attività stragiudiziale, pur allegata in ricorso ma di fatto non ricompresa nella nota spese in atti, attinente all'assegnazione di immobili di ingente valore non era stata né documentata né, addirittura, fatta oggetto di specifiche allegazioni.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario ricorrente formulando un unico articolato motivo di appello, in forza del quale ha rinnovato la richiesta di pagamento dei compensi professionali dovutigli – limitando peraltro l'ammontare richiesto alla minor somma di € 2.832,00 oltre accessori, pari a quella indicata nel preventivo di € 4.032, detratti gli acconti già ricevuti per € 1.200,00 – previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado.
In particolare, l'avv. Pachera deduce che il primo giudice sarebbe incorso in una palese violazione degli artt. 112, 113, 115 116 cpc e 2697 cc, giacché avrebbe omesso di esaminare, o avrebbe esaminato solo parzialmente, il preventivo depositato in atti, le missive intercorse tra i legali delle parti e la quietanza di pagamento già emessa.
Il , costituitosi in giudizio: CP_1
- ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 345 cpc, dal momento che l'appellante avrebbe rideterminato ex novo la propria pretesa economica, mutando la formulazione delle conclusioni senza specificarne i motivi,
- ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione, giacché dall'atto di citazione in appello non si ricaverebbero i motivi di censura e, in particolare, su quale criterio venga fondata la nuova formulazione delle richieste economiche,
- ha spiegato appello incidentale al fine di ottenere la parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale, chiedendo sia accertata e dichiarata la non rispondenza della condotta professionale mantenuta dall'avv. Pachera ai canoni di diligenza media del buon padre di famiglia, con conseguente pagina 7 di 16 perdita del diritto al compenso e condanna alla restituzione di quanto già versato.
Con ordinanza del 17.1.2024, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, non apparendo evidente la sussistenza dell'elemento del periculum in quanto sul punto non erano stati addotti elementi a supporto della impossibilità o grave difficoltà di ripetizione delle somme controverse, tra l'altro di modestissimo importo e relative alle sole spese di lite.
Con ordinanza di pari data, il Consigliere istruttore ha fissato avanti a sé per la rimessione al Collegio l'udienza del 29.1.2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni.
La causa è, quindi, trattenuta in decisione dal Collegio.
3.I motivi della decisione
3.1 Esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22
n. 36481 e 16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di pagina 8 di 16 censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Ancora in via preliminare deve, poi, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'artt. 345 cpc, formulata con riguardo alla circostanza che l'appellante avrebbe mutato la formulazione delle conclusioni rispetto a quelle rassegnate nel primo grado di lite, senza specificarne i motivi.
In realtà, la Corte ritiene non sussistere alcuna domanda nuova ex art. 345 cpc, non ravvisandosi nel caso di specie una diversa prospettazione dei fatti rispetto al petitum ed alla causa petendi già azionati in primo grado.
In tal senso, il Supremo Collegio ha statuito che la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi rispetto a quella dedotta in primo grado, e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art.345 cpc (sentenza Cassazione Civile n.
834/2019).
E, d'altronde, risulta per tabulas:
- da un lato, esaminando le domande e deduzioni contenute nel ricorso ex art. 702 bis cpc, che l'avv. Pachera abbia sempre richiesto, tra le altre cose, il pagamento della somma di € 5.915,17, comprensiva di Iva, accessori e spese, indicata nel preventivo prodotto sub doc. 4) di parte resistente,
- d'altro lato, esaminando il contenuto della comparsa di costituzione in primo grado, che anche quest'ultimo ammette di aver ricevuto il preventivo in oggetto e di aver quindi conferito mandato al legale proprio sulla base dello stesso, tanto da lamentarsi del fatto che il professionista abbia poi richiesto il pagamento di una somma ben maggiore di quella indicata nel preventivo stesso.
Ed ancora, pure nel sollecito di pagamento del 20.9.2021 allegato in atti, ricorre la stessa somma di cui innanzi, di tal che non può certo considerarsi siccome nuova la pretesa del legale di vedersi attribuito quanto risultante dal pagina 9 di 16 citato preventivo.
3.3 Passando allora al merito del gravame, si ritiene di dover innanzi tutto procedere all'esame dell'appello incidentale spiegato dal cliente – essendo preliminarmente opportuno verificare la correttezza della condotta professionale posta in essere dal professionista e, quindi, stabilire se il diritto al compenso non sia stato travolto dalla eccezione di inadempimento sollevata dal
– e solo successivamente determinare l'ammontare di quanto CP_1
eventualmente dovuto.
In proposito, il chiede che l'ordinanza del Tribunale sia parzialmente CP_1 riformata mediante l'accertamento della non rispondenza della condotta professionale dell'avvocato ai canoni di diligenza media del buon padre di famiglia.
