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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 873/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 gennaio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f.: ); Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] Parte_2
(c.f.: ); C.F._2
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Cesidio Gualtieri
appellanti contro
corrente in Isola del Gran Sasso (TE) c.f. e p.i. in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Piergiorgio Merli appellata
e
nata il [...] a [...] (c.f. Controparte_2
); C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta SPAZIANI
appellata
e
" , (cod.Fisc.: ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante, procuratore ad negotia, Dott. ; Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Antonio Rossi
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 437/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il 28 giugno 2023.
All'udienza del 14 gennaio 2025, svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate dalle parti le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
pag. 2/17 Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Voglia, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, condannare l'Arch.
[...]
nella sua veste di progettista e direttore dei lavori e comunque anche CP_2
solo quale direttore dei lavori, in solido con la Controparte_5
quale appaltatore delle opere, ad effettuare a loro cura e spese alla rimozione del
[...]
pozzo nero arbitrariamente realizzato con conseguente realizzazione dell'allaccio diretto della porzione immobiliare ricostruita già di proprietà della Sig.ra
[...]
ed oggi delle di lei eredi, Parte_3
alla fognatura pubblica.
- Voglia, per l'effetto, la Corte riformare anche il capo di sentenza contenente la condanna delle appellanti alla sottoscrizione del S.A.L. finale dei lavori sino a quando
l'opera realizzata non sarà munita di un sistema di allontanamento delle acque nere a norma di legge.
- Voglia, infine, la Corte condannare gli appellati alle spese del doppio grado disponendo il regolamento delle stesse anche nei confronti della chiamata in causa
” Controparte_3
Conclusioni dell'appellata in comparsa e non modificate: CP_1
“Voglia la Corte d'Appello de L'Aquila rigettare la domanda di appello proposta dalle
Sig.re e e per l'effetto confermare in toto la Parte_1 Parte_2 sentenza pronunciata dal Tribunale de L'Aquila n. 473/2023 pubbl. il 28.6.2023 RG
877/2023 e in conseguenza condannare le appellanti al pagamento degli onorari e delle spese del presente grado di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata , in comparsa e non modificate: Controparte_2
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, accertati e dichiarati i fatti di cui alla suestesa premessa e previa ogni opportuna declaratoria, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra dedotte,
pag. 3/17 In via principale
1) rigettare l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
siccome inammissibile e comunque totalmente infondato, sia in punto di fatto che in diritto e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza gravata d'appello anche in ordine alle spese del primo grado di giudizio;
2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio maggiorate ai sensi dell'art. 4 co.1 bis D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
In via subordinata della denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado in termini di accoglimento dei motivi di gravame,
3) rigettare la riconvenzionale spiegata dalla CP_1
4) dichiarare il terzo tenuto a manlevare CP_6 Controparte_3
l'appellata Arch. da ogni pretesa delle appellanti e, per l'effetto, Controparte_2
condannare il terzo Società a rifondere all'Arch. Controparte_3 [...]
quanto sarà eventualmente tenuta a pagare alle appellanti.” CP_2
Conclusioni per la appellata , in comparsa e non Controparte_3
modificate:
"Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, rigettare l'appello delle Sig.re
[...]
siccome del tutto infondato in fatto ed in diritto, nonché inammissibile in Pt_1
funzione della domanda nuova, proposta in prime cure in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita oggi in appello, confermando integralmente la sentenza n°
473\23 del Tribunale dell'Aquila e condannando le appellanti al rimborso delle spese legali del presente giudizio, da liquidarsi giusta parcella, che sarà prodotta in prosieguo, ovvero in maniera equitativa".