L'appellante incidentale lamenta che il primo giudice abbia errato nella parte del provvedimento ove ha statuito che nella missiva di rinuncia al mandato egli era stato correttamente informato della necessità di rispettare i termini istruttori e di munirsi di nuovo difensore in tempo utile per il rispetto degli stessi, in quanto dal tenore della comunicazione stessa non sarebbe stato in realtà possibile ricavare, da parte di una persona che ignora il diritto processuale civile, che i termini prevedessero, a pena di decadenza, lo svolgimento di alcune attività, tra le quali la produzione di documenti (quali le lettere scritte di pugno dalla moglie, ove ella ammetteva la propria infedeltà), che, con alta probabilità, gli avrebbero fatto raggiungere il risultato sperato e cioè la pronuncia di addebito della separazione a carico della consorte.
Tale doglianza non è fondata, avendo il Tribunale articolato sul punto una motivazione priva di vizi logici e giuridici, pienamente condivisibile dalla
Corte.
La rinuncia al mandato è stata invero comunicata dall'avv. Pachera al CP_1
per ben due volte:
- la prima, in via informale, con mail del 16.6.2021,
- la seconda, in via formale, con raccomandata a/r del 18.6.2021, nella quale pagina 10 di 16 il professionista lo invitava a munirsi di nuovo difensore in tempo utile per il rispetto dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, cpc, restando a disposizione per la restituzione dei documenti.
Di conseguenza, in adempimento del più generale dovere di diligenza,
l'avvocato ha fornito al proprio assistito una informazione completa ed esaustiva, non potendo di certo essere imputabile allo stesso il fatto che il cliente abbia poi tardato per oltre tre mesi prima di rivolgersi ad un nuovo avvocato.
Né vale sostenere che nella comunicazione non vi fosse una espressa specificazione del fatto che i termini fossero perentori giacché una qualsiasi persona mediamente responsabile, una volta preso atto della enunciata esistenza di termini e della enunciata necessità di munirsi di un nuovo legale
“in tempo utile per la prossima udienza e per il rispetto dei termini spora indicati”, si sarebbe debitamente attivata al fine di capire che cosa questi termini riguardassero, che natura avessero e quando sarebbero venuti a scadenza. E ciò tanto più ove si consideri che il , lungi dall'essere quella CP_1
persona assolutamente ignorante di ogni questione processuale che pretende di far credere, risulta al contrario avere una certa dimestichezza con la materia, avendo svolto nel corso della propria vita lavorativa l'attività di insegnante di diritto presso un Istituto scolastico superiore, come riferito dall'appellante e non contestata dall'appellato, il quale ultimo deve pertanto presumersi che conoscesse il contenuto della norma e la perentorietà dei termini in essa stabiliti.
Di più ancora, il Tribunale afferma che il cliente non avesse specificamente contestato quanto allegato dalla moglie circa il fatto che la relazione coniugale, fin dall'anno 2007, fosse solo formale e che l'asserita relazione adulterina non potesse pertanto avere avuto alcuna efficacia causale in ordine alla separazione.
Tale statuizione, non impugnata dal , rappresenta, con ogni evidenza, CP_1
una condivisibile valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, che è stata vagliata in termini negativi, anche per l'ipotesi in cui la pagina 11 di 16 documentazione invocata fosse stata prodotta.
E da ultimo non può nemmeno sottacersi che la documentazione in questione, in forza della quale si intendeva provare la domanda di addebito, risultava rappresentata da lettere che – sebbene a dire dell'appellato fossero state scritte
“di pugno della sig.ra ...” – in realtà risultavano del tutto prive di CP_2
data e di sottoscrizione, oltre a recare segni grafici differenti, come se fossero stati compilati da mani diverse, ciò che ben difficilmente avrebbe consentito di valersene quali idonei mezzi probatori.
Ne consegue che, in conformità a quanto statuito dal primo giudice, non può ravvisarsi alcuna condotta negligente del professionista, con rigetto dell'appello incidentale.
3.4 Venendo poi all'esame dell'impugnazione principale, in forza della quale l'appellante lamenta che il primo giudice abbia omesso di esaminare il preventivo dimesso in atti o lo abbia fatto in modo parziale, ritiene il Collegio che la stessa sia fondata.
In effetti, appare chiaro che il Tribunale, nel decidere la controversia, abbia del tutto omesso di riferirsi e di prendere in considerazione tale documento, rideterminando il compenso professionale spettante all'avvocato sulla base dei criteri individuati dal D. M. n. 55/2014, nella versione applicabile ratione temporis, riferendosi allo scaglione indeterminabile a complessità bassa e considerando i parametri minimi.
Al contrario, è pacifico ed incontestato che il preventivo fosse stato predisposto dal professionista ed accettato dal che, fin dall'atto della propria CP_1
costituzione in giudizio, dichiarava di essergli stato sottoposto, precisando che proprio a fronte di esso si determinava a conferire l'incarico al legale (“A seguito del colloquio, l'Avv. Pachera emetteva il preventivo di spesa per
l'assistenza nel procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, che si dimette (doc. n. 4 preventivo Avv. Pachera), per un totale complessivo di €
5.915,17, iva compresa;
il sig. , a fronte del preventivo fornitogli CP_1 dall'avv. Pachera … gli conferiva formalmente l'incarico”).
pagina 12 di 16 Essendo allora provato che le parti avessero preventivamente stabilito la misura del compenso professionale in riferimento al procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, ne consegue la palese erroneità della statuizione assunta dal Tribunale, in quanto resa in contrasto con il disposto dell'art. 2233 cc (cui pure l'appellato fa riferimento), il quale – stabilendo che il compenso professionale è determinato dal giudice solo se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi – viene pertanto ad attribuire primaria rilevanza all'accordo intervenuto tra le parti.
Ciò che è stato confermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 7904/2020, nell'ambito della quale si ha avuto modo di precisare che l'art. 2233 cc pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta tra le parti e solo in mancanza di quest'ultimo, in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice.
L'accordo delle parti è, dunque, riconosciuto in via prioritaria dalla norma e, ciò nonostante, il Tribunale ha omesso di considerare che, nella presente fattispecie, tale accordo era esistente e su di esso non vi era contestazione.
Né, d'altro canto, il resistente ha mai eccepito che le attività previste nella notula non siano state compiute – essendosi il limitato ad affermare che CP_1
il professionista avrebbe perso il diritto al compenso, avendo posto in essere una condotta professionale contraria ai canoni della diligenza media – conseguendone pertanto che il compenso dovuto all'avv. Pachera deve determinarsi proprio sulla base della notula in atti, la quale prevede il versamento di onorari e correlati accessori di legge per un totale di € 5.915,17.
La somma come sopra indicata va infine decurtata dell'importo di € 1.200,00, che l'appellato dichiara di avere già corrisposto a titolo di acconto, residuando a versarsi il minor importo di € 2.832,00, oltre accessori di legge.
La fattura in acconto di € 1.400,00 prodotta dall'appellante non risulta, infatti, dirimente in riferimento al reale importo ricevuto dall'avvocato, il quale dichiara che trattasi di acconto man mano pagato ma mai onorato del tutto e lo pagina 13 di 16 stesso non contesta la predetta circostanza, affermando espressamente CP_1
di avere corrisposto acconti per la sola somma di € 1.200,00, producendo atti di quietanza per tale importo, che, come tale, deve allora considerarsi la somma effettivamente già versata al legale medio tempore.
3.5 Da ultimo, la doglianza relativa al mancato riconoscimento da parte del
Tribunale del compenso relativo all'attività stragiudiziale svolta resta assorbita dal riconoscimento del compenso come pattuito nella notula, la quale si riferisce evidentemente anche all'attività preparatoria svolta prima della costituzione nel giudizio di separazione, siccome evincibile dalla presenza della voce “Trattative con legali delle controparti: € 800”.
4.Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite
- dell'accoglimento dell'appello principale spiegato dall'avv. Pachera e del rigetto dell'appello incidentale proposto dal , CP_1
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, anche se la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa
è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra € 1.101,00 ed € 5.200,00 e di liquidare i compensi secondo i valori medi,
- del fatto che in grado di appello la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere determinate in € 2.552,00 quanto al primo grado di giudizio e in € 1.923,00 quanto al secondo grado di lite, sulla base del seguente prospetto:
pagina 14 di 16 Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I grado € 425,00
Fase introduttiva I grado € 425,00
Fase istruttoria I grado € 851,00
Fase decisionale I grado € 851,00
Totale € 2.552,00
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 536,00
Fase introduttiva II grado € 536,00
Fase decisionale II grado € 851,00
Totale € 1.923,00
Sussistono infine i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo
Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente decidendo nella presente controversia, in totale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Ordinario di
Verona, Sezione I Civile, n. rep. 2836/23, pubblicata il 20.7.2023:
1. condanna al pagamento in favore dell'avv. Giovanni Controparte_1
Pachera della complessiva somma di € 2.832,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%), dell'IVA e degli accessori di legge;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3. condanna a rifondere in favore dell'Avv. Giovanni Controparte_1
Pachera le spese di lite, che liquida quanto al primo grado di lite in €
2.552,00 e quanto al presente grado di lite in € 1.923,00, oltre rimborso spese generali al 15%), IVA E CPA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.