FATTO E DIRITTO
pag. 4/17
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 473/2023 pubblicata in data 28 giugno 2023 il
Tribunale di L'Aquila rigettava le domande proposte da e Parte_1 [...] nei confronti della e dell'Arch. Parte_2 CP_1 Controparte_2 quest'ultima nella qualità di direttrice dei lavori del contratto di appalto stipulato con la società, volte ad ottenere, previo accertamento della responsabilità delle convenute, la condanna alla corresponsione della penale per la ritardata consegna dell'immobile, quantificata nella misura minima di 0,3 per mille e massima dell'1 per mille dell'ammontare del contratto di appalto intercorso tra le parti, e alla rimozione del pozzo nero arbitrariamente realizzato, perché non previsto nel progetto, con condanna alla realizzazione dell'allaccio dell'immobile per lo smaltimento delle acque nere all'impianto fognante pubblico, come invece previsto.
Accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_1
condannando le attrici alla sottoscrizione del S.A.L. finale dei lavori relativi al contratto di appalto, allo scopo di ottenere la liquidazione del saldo del contributo concesso, con compensazione delle spese di giudizio tra le attrici e la società appaltatrice nella misura del 50%, e condanna delle prime al pagamento delle spese di lite nei confronti delle altre convenute, nonché al pagamento della espletata ctu.
1.2 In particolare, parte attrice deduceva di aver ottenuto, a seguito del sisma intervenuto il 6 aprile 2009, il contributo pubblico per la sostituzione edilizia del proprio immobile e di aver affidato l'esecuzione dei lavori alla e la direzione CP_1 degli stessi all'Arch. sulla base del progetto dalla stessa realizzato. CP_2
Lamentava in merito al contratto di appalto stipulato, il ritardo da parte della società appaltatrice nella consegna dell'opera e nella fine dei lavori, chiedendo la conseguente corresponsione della somma prevista a titolo di penale;
veniva contestata, altresì, la realizzazione, in difformità rispetto al progetto, di una fossa settica per lo smaltimento delle acque nere in luogo dell'allaccio alla fognatura pubblica.
A sostegno della domanda veniva allegata la non rispondenza dell'opera alla normativa prevista dal Regolamento comunale e la conseguente responsabilità della ditta pag. 5/17 appaltatrice nonché della direzione lavori per la mancata esecuzione delle opere nel rispetto della stessa nonché delle regole dell'arte.
1.3 La ditta appaltatrice costituendosi in giudizio negava qualsivoglia responsabilità nell'esecuzione dei lavori, imputando eventuali inadempimenti unicamente all'Arch. quale progettista e direttore dei lavori, e spiegava domanda Controparte_2
riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna della committente alla sottoscrizione del S.A.L., necessaria affinché la società ottenesse il pagamento diretto del saldo del contributo previsto per i lavori in questione o, in difetto, la condanna della stessa al pagamento della relativa somma di euro 42.728,77, nonché il pagamento della somma di euro 2.500,00 per lavori in accollo previsti dal contratto, nonché il pagamento di ulteriori lavorazioni commissionate verbalmente dalla committenza per la somma di euro 46.994,90.
1.4 Si costituiva altresì la convenuta Arch. contestando la Controparte_2 fondatezza della domanda di parte attrice e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa la Società al fine di essere dalla stessa manlevata Controparte_3
nella denegata ipotesi di condanna.
1.5 Citata in giudizio si costituiva la compagnia assicuratrice eccependo l'infondatezza delle domande di parte attrice delle quali invocava il rigetto, con condanna al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
2. Riteneva il primo Giudice infondata la domanda attorea e parzialmente fondata la domanda riconvenzionale.
2.1 In primo luogo disattendeva la richiesta di condanna al pagamento della penale per la ritardata consegna dei lavori, rilevando che nel contratto stipulato tra le parti alcuna penale per il ritardo risultava pattuita;
né poteva trovare applicazione nel caso in esame la disciplina prevista per i contratti pubblici in virtù dell'interpretazione normativa prevista dall'art. 3 ter del D.l. n. 125/2010 che ne aveva escluso l'applicabilità.
pag. 6/17 Riteneva in ogni caso che non vi era da parte dell'attrice dimostrazione di alcun danno derivato dal ritardo nella consegna dei lavori che ne legittimasse la richiesta di risarcimento.
2.2 Rigettava la domanda volta alla rimozione della fossa settica e all'allaccio dell'immobile alla pubblica fognatura, previa qualifica della stessa come domanda di adempimento, rilevando che in base alle risultanze istruttorie documentali e agli esiti dell'espletata ctu, non risultava previsto nell'elaborato progettuale alcun allaccio.