pagina 15 di 16 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Guido Marzella
pagina 16 di 16
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1606 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione notificato da avv. Giovanni Pachera (C.F. ), C.F._1
in proprio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuela
Grecu, sito in Mestre (VE), Corso del Popolo, n. 85
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Martina Morelli e Andrea Bacciga ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Verona, vicolo Volto San
Luca, n. 25;
appellata
pagina 1 di 16 Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Ordinario di Verona,
Sezione I Civile, n. rep. 2836/23, pubblicata il 20.7.2023
CONCLUSIONI
Per avv. Pachera Giovanni
Voglia la Corte di Appello di Venezia, previo il rigetto di tutte le avverse istanze nel rito, nel merito e istruttorie in quanto infondate. accogliere il presente appello
e, in parziale riforma della ordinanza impugnata, (previa conferma nella sola parte in cui afferma essere corretta la condotta professionale dell'avv.
Pachera, respingendo ogni avversa domanda a riguardo)
Per l'effetto,
In via principale accertarsi e dichiararsi che a causa degli accordi intercorsi sono dovuti all'Avv. Pachera i compensi professionali per il procedimento di separazione giudiziale rg 1246-23 del Tribunale di Verona per euro 2832,00, differenza tra quanto concordato e quanto pagato, maggiorati di interessi e rivalutazione oltre il 15% di legge, IVA e CPA o altra somma che si riterrà di giustizia e per
l'effetto condannare l'appellato al relativo pagamento.
In via subordinata accertarsi e dichiararsi che a causa degli accordi per l'attività stragiudiziale e della tariffa sono dovuti all'Avv. Pachera i compensi professionali per il procedimento di separazione giudiziale rg 1246-23 del Tribunale di Verona anche il riferimento alla attività stragiudiziale per euro 2184,00 maggiorati di interessi e rivalutazione, detratti gli acconti, oltre il 15% di legge,IVA e CPA o altra somma che si riterrà di giustizia e per l'effetto condannare l'appellato al relativo pagamento.
In via ulteriormente subordinata accertarsi e dichiararsi che a causa degli accordi intercorsi sono dovuti all'Avv. Pachera i compensi professionali per il procedimento di separazione giudiziale rg 1246-23 del Tribunale di Verona in solo riferimento alla attività
pagina 2 di 16 giudiziale per euro 1.000, differenza tra quanto concordato e quanto pagato, maggiorati di interessi e rivalutazione oltre il 15% di legge, IVA e CPA o altra somma che si riterrà di giustizia e per l'effetto condannare l'appellato al relativo pagamento.
In via ancor più subordinata accertarsi e dichiarasi che in applicazione della tariffa vigente sono dovuti all'Avv. Pachera i compensi professionali per il procedimento di separazione giudiziale rg 1246-23 del Tribunale di Verona per euro 184,00 maggiorati di interessi e rivalutazione oltre il 15% di legge, IVA e CPA o altra somma che si riterrà di giustizia e per l'effetto condannare l'appellato al relativo pagamento.
- Si insiste nelle proprie richieste istruttorie chiedendo la reiezione delle avverse in quanto palesemente infondate e superflue
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del presente giudizio, oltre accessori di legge
Per Controparte_1
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
In via Principale: in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di
Verona in data 18/07/2023, n. cronol. 8475/2023 repert. n. 2836/2023, n. r.g.
1246/2023, accertare e dichiarare la non rispondenza della condotta professionale dell'avv. Giovanni Pachera ai canoni della diligenza media del buon padre di famiglia;
conseguentemente, dichiararsi e ritenersi la perdita del diritto al compenso, con rigetto integrale delle domande formulate da parte appellante, nonché con condanna dello stesso alla restituzione dei compensi medio tempore versati dal sig. , pari ad € 1.200,00, e/o in Controparte_1
quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi, rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
pagina 3 di 16 In subordine: accertare e dichiarare la non rispondenza della condotta professionale dell'avv. Giovanni Pachera ai canoni della diligenza media del buon padre di famiglia, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., rigettare le domande formulate da parte appellante e, per l'effetto, dichiarare che nulla è più dovuto dal sig. in favore dell'Avv. Giovanni Controparte_1
Pachera.
In via ulteriormente subordinata, respingere l'appello proposto dall'avv.
Giovanni Pachera e rigettare tutte le domande, anche istruttorie, formulate da parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, comunque, contrarie
a prova documentale (si richiama il doc 4);
In via di ulteriore subordine, nella ritenuta e non creduta ipotesi in cui si ravvisasse la fondatezza della domanda di parte appellante, limitarsi la condanna del sig. in complessivi € 1.700,00, da detrarsi gli acconti già CP_1
corrisposti, come da preventivo prodotto in atti e/o nella diversa somma ritenuta di Giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie capitolate e non ammesse di cui alla comparsa di costituzione datata
06/06/2023, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'avv. Giovanni Pachera, premettendo:
- di aver assistito in qualità di procuratore e difensore nel Controparte_1
procedimento di separazione giudiziale dei coniugi proposto da CP_2
dinanzi al Tribunale di Verona,
[...]
- che tale attività aveva comportato la redazione della comparsa di costituzione nonché la partecipazione allo svolgimento della procedura sino alla fase successiva all'udienza presidenziale, cui doveva aggiungersi una intensa attività stragiudiziale,
pagina 4 di 16 - che con raccomandata a/r del 18.6.2021, preceduta da mail del 16.6.2021,
aveva quindi rinunciato al mandato conferitogli,
- che nel settembre 2021 aveva richiesto al cliente il pagamento dei propri compensi professionali, di cui € 5.915,17 per la fase presidenziale ed €
5.807,30 per la fase introduttiva e di studio del giudizio di merito,
- che il aveva esperito ricorso in prevenzione alla parcella e inviato CP_1 un esposto al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Verona, poi archiviato per manifesta infondatezza,
- di avere nel frattempo ricevuto solo un acconto pari ad € 1.400,00, come da fattura n. 10/2019, agiva in giudizio al fine di ottenere la condanna del resistente al pagamento delle competenze ancora dovute per l'importo di € 10.322,47, oltre interessi di legge.
Costituitosi in giudizio, il : CP_1
- contestava la domanda del ricorrente affermando che, dopo aver ricevuto il ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, si era recato dal legale, il quale gli aveva sottoposto un preventivo di spesa per un totale complessivo di € 5.915,17, comprensivo di Iva,
- rilevava di essersi quindi costituito in giudizio formulando domanda di addebito nei confronti della moglie ricorrente per infedeltà coniugale,
- osservava che il professionista aveva poi rinunciato al mandato in pendenza dei termini di cui all'art. 183 cpc, senza specificargli la natura perentoria dei medesimi,
- affermava che pertanto, non possedendo idonee conoscenze giuridiche, si era recato presso lo studio di altri procuratori solo quando gli stessi erano già decorsi per il deposito delle prime due memorie istruttorie,
- deduceva che a quel punto, non essendo più possibile depositare documentazione scritta di pugno della moglie ove la stessa ammetteva la propria infedeltà, i nuovi procuratori gli avevano consigliato di rinunciare pagina 5 di 16 alla domanda di addebito per addivenire piuttosto ad una soluzione bonaria del procedimento di separazione coniugale,
- sottolineava che a fronte di tali circostanze doveva ritenersi leso il suo diritto di difesa e che, proprio per tale ragione, non aveva ritenuto di dover corrispondere più alcunché all'avv. Pachera,
- rilevava che la richiesta di pagamento delle competenze era stata d'altronde formulata dal legale in spregio a quanto indicato nel preventivo fornitogli in sede di conferimento dell'incarico,
- spiegava domanda riconvenzionale, sostenendo che la mancata indicazione dei termini perentori per indicare le prove indispensabili per l'accoglimento della domanda di addebito della separazione in capo alla moglie costituisse una manifestazione di negligenza nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, del tutto conseguentemente, chiedeva accertarsi e dichiararsi che nulla spettava alla controparte a titolo di compenso professionale.
Istruito il giudizio con la produzione di documenti, la causa è stata quindi decisa con l'ordinanza n. 2836/23, pubblicata in data 20.7.2023, con la quale il
Tribunale di Verona ha rigettato la domanda di liquidazione del compenso formulata dal ricorrente, nel presupposto:
- che risultasse infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dal resistente, atteso che il professionista aveva debitamente comunicato al proprio assistito la rinuncia al mandato, prima con mail e successivamente con raccomandata a/r, nella quale quest'ultimo era stato debitamente avvertito circa la necessità di rispettare i termini istruttori e di munirsi di nuovo difensore in tempo utile proprio a tal fine,
- che il compenso liquidabile dovesse essere limitato alla fase di studio ed alla fase introduttiva, con applicazione dello scaglione indeterminabile a complessità bassa e dei parametri minimi, vista l'entità dell'attività difensiva svolta, per un totale complessivo pari a euro 1.384,00,
- che poiché il resistente aveva in precedenza già corrisposto la somma di euro 1.400,00 nulla residuava allora da versarsi in favore del professionista,
pagina 6 di 16 - che l'ulteriore attività stragiudiziale, pur allegata in ricorso ma di fatto non ricompresa nella nota spese in atti, attinente all'assegnazione di immobili di ingente valore non era stata né documentata né, addirittura, fatta oggetto di specifiche allegazioni.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario ricorrente formulando un unico articolato motivo di appello, in forza del quale ha rinnovato la richiesta di pagamento dei compensi professionali dovutigli – limitando peraltro l'ammontare richiesto alla minor somma di € 2.832,00 oltre accessori, pari a quella indicata nel preventivo di € 4.032, detratti gli acconti già ricevuti per € 1.200,00 – previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado.