A riguardo, riteneva inammissibile la modifica della domanda proposta in sede di precisazione delle conclusioni con la quale la committente aveva chiesto accertarsi la responsabilità dell'Architetto per la sua qualità di progettista, in ragione del fatto che la mancata previsione in progetto dell'allaccio alla pubblica fognatura era elemento da ritenersi noto alla parte attrice al momento della proposizione del giudizio.
Nel merito, riteneva insussistente la prova della realizzazione da parte dell'impresa della fossa settica in difformità con il progetto e che il contrasto di tale situazione di fatto con la normativa comunale fosse già preesistente al sisma e che, dunque, l'opera realizzata di ricostruzione dell'immobile era conforme alla situazione precedente ed aveva in ogni caso ottenuto la certificazione di agibilità.
Riteneva, pertanto, infondata la domanda di parte attrice, anche in ragione della previsione contenuta nell'art. 1227 c.c. stante la mancata diligenza della committente cui doveva ritersi imputabile la mancata preesistente osservazione dell'obbligo di allaccio dell'immobile alla fognatura pubblica, così come previsto dalla normativa.
2.3 Accoglieva, al contrario, la domanda riconvenzionale avanzata dalla appaltatrice relativa alla mancata sottoscrizione del accertando in merito l'inadempimento Pt_4
della parte committente in violazione delle disposizioni contrattuali rispetto alla procedura amministrativa che consente il pagamento diretto del corrispettivo all'appaltatore, condannando la parte committente alla sottoscrizione del S.A.L. finale da presentare al Comune di Fossa, al fine di consentire la liquidazione del saldo del contributo concesso.
pag. 7/17 2.4 Rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per il pagamento di lavori aggiunti per la somma di 2.500,00 euro, rilevando la mancata presentazione da parte della ditta della relativa fattura e del Durc previsto dal contratto espressamente come presupposto dell'esigibilità del pagamento.
2.5. Parimenti rigettava la domanda riconvenzionale attinente alla richiesta di pagamento di lavori commissionati verbalmente dalla committenza, ravvisando l'applicabilità della disciplina che prevede la forma scritta del contratto a pena di nullità anche per i contratti di appalto aventi ad oggetto opere beneficiate dal contributo pubblico.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado hanno proposto appello Parte_1
e per il seguente motivo.
[...] Parte_2
3.1 Con unico motivo di gravame impugnano la sentenza emessa dal Tribunale di
L'Aquila limitatamente alla pronuncia di rigetto della domanda di allaccio alla fognatura pubblica del sistema di smaltimento delle acque nere dell'immobile e alla conseguente condanna alla sottoscrizione del S.A.L. finale, nonché al regolamento delle spese di lite.
Le appellanti, a fondamento della loro impugnazione, lamentano l'erroneità e illogicità della sentenza per non aver ravvisato e ritenuto come gravemente omissivo l'operato della progettista che, non avendo previsto l'allaccio alla fognatura pubblica, avrebbe redatto il progetto in violazione delle norme tecniche vigenti.
In particolare, censurano la sentenza laddove è stata ritenuta inammissibile, poiché domanda nuova, la modifica operata in sede di precisazione delle conclusioni volta a verificare la responsabilità dell'arch. quale progettista, per non aver previsto CP_2
un sistema di smaltimento delle acque nere in conformità con la normativa vigente;
si dolgono, di conseguenza, dell'errata esclusione di responsabilità della professionista convenuta, in concorso con l'impresa esecutrice dei lavori, per la realizzazione di un'opera illecita.
pag. 8/17 Deducono l'impossibilità di conoscenza, in capo alla originaria committente, della mancanza di tale previsione nel progetto, sostenendo che la stessa non avrebbe potuto avvedersi prima dell'espletata Ctu del vizio del progetto in virtù della sua considerevole età avanzata, da ciò derivando la non imputabilità alla dante causa delle appellanti di mancata diligenza all'origine del danno derivante dalla realizzazione della fossa settica in luogo dell'allaccio alla fognatura pubblica.