In particolare, l'avv. Pachera deduce che il primo giudice sarebbe incorso in una palese violazione degli artt. 112, 113, 115 116 cpc e 2697 cc, giacché avrebbe omesso di esaminare, o avrebbe esaminato solo parzialmente, il preventivo depositato in atti, le missive intercorse tra i legali delle parti e la quietanza di pagamento già emessa.
Il , costituitosi in giudizio: CP_1
- ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 345 cpc, dal momento che l'appellante avrebbe rideterminato ex novo la propria pretesa economica, mutando la formulazione delle conclusioni senza specificarne i motivi,
- ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione, giacché dall'atto di citazione in appello non si ricaverebbero i motivi di censura e, in particolare, su quale criterio venga fondata la nuova formulazione delle richieste economiche,
- ha spiegato appello incidentale al fine di ottenere la parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale, chiedendo sia accertata e dichiarata la non rispondenza della condotta professionale mantenuta dall'avv. Pachera ai canoni di diligenza media del buon padre di famiglia, con conseguente pagina 7 di 16 perdita del diritto al compenso e condanna alla restituzione di quanto già versato.
Con ordinanza del 17.1.2024, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, non apparendo evidente la sussistenza dell'elemento del periculum in quanto sul punto non erano stati addotti elementi a supporto della impossibilità o grave difficoltà di ripetizione delle somme controverse, tra l'altro di modestissimo importo e relative alle sole spese di lite.
Con ordinanza di pari data, il Consigliere istruttore ha fissato avanti a sé per la rimessione al Collegio l'udienza del 29.1.2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni.
La causa è, quindi, trattenuta in decisione dal Collegio.
3.I motivi della decisione
3.1 Esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22
n. 36481 e 16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di pagina 8 di 16 censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Ancora in via preliminare deve, poi, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'artt. 345 cpc, formulata con riguardo alla circostanza che l'appellante avrebbe mutato la formulazione delle conclusioni rispetto a quelle rassegnate nel primo grado di lite, senza specificarne i motivi.
In realtà, la Corte ritiene non sussistere alcuna domanda nuova ex art. 345 cpc, non ravvisandosi nel caso di specie una diversa prospettazione dei fatti rispetto al petitum ed alla causa petendi già azionati in primo grado.
In tal senso, il Supremo Collegio ha statuito che la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi rispetto a quella dedotta in primo grado, e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art.345 cpc (sentenza Cassazione Civile n.
834/2019).
E, d'altronde, risulta per tabulas:
- da un lato, esaminando le domande e deduzioni contenute nel ricorso ex art. 702 bis cpc, che l'avv. Pachera abbia sempre richiesto, tra le altre cose, il pagamento della somma di € 5.915,17, comprensiva di Iva, accessori e spese, indicata nel preventivo prodotto sub doc. 4) di parte resistente,
- d'altro lato, esaminando il contenuto della comparsa di costituzione in primo grado, che anche quest'ultimo ammette di aver ricevuto il preventivo in oggetto e di aver quindi conferito mandato al legale proprio sulla base dello stesso, tanto da lamentarsi del fatto che il professionista abbia poi richiesto il pagamento di una somma ben maggiore di quella indicata nel preventivo stesso.
Ed ancora, pure nel sollecito di pagamento del 20.9.2021 allegato in atti, ricorre la stessa somma di cui innanzi, di tal che non può certo considerarsi siccome nuova la pretesa del legale di vedersi attribuito quanto risultante dal pagina 9 di 16 citato preventivo.
3.3 Passando allora al merito del gravame, si ritiene di dover innanzi tutto procedere all'esame dell'appello incidentale spiegato dal cliente – essendo preliminarmente opportuno verificare la correttezza della condotta professionale posta in essere dal professionista e, quindi, stabilire se il diritto al compenso non sia stato travolto dalla eccezione di inadempimento sollevata dal
– e solo successivamente determinare l'ammontare di quanto CP_1
eventualmente dovuto.
In proposito, il chiede che l'ordinanza del Tribunale sia parzialmente CP_1 riformata mediante l'accertamento della non rispondenza della condotta professionale dell'avvocato ai canoni di diligenza media del buon padre di famiglia.
L'appellante incidentale lamenta che il primo giudice abbia errato nella parte del provvedimento ove ha statuito che nella missiva di rinuncia al mandato egli era stato correttamente informato della necessità di rispettare i termini istruttori e di munirsi di nuovo difensore in tempo utile per il rispetto degli stessi, in quanto dal tenore della comunicazione stessa non sarebbe stato in realtà possibile ricavare, da parte di una persona che ignora il diritto processuale civile, che i termini prevedessero, a pena di decadenza, lo svolgimento di alcune attività, tra le quali la produzione di documenti (quali le lettere scritte di pugno dalla moglie, ove ella ammetteva la propria infedeltà), che, con alta probabilità, gli avrebbero fatto raggiungere il risultato sperato e cioè la pronuncia di addebito della separazione a carico della consorte.
Tale doglianza non è fondata, avendo il Tribunale articolato sul punto una motivazione priva di vizi logici e giuridici, pienamente condivisibile dalla
Corte.
La rinuncia al mandato è stata invero comunicata dall'avv. Pachera al CP_1
per ben due volte:
- la prima, in via informale, con mail del 16.6.2021,
- la seconda, in via formale, con raccomandata a/r del 18.6.2021, nella quale pagina 10 di 16 il professionista lo invitava a munirsi di nuovo difensore in tempo utile per il rispetto dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, cpc, restando a disposizione per la restituzione dei documenti.
Di conseguenza, in adempimento del più generale dovere di diligenza,
l'avvocato ha fornito al proprio assistito una informazione completa ed esaustiva, non potendo di certo essere imputabile allo stesso il fatto che il cliente abbia poi tardato per oltre tre mesi prima di rivolgersi ad un nuovo avvocato.
Né vale sostenere che nella comunicazione non vi fosse una espressa specificazione del fatto che i termini fossero perentori giacché una qualsiasi persona mediamente responsabile, una volta preso atto della enunciata esistenza di termini e della enunciata necessità di munirsi di un nuovo legale
“in tempo utile per la prossima udienza e per il rispetto dei termini spora indicati”, si sarebbe debitamente attivata al fine di capire che cosa questi termini riguardassero, che natura avessero e quando sarebbero venuti a scadenza. E ciò tanto più ove si consideri che il , lungi dall'essere quella CP_1
persona assolutamente ignorante di ogni questione processuale che pretende di far credere, risulta al contrario avere una certa dimestichezza con la materia, avendo svolto nel corso della propria vita lavorativa l'attività di insegnante di diritto presso un Istituto scolastico superiore, come riferito dall'appellante e non contestata dall'appellato, il quale ultimo deve pertanto presumersi che conoscesse il contenuto della norma e la perentorietà dei termini in essa stabiliti.
Di più ancora, il Tribunale afferma che il cliente non avesse specificamente contestato quanto allegato dalla moglie circa il fatto che la relazione coniugale, fin dall'anno 2007, fosse solo formale e che l'asserita relazione adulterina non potesse pertanto avere avuto alcuna efficacia causale in ordine alla separazione.
Tale statuizione, non impugnata dal , rappresenta, con ogni evidenza, CP_1
una condivisibile valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, che è stata vagliata in termini negativi, anche per l'ipotesi in cui la pagina 11 di 16 documentazione invocata fosse stata prodotta.
E da ultimo non può nemmeno sottacersi che la documentazione in questione, in forza della quale si intendeva provare la domanda di addebito, risultava rappresentata da lettere che – sebbene a dire dell'appellato fossero state scritte
“di pugno della sig.ra ...” – in realtà risultavano del tutto prive di CP_2
data e di sottoscrizione, oltre a recare segni grafici differenti, come se fossero stati compilati da mani diverse, ciò che ben difficilmente avrebbe consentito di valersene quali idonei mezzi probatori.
Ne consegue che, in conformità a quanto statuito dal primo giudice, non può ravvisarsi alcuna condotta negligente del professionista, con rigetto dell'appello incidentale.
3.4 Venendo poi all'esame dell'impugnazione principale, in forza della quale l'appellante lamenta che il primo giudice abbia omesso di esaminare il preventivo dimesso in atti o lo abbia fatto in modo parziale, ritiene il Collegio che la stessa sia fondata.
In effetti, appare chiaro che il Tribunale, nel decidere la controversia, abbia del tutto omesso di riferirsi e di prendere in considerazione tale documento, rideterminando il compenso professionale spettante all'avvocato sulla base dei criteri individuati dal D. M. n. 55/2014, nella versione applicabile ratione temporis, riferendosi allo scaglione indeterminabile a complessità bassa e considerando i parametri minimi.