Ribadiscono la responsabilità delle convenute per aver realizzato un'opera difforme al progetto e non consentita dalla normativa di settore, deducendo l'irrilevanza della situazione preesistente in cui versava l'immobile in considerazione del fatto che trattandosi di una costruzione ex novo il primo giudice avrebbe dovuto accertare la responsabilità per la realizzazione contra legem dell'opera.
3.2 Conseguentemente, invocano anche la riforma della pronuncia di condanna alla sottoscrizione del facendo rilevare che la stessa avrebbe precluso loro Pt_4
l'ottenimento dell'allaccio alla fognatura pubblica.
3.3 In conclusione, chiedono la condanna dell'Arch. e della in CP_2 CP_1
solido tra loro, ad effettuare a loro cura e spese la rimozione del pozzo nero realizzato e alla conseguente realizzazione dell'allaccio diretto alla porzione immobiliare ricostruita di proprietà delle appellanti alla fognatura pubblica, nonché la riforma della sentenza impugnata relativamente all'obbligo di sottoscrizione del S.A.L. sino a che l'opera non sia munita del suddetto allaccio, con condanna delle appellate alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, anche nei confronti della chiamata in causa CP_3
4. Si sono costituite in giudizio sia la contestando la fondatezza dell'appello CP_1 proposto e chiedendo la conferma integrale dell'impugnata sentenza, con condanna delle appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, sia l'Arch.
, chiedendo il rigetto del gravame proposto in quanto inammissibile Controparte_2
e infondato, con conferma dell'impugnata sentenza e con condanna delle appellanti alle spese di lite anche del presente grado di giudizio;
in subordine quest'ultima ha chiesto rigettarsi la domanda riconvenzionale spiegata dalla e, nell'ipotesi di CP_1 accoglimento dell'appello, dichiararsi la società tenuta a manlevare CP_3
pag. 9/17 l'appellata da ogni pretesa delle appellanti, con conseguente condanna in tal senso della compagnia assicuratrice.
4.1 Si è costituita in giudizio anche la chiamata in garanzia la Controparte_3
quale ha riconosciuto la garanzia assicurativa invocata dall'Arch. con i CP_2
massimali e nei limiti di franchigia e scoperto previsti dalla polizza e, associandosi a quanto dedotto dalle restanti appellate, ha chiesto il rigetto dell'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna delle appellanti alle spese di lite del presente grado di giudizio.
5. Motivi della decisione.
5.1 L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
L'appellante assume di avere diritto alla rimozione del pozzo nero realizzato dall'impresa e alla realizzazione dell'allaccio alla fognatura pubblica del proprio immobile a cura e spese delle convenute deducendo che l'opera sarebbe stata realizzata in violazione della normativa tecnica di settore e che di tale inadempimento sarebbero responsabili il direttore dei lavori nonché progettista, per aver omesso di prevedere tale obbligatorio allaccio, e la ditta appaltatrice, inadempiente all'obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie o irregolarità del progetto.
5.1.1. Preliminarmente deve essere confermata l'inammissibilità della modifica della domanda intervenuta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado con la quale le odierne appellanti, avvedutesi dell'assenza in progetto del sistema di smaltimento delle acque nere tramite le risultanze peritali della Ctu, hanno chiesto la condanna dell'Arch. , in qualità di progettista, per aver redatto un progetto CP_2
non conforme alle norme di legge, e della ditta esecutrice per non aver segnalato tale anomalia progettuale.
A riguardo deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 189 c.p.c. in sede di precisazione delle conclusioni le parti hanno la facoltà di precisare le conclusioni nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi, eventualmente modificate entro i limiti e le preclusioni previste dall'art. 183 c.p.c., essendo già stato fissato il thema decidendum del processo pag. 10/17 nella fase di trattazione della causa, ed essendo, pertanto, preclusa successivamente a tale fase la formulazione di domande nuove o modificazioni delle domande già formulate che violino il contraddittorio tra le parti.
Domanda nuova o inammissibile modificazione della domanda, ai sensi della normativa suddetta in sede di precisazione delle conclusioni, si ha tutte le volte in cui venga alterato uno degli elementi identificativi della domanda introducendo una diversa richiesta di attribuzione di un determinato bene (petitum) o un diverso fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio (causa petendi).
Nello specifico, relativamente alla causa petendi, costituisce mutatio libelli, inammissibile successivamente alla fase di trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c.,
l'ipotesi in cui la domanda si fondi su ragioni giuridiche non prospettate prima e in particolare su un fatto costitutivo radicalmente differente da quello originariamente posto a fondamento della pretesa di modo che si ponga al giudice un nuovo tema di indagine e si spostino i termini della controversia con l'effetto di disorientare la difesa e alterare il regolare svolgimento del processo. (Cass. civ n. 12621/2012; Cass. civ. n.
1585/2015). La semplice emendatio, consentita invece anche successivamente al sistema di preclusioni previsto, è caratterizzata da una modifica soltanto dell'interpretazione o qualificazione giuridica del diritto costitutivo posto a fondamento della domanda senza comportare una variazione del fatto giuridico posto a fondamento della pretesa.
Nel caso di specie, parte attrice ha mutato i fatti posti a fondamento della pretesa avendo nell'atto introduttivo chiesto l'allaccio e la rimozione della fossa costruita poiché realizzata in difformità rispetto al progetto e lamentando, pertanto, una negligenza professionale dell'Arch. quale direttrice dei lavori, in concorso con la CP_2
società appaltatrice, mentre in sede di precisazione delle conclusioni ha posto a fondamento di tale richiesta l'erronea redazione del progetto e dunque la responsabilità dell'Arch. quale progettista, in uno con la ditta, per l'omessa previsione del CP_2
sistema di smaltimento delle acque.
pag. 11/17 Con la modificazione intervenuta a seguito della Ctu, le odierne appellanti hanno proposto la domanda nei confronti dell'Arch. nella diversa veste di Controparte_2
progettista, laddove nell'atto introduttivo la professionista veniva citata nella sua qualità di direttore dei lavori, sicché, pur coesistendo nella stessa persona, progettista e direttore lavori devono ritenersi in ipotesi responsabili a diverso titolo e per fatti costitutivi del diritto divergenti tra loro.
La domanda proposta, per tali ragioni, deve ritenersi inammissibile così come dichiarato dal primo giudice, dovendo inoltre considerarsi che l'assenza nel progetto del sistema di smaltimento delle acque nere non può considerarsi fatto sopravvenuto né elemento non conoscibile alla parte prima dell'instaurazione del giudizio, posto che il progetto stesso costituiva, nella prospettazione attorea, il fondamento del diritto azionato.
5.1.2. Stante l'inammissibilità della domanda come modificata in sede di precisazione delle conclusioni deve confermarsi, altresì, la pronuncia di rigetto nel merito emessa dal primo giudice relativamente alla originaria domanda di esecuzione in forma specifica dell'opera, sul presupposto della intervenuta realizzazione in difformità al progetto, dovendo in merito rilevarsi il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La Ctu espletata in primo grado ha infatti rilevato che il progetto relativo all'opera di sostituzione dell'immobile non includeva un sistema di smaltimento delle acque nere né prevedeva l'allaccio dell'immobile alla fognatura pubblica, sicché, in assenza di prova di tale incarico, l'opera realizzata dalle appellate deve ritenersi conforme all'incarico affidato dalla committenza con conseguente insussistenza di responsabilità delle convenute in merito e rigetto della domanda.
La realizzazione in ripristino della fossa settica effettuata dalle convenute che le appellanti assumono essere arbitraria in quanto non prevista nel progetto, non può, inoltre, ritenersi integrare una difformità dell'opera comportante la condanna delle convenute alla rimozione.