Al contrario, è pacifico ed incontestato che il preventivo fosse stato predisposto dal professionista ed accettato dal che, fin dall'atto della propria CP_1
costituzione in giudizio, dichiarava di essergli stato sottoposto, precisando che proprio a fronte di esso si determinava a conferire l'incarico al legale (“A seguito del colloquio, l'Avv. Pachera emetteva il preventivo di spesa per
l'assistenza nel procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, che si dimette (doc. n. 4 preventivo Avv. Pachera), per un totale complessivo di €
5.915,17, iva compresa;
il sig. , a fronte del preventivo fornitogli CP_1 dall'avv. Pachera … gli conferiva formalmente l'incarico”).
pagina 12 di 16 Essendo allora provato che le parti avessero preventivamente stabilito la misura del compenso professionale in riferimento al procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, ne consegue la palese erroneità della statuizione assunta dal Tribunale, in quanto resa in contrasto con il disposto dell'art. 2233 cc (cui pure l'appellato fa riferimento), il quale – stabilendo che il compenso professionale è determinato dal giudice solo se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi – viene pertanto ad attribuire primaria rilevanza all'accordo intervenuto tra le parti.
Ciò che è stato confermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 7904/2020, nell'ambito della quale si ha avuto modo di precisare che l'art. 2233 cc pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta tra le parti e solo in mancanza di quest'ultimo, in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice.
L'accordo delle parti è, dunque, riconosciuto in via prioritaria dalla norma e, ciò nonostante, il Tribunale ha omesso di considerare che, nella presente fattispecie, tale accordo era esistente e su di esso non vi era contestazione.
Né, d'altro canto, il resistente ha mai eccepito che le attività previste nella notula non siano state compiute – essendosi il limitato ad affermare che CP_1
il professionista avrebbe perso il diritto al compenso, avendo posto in essere una condotta professionale contraria ai canoni della diligenza media – conseguendone pertanto che il compenso dovuto all'avv. Pachera deve determinarsi proprio sulla base della notula in atti, la quale prevede il versamento di onorari e correlati accessori di legge per un totale di € 5.915,17.
La somma come sopra indicata va infine decurtata dell'importo di € 1.200,00, che l'appellato dichiara di avere già corrisposto a titolo di acconto, residuando a versarsi il minor importo di € 2.832,00, oltre accessori di legge.
La fattura in acconto di € 1.400,00 prodotta dall'appellante non risulta, infatti, dirimente in riferimento al reale importo ricevuto dall'avvocato, il quale dichiara che trattasi di acconto man mano pagato ma mai onorato del tutto e lo pagina 13 di 16 stesso non contesta la predetta circostanza, affermando espressamente CP_1
di avere corrisposto acconti per la sola somma di € 1.200,00, producendo atti di quietanza per tale importo, che, come tale, deve allora considerarsi la somma effettivamente già versata al legale medio tempore.
3.5 Da ultimo, la doglianza relativa al mancato riconoscimento da parte del
Tribunale del compenso relativo all'attività stragiudiziale svolta resta assorbita dal riconoscimento del compenso come pattuito nella notula, la quale si riferisce evidentemente anche all'attività preparatoria svolta prima della costituzione nel giudizio di separazione, siccome evincibile dalla presenza della voce “Trattative con legali delle controparti: € 800”.
4.Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite
- dell'accoglimento dell'appello principale spiegato dall'avv. Pachera e del rigetto dell'appello incidentale proposto dal , CP_1
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, anche se la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa
è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra € 1.101,00 ed € 5.200,00 e di liquidare i compensi secondo i valori medi,
- del fatto che in grado di appello la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere determinate in € 2.552,00 quanto al primo grado di giudizio e in € 1.923,00 quanto al secondo grado di lite, sulla base del seguente prospetto:
pagina 14 di 16 Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I grado € 425,00
Fase introduttiva I grado € 425,00
Fase istruttoria I grado € 851,00
Fase decisionale I grado € 851,00
Totale € 2.552,00
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 536,00
Fase introduttiva II grado € 536,00
Fase decisionale II grado € 851,00
Totale € 1.923,00
Sussistono infine i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo
Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente decidendo nella presente controversia, in totale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Ordinario di
Verona, Sezione I Civile, n. rep. 2836/23, pubblicata il 20.7.2023:
1. condanna al pagamento in favore dell'avv. Giovanni Controparte_1
Pachera della complessiva somma di € 2.832,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%), dell'IVA e degli accessori di legge;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3. condanna a rifondere in favore dell'Avv. Giovanni Controparte_1
Pachera le spese di lite, che liquida quanto al primo grado di lite in €
2.552,00 e quanto al presente grado di lite in € 1.923,00, oltre rimborso spese generali al 15%), IVA E CPA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.
pagina 15 di 16 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Guido Marzella
pagina 16 di 16