A riguardo deve infatti osservarsi come la realizzazione della suddetta opera, seppur non inclusa nel progetto, risulta essere una prestazione necessaria al fine della pag. 12/17 realizzazione dell'opera a regola d'arte (si legge alla pag. 3 della CTU che .. “in uno schema “tipo” per quella situazione l'installazione della nuova fossa biologica, in una posizione più vicina al fabbricato, costituisce la prima parte dell'impianto di smaltimento, a valle di tale fossa bisogna installare un pozzetto di raccolta della frazione liquida ed una pompa di sollevamento che, attraverso idonee tubazioni, conduca la stessa frazione liquida alla rete fognante comunale”), in quanto volta a consentire l'agibilità dell'immobile, di fatto formalmente riconosciuta nel caso di specie. Risulta, inoltre, esser nota alla committenza, come dimostrato dalle comunicazioni intercorse tra l'allora intermediario della proprietaria, odierno procuratore della stessa, e la professionista convenuta (come da All.24 del fascicolo di primo grado dell'Arch. , dalle quali emerge la piena consapevolezza CP_2 dell'opera realizzata.
Deve infatti rilevarsi come, avendo l'impresa esecutrice evidenziato l'inefficienza del preesistente pozzo di raccolta, al fine di adempiere ai propri obblighi previsti dalla normativa ha dovuto provvedere al ripristino a regola d'arte di tale sistema di smaltimento, seppur inizialmente non previsto, avendo il preciso obbligo di realizzare un'opera agibile.
Tale obbligo, secondo la normativa di settore, non si estende tuttavia come dedotto dalle appellanti alla realizzazione di opere ulteriori rispetto a quelle preesistenti al danneggiamento dell'immobile derivato dal sisma, come l'allaccio dello stesso alla fognatura pubblica prima insussistente e dunque, non coperto dal contributo pubblico, ma eventualmente realizzabile su iniziativa e impulso della committente, al di fuori dell'appalto per cui è causa.
5.1.3. Relativamente all'asserita responsabilità derivante dalla mancata previsione nel progetto di un sistema di smaltimento delle acque nere, infatti, ferma la dichiarazione di inammissibilità della domanda così come modificata deve osservarsi che la stessa sarebbe in ogni caso infondata nel merito in condivisione di quanto già accertato in primo grado.
pag. 13/17 Le appellanti deducono che l'opera sarebbe stata realizzata in violazione della normativa comunale prevista dall'art. 5 del Regolamento Comunale del Comune di
Fossa e che tale difformità sarebbe imputabile alla progettista e alla mancata vigilanza della ditta esecutrice.
La doglianza è priva di pregio.
In primo luogo, deve ritenersi l'insussistenza della violazione della citata normativa in considerazione della natura della stessa, la quale risulta essere una previsione di carattere generale consistente nell'elencazione di documenti richiesti a corredo della domanda di permesso a costruire, la cui effettiva necessità è rimessa in via definitiva alla verifica istruttoria dell'amministrazione attesa sia la varietà della tipologia di interventi soggetti a richiesta di permesso a costruire (non solo nuove costruzioni ma anche ristrutturazioni di edifici esistenti come nel caso di specie) ma anche la contestuale vigenza di normativa nazionale e regionale concorrente.
Non risultano pertanto omissioni professionali nella redazione del progetto derivanti da violazioni di legge, così come non può ritenersi l'allaccio alla rete pubblica dell'immobile un elemento essenziale del contratto di appalto stipulato, in quanto costretto nei limiti del contributo pubblico e non preclusivo di interventi ulteriori a cura e spese della committente
Deve, invero, considerarsi che l'opera coperta dal contributo pubblico, affidata alla società appaltatrice nonché alla direzione dei lavori dell'Arch. , consisteva CP_2
nella demolizione e ricostruzione di quanto precedentemente al sisma esistente la cui normativa prevedeva il finanziamento tramite contributi dello stato degli immobili danneggiati dal sisma nello status quo ante terremoto.
La normativa in questione finanziava il ripristino degli immobili danneggiati dal sisma prevedendo che gli stessi fossero ricostruiti nello stato in cui versavano prima dell'intervenuto terremoto.
Posto che, come si è detto, la richiamata normativa Comunale non imponeva l'obbligo di previsione di un sistema di smaltimento delle acque nere nei termini contestati dalle pag. 14/17 appellanti, bensì indicava i documenti necessari da porre al corredo del permesso di costruzione ai fini del suo rilascio, deve rilevarsi che la normativa applicabile al caso di specie, come emerso dalla espletata Ctu, risulta essere l'art.
4.1.4. della L.R. Abruzzo n.
60/2001, la quale imponeva già precedentemente al sisma l'obbligo di allaccio degli scarichi delle acque reflue domestiche alla pubblica fognatura entro il termine di due anni dalla sua entrata in vigore.
Destinatario dell'obbligo di adeguamento previsto deve ritenersi necessariamente essere il proprietario dell'immobile il quale già precedentemente al sisma aveva l'obbligo di attivarsi a propria cura e spese a tal fine.
Conseguentemente, in assenza di tale attivazione da parte del proprietario, l'ulteriore opera non poteva essere ricompresa nel progetto di ricostruzione redatto dall'appellata in quanto questo prevedeva, tramite il finanziamento pubblico, il rispristino delle sole opere già esistenti.
Il progettista, pertanto, non avrebbe potuto, in assenza di volontà della committenza, includere opere ulteriori nel progetto essendo all'uopo necessaria un'ulteriore richiesta e autorizzazione da parte del Comune, come risulta espressamente dal premesso di costruire rilasciato e ritirato a firma della stessa appellante, del quale pertanto si ritiene avesse piena conoscenza.
Il punto 15 del permesso a costruire relativo al progetto di demolizione e ricostruzione rilasciato ai sensi dell'art. 3 lett. d) del D.p.r. 380/2001, espressamente prevedeva “Per gli allacci alla pubblica rete delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta;
i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo l'intervenuta autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali”.
L'onere di conformazione alla normativa posto a carico della committenza, e tecnicamente pienamente attuabile sulla base delle opere prodromiche realizzate dalle appellate, come evidenziato dal CTU, comportava che la stessa avrebbe dovuto procedere all'adeguamento tramite la richiesta di specifica autorizzazione al Comune
pag. 15/17 con conseguente separato incarico al progettista e alla direzione lavori a propria cura e spese.
In virtù di quanto suesposto e della assenza di specifica contestazione in merito da parte delle allora attrici, risulta corretta la valutazione operata dal primo giudice circa il raggiungimento della prova relativa alla circostanza che sia stata la committenza a non dare la disponibilità al pagamento delle ulteriori spese di progettazione e realizzazione dell'allaccio oggi richiesto, anche in considerazione della accertata conoscenza della realizzazione della fossa settica da parte della committenza.
Deve pertanto ritenersi che la mancata realizzazione dell'allaccio dell'immobile alla fognatura pubblica sia imputabile alla mancata volontà committenza e non addebitabile all'operato della progettista appellata né della ditta esecutrice le quali, in assenza di ulteriore incarico da parte della committenza, e nell'impossibilità di includere l'opera nel progetto di ricostruzione finanziato tramite contributo pubblico, si ritiene abbiano correttamente adempiuto all'incarico conferito, risultando pertanto esenti da responsabilità in merito.
La doglianza, per tali ragioni, oltre che inammissibile è infondata, con conseguente rigetto dell'appello proposto.
5.2. In conclusione l'appello, assorbita ogni altra richiesta o istanza, deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza emessa in primo grado.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria non espletata in questa sede.
7. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater D,P,R 30/05/2002 N.
115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione;
pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà
pag. 16/17 altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 473/2023 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 28.06.2023, nei confronti della e CP_1 dell'Arch. nonché della chiamata , Controparte_2 Controparte_3
ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna le appellanti e a rifondere a Parte_1 Parte_2
ciascuna delle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che liquida, in €.
6.946,00 per compensi oltre al 15% di rimborso spese generali e accessori di legge
(c.p.a. e Iva ove dovuta);
3) dichiara che le appellanti sono in solido tra loro tenute al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di consiglio da remoto del 24 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 17/17